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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/11/2025, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 3920/2025 promossa da:
ass. avv. TURLIONE MARIA LUISA Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv. CONROTTO EMILIA CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che: con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., laq ricorrente ha chiesto all'adito
Tribunale, previa rinnovazione della CTU già espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, di accertare e dichiarare il proprio status di soggetto invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67% ovvero al 74% ai sensi della L. n. 118/71 con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero con decorrenza posteriore da accertarsi in corso di causa;
CP_ l ha eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dell'assegno di invalidità ex art. 13 della legge 118/1971 e l'inammissibilità della domanda di accertamento per carenza del requisito reddituale e dello stato di inoccupazione richiesti per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex articolo 13 della legge 118/1971;
2. la c.t.u. nominata nella precedente fase di accertamento aveva concluso che a partire dalla domanda amministrativa e successivamente sussistono in capo alla ricorrente le condizioni mediche previste dall'art. 2 e 13, L. 118/1971 e dall'art. 7
D.Lgs n. 509/1988, di riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% ovvero
1 46%, ai fini dell'iscrizione negli elenchi provinciali del lavoro e della massima occupazione per il collocamento obbligatorio;
3. nel presente giudizio è stata accolta la domanda di parte ricorrente di rinnovazione della CTU;
sulla scorta di spiegazioni che appaiono esaustive e convincenti e che pertanto la scrivente Giudice ritiene di poter fare proprie, la ctu nominata nel presente giudizio ha concluso che “in capo alla ricorrente sussistono le condizioni mediche di cui all'art. 2 e 13 della Legge 118/1971, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs 509/1988
(riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 67%) = 70%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, stante la continuità fenomenologica e terapeutica delle patologie in diagnosi”; in particolare la c.t.u. ha osservato: che la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità, rilevanti ai fini del calcolo della percentuale di invalidità: obesità (altezza cm 180 x
116 kg di peso = BMI 35) con complicanze artrosiche;
anchilosi sottoastragalica in posizione sfavorevole;
dolore cronico al piede destro;
che le voci di riferimento per tali patologiae sono il cod. 7105: “obesità (indice di massa corporea tra 35 e 40) con complicanze artrosiche” con valutazione tabellare 31-40%, nella fattispecie 31% cod
7210: “anchilosi della tibio-tarsica o della sottoastragalica in posizione sfavorevole” con valutazione tabellare fissa 30%; che in assenza di una specifica voce di riferimento, ma in analogia e con i dovuti aggiustamenti rispetto alle indicazioni tabellari per le lesioni dei nervi superficiali, il dolore cronico al piede destro può essere valutato 15%; che le infermità della ricorrente sono funzionalmente concorrenti riverberandosi sull'apparato locomotore, pertanto la loro sommatoria con formula salomonica porta a individuare una percentuale di IC del 70%, anche tenuto conto di 5 punti di coefficiente di adeguamento alle attività specifiche;
4. in conclusione, sulla base delle sopra riportate risultanze della c.t.u. medico-legale della presente fase di giudizio, si accerta e dichiara che la ricorrente dalla data della domanda amministrativa presenta i requisiti medico-legali previsti dagli articoli 2 e 13 della legge 118/1971 e in particolare una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al pari al 70%;
5.
