Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/04/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese dal 16.12.2024 a seguito dell'invito al deposito di note scritte, con assegnazione dei termini di legge ex art 190 cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6009/2022 di R.G., promossa da: signor (C.F. ), residente a Controparte_1 C.F._1
TE IM (PV), in via G. Bruno n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura De Ferrari (C.F. PEC: C.F._2
gius all'atto di Email_1 citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, viale Caldara 24, ( comunicazioni di rito al numero di fax 02/87066594 o PEC:
Email_1
- attore- contro
(C.F.: ), CP_2 C.F._3
- convenuto- contumace –
e
,C.F. in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa , giusta procura in atti, dall'Avv. Riccardo Crevani (c.f. ) del Foro di Pavia, CodiceFiscale_4 presso il quale è elettivamente Pavia, Piazza della Vittoria n. 2, ( ai fini del domicilio telematico (quanto alla p.e.c.) si indicano l'indirizzo di p.e.c. e il numero di fax Email_2
(0383/62567) dell'Avv. Riccardo Crevani )
- convenuta -
CONCLUSIONI
Per l'attore signor Controparte_1
« Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis rejectis, così giudicare: In via pregiudiziale Rigettare tutte le eccezioni preliminari e pregiudiziali di parte convenuta poiché infondate in fatto e in diritto;
In via principale 1) accertare e dichiarare il signor unico ed esclusivo responsabile dell'evento dannoso CP_2
1
[...]
e la compagnia assicuratrice in persona del suo legale CP_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del signor Controparte_1 di tutti i danni dallo stesso subiti a cagione del sinistro de quo, (danni relativi
[...] all'invalidità temporanea totale e parziale – sia di carattere patrimoniale che di natura biologica, danni relativi all'invalidità permanente di carattere biologico, oltre al danno biologico personalizzato, nonché al rimborso di tutte le spese mediche sostenute) così come quantificati in CTU e più precisamente: Inabilita permanente calcolata al 5/6% età 19 anni: € 8.006,34 importo aggiornata al Decreto 16.07.2024; Inabilità temporanea parziale al 75%: 30 giorni pari a € 1.242,90 Inabilità temporanea parziale al 50%: 30 giorni pari a € 830,10 Inabilità temporanea parziale al 25%: 40 giorni pari a € 552,40 Inabilità temporanea totale € 2.625,40 Danno morale: € 1.600.06 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro alla sua liquidazione;
e quindi complessivamente per € 12.231,80 o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre al rimborso delle spese sostenute da parte attrice per complessivi € 2.958,70 di cui € 1.320,70 per spese indicate in CTU, € 610,00 per compenso CTU (come da fattura che si allega – cfr doc. 32) € 732,00 per compenso CTP durante la consulenza (come da fattura che si allega – cfr doc. 33); € 30,00 per notifiche, € 266,00 (per CU e marca da € 27,00); 2) di conseguenza, respingere anche nel merito le domande di parte convenuta in merito all'accertamento di una qualsivoglia responsabilità dell'attore, ancorchè sotto forma di concorso, nella causazione del sinistro di è causa, poiché prive di ogni fondamento… Con vittoria di spese legali oltre spese generali e CPA. ».
Per la convenuta Controparte_3
« Contrariis reiectis;
Previe le declaratorie del caso;
contesta e Controparte_3 respinge tutto quanto dall'attore affermato, allegato, dedotto, richiesto, eccepito e prodotto sia in fatto che diritto, sia in punto an che quantum, evidenziano che con il presente atto la Compagnia convenuta ha specificamente contestato, punto per punto, voce per voce, sotto ogni profilo possibile, nessuno escluso e con motivazioni articolate e specifiche, tutto quanto da parte attrice allegato e dedotto con l'atto di citazione sicchè nulla può o potrà essere considerato ammesso, riconosciuto o non contestato anche ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 115 cpc, nulla escluso e tutto compreso. In via preliminare e pregiudiziale: si eccepisce la inammissibilità e la improponibilità della
“procedura di risarcimento diretto” ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni per assenza di un presupposto necessario di legge consistente nella assenza di collisione diretta tra l'autoveicolo condotto dal convenuto ed il CP_2 motociclo condotto dall'attore, sicchè si chiede il rigetto della domanda svolta ai sensi della procedura speciale di cui all'art. 149 cod. ass. e norme correlate. Nel merito ed in principalità: Rigettare la domanda attrice per totale infondatezza sia in fatto che diritto, sia in punto an che quantum, oltre che non provata. Dichiarare esente da responsabilità il convenuto perché il sinistro sia sotto il profilo di cui all'art. CP_2
2054 cod. civ. che sotto il profilo di cui all'art. 2043 c.c. (e comunque per l'effetto della contestata condotta colposa a carico dell'attore, anche ai sensi tanto del primo che del secondo comma dell'art. 1227 cod. civ.), deve essere attribuito a colpa e responsabilità
2 esclusiva in capo al solo attore. Per l'effetto rigettare integralmente la domanda attrice. In ogni caso si chiede che sulla base delle argomentazioni difensive, deduzioni ed eccezioni formulate dalla convenuta da intendersi qui tutte Controparte_3 formalmente richiamate e ribadite, l'ecc.mo Tribunale voglia in ogni caso emettere ogni più utile pronuncia per il rigetto della domanda attrice e per l'esonero totale della Compagnia convenuta da ogni obbligazione risarcitorio e/o indennitaria. Nel merito ed in via subordinata: Per mero scrupolo difensivo e fatto salvo il diritto di impugnazione e in via del tutto subordinata, nella malaugurata ipotesi che il Tribunale possa ritenere sussistente una qualsiasi responsabilità concorrente a carico del convenuto si chiede che la misura del concorso di colpa a carico del CP_2 conducente sia contenuta in termini assolutamente minoritari rispetto alla CP_2 prevalente responsabilità da attribuire all'attore. Per l'effetto, in tale subordinata ipotesi, si chiede che il risarcimento del danno a favore dell'attore sia quantificato in tale ridotta misura e sia altresì liquidato nei limiti del giusto, dovuto e provato e quindi al netto e previa enucleazione delle irrisarcibili patologie pregresse e tenuto conto dell'eccepito concorso di colpa ex art. 1227 co. 2 cod. civ. a carico dell'attore per il colpevole aggravamento delle conseguenze lesive rispetto alla prognosi originaria del Pronto Soccorso di dieci giorni di riposo. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, cpa e iva di legge. ».
