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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/11/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 208/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 208/2024 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Fernando Antonucci e Parte_1
EN IN
- Appellante -
nei confronti di e rappresentati e difesi come in atti dall'avv. CP_1 Controparte_2
LE CO
- Appellati -
OGGETTO: “Servitù”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc depositate in prossimità dell'udienza dell'11.11.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – è proprietaria del fondo rustico situato in agro di Casalvecchio di Puglia CP_1
(FG), località “Macchia di Lenza”, in Catasto al foglio 33, particella 72, sub 2 e 3. Sul subalterno 3
insiste la sua abitazione, mentre il subalterno 2 è sede di uno stabilimento destinato a pastificio, del quale è titolare il figlio Controparte_2
2. – Nel 2014 entrambi hanno proposto ricorso ex artt. 669-ter e 700 cpc al giudice del
Tribunale di OG, deducendo che i loro immobili erano privi dell'allaccio alla rete idrica e di scarico pubblica e che per tale motivo erano costretti a servirsi di un'autobotte per approvvigionarsi di acqua, nonché di una ditta specializzata di autospurgo per lo smaltimento periodico dei reflui fognari. Pertanto, hanno chiesto la costituzione della servitù di acquedotto e di scarico coattivo sui terreni attigui appartenenti a , nonché su quelli di altri Parte_1
proprietari confinanti, non destinatari della domanda cautelare poiché i ricorrenti avevano raggiunto con gli stessi un accordo bonario.
3. – Con ordinanza ex art. 700 cpc del 24.9.2015 il giudice dauno – recependo gli esiti dell'accertamento consulenziale espletato dal Ctu ing. – ha ordinato a Persona_1 [...]
di consentire a e il passaggio delle condotte idrico- Parte_1 CP_1 Controparte_2
fognanti attraverso il percorso individuato graficamente nella planimetria di cui all'allegato C.2
della relazione di ctu del 18.6.2015 e con le modalità specificate nell'elaborato conclusivo del
30.6.2015; ha dichiarato tenuti i ricorrenti a versare a la somma di € 3.319,11 a titolo di Parte_1
indennità ex art. 1038 cod. civ.; ha autorizzato gli istanti ad accedere ai fondi serventi del resistente per il tempo strettamente necessario ad effettuare le opere occorrenti per la realizzazione della servitù, nonché per la sua eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria;
ha condannato al pagamento delle spese del procedimento cautelare, ponendo a carico dello stesso Parte_1
quelle di ctu.
3.1. – In particolare, nell'elaborato del 18.6.2015 l'ing. nel descrivere lo Persona_1
stato dei luoghi, ha rilevato – fra l'altro – che “…il fondo dei ricorrenti, essendo circondato da
2 fondi di terzi, risulta essere intercluso, quindi senza accesso alla via pubblica ove sono situati gli
allacci di acqua e fogna, non avendo ricevuto assenso dai proprietari dei fondi intercludenti
all'attraversamento delle condotte ricorrevano alle vie legali per vedersi riconoscere il diritto al
passaggio delle condotte sui fondi dei terzi…”; che sono presenti “condotte dell'AQP intersecanti
il percorso indicato da parte ricorrente per la realizzazione delle condotte…”; che “Il fabbricato
(di proprietà di nde) è immerso in un contesto di fondi…che si frappongono fra esso CP_1
e la via pubblica e ne determinano la sua sostanziale interclusione. Il suo collegamento con la
pubblica via, pertanto, avviene attraverso fondi di terzi percorrendo una strada…che interessa per
la maggior parte del suo sviluppo i terreni di proprietà del resistente…Nel suo sviluppo la
stradina di collegamento con la via pubblica presenta una diramazione…in corrispondenza della
quale…corrono interrate nel terreno e in direzione trasversale rispetto al percorso della stradina,
due condotte adduttrici di acqua potabile aventi notevoli dimensioni…le quali alimentano, oltre
all'abitato di Casalvecchio di Puglia, anche altri paesini limitrofi…”. Inoltre, nell'attività di accertamento e verifica del percorso in grado di determinare il minor pregiudizio, l'Ausiliare del
Tribunale di OG ha precisato che i terreni di proprietà di , per una lunghezza Parte_1
complessiva di poco superiore ai cento metri, costituiscono il percorso “di minor pregiudizio per il
fondo servente in quanto è senza dubbio quello di minore sviluppo lineare inoltre (così
testualmente, nde) attraversa terreni non interessati da alcuna coltivazione in atto e, di fatto, già
utilizzato come percorso stradale, del quale usufruisce in buona parte anche lo stesso resistente
per raggiungere, in particolare, l'unità immobiliare di sua proprietà…”; che, viceversa, il percorso alternativo proposto da si sviluppa su fondi serventi appartenenti a terzi per Parte_1
una lunghezza maggiore e prevede l'attraversamento delle future condotte idriche e fognarie su terreni adibiti a coltivazioni agricole e non risolve la problematica della loro intersezione con le condotte adduttrici di grandi dimensioni impiantate “in loco” dall'AqP; che “Quindi dovendo le
condotte attraversare terreni interessati da colture agricole, dovendo comunque intersecare le
condotte adduttrici dell'AQP e risultando di lunghezza complessiva maggiore di quella proposta
3 dai ricorrenti, deve dedursi che, in definitiva, tale percorso non risulta essere affatto di minor
pregiudizio per il fondo servente ma solo di minor pregiudizio per il resistente in quanto non
attraversa terreni di sua proprietà”. Infine, nelle pagg. 11-13 della relazione il Ctu, nel rispondere alle osservazioni tecniche formulate da in ordine alla legittima realizzabilità Parte_1
dell'intervento di posa in opera delle condotte e ai possibili rischi igienico-sanitari derivanti dalla loro eventuale rottura, ha illustrato, nei termini di seguito testualmente trascritti, le ragioni della fattibilità del medesimo intervento, mercè l'adozione di opportuni accorgimenti tecnici: “Le
informazioni assunte evidenziano che le condotte adduttrici ed in pressione di acqua potabile
dell'AQP che incrociano trasversalmente il percorso previsto per le condotte della servitù di
acquedotto, dovendo servire un bacino di utenza costituito sia dall'abitato di Casalvecchio di
Puglia che da quello di altri paesini limitrofi, hanno una grossa portata volumetrica con un
diametro notevole per cui una ipotetica rottura delle future condotte dei ricorrenti,
particolarmente per quelle riferite agli scarichi fognari, potrebbe effettivamente produrre una
situazione di grave pericolo, soprattutto di carattere igienico, per le popolazioni servite dall'AQP
considerato che, anche in caso di rottura delle stesse condotte adduttrici dell'AQP, con necessario
e momentaneo arresto della fornitura per la esecuzione della riparazione, si potrebbero
ingenerare condizioni locali di depressione con inevitabile risucchio di materie presenti nel
terreno nelle adiacenze delle condotte stesse, quali, ad esempio, i liquami fuoriuscenti dalle
condotte di scarico dei ricorrenti che corrono a pelo libero e quindi non facilmente disciplinabili e
monitorabili. Purtuttavia…deve riferirsi che la normativa tecnica di riferimento dell'AQP è
costituita dal Regolamento Regionale N°3/1989, pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n°218 del 27.12.1989, mentre non esiste alcuna disposizione legislativa che esclude in
maniera tassativa l'intersezione tra condotte ma esclusivamente l'adozione di accorgimenti tecnici
atti ad evitate gravi conseguenze in caso di rottura di condotte intersecantesi. In aderenza delle
disposizioni previste dal Regolamento Regionale N°3 del 1989, specificatamente quelle contenute
nell'Art.4 …gli accorgimenti tecnici più importanti da adottare devono essere costituiti: a - dalla
4 posa in opera delle future condotte costituenti la servitù di acquedotto in una posizione che sia
sempre sottostante a quella delle condotte adduttrici dell'AQP; b - dal posizionamento delle
condotte interrate ad una quota mai inferiore a mt.1,20 dalla quota campagna;
c - dall'aver cura
che le stesse condotte interrate siano, in caso di intersezione, sottostanti a quelle dell'AQP di
almeno 1,00 mt. misurato a partire dalla generatrice superiore della condotta sottostante e sino a
quella inferiore della condotta superiore;
d - dall'inserimento delle stesse condotte in tubi
cosiddetti “camicia” necessari per proteggere il terreno circostante dai liquami fuoriuscenti in
caso di rottura;
e - dalla realizzazione ad una considerevole distanza, monte ed a valle del tratto
di intersezione con le condotte dell'AQP, di pozzetti di ispezione aventi dimensioni e funzionalità
atta a garantire il controllo immediato della presenza di anomalie nelle condotte costituenti la
futura servitù di acquedotto”.
