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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/06/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4683/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4683/2021 promossa da:
TRA
, con sede in Penne (Pe) -cap 65107- P.zza Luca da Parte_1
Penne n. 1, in persona del Sindaco in carica, Dott. C.F./ Parte_2
P.IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cutilli P.IVA_1
( ) con domicilio digitale come da PEC da Registri di C.F._1
Giustizia e domicilio fisico eletto presso e nello studio dello stesso in Penne
(Pe), C.so Alessandrini n. 95, giusta delega (-conferita in forza di Delibera G.C,
n. 124 del 18.10.2021-) in atti;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
pagina 1 di 17 in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, corrente in Carinola (CE) Via Arena n. 11/E –
Frazione Nocelleto – cap 81030- p.iva , rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avv. Andrea Indino (C.F. – pec C.F._2
- Fax 06.97615645), elettivamente Email_1
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Nizza, 53, giusta procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1579/2021 (n.r.g
3830/2021) emesso in data 30.09.2021 e notificato in data 18.10.2021;
conclusioni delle parti: come da relative note di trattazione scritta, da ritenersi materialmente allegate alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.11.2021 il Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1579/2021 (n.r.g
[...]
3830/2021) del 30.09.2021, notificato in data 18.10.2021, emesso su istanza della società con il quale quest'ultima ha intimato Controparte_1
il pagamento della somma di € 61.375,91, oltre interessi e spese legali.
Con il predetto ricorso la instava per l'emissione di Controparte_1
decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di € 190.546,05, ma otteneva ingiunzione a carico del per la sola somma di € 61.375,91. Pt_1
A fondamento del ricorso l'opposta ha dedotto le seguenti circostanze.
pagina 2 di 17 1- La società (socio di maggioranza dell'odierna opposta, Controparte_2
come esposto in seguito) si rendeva aggiudicataria della gara, bandita dal
Comune di Penne con determina n. 231 del 04.06.2013, preordinata all'individuazione del contraente dell'appalto per la costruzione e disposizione del nuovo complesso scolastico Istituto Comprensivo M. Giardini, da realizzarsi mediante il contratto di disponibilità di cui all'art. 160 ter del D.Lgs.n.
163/2016. L'aggiudicazione provvisoria veniva disposta con determinazione
RUP n. 342 del 12.08.2012, mentre quella definitiva con determina n. 358 del
02.12.2014.
2- Il Comune di Penne, con contratto a rogito del Segretario Generale rep.
45/2015 del 29.04.2015, costituiva in favore della diritto di superficie CP_2
dell'area di proprietà comunale distinta in Catasto del Comune di Penne al Fg.
72, particelle nn.1731, 1732 e 1736 per consentire la realizzazione dei lavori relativi alla “Costruzione e messa a disposizione del nuovo complesso scolastico
I.C.M. Giardini (CUP: C19H11000640004 – CIG:515286136A)”. La
[...]
con atto a rogito del Segretario Generale n.46/2015 di repertorio CP_2
del 29.04.2015, concedeva, con contratto di disponibilità al Comune di Penne,
l'uso del nuovo plesso scolastico sopra descritto.
3- successivamente con atto a rogito del Notaio Dott. di Caserta Persona_1
del 30.06.2015, la costituiva la Società di progetto Controparte_2
denominata “ ”. Controparte_1
Con determina n. 264 del 21.12.2015 il Resp. dell'Area Tecnica e Ambientale prendeva atto della costituzione della predetta società da parte della e CP_2
pagina 3 di 17 della circostanza che questa sarebbe subentrata all'aggiudicatario nei rapporti con il Pt_1
4- Nel corso dell'esecuzione dei lavori il RUP, con disposizione del 26.03.2018 prot. n. 3555, disponeva la chiusura del cantiere, avviando le procedure di risoluzione dei contratti nei confronti dell'aggiudicataria, in quanto il Prefetto della Provincia di Caserta con provvedimento prot. n.28526 del 21.03.2018, “ha informato che nei confronti della C.F. e P.I. Parte_3
, dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e dei relativi P.IVA_3
conviventi, allo stato degli accertamenti, sussistono le situazioni di cui all'art.
84, comma 4 e all'art. 91, comma 6, del D.Lgs.
6.09.2011 n. 159 [Codice
Antimafia] e s.m.i”, … e considerato che “nella Società di progetto … la
è presente come socio di maggioranza al 70%”. Parte_3
5- Con determina del 15.06.2018 il RUP recedeva dai contratti n. 45/2015 e n.46/2015 stipulati con la , alla quale era subentrata la CP_2 [...]
Nella medesima determina il RUP disponeva accertamento CP_1
tecnico sui luoghi di causa per il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite dall'Ente ex art. 94 co. 2 del D.Lgs. n. 159/2011.
Il RUP, ing. con nota prot. n. 2870 del 9.3.2018, indirizzata Controparte_3
alla comunicava che “i lavori realizzati in 230 CP_1 Controparte_1
(duecentotrenta) giorni dal 23.06.2017, data in cui è stato rilasciato il nulla osta all'esecuzione dei lavori, al 09.02.2018, data in cui è stato formalizzato il provvedimento di sospensione lavori, ammontano … a € 61.375,91 …”.
pagina 4 di 17 La intimava la messa in mora il 29.03.2021. Controparte_1
Sulla base di tali allegazioni, a seguito della presentazione del ricorso monitorio, il Tribunale di Pescara emetteva decreto ingiuntivo per l'importo di € 61.375,91
(escludendo le spese asseritamente sostenute dalla società opposta per €
129.170,14).
