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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2024, n. 3551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3551 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 23 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3116/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. Gilberto Cerutti giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Emanuela Curto giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 10501/2023, pubblicata il 22 novembre 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Parte_1
- aveva lavorato in qualità di cuoco chef alle dipendenze di dal 14 gennaio 2014 CP_1 fino al 31 ottobre 2021;
- il rapporto di lavoro era stato formalizzato soltanto dal 17 aprile 2015 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadramento al 1° livello del CCNL Pubblici Esercizi
e orario part time a 35 ore settimanali, poi aumentate a 40 ore settimanali dal 28 gennaio
2016;
- aveva sempre osservato il seguente orario di lavoro: -dal martedì fino al venerdì, dalle 10.30 fino alle 15.00 e dalle 19.00 fino alle 23.00; -il sabato e la domenica, dalle 10.30 fino alle
23.00;
- aveva fruito di riposo settimanale il lunedì;
- era stato assente per malattia dal 1° febbraio 2020 fino al 2 aprile 2020;
- dal 3 aprile 2020 fino al 31 ottobre 2021 era stato sospeso dal servizio per la pandemia da
COVID-19 e aveva percepito l'assegno FIS da parte dell' e le voci retributive da parte CP_2 dell'azienda, come da conteggio in atti;
- fino alla regolarizzazione del rapporto di lavoro aveva ricevuto la retribuzione di € 1.500,00 mensili;
- successivamente, gli erano state rilasciate le buste paga fino a giugno 2019;
- le buste paga di marzo e di aprile 2019 erano state sottoscritte con firma apocrifa, firma che pertanto veniva disconosciuta;
- non aveva fruito integralmente delle ferie e dei permessi maturati;
- aveva lavorato nei giorni di festività e di festività soppresse;
- era rimasto in credito per differenze retributive maturate a vario titolo;
- non era stato integralmente assicurato presso l' . CP_2
Pertanto, domandava:
"Voglia il Giudice adito, adversis reiectis:
a) accertare la mancata osservanza nel periodo 19/4/2015-31/1/2016 dell'assetto temporale della prestazione come pattuito nel contratto “part-time”;
b) accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato relativamente al periodo per cui è causa, ovvero al diverso periodo ritenuto provato;
2 c) condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di tutte le somme meglio indicate nel sopraesteso conteggio per i titoli ivi specificati per la complessiva somma di € 168.874,19, ovvero per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste e più eque;
d) in ogni caso, con gli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti;
e) con il favore delle spese del compenso professionale di lite determinato ex D.M. n. 55/14, da distrarsi in favore dell'Avv. Gilberto Cerutti che se ne dichiara antistatario”
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande CP_1
e condannava il a rifondere alla controparte le spese di lite. A fondamento, poneva le seguenti Pt_1 ragioni:
- nella prima difesa utile, costituita dalla prima udienza di discussione, il ricorrente non ha contestato quanto affermato dalla società datrice di lavoro circa l'intervenuto pagamento a mezzo di bonifico bancario di alcune delle spettanze rivendicate in giudizio, ossia la retribuzione di marzo e di aprile 2019, la tredicesima del 2016, la tredicesima e la quattordicesima del 2017 e la tredicesima del 2019. Pertanto, è tardiva la contestazione effettuata al riguardo nelle note conclusive. Di conseguenza, deve ritenersi integralmente corrisposto quanto dovuto al lavoratore per le causali indicate;
- circa le ulteriori differenze retributive rivendicate in giudizio, va osservato che la prova testimoniale non ha dimostrato la pretesa retrodatazione dell'inizio del rapporto di lavoro, il maggior orario di lavoro osservato rispetto a quello contrattualmente stabilito, la mancata fruizione di ferie e di permessi, nonché la prestazione lavorativa domenicale, quest'ultima riferita dai testi come eseguita dal ricorrente soltanto in modo occasionale e sporadico.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica in data 11 dicembre 2023, chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, adversis reiectis,
a) – in via istruttoria, disporre l'acquisizione dei nuovi documenti depositati;
b) – nel merito, accogliere i motivi di gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare la società appellata al pagamento in favore dell'appellante delle seguenti somme: -quanto ad € 7.124,41 per tredicesime;
-quanto ad € 7.394,39 per quattordicesime;
-quanto ad € 16.181,29 per lavoro straordinario;
-quanto ad € 1.222,70 per differenze
T.F.R.; -quanto ad € 1.091,42 per lavoro domenicale: per un totale di € 33.014,21, ovvero
3 alle diverse somme ritenute più giuste e più eque, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
c) –in ogni caso, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 cc e dell'art. 115 cpc. In specie: - omesso rilievo dell'assenza di prova, che incombe sul datore di lavoro, del pagamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità per gli anni oggetto di causa;
-erroneo convincimento di rilevanza decisoria della sola allegazione del pagamento d'importi per i titoli menzionati, stante la necessità della prova documentale per dimostrare l'estinzione dell'obbligazione controversa b) erronea valutazione delle risultanze istruttorie circa le prestazioni straordinarie. In specie:
-omessa considerazione che il ricorrente non era tenuto a lavorare secondo turni a seconda delle esigenze aziendali, ma eseguiva la prestazione lavorativa come chef di cucina in entrambi i turni della giornata lavorativa (antimeridiano e pomeridiano), cioè a tempo pieno;
-omesso rilievo che nelle buste paga figura una paga base giornaliera evidentemente riconducibile, non già ad una prestazione giornaliera ridotta, bensì a una prestazione full time;
-offerta di nuovi documenti indispensabili alla decisione ex art. 437 cpc, ossia la comunicazione di assunzione del 14 aprile 2015 e la comunicazione di variazione contrattuale del 28 gennaio 2016; -pregiudizievole valutazione delle prove testimoniali;
c) omesso riconoscimento della differenza per t.f.r. scaturente dall'incidenza degli scatti di anzianità nella base di calcolo del trattamento;
d) omesso riconoscimento del lavoro domenicale, per omessa valutazione del contratto di lavoro del 14 aprile 2015, da cui emerge che il lavoro era prestato dal martedì fino alla domenica.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 23 ottobre 2024 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. Preliminarmente, la Corte dà atto che si è formano il giudicato c.d. “interno” sulla statuita reiezione delle seguenti domande:
- accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo anteriore alla regolarizzazione del 17 aprile 2015 e di condanna del datore di lavoro a pagare le conseguenti differenze retributive;
4 - condanna del datore di lavoro a pagare, in relazione al periodo di lavoro regolarizzato, le differenze retributive (ivi comprese le retribuzioni di marzo e aprile 2019), l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, il compenso per le festività non godute e per le festività soppresse.