3.2. – I temi d'indagine sopra indicati sono stati ripresi nella relazione di chiarimenti del
30.6.2015, nella quale il Ctu ha ribadito ed esplicitato le conclusioni rassegnate nell'elaborato principale del 18.6.2015, nei termini di seguito riportati, quanto agli aspetti di maggiore rilevanza:
“…nessuna omissione fa il sottoscritto CTU nella descrizione dei luoghi di causa, con specifico
riferimento alla presenza di una “stradina” di accesso ai luoghi, atteso che lo stesso sottoscritto
ha raggiunto il pastificio dei ricorrenti percorrendo con la propria autovettura proprio tale
“stradina” che, si ribadisce, è costituito (“recte”: costituita) da brecciato e battuto di cemento…e
non ha riscontrato sui luoghi di causa altra via di accesso sia per raggiungere il predetto
pastificio dei ricorrenti, sia per raggiungere il fabbricato del resistente ubicato sulla P.lla 1193,
sia per raggiungere il complesso agricolo evidenziato nel Ril.Fot.n°3 accluso alla CTU, sia per
raggiungere altre costruzioni situate oltre, i quali, si precisa, sono raggiungibili solo ed
esclusivamente attraverso la predetta “stradina” […] sotto l'aspetto tecnico le nuove condotte
devono essere interrate ad una profondità di almeno mt.1,20 dal piano campagna e ad una
distanza di mt.1,00 da quelle dell'AQP […] in esito al rispetto delle distanze previste dall'Art.889
del Codice Civile, pari al massimo a mt.2,00, va evidenziato che la larghezza della “stradina” di
5 mt.5,00 consente il rispetto di tale distanza […] in esito all'esame del percorso alternativo delle
condotte così come proposto dal resistente, sulla cui realizzazione non vi è alcuna preclusione di
tipo tecnico da parte del sottoscritto, va precisato che…non è stata fatta una valutazione
esclusivamente sulla scorta della maggiore lunghezza del tracciato (quello proposto nelle
osservazioni dal ctp risulta essere considerevolmente più lungo, essendo pari a ml.183,00 rispetto
ai ml.107,84 di quello proposto dai ricorrenti), ma anche tenendo in conto della presenza di
coltivazioni su di essi, della presenza di frutti pendenti, dell'aggravamento delle condizioni di
lavorabilità del terreno, cui vanno aggiunte le osservazioni di tipo tecnico che valgono in misura
esattamente equivalenti a quelle svolte per il tracciato indicato dai ricorrenti il quale, oltre ad
essere il più corto, si sviluppa su un fondo già utilizzato come “stradina” e nessun aggravamento
al suo utilizzo e sfruttamento può essere arrecato […] in esito alla possibilità di malfunzionamento
delle condotte si è già abbondantemente relazionato nella CTU ove si è evidenziato il grave
nocumento che potrebbe derivarne alla igiene pubblica ma tale evento è riferito solo in caso di
una contemporanea rottura sia delle condotte dei ricorrenti che di quelle adduttrici dell'AQP
attesa la possibile aspirazione di liquami nelle condotte dell'AQP che attraverserebbero una fase
di depressione. Tale evento, però, è perfettamente equivalente nei due percorsi esaminati e non
può ipotizzarsi una (“recte”: un) aggravio maggiore per quello proposto dai ricorrente (“recte”:
ricorrenti) solo per la presenza del fabbricato del resistente atteso che nei paesi e nelle città ci
sono condotte sia idriche che fognanti situate a immediato ridosso dei fabbricati ma, in generale,
nessuna preclusione arreca agli stessi se non in casi particolari e con specifiche e circostanziate
cause […] in ordine alle presunte disposizioni legislative che impongono il divieto assoluto di
eseguire scavi a distanza di 20-60 mt. dalle condotte di acquedotto va precisato che, ufficialmente,
le disposizioni attualmente in vigore per l'Acquedotto Pugliese sono quelle dettate dal citato
Regolamento Regionale N°3/989, specificate dallo stesso Ente che ha addirittura sottoscritto una
convenzione con i ricorrenti a riprova della inesistenza di preclusione alla realizzazione di scavi
in vicinanza di condotte di acquedotto…”.
6 4. – Avverso l'ordinanza cautelare del 24.9.2015 non ha proposto reclamo, Parte_1
ma con atto di citazione notificato il 25.11.2015 ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di
OG, e deducendo l'illegalità ed irrealizzabilità delle condotte CP_1 Controparte_2
idriche e fognanti, nonché l'erroneità dell'accertamento tecnico svolto dal Ctu ing. Persona_1
chiedendo di “rigettare la domanda di costituzione coattiva di servitù di acquedotto proposta da
e ” e di revocare l'ordinanza cautelare del 24.9.2015. Controparte_2 CP_1
5. – I convenuti si sono costituiti in giudizio e, fra l'altro, hanno dedotto, sulla scorta di una nota dell'11.11.2015 dell'“Acquedotto Pugliese S.p.A.”, che per consentire il raccordo tra gli impianti da installare e le condutture principali occorre(va) attraversare anche la particella 78 del foglio 33, in comproprietà fra i coniugi e ma acquistata Controparte_3 Controparte_4
proprio da poco tempo prima della loro costituzione in giudizio. Pertanto, i Parte_1
convenuti hanno chiesto conclusivamente di confermare l'ordinanza cautelare del 24.9.2015 e, per l'effetto, di dichiarare la costituzione, a favore dell'opificio e dell'abitazione in proprietà di della servitù di acquedotto e di scarico coattivo ex artt. 1033 e segg. cod. civ., da CP_1
esercitarsi mediante interramento delle tubazioni al di sotto dei fondi di proprietà di , Parte_1
nonché di determinare la relativa indennità spettante a quest'ultimo.
6. – Dunque, fino all'inizio del processo, il provvedimento cautelare del 24.9.2015 è rimasto inattuato poiché le condotte da porre in opera interessavano sia i terreni fin dall'origine in proprietà
di (identificati con le particelle 1104, 1105, 647, 648 e 1193 del foglio 33) e sia un Parte_1
tratto, lungo 7,50 mt., che attraversa un terreno originariamente di proprietà di terzi estranei al giudizio, individuato con la particella 78, ma “medio tempore” acquistato da (in Parte_1
relazione a detta particella di terreno pende attualmente fra le stesse parti un altro giudizio sempre dinanzi al Tribunale di OG).
6.1. – Per la ragione sopra indicata, relativa alla particella 78 acquistata nel frattempo da
, i convenuti hanno proposto, in corso di causa, un nuovo ricorso ex art. 700 cpc, che, Parte_1
almeno inizialmente, ha trovato accoglimento. Infatti, con ordinanza del 20.7.2016 il giudice del
7 Tribunale di OG ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo non ostativa alla concessione della tutela d'urgenza la tardiva proposizione (con la comparsa di risposta depositata nel giudizio di merito) della domanda dei convenuti di costituzione della servitù di acquedotto e di scarico implicitamente diretta a ricomprendere anche il tratto di terreno sottostante alla particella 78
frattanto acquistata da , ed ha ordinato a costui di consentire il passaggio delle condotte Parte_1
idrico-fognanti pure su detta particella, nel rispetto del tracciato e delle prescrizioni di cui all'ordinanza cautelare del 24.9.2015.
6.2. – Sennonché, il ragionamento del giudice della cautela non è stato condiviso dal giudice del reclamo. Infatti, pronunciando sul gravame ex art. 669-terdecies cpc proposto da , il Parte_1
Tribunale di OG ha ritenuto che la domanda (riconvenzionale) di costituzione della servitù di acquedotto e di scarico esperita dai convenuti con la comparsa di risposta del 30.3.2016 fosse tardiva, ciò non potendosi che tradurre nell'inconfigurabilità del “fumus boni iuris” del diritto azionato con il ricorso cautelare presentato in corso di causa. Conseguentemente, con l'ordinanza del 6.9.2016 il Collegio dauno ha accolto il reclamo proposto da ed ha revocato il Parte_1
provvedimento cautelare del 20.7.2016 reso dal giudice unipersonale.
7. – L'ordinanza cautelare del 24.9.2015 ha successivamente avuto parziale attuazione,
superandosi in tal modo la questione della sua iniziale inopponibilità a , con l'ordinanza Parte_1
ex art. 669-duodecies cpc del 19.9.2023, emessa dopo l'espletamento di un'ulteriore ctu, disposta al fine di verificare “se sia possibile dare attuazione all'ordinanza cautelare del
24.09.2015…secondo le modalità richieste dagli istanti…” e “se le modalità di attuazione richieste
dagli istanti modifichino l'originale (così testualmente, nde) percorso indicato per il passaggio
delle condutture ovvero se costituiscono solo una parziale attuazione del medesimo percorso”. Nel
dare risposta al predetto quesito, l'Ausiliare del giudice foggiano, nella relazione del 13.6.2023, ha riferito che, nel frattempo, è emersa la possibilità di eseguire l'allaccio delle condutture idriche esattamente a metà del percorso tracciato con l'originaria relazione di ctu, senza quindi interferire con la particella 78, acquistata dall'odierno appellante, non “coperta” dal “giudicato cautelare”,
8 sicché la costituenda servitù seguirebbe un percorso identico a quello tracciato in origine, ma soltanto più breve dello stesso, perché l'allaccio delle condutture idriche avverrebbe esattamente a metà percorso. Inoltre, l'ing. ha lasciato intendere che il mancato allaccio delle Persona_1
condutture fognarie (per l'impossibilità di eseguirlo a metà percorso) non costituirebbe un ostacolo in quanto tutte le opere sarebbero, comunque, rispettose dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 3
del 1989 relativo alla giacitura nel sottosuolo delle condutture fognarie, previa esecuzione di taluni accorgimenti in fase esecutiva.
7.1. – Pertanto, con l'ordinanza ex art. 669-duodecies cpc del 19.9.2023, attuativa del primigenio provvedimento ex art. 700 cpc del 24.9.2015, il giudice del Tribunale di OG ha ordinato a di consentire a e il passaggio delle condotte idriche, Parte_1 CP_1 CP_2
seguendo parzialmente il percorso già individuato graficamente nella planimetria di cui all'allegato
C.2 della relazione di ctu del 18.6.2015 e con le modalità specificate nell'elaborato conclusivo del
30.6.2015, “fino alla realizzazione dell'allaccio delle condutture idriche all'altezza della
particella n. 647, secondo quindi le modalità anche esplicitate nel verbale del 20.12.2022, e con il
rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni dettate dall'Art. 4 del Regolamento Regionale N° 3 del
1989, dovendosi anche opportunamente tenere in debito conto della futura condotta fognaria, la
quale dovrà necessariamente raggiungere la S.P. n. 5, e con il rispetto delle prescrizioni eventuali
ed ulteriori, a carattere strettamente funzionali (così testualmente, nde), richieste sui luoghi al
momento della posa in opera dai tecnici dell'AQP”. Inoltre, ha condannato al Parte_1
pagamento delle spese del procedimento, ponendo a suo carico anche quelle occorse per l'espletamento della seconda ctu.