Il con atto di citazione ritualmente notificato, a sostegno Parte_1
dell'opposizione ha:
1-eccepito l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per difetto di giurisdizione dell'AGO;
2-eccepito l'improponibilità della domanda attesa la nullità del contratto ai sensi degli artt. 1418 segg. c.c. in combinato disposto con le norme dettate dal Codice
Antimafia (D. Lgs n. 159/2011) e con i precetti costituzionali che regolano il corretto andamento delle attività pubbliche (art. 97 Cost.);
3-sostenuto l'infondatezza della domanda in relazione alla disciplina recata dall'art. 92 co. 4 del D.Lgs. n. 159/2011, nella parte in cui fa salvo “il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute ma nei limiti delle utilità conseguite”, non essendovi per il Parte_1
alcuna utilità delle opere eseguite dalla Progetto fino al recesso;
[...] CP_1
4-sostenuto l'infondatezza della domanda in relazione al disposto di cui all'art. 160-ter D.Lgs. n. 163/2006 (trasfuso nell'art. 188 codice dei Contratti Pubblici)
e alla previsione di cui all'art. 4 co. 1 e co. 3 e art.
6. co. 6 e 9 del contratto di disponibilità, per mancato avveramento della relativa condizione, in quanto l'impresa avrebbe omesso di mettere a disposizione l'opera.
pagina 5 di 17 5- avanzato domanda riconvenzionale volta alla restituzione delle aree concesse in diritto di superficie (distinte al NCT del Comune di Penne al fgl. 72 partt.
1731, 1732, 1736) previa loro riduzione in pristino stato e assolvimento delle connesse formalità di annotazione/trascrizione/pubblicità nei registri immobiliari, quale conseguenza del recesso dai contratti n. 45 e n. 46 del 2015.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.03.2022 parte opposta ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione, insistendo per la conferma del decreto contestato.
La causa, istruita tramite CTU, è stata trattenuta in decisione ex 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.03.2025.
Va preliminarmente esaminata, prima di entrare nel merito, l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito AGO.
L'eccezione deve essere rigettata.
L'autorità giudiziaria amministrativa esercita giurisdizione esclusiva nelle ipotesi di cui all'art. 133 c.p.a., nel cui ambito rientrano, ai sensi dell'art. 133 lett. e) n. 1 c.p.a., anche le controversie concernenti “la fase di svolgimento delle procedure dirette all'aggiudicazione di contratti pubblici.”
La giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria amministrativa è limitata alla sola fase procedimentale, cioè dall'avvio della procedura e sino all'aggiudicazione. In questo lasso temporale, ogni provvedimento, atto, accordo o comportamento tenuto dall'amministrazione soggiace alla cognizione del GA.
Il provvedimento di aggiudicazione segna dunque l'esatto momento che pagina 6 di 17 determina la fine dell'estensione della giurisdizione amministrativa esclusiva e il ritorno all'ordinario riparto.
Il riferimento alle “procedure” di affidamento contenuto nell'art. 133 c.p.a. è sintomatico della scelta del legislatore che – in coerenza con la nota pronuncia della Corte costituzionale n. 204/2004 – ha inteso escludere dal perimetro della giurisdizione esclusiva le controversie involgenti l'esecuzione del contratto, afferenti ad una fase a connotazione privatistica nella quale la stazione appaltante si pone su un piano di parità rispetto alla controparte.
Più nello specifico, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla risoluzione per inadempimento contrattuale. In
particolare, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, anche ove si autoqualifichi come “revoca”, quando si basi su una serie di inadempimenti delle obbligazioni scaturenti dal rapporto contrattuale, l'atto risolutorio sia privo di contenuto provvedimentale. Afferendo alla fase di esecuzione dell'appalto, rientrano dunque nella giurisdizione del G.O. le controversie, come nel caso di specie, concernenti recesso e risoluzione unilaterale del contratto (articoli 122, 123 e 190 del d.lgs. n. 36/2023; articoli 108 e 109 del previgente Codice), quali atti di autotutela privatistica esercizio di diritti potestativi di diritto comune, ferma la giurisdizione del G.A. per i residui poteri pubblicistici di annullamento e revoca dell'aggiudicazione della gara.
Accertata dunque la sussistenza della giurisdizione dell'adito AGO, può ora esaminarsi il merito della controversia.
pagina 7 di 17 Nell'ordine, va innanzitutto rigettata l'eccezione di “improponibilità” della domanda alla luce della contestata nullità del contratto di appalto ex art. 1418 ss c.c. in combinato disposto con le norme dettate dal Codice antimafia (d.lgs. n.
159/2011) e con i precetti costituzionali che regolano il corretto andamento delle attività pubbliche (art. 97 Cost.).
In particolare, sostiene l'opponente, entrambi i contratti (sia quello costitutivo del diritto di superficie e sia l'altro avente ad oggetto la concessione in disponibilità del complesso scolastico in costruzione), sarebbero stati stipulati
“in assenza dell'informativa antimafia ai sensi dell'art. 92 co. 3 codice antimafia”.
L'art. 92 co. 3 e 4 del codice antimafia recita quanto segue:
3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di
urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,
procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i
finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono
corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto
salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati
successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o
all'autorizzazione del subcontratto.
pagina 8 di 17 Sostiene ancora il che dall'art. 94 co. 2 discenderebbe Parte_1
l'incapacità giuridica pubblica (ossia l'incapacità del soggetto privato a contrarre con la P.a.), da cui deriverebbe la nullità dei negozi giuridici posti in essere da parte del soggetto incapace.
L'eccezione va rigettata.
Nessuna disposizione del vigente ordinamento commina la sanzione della nullità
del contratto concluso tra la PA e il soggetto colpito da interdittiva antimafia.
L'art. 1418 c.c. dispone chiaramente nel senso della tassatività delle ipotesi di nullità.