Infatti, l'appellante non ha proposto appello avverso questa pronuncia, rispetto alla quale è soccombente.
7. Nel merito l'appello è fondato in minima parte e va accolto nei limiti che si esporranno.
8. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, osserva la Corte che CP_1 pacificamente debitrice e perciò tenuta a dimostrare il fatto impeditivo, modificativo ovvero estintivo dell'obbligazione a suo carico, ha eccepito di aver pagato il dovuto per tredicesima del 2016, tredicesima e quattordicesima del 2017 e tredicesima del 2019.
9. Il Tribunale ha ritenuto che la società fosse sollevata dall'onere di provare il fatto costitutivo dell'eccezione sull'assunto che i pagamenti in questione sarebbero “incontestati” ex art. 115 cpc.
Nondimeno, di tratta di ratio che non si sottrae integralmente alle censure dell'appellante.
10. Invero, vale premettere che, in tema di “mancata contestazione” ex art. 115 cpc sono consolidati i seguenti principi di diritto:
- i “fatti”, cui si applica l'art. 115 cpc, sono più propriamente le “circostanze di fatto” allegate dall'attore a sostegno della pretesa e non pure i “fatti giuridici”, ossia la valutazione di conformità a una certa fattispecie giuridica che di quelle circostanze è offerta dalla parte.
Tanto meno detta norma si applica alle mere difese svolte dall'attore nell'esplicare la causa petendi e alle deduzioni volte a qualificare giuridicamente i fatti storici controversi o anche a circoscrivere l'esatta applicazione della normativa di riferimento (Cass. nn. 17966/2016,
21075/2016, 16970/2018, 21460/2019, 16970/2018, n. 1562/2013);
- l'operatività del principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte, dalla quale è invocato, abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere a una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione
(Cass. n. 20525/2020);
- i fatti, che una parte allega, possono essere considerati pacifici, dispensando colui che li deduce dal relativo onere probatorio, quando vengono esplicitamente ammessi dall'altra o quando questa ha impostato il suo sistema difensivo su elementi e argomentazioni che risultano di per sé incompatibili con il disconoscimento di quei fatti. (Cass. n. 31402/2019).
5 11. Ebbene, con riguardo alla mensilità aggiuntiva per il 2019, la società datrice di lavoro ha allegato in modo preciso la circostanza oggettiva di rilievo, ossia l'aver provveduto al pagamento con bonifico del 18 dicembre 2019.
Tale circostanza oggettiva non è stata contestata dal lavoratore nella prima difesa utile (v. verbale della prima udienza avanti al Tribunale), con le descritte conseguenze ex art. 115 cpc.
12. A conclusioni contrarie si deve invece giungere con riguardo al credito azionato dal lavoratore per mensilità aggiuntive degli anni 2016 e 2017.
Infatti, sul punto la società datrice di lavoro ha dedotto quanto segue nell'originaria memoria di costituzione: “… i dipendenti della tra i quali il signor richiedevano il pagamento CP_1 Pt_1
delle proprie spettanze in contanti, con anticipi giornalieri o settimanali, per poi fare un conguaglio all'emissione della busta paga di riferimento.
A tale proposito si vedano gli allegati n. 10 “comunicazione di servizio” e all. n. 11, “quietanza buste paga dicembre 2016” quali esempi dell'iter adottato per volere dei dipendenti stessi.
Tutti i dipendenti, non solo il Sig. hanno regolarmente percepito le relative somme, e sulle Pt_1
stesse sono stati regolarmente assolti da parte datoriale gli obblighi fiscali e contributivi (cfr.
Pagamenti F24…”.
Quindi, quello che è stato allegato e provato è l'esistenza di una particolare modalità di pagamento della retribuzione, modalità integrata da un sistema mensilizzato di anticipi e di conguaglio finale.
12. Tuttavia, il dedotto avvenuto pagamento delle mensilità aggiuntive per il 2016 e il 2017 secondo la modalità descritta non costituisce un “fatto” cui applicare il principio della “contestazione” di cui all'art. 115 cpc, perché si tratta piuttosto della “dimensione giuridica”, in senso favorevole all'eccipiente, dell'evenienza che, nel mese di riferimento, erano state via via corrisposte al lavoratore somme da imputare all'estinzione del debito d'interesse.
13. Invece, per avvalersi della relevatio ex art. 115 cpc, la società debitrice avrebbe dovuto prospettare le circostanze storiche descrittive di quel “fatto”; dunque, le quote e il saldo finale erogati al nel Pt_1 mese di riferimento e le date in cui tali versamenti parziali erano stati eseguiti, onere che tuttavia non
è stato soddisfatto, con inevitabile riviviscenza dell'applicazione dell'art. 2697 cc.
14. Tuttavia, non costituisce prova adeguata in favore dell'eccipiente il documento n. 11, invocato allo scopo.
Invero, si tratta di una mera distinta di bonifico bancario disposto in favore del a “saldo busta Pt_1 paga dicembre 2016 per recupero Irpef a credito mod.730”, dunque di un pagamento del quale non solo non risulta l'effettiva imputabilità al debito d'interesse, ma neppure il suo buon fine, prova quest'ultima indispensabile, dacché il lavoratore continua a professarsi creditore anche nel grado.
6 15. Il diritto di credito dell'appellante, in esame, non può ritenersi estinto neppure per prescrizione presuntiva, del pari eccepita dalla società appellata.
