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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6669 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 5134/2024 R.G., con ordinanza del 5.5.2025, ritualmente comunicata alle parti, la Corte così provvedeva: “Dispone, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 14.11.2025, per il deposito di note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 19.12.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'appellato, , concludeva nei termini appreso riportati: “- CP_1
in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello per i motivi esposti;
- nel merito rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
-
Condannare parte appellante al pagamento di spese e competenze del presente giudizio con attribuzione allo scrivente avvocato antistatario. -
Condanna parte al pagamento anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
La Corte, esaminate le sopra riportate istanze e visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 5134/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 9273/2024, pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 30.10.2024, pendente tra
Avv. (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso da sé stesso;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
10.2.1967, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra
AN (C.F. , dalla quale è rappresentato e C.F._3
difeso, giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c.;
APPELLATO
Oggetto: responsabilità dell'avvocato.
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 2/15 Con atto di citazione, notificato in data 21 giugno 2021, l'avv. Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, l'avv.
[...]
, deducendo che: - tra esso istante, e CP_1 Parte_2
, quest'ultimo rappresentato dall'avv. , CP_2 CP_1
pendeva il giudizio n. 20003445/2011 RG davanti al Tribunale di
Salerno, conclusosi con sentenza n. 2504-2018; - nell'ambito del predetto giudizio "le parti e convennero CP_2 Parte_1
il rinvio del giudizio" "per necessità relativa alla integrazione del contraddittorio nei confronti del "; - tuttavia, l'avv. CP_3 [...]
, quale difensore del , "non ha dato atto della richiesta di CP_1 CP_2
rinvio concordata", impedendo così l'integrazione del contraddittorio,
"e, pur essendo rinunziatario del mandato, ... non faceva presente che era già costituito nel processo rg. 39067/16 a nome del suo collega di studio
in un giudizio contro il medesimo , ove Persona_1 CP_2
sosteneva dichiarazioni in contrasto col processo” proposto innanzi al
Tribunale di Salerno.
Sulla scorta di tali premesse, l'avv. , evidenziata la mala fede Pt_1
dell'avv. , in concorso con il suo collega di studio, avv. Persona_1
, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“…accertare e dichiarare che lo stesso difendeva congiuntamente per conto di il giudizio rg. 20003445/2011 davanti al CP_2
Tribunale di Salerno 2 sez civ. contro l'istante , che Parte_1
contestualmente difendeva l'avv.
contro
: Persona_1 CP_2
che a base dei due giudizi, vi era la richiesta da parte di Parte_1
della costruzione abusiva di box auto alla via Nicolardi n. 52 Napoli e dalla falsa errata intestazione effettuata a favore dei prestanomi pag. 3/15 e , per sfuggire al fallimento della CP_3 Parte_2
Immobiliare M di Ventre Mariano, da una parte, mentre dall'altra, quella relativa alla citazione nell'interesse di tendeva alla Persona_1
validità di un contratto preliminare col quale il aveva CP_2
promesso la vendita all'avv. incassando anche le Persona_1
somme servite per pagare le false intestazioni di cui sopra;
che l'istante ritiene che la malafede del in concorso con il co CP_1
difensore che si ritengono ambedue concorrenti alla Persona_1
sottrazione dell'attività fallimentare della Immobiliare M, per la quale rispondono in concorso in uno alla illegittimità e falsità di comportamento tenuta nei confronti del concludente, in ordine ad
Immobili di effettiva proprietà del concludente (in opposizione ai prestanomi indicati in atti); per l'effetto, riservando ogni azione per la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno di cui al n. 2504/18 di cui sopra, con riserva di ogni danno subito da terzi, ancora oggi non indicati e di cui comunque si chiederà l'accertamento in separata sede.