Quanto alla ipotesi di cui all'art. 1418 co.1., per cui la nullità di un contratto può discendere da contrarietà a norme imperative (c.d. nullità virtuale), la disposizione fa salva l'ipotesi per cui “salvo che la legge disponga diversamente”.
Posto che tanto l'art. 92 co. 3, come già riportato, quanto l'art. 94 co. 2 del codice antimafia (nel quale si afferma che “Qualora il prefetto non rilasci
l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o
forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la
sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed
all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del
contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al
comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti
fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle
pagina 9 di 17 spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”) dispongono esplicitamente la facoltà di recesso per la PA, non può configurarsi alcuna nullità virtuale.
A conforto di tale interpretazione anche la Suprema Corte ha affermato che “la violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validità del contratto è
suscettibile di determinarne la nullità unicamente ove non sia altrimenti
stabilito dalla legge. Pertanto, questo esito va escluso sia quando risulti
indicata una differente forma di invalidità (ad esempio, l'annullabilità) sia ove
la legge assicuri l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi” (cfr. Cass. civ. n. 525/2020).
Passando alla seconda contestazione sollevata dal Parte_1
l'opponente eccepisce l'infondatezza della pretesa creditoria richiamando l'art. 94 co. 2 Codice Antimafia, ove fa salvo “il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute ma nei limiti delle utilità conseguite”. Parte opponente sostiene, sostanzialmente, che non vi sarebbe stata alcuna utilità delle opere pacificamente eseguite dalla fino al Controparte_1
recesso.
La mancanza di utilità in concreto delle opere eseguite dall'impresa deriverebbe dal fatto che:
- non può esservi messa a disposizione del servizio/ delle opere realizzate;
- la progettazione non sarebbe riutilizzabile;
- il servizio non sarebbe suscettibile di diverso impiego alternativo.
pagina 10 di 17 - la Regione Abruzzo avrebbe revocato il finanziamento regionale e comunque difetterebbe un opus che, restando nella disponibilità dell'Ente, ne accresca in qualche modo il patrimonio.
L'eccezione, anche alla luce della disposta CTU, pare priva di fondamento.
Preliminarmente, come anche affermato da recenti pronunce della Suprema
Corte di Cassazione, va rilevato che il Giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (cfr. Cass. n.
7266/2015; Cass. n. 10747/2019).
Al CTU incaricato, ing. , le cui analitiche e coerenti Persona_2
conclusioni questo Tribunale condivide, è stato posto il seguente quesito: “...
verifichi, tenuto conto della situazione oggettivamente risultante (e quindi dalla
documentazione risultante eventualmente in atti) al momento della consegna dell'area, le trasformazioni operatesi dall'opposta sulle aree per cui è vertenza
(-per come individuate dal tipo di frazionamento prot. n. 42328 del 23.4.2015,
ovvero le particelle nn. 1731, 1732 e 1736 del fgl. 72-), con i relativi
sbancamenti di terreno, movimentazioni di terra ed esecuzione di opere in c.a.,
individuando, indicando e quantificando conseguentemente gli interventi
occorrenti per il ripristino stato dei luoghi, con la messa in sicurezza del sito e la sua bonifica”.
Il consulente tecnico, a pagina 8 e seguenti della propria relazione, ha descritto le opere realizzate dalla società opposta presso l'immobile oggetto di causa:
pagina 11 di 17 - opere di sbancamento;
- realizzazione di muri in cemento armato;
- realizzazione di pozzetti in calcestruzzo.
Ha altresì quantificato l'importo totale delle lavorazioni effettuate dall'opposta in € 61.375,91.
Lo stesso nel corso dell'elaborazione della perizia, ha implicitamente Pt_1
riconosciuto l'utilità delle predette opere (il cui importo totale corrisponde esattamente al credito portato dal decreto ingiuntivo) in quanto ha esplicitamente concordato ed escluso (come si chiarirà successivamente) la demolizione e/o rimozione delle predette opere.
Va altresì e ancora evidenziato che lo stesso RUP, con nota prot. n. 2870 del
9.3.2018, come esposto nella ricostruzione della vicenda, ha riconosciuto e quantificato gli interventi realizzati dalla opposta un € 61.375,91.
In sintesi, dunque, l'esecuzione dei lavori è pacificamente riconosciuta e l'importo degli stessi quantificato;
la stessa amministrazione ne ha riconosciuto l'utilità, escludendo la demolizione.
Va allora rammentato che l'utilitas della P.A., intesa come accrescimento patrimoniale, va valutata nella sua ontologica esistenza (si veda, per l'ipotesi differente ma affine dell'azione di indebito arricchimento della P.A., le condivisibili considerazioni della Cass. n. 27753/2024, la cui massima recita:
“In tema di azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., deve ritenersi che, una volta provato, da chi agisce a norma dell'art. 2041 cod. civ., il proprio depauperamento ( e il contestuale arricchimento della Pubblica
pagina 12 di 17 Amministrazione), l'accoglimento dell'iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo ”limite del divieto di arricchimento imposto', giacché il diritto fondamentale di azione del depauperato deve adeguatamente coniugarsi con
l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza. A stretto rigore, poi, non solo l' impoverito non deve
provare alcuna utilità della P.A. in cui favore ha eseguito le sue prestazioni, ma neppure ha l'onere di dimostrare la regolarità dell' esecuzione di quelle, se non altro quando quelle prestazioni pacificamente siano state rese: pertanto, i
risultati di queste vanno valutati nella loro ontologica consistenza e, cioè, al fine di determinare l'entità concreta dell'arricchimento (benché una loro eventuale scorretta esect1zione possa di1ninuire tale entità); e sempre salvo il caso del cosiddetto arricchimento imposto, che non può riconoscersi”).