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato in data 21/27 dicembre 2022 il signor
[...] ha convenuto in giudizio il SI e CP_1 CP_2 [...]
. Controparte_4
In particolare ha dedotto che:
- in data 25.02.22 alle ore 12,35 circa il signor alla Controparte_1 guida del motociclo marca Husqvarna SMR125, tg DX28927, di proprietà della madre , procedeva sulla via Dei Pini a TE IM Parte_1 in direzione quando, giunto in prossimità dell'intersezione con Via degli Olmi, sbucava all'improvviso l'autoveicolo ND RO Freelander tg ZA490ES, guidato e di proprietà del signor che CP_2 attraversava l'incrocio senza fermarsi allo STOP;
- nonostante il tentativo del signor di evitare lo scontro, l'autovettura CP_1 condotta dal signor urtava la gamba sinistra del signor con il CP_2 CP_1 paraurti anteriore. Il tentava di rimanere sulla moto olore CP_1 intenso alla gamba lo costringeva a cadere al suolo (doc. 1);
- la responsabilità del sinistro stradale è attribuibile esclusivamente al conducente dell'autovettura che si immetteva sulla Via degli Olmi senza rispettare il segnale di stop, come evidenziato anche nel verbale dei vigili di TE IM (doc. 2); al signor veniva elevato verbale per CP_2 violazione dell'art. 145 commi 5 e 10 del C.d.S.;
- a causa dell'incidente e per il forte dolore alla gamba, veniva chiamata l'ambulanza e il signor veniva trasportato al Pronto Soccorso CP_1
3 dell'Ospedale San Matteo di Pavia, ove veniva sottoposto a controllo radiografico per trauma da schiacciamento arto inferiore sinistro e veniva dimesso il giorno stesso con prescrizione di riposo per 10 giorni limitando la deambulazione allo stretto indispensabile (doc. 3); in data 8.03.22 il signor si sottoponeva ad ecografia muscolotendinea della gamba sinistra che CP_1 evidenziava “a carico del gastrocnemio laterale sinistro dal III medio prossimale al III medio distale un edema perifibrillare da contusione muscolare” ed in data 17.03.22 effettuava controllo RMN al ginocchio sinistro che riportava “versamento flogistico intrarticolare di medio alta entità che distende lo sfondato sottoquadricipitale. Ingranamento corticale composto dallo spigolo antero-laterale del piatto tibiale laterale con infrazione trabecolo spongiose diafiso -epifisaria del piatto tibiale antero- laterale….Lesione longitudinale endostrutturale del terzo medio distale del crociato posteriore…..sottili note edemigene orizzontali intrinseche del menisco laterale. Entesite patellare del rotuleo” (docc. 4 e 5): - in data 18.03.22 il medico curante prescriveva al signor ulteriore riposo con lentissima ripresa dei CP_1 movimenti dell'arto, prescriveva, altresì, RMN al ginocchio sinistro e visita ortopedica con prognosi clinica di ulteriori 25 giorni (doc. 6); in data 25.03.22 il signor si sottoponeva a visita ortopedica ove emergeva la forte CP_1 dolorabilit mipiatto laterale e emirima laterale. L'ortopedico consigliava, quindi, magnoterapia da eseguire nelle ore notturne, di indossare invece tutore articolato del ginocchio durante il giorno con deambulazione con 2 antibrachiali e carico a tolleranza con prognosi di ulteriori 40 giorni (doc. 8); in data 29.04.22 il signor effettuava una nuova visita ortopedica di controllo CP_1 con riferito migliora della sintomatologia. L'ortopedico consigliava deambulazione libera nel carico, di evitare comunque sforzi e degli esercizi di rinforzo muscolare per recupero del quadricipite con controllo clinico dopo ulteriori 45 giorni (doc. 9); in data 20.06.22 il signor effettuava controllo CP_1
RMN del ginocchio sinistro che veniva confrontato con la risonanza del 17.03.22. Il referto riportava: “Allo stato attuale si apprezza un ritardo di consolidamento ripetizione infrattiva trabecolo spongiosa corticali integre del piatto tibiale diafisi epifisario antero-laterale senza ulteriori reperti scheletrici di rilievo. Versamento nella guaina pivot centrale, legamento crociato anteriore nei limiti, legamento crociato posteriore ispessito al terzo medio distale in esiti consolidati di parziale lesione senza discontinuità attuale. Nei limiti i legamenti collaterali. Nei limiti le cartilagini meniscali minime note edemigene capsulo- meniscale antero- laterale corno anteriore laterale senza interessamenti lesivi. Rotula sostanzialmente centrata con modesto edema bassa entità la faccetta mediale in presenza di piccola plica medio patellare ed esiti longitudinale del legamento alare mediale patellare tibiale mediale. Minima entesite patellare da rotuleo. I restanti reperti risultano normalizzati nei limiti” (doc. 10); in data 27.06.22 il signor effettuava ulteriore CP_1 controllo ortopedico, nel quale il ginocchio risultava clinicamente asciutto e mobile, non dolente alla palpazione e alla mobilizzazione. Stabile. Si consigliava, quindi, mantenimento del tono muscolare e veniva rinviato dal medico legale competente per la valutazione degli esiti invalidanti post incidente stradale (doc. 11);
4 - a causa dell'incidente il signor è stato costretto prima ad utilizzare la CP_1 sedia a rotelle e poi a deambulare con le stampelle per circa tre mesi compromettendo le proprie abitudini di vita.