Si chiede in ogni caso dichiararsi l'inopponibilità degli effetti della sentenza n. 3334/20 del Tribunale di Napoli... relativa alle proprietà di esclusiva dell'istante, già intestate a terzi, quali prestanomi, e comunque relative ad immobili privi di autorizzazione amministrativa legale, falsamente indicati, e per i quali si chiede, sin da adesso, al Comune di
Napoli, di rilasciare sia il certificato urbanistico, sia il provvedimento successivo di revoca dell'autorizzazione concessa sul presupposto di autorizzazione dei proprietari del confinante fabbricato di Via Nicola di
pag. 4/15 52 Napoli e previa trascrizione dei costruendi box, a favore dei comproprietari del fabbricato, singolarmente individuati".
L'Avv. , nel costituirsi in giudizio, eccepiva CP_1
preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 comma 3 nn. 3, 4 e 5, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda, nonché la condanna dell'avv. ex art. 96 c.p.c.. Pt_1
Nelle note scritte depositate il 22.11.2021, l'avv. chiedeva al Pt_1
Tribunale la concessione di "un congruo termine per la citazione in giudizio e chiamata in causa del e, all'esito, di Persona_1
condannare "l'avv. e per violazione CP_1 Persona_1
degli obblighi di legge, difendendo lo stesso cliente, a favore di terzi, e un terzo contro il proprio cliente, relativamente alle stesse proprietà, ma appartenenti a terzi, rivendicate dagli stessi e successivamente ed immediatamente, oggi, di proprietà di terzi, ma per avvenuta transazione"; "in ogni caso l'integrazione del contraddittorio contro il chiamato direttamente dal convenuto, disponendosi Persona_1
l'integrazione del contraddittorio anche contro il ", "il CP_2
tutto con ogni riserva di legge in ordine alle responsabilità emergenti e al fine di ottenere la cancellazione degli effetti della sentenza ottenuta dall'avv. contro il e relativamente alle stesse Per_1 CP_2
proprietà in Napoli alla Via Nicolardi n. 52”.
Il Tribunale, con ordinanza del 28.4.2022, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, non avendo le parti articolato mezzi istruttori.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli, rigettava le domande di “mera declaratoria” proposte dall'attore ritenendo che le pag. 5/15 condotte asseritamente illecite dell'avv. “non appaiono CP_1
fondare l'esistenza di una responsabilità extracontrattuale”.
Infatti, il Giudice di prime cure riteneva che la mancata adesione del all'istanza di rinvio del giudizio, onde consentire CP_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , non CP_3
fosse un comportamento illecito, in quanto l'integrazione del contraddittorio ben poteva essere autorizzata dal Tribunale su domanda di una sola parte, non essendo al riguardo necessaria l'adesione delle altre parti del giudizio.
Inoltre, il Tribunale escludeva che sussistesse un obbligo per il
, difensore del , di aderire ad una soluzione bonaria della CP_1 CP_2
lite.
La rinuncia al mandato conferitogli dal da parte dell'avv. CP_2
, nonché il conflitto di interessi a lui ascritto, non erano idonei CP_1
ad incidere nella sfera giuridica dell'avv. , il quale in ogni caso Pt_1
non aveva allegato quale danno avesse patito a causa di tali condotte.
Il Tribunale rigettava, inoltre, le domande aventi ad oggetto il comportamento dell'avv. il quale non era parte del giudizio e la Per_1
cui chiamata in causa non era stata autorizzata, pervenendo la richiesta dallo stesso attore e non quale conseguenza della posizione difensiva assunta dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta.
In ultimo, il primo Giudice rigettava la domanda di declaratoria di non opponibilità e inefficacia della sentenza del Tribunale di Salerno, la quale avrebbe dovuto essere impugnata con i mezzi di impugnazione e nei termini previsti dalla legge.
§ 2. pag. 6/15 Avverso detta sentenza, ad esso notificata ai fini della decorrenza del termine breve di 30 giorni ex art. 325 c.p.c. in data 5.11.2024, l'avv.
, con atto di citazione tempestivamente notificato in Parte_1
data 21.11.2024, interponeva appello, instando per l'accoglimento delle conclusioni dinanzi richiamate.
Si costituiva , il quale eccepiva l'inammissibilità CP_1
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., o in subordine dell'art. 348 bis c.p.c. e nel merito contestava la fondatezza.