In un caso affine una recente e nuovamente condivisibile pronuncia di merito ha statuito quanto segue: “A norma dell'art. 94, co. II, del D.Lgs. 159/2011 è statuito che qualora gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
siano accertati successivamente alla stipula del contratto, le stazioni appaltanti
revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il
pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La
ratio della norma va individuata nel fatto che il sistema normativo mediante
l'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 appresta un meccanismo di
pagina 13 di 17 protezione fondato sul contemperamento degli opposti interessi in gioco, quali
la tutela dell'affidamento del beneficiario, da un lato, e la tutela dell'ordine
pubblico, dall'altro, prevedendo che, una volta accertato ex post, rispetto alla
stipula del contratto, il rischio di ingerenze della criminalità organizzata
nell'impresa, la PA receda dal contratto, salve le utilità conseguite. Ne consegue
che, nell'ipotesi di appalti di lavori, nonostante l'intervenuta risoluzione del
rapporto, l'appaltatore colpito da interdittiva antimafia non perde il diritto a conseguire il pagamento del corrispettivo delle opere realizzate” (v. Tribunale sez. II - Torre Annunziata, 05/12/2019, n. 2683).
Quanto alla perdita del finanziamento concesso dalla Regione Abruzzo, la nota prot. n. 994 emessa dalla Regione il 24.01.2019 afferma: “L'intervento avrebbe dovuto essere perentoriamente ultimato entro il 25.05.2018, termine trascorso
inutilmente senza che dal siano pervenute nei termini comunicazioni o Pt_1
richieste motivate di proroga. Tale condizione, in violazione del contratto
stipulato tra la regione Abruzzo e il secondo quanto stabilito Parte_1
dall'art.3, predispone alla revoca del contributo concesso per inadempienza contrattuale”. Risulta dunque per tabulas che il non ha mai richiesto Pt_1
proroga alcuna alla Regione, e tale inadempienza non pare addebitabile alla società opposta.
Quanto, infine, all'eccezione relativa al mancato avveramento della condizione ex art. 160 ter co. 6 d.lgs. 163/2006 (la quale disposizione recita:
6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e
pagina 14 di 17 delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori
eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali
essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche
a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi
dell'articolo 157 del presente decreto, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità), richiamata dall'articolo 4 del contratto di disponibilità, l'opponente lamenta, in sintesi, la circostanza per cui l'impresa avrebbe omesso di mettere a disposizione l'opera.
Sul punto va rilevata l'inapplicabilità delle predette disposizioni, che appaiono rispondere a tutta altra ratio, presiedendo esse all'interesse dell'appaltante a controllare la realizzazione dell'opera. Nel caso in esame l'opera non è stata completata a causa del recesso legittimamente esercitato dall'opponente.
Per concludere, vanno dunque respinte tutte le contestazioni sollevate dall'opponente, e, alla luce delle risultanze della CTU, va altresì respinta la domanda riconvenzionale.
Il consulente ha, come già esposto in precedenza, individuato le opere realizzate, quantificando l'importo dovuto in € 61.375,91.
pagina 15 di 17 L'ausiliario proseguiva affermando che: “Durante la fase di sopralluogo del 01
Dicembre 2023, dopo aver preso visione dell'area di intervento, le parti dinanzi al C.T.U. concordavano e verbalizzavano che:
- il ripristino del profilo del terreno allo stato ante operam;
- la demolizione del muro in c.a. di confine a valle;
- la demolizione dei n.7 pozzetti posti in opera;
erano tutte opere da escludere tra gli interventi possibili necessari per il ripristino dell'area, tenuto conto anche del vincolo idrogeologico che insisteva sull'area (ALLEGATO_04). Pertanto, il C.T.U. non potendo prendere in considerazione gli interventi sopra menzionati come stabilito di comune
accordo tra le parti, ritiene di aver assolto al suo compito in merito a questo
punto in quanto, escludendo i suddetti interventi, un ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni ante operam risulta infattibile.”
L'ausiliario ha concluso l'elaborato peritale depositato il 25.03.2023 affermando: “Per tutto quanto sopra esposto si conclude che il ripristino dello stato dei luoghi non è realizzabile e che le scarpate non necessitano di opere di consolidamento”.
Ritenuto che la società non si è mai in precedenza opposta alla Controparte_1
restituzione delle aree, va altresì rilevato che l'art. 4 co. 1 del contratto di disponibilità recita che “In tutti i casi di risoluzione o recesso da parte del
Concedente [ovvero l'opposta] e non attribuibile a responsabilità dell'Utilizzatore [ovvero il dal contratto di disponibilità, Parte_1
prima della messa a disposizione dell'opera, il Concedente dovrà restituire
pagina 16 di 17 all'Utilizzatore tutte le aree concesse in diritto di superficie nelle medesime condizioni facendosi carico di tutti gli oneri necessari al ripristino dello stato e dei luoghi”.
La disposizione contempla dunque la sola ipotesi di recesso dell'opposta, ipotesi contraria al caso di specie.
Va dunque rigettata anche la domanda riconvenzionale avanzata dall'opposta, limitatamente alla richiesta circostanziata in relazione al proprio recesso dal contratto.
Per concludere, l'opposizione proposta dal va integralmente Parte_1
rigettata e per l'effetto va confermato il decreto ingiuntivo n. 1579/2021 (n.r.g
3830/2021) emesso dal Tribunale di Pescara in data 30.09.2021.