- la compagnia di assicurazione liquidava direttamente alla signora i Pt_1 danni materiali del motociclo;
- in data 1.07.22 inviava alla Compagnia di assicurazione la documentazione integrativa relativa al danno fisico subito per ricevere l'invito a visita medico legale, comunicazione che rimaneva priva di riscontro (doc. 12);
- in data 14.07.22 il signor si sottoponeva, quindi, a visita medico legale CP_1 di parte dalla dott.ssa che ha quantificato il danno biologico Persona_1 permanente nella misura del 8/9 per cento oltre ad un'invalidità temporanea parziale: al 75% per 30 giorni;
al 50% per 60 giorni e al 25% per altri 60 giorni (doc. 13).
- a causa ed in conseguenza dell'evento lesivo del 25.02.22, il signor ha CP_1 sostenuto spese mediche e di cura per un totale di €1.323.20 così come dettagliate (docc. da 14 a 23)
Concludeva Parte attrice chiedendo di accertare e dichiarare il signor
[...] unico ed esclusivo responsabile del sinistro avvenuto in data 25.2.2022, CP_2
e, per l'effetto condannare in via solidale tra loro il signor e la CP_2 compagnia assicuratrice al risarcimento in favore del Controparte_3 signor allo stesso subiti a cagione del Controparte_1 sinistro de quo, per una somma non inferiore a € 25.820,89 o nella diversa somma che sarà provata o ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro alla sua liquidazione;
con vittoria di spese legali oltre spese generali e CPA.
All'udienza del 10.5.2023 è stata dichiarata la contumacia del SI CP_2
[...]
Si è costituita la convenuta contro deducendo, Controparte_3 preliminarmente, l'improponibilità della domanda attrice formulata ai sensi dell'art, 149 del Codice delle Assicurazioni in quanto la domanda attrice è priva di uno dei presupposti necessari ed indispensabili per poter utilizzare tale specifica e speciale procedura risarcitoria, nello specifico perché vi è assenza di collisione tra i due veicoli: la norma prevede l'applicabilità della procedura speciale ex art. 149 cod. ass. esclusivamente alle sole ipotesi di sinistro tra due veicoli dal quale siano derivati danni ad entrambi i veicoli coinvolti. Come risulta dal verbale della Polizia Municipale prodotto dall'attore, gli Agenti Municipali non sono stati in grado di ricostruire la dinamica del sinistro, così come non sono stati in grado di individuare il punto in cui sarebbe avvenuta la collisione, per assenza di qualsiasi traccia visibile, nessun danno visibile è stato rilevato sull'autovettura condotta dal sig. e ciò in quanto tra i due CP_2 veicoli non vi è stata alcuna collisione nel senso giuridico – assicurativo che qui interessa .Trattasi di un incidente stradale avvenuto senza collisione diretta tra i due automezzi. Sulla sede stradale non vi era alcuna traccia né di frenata o
5 altro e l'autovettura condotta dal sig. non presentava, come certificato CP_2 dalla Polizia Locale alcun segno visibile di collisione.
Nel merito ha contro dedotto che:
- il sinistro medesimo si è verificato per fatto e colpa esclusivi dello stesso attore: il conducente dell'autovettura, pur fermandosi all'incrocio per concedere la dovuta precedenza, dovette superare a passo d'uomo la linea di arresto per poter verificare visualmente il sopraggiungere o meno di veicoli ai quali concedere la precedenza. Non appena il conducente dell'autovettura, facendo superare dal cofano della propria auto di poco l'ideale linea di arresto, si accorse che a distanza di 5 o 6 metri stava sopraggiungendo il ciclomotore condotto dall'attore che procedeva non a moderata velocità, visto lo stato dei luoghi, in palese sbandata e marcia ondeggiante a causa delle numerose buche che contraddistinguono la sede stradale in quel punto.