Infatti, con la sentenza n. 4687/2019 la Suprema Corte ha chiarito quanto segue: “ … 7. A non conformi conclusioni è dato, invece, addivenire, in ordine al riconoscimento delle cd. mensilità aggiuntive. Ricorrendo la medesima ratio enunciata in precedenza come sottesa all'istituto della prescrizione presuntiva, deve ritenersi che l'ordinamento anche con riferimento a tale categoria di crediti - onde assicurare una fondamentale esigenza di certezza nella gestione dei rapporti commerciali e di lavoro fra privati - abbia inteso consentire l'applicazione dei termini prescrizionali sanciti dall'art.2956 c.c.. Si versa, infatti, in ipotesi di pagamenti, connessi all'espletamento della prestazione lavorativa, che vengono calcolati su periodi superiori al mese ed erogati sempre con cadenza superiore al mese. Deve, quindi, concludersi che la prescrizione presuntiva triennale disciplinata dalla disposizione da ultimo richiamata, può essere invocata anche in relazione alle mensilità aggiuntive, fermo restando che resta escluso che da ciò possa derivare un pregiudizio per il lavoratore, la cui posizione resta garantita dalla declaratoria di incostituzionalità della norma operata con la sentenza n.63 del 1966 della Corte Costituzionale nella parte in cui consentiva che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro (secondo cui "Il precetto costituzionale ammette la prescrizione del diritto al salario, ma non ne consente il decorso finché permane il rapporto di lavoro durante il quale essa maschera spesso una rinunzia ad una parte dei propri diritti nel timore del recesso"). …”
Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
16. Ebbene, nel caso di specie il rapporto di lavoro tra le parti è pacificamente cessato il 31 ottobre 2021, sicché il triennio di legge scadeva il 31 ottobre 2024, mentre la richiesta di pagamento dei crediti al vaglio è stata formalizzata dal lavoratore -quanto meno- con la notifica del ricorso originario, che è del 16 dicembre 2021, quindi in tempo utile a impedire lo spirare del termine di prescrizione.
17. Per la quantificazione del credito spettante al lavoratore per titoli fin qui accertati nell'an viene utilizzata la retribuzione mensile ordinaria attestata nelle buste paga in atti, posto che l'appellante non ha coltivato nel grado l'originaria domanda di accertamento del suo diritto a un compenso d'importo maggiore di quello percepito.
Detta retribuzione ammonta a € 1.798,25, per cui il credito complessivo per tredicesima 2016, tredicesima e quattordicesima 2017 è pari a € 5.394,75 (€ 1.798,25 x 3).
7 Su tale somma spettano altresì al lavoratore ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo effettivo.
18. Con riguardo al secondo motivo di doglianza, osserva la Corte che il Tribunale ha ripartito a carico del lavoratore l'onere di provare lo svolgimento di ore di lavoro eccedenti quelle dovute in via ordinaria e ha ritenuto quest'onere non assolto dal segnatamente in ragione delle Pt_1 testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria.
19. L'appellante non nega di essere gravato dall'onere in parola, ma adduce varie censure che, nella sua prospettazione, gli sarebbero utili ex art. 2697 cc e che però, a ben vedere, non hanno peso emendativo della statuizione impugnata.
20. Infatti, se è vero che le buste paga relative al periodo in cui il rapporto di lavoro era stato regolarizzato come a part time attestano che la prestazione era stata eseguita per 172 ore mensili, ossia a full time,
è altrettanto vero che l'appellante ha devoluto al grado, circoscrivendo in conformità la cognizione della Corte, il mancato pagamento del compenso per il lavoro straordinario prestato oltre le 40 ore settimanali, ossia oltre l'orario a tempo pieno (v. pag. 5 ricorso di appello).
Perciò, tutta la difesa svolta dall'appellante per propugnare che egli lavorava su un “doppio turno” giornaliero non ha peso ai fini del decidere, perché -proprio nei termini di devoluzione al grado della pretesa non tutelata dal Tribunale- il fatto, che il lavoratore ha l'onere di dimostrare in quanto costitutivo del diritto azionato, è l'avvenuto superamento, per il numero di ore allegato, delle 40 ore di lavoro settimanale (v. anche infra).
21. In ordine, poi, alla valutazione delle testimonianze operata dal Tribunale per escludere l'assolvimento dell'onere della prova in parola, osserva la Corte che, secondo principi di diritto consolidati, la violazione dell'art. 115 cpc è ravvisabile non nella mera circostanza che il Giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il Giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v., ex aliis, Cass. SU n. 16598/2016; Cass. n. 11892/2016), mentre la violazione dell'art. 116 cpc è configurabile solo allorché il Giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass. SU cit., Cass. n.
13960/2014, n. 26965/2007).
Nondimeno, l'appellante non contesta che il tenore delle testimonianze sia proprio quello considerato dal Giudice di primo grado, ma, lungi dall'indicare al tema impugnatorio la deposizione, in ipotesi omessa o travisata e che, se invece considerata, sarebbe stata per lui utile ex art. 2697 cc, si è piuttosto risolto a denunciare come preconcetta e pregiudizievole la valutazione delle dichiarazioni dei testi
8 operata dal Tribunale, limitandosi a prospettarne alla Corte una valutazione diversa, per lui favorevole.
22. E che così stiano le cose è palesato dal fatto che, per sostenere il motivo di appello al vaglio,
l'appellante ha riportato tutte le dichiarazioni dei testimoni escussi in primo grado e ha indicato le parti che, a suo dire, avrebbero avuto la valenza dimostrativa per lui necessaria ex art. 2697 cc.
23. D'altro canto, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, dalle menzionate deposizioni non emerge affatto che i testimoni avevano avuto conoscenza diretta, immediata e continuativa della circostanza d'interesse, tale da far apprezzare, con l'adeguatezza richiesta dall'art. 2697 cc, che il aveva sempre osservato l'orario di lavoro allegato (ossia, dal martedì al venerdì 10.30 - 15.00 Pt_1
e 19.00 -23.00, il sabato e la domenica 10.30 - 23.00) o, comunque, un orario di lavoro superiore alle
40 ore settimanali. Infatti:
- la teste ha riferito di lavorare secondo l'orario 11.00 – 16.00 per 4/5 volte a Tes_1 settimana, più raramente secondo l'orario18.00 – 23.00, e di non aver sempre incontrato il sul luogo di lavoro, anche perché nel ristorante lavoravano altri due cuochi oltre Pt_1 all'odierno appellante;
- il teste ha riferito di aver lavorato per turni secondo l'orario 11.00 – 16.00 o 18.00 - Tes_2
23.00, di non aver sempre lavorato con il GH, di aver raramente lavorato su un doppio turno e di non ricordare se anche l'odierno appellante aveva lavorato su un doppio turno;
- il teste ha riferito di aver lavorato per quattro ore al giorno per sei giorni a settimana, Tes_3 in genere secondo l'orario 19.00 - 23.00, di non aver lavorato sempre insieme al di Pt_1 aver lavorato talvolta nel turno del pranzo e di aver talvolta incontrato il in tale turno Pt_1 se anche costui era di servizio;
ha poi precisato che, a volte, il arrivava al lavoro dopo Pt_1 le 19.00 e andava via insieme a lui alle 22.00; ha infine chiarito che egli era il cuoco di turno quando non c'era l'odierno appellante;
Testi
- la teste ha riferito di non ricordare a che ora il andasse via dal lavoro, né quante Pt_1 volte avesse lavorato con costui in doppio turno, quindi nell'intera giornata lavorativa.