Con l'ordinanza del 5.5.2025, dinanzi riportata, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
Entrambe le parti depositavano, entro il termine ad esse accordato, le comparse conclusionali.
In data 18.12.2025, l'appellante depositava istanza, da intendersi come di differimento dell'udienza o, comunque, di proroga del termine ex art. 127 ter c.p.c., in ragione di dedotte precarie condizioni di salute che gli impedivano di svolgere qualunque attività.
Sul punto la Corte ritiene che l'istanza in esame vada disattesa, apparendo superfluo concedere alle parti, che già hanno ampiamente rappresentato le proprie difese, avvalendosi dell'accordato termine per il deposito delle note conclusionali, un ulteriore termine, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nel quale alcuna nuova allegazione difensiva sarebbe consentita, considerata la fase processuale nella quale pende il giudizio.
pag. 7/15 Peraltro, la certificazione medica prodotta riguarda, in un caso, un ricovero ospedaliero risalente al 4.11.2025, con dimissioni nella medesima giornata, e, in un altro, una certificazione del medico curante, risalente al 18.12.2025, che prescrive l'esecuzione di accertamenti diagnostici, ma non documenta un'impossibilità assoluta a depositare note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Tale impossibilità, del resto, pare doversi escludere alla luce proprio dell'avvenuto deposito della richiesta in esame.
Posto quanto precede, il Collegio decide la causa.
§ 3.
La Corte rileva che, come del resto univocamente eccepito dall'appellato , l'impugnazione in esame sia CP_1
inammissibile, per inosservanza dell'art. 342 c.p.c..
Al riguardo, si deve rammentare che la disposizione dell'art. 342 c.p.c., come modificato dall'art. 3, co. 26, lett. a), del D. Lgs. n. 149 del 2022 e, da ultimo, dall'art. 3 co. 4 lett. b), del D. Lgs. n. 164 del 2024, applicabile ratione temporis all'impugnazione in esame, dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo
163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. pag. 8/15 Come già ritenuto dalla giurisprudenza in relazione alla previgente formulazione della medesima norma, modificata dalla novella del
2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. sez. U., sentenza
16/11/2017, n. 27199).
§ 4.
Alla luce dei richiamati principi, l'appello di cui trattasi non supera il preliminare vaglio di ammissibilità, imposto dal menzionato art. 342
c.p.c..
Ed invero, a fronte di una sentenza di primo grado che, dopo aver analizzato singolarmente i diversi profili di asserita illiceità del comportamento dell'avv. , specificava, per ognuno di CP_1
essi, le ragioni per le quali la domanda era da ritenersi infondata,
l'appellante si limitava ad esprimere una generica ed immotivata valutazione di dissenso, riportandosi in modo pressoché integrale all'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed omettendo completamente di indicare, in maniera compiuta, le ragioni che pag. 9/15 avrebbero dovuto indurre il Collegio a sovvertire il giudizio espresso dal primo Giudice.
Nella specie, quindi, l'atto di appello non risulta in alcun modo strutturato sul percorso motivazionale della pronuncia di primo grado, al fine di evidenziarne pretese inesattezze e/o incongruenze, ma, anziché esporre compiutamente le ragioni di motivato dissenso rispetto alle argomentazioni recepite dal Tribunale, finisce per sollecitare questa Corte ad operare un non consentito riesame complessivo delle risultanze di causa.
Più in particolare, giova rilevare che, secondo il Tribunale, doveva escludersi che le condotte contestate all'avv. fossero CP_1
illecite o idonee a incidere nella sfera giuridica dell'odierno appellante, il quale in ogni caso non aveva neanche allegato il danno subito.