- il conducente dell'autovettura non si mosse da tale posizione assunta e quindi il conducente del motociclo aveva tutte le possibilità per proseguire indenne la propria marcia ma, a causa della velocità non moderata, a causa della presenza di numerose e profonde buche sulla sede stradale, e perché il conducente del motociclo ha tenuto una condotta inadeguata e imperita , il motociclista ha sterzato la propria linea di guida proprio dirigendosi verso l'autovettura ferma senza tenere conto delle buche stradali, che infatti provocarono ulteriore sbandamento del motociclo sino a farlo cadere per terra
- il conducente del motociclo procedeva contromano alla propria sinistra
- come risulta dal rapporto della Polizia Municipale intervenuta nell'intersezione oggetto di causa vi è la presenza di uno specchio parabolico stradale a servizio dei conducenti che si approssimano ad una intersezione: il conducente dell'autovettura ha dichiarato che non era possibile avvedersi in anticipo, prima della linea di arresto, del sopraggiungere di automezzi dalla parte di marcia da cui proveniva l'odierno attore : il conducente dell'automezzo ispezionò la strada che stava impegnando mediante lo specchio parabolico e non poteva avvedersi del sopraggiungere del motociclo che, procedendo contromano, era fuori dal campo visivo dello specchio parabolico.
-quando il conducente dell'autovettura con la propria ispezione visiva si accorse del sopraggiungere contromano del ciclomotore non si spostò di un millimetro dalla posizione in cui si trovava: se il conducente dell'autovettura avesse mantenuto una velocità più moderata e la propria destra, l'incidente stradale non si sarebbe in alcun modo verificato
-nella fattispecie concreta non c'era reciproca visibilità tra i due conducenti
-dal rapporto della Polizia Municipale risulta che hanno ritenuto di elevare contravvenzione a carico del conducente dell'autovettura per violazione dell'art. 145, commi 5 e 10 c.d.s. per avere omesso la dovuta precedenza: tuttavia, trattasi di vizio ed errore degli accertamenti eseguiti
6 -nessuna traccia di frenata è stata ritrovata, né altri segni esteriori, sicchè non è stato in alcun modo possibile per la Polizia Municipale individuare il punto d'urto. Nessun danno visibile è stato rinvenuto sull'autovettura del CP_2
Nessuna prova che possa testimoniare una qualsiasi collisione diretta tra i due automezzi.
-nessuna responsabilità può essere ascritta a carico del conducente
[...]
e ciò sia sotto il profilo dell'art. 2054 cod. civ. che sotto il profilo CP_2 dell'art. 2043 cod. civ., con la conseguente affermazione di responsabilità esclusiva dell'attore altresì con concorso di colpa esclusivo ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2 del cod. civ.
-La richieste risarcitorie dell'attore erano infondate sia in punto an che in quantum: la quantificazione e sussistenza, nonché la richiesta di aumento per personalizzazione e la contusione riferita dall'attore e dal suo consulente medico legale di parte era si sussistente, ma era una preesistenza cronica, che nulla ha a che vedere con il sinistro dedotto in giudizio
Concludeva eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità e Controparte_3 la improponibilità della “procedura di risarcimento diretto” ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni per assenza di un presupposto necessario di legge consistente nella assenza di collisione diretta tra l'autoveicolo condotto dal convenuto ed il motociclo condotto dall'attore, nel merito ed in CP_2 principalità, ch rigettare la domanda attrice per totale infondatezza, sia in fatto, che diritto, sia in punto an che quantum, oltre che non provata, sia sotto il profilo di cui all'art. 2054 cod. civ., che sotto il profilo di cui all'art. 2043 c.c., e per effetto del contestato concorso di colpa a carico dell'attore, ai sensi tanto del primo che del secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., con responsabilità esclusiva in capo al solo attore;
in via del tutto subordinata, il concorso di colpa a carico del conducente sia contenuto in termini CP_2 assolutamente minoritari rispetto alla prevalente responsabilità da attribuire all'attore, che il corrispondente risarcimento del danno a favore dell'attore, sia quantificato in tale ridotta misura , e al netto e previa enucleazione delle irrisarcibili patologie pregresse e per il colpevole aggravamento delle conseguenze lesive rispetto alla prognosi originaria del Pronto Soccorso di dieci giorni di riposo.
Con ordinanza del 26.9.2023 non sono state ammesse le prove orali dedotte dalle Parti, è stata disposta CTU medico- legale, il 4.12.2023 il processo è stato riassegnato, all'esito del deposito della CTU è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e il processo è stato trattenuto in decisione dal 16.12.2024 con assegnazione dei termini di legge ex art 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ora, l'esame di tali fatti come dedotti impone di seguire un rigoroso iter logico. Preliminarmente, infatti, occorre analizzare la dinamica del sinistro, rilevando che Parte attrice il SI. ha dedotto che, in data Controparte_1
25.02.22, alle ore 12,35 circa, alla guida del motociclo marca Husqvarna
7 SMR125, tg DX28927, procedeva sulla via Dei Pini a TE IM in direzione Via Sant'Agostino quando, giunto in prossimità dell'intersezione con Via degli Olmi, sbucava all'improvviso l'autoveicolo ND RO Freelander tg ZA490ES, guidato e di proprietà del signor che attraversava CP_2
l'incrocio senza fermarsi allo STOP: nonostan el signor di CP_1 evitare lo scontro, l'autovettura condotta dal signor urtava la gamba CP_2 sinistra del signor con il paraurti anteriore. Il signor tentava di CP_1 CP_1 rimanere sulla moto, ma il dolore intenso alla gamba lo costringeva a cadere al suolo (doc. 1).