È dunque palese che l'istruttoria non ha fornito riscontri rigorosi del fatto costitutivo d'interesse (sul contenuto “rigoroso” dell'onere probatorio in caso di lavoro straordinario, v., ex multis, Cass. n.
16150/2018).
La statuizione impugnata, quindi, va confermata anche nel grado.
24. Con riguardo al terzo motivo di doglianza, osserva la Corte che la questione del diritto al pagamento di differenze sul t.f.r., asseritamente scaturenti dall'incidenza degli scatti di anzianità nella base di calcolo dell'emolumento, non è stata dedotta dal nel ricorso originario, con gli effetti degli Pt_1
9 artt. 414 e 437 cpc (infatti, v. l'elencazione dei diritti prospettati come insoddisfatti, contenuta nel punto 10 e nel punto 21 d) del predetto atto, in cui non compare quello in esame).
25. In ogni caso -e con autonoma valenza reiettiva della doglianza- vi è da dire che la questione non è stata neppure introdotta nel grado con la specificità richiesta dall'art. 434 cpc.
Infatti, l'appellante, che ha ricevuto in pagamento il t.f.r. da parte del datore di lavoro (v. docc. 20, 20 bis fascicolo primo grado appellata), non ha indicato alla Corte il quantum ancora a suo credito per questo titolo e ricollegabile alla causa petendi in parola, così da evidenziare l'errore in cui, a suo dire, sarebbe incorso il Tribunale respingendo integralmente la domanda sul punto, ma si è limitato ad affermare in modo tautologico, privo come tale di qualsiasi capacità dimostrativa, che “nessuna norma del CCNL esclude gli scatti dal monte retributivo utile per il calcolo dell'emolumento”.
26. Con riguardo al quarto motivo di doglianza, osserva la Corte che il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo non dimostrato lo svolgimento del lavoro domenicale secondo le allegazioni attoree.
27. L'appellante, senza denunciare di erroneità la ripartizione a suo carico dell'onere probatorio quale operata dal Tribunale, ha censurato il riferito convincimento sull'assunto che, giusta il contratto di lavoro individuale del 14 aprile 2014, egli era tenuto a eseguire la sua prestazione anche di domenica.
28. Osserva allora la Corte che questo contratto ha regolato i rapporti negoziali tra le parti fino al 28 gennaio 2016, quando le stesse hanno pattuito che la prestazione di lavoro sarebbe stata full time e distribuita su sei giorni alla settimana, senza alcun riferimento al lavoro domenicale.
Dunque, da tale discrimine temporale in poi il lavoratore non dispone neppure della prova documentale, da lui ritenuta decisiva (peraltro infondatamente, v. infra), di quanto pretende, né ha indicato al tema impugnatorio la prova, tralasciata o travisata dal Tribunale, che, ove correttamente valutata, gli sarebbe utile ex art. 2697 cc per ottenere quanto domandato.
29. Per il precedente periodo 17 aprile 2015 – 27 gennaio 2016, vi è da dire che l'appellante non nega di aver ricevuto la retribuzione mensile ordinaria maturata corrispettivamente alla prestazione lavorativa dovuta, retribuzione che, dunque, ha compensato anche le mansioni eseguibili nel giorno di domenica, ma chiede piuttosto l'applicazione in suo favore degli “istituti contrattuali” per il lavoro domenicale, peraltro senza chiarirne il contenuto precettivo, sebbene tale contenuto, stante la natura privatistica del CCNL, non è di certo noto all'Ufficio in via presuntiva (v. a pag. 5 punto d) del ricorso originario).
30. Questa lacuna, che ex se preclude la dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa al vaglio, non può essere colmata nemmeno attraverso una lettura complessiva del ricorso originario.
Invero, se al fine si volesse valorizzare il richiamo al lavoro domenicale operato dal allegando Pt_1
l'orario osservato in costanza di rapporto, allora si dovrebbe dire che “l'istituto contrattuale” sottinteso dal lavoratore è quello concernente il lavoro eccedente il monte ore ordinario e, nello
10 specifico, il lavoro straordinario prestato di domenica, il che però onerava l'appellante di dar prova di tale fatto secondo le osservazioni -e con le conseguenze- già svolte in tema.
31. Invece, se si volesse ritenere che il richiamo al lavoro domenicale vada valorizzato avuto riguardo alla maggiore penosità del lavoro ordinario prestato in tale giorno, allora si dovrebbe dire che “l'istituto contrattuale” che viene in rilievo è quello cui ha fatto riferimento la società appellata nella memoria ex art. 436 cpc, ossia la maggiorazione del 10% per ogni domenica effettivamente lavorata.
Nondimeno, dalle buste paga prodotte dallo stesso alcune delle quali sottoscritte da lui stesso Pt_1
e, dunque, a lui sicuramente opponibili in quanto neppure disconosciute, risulta che tale maggiorazione è stata corrisposta dal datore di lavoro.
Non a caso, dall'esame dei conteggi elaborati in primo grado emerge che il lavoratore ha percepito somme per il titolo in esame, il che viepiù lo onerava d'individuare le domeniche effettivamente lavorate per le quali rivendica l'emolumento in parola.
Si aggiunga, a fini di confermare l'indispensabilità ex art. 2697 cc dell'assolvimento di tale onere, che dalle buste paga prodotte dallo stesso appellante risulta che non tutti i mesi il GH aveva lavorato per 26 giorni, avendo anche fruito di ferie o di assenza per malattia.
32. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto in parte e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata, va condannata a pagare all'appellante CP_1 la somma complessiva di € 5.394,75 a titolo di tredicesima mensilità 2016 e 2017 e quattordicesima mensilità 2017, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
33. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) sono compensate tra le parti, stante la loro reciproca soccombenza all'esito complessivo della lite (art. 92 cpc).