Inoltre, il Tribunale riteneva improponibile la domanda con la quale l'avv. chiedeva dichiararsi l'inopponibilità o inefficacia della Pt_1
sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, la quale avrebbe dovuto esser impugnata con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Ciò posto, nel censurare la sentenza di primo grado, l'odierno appellante si limitava a chiedere l'accertamento della responsabilità dell'avv. per “aver omesso (stante l'interesse suo e del suo CP_1
collega di studio avv. di permettere l'integrazione del Persona_1
contradittorio nei confronti di effettivo proprietario CP_3
dell'immobile, dichiarando la nullità di ogni atto relativo a trasferimenti reali degli immobili in questione e per l'effetto ,revocare l'impugnata sentenza e rimettere gli atti al Tribunale competente per la integrazione del contradittorio nei confronti del ”, chiarendo, altresì, CP_3
pag. 10/15 di non aver proposto alcuna domanda nei confronti del CP_4
il quale veniva “chiamato in giudizio al sol fine di dare atto della
[...]
inesistenza di ogni autorizzazione per la trasformazione in box dei locali intestati a (ed adibiti precedentemente a fabbrica di CP_2
scarpe del )”. CP_3
Del resto, neanche la censura afferente al capo con il quale il Tribunale di Napoli condannava l'avv. alla refusione delle spese di lite, Pt_1
liquidate in euro 10.860,00, consente di ritenere l'appello ammissibile, giacché la censura risulta meramente apodittica, in quanto non è supportata dall'esposizione delle ragioni di dissenso rispetto alla gravata sentenza, la quale specificava i criteri mediante i quali giungeva a liquidare il sopra indicato importo (“giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile, complessità media, tutte le fasi, valori medi”), ma neanche individuada un percorso argomentativo alternativo che, attraverso il riferimento alle risultanze di causa, avrebbe dovuto determinare una diversa liquidazione.
Per quanto sin qui esposto, l'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Resta, ovviamente, assorbito l'esame del merito.
§ 5.
Quanto al giuramento decisorio deferito dall'appellante con la comparsa conclusionale depositata in data 14.11.2025, è sufficiente rilevare che lo stesso verta su circostanze del tutto nuove rispetto a quelle poste a fondamento della domanda e allegate fino al maturare delle preclusioni istruttorie.
pag. 11/15 Va, sul punto, richiamato il principio secondo cui: “È inammissibile il giuramento decisorio deferito in sede di gravame allorché verta su una circostanza non dedotta in primo grado, in quanto l'introduzione di un
"quid novum" nella fase di appello verrebbe a modificare il principio devolutivo e quello della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali.” (Cass. Civ. sentenza n. 21073 del 19/10/2015).
§ 6.
In ultimo, merita accoglimento la richiesta, avanzata dall'appellato nella comparsa di costituzione, di condanna dell'appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art 96 c.p.c..
Siffatta richiesta deve, peraltro, ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., in relazione alla quale giova rammentare che “…La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
"abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.…”
(Cfr. Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, n.2018).
Orbene, nel caso di specie non può non rilevarsi la pretestuosità dell'impugnazione interposta dall'appellante.
Invero, l'avv. , nel tentativo di supportare le proprie Parte_1
ragioni, operava delle allegazioni che, oltre ad essere già state pag. 12/15 puntualmente smentite dal primo Giudice, consistevano in una mera riproposizione delle, invero vaghe ed assolutamente generiche, deduzioni su cui era fondata la domanda proposta con l'atto di citazione di primo grado.
Per le ragioni sopra esposte, questa Corte, ritiene doversi pronunciare condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., che determina nella misura, ritenuta equa, pari alla metà delle spese processuali liquidate come appresso indicato.
§ 7. Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate come in dispositivo, a norma del DM
55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022.
