Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 19/05/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 564/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ) e da (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Via E. Duprè Theseider n. 13 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Fabiola Corsi che li rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio concordatario in data 16 marzo 2009 in Rieti Parte_1 Parte_2 optando per il regime di separazione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nate: (il 18.10.2010) ed (il Persona_1 Persona_2
06.02.2012).
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 08.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il sig. provvederà a trasferirsi presso una nuova abitazione sita in Viale Morroni n.13 che deterrà in locazione, Pt_1 poco distante da quella coniugale in modo da poter veder con più facilità le figlie;
3) Le figlie sono affidate ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
I genitori, nell'esercizio della loro responsabilità genitoriale, si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni riguardanti le figlie.
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5) il IG. verserà alla IG.ra , per quanto riguarda il mantenimento della 2 figlie un contributo pari ad Pt_1 Pt_2
€.400,00 (€200,00 cadauna) mensili che verranno versate sul conto corrente intestato alla IG.ra alle seguenti Parte_2 coordinate IBAN [...];
6) l'assegno unico resterà di esclusivo godimento della IG.ra ; Pt_2
7) i genitori provvederanno al pagamento delle spese sanitarie, mediche dentistiche non coperte dal SSN, scolastiche, hobbies, attività ludico-sportive, extra-curriculari, che non rientrano nelle spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento come da protocollo del Tribunale di Rieti, al 50% rimborsandole al coniuge che le ha supportate previa esibizione delle ricevute;
8) Il padre potrà stare con le figlie due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle 15,00 fino alle 20,00 prelevandole presso l'abitazione materna o presso il luogo dove le minori si trovano;
9) A settimane alternate, trascorrerà con le figlie il Weekend prelevandole alle 9,30 del sabato e riportandole la domenica alle ore 20,30 presso l'abitazione materna;
10) ad anni alterni trascorreranno il 24 dicembre con il padre che le preleverà alle ore 18,30 riportandole presso l'abitazione materna (o presso il luogo in cui le minori e la madre si trovano), il 25 alle ore 10,00 dopo aver cenato, mentre il 25 dicembre lo trascorrerà con la madre dalle ore 10,00 fino alla 20.30. stessa rotazione che comincerà con la m madre per il 31 dicembre mentre con il padre trascorreranno il primo gennaio dalle 12,00 alle 20,30 prelevandole e riportandole presso l'abitazione materna (o presso il luogo in cui le minori e la madre si trovano). Per l'Epifania ad anni alterni le minori saranno in compagnia di un genitore a partire dalle ore 10,30 alle 15,30 e con l'altro dalle ore 15,30 alle 19,30 iniziando la turnazione a gennaio 2025 con la madre la mattina e con il padre il pomeriggio;
11) il giorno di Pasqua ad anni alterni le minori staranno in compagnia di un genitore a partire dalle ore 10,30 alle
17,30 e con l'altro dalle ore 17,30 alle 21,30 iniziando la turnazione a gennaio 2025 con la madre;
12) quanto al periodo estivo le minori trascorreranno 15 giorni con l'uno e con l'altro genitore da concordarsi entro il 30
Maggio in caso di mancato accordo trascorreranno con il padre dal 1 al 15 Luglio e con la madre dal 1 al 15 Agosto;
13) il compleanno staranno ad anni alterni delle ore 12,30 alle 16,30 o dalle 17,30 alle 20,30 con la madre o con il padre. Per l'anno 2025 il minore starà con la madre la mattina e con il padre il pomeriggio. Il tutto salvo il caso in cui verrà organizzata una festa di compleanno dove saranno presenti entrambi i genitori e tutte le spese relative (prenotazione sala, torta, ecc.) saranno ripartite nella misura del 50%;
14) per il compleanno dei genitori le minori staranno a cena con il genitore che festeggia il compleanno;
15) La casa coniugale sita in Rieti (RI), Viale Moroni n.11 di proprietà della IG.ra resterà in suo possesso. Pt_2
16) Gli oggetti personali e quelli di particolare valore affettivo del IG. verranno prelevati dallo stesso entro la Pt_1 sottoscrizione del presente ricorso;
17) L'autovettura intestata al IG. verrà ceduta alla IG.ra che provvederà al passaggio;
Pt_1 Pt_2
18) per quanto riguarda i c/c bancario resteranno intestati ai rispettivi titolari;
19) il mutuo acceso dal IG. rimarrà a suo carico avendolo contratto per motivi personali;
Pt_1
2 20) che i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio del passaporto ed il permesso di espatrio sia per lavoro che per finalità turistiche.
All'udienza del 17 aprile 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dedotto dai coniugi, l'unione tra i ricorrenti non ha avuto esito felice, determinando la intollerabilità della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese sono da ritenersi compensate attesa la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in data 16.03.2009 in Rieti, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune (atto n. 6, P. I, anno 2009);
- recepisce le condizioni di separazione da intendersi qui trascritte;
- dichiara le spese compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 15 maggio 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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