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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/12/2024, n. 3222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3222 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 6090/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Guido Dalmazzone e , Parte_2
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Tiziana Tamagno,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come da verbale di udienza del 3.12.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 22.6.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Premesso che:
con ricorso depositato il 12.6.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia di separazione personale dal marito, , alle condizioni ivi indicate;
CP_1
con comparsa di risposta del 31.10.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, rappresentando che tra le parti era stato raggiunto un accordo per la definizione consensuale della presente controversia;
all'udienza del 3.12.2024 i coniugi, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato, hanno precisato le condizioni concordate della propria separazione personale, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale a spese legali compensate;
***
con queste premesse, esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio in Trisobbio (AL) il 29.9.2019, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore
(nato dall'unione coniugale il 28.3.2017), e non ponendosi in contrasto con Persona_1
norme imperative o di ordine pubblico;
3.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
2 la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“a) autorizzare i coniugi a vivere separati;
b) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
c) affidare il figlio a entrambi i genitori, con modalità condivisa ed esercizio Persona_1
separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
d) disporre che il figlio avrà residenza anagrafica e collocazione principale e Per_1
prevalente presso la madre in VI GU (AL) alla Via Oneto nr. 31; Parte_1
e) i genitori si dichiarano d'accordo a che continui a frequentare la scuola elementare Per_1
di VI GU (AL) ove lo stesso è stato iscritto congiuntamente da entrambi Persona_2
i genitori;
f) la casa familiare, sita in Rossiglione (GE) alla Via Valle Gargassa nr. 22 – interno 2 resta nella disponibilità di;
CP_1
g) salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, nonché il gradimento dello stesso, il padre avrà diritto di vedere e CP_1
tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: Per_1
a settimane alterne, la prima settimana per un giorno infrasettimanale (il martedì dall'uscita da scuola, in periodo non scolastico dall'uscita del centro estivo, ovvero laddove non frequentato dalle ore 16,00 presso la madre, sino alle ore 22,00 dopo cena) oltre al fine settimana (dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola, in periodo non scolastico dall'uscita del centro estivo, ovvero laddove non frequentato dalle ore 16,00 presso la madre, sino alle
3 ore 22,00 della domenica sera); la seconda settimana per due giorni infrasettimanali (il martedì dall'uscita da scuola, in periodo non scolastico dall'uscita del centro estivo, ovvero laddove non frequentato dalle ore 16,00 presso la madre, con il pernotto della notte tra martedì e mercoledì presso il padre e riaccompagnamento del figlio la mattina del seguente mercoledì all'ingresso della scuola, in periodo non scolastico all'ingresso del centro estivo, ovvero laddove non frequentato alle ore 8,00 presso la madre, oltre al giovedì dall'uscita da scuola, in periodo non scolastico dall'uscita del centro estivo, ovvero laddove non frequentato dalle ore 16,00 presso la madre, sino alle ore 22,00 dopo cena);
nel periodo estivo, ciascun genitore vedrà e terrà con sé il figlio per due settimane Per_1
anche non consecutive, fermo restando il limite di periodo di almeno sette giorni consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il giorno 31/05 di ogni anno. In difetto di accordo sui periodi di spettanza, i medesimi genitori terranno e vedranno il figlio come segue: ad anni Per_1
alterni, negli anni pari il figlio minore starà con la madre dal giorno 01/08 al giorno 15/08 e con il padre dal giorno 16/08 al giorno 31/08, negli anni dispari il figlio minore starà con il padre dal giorno 01/08 al giorno 15/08 e con la madre dal giorno 16/08 al giorno 31/08;
nel periodo invernale, ciascun genitore vedrà e terrà con sé il figlio per una settimana Per_1
consecutiva e, segnatamente, ad anni alterni tra i genitori, negli anni pari il figlio starà con la madre dal giorno 24/12 dall'uscita da scuola ovvero in difetto dalle ore 16,00 sino al 25/12 alle ore 18,00, con il padre dal 25/12 alle ore 18,00 sino al 26/12 alle ore 18,00, con la madre dal
26/12 alle ore 18,00 sino al giorno 31/12 alle ore 18,00 e con il padre dal giorno 31/12 alle ore