7.2. – Emerge dagli atti che l'opera d'interramento delle sole condotte idriche è stata eseguita il 12.3.2024 da parte dei tecnici e degli operai dell'“Acquedotto Pugliese S.p.A.” e con la supervisione dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di OG.
9 7.3. – Il reclamo proposto avverso l'ordinanza attuativa ex art. 669-duodecies cpc del
19.9.2023 è esitato nell'ordinanza d'inammissibilità emessa il 15.12.2023 dal Tribunale di OG,
che ha condannato al pagamento delle spese del procedimento. Parte_1
8. – Il giudizio di merito introdotto da con l'atto di citazione notificato il Parte_1
25.11.2015 – avente ad oggetto la sua domanda, qualificata dal giudice come di accertamento negativo del diritto di costituzione delle servitù di acquedotto e di scarico coattivo (benché, in realtà, al punto 1 delle conclusioni dell'atto di citazione risulti che l'attore abbia domandato soltanto il rigetto della “domanda di costituzione coattiva di servitù di acquedotto proposta da
e ”), nonché la richiesta dei convenuti volta ad ottenere la Controparte_2 CP_5
conferma dell'ordinanza cautelare del 24.9.2015 e la costituzione sui terreni di proprietà dell'attore delle ridette servitù di acquedotto e scarico coattivo, ritenuta dal giudicante integrare una domanda riconvenzionale – è stato definito con la sentenza ex art. 281-sexies cpc n. 2784 pronunciata all'udienza del 7.11.2023, con la quale il GU del Tribunale di OG ha rigettato la domanda principale di accertamento negativo (capo 1 del dispositivo); ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale (capo 2); ha interamente compensato tra le parti le spese sia del giudizio di merito che della fase cautelare (capo 3).
8.1. – Il giudice di prime cure è pervenuto alla statuizione di rigetto della domanda proposta da sulla scorta degli accertamenti tecnici e delle valutazioni del Ctu ing. il Parte_1 Per_1
quale, in sostanza, ha ritenuto legittimamente eseguibili gli interventi di allaccio alle condutture idriche e fognarie di adduzione dell'AqP mediante l'attraversamento delle condotte, serventi l'abitazione e l'opificio dei convenuti, al di sotto dei fondi di proprietà dell'attore.
9. – Avverso la sentenza ha proposto appello, sulla base di sei motivi (il Parte_1
secondo dei quali articolato in un duplice profilo di censura), chiedendone, previa sospensione dell'esecutività, l'integrale riforma, con l'accoglimento dell'“actio negatoria servitutis”, il rigetto dell'originaria domanda riconvenzionale di costituzione delle servitù idrica e fognaria, la revoca dell'ordinanza cautelare ex art. 700 cpc del 24.9.2015, nonché di quella di attuazione ex art. 669-
10 duodecies cpc del 19.9.2023 e di quella dichiarativa dell'inammissibilità del reclamo del
15.12.2023, con la condanna degli appellati al pagamento delle spese di ogni grado e fase del procedimento, nonché di quelle di ctu.
10. – Al gravame hanno resistito e i quali hanno chiesto il CP_1 Controparte_2
rigetto dell'istanza di “inibitoria” ex art. 283 cpc;
in rito, hanno eccepito l'inammissibilità
dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc e per difetto d'interesse ad impugnare la statuizione d'inammissibilità della domanda di costituzione delle servitù di acquedotto e di scarico coattivo;
nel merito, hanno dedotto l'infondatezza dei motivi di appello, chiedendo di dare atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori di allacciamento delle sole condotte idriche alle unità
immobiliari di loro proprietà in attuazione dell'ordinanza ex art. 669-duodecies cpc del 19.9.2023,
nonché di “ordinare” all'appellante di consentire il passaggio delle condotte fognarie sui suoi terreni, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del 24.9.2015 e di rigettare l'avversa domanda di revoca dei provvedimenti adottati nel corso dei vari procedimenti cautelari svoltisi nell'ambito del giudizio di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
11. – Con ordinanza del 16.4.2024 la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 283
cpc per difetto di capi esecutivi nella sentenza impugnata.
12. – Fissata l'udienza destinata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa, preceduta dall'autorizzato deposito di scritti difensivi conclusivi, con ordinanza del
3.6.2025 la Corte ha disposto l'acquisizione della relazione di chiarimenti del Ctu del 30.6.2015
(mancante in atti) ed ha invitato le parti a (ri)esperire il tentativo di conciliazione della lite.
13. – L'articolata proposta transattiva-conciliativa formulata dagli appellati, pur dichiaratisi disponibili al versamento di somme di denaro al fine di porre termine all'intero contenzioso pendente “inter partes”, non è stata accettata da in quanto non prevedente la Parte_1
restituzione di tutte le somme finora riscosse dalla controparte.
14. – Nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc del 24.10.2025 gli appellati,
denunciando la “proterva condotta processuale ostruzionistica” realizzata da , Parte_1
11 hanno chiesto la sua condanna al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi degli artt. 91 co. 1
seconda parte (malgrado la Corte non abbia formulato alcuna proposta ex art. 185-bis cpc) e 96
cpc.
15. – All'udienza dell'11.11.2025 il Collegio ha riservato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado, pur avendo dichiarato inammissibile per tardività la domanda riconvenzionale, ha nondimeno ritenuto che
“non vi sono i presupposti per negare ai convenuti il loro diritto alla costituzione della servitù
coattiva così come delineata nell'ordinanza attuativa del 19.9.2023…”, in tal modo accertando non soltanto la legittimità dell'aspettativa alla costituzione della servitù, ma l'esistenza dello “ius
in re aliena”, il cui riconoscimento avrebbe, invece, postulato una domanda ritualmente proposta ed accolta. Inoltre, l'avere il Tribunale di OG ravvisato i presupposti per la costituzione del diritto reale sul fondo altrui integrerebbe la violazione dell'art. 112 cpc, essendosi l'attore “limitato
a chiedere il “rigetto della domanda di costituzione coattiva delle servitù di acquedotto e di
scarico proposte dai convenuti nel giudizio cautelare””.
2. – Con il primo profilo di censura racchiuso nel secondo motivo l'impugnante ha dedotto che il giudice di prime cure, recependo le valutazioni del Ctu, ha rilevato che il percorso meno gravoso è quello indicato dai convenuti, che ha una lunghezza inferiore di poco più di cinque metri e ricade sul tracciato di una stradina interna costituita in prevalenza da terreno brecciato e/o da battuto di cemento, già utilizzato come percorso stradale e del quale usufruisce anche Parte_1
per raggiungere il suo immobile, mentre il percorso alternativo proposto da quest'ultimo, oltre ad avere una lunghezza maggiore, prevede il passaggio delle condotte su terreni agricoli interessati da coltivazioni in atto, onde la servitù ricadente nel sottosuolo della stradina risulta meno gravosa.
Sennonché, secondo l'appellante, la predetta stradina, al di sotto della quale dovrebbero essere collocate le condotte idriche e fognanti, costeggia la sua abitazione e, quindi, le tubazioni dovrebbero essere sistemate ad un metro di distanza dal suo immobile, ciò in spregio al divieto
12 stabilito dall'art. 1033 cod. civ., la cui deroga, ammessa soltanto in caso d'interclusione assoluta del fondo, non potrebbe operare, nella specie, in ragione dell'esistenza di un percorso alternativo.
2.1. – Con l'altro profilo di censura del secondo motivo ha asserito che la pretesa di costituzione delle servitù di acquedotto e scarico non avrebbe potuto trovare accoglimento poiché
la domanda dei ricorrenti ex art. 700 cpc non ricomprende(va) la particella 78 di cui è Parte_1
divenuto proprietario nel corso del giudizio.
3. – Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che sono rimaste prive di risposta le osservazioni tecniche da lui formulate con riferimento alla puntuale osservanza del disposto di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale n. 3 del 1989, che prevede tre limitazioni non considerate dal
Ctu, il quale ha, comunque, ammesso che un'ipotetica rottura delle condotte fognarie potrebbe generare una situazione di grave pregiudizio di carattere igienico a causa della fuoriuscita di liquami: a) la giacitura nel sottosuolo delle condotte fognarie non deve consentire alcuna interferenza con quelle idriche, come invece sarebbe avvenuto nella specie;
b) le condotte fognarie devono essere tenute a debita distanza da quelle idriche;
c) le canalizzazioni fognarie devono essere in posizione sottostante a quelle idriche e la distanza, da misurarsi in orizzontale, non dev'essere inferiore ad un metro.
4. – Con il quarto motivo ha addebitato al GU la violazione dell'art. 669-novies cpc poiché
alla declaratoria d'inammissibilità della domanda riconvenzionale dei convenuti non ha fatto séguito la revoca dei provvedimenti cautelari, fra cui anche l'ordinanza attuativa del 19.9.2023,
illegittimamente ritenuta inimpugnabile dal Tribunale di OG.