Tenuto conto della modesta complessità della fattispecie e del ridotto numero di questioni trattate, appare congruo riconoscere i compensi tabellari minimi dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e complessità bassa.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'avvocata
Alessandra AN, dichiaratasi antistataria.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 13/15 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data Parte_1
21.11.2024, avverso la sentenza n. 9273/2024, pronunciata dal
Tribunale di Napoli, in data 30.10.2024, così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna l'avv. al pagamento delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.996,00 per compenso, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocata
Alessandra AN;
c) condanna l'avv. al pagamento, in favore dell'avv. Parte_1
, della somma equitativamente determinata di CP_1
euro 2.498,00, ai sensi dell'art 96 co. 3 c.p.c.;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , in favore dell'erario, di un importo Parte_1
ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'Aupp dott.ssa ). Persona_2
pag. 14/15 pag. 15/15
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 5134/2024 R.G., con ordinanza del 5.5.2025, ritualmente comunicata alle parti, la Corte così provvedeva: “Dispone, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 14.11.2025, per il deposito di note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 19.12.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'appellato, , concludeva nei termini appreso riportati: “- CP_1
in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello per i motivi esposti;
- nel merito rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
-
Condannare parte appellante al pagamento di spese e competenze del presente giudizio con attribuzione allo scrivente avvocato antistatario. -
Condanna parte al pagamento anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
La Corte, esaminate le sopra riportate istanze e visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 5134/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 9273/2024, pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 30.10.2024, pendente tra
Avv. (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso da sé stesso;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
10.2.1967, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra
AN (C.F. , dalla quale è rappresentato e C.F._3
difeso, giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c.;
APPELLATO
Oggetto: responsabilità dell'avvocato.
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 2/15 Con atto di citazione, notificato in data 21 giugno 2021, l'avv. Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, l'avv.
[...]
, deducendo che: - tra esso istante, e CP_1 Parte_2
, quest'ultimo rappresentato dall'avv. , CP_2 CP_1
pendeva il giudizio n. 20003445/2011 RG davanti al Tribunale di
Salerno, conclusosi con sentenza n. 2504-2018; - nell'ambito del predetto giudizio "le parti e convennero CP_2 Parte_1
il rinvio del giudizio" "per necessità relativa alla integrazione del contraddittorio nei confronti del "; - tuttavia, l'avv. CP_3 [...]
, quale difensore del , "non ha dato atto della richiesta di CP_1 CP_2
rinvio concordata", impedendo così l'integrazione del contraddittorio,
"e, pur essendo rinunziatario del mandato, ... non faceva presente che era già costituito nel processo rg. 39067/16 a nome del suo collega di studio
in un giudizio contro il medesimo , ove Persona_1 CP_2
sosteneva dichiarazioni in contrasto col processo” proposto innanzi al
Tribunale di Salerno.
Sulla scorta di tali premesse, l'avv. , evidenziata la mala fede Pt_1
dell'avv. , in concorso con il suo collega di studio, avv. Persona_1
, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“…accertare e dichiarare che lo stesso difendeva congiuntamente per conto di il giudizio rg. 20003445/2011 davanti al CP_2
Tribunale di Salerno 2 sez civ. contro l'istante , che Parte_1
contestualmente difendeva l'avv.
contro
: Persona_1 CP_2
che a base dei due giudizi, vi era la richiesta da parte di Parte_1
della costruzione abusiva di box auto alla via Nicolardi n. 52 Napoli e dalla falsa errata intestazione effettuata a favore dei prestanomi pag. 3/15 e , per sfuggire al fallimento della CP_3 Parte_2
Immobiliare M di Ventre Mariano, da una parte, mentre dall'altra, quella relativa alla citazione nell'interesse di tendeva alla Persona_1
validità di un contratto preliminare col quale il aveva CP_2
promesso la vendita all'avv. incassando anche le Persona_1
somme servite per pagare le false intestazioni di cui sopra;
che l'istante ritiene che la malafede del in concorso con il co CP_1
difensore che si ritengono ambedue concorrenti alla Persona_1
sottrazione dell'attività fallimentare della Immobiliare M, per la quale rispondono in concorso in uno alla illegittimità e falsità di comportamento tenuta nei confronti del concludente, in ordine ad
Immobili di effettiva proprietà del concludente (in opposizione ai prestanomi indicati in atti); per l'effetto, riservando ogni azione per la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno di cui al n. 2504/18 di cui sopra, con riserva di ogni danno subito da terzi, ancora oggi non indicati e di cui comunque si chiederà l'accertamento in separata sede.