Parte convenuta, , società assicuratrice della vettura Controparte_3 condotta dal SI ha, invece, contro dedotto che, tale CP_2 ricostruzione della dinamica del sinistro è infondata: trattasi di un incidente stradale avvenuto senza collisione diretta tra i due automezzi. Sulla sede stradale non vi era alcuna traccia, né di frenata o altro e l'autovettura condotta dal sig. non presentava, come certificato dalla Polizia Locale alcun CP_2 segno vi collisione. Il sinistro medesimo si è verificato per fatto e colpa esclusivi dello stesso attore, poiché il conducente dell'autovettura, qui convenuto, pur fermandosi all'incrocio per concedere la dovuta precedenza, dovette superare a passo d'uomo la linea di arresto per poter verificare visualmente il sopraggiungere o meno di veicoli ai quali concedere la precedenza. Non appena il conducente dell'autovettura, facendo superare dal cofano della propria auto, di poco, la linea di arresto, si accorse che, a distanza di 5 o 6 metri stava sopraggiungendo il ciclomotore condotto dall'attore, che procedeva non a moderata velocità, visto lo stato dei luoghi, in palese sbandata e marcia ondeggiante a causa delle numerose buche che contraddistinguono la sede stradale in quel punto e contromano, procedendo sulla sinistra, il motociclista ha sterzato la propria linea di guida, proprio dirigendosi verso l'autovettura ferma, senza tenere conto delle buche stradali, che infatti provocarono ulteriore sbandamento del motociclo, sino a farlo cadere per terra.
Deve osservarsi che non risulta essere stata disposta una CTU cinematica, sulla dinamica del sinistro, mentre risulta disposta, con ordinanza del 30.10.2023 una CTU medico legale.
Tornando, allora, alla ricostruzione, nei termini predetti, della dinamica del sinistro deve, preliminarmente, osservarsi che, dal verbale di accertamenti urgenti della Polizia Locale di TE IM , con riferimento al sinistro avvenuto il 25.2.2022 alle ore 12:35 risulta che il sinistro si è verificato il giornata con condizioni d tempo sereno, in TE IM , all'intersezione tra via Degli Olmi e Via Dei Pini.
Le foto allegate alla Relazione dell'incidente stradale della Polizia Locale di TE IM documentano, chiaramente, tale intersezione , nonché la prospettiva del SI quale conducente della autovettura ND RO , CP_2 nonché le condizioni della strada percorsa dal motociclo condotto dal SI nonché la prospettiva del SI lungo via Dei Pini. CP_1 CP_1
8 Via dei Pini percorsa dal SI alla guida del motociclo è una strada urbana CP_1
a senso unico , con segnaletica di divieto di sosta.
All'altezza della intersezione tra via Via Degli Olmi , percorsa dal SI CP_2 alla guida della ND RO e via Dei Pini, vi è uno specchio parabolico stradale, a servizio dei conducenti dei veicoli che, da Via degli Olmi, si immettono in via Dei Pini.
Nell'immediatezza il SI aveva dichiarato di essersi fermato CP_2 all'intersezione tra Via Degli Olmi con via Dei Pini, e di aver avanzato lentamente poiché, nonostante lo specchio parabolico non c'era visibilità. A questo punto si era immesso con “ il muso “ della sua auto in via Dei Pini e, in quel momento, aveva visto sopraggiungere , alla sua destra, un motociclo alla distanza di circa 5-6 metri. Il motociclo proseguiva la marcia “ondeggiando “ sino a che urtava contro la parte anteriore della sua auto e poi proseguiva su Via Dei pini ancora qualche metro per poi cadere sul fianco sinistro. Il SI precisava anche che il conducente del motociclo , quando aveva iniziato CP_2
a perdere il controllo del mezzo, era finito in una buca al centro di Via Dei Pini.
Il 28 febbraio 2022 anche il SI ha reso delle dichiarazioni e ivi ha CP_1 specificato che quel giorno stava percorrendo Via Dei Pini a bordo del motociclo, sol che, per la presenza di auto parcheggiate sul lato destro e di buche al centro di Via Dei Pini, aveva percorso tale strada sul lato sinistro, infine, giunto in prossimità dell'intersezione, circa cinque metri prima, aveva visto il veicolo condotto dal SI che usciva da via Degli Olmi, CP_2 improvvisamente, pertanto, aveva subito frenato e aveva cercato di evitare l'urto, sterzando leggermente a destra, ma, facendo queste manovre, era finito con una ruota in una buca , la moto ha sobbalzato, si è girata ed ha urtato con la gamba sinistra contro il paraurti anteriore della vettura . Dopo l'urto ha ancora proseguito la marcia qualche metro e poi è caduto sul latro destro. Ha precisato che viaggiava a circa 15 Km/h.
Deve osservarsi che la Polizia locale, giunta nell'immediatezza, sul luogo del sinistro , con i veicoli già spostati dopo l'urto, non ha riscontrato tracce di frenata riconducibili ai mezzi coinvolti . Ha riscontrato e documentato la presenza di “ rappezzi “ presenti sul manto stradale di via Dei Pini percorsa dal motociclo.
Deve, altresì, osservarsi che la Polizia locale ha verificato la corretta funzionalità dello specchio parabolico a servizio dei conducenti che si immettono da via Degli Olmi in via Dei Pini.