18,00 sino al giorno 06/01 alle 18,00, mentre negli anni dispari il figlio starà con il padre dal giorno 24/12 dall'uscita da scuola ovvero in difetto dalle ore 16,00 sino al 25/12 alle ore 18,00, con la madre dal 25/12 alle ore 18,00 sino al 26/12 alle ore 18,00, con il padre dal 26/12 alle ore 18,00 sino al giorno 31/12 alle ore 18,00 e con la madre dal giorno 31/12 alle ore 18,00 sino al giorno 06/01 alle 18,00;
durante le vacanze pasquali, i giorni di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni tra i genitori (negli anni pari il figlio starà il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre, negli anni dispari il figlio starà il giorno di Pasqua con il padre e il giorno di Pasquetta con la madre);
il giorno del compleanno di con entrambi i genitori (ove possibile, in difetto ad anni Per_1
alterni);
4 il giorno della festa della mamma e il giorno del compleanno della mamma con la madre, mentre il giorno della festa del papà e il giorno del compleanno del papà con il padre;
h) entrambi i genitori si impegnano a garantire almeno un contatto telefonico / video giornaliero tra il figlio minore e il genitore non presente nella fascia di orario intercorrente tra le ore 19,00 e le ore 20,00 di ogni giorno;
i) disporre che sarà esclusivo diritto di l'eventuale assegnazione e/o attribuzione Parte_1
dell'Assegno Unico (o altro equipollente), nonché beneficiare di tutte le relative detrazioni fiscali;
j) dichiarare il padre tenuto a corrispondere, entro il giorno uno di ogni mese, CP_1
in favore della madre , la somma mensile di Euro 400,00= (quattrocento/00) a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , importo che verrà Per_1
annualmente e automaticamente rivalutato secondo l'indice ISTAT;
k) le spese extra sostenute dai genitori nell'interesse del figlio come da “Protocollo Per_1
tra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli normalmente in uso presso il Tribunale di
Genova” saranno ripartite tra i genitori in misura pari al 50% ciascuno. Resta ferma la possibilità per ciascun genitore di iscrivere, anche senza il consenso dell'altro genitore, il figlio presso il Centro Estivo, accollandosi il genitore che procederà a tale iscrizione ogni Per_1
relativo costo e fermo il diritto per l'altro genitore di vedere e tenere il figlio con sé nei periodi di spettanza;
l) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e autosufficienti;
m) compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 13, parte II, serie C, anno 2019) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 6.12.2024.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Guido Dalmazzone e , Parte_2
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Tiziana Tamagno,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come da verbale di udienza del 3.12.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 22.6.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Premesso che:
con ricorso depositato il 12.6.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia di separazione personale dal marito, , alle condizioni ivi indicate;
CP_1
con comparsa di risposta del 31.10.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, rappresentando che tra le parti era stato raggiunto un accordo per la definizione consensuale della presente controversia;
all'udienza del 3.12.2024 i coniugi, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato, hanno precisato le condizioni concordate della propria separazione personale, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale a spese legali compensate;
***
con queste premesse, esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio in Trisobbio (AL) il 29.9.2019, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore
(nato dall'unione coniugale il 28.3.2017), e non ponendosi in contrasto con Persona_1
norme imperative o di ordine pubblico;
3.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
2 la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“a) autorizzare i coniugi a vivere separati;
b) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
c) affidare il figlio a entrambi i genitori, con modalità condivisa ed esercizio Persona_1
separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
d) disporre che il figlio avrà residenza anagrafica e collocazione principale e Per_1
prevalente presso la madre in VI GU (AL) alla Via Oneto nr. 31; Parte_1
e) i genitori si dichiarano d'accordo a che continui a frequentare la scuola elementare Per_1
di VI GU (AL) ove lo stesso è stato iscritto congiuntamente da entrambi Persona_2
i genitori;
f) la casa familiare, sita in Rossiglione (GE) alla Via Valle Gargassa nr. 22 – interno 2 resta nella disponibilità di;
CP_1
g) salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, nonché il gradimento dello stesso, il padre avrà diritto di vedere e CP_1
tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: Per_1
