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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/12/2025, n. 10024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10024 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Milano sezione settima civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 367 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da
), rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI MARIO Parte_1 P.IVA_1
TARENZI per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale
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- opponente - contro
), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. IVO FORMIGARO per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
- opposta - avente ad OGGETTO: appalto (opposizione a decreto ingiuntivo).
CONCLUSIONI
Per 2i Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, contrariis reiectis e per Parte_1
i motivi suesposti, così giudicare: A) Nel merito: previa reiezione dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, dichiararsi nullo, annullarsi e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Milano n. 17287/23 RG n. 35660/23 dell'importo di Euro 551.443,31, oltre interessi moratori e spese monitorie;
B) In ogni caso: con totale rifusione delle spese di lite, oltre al rimborso spese generali del 15 % di cui alla Tariffa Professionale, iva e cpa alle aliquote di legge
1 Per : nel merito: Controparte_1 accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto ed in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge;
in via istruttoria: con la più ampia riserva di depositare ogni ulteriore documento giustificativo in corso di causa, di articolare prove ed indicare testi che potranno essere sentiti anche a prova contraria a quella cui eventualmente dovesse essere ammessa controparte, il tutto nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19/12/2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto con il quale le è stato ingiunto di pagare a
[...]
la somma di € 551.443,31, oltre agli interessi moratori e alle Controparte_1 spese.
A fondamento dell'opposizione ha esposto (in sintesi) che: le fatture azionate, tutte relative a servizi di facility management affidati a con la lettera d'ordine n. 8400101932, non CP_1 erano state pagate alla fornitrice in quanto oggetto di cessione del credito in favore di
[...]
in forza di atto del 3/5/2018, a essa notificato il 4/5/2018; la cessione Parte_2 aveva ad oggetto anche crediti futuri, comprese tutte le fatture emesse nei 24 mesi successivi alla sottoscrizione e, comunque, successive alla fattura n. 104818 del 24/4/2018; le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo rientravano nell'ambito oggettivo e temporale della cessione e, pertanto, la procedura non era titolare dei relativi crediti;
a seguito della notifica della cessione, il creditore era divenuto esclusivamente il cessionario;
lo Parte_2 stato di insolvenza di era stato dichiarato solo il 4/2/2020, quando tutte le fatture CP_1 oggetto di cessione risultavano già emesse;
aveva più volte rappresentato, anche in epoca antecedente al ricorso monitorio, la carenza di titolarità dei crediti azionati;
aveva già pagato a somme per complessivi € 341.408,29 relative a fatture cedute;
era stata Parte_2 ammessa al passivo della procedura per l'importo di € 962.858,89, indebitamente versato per fatture oggetto di cessione;
eventuali crediti vantati dalla procedura, anche ove accertati, avrebbero comunque dovuto essere compensati con il credito ammesso, ai sensi dell'art. 56 L.F.
Tanto esposto, ha chiesto la revoca e/o la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
2 si è costituita esponendo (in sintesi) che: Controparte_1 le fatture azionate costituivano crediti effettivamente maturati in capo a;
la cessione CP_1 del 3/5/2018 non era mai divenuta operativa, poiché non aveva Parte_2 acquistato i crediti né corrisposto il prezzo della cessione, come dimostrato dal contenzioso in essere con l'istituto bancario;
nonostante la notifica della cessione e l'indicazione dell'IBAN della cessionaria, aveva continuato a corrispondere a i pagamenti Parte_1 CP_1 relativi a numerose fatture, per un importo complessivo di € 962.858,89, ammettendo così, per facta concludentia, l'inefficacia della cessione;
i pagamenti effettuati in favore di
[...]
per l'importo complessivo di € 341.408,29 riguardavano fatture diverse da Parte_2 quelle poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto;
le fatture azionate in via monitoria non erano state pagate né alla cedente né alla cessionaria, sicché il credito azionato rimaneva integralmente insoddisfatto;
il contratto intercorso tra le parti prevedeva, all'art. 4.3, un espresso divieto di cessione dei crediti, opponibile anche al cessionario, trattandosi di rapporto riconducibile ad appalto pubblico, con conseguente invalidità e inefficacia della cessione.
