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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/04/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°1949 /2024 R.G. promossa da
con l'avv. FORMAGGIO Parte_1 C.F._1
LAURA
ricorrente contro
CP_1 C.F._2
convenuto contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 20/03/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 15/04/2025
conclusioni:
per la ricorrente:
CHIEDE 2
che l'Ill.mo Tribunale adito voglia
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 c. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898,
lo scioglimento del matrimonio contratto tra la SI.ra , Parte_1
C.F. , nata a [...] (B) il 08.01.1959 e residente a [...], C.F._1
Via del Capitel n. 24 e il SI. C.F. , CP_1 C.F._2
nato a [...] il [...], ordinando all'Ufficiale dello stato civile
competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) qualora ritenuto necessario ai fini dell'istruttoria, ammettersi prova per
testimoni sulle circostanze da n. 1 a 11 di cui in narrativa, premessa la locuzione
“vero che”, epurati da eventuali valutazioni/giudizi, nonché sui seguenti capitoli
istruttori:
12) a seguito della separazione personale dei coniugi pronunciata con Sentenza n.
656/2023 pronunciata dal Tribunale di Verona, la SI.ra non è Parte_1
più stata contattata dal SI. CP_1
indicando come testi i sig.ri:
- ” Testimone_1
per il pubblico ministero: ”nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/03/2024 la ricorrente sig.
[...]
diva il Tribunale affinché fosse dichiarato lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto in Tunisia il 03/09/2013 con il sig. CP_1
Con decreto in data 3/4/2024 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
Alla prima udienza del 12/11/2024, vista la tardività della notifica,
veniva disposta la rinnovazione,
All'udienza del 20/3/2025 compariva la sola ricorrente che confermava la volontà di divorziare;
nessuno compariva per il convenuto,
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non costituito, e, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia.
All'esito, la Presidente del. dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e discuteva oralmente;
la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale pronunciata con sentenza n.
656/2023 di questo Tribunale, pubblicata il 6/4/2023, e, per quanto allegato negli scritti difensivi, risultante di certificati di stato di famiglia e dichiarato dalla ricorrente all'udienza presidenziale, la medesima si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al
Presidente del Tribunale (ud. 20/12/2022).
La stessa irreperibilità e mancata comparizione del convenuto all'udienza presidenziale, impedendo il tentativo di conciliazione, è
comportamento che dimostra disinteresse alla prosecuzione del vincolo.
Va pertanto riconosciuto il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Visti la natura e l'esito della contesa e nella contumacia del convenuto, nulla va statuito sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
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1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di VERONA di annotare la sentenza nei registri (atto n°223, Parte II, serie C anno 2013
del registro degli atti di matrimonio);
3) nulla sulle spese.
Verona, 15/04/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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