Sulla base dei rilievi svolti e di tali dichiarazioni la Polizia locale ha così ricostruito la dinamica del sinistro: il conducente del motociclo procedeva in via Dei Pini, quando giunto all'altezza di Via Degli Olmi entrava in lieve collisione con il suo fianco sinistro contro la parte anteriore dell'autovettura condotta dal SI che si immetteva su via Dei Pini, senza rispettare il CP_2 segnale di stop. Pertanto nei confronti del SI veniva elevata CP_2 contravvenzione per la violazione dell'art 145 comma 5/10 Codice della Strada.
9 Ora, sulla base di tale Relazione di incidente stradale, analizzate le fotografie allegate e considerate le dichiarazioni rese nell'immediatezza dal SI e CP_2 dal SI deve ritenersi provato che il SI si sia immesso in via Dei CP_1 CP_2
Pini, oltrepassando la linea di arresto , senza aver correttamente verificato il sopraggiungere di altri veicolo su via Dei Pini alla sua destra;
si osserva che via Dei Pini è strada a senso unico e all'intersezione tra le due strade, come documentato dalle foto allegate alla Relazione, vi è uno specchio parabolico, la cui funzionalità è stata accertata e verificata dalla Polizia locale.
Pertanto nella dinamica del sinistro sussiste la violazione da parte del SI dell'art 145 comma 5 Codice della Strada. CP_2
Tuttavia, In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia
o meno tenuto una condotta di guida corretta. Sez. 3 - , Sentenza n. 7479 del 20/03/2020
Sul punto deve osservarsi che il SI , conducente del motociclo, ha CP_1 dichiarato che, per la presenza di auto, destro di Via Dei Pini, e per la presenza di buche al centro della carreggiata, viaggiava sul lato sinistro di Via Dei Pini.
La Relazione della Polizia loca e le foto allegate documentano la presenza di buche e “ rappezzi “ in via Dei Pini.
Deve anche osservarsi che il SI ha specificato che, giunto all'altezza con CP_1
l'intersezione con via Degli Olm isto, anch'egli, alla distanza di circa 5-6 metri, l'auto condotta dal SI immettersi, improvvisamente, e di aver, CP_2 così, sterzato a destra, per cercare di evitare l'urto.
Proprio l'analisi congiunta delle dichiarazioni dei SI e del SI sul CP_2 CP_1 punto denota che la condotta di guida del sig. sul margine sinistro della CP_1 strada, abbia inciso nella visibilità da parte del : pur considerando la CP_2 funzionalità dello specchio parabolico stradale, a servizio dei conducenti dei veicoli, che da Via degli Olmi si immettono in via Dei Pini, la provenienza del motociclo localizzata sul margine sinistro di via Dei Pini ha, di fatto, inciso nella pronta visualizzazione del sopraggiungere del motociclo.
Ulteriore riscontro deriva, anche, analizzando la manovra riferita dal SI CP_1 per evitare l'urto; ovverosia sterzando a destra.
L'urto si è concretizzato, infatti, in lieve collisione, come evidenziato dalla Polizia locale, tra la parte anteriore dell'auto e la gamba sinistra del conducente del motociclo.
Infine, deve osservarsi che il SI ha dichiarato di aver visto l'auto CP_1 condotta dal SI allorquan nto in prossimità dell'intersezione, CP_2 circa cinque metri prima, aveva visto il veicolo condotto dal SI che CP_2 usciva da via Degli Olmi.
10 Anche la dinamica decritta dal sig riscontra che l'auto del SI non CP_1 CP_2 si sia immessa, improvvisamente, poiché il SI ha riferito che aveva CP_1 subito frenato, aveva cercato di evitare l'urto, sterzando leggermente a destra, ma facendo queste manovre era finito con una ruota in una buca , e la moto ha sobbalzato, poi si è girata , così che ha urtato con la gamba sinistra contro il paraurti anteriore della vettura .
Deve osservarsi che, dal punto di vista cinematico, l'assenza di segni di frenata da parte della moto non è indice, univoco, del fatto che l'autovettura avesse impegnato l'incrocio, improvvisamente, tagliando la strada alla moto, poiché questo dato deve essere analizzato, unitamente, a tutti gli altri elementi emersi nella ricostruzione della dinamica del sinistro, e, in particolare, unitamente ai punti d'urto, ai riscontri offerti dalle foto in atti sul luogo del sinistro, nonché unitamente a tali dichiarazioni.
Ciò denota che il SI non si è immesso in Via Dei Pini, CP_2 improvvisamente, e tagliando la strada alla moto, ma, pur avendo violato l'art. 145, comma 5 C.d.S., per non essersi fermata alla linea di arresto, al momento dell'urto l'auto era già parzialmente immessa nella carreggiata, e con la parte anteriore , mentre il sig. provenendo da via Dei Pini lungo il margine CP_1 sinistro, non era perfettamente visibile nello specchio parabolico, non ha compiuto alcuna manovra di frenata e ha sterzato a destra, per poi entrare con la ruota in una buca, perdere il controllo della moto, che si è girata , nuovamente, verso l'auto condotta dal SI CP_2
Ciò è riscontrato, anche dalle stesse indicazioni nel modulo di constatazione amichevole da cui risulta che il punto di collisione con l'autovettura del SI si sia concretizzato nello spigolo anteriore destro dell'auto. CP_2
Infatti si osserva sul punto che il SI ha decritto l'andamento della moto CP_2 in questo contesto “ ondeggiante i condotta di guida deve essere valutata in rapporto alle condizioni della strada sulla quale erano presenti delle buche visibili.