Tanto esposto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ritenute di giustizia.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, il giudice, ritenendo sufficiente la documentazione prodotta, ha posto la causa in decisione con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c., fissando l'udienza del 10/9/2025.
In data 04/09/2025 il fascicolo è stato assegnato al sottoscritto giudice che, differita l'udienza al 18/11/2025 e disposta la trattazione scritta, con ordinanza del 25/11/2025 si è riservato di pronunciare la sentenza nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.
1. La contestazione della titolarità del credito sollevata da risulta fondata. Parte_1
1.1 È documentalmente provato che, con riferimento al contratto con cui ha affidato Parte_1
a l'esecuzione dei servizi di facility management presso la sede amministrativa di CP_1
Verona e varie sedi territoriali, l'appaltatrice, nell'ambito di un rapporto di factoring, in data
3/5/2018 ha ceduto a , oltre a due crediti già esistenti (fatture n. 101799 Parte_2
e n. 101800 del 28 febbraio 2018), anche i crediti futuri individuati per relationem con riferimento a tutte le fatture che sarebbero state emesse nei ventiquattro mesi successivi, a partire dalla n. 104818 del 24/4/2018. È, altresì, documentato che l'atto di cessione è stato Pa notificato a in data 4/5/2018 e che le fatture poste a fondamento del decreto Pt_1
3 ingiuntivo opposto, emesse tra il luglio 2018 e l'aprile 2019, rientrano integralmente nell'ambito oggettivo e temporale della cessione.
Una volta perfezionata la cessione, la titolarità del credito, anche ove si tratti di credito futuro, si trasferisce al cessionario, restando differito al momento in cui il credito viene ad esistenza soltanto il prodursi dell'effetto traslativo. La notifica della cessione comporta l'efficacia della stessa anche nei riguardi del debitore che, da tale momento, per liberarsi deve eseguire il pagamento in favore del cessionario.
1.2 L'opposta ha dedotto che l'operazione di factoring non sarebbe andata a buon fine, assumendo che non avrebbe mai acquistato i crediti ceduti né corrisposto Parte_2 il relativo prezzo, con conseguente persistente titolarità dei crediti in capo alla cedente. Tali allegazioni sono state contestate dall'opponente e non trovano riscontro probatorio: non è stato prodotto alcun atto di risoluzione o annullamento della cessione, né risulta documentato alcun accordo concluso da con dopo l'emissione delle fatture CP_1 Parte_2 rientranti nell'ambito della cessione. L'opposta ha fatto riferimento a un contenzioso con la cessionaria senza produrre alcun documento: dunque, non risulta provata la stessa sussistenza della controversia, ancora prima che i termini del preteso conflitto, con conseguente irrilevanza della deduzione.
1.3 Va esclusa l'applicazione della disciplina propria della cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Infatti, tale normativa presuppone che il credito derivi da un contratto concluso con una pubblica amministrazione, mentre pur rivestendo la Parte_1 qualifica di concessionaria di pubblico servizio, resta un soggetto di diritto privato. Ne consegue che il rapporto in esame non può essere ricondotto nell'ambito applicativo della disciplina speciale e, in particolare, del divieto di cessione dei crediti senza l'adesione della pubblica amministrazione di cui all'art. 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, trovando invece applicazione la disciplina codicistica della cessione del credito di cui agli artt. 1260 ss. c.c.