5. – Con il quinto motivo ha dedotto che l'allaccio alle condutture dell'AqP sarebbe avvenuto in posizione diversa e con modalità differenti da quelle oggetto di dibattito tra le parti,
tanto comportando altri e più consistenti lavori di escavazione sul suo terreno. Inoltre, il Ctu ha immotivatamente ritenuto possibile la collocazione delle condotte fognarie sotto la stradina larga cinque metri, posta tra l'abitazione di e la proprietà di terzi, non considerando la pratica Parte_1
irrealizzabilità di tale soluzione a causa della necessità di tener conto dell'obbligatoria distanza fra
13 le condotte nonché dello spazio occorrente per eseguire le loro eventuali riparazioni, ciò
determinando la violazione dell'art. 889 cod. civ. giacché le stesse condotte fognarie finirebbero per non rispettare la distanza di due metri dal confine.
6. – Con il sesto ed ultimo motivo l'appellante ha lamentato l'ingiusta attribuzione a suo carico delle spese dei procedimenti cautelari in ragione dell'ineseguibilità dell'ordinanza ex art. 700 cpc del 24.9.2015.
7. – L'appello è infondato e, pertanto, dev'essere rigettato.
8. – In rito, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame, per l'asserita inosservanza dei requisiti contenutistici prescritti dall'art. 342 cpc, giacché le doglianze sopra esposte danno sufficienza contezza dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni dettate dalla predetta disposizione codicistica, avendo l'appellante individuato i capi della decisione impugnati, indicato le censure proposte alla ricostruzione dei fatti, le (supposte) violazioni di legge e la loro (astratta)
rilevanza ai fini della decisione.
9. – Il primo motivo di appello è destituito di fondamento giuridico.
9.1. – Come si è sopra accennato, , senza impugnare il provvedimento Parte_1
cautelare d'urgenza ex art. 700 cpc del 24.9.2015, idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito ai sensi dell'art. 669-octies co. 6 cpc, con l'atto di citazione notificato il 25.11.2015 ha introdotto il giudizio a cognizione piena, concependolo “programmaticamente” come una sorta di prosecuzione obbligatoria di quello cautelare, come è reso evidente dal contenuto testuale del
“petitum” finale, che è così letteralmente congegnato: “rigettare la domanda di costituzione
coattiva di servitù di acquedotto proposta da e , per i motivi Controparte_2 CP_1
innanzi indicati e revocare il provvedimento cautelare reso in data 24/26.09.2015”. In tal modo,
l'odierno appellante, come ha esattamente rilevato il giudice di prime cure, ha proposto, in sostanza, un'“actio negatoria servitutis”, che è un'azione di accertamento negativo, mirante a far dichiarare l'inesistenza delle pretese di natura reale affermate da ed a vantaggio CP_1 CP_2
del loro fondo e già riconosciute fondate con il provvedimento di cautela “atipica”.
14 9.2. – In realtà, se , che ha agito in negatoria, è gravato da un onere Parte_1
probatorio “alleggerito”, dovendo soltanto fornire la prova con ogni mezzo di possedere il fondo in base ad un titolo valido, di contro i convenuti sono tenuti a dimostrare – così come hanno fatto in via d'eccezione – l'esistenza, attuale ed anche in chiave “prospettica”, del loro diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore, ossia la collocazione delle condotte idriche e fognarie sul fondo servente. Dimodoché, il giudice di primo grado, a fronte della domanda ex art. 949 cod.
civ. proposta da ed ai fini del suo rigetto, ha implicitamente ritenuto che i convenuti, Parte_1
contrastando validamente l'efficacia dei fatti posti a fondamento della domanda attorea, abbiano assolto l'“onus probandi” su di essi incombente, avendo dato prova, soprattutto attraverso le risultanze dell'indagine tecnica, dell'esistenza del diritto di cui il loro avversario ha chiesto l'accertamento negativo, senza che il riscontro della fondatezza delle allegazioni e contestazioni degli stessi convenuti – i quali, proprio in detta qualità di parte processuale dal lato passivo, sono stati destinatari dell'azione altrui – postulasse giocoforza la proposizione di una loro specifica domanda sul punto;
ciò in quanto il “thema decidendum” si è risolto unicamente sul piano del riparto (e dell'assolvimento) dell'onere probatorio, senza che ed per vedere CP_1 CP_2
respinta la pretesa avanzata da , fossero obbligati a formulare una domanda diretta ad Parte_1
ottenere una formale decisione affermativa del loro diritto sostanziale.
9.3. – In virtù delle suesposte ragioni, deve conseguentemente escludersi la violazione dell'art. 112 cpc eccepita sempre con il primo motivo di appello, dal momento che il Tribunale di
OG non ha affatto accertato e dichiarato, attraverso una statuizione decisoria e, quindi, con effetto di giudicato, l'esistenza dello “ius in re aliena” in favore del fondo degli appellati.
10. – Anche il secondo motivo, articolato nel duplice profilo sopra illustrato, è immeritevole di accoglimento per le considerazioni di seguito esposte.
10.1. – Le acquisizioni istruttorie (si rinvia ai punti 3.1., 3.2. e 7. della narrativa della presente sentenza) consentono di ravvisare la sussistenza di tutti i presupposti indicati dagli artt. scarico, che condivide il medesimo contenuto della prima): la necessità per il fondo degli appellati di utilizzare le acque per soddisfare i bisogni della vita e dell'attività produttiva;
l'impossibilità cd.
“relativa” (ciò potendosi argomentare dai principi espressi da Cass. 11.10.2000 n. 13548 e Cass.
24.5.2004 n. 9926) di procurare altrimenti al loro fondo le acque necessarie ai fini suddetti,
essendo il percorso alternativo proposto da più disagevole, dispendioso e, soprattutto, Parte_1
maggiormente pregiudizievole non solo per gli interessi economici di terzi, ma anche di quelli dell'agricoltura praticata nella zona. Tanto deve “a fortiori” sostenersi alla luce del principio secondo cui “Nella servitù di acquedotto coattivo, la determinazione del luogo attraverso il quale
deve effettuarsi il passaggio delle acque non può farsi se non riguardo alla concreta situazione di
fatto, considerandosi di volta in volta gli elementi che debbono concorrere alla scelta della
soluzione più equa con il temperamento dei contrastanti interessi, nel rispetto del criterio del
minor pregiudizio per il fondo servente e della maggior convenienza sia per detto fondo che per
quello dominante…” (Cass. 30.9.2009 n. 20992, che si conforma al precedente rappresentato da
Cass. 11.3.2004 n. 4964). Inoltre, l'inoperatività dell'esenzione contemplata dal co. 2 dell'art. 1033 cod. civ. va affermata sulla base dei rilievi che il passaggio delle acque verso il fondo degli appellati interessa soltanto la “stradina” di accesso ai luoghi di causa;
che le condotte idriche non attraversano la casa, o il cortile, o il giardino o l'aia di proprietà di , essendo posizionate Parte_1
ad una significativa distanza dalla costruzione, come si desume dal corredo fotografico in atti e dagli accertamenti compiuti dal Ctu;
che, d'altra parte, le tubazioni sono state già installate nel sottosuolo dai tecnici e dagli operai dell'“Acquedotto Pugliese S.p.A.”, i quali, per poter procedere all'esecuzione di detta attività materiale, hanno preventivamente valutato la conformità legale e la sicurezza della loro posa in opera.
10.2. – L'altro profilo prospettato con il secondo motivo è inconsistente, non solo perché il
Tribunale di OG, come già detto, non ha accolto alcuna domanda di costituzione della servitù di acquedotto e scarico coattivo (bensì ha semplicemente respinto quella di accertamento negativo proposta da ), ma anche in quanto le opere d'interramento delle condotte idriche Parte_1
16 realizzate da AqP su richiesta degli appellati hanno interessato particelle di terreni diverse da quella n. 78 di cui l'appellante è divenuto proprietario in corso di causa e in ordine alla quale si registra tuttora la pendenza di una controversia fra le stesse parti dinanzi al Tribunale di OG.
11. – Il terzo ed il quinto motivo di appello costituiscono la riproposizione di “lagnanze”
circa la fattibilità “legale” nonché tecnico-operativa e la paventata pericolosità in astratto dell'installazione delle condutture (peraltro quelle idriche sono state già impiantate nel 2024 dal personale dell'“Acquedotto Pugliese S.p.A.”) reiteratamente prese in esame nelle varie cc.tt.uu.
predisposte dall'ing. (si rimanda, per ragioni di brevità espositiva, ai punti 3.1. e 3.2 della Per_1
narrativa), il quale vi ha opposto considerazioni atte a dimostrare la legittima collocabilità delle tubazioni nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dal Regolamento Regionale n. 3/1989,
attraverso adeguate cautele ed accorgimenti tecnici da porre in essere nella fase esecutiva dei relativi interventi d'interramento. Inoltre, la larghezza della “stradina” (al di sotto della quale è
stato previsto il passaggio delle condutture), pari a cinque metri, consente – nella sua ampiezza da utilizzare per le attività di scavo del terreno – il rispetto della distanza legale di un metro dal confine (delle proprietà attigue) prescritta dall'art. 889 co. 2 cod. civ., la cui elencazione – riferita ai tubi di acqua (pura o lurida), gas “e simili”, cioè a tutte le sostanze che scorrono
“dinamicamente” (come i componenti dei reflui fognari che fluiscono costantemente all'interno di apposite tubazioni), diversamente da quelle “statiche” contemplate dal co. 1 – dev'essere intesa come avente carattere esemplificativo, considerato che è proprio il legislatore a dare rilievo alle opere “simili” a quelle indicate nel co. 2 (tra l'altro, la natura esemplificativa e non tassativa dell'elenco normativo è stata riconosciuta da Cass.