Si chiede in ogni caso dichiararsi l'inopponibilità degli effetti della sentenza n. 3334/20 del Tribunale di Napoli... relativa alle proprietà di esclusiva dell'istante, già intestate a terzi, quali prestanomi, e comunque relative ad immobili privi di autorizzazione amministrativa legale, falsamente indicati, e per i quali si chiede, sin da adesso, al Comune di
Napoli, di rilasciare sia il certificato urbanistico, sia il provvedimento successivo di revoca dell'autorizzazione concessa sul presupposto di autorizzazione dei proprietari del confinante fabbricato di Via Nicola di
pag. 4/15 52 Napoli e previa trascrizione dei costruendi box, a favore dei comproprietari del fabbricato, singolarmente individuati".
L'Avv. , nel costituirsi in giudizio, eccepiva CP_1
preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 comma 3 nn. 3, 4 e 5, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda, nonché la condanna dell'avv. ex art. 96 c.p.c.. Pt_1
Nelle note scritte depositate il 22.11.2021, l'avv. chiedeva al Pt_1
Tribunale la concessione di "un congruo termine per la citazione in giudizio e chiamata in causa del e, all'esito, di Persona_1
condannare "l'avv. e per violazione CP_1 Persona_1
degli obblighi di legge, difendendo lo stesso cliente, a favore di terzi, e un terzo contro il proprio cliente, relativamente alle stesse proprietà, ma appartenenti a terzi, rivendicate dagli stessi e successivamente ed immediatamente, oggi, di proprietà di terzi, ma per avvenuta transazione"; "in ogni caso l'integrazione del contraddittorio contro il chiamato direttamente dal convenuto, disponendosi Persona_1
l'integrazione del contraddittorio anche contro il ", "il CP_2
tutto con ogni riserva di legge in ordine alle responsabilità emergenti e al fine di ottenere la cancellazione degli effetti della sentenza ottenuta dall'avv. contro il e relativamente alle stesse Per_1 CP_2
proprietà in Napoli alla Via Nicolardi n. 52”.
Il Tribunale, con ordinanza del 28.4.2022, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, non avendo le parti articolato mezzi istruttori.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli, rigettava le domande di “mera declaratoria” proposte dall'attore ritenendo che le pag. 5/15 condotte asseritamente illecite dell'avv. “non appaiono CP_1
fondare l'esistenza di una responsabilità extracontrattuale”.
Infatti, il Giudice di prime cure riteneva che la mancata adesione del all'istanza di rinvio del giudizio, onde consentire CP_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , non CP_3
fosse un comportamento illecito, in quanto l'integrazione del contraddittorio ben poteva essere autorizzata dal Tribunale su domanda di una sola parte, non essendo al riguardo necessaria l'adesione delle altre parti del giudizio.
Inoltre, il Tribunale escludeva che sussistesse un obbligo per il
, difensore del , di aderire ad una soluzione bonaria della CP_1 CP_2
lite.
La rinuncia al mandato conferitogli dal da parte dell'avv. CP_2
, nonché il conflitto di interessi a lui ascritto, non erano idonei CP_1
ad incidere nella sfera giuridica dell'avv. , il quale in ogni caso Pt_1
non aveva allegato quale danno avesse patito a causa di tali condotte.
Il Tribunale rigettava, inoltre, le domande aventi ad oggetto il comportamento dell'avv. il quale non era parte del giudizio e la Per_1
cui chiamata in causa non era stata autorizzata, pervenendo la richiesta dallo stesso attore e non quale conseguenza della posizione difensiva assunta dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta.
In ultimo, il primo Giudice rigettava la domanda di declaratoria di non opponibilità e inefficacia della sentenza del Tribunale di Salerno, la quale avrebbe dovuto essere impugnata con i mezzi di impugnazione e nei termini previsti dalla legge.
§ 2. pag. 6/15 Avverso detta sentenza, ad esso notificata ai fini della decorrenza del termine breve di 30 giorni ex art. 325 c.p.c. in data 5.11.2024, l'avv.
, con atto di citazione tempestivamente notificato in Parte_1
data 21.11.2024, interponeva appello, instando per l'accoglimento delle conclusioni dinanzi richiamate.
Si costituiva , il quale eccepiva l'inammissibilità CP_1
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., o in subordine dell'art. 348 bis c.p.c. e nel merito contestava la fondatezza.
Con l'ordinanza del 5.5.2025, dinanzi riportata, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
Entrambe le parti depositavano, entro il termine ad esse accordato, le comparse conclusionali.
