CA
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/10/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 702/2025
Registro generale Appello Lavoro n. 429/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. GI AS Presidente
Dott.ssa MA AR UO Consigliera rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 1813/2025 del Tribunale di
Milano (est. dott. Tullio Perillo), promossa:
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Melara ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Seminara (RC), via S. Michele n. 8 appellante
CONTRO
Controparte_1
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di , via Freguglia 1 CP_1 appellato
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE Alla luce di quanto sopra esposto, l'appellante, sig.ra , difesa dall'avv. Parte_1 Vincenzo Melara, chiede che la Corte d'Appello di Milano voglia, in riforma della sentenza impugnata:
1. Accogliere il presente appello, dichiarando e accertando il diritto dell'appellante all'ottenimento della Carta Elettronica Docente per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato ovvero gli AA.SS. 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024;
1 2. Condannare il a costituire, in favore Controparte_1 dell'appellante, la Carta Docente per un importo pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni sopra indicati, con utilizzo nei termini di legge;
3. In via subordinata, condannare il al risarcimento del danno patrimoniale CP_1 subito, da determinarsi anche in via equitativa, tenuto conto della documentazione allegata;
4. Disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali;
5. Condannare parte resistente alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
APPELLATO Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrative. Con vittoria di spese e competenze.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.4.2025, l'appellante ha impugnato la sentenza n.
1813/2025 del Tribunale di Milano che ha respinto il ricorso volto ad accertare il proprio diritto ad ottenere il beneficio economico della “carta docente” di cui alla legge 13 luglio
2015 n. 107, per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 (durante i quali aveva prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato aventi scadenza il 30 giugno) e la condanna dell'amministrazione scolastica a corrispondergli a tale titolo l'importo di € 500.00 per ogni anno scolastico o in subordine al risarcimento del danno subito.
Il Tribunale ha respinto la domanda principale ritenendo assente la prova della permanenza all'interno del sistema scolastico, risultando la ricorrente, per l'anno scolastico in corso al momento del deposito del ricorso (19.2.2025) e della decisione
(15.4.2025), destinataria di un contratto quale supplente personale ATA e non quale docente.
Ha respinto anche la domanda subordinata di risarcimento danni per carenza di prova dei danni subiti.
L'appellante censura la sentenza innanzitutto per avere il primo giudice ritenuto spettante il beneficio solo in favore dei docenti di ruolo o con incarico annuale al 31 agosto, escludendo, ingiustificatamente, chi ha svolto supplenze fino al 30 giugno, nonché per aver erroneamente applicato l'art. 5 DPCM 28/11/2016, ritenendo che la mancata registrazione sulla piattaforma comporti decadenza, il tutto in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
2 Quanto alla domanda subordinata di risarcimento danni, richiama giurisprudenza di legittimità che riconosce la possibilità di risarcimento danni in favore degli insegnanti usciti dal sistema scolastico.
Si è costituito il eccependo l'inammissibilità della documentazione allegata per CP_1 la prima volta solo in appello e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice ha sostenuto il diritto al beneficio in parola anche in favore dei docenti assunti a termine, richiamando e condividendo:
-l'ordinanza della VI Sezione della Corte di Giustizia Europea del 18.5.2022 nella parte in cui “ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, NI e EE sul lavoro a tempo determinato ( recepito con Direttiva 1999/70/CE)”. Evidenziando come dalle norme interne (l'art. 282
d.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerga il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale;
- la sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato che ha censurato la scelta del CP_1 di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della PA (ex artt. 3, 35 e 97 Cost.);
- la sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione che ha ritenuto vada disapplicato
“l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, in quanto si pone in contrasto con clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999), e che ha precisato come la Carta in oggetto spetti anche al docente precario (che abbia maturato il diritto alla Carta in una certa annualità) iscritto nelle graduatorie per le supplenze (ad esaurimento, provinciali o di istituto) e destinatario eventualmente anche di incarichi di supplenza, purché permanga l'inserimento nel sistema scolastico e, quindi, non si verta nell'ipotesi in cui la Carta non sia più fruibile per cessazione dal servizio.
La conclusione cui è pervenuto il primo giudice, circa il riconoscimento del diritto in oggetto anche ai docenti precari, trova ulteriore riscontro anche nella recente
3 sentenza della Corte di Giustizia n. 268 del 3.6.2025 che, nel pronunciarsi in via pregiudiziale, sull'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla Direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES,
NI e EE sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L175, pag. 43), ha ribadito, sempre in materia di Carta docenti e con riferimento specifico alle supplenze di breve durata, che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, NI e EE sul lavoro a tempo determinato,
deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la
durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che
l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”.