2.8.1962 n. 2316 anche con riferimento alle opere previste dal co. 1 dell'art. 889 cod. civ.). A conferma di quanto sopra esposto con riguardo all'estensione dell'ambito applicativo della disposizione di cui al secondo comma, mette conto richiamare Cass. 11.1.1989 n. 78, la quale ha chiarito che l'art. 889 “ha lo scopo di evitare
infiltrazioni dannose per il fondo del vicino, e pertanto la distanza da osservare per la costruzione
di un canale fognario, permanentemente coperto, è quella prevista dal secondo comma di
17 quest'ultima norma, essendo detto canale, al pari dei tubi d'acqua pura e lurida e di quelli di gas
e “simili” disciplinati dalla indicata norma…”.
12. – Il quarto motivo è manifestamente privo di fondamento, atteso che il Tribunale di
OG si è limitato ad emettere una pronunzia di mero rito, con la quale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale volta alla costituzione della servitù ex art. 1033 cod.
civ. a cagione della sua tardiva proposizione, dunque senza svolgere alcun vaglio sul fondamento della stessa, onde con il capo 2) del dispositivo della decisione impugnata non è stato affatto dichiarato inesistente il diritto reale a cautela del quale era stato concesso il provvedimento cautelare ex art. 700 cpc, da ciò discendendo l'inconferenza del richiamo dell'art. 669-novies cpc operato dall'appellante.
13. – Infine, è inammissibile il sesto ed ultimo motivo, con il quale l'appellante lamenta la sua condanna al pagamento delle spese inerenti ai procedimenti cautelari (di cui ha chiesto la restituzione) in ragione dell'asserita ineseguibilità dell'ordinanza ex art. 700 cpc del 24.9.2015: ciò
perché detta doglianza andava fatta valere contro i provvedimenti che hanno deciso sulle corrispondenti istanze cautelari e di attuazione della misura, laddove la sentenza gravata ha ineccepibilmente statuito la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite in considerazione della reciproca soccombenza sulle rispettive domande (principale e riconvenzionale), senza che detto capo decisorio sia stato in alcun modo “aggredito” con l'atto d'impugnazione.
14. – Quanto alla domanda esperita dagli appellati, con la quale hanno chiesto di “ordinare
all'appellante di consentire il passaggio delle condotte fognanti sui suoi Parte_1
terreni…”, se ne deve dichiarare l'inammissibilità sia per il suo carattere di novità in violazione dell'art. 345 cpc e sia – ove si volesse congetturare che la stessa sia reiterativa di quella (in realtà
diversa) formulata in primo grado con la comparsa di costituzione e risposta del 30.3.2016 – in quanto riproduttiva di una domanda riconvenzionale introdotta irritualmente nel processo giacché
tardivamente proposta in violazione dell'art. 166 cpc.
18 15. – La carenza probatoria circa la coscienza dell'infondatezza dell'appello, la mancata allegazione e dimostrazione degli elementi comprovanti la sussistenza e l'entità di un pregiudizio patrimoniale ristorabile e la declaratoria d'inammissibilità della domanda proposta dagli appellati
(che, di per sé, giustificherebbe la coltivazione dell'impugnazione) escludono la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc.
16. – La situazione di soccombenza reciproca fra le parti legittima una pronunzia di compensazione parziale delle competenze legali del grado di appello, nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto della preponderante soccombenza dell'appellante nell'economia complessiva della decisione.
16.1. – Per quanto attiene al valore della controversia, lo ha indicato ex art. Parte_1
14 Tusg nell'importo di € 5.000,00 in calce all'atto introduttivo del giudizio notificato il
25.11.2015 e, invece, nel diverso ed irrisorio importo di € 366,00 in calce alla citazione in appello,
ancorché nel medesimo atto di gravame egli abbia richiesto non solo l'accoglimento della sua originaria domanda ex art. 949 cod. civ. ed il rigetto della domanda di costituzione delle servitù
coattive proposta in via riconvenzionale dagli appellati, ma anche la revoca dell'ordinanza cautelare del 24.9.2015, di quella di attuazione ex art. 669-duodecies cpc del 19.9.2023 e di quella di reclamo del 15.12.2023, nonché la “condanna degli appellati alle spese e competenze legali dei
due gradi di giudizio, nonché di quelle relative ai 2 procedimenti cautelari, al procedimento di
attuazione, nonché ai 2 reclami, comprensive delle spese per le CC.TT.UU.” (con l'ordinanza del
24.9.2015 è stato condannato a pagare alla controparte la somma di € 2.500,00 a Parte_1
titolo di compenso ed € 73,80 per esborsi, oltre Rsf ed accessori di legge;
con l'ordinanza ex art. 669-duodecies cpc del 19.9.2023 è stato condannato a pagare ai ricorrenti la somma di € 5.213,00
a titolo di compenso, oltre Rsf ed accessori di legge;
con l'ordinanza ex art. 669-terdecies cpc del
15.12.2023 è stato condannato a pagare agli avversari la somma di € 5.213,00 a titolo di compenso,
oltre Rsf ed accessori di legge).
19 16.2. – Dunque, il valore di € 366,00 dichiarato a fini tributari non può essere,
evidentemente, assunto quale effettivo valore della controversia in appello, il quale, sulla scorta delle innumerevoli pretese avanzate dall'impugnante, non può che ritenersi indeterminabile poiché
la pretesa volta ad ottenere la revoca di plurime ordinanze cautelari (di cui una resa nella fase di attuazione della misura) non è suscettibile di valutazione economica in quanto non traducibile in termini monetari. D'altra parte, supporta l'anzidetta conclusione il criterio di determinazione del compenso legale utilizzato dai giudici foggiani nell'ambito del procedimento ex art. 669-duodecies cpc, nonché del susseguente procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies cpc, i quali, nei correlativi provvedimenti, hanno uniformemente fatto applicazione dello scaglione di valore indeterminabile.
16.3. – Nella liquidazione delle competenze legali si farà applicazione dei parametri forensi medi di ciascuna delle quattro fasi svolte, con l'ulteriore riconoscimento del compenso maturato in relazione al subprocedimento incidentale ex art. 283 cpc (cfr., al riguardo, Cass.
5.2.2013 n. 2671),
che sarà liquidato non alla stregua della Tabella n. 10 della vigente disciplina parametrale forense,
relativa ai procedimenti cautelari, in quanto l'incidente di sospensiva non è stato trattato e deciso in un'udienza appositamente fissata prima di quella di trattazione ex art. 350 cpc, bensì a norma della previsione contenuta nell'art. 4 co. 5 lett. c) Dm n. 55/2014, ossia ragguagliandolo al compenso stabilito per la fase istruttoria, con l'analoga riduzione proporzionale alla misura frazionaria della compensazione degli oneri economici del processo di appello.
17. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di OG n. 2784 pronunciata all'udienza del 7.11.2023 nell'ambito del procedimento n. 8789/2015 RG, nei confronti di e con atto di citazione CP_1 Controparte_2
20 notificato il 15.2.2024, nonché sulla domanda proposta dagli appellati nel quinto alinea delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta del 27.3.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara inammissibile la domanda proposta dagli appellati nel quinto alinea delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta del 27.3.2024;
3) rigetta la domanda proposta dagli appellati ai sensi dell'art. 96 cpc;
4) compensa per un terzo le spese del grado di appello e condanna al Parte_1
pagamento in favore degli appellati dei residui due terzi, che si liquidano in detta misura ridotta, in complessivi € 8.690,00 per compenso professionale (di cui € 6.660,00 per il giudizio di merito ed €
€ 2.030,00 per il subprocedimento ex art. 283 cpc), oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge,
disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore del loro difensore dichiaratosi antistatario;
5) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento;
6) dispone che la Cancelleria verifichi la corrispondenza dell'importo del contributo unificato versato dall'appellante, all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa, al ritenuto valore indeterminabile della controversia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1033 e 1037 cod. civ. per il sorgere della servitù coattiva di acquedotto (e, in futuro, di quella di
15
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 208/2024 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Fernando Antonucci e Parte_1
EN IN
- Appellante -
nei confronti di e rappresentati e difesi come in atti dall'avv. CP_1 Controparte_2
LE CO
- Appellati -
OGGETTO: “Servitù”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc depositate in prossimità dell'udienza dell'11.11.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – è proprietaria del fondo rustico situato in agro di Casalvecchio di Puglia CP_1
(FG), località “Macchia di Lenza”, in Catasto al foglio 33, particella 72, sub 2 e 3. Sul subalterno 3
insiste la sua abitazione, mentre il subalterno 2 è sede di uno stabilimento destinato a pastificio, del quale è titolare il figlio Controparte_2
2. – Nel 2014 entrambi hanno proposto ricorso ex artt. 669-ter e 700 cpc al giudice del
Tribunale di OG, deducendo che i loro immobili erano privi dell'allaccio alla rete idrica e di scarico pubblica e che per tale motivo erano costretti a servirsi di un'autobotte per approvvigionarsi di acqua, nonché di una ditta specializzata di autospurgo per lo smaltimento periodico dei reflui fognari. Pertanto, hanno chiesto la costituzione della servitù di acquedotto e di scarico coattivo sui terreni attigui appartenenti a , nonché su quelli di altri Parte_1
proprietari confinanti, non destinatari della domanda cautelare poiché i ricorrenti avevano raggiunto con gli stessi un accordo bonario.
3. – Con ordinanza ex art. 700 cpc del 24.9.2015 il giudice dauno – recependo gli esiti dell'accertamento consulenziale espletato dal Ctu ing. – ha ordinato a Persona_1 [...]
di consentire a e il passaggio delle condotte idrico- Parte_1 CP_1 Controparte_2
fognanti attraverso il percorso individuato graficamente nella planimetria di cui all'allegato C.2
della relazione di ctu del 18.6.2015 e con le modalità specificate nell'elaborato conclusivo del
30.6.2015; ha dichiarato tenuti i ricorrenti a versare a la somma di € 3.319,11 a titolo di Parte_1
indennità ex art. 1038 cod. civ.; ha autorizzato gli istanti ad accedere ai fondi serventi del resistente per il tempo strettamente necessario ad effettuare le opere occorrenti per la realizzazione della servitù, nonché per la sua eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria;
ha condannato al pagamento delle spese del procedimento cautelare, ponendo a carico dello stesso Parte_1
quelle di ctu.