In data 18.12.2025, l'appellante depositava istanza, da intendersi come di differimento dell'udienza o, comunque, di proroga del termine ex art. 127 ter c.p.c., in ragione di dedotte precarie condizioni di salute che gli impedivano di svolgere qualunque attività.
Sul punto la Corte ritiene che l'istanza in esame vada disattesa, apparendo superfluo concedere alle parti, che già hanno ampiamente rappresentato le proprie difese, avvalendosi dell'accordato termine per il deposito delle note conclusionali, un ulteriore termine, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nel quale alcuna nuova allegazione difensiva sarebbe consentita, considerata la fase processuale nella quale pende il giudizio.
pag. 7/15 Peraltro, la certificazione medica prodotta riguarda, in un caso, un ricovero ospedaliero risalente al 4.11.2025, con dimissioni nella medesima giornata, e, in un altro, una certificazione del medico curante, risalente al 18.12.2025, che prescrive l'esecuzione di accertamenti diagnostici, ma non documenta un'impossibilità assoluta a depositare note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Tale impossibilità, del resto, pare doversi escludere alla luce proprio dell'avvenuto deposito della richiesta in esame.
Posto quanto precede, il Collegio decide la causa.
§ 3.
La Corte rileva che, come del resto univocamente eccepito dall'appellato , l'impugnazione in esame sia CP_1
inammissibile, per inosservanza dell'art. 342 c.p.c..
Al riguardo, si deve rammentare che la disposizione dell'art. 342 c.p.c., come modificato dall'art. 3, co. 26, lett. a), del D. Lgs. n. 149 del 2022 e, da ultimo, dall'art. 3 co. 4 lett. b), del D. Lgs. n. 164 del 2024, applicabile ratione temporis all'impugnazione in esame, dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo
163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. pag. 8/15 Come già ritenuto dalla giurisprudenza in relazione alla previgente formulazione della medesima norma, modificata dalla novella del
2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. sez. U., sentenza
16/11/2017, n. 27199).
§ 4.
Alla luce dei richiamati principi, l'appello di cui trattasi non supera il preliminare vaglio di ammissibilità, imposto dal menzionato art. 342
c.p.c..
Ed invero, a fronte di una sentenza di primo grado che, dopo aver analizzato singolarmente i diversi profili di asserita illiceità del comportamento dell'avv. , specificava, per ognuno di CP_1
essi, le ragioni per le quali la domanda era da ritenersi infondata,
l'appellante si limitava ad esprimere una generica ed immotivata valutazione di dissenso, riportandosi in modo pressoché integrale all'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed omettendo completamente di indicare, in maniera compiuta, le ragioni che pag. 9/15 avrebbero dovuto indurre il Collegio a sovvertire il giudizio espresso dal primo Giudice.
Nella specie, quindi, l'atto di appello non risulta in alcun modo strutturato sul percorso motivazionale della pronuncia di primo grado, al fine di evidenziarne pretese inesattezze e/o incongruenze, ma, anziché esporre compiutamente le ragioni di motivato dissenso rispetto alle argomentazioni recepite dal Tribunale, finisce per sollecitare questa Corte ad operare un non consentito riesame complessivo delle risultanze di causa.
Più in particolare, giova rilevare che, secondo il Tribunale, doveva escludersi che le condotte contestate all'avv. fossero CP_1
illecite o idonee a incidere nella sfera giuridica dell'odierno appellante, il quale in ogni caso non aveva neanche allegato il danno subito.