Il giudice, fatta quindi la premessa in diritto, nell'esaminare in concreto la situazione dell'odierna appellante, ha rilevato come difettasse il requisito della permanenza nel sistema scolastico.
Detto difetto non è stato contestato dall'appellante che, infatti, in questa sede di appello non insiste per l'attribuzione della Carta ma chiede l'accoglimento della domanda, formulata in via subordinata, di risarcimento del danno derivante dal mancato godimento della Carta in questione.
La domanda subordinata deve essere accolta sulla scorta dei principi affermati dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023, citata anche dal primo giudice.
In particolare, la Suprema Corte ha statuito, per quanto qui rileva, che “3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o
4 per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati.”, specificando come il risarcimento dei danni possa “provarsi pure a mezzo di presunzioni” e possa “liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”
Nel caso in esame, lo svolgimento del servizio per tre anni di seguito -negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023-, sempre fino al termine delle attività didattiche e sempre nello stesso istituto, come emerge dai contratti, integra quella presunzione di danno richiesta dalla Suprema Corte, dovendosi ritenere che l'impegno costante e protratto per tra anni nello stesso istituto abbia indotto l'appellante ad assolvere, al pari di un docente di ruolo, quell'obbligo di formazione continua e di valorizzazione delle competenze professionali posto alla base del beneficio in esame.
Come evidenziato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 citata, la prova specifica del danno subito è necessaria solo laddove si lamenti un pregiudizio maggiore rispetto al limite del valore della Carta. Doglianza qui non formulata.
Va quindi riconosciuto in favore dell'appellante un risarcimento danni che va liquidato nei limiti del valore della Carta per gli anni scolastici oggetto della domanda, e quindi nella misura di € 1.500,00, al cui pagamento va condannato il . CP_1
In tal senso va quindi riformata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite del doppio grado, liquidate come in dispositivo (€ 1.000 per il primo grado, € 1000 per l'appello), ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n.
147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, della serialità della controversia, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 1813/2025 del Tribunale di Milano condanna il al CP_1 risarcimento del danno nella misura di € 1.500.
Condanna il alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in € CP_1
2.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Milano, 24.9.2025
La Consigliera est Il Presidente
MA AR UO GI AS
5
Registro generale Appello Lavoro n. 429/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. GI AS Presidente
Dott.ssa MA AR UO Consigliera rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 1813/2025 del Tribunale di
Milano (est. dott. Tullio Perillo), promossa:
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Melara ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Seminara (RC), via S. Michele n. 8 appellante
CONTRO
Controparte_1
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di , via Freguglia 1 CP_1 appellato
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE Alla luce di quanto sopra esposto, l'appellante, sig.ra , difesa dall'avv. Parte_1 Vincenzo Melara, chiede che la Corte d'Appello di Milano voglia, in riforma della sentenza impugnata:
1. Accogliere il presente appello, dichiarando e accertando il diritto dell'appellante all'ottenimento della Carta Elettronica Docente per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato ovvero gli AA.SS. 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024;
1 2. Condannare il a costituire, in favore Controparte_1 dell'appellante, la Carta Docente per un importo pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni sopra indicati, con utilizzo nei termini di legge;
3. In via subordinata, condannare il al risarcimento del danno patrimoniale CP_1 subito, da determinarsi anche in via equitativa, tenuto conto della documentazione allegata;
4. Disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali;
5. Condannare parte resistente alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
APPELLATO Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrative. Con vittoria di spese e competenze.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.4.2025, l'appellante ha impugnato la sentenza n.
1813/2025 del Tribunale di Milano che ha respinto il ricorso volto ad accertare il proprio diritto ad ottenere il beneficio economico della “carta docente” di cui alla legge 13 luglio
2015 n. 107, per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 (durante i quali aveva prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato aventi scadenza il 30 giugno) e la condanna dell'amministrazione scolastica a corrispondergli a tale titolo l'importo di € 500.00 per ogni anno scolastico o in subordine al risarcimento del danno subito.
Il Tribunale ha respinto la domanda principale ritenendo assente la prova della permanenza all'interno del sistema scolastico, risultando la ricorrente, per l'anno scolastico in corso al momento del deposito del ricorso (19.2.2025) e della decisione
(15.4.2025), destinataria di un contratto quale supplente personale ATA e non quale docente.
Ha respinto anche la domanda subordinata di risarcimento danni per carenza di prova dei danni subiti.