3.1. – In particolare, nell'elaborato del 18.6.2015 l'ing. nel descrivere lo Persona_1
stato dei luoghi, ha rilevato – fra l'altro – che “…il fondo dei ricorrenti, essendo circondato da
2 fondi di terzi, risulta essere intercluso, quindi senza accesso alla via pubblica ove sono situati gli
allacci di acqua e fogna, non avendo ricevuto assenso dai proprietari dei fondi intercludenti
all'attraversamento delle condotte ricorrevano alle vie legali per vedersi riconoscere il diritto al
passaggio delle condotte sui fondi dei terzi…”; che sono presenti “condotte dell'AQP intersecanti
il percorso indicato da parte ricorrente per la realizzazione delle condotte…”; che “Il fabbricato
(di proprietà di nde) è immerso in un contesto di fondi…che si frappongono fra esso CP_1
e la via pubblica e ne determinano la sua sostanziale interclusione. Il suo collegamento con la
pubblica via, pertanto, avviene attraverso fondi di terzi percorrendo una strada…che interessa per
la maggior parte del suo sviluppo i terreni di proprietà del resistente…Nel suo sviluppo la
stradina di collegamento con la via pubblica presenta una diramazione…in corrispondenza della
quale…corrono interrate nel terreno e in direzione trasversale rispetto al percorso della stradina,
due condotte adduttrici di acqua potabile aventi notevoli dimensioni…le quali alimentano, oltre
all'abitato di Casalvecchio di Puglia, anche altri paesini limitrofi…”. Inoltre, nell'attività di accertamento e verifica del percorso in grado di determinare il minor pregiudizio, l'Ausiliare del
Tribunale di OG ha precisato che i terreni di proprietà di , per una lunghezza Parte_1
complessiva di poco superiore ai cento metri, costituiscono il percorso “di minor pregiudizio per il
fondo servente in quanto è senza dubbio quello di minore sviluppo lineare inoltre (così
testualmente, nde) attraversa terreni non interessati da alcuna coltivazione in atto e, di fatto, già
utilizzato come percorso stradale, del quale usufruisce in buona parte anche lo stesso resistente
per raggiungere, in particolare, l'unità immobiliare di sua proprietà…”; che, viceversa, il percorso alternativo proposto da si sviluppa su fondi serventi appartenenti a terzi per Parte_1
una lunghezza maggiore e prevede l'attraversamento delle future condotte idriche e fognarie su terreni adibiti a coltivazioni agricole e non risolve la problematica della loro intersezione con le condotte adduttrici di grandi dimensioni impiantate “in loco” dall'AqP; che “Quindi dovendo le
condotte attraversare terreni interessati da colture agricole, dovendo comunque intersecare le
condotte adduttrici dell'AQP e risultando di lunghezza complessiva maggiore di quella proposta
3 dai ricorrenti, deve dedursi che, in definitiva, tale percorso non risulta essere affatto di minor
pregiudizio per il fondo servente ma solo di minor pregiudizio per il resistente in quanto non
attraversa terreni di sua proprietà”. Infine, nelle pagg. 11-13 della relazione il Ctu, nel rispondere alle osservazioni tecniche formulate da in ordine alla legittima realizzabilità Parte_1
dell'intervento di posa in opera delle condotte e ai possibili rischi igienico-sanitari derivanti dalla loro eventuale rottura, ha illustrato, nei termini di seguito testualmente trascritti, le ragioni della fattibilità del medesimo intervento, mercè l'adozione di opportuni accorgimenti tecnici: “Le
informazioni assunte evidenziano che le condotte adduttrici ed in pressione di acqua potabile
dell'AQP che incrociano trasversalmente il percorso previsto per le condotte della servitù di
acquedotto, dovendo servire un bacino di utenza costituito sia dall'abitato di Casalvecchio di
Puglia che da quello di altri paesini limitrofi, hanno una grossa portata volumetrica con un
diametro notevole per cui una ipotetica rottura delle future condotte dei ricorrenti,
particolarmente per quelle riferite agli scarichi fognari, potrebbe effettivamente produrre una
situazione di grave pericolo, soprattutto di carattere igienico, per le popolazioni servite dall'AQP
considerato che, anche in caso di rottura delle stesse condotte adduttrici dell'AQP, con necessario
e momentaneo arresto della fornitura per la esecuzione della riparazione, si potrebbero
ingenerare condizioni locali di depressione con inevitabile risucchio di materie presenti nel
terreno nelle adiacenze delle condotte stesse, quali, ad esempio, i liquami fuoriuscenti dalle
condotte di scarico dei ricorrenti che corrono a pelo libero e quindi non facilmente disciplinabili e
monitorabili. Purtuttavia…deve riferirsi che la normativa tecnica di riferimento dell'AQP è
costituita dal Regolamento Regionale N°3/1989, pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n°218 del 27.12.1989, mentre non esiste alcuna disposizione legislativa che esclude in
maniera tassativa l'intersezione tra condotte ma esclusivamente l'adozione di accorgimenti tecnici
atti ad evitate gravi conseguenze in caso di rottura di condotte intersecantesi. In aderenza delle
disposizioni previste dal Regolamento Regionale N°3 del 1989, specificatamente quelle contenute
nell'Art.4 …gli accorgimenti tecnici più importanti da adottare devono essere costituiti: a - dalla
4 posa in opera delle future condotte costituenti la servitù di acquedotto in una posizione che sia
sempre sottostante a quella delle condotte adduttrici dell'AQP; b - dal posizionamento delle
condotte interrate ad una quota mai inferiore a mt.1,20 dalla quota campagna;
c - dall'aver cura
che le stesse condotte interrate siano, in caso di intersezione, sottostanti a quelle dell'AQP di
almeno 1,00 mt. misurato a partire dalla generatrice superiore della condotta sottostante e sino a
quella inferiore della condotta superiore;
d - dall'inserimento delle stesse condotte in tubi
cosiddetti “camicia” necessari per proteggere il terreno circostante dai liquami fuoriuscenti in
caso di rottura;
e - dalla realizzazione ad una considerevole distanza, monte ed a valle del tratto
di intersezione con le condotte dell'AQP, di pozzetti di ispezione aventi dimensioni e funzionalità
atta a garantire il controllo immediato della presenza di anomalie nelle condotte costituenti la
futura servitù di acquedotto”.
3.2. – I temi d'indagine sopra indicati sono stati ripresi nella relazione di chiarimenti del
30.6.2015, nella quale il Ctu ha ribadito ed esplicitato le conclusioni rassegnate nell'elaborato principale del 18.6.2015, nei termini di seguito riportati, quanto agli aspetti di maggiore rilevanza:
“…nessuna omissione fa il sottoscritto CTU nella descrizione dei luoghi di causa, con specifico
riferimento alla presenza di una “stradina” di accesso ai luoghi, atteso che lo stesso sottoscritto
ha raggiunto il pastificio dei ricorrenti percorrendo con la propria autovettura proprio tale
“stradina” che, si ribadisce, è costituito (“recte”: costituita) da brecciato e battuto di cemento…e
non ha riscontrato sui luoghi di causa altra via di accesso sia per raggiungere il predetto
pastificio dei ricorrenti, sia per raggiungere il fabbricato del resistente ubicato sulla P.lla 1193,
sia per raggiungere il complesso agricolo evidenziato nel Ril.Fot.n°3 accluso alla CTU, sia per
raggiungere altre costruzioni situate oltre, i quali, si precisa, sono raggiungibili solo ed
esclusivamente attraverso la predetta “stradina” […] sotto l'aspetto tecnico le nuove condotte
devono essere interrate ad una profondità di almeno mt.1,20 dal piano campagna e ad una
distanza di mt.1,00 da quelle dell'AQP […] in esito al rispetto delle distanze previste dall'Art.889
del Codice Civile, pari al massimo a mt.2,00, va evidenziato che la larghezza della “stradina” di
5 mt.5,00 consente il rispetto di tale distanza […] in esito all'esame del percorso alternativo delle
condotte così come proposto dal resistente, sulla cui realizzazione non vi è alcuna preclusione di
tipo tecnico da parte del sottoscritto, va precisato che…non è stata fatta una valutazione
esclusivamente sulla scorta della maggiore lunghezza del tracciato (quello proposto nelle
osservazioni dal ctp risulta essere considerevolmente più lungo, essendo pari a ml.183,00 rispetto
ai ml.107,84 di quello proposto dai ricorrenti), ma anche tenendo in conto della presenza di
coltivazioni su di essi, della presenza di frutti pendenti, dell'aggravamento delle condizioni di
lavorabilità del terreno, cui vanno aggiunte le osservazioni di tipo tecnico che valgono in misura
esattamente equivalenti a quelle svolte per il tracciato indicato dai ricorrenti il quale, oltre ad
essere il più corto, si sviluppa su un fondo già utilizzato come “stradina” e nessun aggravamento
al suo utilizzo e sfruttamento può essere arrecato […] in esito alla possibilità di malfunzionamento
delle condotte si è già abbondantemente relazionato nella CTU ove si è evidenziato il grave
nocumento che potrebbe derivarne alla igiene pubblica ma tale evento è riferito solo in caso di
una contemporanea rottura sia delle condotte dei ricorrenti che di quelle adduttrici dell'AQP
attesa la possibile aspirazione di liquami nelle condotte dell'AQP che attraverserebbero una fase
di depressione. Tale evento, però, è perfettamente equivalente nei due percorsi esaminati e non
può ipotizzarsi una (“recte”: un) aggravio maggiore per quello proposto dai ricorrente (“recte”:
ricorrenti) solo per la presenza del fabbricato del resistente atteso che nei paesi e nelle città ci
sono condotte sia idriche che fognanti situate a immediato ridosso dei fabbricati ma, in generale,
nessuna preclusione arreca agli stessi se non in casi particolari e con specifiche e circostanziate
cause […] in ordine alle presunte disposizioni legislative che impongono il divieto assoluto di
eseguire scavi a distanza di 20-60 mt. dalle condotte di acquedotto va precisato che, ufficialmente,
le disposizioni attualmente in vigore per l'Acquedotto Pugliese sono quelle dettate dal citato
Regolamento Regionale N°3/989, specificate dallo stesso Ente che ha addirittura sottoscritto una
convenzione con i ricorrenti a riprova della inesistenza di preclusione alla realizzazione di scavi
in vicinanza di condotte di acquedotto…”.