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Condanna la società appellata a pagare all'appellante la somma complessiva di € 5.394,75 a titolo di tredicesima mensilità 2016 e 2017, quattordicesima mensilità 2017, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 23 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 23 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3116/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. Gilberto Cerutti giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Emanuela Curto giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 10501/2023, pubblicata il 22 novembre 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Parte_1
- aveva lavorato in qualità di cuoco chef alle dipendenze di dal 14 gennaio 2014 CP_1 fino al 31 ottobre 2021;
- il rapporto di lavoro era stato formalizzato soltanto dal 17 aprile 2015 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadramento al 1° livello del CCNL Pubblici Esercizi
e orario part time a 35 ore settimanali, poi aumentate a 40 ore settimanali dal 28 gennaio
2016;
- aveva sempre osservato il seguente orario di lavoro: -dal martedì fino al venerdì, dalle 10.30 fino alle 15.00 e dalle 19.00 fino alle 23.00; -il sabato e la domenica, dalle 10.30 fino alle
23.00;
- aveva fruito di riposo settimanale il lunedì;
- era stato assente per malattia dal 1° febbraio 2020 fino al 2 aprile 2020;
- dal 3 aprile 2020 fino al 31 ottobre 2021 era stato sospeso dal servizio per la pandemia da
COVID-19 e aveva percepito l'assegno FIS da parte dell' e le voci retributive da parte CP_2 dell'azienda, come da conteggio in atti;
- fino alla regolarizzazione del rapporto di lavoro aveva ricevuto la retribuzione di € 1.500,00 mensili;
- successivamente, gli erano state rilasciate le buste paga fino a giugno 2019;
- le buste paga di marzo e di aprile 2019 erano state sottoscritte con firma apocrifa, firma che pertanto veniva disconosciuta;
- non aveva fruito integralmente delle ferie e dei permessi maturati;
- aveva lavorato nei giorni di festività e di festività soppresse;
- era rimasto in credito per differenze retributive maturate a vario titolo;
- non era stato integralmente assicurato presso l' . CP_2
Pertanto, domandava:
"Voglia il Giudice adito, adversis reiectis:
a) accertare la mancata osservanza nel periodo 19/4/2015-31/1/2016 dell'assetto temporale della prestazione come pattuito nel contratto “part-time”;
b) accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato relativamente al periodo per cui è causa, ovvero al diverso periodo ritenuto provato;
2 c) condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di tutte le somme meglio indicate nel sopraesteso conteggio per i titoli ivi specificati per la complessiva somma di € 168.874,19, ovvero per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste e più eque;
d) in ogni caso, con gli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti;
e) con il favore delle spese del compenso professionale di lite determinato ex D.M. n. 55/14, da distrarsi in favore dell'Avv. Gilberto Cerutti che se ne dichiara antistatario”
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande CP_1
e condannava il a rifondere alla controparte le spese di lite. A fondamento, poneva le seguenti Pt_1 ragioni:
- nella prima difesa utile, costituita dalla prima udienza di discussione, il ricorrente non ha contestato quanto affermato dalla società datrice di lavoro circa l'intervenuto pagamento a mezzo di bonifico bancario di alcune delle spettanze rivendicate in giudizio, ossia la retribuzione di marzo e di aprile 2019, la tredicesima del 2016, la tredicesima e la quattordicesima del 2017 e la tredicesima del 2019. Pertanto, è tardiva la contestazione effettuata al riguardo nelle note conclusive. Di conseguenza, deve ritenersi integralmente corrisposto quanto dovuto al lavoratore per le causali indicate;
- circa le ulteriori differenze retributive rivendicate in giudizio, va osservato che la prova testimoniale non ha dimostrato la pretesa retrodatazione dell'inizio del rapporto di lavoro, il maggior orario di lavoro osservato rispetto a quello contrattualmente stabilito, la mancata fruizione di ferie e di permessi, nonché la prestazione lavorativa domenicale, quest'ultima riferita dai testi come eseguita dal ricorrente soltanto in modo occasionale e sporadico.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica in data 11 dicembre 2023, chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, adversis reiectis,
a) – in via istruttoria, disporre l'acquisizione dei nuovi documenti depositati;
b) – nel merito, accogliere i motivi di gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare la società appellata al pagamento in favore dell'appellante delle seguenti somme: -quanto ad € 7.124,41 per tredicesime;
-quanto ad € 7.394,39 per quattordicesime;
-quanto ad € 16.181,29 per lavoro straordinario;
-quanto ad € 1.222,70 per differenze
T.F.R.; -quanto ad € 1.091,42 per lavoro domenicale: per un totale di € 33.014,21, ovvero
3 alle diverse somme ritenute più giuste e più eque, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
c) –in ogni caso, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 cc e dell'art. 115 cpc. In specie: - omesso rilievo dell'assenza di prova, che incombe sul datore di lavoro, del pagamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità per gli anni oggetto di causa;
-erroneo convincimento di rilevanza decisoria della sola allegazione del pagamento d'importi per i titoli menzionati, stante la necessità della prova documentale per dimostrare l'estinzione dell'obbligazione controversa b) erronea valutazione delle risultanze istruttorie circa le prestazioni straordinarie. In specie:
-omessa considerazione che il ricorrente non era tenuto a lavorare secondo turni a seconda delle esigenze aziendali, ma eseguiva la prestazione lavorativa come chef di cucina in entrambi i turni della giornata lavorativa (antimeridiano e pomeridiano), cioè a tempo pieno;
-omesso rilievo che nelle buste paga figura una paga base giornaliera evidentemente riconducibile, non già ad una prestazione giornaliera ridotta, bensì a una prestazione full time;
-offerta di nuovi documenti indispensabili alla decisione ex art. 437 cpc, ossia la comunicazione di assunzione del 14 aprile 2015 e la comunicazione di variazione contrattuale del 28 gennaio 2016; -pregiudizievole valutazione delle prove testimoniali;
c) omesso riconoscimento della differenza per t.f.r. scaturente dall'incidenza degli scatti di anzianità nella base di calcolo del trattamento;
d) omesso riconoscimento del lavoro domenicale, per omessa valutazione del contratto di lavoro del 14 aprile 2015, da cui emerge che il lavoro era prestato dal martedì fino alla domenica.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 23 ottobre 2024 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. Preliminarmente, la Corte dà atto che si è formano il giudicato c.d. “interno” sulla statuita reiezione delle seguenti domande:
- accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo anteriore alla regolarizzazione del 17 aprile 2015 e di condanna del datore di lavoro a pagare le conseguenti differenze retributive;
4 - condanna del datore di lavoro a pagare, in relazione al periodo di lavoro regolarizzato, le differenze retributive (ivi comprese le retribuzioni di marzo e aprile 2019), l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, il compenso per le festività non godute e per le festività soppresse.