2 l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti reddituali richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna dell'ente resistente al pagamento di tale prestazione essenziale sono assorbite dal rigetto nel merito della domanda di accertamento dei requisiti medico-legali previsti dall'articolo 13 della legge 118/1971;
6. tenuto conto del parziale accoglimento delle domande proposte da parte ricorrente, i
3/4 delle spese di lite, tanto quelle della fase di ATP quanto quelle del presente giudizio di opposizione, vanno poste a carico dell' , mentre il residuo quarto delle CP_1 spese medesime deve essere compensato;
le spese di ctu, liquidate separatamente, vanno altresì poste a carico dell' in CP_1 ragione della sua parziale soccombenza;
il difensore di parte ricorrente ha avanzato legittima domanda di distrazione di onorari e spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
accerta e dichiara che la ricorrente è invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 70% dalla data della domanda amministrativa;
condanna l alla rifusione in favore di parte ricorrente dei 3/4 delle spese CP_1 di lite, liquidate per intero nella misura di € 6000 oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario e compensa il residuo quarto delle spese di lite medesime;
pone le spese delle due c.t.u. a carico dell' . CP_1
Torino, 11/11/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
3
ass. avv. TURLIONE MARIA LUISA Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv. CONROTTO EMILIA CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che: con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., laq ricorrente ha chiesto all'adito
Tribunale, previa rinnovazione della CTU già espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, di accertare e dichiarare il proprio status di soggetto invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67% ovvero al 74% ai sensi della L. n. 118/71 con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero con decorrenza posteriore da accertarsi in corso di causa;
CP_ l ha eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dell'assegno di invalidità ex art. 13 della legge 118/1971 e l'inammissibilità della domanda di accertamento per carenza del requisito reddituale e dello stato di inoccupazione richiesti per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex articolo 13 della legge 118/1971;
2. la c.t.u. nominata nella precedente fase di accertamento aveva concluso che a partire dalla domanda amministrativa e successivamente sussistono in capo alla ricorrente le condizioni mediche previste dall'art. 2 e 13, L. 118/1971 e dall'art. 7
D.Lgs n. 509/1988, di riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% ovvero
1 46%, ai fini dell'iscrizione negli elenchi provinciali del lavoro e della massima occupazione per il collocamento obbligatorio;
3. nel presente giudizio è stata accolta la domanda di parte ricorrente di rinnovazione della CTU;
sulla scorta di spiegazioni che appaiono esaustive e convincenti e che pertanto la scrivente Giudice ritiene di poter fare proprie, la ctu nominata nel presente giudizio ha concluso che “in capo alla ricorrente sussistono le condizioni mediche di cui all'art. 2 e 13 della Legge 118/1971, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs 509/1988
(riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 67%) = 70%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, stante la continuità fenomenologica e terapeutica delle patologie in diagnosi”; in particolare la c.t.u. ha osservato: che la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità, rilevanti ai fini del calcolo della percentuale di invalidità: obesità (altezza cm 180 x
116 kg di peso = BMI 35) con complicanze artrosiche;
anchilosi sottoastragalica in posizione sfavorevole;
dolore cronico al piede destro;
che le voci di riferimento per tali patologiae sono il cod. 7105: “obesità (indice di massa corporea tra 35 e 40) con complicanze artrosiche” con valutazione tabellare 31-40%, nella fattispecie 31% cod
7210: “anchilosi della tibio-tarsica o della sottoastragalica in posizione sfavorevole” con valutazione tabellare fissa 30%; che in assenza di una specifica voce di riferimento, ma in analogia e con i dovuti aggiustamenti rispetto alle indicazioni tabellari per le lesioni dei nervi superficiali, il dolore cronico al piede destro può essere valutato 15%; che le infermità della ricorrente sono funzionalmente concorrenti riverberandosi sull'apparato locomotore, pertanto la loro sommatoria con formula salomonica porta a individuare una percentuale di IC del 70%, anche tenuto conto di 5 punti di coefficiente di adeguamento alle attività specifiche;
4. in conclusione, sulla base delle sopra riportate risultanze della c.t.u. medico-legale della presente fase di giudizio, si accerta e dichiara che la ricorrente dalla data della domanda amministrativa presenta i requisiti medico-legali previsti dagli articoli 2 e 13 della legge 118/1971 e in particolare una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al pari al 70%;
5.
2 l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti reddituali richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna dell'ente resistente al pagamento di tale prestazione essenziale sono assorbite dal rigetto nel merito della domanda di accertamento dei requisiti medico-legali previsti dall'articolo 13 della legge 118/1971;
6. tenuto conto del parziale accoglimento delle domande proposte da parte ricorrente, i
3/4 delle spese di lite, tanto quelle della fase di ATP quanto quelle del presente giudizio di opposizione, vanno poste a carico dell' , mentre il residuo quarto delle CP_1 spese medesime deve essere compensato;
le spese di ctu, liquidate separatamente, vanno altresì poste a carico dell' in CP_1 ragione della sua parziale soccombenza;
il difensore di parte ricorrente ha avanzato legittima domanda di distrazione di onorari e spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
accerta e dichiara che la ricorrente è invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 70% dalla data della domanda amministrativa;
condanna l alla rifusione in favore di parte ricorrente dei 3/4 delle spese CP_1 di lite, liquidate per intero nella misura di € 6000 oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario e compensa il residuo quarto delle spese di lite medesime;
pone le spese delle due c.t.u. a carico dell' . CP_1
Torino, 11/11/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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