Inoltre, il Tribunale riteneva improponibile la domanda con la quale l'avv. chiedeva dichiararsi l'inopponibilità o inefficacia della Pt_1
sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, la quale avrebbe dovuto esser impugnata con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Ciò posto, nel censurare la sentenza di primo grado, l'odierno appellante si limitava a chiedere l'accertamento della responsabilità dell'avv. per “aver omesso (stante l'interesse suo e del suo CP_1
collega di studio avv. di permettere l'integrazione del Persona_1
contradittorio nei confronti di effettivo proprietario CP_3
dell'immobile, dichiarando la nullità di ogni atto relativo a trasferimenti reali degli immobili in questione e per l'effetto ,revocare l'impugnata sentenza e rimettere gli atti al Tribunale competente per la integrazione del contradittorio nei confronti del ”, chiarendo, altresì, CP_3
pag. 10/15 di non aver proposto alcuna domanda nei confronti del CP_4
il quale veniva “chiamato in giudizio al sol fine di dare atto della
[...]
inesistenza di ogni autorizzazione per la trasformazione in box dei locali intestati a (ed adibiti precedentemente a fabbrica di CP_2
scarpe del )”. CP_3
Del resto, neanche la censura afferente al capo con il quale il Tribunale di Napoli condannava l'avv. alla refusione delle spese di lite, Pt_1
liquidate in euro 10.860,00, consente di ritenere l'appello ammissibile, giacché la censura risulta meramente apodittica, in quanto non è supportata dall'esposizione delle ragioni di dissenso rispetto alla gravata sentenza, la quale specificava i criteri mediante i quali giungeva a liquidare il sopra indicato importo (“giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile, complessità media, tutte le fasi, valori medi”), ma neanche individuada un percorso argomentativo alternativo che, attraverso il riferimento alle risultanze di causa, avrebbe dovuto determinare una diversa liquidazione.
Per quanto sin qui esposto, l'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Resta, ovviamente, assorbito l'esame del merito.
§ 5.
Quanto al giuramento decisorio deferito dall'appellante con la comparsa conclusionale depositata in data 14.11.2025, è sufficiente rilevare che lo stesso verta su circostanze del tutto nuove rispetto a quelle poste a fondamento della domanda e allegate fino al maturare delle preclusioni istruttorie.
pag. 11/15 Va, sul punto, richiamato il principio secondo cui: “È inammissibile il giuramento decisorio deferito in sede di gravame allorché verta su una circostanza non dedotta in primo grado, in quanto l'introduzione di un
"quid novum" nella fase di appello verrebbe a modificare il principio devolutivo e quello della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali.” (Cass. Civ. sentenza n. 21073 del 19/10/2015).
§ 6.
In ultimo, merita accoglimento la richiesta, avanzata dall'appellato nella comparsa di costituzione, di condanna dell'appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art 96 c.p.c..
Siffatta richiesta deve, peraltro, ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., in relazione alla quale giova rammentare che “…La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
"abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.…”
(Cfr. Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, n.2018).
Orbene, nel caso di specie non può non rilevarsi la pretestuosità dell'impugnazione interposta dall'appellante.
Invero, l'avv. , nel tentativo di supportare le proprie Parte_1
ragioni, operava delle allegazioni che, oltre ad essere già state pag. 12/15 puntualmente smentite dal primo Giudice, consistevano in una mera riproposizione delle, invero vaghe ed assolutamente generiche, deduzioni su cui era fondata la domanda proposta con l'atto di citazione di primo grado.
Per le ragioni sopra esposte, questa Corte, ritiene doversi pronunciare condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., che determina nella misura, ritenuta equa, pari alla metà delle spese processuali liquidate come appresso indicato.
§ 7. Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate come in dispositivo, a norma del DM
55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022.
Tenuto conto della modesta complessità della fattispecie e del ridotto numero di questioni trattate, appare congruo riconoscere i compensi tabellari minimi dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e complessità bassa.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'avvocata
Alessandra AN, dichiaratasi antistataria.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 13/15 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data Parte_1
21.11.2024, avverso la sentenza n. 9273/2024, pronunciata dal
Tribunale di Napoli, in data 30.10.2024, così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna l'avv. al pagamento delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.996,00 per compenso, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocata
Alessandra AN;
c) condanna l'avv. al pagamento, in favore dell'avv. Parte_1
, della somma equitativamente determinata di CP_1
euro 2.498,00, ai sensi dell'art 96 co. 3 c.p.c.;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , in favore dell'erario, di un importo Parte_1
ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'Aupp dott.ssa ). Persona_2
pag. 14/15 pag. 15/15