6 4. – Avverso l'ordinanza cautelare del 24.9.2015 non ha proposto reclamo, Parte_1
ma con atto di citazione notificato il 25.11.2015 ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di
OG, e deducendo l'illegalità ed irrealizzabilità delle condotte CP_1 Controparte_2
idriche e fognanti, nonché l'erroneità dell'accertamento tecnico svolto dal Ctu ing. Persona_1
chiedendo di “rigettare la domanda di costituzione coattiva di servitù di acquedotto proposta da
e ” e di revocare l'ordinanza cautelare del 24.9.2015. Controparte_2 CP_1
5. – I convenuti si sono costituiti in giudizio e, fra l'altro, hanno dedotto, sulla scorta di una nota dell'11.11.2015 dell'“Acquedotto Pugliese S.p.A.”, che per consentire il raccordo tra gli impianti da installare e le condutture principali occorre(va) attraversare anche la particella 78 del foglio 33, in comproprietà fra i coniugi e ma acquistata Controparte_3 Controparte_4
proprio da poco tempo prima della loro costituzione in giudizio. Pertanto, i Parte_1
convenuti hanno chiesto conclusivamente di confermare l'ordinanza cautelare del 24.9.2015 e, per l'effetto, di dichiarare la costituzione, a favore dell'opificio e dell'abitazione in proprietà di della servitù di acquedotto e di scarico coattivo ex artt. 1033 e segg. cod. civ., da CP_1
esercitarsi mediante interramento delle tubazioni al di sotto dei fondi di proprietà di , Parte_1
nonché di determinare la relativa indennità spettante a quest'ultimo.
6. – Dunque, fino all'inizio del processo, il provvedimento cautelare del 24.9.2015 è rimasto inattuato poiché le condotte da porre in opera interessavano sia i terreni fin dall'origine in proprietà
di (identificati con le particelle 1104, 1105, 647, 648 e 1193 del foglio 33) e sia un Parte_1
tratto, lungo 7,50 mt., che attraversa un terreno originariamente di proprietà di terzi estranei al giudizio, individuato con la particella 78, ma “medio tempore” acquistato da (in Parte_1
relazione a detta particella di terreno pende attualmente fra le stesse parti un altro giudizio sempre dinanzi al Tribunale di OG).
6.1. – Per la ragione sopra indicata, relativa alla particella 78 acquistata nel frattempo da
, i convenuti hanno proposto, in corso di causa, un nuovo ricorso ex art. 700 cpc, che, Parte_1
almeno inizialmente, ha trovato accoglimento. Infatti, con ordinanza del 20.7.2016 il giudice del
7 Tribunale di OG ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo non ostativa alla concessione della tutela d'urgenza la tardiva proposizione (con la comparsa di risposta depositata nel giudizio di merito) della domanda dei convenuti di costituzione della servitù di acquedotto e di scarico implicitamente diretta a ricomprendere anche il tratto di terreno sottostante alla particella 78
frattanto acquistata da , ed ha ordinato a costui di consentire il passaggio delle condotte Parte_1
idrico-fognanti pure su detta particella, nel rispetto del tracciato e delle prescrizioni di cui all'ordinanza cautelare del 24.9.2015.
6.2. – Sennonché, il ragionamento del giudice della cautela non è stato condiviso dal giudice del reclamo. Infatti, pronunciando sul gravame ex art. 669-terdecies cpc proposto da , il Parte_1
Tribunale di OG ha ritenuto che la domanda (riconvenzionale) di costituzione della servitù di acquedotto e di scarico esperita dai convenuti con la comparsa di risposta del 30.3.2016 fosse tardiva, ciò non potendosi che tradurre nell'inconfigurabilità del “fumus boni iuris” del diritto azionato con il ricorso cautelare presentato in corso di causa. Conseguentemente, con l'ordinanza del 6.9.2016 il Collegio dauno ha accolto il reclamo proposto da ed ha revocato il Parte_1
provvedimento cautelare del 20.7.2016 reso dal giudice unipersonale.
7. – L'ordinanza cautelare del 24.9.2015 ha successivamente avuto parziale attuazione,
superandosi in tal modo la questione della sua iniziale inopponibilità a , con l'ordinanza Parte_1
ex art. 669-duodecies cpc del 19.9.2023, emessa dopo l'espletamento di un'ulteriore ctu, disposta al fine di verificare “se sia possibile dare attuazione all'ordinanza cautelare del
24.09.2015…secondo le modalità richieste dagli istanti…” e “se le modalità di attuazione richieste
dagli istanti modifichino l'originale (così testualmente, nde) percorso indicato per il passaggio
delle condutture ovvero se costituiscono solo una parziale attuazione del medesimo percorso”. Nel
dare risposta al predetto quesito, l'Ausiliare del giudice foggiano, nella relazione del 13.6.2023, ha riferito che, nel frattempo, è emersa la possibilità di eseguire l'allaccio delle condutture idriche esattamente a metà del percorso tracciato con l'originaria relazione di ctu, senza quindi interferire con la particella 78, acquistata dall'odierno appellante, non “coperta” dal “giudicato cautelare”,
8 sicché la costituenda servitù seguirebbe un percorso identico a quello tracciato in origine, ma soltanto più breve dello stesso, perché l'allaccio delle condutture idriche avverrebbe esattamente a metà percorso. Inoltre, l'ing. ha lasciato intendere che il mancato allaccio delle Persona_1
condutture fognarie (per l'impossibilità di eseguirlo a metà percorso) non costituirebbe un ostacolo in quanto tutte le opere sarebbero, comunque, rispettose dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 3
del 1989 relativo alla giacitura nel sottosuolo delle condutture fognarie, previa esecuzione di taluni accorgimenti in fase esecutiva.
7.1. – Pertanto, con l'ordinanza ex art. 669-duodecies cpc del 19.9.2023, attuativa del primigenio provvedimento ex art. 700 cpc del 24.9.2015, il giudice del Tribunale di OG ha ordinato a di consentire a e il passaggio delle condotte idriche, Parte_1 CP_1 CP_2
seguendo parzialmente il percorso già individuato graficamente nella planimetria di cui all'allegato
C.2 della relazione di ctu del 18.6.2015 e con le modalità specificate nell'elaborato conclusivo del
30.6.2015, “fino alla realizzazione dell'allaccio delle condutture idriche all'altezza della
particella n. 647, secondo quindi le modalità anche esplicitate nel verbale del 20.12.2022, e con il
rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni dettate dall'Art. 4 del Regolamento Regionale N° 3 del
1989, dovendosi anche opportunamente tenere in debito conto della futura condotta fognaria, la
quale dovrà necessariamente raggiungere la S.P. n. 5, e con il rispetto delle prescrizioni eventuali
ed ulteriori, a carattere strettamente funzionali (così testualmente, nde), richieste sui luoghi al
momento della posa in opera dai tecnici dell'AQP”. Inoltre, ha condannato al Parte_1
pagamento delle spese del procedimento, ponendo a suo carico anche quelle occorse per l'espletamento della seconda ctu.
7.2. – Emerge dagli atti che l'opera d'interramento delle sole condotte idriche è stata eseguita il 12.3.2024 da parte dei tecnici e degli operai dell'“Acquedotto Pugliese S.p.A.” e con la supervisione dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di OG.
9 7.3. – Il reclamo proposto avverso l'ordinanza attuativa ex art. 669-duodecies cpc del
19.9.2023 è esitato nell'ordinanza d'inammissibilità emessa il 15.12.2023 dal Tribunale di OG,
che ha condannato al pagamento delle spese del procedimento. Parte_1
8. – Il giudizio di merito introdotto da con l'atto di citazione notificato il Parte_1
25.11.2015 – avente ad oggetto la sua domanda, qualificata dal giudice come di accertamento negativo del diritto di costituzione delle servitù di acquedotto e di scarico coattivo (benché, in realtà, al punto 1 delle conclusioni dell'atto di citazione risulti che l'attore abbia domandato soltanto il rigetto della “domanda di costituzione coattiva di servitù di acquedotto proposta da
e ”), nonché la richiesta dei convenuti volta ad ottenere la Controparte_2 CP_5
conferma dell'ordinanza cautelare del 24.9.2015 e la costituzione sui terreni di proprietà dell'attore delle ridette servitù di acquedotto e scarico coattivo, ritenuta dal giudicante integrare una domanda riconvenzionale – è stato definito con la sentenza ex art. 281-sexies cpc n. 2784 pronunciata all'udienza del 7.11.2023, con la quale il GU del Tribunale di OG ha rigettato la domanda principale di accertamento negativo (capo 1 del dispositivo); ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale (capo 2); ha interamente compensato tra le parti le spese sia del giudizio di merito che della fase cautelare (capo 3).