Né tale ricostruzione è elisa dalla non operatività del concorso di colpa di cui all'art. 2054, 2° comma c.c., laddove uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro non abbia ottemperato all'obbligo di arrestare, sempre e comunque, il proprio mezzo al segnale di stop: la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. ha funzione meramente sussidiaria, ed opera, solo, se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità.
Deve, infatti, osservarsi che, nella motivazione della sentenza Corte Cassazione n. 4055 del 19.02.2009, risulta indicato che, nel caso di conducente di un veicolo, che abbia ripreso la marcia dopo la linea di stop, senza ispezionare la strada e accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti su detta strada, pur avendo il cartello di stop carattere rigido, non esime il Giudice del merito dall'accertare, sotto il profilo eziologico, se, nel caso concreto, l'incidente debba ascriversi esclusivamente a tale comportamento colpevole del conducente, che ha omesso di rispettare il segnale di stop. Solo in tal caso risulta superata la presunzione sussidiaria di concorso di colpa, di cui all'art. 2054 c.c.
11 Per i motivi sopra indicati deve ritenersi che sia imputabile al SI CP_2
proprio in ragione della gravità della norma del Codice della strada
[...] violata, un concorso di colpa nella misura del 70%, e, al sig. nella misura CP_1 del 30%.
Passando alla quantificazione del danno, deve osservarsi che dalla CTU, a firma del Dott. , risulta all'Esame obiettivo: normotipo, cm 175 x 85 Persona_2
Kg, in buone condizioni generali;
integro sotto il profilo psico -intellettivo. Destrimane. Obiettivamente: arto inferiore sinistro, ginocchio in asse e normoatteggiato. Minus perimetrico di cm 1,5 circa alla coscia, 1 circa alla sura e plus cm 0,5 circa al ginocchio rispetto al controlaterale. Algia pressoria sul comparto laterale piatto tibiale e condilo femorale. Estensione nella norma, flessione ridotta ai gradi estremi. Test del cassetto +, accosciamento asimmetrico a sinistra. Deambulazione ordinaria sul piano con schema corretto.
Il CTU ha concluso trattasi di un traumatismo contusivo -distorsivo del ginocchio sinistro a seguito dell'incidente del traffico del 25.02.22 con riscontro strumentale di frattura da impatto con ingranamento trabecolare del piatto tibiale laterale e lesione parziale del legamento crociato anteriore con caratteristiche di acuzie traumatica ed in nesso causale efficiente con il sinistro in oggetto.
Valutata natura ed entità della iniziale lesività e del successivo decorso della malattia traumatica, sulla base del riscontro clinico - funzionale attuale e della sintomatologia lamentata, tenuto conto dello stato anteriore e socio -anagrafico del soggetto, si ritiene quantificare il danno di rilievo civilistico nella seguente misura: • Inabilità temporanea parziale (al 75%): 30 giorni • Inabilità temporanea parziale (al 50%): 30 giorni • Inabilità temporanea parziale (al 25%): 40 giorni• Residuano Postumi invalidanti permanenti nella misura del 5-6% (linee guida SIMLA per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico – Giuffrè - CP_5
Riferisce aver abbandonato la pratica sportiva di calcio e basket. - Risultano allegati al fascicolo giustificativi di spese mediche per diagnosi e cura congrue e pertinenti nella seguente misura di euro 954,70. A parte si segnala – non trattandosi di spesa per diagnosi e cura – l'onorario di euro 366,00 per relazione medico-legale di parte sulla cui ripetibilità si rimanda alla discrezionalità dell' ” CP_6
E' emersa, quindi, una inabilità temporanea relativa al 75% di 30 giorni, temporanea relativa al 50% di 30 giorni, temporanea relativa al 25% di 40 giorni, con un danno biologico nella misura del 5-6%.
Ebbene, all'esito della CTU, al fine della liquidazione monetaria del danno, si fa riferimento alle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica" del Tribunale di Milano, aggiornate al momento della liquidazione.
Deve sul punto osservarsi che in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito. (La S.C. ha espresso il suddetto principio, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., con riguardo alla liquidazione del danno biologico da lesioni "micropermanenti" derivanti da un sinistro stradale del
12 2005, correttamente effettuata dal giudice di merito alla stregua dell'art. 139 c.ass., entrato in vigore dopo il verificarsi del fatto illecito). Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022
Indica così la Corte di Cassazione nella motivazione della citata ordinanza: “la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. La liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta
“illecito “. La liquidazione del danno è un giudizio e, come tutti i giudizi, non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o Pretoria ) vigenti al momento in cui viene compiuto. “
Si osserva, sin da ora che, come verrà di seguito indicato, la somma, così, determinata dovrà essere soggetta ad operazione di devalutazione al momento del sinistro, e successiva rivalutazione alla data della pubblicazione della sentenza, con indicazione della quota riconosciuta a Parte attrice sulla base del citato concorso nella causazione del sinistro.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, dette Tabelle assumono “vocazione nazionale” e si riconosce ad esse “il valore, per la giurisprudenza di questa Corte, da ritenersi equo “ (Cass.
7.6.2011 n. 12408).