Infatti, l'appellante non ha proposto appello avverso questa pronuncia, rispetto alla quale è soccombente.
7. Nel merito l'appello è fondato in minima parte e va accolto nei limiti che si esporranno.
8. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, osserva la Corte che CP_1 pacificamente debitrice e perciò tenuta a dimostrare il fatto impeditivo, modificativo ovvero estintivo dell'obbligazione a suo carico, ha eccepito di aver pagato il dovuto per tredicesima del 2016, tredicesima e quattordicesima del 2017 e tredicesima del 2019.
9. Il Tribunale ha ritenuto che la società fosse sollevata dall'onere di provare il fatto costitutivo dell'eccezione sull'assunto che i pagamenti in questione sarebbero “incontestati” ex art. 115 cpc.
Nondimeno, di tratta di ratio che non si sottrae integralmente alle censure dell'appellante.
10. Invero, vale premettere che, in tema di “mancata contestazione” ex art. 115 cpc sono consolidati i seguenti principi di diritto:
- i “fatti”, cui si applica l'art. 115 cpc, sono più propriamente le “circostanze di fatto” allegate dall'attore a sostegno della pretesa e non pure i “fatti giuridici”, ossia la valutazione di conformità a una certa fattispecie giuridica che di quelle circostanze è offerta dalla parte.
Tanto meno detta norma si applica alle mere difese svolte dall'attore nell'esplicare la causa petendi e alle deduzioni volte a qualificare giuridicamente i fatti storici controversi o anche a circoscrivere l'esatta applicazione della normativa di riferimento (Cass. nn. 17966/2016,
21075/2016, 16970/2018, 21460/2019, 16970/2018, n. 1562/2013);
- l'operatività del principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte, dalla quale è invocato, abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere a una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione
(Cass. n. 20525/2020);
- i fatti, che una parte allega, possono essere considerati pacifici, dispensando colui che li deduce dal relativo onere probatorio, quando vengono esplicitamente ammessi dall'altra o quando questa ha impostato il suo sistema difensivo su elementi e argomentazioni che risultano di per sé incompatibili con il disconoscimento di quei fatti. (Cass. n. 31402/2019).
5 11. Ebbene, con riguardo alla mensilità aggiuntiva per il 2019, la società datrice di lavoro ha allegato in modo preciso la circostanza oggettiva di rilievo, ossia l'aver provveduto al pagamento con bonifico del 18 dicembre 2019.
Tale circostanza oggettiva non è stata contestata dal lavoratore nella prima difesa utile (v. verbale della prima udienza avanti al Tribunale), con le descritte conseguenze ex art. 115 cpc.
12. A conclusioni contrarie si deve invece giungere con riguardo al credito azionato dal lavoratore per mensilità aggiuntive degli anni 2016 e 2017.
Infatti, sul punto la società datrice di lavoro ha dedotto quanto segue nell'originaria memoria di costituzione: “… i dipendenti della tra i quali il signor richiedevano il pagamento CP_1 Pt_1
delle proprie spettanze in contanti, con anticipi giornalieri o settimanali, per poi fare un conguaglio all'emissione della busta paga di riferimento.
A tale proposito si vedano gli allegati n. 10 “comunicazione di servizio” e all. n. 11, “quietanza buste paga dicembre 2016” quali esempi dell'iter adottato per volere dei dipendenti stessi.
Tutti i dipendenti, non solo il Sig. hanno regolarmente percepito le relative somme, e sulle Pt_1
stesse sono stati regolarmente assolti da parte datoriale gli obblighi fiscali e contributivi (cfr.
Pagamenti F24…”.
Quindi, quello che è stato allegato e provato è l'esistenza di una particolare modalità di pagamento della retribuzione, modalità integrata da un sistema mensilizzato di anticipi e di conguaglio finale.
12. Tuttavia, il dedotto avvenuto pagamento delle mensilità aggiuntive per il 2016 e il 2017 secondo la modalità descritta non costituisce un “fatto” cui applicare il principio della “contestazione” di cui all'art. 115 cpc, perché si tratta piuttosto della “dimensione giuridica”, in senso favorevole all'eccipiente, dell'evenienza che, nel mese di riferimento, erano state via via corrisposte al lavoratore somme da imputare all'estinzione del debito d'interesse.
13. Invece, per avvalersi della relevatio ex art. 115 cpc, la società debitrice avrebbe dovuto prospettare le circostanze storiche descrittive di quel “fatto”; dunque, le quote e il saldo finale erogati al nel Pt_1 mese di riferimento e le date in cui tali versamenti parziali erano stati eseguiti, onere che tuttavia non
è stato soddisfatto, con inevitabile riviviscenza dell'applicazione dell'art. 2697 cc.
14. Tuttavia, non costituisce prova adeguata in favore dell'eccipiente il documento n. 11, invocato allo scopo.
Invero, si tratta di una mera distinta di bonifico bancario disposto in favore del a “saldo busta Pt_1 paga dicembre 2016 per recupero Irpef a credito mod.730”, dunque di un pagamento del quale non solo non risulta l'effettiva imputabilità al debito d'interesse, ma neppure il suo buon fine, prova quest'ultima indispensabile, dacché il lavoratore continua a professarsi creditore anche nel grado.
6 15. Il diritto di credito dell'appellante, in esame, non può ritenersi estinto neppure per prescrizione presuntiva, del pari eccepita dalla società appellata.