a settimane alterne, la prima settimana per un giorno infrasettimanale (il martedì dall'uscita da scuola, in periodo non scolastico dall'uscita del centro estivo, ovvero laddove non frequentato dalle ore 16,00 presso la madre, sino alle ore 22,00 dopo cena) oltre al fine settimana (dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola, in periodo non scolastico dall'uscita del centro estivo, ovvero laddove non frequentato dalle ore 16,00 presso la madre, sino alle
3 ore 22,00 della domenica sera); la seconda settimana per due giorni infrasettimanali (il martedì dall'uscita da scuola, in periodo non scolastico dall'uscita del centro estivo, ovvero laddove non frequentato dalle ore 16,00 presso la madre, con il pernotto della notte tra martedì e mercoledì presso il padre e riaccompagnamento del figlio la mattina del seguente mercoledì all'ingresso della scuola, in periodo non scolastico all'ingresso del centro estivo, ovvero laddove non frequentato alle ore 8,00 presso la madre, oltre al giovedì dall'uscita da scuola, in periodo non scolastico dall'uscita del centro estivo, ovvero laddove non frequentato dalle ore 16,00 presso la madre, sino alle ore 22,00 dopo cena);
nel periodo estivo, ciascun genitore vedrà e terrà con sé il figlio per due settimane Per_1
anche non consecutive, fermo restando il limite di periodo di almeno sette giorni consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il giorno 31/05 di ogni anno. In difetto di accordo sui periodi di spettanza, i medesimi genitori terranno e vedranno il figlio come segue: ad anni Per_1
alterni, negli anni pari il figlio minore starà con la madre dal giorno 01/08 al giorno 15/08 e con il padre dal giorno 16/08 al giorno 31/08, negli anni dispari il figlio minore starà con il padre dal giorno 01/08 al giorno 15/08 e con la madre dal giorno 16/08 al giorno 31/08;
nel periodo invernale, ciascun genitore vedrà e terrà con sé il figlio per una settimana Per_1
consecutiva e, segnatamente, ad anni alterni tra i genitori, negli anni pari il figlio starà con la madre dal giorno 24/12 dall'uscita da scuola ovvero in difetto dalle ore 16,00 sino al 25/12 alle ore 18,00, con il padre dal 25/12 alle ore 18,00 sino al 26/12 alle ore 18,00, con la madre dal
26/12 alle ore 18,00 sino al giorno 31/12 alle ore 18,00 e con il padre dal giorno 31/12 alle ore
18,00 sino al giorno 06/01 alle 18,00, mentre negli anni dispari il figlio starà con il padre dal giorno 24/12 dall'uscita da scuola ovvero in difetto dalle ore 16,00 sino al 25/12 alle ore 18,00, con la madre dal 25/12 alle ore 18,00 sino al 26/12 alle ore 18,00, con il padre dal 26/12 alle ore 18,00 sino al giorno 31/12 alle ore 18,00 e con la madre dal giorno 31/12 alle ore 18,00 sino al giorno 06/01 alle 18,00;
durante le vacanze pasquali, i giorni di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni tra i genitori (negli anni pari il figlio starà il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre, negli anni dispari il figlio starà il giorno di Pasqua con il padre e il giorno di Pasquetta con la madre);
il giorno del compleanno di con entrambi i genitori (ove possibile, in difetto ad anni Per_1
alterni);
4 il giorno della festa della mamma e il giorno del compleanno della mamma con la madre, mentre il giorno della festa del papà e il giorno del compleanno del papà con il padre;
h) entrambi i genitori si impegnano a garantire almeno un contatto telefonico / video giornaliero tra il figlio minore e il genitore non presente nella fascia di orario intercorrente tra le ore 19,00 e le ore 20,00 di ogni giorno;
i) disporre che sarà esclusivo diritto di l'eventuale assegnazione e/o attribuzione Parte_1
dell'Assegno Unico (o altro equipollente), nonché beneficiare di tutte le relative detrazioni fiscali;
j) dichiarare il padre tenuto a corrispondere, entro il giorno uno di ogni mese, CP_1
in favore della madre , la somma mensile di Euro 400,00= (quattrocento/00) a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , importo che verrà Per_1
annualmente e automaticamente rivalutato secondo l'indice ISTAT;
k) le spese extra sostenute dai genitori nell'interesse del figlio come da “Protocollo Per_1
tra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli normalmente in uso presso il Tribunale di
Genova” saranno ripartite tra i genitori in misura pari al 50% ciascuno. Resta ferma la possibilità per ciascun genitore di iscrivere, anche senza il consenso dell'altro genitore, il figlio presso il Centro Estivo, accollandosi il genitore che procederà a tale iscrizione ogni Per_1
relativo costo e fermo il diritto per l'altro genitore di vedere e tenere il figlio con sé nei periodi di spettanza;
l) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e autosufficienti;
m) compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 13, parte II, serie C, anno 2019) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 6.12.2024.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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