Ai fini della determinazione dell'importo, al fine di evitare una duplicazione della valutazione del danno biologico, inoltre, deve essere verificata , e viene assunta quale età, ulteriore parametro rilevante oltre il punto di danno riconosciuto, non già quella del sig nato il [...], Controparte_1 al momento del sinistro, il 25.02.2022, ma quella dell'attore, all'esito del periodo di invalidità temporanea, in quanto l'invalidità permanente “è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le comporterebbe la duplicazione dello stesso danno (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3806)
Fatta questa preliminare doverosa verifica, il sig. nato Controparte_1 il 15.06.2003, al momento del sinistro, il 25.02.2022, e, all'esito del periodo di invalidità temporanea (giorni 30+30+40: 100), aveva 19 anni.
In applicazione delle citate Tabelle, tenuto conto del danno biologico riconosciuto (5-6%) e dell'età ( 19 anni), si riconosce in termini economici a parte attrice un danno non patrimoniale complessivo, ovvero comprensivo, sia del pregiudizio fisico strictu sensu inteso, sia della sofferenza morale, conseguente ordinariamente al pregiudizio fisico, pari ad € 8.006,35 per danno non patrimoniale permanente.
Sulla richiesta personalizzazione del danno: nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle
13 Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari. (Nella specie, in relazione ad un'ipotesi di danno iatrogeno, la S.C. ha ritenuto meritevoli di valorizzazione, ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale, aspetti legati alle dinamiche emotive della vita relazionale ed interiore del soggetto leso, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento). Sez. 3 , Sentenza n. 11754 del 15/05/2018
Deve osservarsi sul punto che, considerata l'età, e l'incidenza sull'attività sportiva ( Riferisce aver abbandonato la pratica sportiva di calcio e basket), nonchè la specifica deduzione circa il fatto che, a causa dell'incidente, il signor è CP_1 stato costretto prima ad utilizzare la sedia a rotelle, e poi a deambulare con le stampelle per circa tre mesi compromettendo le proprie abitudini di vita, ricorrono, sulla base di tali elementi, i presupposti per la personalizzazione, con riferimento ai dedotti profili consistenti, nella sofferenza soggettiva, con riconoscimento, all'esito della citata personalizzazione del danno non patrimoniale risarcibile, nella misura complessiva di € 9.000,00.
In ragione dell'invalidità temporanea, quindi in base alle Tabelle al momento della liquidazione, si riconoscono le seguenti somme: per l'invalidità temporanea parziale al 75% € 1242,90, per l'invalidità temporanea parziale al 50%, € 828,60, per l'invalidità temporanea parziale al 25% € 552,40, per una somma totale a titolo di danno biologico temporaneo di € 2623,90.
L'importo totale a titolo risarcitorio, per il danno non patrimoniale, risulta quindi pari a € 11.623,90 ( € 9.000,00+ 2623,90). A ciò si aggiungono € 954,70 per spese mediche ritenute congrue.
Quindi, il totale del danno non patrimoniale, risulta pari a € 12.578,60.
Questa somma deve essere devalutata al momento del sinistro (25.2.2022) in base all'indice di devalutazione elaborato ISTAT: questa è infatti la data in cui si è verificato l'incidente che ha determinato il danno e, quindi, a tale data deve essere liquidato il relativo pregiudizio in termini economici che risulta quindi pari a € 11.301,53. Tale somma deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione all'attualità, unitamente alla maturazione di interessi, calcolati anno per anno, in quanto oggetto di risarcimento, e dunque, costituente debito di valore, per un totale di € 13.683,33.
14 Su tale somma deve essere calcolata la quota di risarcimento riconosciuta al SI in ragione delle seguenti quote di responsabilità nella causazione del CP_1 sinistro: nella misura del 70% in riferimento alla condotta del sig CP_2
e nella misura del 30% in riferimento alla condotta del SI CP_1
[...]
In conclusione, la somma dovuta al sig. corrispondente Controparte_1 al 70 % del predetto importo, è pari a € 9.578,33, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e, in ragione della complessità dei fatti analizzati, ed altresì in ragione della parziale soccombenza, rispetto a quanto richiesto, devono essere compensate nella misura del 70%.
Le spese di CTU devono essere poste a carico di parte convenuta, ponendo a carico di parte convenuta, la refusione in favore di parte attrice, delle spese sostenute per l'onorario del CTU nella misura di € 610,00 ed altresì la refusione delle spese di CTP, nella misura di € 732,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. accerta e dichiara la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro: nella misura del 70% in riferimento alla condotta del SI e nella misura del 30% in riferimento alla condotta del CP_2
SI Controparte_1
2. condanna parte convenuta e il sig Controparte_3 CP_2 in solido al risarcimento del danno, in favore del sig. CP_1 che liquida in € 9.578,33, oltre interessi
[...] pubblicazione della sentenza al saldo, oltre alla refusione delle spese di CTP nella misura di € 732,00 oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute, con refusione in favore di parte attrice, delle spese sostenute per l'onorario del CTU nella misura di € 610,00.
4. condanna e il sig in solido alla Controparte_3 CP_2 refusione delle spese di lite in favore del sig. Controparte_1 che si liquidano in € 323,00 per esborsi, ed € 3.553,90 per onorari, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA, come per Legge.
Così deciso il 5.4.2025
Sentenza depositata il 5 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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