Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 5418/2024 promosso da:
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. SEMERARO Parte_1
GABRIELLA;
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
DONNINI DONNINO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) i ricorrenti continueranno a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando liberamente la propria residenza;
2) la casa coniugale sita in Montemarciano (AN) in Via Roma 98 (censita al catasto del Comune di
Montemarciano, foglio 5, part. 666, sub. 3) rimarrà nell'esclusivo godimento e nell'esclusiva disponibilità della SI.ra , che ne è altresì proprietaria;
Parte_1
3) le Parti concordano per un affidamento condiviso delle figlie minori e , con Per_1 Per_2
collocamento presso la madre;
il papà potrà stare e tenere con sé le figlie CP_1 Per_1
e il venerdì e il sabato di ogni settimana, con eventuale cena presso la casa familiare e, in Per_2
- 1 -
per le festività e le vacanze estive, i genitori convengono sin da ora che le suddivisioni verranno concordate pacificamente di volta in volta con flessibilità e secondo le esigenze che si manifesteranno, come da piano genitoriale;
4) nulla si dovranno reciprocamente i ricorrenti a titolo di contributo al loro mantenimento;
5) il SI. , considerata l'attuale situazione economico-reddituale di essi genitori, CP_1
corrisponderà mensilmente alla SI.ra , tramite bonifico, a titolo di concorso al Parte_1 mantenimento delle figlie e la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia) entro Per_1 Per_2
e non oltre il giorno 25 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) gli assegni unici per il nucleo familiare, nella misura e con le modalità attualmente previste e/o che verranno previste dalla legge anche in futuro, saranno richiesti e percepiti integralmente dalla
SI.ra ed il SI. rinuncia sin da ora agli stessi;
Parte_1 CP_1
7) le spese straordinarie relative alle minori si divideranno nella misura del 50% ciascun genitore come da Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10.07.2024, recentemente deliberato a livello regionale, ad eccezione del cambio di stagione dei vestiti delle minori, al quale i genitori attribuiscono una qualifica di spesa straordinaria, concordano sin da ora che verrà effettuato due volte all'anno per ciascuna figlia con una spesa massima di € 500,00 per ciascuna figlia e ciascun cambio di stagione;
pertanto ogni genitore contribuirà nella misura massima di € 125,00 ciascuna figlia ad ogni cambio stagione;
8) il SI. si impegna a trasferire in capo alla SI.ra la proprietà CP_1 Parte_1 dell'autovettura Lancia Y Tg. EP794TS, a sé intestata, entro un massimo di tre mesi dal deposito del ricorso;
9) le parti dichiarano che nulla dovranno per le spese legali che si intendono compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e , che si sono sposati a Parte_1 CP_1
Montemarciano (AN) l'1.06.2014, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
- 2 - La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali delle figlie minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contatto Parte_1 CP_1
matrimonio a Montemarciano (AN) l'1.06.2014, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Montemarciano (AN) al n. 2, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2014; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montemarciano (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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