Le spese, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1579/2021
(n.r.g 3830/2021) che dichiara definitivamente esecutivo;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal Parte_1
condanna il al pagamento in favore dell'opposta Parte_1 [...]
della somma di € 14.000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
spese generali al 15%, iva e cassa come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico del Parte_1
Pescara, 30/06/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4683/2021 promossa da:
TRA
, con sede in Penne (Pe) -cap 65107- P.zza Luca da Parte_1
Penne n. 1, in persona del Sindaco in carica, Dott. C.F./ Parte_2
P.IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cutilli P.IVA_1
( ) con domicilio digitale come da PEC da Registri di C.F._1
Giustizia e domicilio fisico eletto presso e nello studio dello stesso in Penne
(Pe), C.so Alessandrini n. 95, giusta delega (-conferita in forza di Delibera G.C,
n. 124 del 18.10.2021-) in atti;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
pagina 1 di 17 in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, corrente in Carinola (CE) Via Arena n. 11/E –
Frazione Nocelleto – cap 81030- p.iva , rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avv. Andrea Indino (C.F. – pec C.F._2
- Fax 06.97615645), elettivamente Email_1
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Nizza, 53, giusta procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1579/2021 (n.r.g
3830/2021) emesso in data 30.09.2021 e notificato in data 18.10.2021;
conclusioni delle parti: come da relative note di trattazione scritta, da ritenersi materialmente allegate alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.11.2021 il Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1579/2021 (n.r.g
[...]
3830/2021) del 30.09.2021, notificato in data 18.10.2021, emesso su istanza della società con il quale quest'ultima ha intimato Controparte_1
il pagamento della somma di € 61.375,91, oltre interessi e spese legali.
Con il predetto ricorso la instava per l'emissione di Controparte_1
decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di € 190.546,05, ma otteneva ingiunzione a carico del per la sola somma di € 61.375,91. Pt_1
A fondamento del ricorso l'opposta ha dedotto le seguenti circostanze.
pagina 2 di 17 1- La società (socio di maggioranza dell'odierna opposta, Controparte_2
come esposto in seguito) si rendeva aggiudicataria della gara, bandita dal
Comune di Penne con determina n. 231 del 04.06.2013, preordinata all'individuazione del contraente dell'appalto per la costruzione e disposizione del nuovo complesso scolastico Istituto Comprensivo M. Giardini, da realizzarsi mediante il contratto di disponibilità di cui all'art. 160 ter del D.Lgs.n.
163/2016. L'aggiudicazione provvisoria veniva disposta con determinazione
RUP n. 342 del 12.08.2012, mentre quella definitiva con determina n. 358 del
02.12.2014.
2- Il Comune di Penne, con contratto a rogito del Segretario Generale rep.
45/2015 del 29.04.2015, costituiva in favore della diritto di superficie CP_2
dell'area di proprietà comunale distinta in Catasto del Comune di Penne al Fg.
72, particelle nn.1731, 1732 e 1736 per consentire la realizzazione dei lavori relativi alla “Costruzione e messa a disposizione del nuovo complesso scolastico
I.C.M. Giardini (CUP: C19H11000640004 – CIG:515286136A)”. La
[...]
con atto a rogito del Segretario Generale n.46/2015 di repertorio CP_2
del 29.04.2015, concedeva, con contratto di disponibilità al Comune di Penne,
l'uso del nuovo plesso scolastico sopra descritto.
3- successivamente con atto a rogito del Notaio Dott. di Caserta Persona_1
del 30.06.2015, la costituiva la Società di progetto Controparte_2
denominata “ ”. Controparte_1
Con determina n. 264 del 21.12.2015 il Resp. dell'Area Tecnica e Ambientale prendeva atto della costituzione della predetta società da parte della e CP_2
pagina 3 di 17 della circostanza che questa sarebbe subentrata all'aggiudicatario nei rapporti con il Pt_1
4- Nel corso dell'esecuzione dei lavori il RUP, con disposizione del 26.03.2018 prot. n. 3555, disponeva la chiusura del cantiere, avviando le procedure di risoluzione dei contratti nei confronti dell'aggiudicataria, in quanto il Prefetto della Provincia di Caserta con provvedimento prot. n.28526 del 21.03.2018, “ha informato che nei confronti della C.F. e P.I. Parte_3
, dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e dei relativi P.IVA_3
conviventi, allo stato degli accertamenti, sussistono le situazioni di cui all'art.
84, comma 4 e all'art. 91, comma 6, del D.Lgs.
6.09.2011 n. 159 [Codice
Antimafia] e s.m.i”, … e considerato che “nella Società di progetto … la
è presente come socio di maggioranza al 70%”. Parte_3
5- Con determina del 15.06.2018 il RUP recedeva dai contratti n. 45/2015 e n.46/2015 stipulati con la , alla quale era subentrata la CP_2 [...]
Nella medesima determina il RUP disponeva accertamento CP_1
tecnico sui luoghi di causa per il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite dall'Ente ex art. 94 co. 2 del D.Lgs. n. 159/2011.
Il RUP, ing. con nota prot. n. 2870 del 9.3.2018, indirizzata Controparte_3
alla comunicava che “i lavori realizzati in 230 CP_1 Controparte_1
(duecentotrenta) giorni dal 23.06.2017, data in cui è stato rilasciato il nulla osta all'esecuzione dei lavori, al 09.02.2018, data in cui è stato formalizzato il provvedimento di sospensione lavori, ammontano … a € 61.375,91 …”.
pagina 4 di 17 La intimava la messa in mora il 29.03.2021. Controparte_1
Sulla base di tali allegazioni, a seguito della presentazione del ricorso monitorio, il Tribunale di Pescara emetteva decreto ingiuntivo per l'importo di € 61.375,91
(escludendo le spese asseritamente sostenute dalla società opposta per €
129.170,14).
