Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 3685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3685 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03685/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02016/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2016 del 2025, proposto da
SE TO, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cardile e Fabrizio Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader, Agenzia delle Entrate Riscossione, Direzione Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego formatosi ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della L. 241/1990, sull’istanza di accesso ai documenti presentata in data 9.7. 2025
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione oggetto dell'istanza di accesso con conseguente ordine all’Agenzia delle Entrate - Riscossione di esibizione della documentazione richiesta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa IA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-con istanza di accesso del 9 luglio 2025, parte ricorrente ha chiesto all'Agenzia delle Entrate - Riscossione di prendere visione ed estrarre copia delle cartelle di pagamento relative al provvedimento di fermo amministrativo n. 29580202500007029 e all’intimazione di pagamento n. 29520259007691648, unitamente alle relate di notifica;
-avverso il provvedimento di diniego formatosi sulla predetta istanza, il ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’annullamento e per il riconoscimento del diritto di visione ed estrazione di copia della richiesta documentazione, ritenendo il diniego illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere;
- si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e con memoria in data 10.12.2025 ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto in data 28.11.2025 ad inviare la documentazione richiesta;
-alla camera di consiglio in data 17 dicembre 2025 parte ricorrente ha confermato che con PEC del 28.11.2025 l’Amministrazione ha trasmesso i documenti richiesti;
- in ragione di ciò, la ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio;
Ritenuto, in coerenza con i presupposti enunciati, di dichiarare cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione del principio di soccombenza virtuale vanno poste a carico dell’Amministrazione che ha consentito l’accesso in data successiva all’instaurazione del presente giudizio, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Agenzia delle Entrate - Riscossione alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in € 800,00 oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA LE, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
IA NT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NT | RA LE |
IL SEGRETARIO