Infatti, con la sentenza n. 4687/2019 la Suprema Corte ha chiarito quanto segue: “ … 7. A non conformi conclusioni è dato, invece, addivenire, in ordine al riconoscimento delle cd. mensilità aggiuntive. Ricorrendo la medesima ratio enunciata in precedenza come sottesa all'istituto della prescrizione presuntiva, deve ritenersi che l'ordinamento anche con riferimento a tale categoria di crediti - onde assicurare una fondamentale esigenza di certezza nella gestione dei rapporti commerciali e di lavoro fra privati - abbia inteso consentire l'applicazione dei termini prescrizionali sanciti dall'art.2956 c.c.. Si versa, infatti, in ipotesi di pagamenti, connessi all'espletamento della prestazione lavorativa, che vengono calcolati su periodi superiori al mese ed erogati sempre con cadenza superiore al mese. Deve, quindi, concludersi che la prescrizione presuntiva triennale disciplinata dalla disposizione da ultimo richiamata, può essere invocata anche in relazione alle mensilità aggiuntive, fermo restando che resta escluso che da ciò possa derivare un pregiudizio per il lavoratore, la cui posizione resta garantita dalla declaratoria di incostituzionalità della norma operata con la sentenza n.63 del 1966 della Corte Costituzionale nella parte in cui consentiva che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro (secondo cui "Il precetto costituzionale ammette la prescrizione del diritto al salario, ma non ne consente il decorso finché permane il rapporto di lavoro durante il quale essa maschera spesso una rinunzia ad una parte dei propri diritti nel timore del recesso"). …”
Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
16. Ebbene, nel caso di specie il rapporto di lavoro tra le parti è pacificamente cessato il 31 ottobre 2021, sicché il triennio di legge scadeva il 31 ottobre 2024, mentre la richiesta di pagamento dei crediti al vaglio è stata formalizzata dal lavoratore -quanto meno- con la notifica del ricorso originario, che è del 16 dicembre 2021, quindi in tempo utile a impedire lo spirare del termine di prescrizione.
17. Per la quantificazione del credito spettante al lavoratore per titoli fin qui accertati nell'an viene utilizzata la retribuzione mensile ordinaria attestata nelle buste paga in atti, posto che l'appellante non ha coltivato nel grado l'originaria domanda di accertamento del suo diritto a un compenso d'importo maggiore di quello percepito.
Detta retribuzione ammonta a € 1.798,25, per cui il credito complessivo per tredicesima 2016, tredicesima e quattordicesima 2017 è pari a € 5.394,75 (€ 1.798,25 x 3).
7 Su tale somma spettano altresì al lavoratore ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo effettivo.
18. Con riguardo al secondo motivo di doglianza, osserva la Corte che il Tribunale ha ripartito a carico del lavoratore l'onere di provare lo svolgimento di ore di lavoro eccedenti quelle dovute in via ordinaria e ha ritenuto quest'onere non assolto dal segnatamente in ragione delle Pt_1 testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria.
19. L'appellante non nega di essere gravato dall'onere in parola, ma adduce varie censure che, nella sua prospettazione, gli sarebbero utili ex art. 2697 cc e che però, a ben vedere, non hanno peso emendativo della statuizione impugnata.
20. Infatti, se è vero che le buste paga relative al periodo in cui il rapporto di lavoro era stato regolarizzato come a part time attestano che la prestazione era stata eseguita per 172 ore mensili, ossia a full time,
è altrettanto vero che l'appellante ha devoluto al grado, circoscrivendo in conformità la cognizione della Corte, il mancato pagamento del compenso per il lavoro straordinario prestato oltre le 40 ore settimanali, ossia oltre l'orario a tempo pieno (v. pag. 5 ricorso di appello).
Perciò, tutta la difesa svolta dall'appellante per propugnare che egli lavorava su un “doppio turno” giornaliero non ha peso ai fini del decidere, perché -proprio nei termini di devoluzione al grado della pretesa non tutelata dal Tribunale- il fatto, che il lavoratore ha l'onere di dimostrare in quanto costitutivo del diritto azionato, è l'avvenuto superamento, per il numero di ore allegato, delle 40 ore di lavoro settimanale (v. anche infra).
21. In ordine, poi, alla valutazione delle testimonianze operata dal Tribunale per escludere l'assolvimento dell'onere della prova in parola, osserva la Corte che, secondo principi di diritto consolidati, la violazione dell'art. 115 cpc è ravvisabile non nella mera circostanza che il Giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il Giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v., ex aliis, Cass. SU n. 16598/2016; Cass. n. 11892/2016), mentre la violazione dell'art. 116 cpc è configurabile solo allorché il Giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass. SU cit., Cass. n.
13960/2014, n. 26965/2007).
Nondimeno, l'appellante non contesta che il tenore delle testimonianze sia proprio quello considerato dal Giudice di primo grado, ma, lungi dall'indicare al tema impugnatorio la deposizione, in ipotesi omessa o travisata e che, se invece considerata, sarebbe stata per lui utile ex art. 2697 cc, si è piuttosto risolto a denunciare come preconcetta e pregiudizievole la valutazione delle dichiarazioni dei testi
8 operata dal Tribunale, limitandosi a prospettarne alla Corte una valutazione diversa, per lui favorevole.
22. E che così stiano le cose è palesato dal fatto che, per sostenere il motivo di appello al vaglio,
l'appellante ha riportato tutte le dichiarazioni dei testimoni escussi in primo grado e ha indicato le parti che, a suo dire, avrebbero avuto la valenza dimostrativa per lui necessaria ex art. 2697 cc.
23. D'altro canto, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, dalle menzionate deposizioni non emerge affatto che i testimoni avevano avuto conoscenza diretta, immediata e continuativa della circostanza d'interesse, tale da far apprezzare, con l'adeguatezza richiesta dall'art. 2697 cc, che il aveva sempre osservato l'orario di lavoro allegato (ossia, dal martedì al venerdì 10.30 - 15.00 Pt_1
e 19.00 -23.00, il sabato e la domenica 10.30 - 23.00) o, comunque, un orario di lavoro superiore alle
40 ore settimanali. Infatti:
- la teste ha riferito di lavorare secondo l'orario 11.00 – 16.00 per 4/5 volte a Tes_1 settimana, più raramente secondo l'orario18.00 – 23.00, e di non aver sempre incontrato il sul luogo di lavoro, anche perché nel ristorante lavoravano altri due cuochi oltre Pt_1 all'odierno appellante;
- il teste ha riferito di aver lavorato per turni secondo l'orario 11.00 – 16.00 o 18.00 - Tes_2
23.00, di non aver sempre lavorato con il GH, di aver raramente lavorato su un doppio turno e di non ricordare se anche l'odierno appellante aveva lavorato su un doppio turno;
- il teste ha riferito di aver lavorato per quattro ore al giorno per sei giorni a settimana, Tes_3 in genere secondo l'orario 19.00 - 23.00, di non aver lavorato sempre insieme al di Pt_1 aver lavorato talvolta nel turno del pranzo e di aver talvolta incontrato il in tale turno Pt_1 se anche costui era di servizio;
ha poi precisato che, a volte, il arrivava al lavoro dopo Pt_1 le 19.00 e andava via insieme a lui alle 22.00; ha infine chiarito che egli era il cuoco di turno quando non c'era l'odierno appellante;
Testi
- la teste ha riferito di non ricordare a che ora il andasse via dal lavoro, né quante Pt_1 volte avesse lavorato con costui in doppio turno, quindi nell'intera giornata lavorativa.