Il con atto di citazione ritualmente notificato, a sostegno Parte_1
dell'opposizione ha:
1-eccepito l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per difetto di giurisdizione dell'AGO;
2-eccepito l'improponibilità della domanda attesa la nullità del contratto ai sensi degli artt. 1418 segg. c.c. in combinato disposto con le norme dettate dal Codice
Antimafia (D. Lgs n. 159/2011) e con i precetti costituzionali che regolano il corretto andamento delle attività pubbliche (art. 97 Cost.);
3-sostenuto l'infondatezza della domanda in relazione alla disciplina recata dall'art. 92 co. 4 del D.Lgs. n. 159/2011, nella parte in cui fa salvo “il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute ma nei limiti delle utilità conseguite”, non essendovi per il Parte_1
alcuna utilità delle opere eseguite dalla Progetto fino al recesso;
[...] CP_1
4-sostenuto l'infondatezza della domanda in relazione al disposto di cui all'art. 160-ter D.Lgs. n. 163/2006 (trasfuso nell'art. 188 codice dei Contratti Pubblici)
e alla previsione di cui all'art. 4 co. 1 e co. 3 e art.
6. co. 6 e 9 del contratto di disponibilità, per mancato avveramento della relativa condizione, in quanto l'impresa avrebbe omesso di mettere a disposizione l'opera.
pagina 5 di 17 5- avanzato domanda riconvenzionale volta alla restituzione delle aree concesse in diritto di superficie (distinte al NCT del Comune di Penne al fgl. 72 partt.
1731, 1732, 1736) previa loro riduzione in pristino stato e assolvimento delle connesse formalità di annotazione/trascrizione/pubblicità nei registri immobiliari, quale conseguenza del recesso dai contratti n. 45 e n. 46 del 2015.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.03.2022 parte opposta ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione, insistendo per la conferma del decreto contestato.
La causa, istruita tramite CTU, è stata trattenuta in decisione ex 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.03.2025.
Va preliminarmente esaminata, prima di entrare nel merito, l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito AGO.
L'eccezione deve essere rigettata.
L'autorità giudiziaria amministrativa esercita giurisdizione esclusiva nelle ipotesi di cui all'art. 133 c.p.a., nel cui ambito rientrano, ai sensi dell'art. 133 lett. e) n. 1 c.p.a., anche le controversie concernenti “la fase di svolgimento delle procedure dirette all'aggiudicazione di contratti pubblici.”
La giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria amministrativa è limitata alla sola fase procedimentale, cioè dall'avvio della procedura e sino all'aggiudicazione. In questo lasso temporale, ogni provvedimento, atto, accordo o comportamento tenuto dall'amministrazione soggiace alla cognizione del GA.
Il provvedimento di aggiudicazione segna dunque l'esatto momento che pagina 6 di 17 determina la fine dell'estensione della giurisdizione amministrativa esclusiva e il ritorno all'ordinario riparto.
Il riferimento alle “procedure” di affidamento contenuto nell'art. 133 c.p.a. è sintomatico della scelta del legislatore che – in coerenza con la nota pronuncia della Corte costituzionale n. 204/2004 – ha inteso escludere dal perimetro della giurisdizione esclusiva le controversie involgenti l'esecuzione del contratto, afferenti ad una fase a connotazione privatistica nella quale la stazione appaltante si pone su un piano di parità rispetto alla controparte.
Più nello specifico, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla risoluzione per inadempimento contrattuale. In
particolare, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, anche ove si autoqualifichi come “revoca”, quando si basi su una serie di inadempimenti delle obbligazioni scaturenti dal rapporto contrattuale, l'atto risolutorio sia privo di contenuto provvedimentale. Afferendo alla fase di esecuzione dell'appalto, rientrano dunque nella giurisdizione del G.O. le controversie, come nel caso di specie, concernenti recesso e risoluzione unilaterale del contratto (articoli 122, 123 e 190 del d.lgs. n. 36/2023; articoli 108 e 109 del previgente Codice), quali atti di autotutela privatistica esercizio di diritti potestativi di diritto comune, ferma la giurisdizione del G.A. per i residui poteri pubblicistici di annullamento e revoca dell'aggiudicazione della gara.
Accertata dunque la sussistenza della giurisdizione dell'adito AGO, può ora esaminarsi il merito della controversia.
pagina 7 di 17 Nell'ordine, va innanzitutto rigettata l'eccezione di “improponibilità” della domanda alla luce della contestata nullità del contratto di appalto ex art. 1418 ss c.c. in combinato disposto con le norme dettate dal Codice antimafia (d.lgs. n.
159/2011) e con i precetti costituzionali che regolano il corretto andamento delle attività pubbliche (art. 97 Cost.).
In particolare, sostiene l'opponente, entrambi i contratti (sia quello costitutivo del diritto di superficie e sia l'altro avente ad oggetto la concessione in disponibilità del complesso scolastico in costruzione), sarebbero stati stipulati
“in assenza dell'informativa antimafia ai sensi dell'art. 92 co. 3 codice antimafia”.
L'art. 92 co. 3 e 4 del codice antimafia recita quanto segue:
3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di
urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,
procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i
finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono
corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto
salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati
successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o
all'autorizzazione del subcontratto.
pagina 8 di 17 Sostiene ancora il che dall'art. 94 co. 2 discenderebbe Parte_1
l'incapacità giuridica pubblica (ossia l'incapacità del soggetto privato a contrarre con la P.a.), da cui deriverebbe la nullità dei negozi giuridici posti in essere da parte del soggetto incapace.
L'eccezione va rigettata.
Nessuna disposizione del vigente ordinamento commina la sanzione della nullità
del contratto concluso tra la PA e il soggetto colpito da interdittiva antimafia.
L'art. 1418 c.c. dispone chiaramente nel senso della tassatività delle ipotesi di nullità.