1.4 Il contratto di appalto concluso da con prevede, all'art. 4.3, un Parte_1 CP_1 espresso divieto di cessione dei crediti nascenti dal rapporto. Tuttavia, un simile patto, ai sensi dell'art. 1260, secondo comma, c.c., non incide di per sé sulla validità della cessione, ma rileva sotto il profilo della sua opponibilità al cessionario, che può essere fatta valere solo ove sia dimostrato che questi fosse a conoscenza del divieto al momento della cessione. Nel caso di specie, non risulta fornita alcuna prova della conoscenza, da parte di , del Parte_2 patto di incedibilità; ne consegue che non sussistono le condizioni per un accertamento, sia pure incidentale, di opponibilità del patto alla cessionaria e di conseguente mantenimento della titolarità del credito in capo a . CP_1
4 1.5. Non risulta allegata, prima ancora che provata, alcuna retrocessione dei crediti dalla cessionaria alla cedente. Né una tale retrocessione può conseguire al solo inadempimento del debitore ceduto, atteso che la cessione intervenuta tra e CP_1 Parte_2 risulta pattuita pro soluto, con trasferimento in capo alla cessionaria anche del rischio di insolvenza del debitore. Il mancato pagamento delle fatture alla scadenza non incide, pertanto, sugli effetti traslativi già prodotti dalla cessione e non comporta, automaticamente, la retrocessione del credito alla cedente.
1.6 Non vale a escludere l'efficacia della cessione neanche il fatto che sulla base Parte_1 di una comunicazione scritta di , anche dopo la notifica della cessione, ha CP_1 continuato a pagare alcune fatture versando il dovuto su conto corrente intestato alla cedente.
La sola comunicazione di , senza la prova dell'adesione della cessionaria CP_1 [...]
, non può far venir meno gli effetti traslativi della cessione né ripristinare la Parte_2 legittimazione della cedente. Coerentemente, tali versamenti sono stati qualificati come indebito e ammessi al passivo della procedura di amministrazione straordinaria per
€ 962.858,89, oltre interessi. Il riconoscimento dell'indebito in sede concorsuale conferma la validità della cessione e la conseguente perdita di titolarità dei crediti in capo a , CP_1 atteso che la stessa prospettazione dell'indebito, così come accolta, presuppone logicamente la piena efficacia della cessione e, dunque, la perdita, da parte di , della titolarità dei CP_1 crediti oggetto di trasferimento.
2. In conclusione, a fronte della documentata cessione in favore di e in Parte_2 mancanza di elementi idonei a superarne gli effetti, va esclusa la permanenza in capo a della titolarità del credito fatto valere dalla procedura. Ne segue l'accoglimento CP_1 dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'accertamento negativo in ordine alla titolarità del credito in capo all'opposta comporta l'assorbimento dell'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente in dichiarato subordine, per l'ipotesi di riconoscimento della titolarità, con riferimento al credito già ammesso al passivo della procedura.
3. Le spese seguono la soccombenza dell'opposta.
Il valore della causa va determinato, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., in € 742.980,81, corrispondente alla somma del capitale azionato (€ 548.691,62, importo complessivo corretto corrispondente al totale degli importi delle fatture azionate) e degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 già maturati alla data di deposito del ricorso monitorio (€ 194.289,19, come quantificati dall'opponente nel conteggio allegato alla nota delle spese).
5 Ai fini della liquidazione del compenso, per le fasi di studio e introduzione vanno applicati gli ordinari parametri medi, mentre per le fasi di trattazione e di decisione i minimi, tenuto conto che l'attività istruttoria si è esaurita nell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e che la decisione è stata resa nelle forme semplificate previste dall'art. 281 sexies c.p.c.
Pertanto, in applicazione dei parametri dello scaglione di riferimento (da € 520.000,01 a €
1.000.000,00) in base al valore della controversia come sopra determinato, va liquidato un compenso di € 18.41950, risultante dalla somma di € 4.607,00 per la fase di studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 6.767,00 (€ 13.534,00 - 50%) per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 4.006,50 (€ 8.013,00 - 50%) per la fase decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n.
17287/2023 del 13/11/2023;
- condanna al Controparte_1 rimborso in favore di 2i el compenso di avvocato che liquida in € 18.419,50 Parte_1 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e agli accessori di legge (IVA, se dovuta, e CPA) nonché al rimborso delle anticipazioni documentate (contributo unificato e imposta di bollo).
Così deciso in Milano in data 27/12/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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