È dunque palese che l'istruttoria non ha fornito riscontri rigorosi del fatto costitutivo d'interesse (sul contenuto “rigoroso” dell'onere probatorio in caso di lavoro straordinario, v., ex multis, Cass. n.
16150/2018).
La statuizione impugnata, quindi, va confermata anche nel grado.
24. Con riguardo al terzo motivo di doglianza, osserva la Corte che la questione del diritto al pagamento di differenze sul t.f.r., asseritamente scaturenti dall'incidenza degli scatti di anzianità nella base di calcolo dell'emolumento, non è stata dedotta dal nel ricorso originario, con gli effetti degli Pt_1
9 artt. 414 e 437 cpc (infatti, v. l'elencazione dei diritti prospettati come insoddisfatti, contenuta nel punto 10 e nel punto 21 d) del predetto atto, in cui non compare quello in esame).
25. In ogni caso -e con autonoma valenza reiettiva della doglianza- vi è da dire che la questione non è stata neppure introdotta nel grado con la specificità richiesta dall'art. 434 cpc.
Infatti, l'appellante, che ha ricevuto in pagamento il t.f.r. da parte del datore di lavoro (v. docc. 20, 20 bis fascicolo primo grado appellata), non ha indicato alla Corte il quantum ancora a suo credito per questo titolo e ricollegabile alla causa petendi in parola, così da evidenziare l'errore in cui, a suo dire, sarebbe incorso il Tribunale respingendo integralmente la domanda sul punto, ma si è limitato ad affermare in modo tautologico, privo come tale di qualsiasi capacità dimostrativa, che “nessuna norma del CCNL esclude gli scatti dal monte retributivo utile per il calcolo dell'emolumento”.
26. Con riguardo al quarto motivo di doglianza, osserva la Corte che il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo non dimostrato lo svolgimento del lavoro domenicale secondo le allegazioni attoree.
27. L'appellante, senza denunciare di erroneità la ripartizione a suo carico dell'onere probatorio quale operata dal Tribunale, ha censurato il riferito convincimento sull'assunto che, giusta il contratto di lavoro individuale del 14 aprile 2014, egli era tenuto a eseguire la sua prestazione anche di domenica.
28. Osserva allora la Corte che questo contratto ha regolato i rapporti negoziali tra le parti fino al 28 gennaio 2016, quando le stesse hanno pattuito che la prestazione di lavoro sarebbe stata full time e distribuita su sei giorni alla settimana, senza alcun riferimento al lavoro domenicale.
Dunque, da tale discrimine temporale in poi il lavoratore non dispone neppure della prova documentale, da lui ritenuta decisiva (peraltro infondatamente, v. infra), di quanto pretende, né ha indicato al tema impugnatorio la prova, tralasciata o travisata dal Tribunale, che, ove correttamente valutata, gli sarebbe utile ex art. 2697 cc per ottenere quanto domandato.
29. Per il precedente periodo 17 aprile 2015 – 27 gennaio 2016, vi è da dire che l'appellante non nega di aver ricevuto la retribuzione mensile ordinaria maturata corrispettivamente alla prestazione lavorativa dovuta, retribuzione che, dunque, ha compensato anche le mansioni eseguibili nel giorno di domenica, ma chiede piuttosto l'applicazione in suo favore degli “istituti contrattuali” per il lavoro domenicale, peraltro senza chiarirne il contenuto precettivo, sebbene tale contenuto, stante la natura privatistica del CCNL, non è di certo noto all'Ufficio in via presuntiva (v. a pag. 5 punto d) del ricorso originario).
30. Questa lacuna, che ex se preclude la dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa al vaglio, non può essere colmata nemmeno attraverso una lettura complessiva del ricorso originario.
Invero, se al fine si volesse valorizzare il richiamo al lavoro domenicale operato dal allegando Pt_1
l'orario osservato in costanza di rapporto, allora si dovrebbe dire che “l'istituto contrattuale” sottinteso dal lavoratore è quello concernente il lavoro eccedente il monte ore ordinario e, nello
10 specifico, il lavoro straordinario prestato di domenica, il che però onerava l'appellante di dar prova di tale fatto secondo le osservazioni -e con le conseguenze- già svolte in tema.
31. Invece, se si volesse ritenere che il richiamo al lavoro domenicale vada valorizzato avuto riguardo alla maggiore penosità del lavoro ordinario prestato in tale giorno, allora si dovrebbe dire che “l'istituto contrattuale” che viene in rilievo è quello cui ha fatto riferimento la società appellata nella memoria ex art. 436 cpc, ossia la maggiorazione del 10% per ogni domenica effettivamente lavorata.
Nondimeno, dalle buste paga prodotte dallo stesso alcune delle quali sottoscritte da lui stesso Pt_1
e, dunque, a lui sicuramente opponibili in quanto neppure disconosciute, risulta che tale maggiorazione è stata corrisposta dal datore di lavoro.
Non a caso, dall'esame dei conteggi elaborati in primo grado emerge che il lavoratore ha percepito somme per il titolo in esame, il che viepiù lo onerava d'individuare le domeniche effettivamente lavorate per le quali rivendica l'emolumento in parola.
Si aggiunga, a fini di confermare l'indispensabilità ex art. 2697 cc dell'assolvimento di tale onere, che dalle buste paga prodotte dallo stesso appellante risulta che non tutti i mesi il GH aveva lavorato per 26 giorni, avendo anche fruito di ferie o di assenza per malattia.
32. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto in parte e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata, va condannata a pagare all'appellante CP_1 la somma complessiva di € 5.394,75 a titolo di tredicesima mensilità 2016 e 2017 e quattordicesima mensilità 2017, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
33. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) sono compensate tra le parti, stante la loro reciproca soccombenza all'esito complessivo della lite (art. 92 cpc).
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Condanna la società appellata a pagare all'appellante la somma complessiva di € 5.394,75 a titolo di tredicesima mensilità 2016 e 2017, quattordicesima mensilità 2017, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 23 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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