Quanto alla ipotesi di cui all'art. 1418 co.1., per cui la nullità di un contratto può discendere da contrarietà a norme imperative (c.d. nullità virtuale), la disposizione fa salva l'ipotesi per cui “salvo che la legge disponga diversamente”.
Posto che tanto l'art. 92 co. 3, come già riportato, quanto l'art. 94 co. 2 del codice antimafia (nel quale si afferma che “Qualora il prefetto non rilasci
l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o
forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la
sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed
all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del
contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al
comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti
fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle
pagina 9 di 17 spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”) dispongono esplicitamente la facoltà di recesso per la PA, non può configurarsi alcuna nullità virtuale.
A conforto di tale interpretazione anche la Suprema Corte ha affermato che “la violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validità del contratto è
suscettibile di determinarne la nullità unicamente ove non sia altrimenti
stabilito dalla legge. Pertanto, questo esito va escluso sia quando risulti
indicata una differente forma di invalidità (ad esempio, l'annullabilità) sia ove
la legge assicuri l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi” (cfr. Cass. civ. n. 525/2020).
Passando alla seconda contestazione sollevata dal Parte_1
l'opponente eccepisce l'infondatezza della pretesa creditoria richiamando l'art. 94 co. 2 Codice Antimafia, ove fa salvo “il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute ma nei limiti delle utilità conseguite”. Parte opponente sostiene, sostanzialmente, che non vi sarebbe stata alcuna utilità delle opere pacificamente eseguite dalla fino al Controparte_1
recesso.
La mancanza di utilità in concreto delle opere eseguite dall'impresa deriverebbe dal fatto che:
- non può esservi messa a disposizione del servizio/ delle opere realizzate;
- la progettazione non sarebbe riutilizzabile;
- il servizio non sarebbe suscettibile di diverso impiego alternativo.
pagina 10 di 17 - la Regione Abruzzo avrebbe revocato il finanziamento regionale e comunque difetterebbe un opus che, restando nella disponibilità dell'Ente, ne accresca in qualche modo il patrimonio.
L'eccezione, anche alla luce della disposta CTU, pare priva di fondamento.
Preliminarmente, come anche affermato da recenti pronunce della Suprema
Corte di Cassazione, va rilevato che il Giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (cfr. Cass. n.
7266/2015; Cass. n. 10747/2019).
Al CTU incaricato, ing. , le cui analitiche e coerenti Persona_2
conclusioni questo Tribunale condivide, è stato posto il seguente quesito: “...
verifichi, tenuto conto della situazione oggettivamente risultante (e quindi dalla
documentazione risultante eventualmente in atti) al momento della consegna dell'area, le trasformazioni operatesi dall'opposta sulle aree per cui è vertenza
(-per come individuate dal tipo di frazionamento prot. n. 42328 del 23.4.2015,
ovvero le particelle nn. 1731, 1732 e 1736 del fgl. 72-), con i relativi
sbancamenti di terreno, movimentazioni di terra ed esecuzione di opere in c.a.,
individuando, indicando e quantificando conseguentemente gli interventi
occorrenti per il ripristino stato dei luoghi, con la messa in sicurezza del sito e la sua bonifica”.
Il consulente tecnico, a pagina 8 e seguenti della propria relazione, ha descritto le opere realizzate dalla società opposta presso l'immobile oggetto di causa:
pagina 11 di 17 - opere di sbancamento;
- realizzazione di muri in cemento armato;
- realizzazione di pozzetti in calcestruzzo.
Ha altresì quantificato l'importo totale delle lavorazioni effettuate dall'opposta in € 61.375,91.
Lo stesso nel corso dell'elaborazione della perizia, ha implicitamente Pt_1
riconosciuto l'utilità delle predette opere (il cui importo totale corrisponde esattamente al credito portato dal decreto ingiuntivo) in quanto ha esplicitamente concordato ed escluso (come si chiarirà successivamente) la demolizione e/o rimozione delle predette opere.
Va altresì e ancora evidenziato che lo stesso RUP, con nota prot. n. 2870 del
9.3.2018, come esposto nella ricostruzione della vicenda, ha riconosciuto e quantificato gli interventi realizzati dalla opposta un € 61.375,91.
In sintesi, dunque, l'esecuzione dei lavori è pacificamente riconosciuta e l'importo degli stessi quantificato;
la stessa amministrazione ne ha riconosciuto l'utilità, escludendo la demolizione.
Va allora rammentato che l'utilitas della P.A., intesa come accrescimento patrimoniale, va valutata nella sua ontologica esistenza (si veda, per l'ipotesi differente ma affine dell'azione di indebito arricchimento della P.A., le condivisibili considerazioni della Cass. n. 27753/2024, la cui massima recita:
“In tema di azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., deve ritenersi che, una volta provato, da chi agisce a norma dell'art. 2041 cod. civ., il proprio depauperamento ( e il contestuale arricchimento della Pubblica
pagina 12 di 17 Amministrazione), l'accoglimento dell'iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo ”limite del divieto di arricchimento imposto', giacché il diritto fondamentale di azione del depauperato deve adeguatamente coniugarsi con
l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza. A stretto rigore, poi, non solo l' impoverito non deve
provare alcuna utilità della P.A. in cui favore ha eseguito le sue prestazioni, ma neppure ha l'onere di dimostrare la regolarità dell' esecuzione di quelle, se non altro quando quelle prestazioni pacificamente siano state rese: pertanto, i
risultati di queste vanno valutati nella loro ontologica consistenza e, cioè, al fine di determinare l'entità concreta dell'arricchimento (benché una loro eventuale scorretta esect1zione possa di1ninuire tale entità); e sempre salvo il caso del cosiddetto arricchimento imposto, che non può riconoscersi”).