L'appellante censura la sentenza innanzitutto per avere il primo giudice ritenuto spettante il beneficio solo in favore dei docenti di ruolo o con incarico annuale al 31 agosto, escludendo, ingiustificatamente, chi ha svolto supplenze fino al 30 giugno, nonché per aver erroneamente applicato l'art. 5 DPCM 28/11/2016, ritenendo che la mancata registrazione sulla piattaforma comporti decadenza, il tutto in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
2 Quanto alla domanda subordinata di risarcimento danni, richiama giurisprudenza di legittimità che riconosce la possibilità di risarcimento danni in favore degli insegnanti usciti dal sistema scolastico.
Si è costituito il eccependo l'inammissibilità della documentazione allegata per CP_1 la prima volta solo in appello e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice ha sostenuto il diritto al beneficio in parola anche in favore dei docenti assunti a termine, richiamando e condividendo:
-l'ordinanza della VI Sezione della Corte di Giustizia Europea del 18.5.2022 nella parte in cui “ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, NI e EE sul lavoro a tempo determinato ( recepito con Direttiva 1999/70/CE)”. Evidenziando come dalle norme interne (l'art. 282
d.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerga il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale;
- la sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato che ha censurato la scelta del CP_1 di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della PA (ex artt. 3, 35 e 97 Cost.);
- la sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione che ha ritenuto vada disapplicato
“l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, in quanto si pone in contrasto con clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999), e che ha precisato come la Carta in oggetto spetti anche al docente precario (che abbia maturato il diritto alla Carta in una certa annualità) iscritto nelle graduatorie per le supplenze (ad esaurimento, provinciali o di istituto) e destinatario eventualmente anche di incarichi di supplenza, purché permanga l'inserimento nel sistema scolastico e, quindi, non si verta nell'ipotesi in cui la Carta non sia più fruibile per cessazione dal servizio.
La conclusione cui è pervenuto il primo giudice, circa il riconoscimento del diritto in oggetto anche ai docenti precari, trova ulteriore riscontro anche nella recente
3 sentenza della Corte di Giustizia n. 268 del 3.6.2025 che, nel pronunciarsi in via pregiudiziale, sull'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla Direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES,
NI e EE sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L175, pag. 43), ha ribadito, sempre in materia di Carta docenti e con riferimento specifico alle supplenze di breve durata, che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, NI e EE sul lavoro a tempo determinato,
deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la
durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che
l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”.
Il giudice, fatta quindi la premessa in diritto, nell'esaminare in concreto la situazione dell'odierna appellante, ha rilevato come difettasse il requisito della permanenza nel sistema scolastico.
Detto difetto non è stato contestato dall'appellante che, infatti, in questa sede di appello non insiste per l'attribuzione della Carta ma chiede l'accoglimento della domanda, formulata in via subordinata, di risarcimento del danno derivante dal mancato godimento della Carta in questione.
La domanda subordinata deve essere accolta sulla scorta dei principi affermati dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023, citata anche dal primo giudice.
In particolare, la Suprema Corte ha statuito, per quanto qui rileva, che “3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o
4 per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati.”, specificando come il risarcimento dei danni possa “provarsi pure a mezzo di presunzioni” e possa “liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”
Nel caso in esame, lo svolgimento del servizio per tre anni di seguito -negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023-, sempre fino al termine delle attività didattiche e sempre nello stesso istituto, come emerge dai contratti, integra quella presunzione di danno richiesta dalla Suprema Corte, dovendosi ritenere che l'impegno costante e protratto per tra anni nello stesso istituto abbia indotto l'appellante ad assolvere, al pari di un docente di ruolo, quell'obbligo di formazione continua e di valorizzazione delle competenze professionali posto alla base del beneficio in esame.
Come evidenziato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 citata, la prova specifica del danno subito è necessaria solo laddove si lamenti un pregiudizio maggiore rispetto al limite del valore della Carta. Doglianza qui non formulata.
Va quindi riconosciuto in favore dell'appellante un risarcimento danni che va liquidato nei limiti del valore della Carta per gli anni scolastici oggetto della domanda, e quindi nella misura di € 1.500,00, al cui pagamento va condannato il . CP_1
In tal senso va quindi riformata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite del doppio grado, liquidate come in dispositivo (€ 1.000 per il primo grado, € 1000 per l'appello), ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n.
147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, della serialità della controversia, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 1813/2025 del Tribunale di Milano condanna il al CP_1 risarcimento del danno nella misura di € 1.500.
Condanna il alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in € CP_1
2.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Milano, 24.9.2025
La Consigliera est Il Presidente
MA AR UO GI AS
5