In un caso affine una recente e nuovamente condivisibile pronuncia di merito ha statuito quanto segue: “A norma dell'art. 94, co. II, del D.Lgs. 159/2011 è statuito che qualora gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
siano accertati successivamente alla stipula del contratto, le stazioni appaltanti
revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il
pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La
ratio della norma va individuata nel fatto che il sistema normativo mediante
l'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 appresta un meccanismo di
pagina 13 di 17 protezione fondato sul contemperamento degli opposti interessi in gioco, quali
la tutela dell'affidamento del beneficiario, da un lato, e la tutela dell'ordine
pubblico, dall'altro, prevedendo che, una volta accertato ex post, rispetto alla
stipula del contratto, il rischio di ingerenze della criminalità organizzata
nell'impresa, la PA receda dal contratto, salve le utilità conseguite. Ne consegue
che, nell'ipotesi di appalti di lavori, nonostante l'intervenuta risoluzione del
rapporto, l'appaltatore colpito da interdittiva antimafia non perde il diritto a conseguire il pagamento del corrispettivo delle opere realizzate” (v. Tribunale sez. II - Torre Annunziata, 05/12/2019, n. 2683).
Quanto alla perdita del finanziamento concesso dalla Regione Abruzzo, la nota prot. n. 994 emessa dalla Regione il 24.01.2019 afferma: “L'intervento avrebbe dovuto essere perentoriamente ultimato entro il 25.05.2018, termine trascorso
inutilmente senza che dal siano pervenute nei termini comunicazioni o Pt_1
richieste motivate di proroga. Tale condizione, in violazione del contratto
stipulato tra la regione Abruzzo e il secondo quanto stabilito Parte_1
dall'art.3, predispone alla revoca del contributo concesso per inadempienza contrattuale”. Risulta dunque per tabulas che il non ha mai richiesto Pt_1
proroga alcuna alla Regione, e tale inadempienza non pare addebitabile alla società opposta.
Quanto, infine, all'eccezione relativa al mancato avveramento della condizione ex art. 160 ter co. 6 d.lgs. 163/2006 (la quale disposizione recita:
6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e
pagina 14 di 17 delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori
eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali
essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche
a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi
dell'articolo 157 del presente decreto, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità), richiamata dall'articolo 4 del contratto di disponibilità, l'opponente lamenta, in sintesi, la circostanza per cui l'impresa avrebbe omesso di mettere a disposizione l'opera.
Sul punto va rilevata l'inapplicabilità delle predette disposizioni, che appaiono rispondere a tutta altra ratio, presiedendo esse all'interesse dell'appaltante a controllare la realizzazione dell'opera. Nel caso in esame l'opera non è stata completata a causa del recesso legittimamente esercitato dall'opponente.
Per concludere, vanno dunque respinte tutte le contestazioni sollevate dall'opponente, e, alla luce delle risultanze della CTU, va altresì respinta la domanda riconvenzionale.
Il consulente ha, come già esposto in precedenza, individuato le opere realizzate, quantificando l'importo dovuto in € 61.375,91.
pagina 15 di 17 L'ausiliario proseguiva affermando che: “Durante la fase di sopralluogo del 01
Dicembre 2023, dopo aver preso visione dell'area di intervento, le parti dinanzi al C.T.U. concordavano e verbalizzavano che:
- il ripristino del profilo del terreno allo stato ante operam;
- la demolizione del muro in c.a. di confine a valle;
- la demolizione dei n.7 pozzetti posti in opera;
erano tutte opere da escludere tra gli interventi possibili necessari per il ripristino dell'area, tenuto conto anche del vincolo idrogeologico che insisteva sull'area (ALLEGATO_04). Pertanto, il C.T.U. non potendo prendere in considerazione gli interventi sopra menzionati come stabilito di comune
accordo tra le parti, ritiene di aver assolto al suo compito in merito a questo
punto in quanto, escludendo i suddetti interventi, un ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni ante operam risulta infattibile.”
L'ausiliario ha concluso l'elaborato peritale depositato il 25.03.2023 affermando: “Per tutto quanto sopra esposto si conclude che il ripristino dello stato dei luoghi non è realizzabile e che le scarpate non necessitano di opere di consolidamento”.
Ritenuto che la società non si è mai in precedenza opposta alla Controparte_1
restituzione delle aree, va altresì rilevato che l'art. 4 co. 1 del contratto di disponibilità recita che “In tutti i casi di risoluzione o recesso da parte del
Concedente [ovvero l'opposta] e non attribuibile a responsabilità dell'Utilizzatore [ovvero il dal contratto di disponibilità, Parte_1
prima della messa a disposizione dell'opera, il Concedente dovrà restituire
pagina 16 di 17 all'Utilizzatore tutte le aree concesse in diritto di superficie nelle medesime condizioni facendosi carico di tutti gli oneri necessari al ripristino dello stato e dei luoghi”.
La disposizione contempla dunque la sola ipotesi di recesso dell'opposta, ipotesi contraria al caso di specie.
Va dunque rigettata anche la domanda riconvenzionale avanzata dall'opposta, limitatamente alla richiesta circostanziata in relazione al proprio recesso dal contratto.
Per concludere, l'opposizione proposta dal va integralmente Parte_1
rigettata e per l'effetto va confermato il decreto ingiuntivo n. 1579/2021 (n.r.g
3830/2021) emesso dal Tribunale di Pescara in data 30.09.2021.
Le spese, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1579/2021
(n.r.g 3830/2021) che dichiara definitivamente esecutivo;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal Parte_1
condanna il al pagamento in favore dell'opposta Parte_1 [...]
della somma di € 14.000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
spese generali al 15%, iva e cassa come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico del Parte_1
Pescara, 30/06/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
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