8.1. – Il giudice di prime cure è pervenuto alla statuizione di rigetto della domanda proposta da sulla scorta degli accertamenti tecnici e delle valutazioni del Ctu ing. il Parte_1 Per_1
quale, in sostanza, ha ritenuto legittimamente eseguibili gli interventi di allaccio alle condutture idriche e fognarie di adduzione dell'AqP mediante l'attraversamento delle condotte, serventi l'abitazione e l'opificio dei convenuti, al di sotto dei fondi di proprietà dell'attore.
9. – Avverso la sentenza ha proposto appello, sulla base di sei motivi (il Parte_1
secondo dei quali articolato in un duplice profilo di censura), chiedendone, previa sospensione dell'esecutività, l'integrale riforma, con l'accoglimento dell'“actio negatoria servitutis”, il rigetto dell'originaria domanda riconvenzionale di costituzione delle servitù idrica e fognaria, la revoca dell'ordinanza cautelare ex art. 700 cpc del 24.9.2015, nonché di quella di attuazione ex art. 669-
10 duodecies cpc del 19.9.2023 e di quella dichiarativa dell'inammissibilità del reclamo del
15.12.2023, con la condanna degli appellati al pagamento delle spese di ogni grado e fase del procedimento, nonché di quelle di ctu.
10. – Al gravame hanno resistito e i quali hanno chiesto il CP_1 Controparte_2
rigetto dell'istanza di “inibitoria” ex art. 283 cpc;
in rito, hanno eccepito l'inammissibilità
dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc e per difetto d'interesse ad impugnare la statuizione d'inammissibilità della domanda di costituzione delle servitù di acquedotto e di scarico coattivo;
nel merito, hanno dedotto l'infondatezza dei motivi di appello, chiedendo di dare atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori di allacciamento delle sole condotte idriche alle unità
immobiliari di loro proprietà in attuazione dell'ordinanza ex art. 669-duodecies cpc del 19.9.2023,
nonché di “ordinare” all'appellante di consentire il passaggio delle condotte fognarie sui suoi terreni, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del 24.9.2015 e di rigettare l'avversa domanda di revoca dei provvedimenti adottati nel corso dei vari procedimenti cautelari svoltisi nell'ambito del giudizio di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
11. – Con ordinanza del 16.4.2024 la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 283
cpc per difetto di capi esecutivi nella sentenza impugnata.
12. – Fissata l'udienza destinata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa, preceduta dall'autorizzato deposito di scritti difensivi conclusivi, con ordinanza del
3.6.2025 la Corte ha disposto l'acquisizione della relazione di chiarimenti del Ctu del 30.6.2015
(mancante in atti) ed ha invitato le parti a (ri)esperire il tentativo di conciliazione della lite.
13. – L'articolata proposta transattiva-conciliativa formulata dagli appellati, pur dichiaratisi disponibili al versamento di somme di denaro al fine di porre termine all'intero contenzioso pendente “inter partes”, non è stata accettata da in quanto non prevedente la Parte_1
restituzione di tutte le somme finora riscosse dalla controparte.
14. – Nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc del 24.10.2025 gli appellati,
denunciando la “proterva condotta processuale ostruzionistica” realizzata da , Parte_1
11 hanno chiesto la sua condanna al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi degli artt. 91 co. 1
seconda parte (malgrado la Corte non abbia formulato alcuna proposta ex art. 185-bis cpc) e 96
cpc.
15. – All'udienza dell'11.11.2025 il Collegio ha riservato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado, pur avendo dichiarato inammissibile per tardività la domanda riconvenzionale, ha nondimeno ritenuto che
“non vi sono i presupposti per negare ai convenuti il loro diritto alla costituzione della servitù
coattiva così come delineata nell'ordinanza attuativa del 19.9.2023…”, in tal modo accertando non soltanto la legittimità dell'aspettativa alla costituzione della servitù, ma l'esistenza dello “ius
in re aliena”, il cui riconoscimento avrebbe, invece, postulato una domanda ritualmente proposta ed accolta. Inoltre, l'avere il Tribunale di OG ravvisato i presupposti per la costituzione del diritto reale sul fondo altrui integrerebbe la violazione dell'art. 112 cpc, essendosi l'attore “limitato
a chiedere il “rigetto della domanda di costituzione coattiva delle servitù di acquedotto e di
scarico proposte dai convenuti nel giudizio cautelare””.
2. – Con il primo profilo di censura racchiuso nel secondo motivo l'impugnante ha dedotto che il giudice di prime cure, recependo le valutazioni del Ctu, ha rilevato che il percorso meno gravoso è quello indicato dai convenuti, che ha una lunghezza inferiore di poco più di cinque metri e ricade sul tracciato di una stradina interna costituita in prevalenza da terreno brecciato e/o da battuto di cemento, già utilizzato come percorso stradale e del quale usufruisce anche Parte_1
per raggiungere il suo immobile, mentre il percorso alternativo proposto da quest'ultimo, oltre ad avere una lunghezza maggiore, prevede il passaggio delle condotte su terreni agricoli interessati da coltivazioni in atto, onde la servitù ricadente nel sottosuolo della stradina risulta meno gravosa.
Sennonché, secondo l'appellante, la predetta stradina, al di sotto della quale dovrebbero essere collocate le condotte idriche e fognanti, costeggia la sua abitazione e, quindi, le tubazioni dovrebbero essere sistemate ad un metro di distanza dal suo immobile, ciò in spregio al divieto
12 stabilito dall'art. 1033 cod. civ., la cui deroga, ammessa soltanto in caso d'interclusione assoluta del fondo, non potrebbe operare, nella specie, in ragione dell'esistenza di un percorso alternativo.
2.1. – Con l'altro profilo di censura del secondo motivo ha asserito che la pretesa di costituzione delle servitù di acquedotto e scarico non avrebbe potuto trovare accoglimento poiché
la domanda dei ricorrenti ex art. 700 cpc non ricomprende(va) la particella 78 di cui è Parte_1
divenuto proprietario nel corso del giudizio.
3. – Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che sono rimaste prive di risposta le osservazioni tecniche da lui formulate con riferimento alla puntuale osservanza del disposto di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale n. 3 del 1989, che prevede tre limitazioni non considerate dal
Ctu, il quale ha, comunque, ammesso che un'ipotetica rottura delle condotte fognarie potrebbe generare una situazione di grave pregiudizio di carattere igienico a causa della fuoriuscita di liquami: a) la giacitura nel sottosuolo delle condotte fognarie non deve consentire alcuna interferenza con quelle idriche, come invece sarebbe avvenuto nella specie;
b) le condotte fognarie devono essere tenute a debita distanza da quelle idriche;
c) le canalizzazioni fognarie devono essere in posizione sottostante a quelle idriche e la distanza, da misurarsi in orizzontale, non dev'essere inferiore ad un metro.
4. – Con il quarto motivo ha addebitato al GU la violazione dell'art. 669-novies cpc poiché
alla declaratoria d'inammissibilità della domanda riconvenzionale dei convenuti non ha fatto séguito la revoca dei provvedimenti cautelari, fra cui anche l'ordinanza attuativa del 19.9.2023,
illegittimamente ritenuta inimpugnabile dal Tribunale di OG.
5. – Con il quinto motivo ha dedotto che l'allaccio alle condutture dell'AqP sarebbe avvenuto in posizione diversa e con modalità differenti da quelle oggetto di dibattito tra le parti,
tanto comportando altri e più consistenti lavori di escavazione sul suo terreno. Inoltre, il Ctu ha immotivatamente ritenuto possibile la collocazione delle condotte fognarie sotto la stradina larga cinque metri, posta tra l'abitazione di e la proprietà di terzi, non considerando la pratica Parte_1
irrealizzabilità di tale soluzione a causa della necessità di tener conto dell'obbligatoria distanza fra
13 le condotte nonché dello spazio occorrente per eseguire le loro eventuali riparazioni, ciò
determinando la violazione dell'art. 889 cod. civ. giacché le stesse condotte fognarie finirebbero per non rispettare la distanza di due metri dal confine.
6. – Con il sesto ed ultimo motivo l'appellante ha lamentato l'ingiusta attribuzione a suo carico delle spese dei procedimenti cautelari in ragione dell'ineseguibilità dell'ordinanza ex art. 700 cpc del 24.9.2015.
7. – L'appello è infondato e, pertanto, dev'essere rigettato.
8. – In rito, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame, per l'asserita inosservanza dei requisiti contenutistici prescritti dall'art. 342 cpc, giacché le doglianze sopra esposte danno sufficienza contezza dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni dettate dalla predetta disposizione codicistica, avendo l'appellante individuato i capi della decisione impugnati, indicato le censure proposte alla ricostruzione dei fatti, le (supposte) violazioni di legge e la loro (astratta)
rilevanza ai fini della decisione.
9. – Il primo motivo di appello è destituito di fondamento giuridico.
9.1. – Come si è sopra accennato, , senza impugnare il provvedimento Parte_1
cautelare d'urgenza ex art. 700 cpc del 24.9.2015, idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito ai sensi dell'art. 669-octies co. 6 cpc, con l'atto di citazione notificato il 25.11.2015 ha introdotto il giudizio a cognizione piena, concependolo “programmaticamente” come una sorta di prosecuzione obbligatoria di quello cautelare, come è reso evidente dal contenuto testuale del
“petitum” finale, che è così letteralmente congegnato: “rigettare la domanda di costituzione
coattiva di servitù di acquedotto proposta da e , per i motivi Controparte_2 CP_1
innanzi indicati e revocare il provvedimento cautelare reso in data 24/26.09.2015”. In tal modo,
l'odierno appellante, come ha esattamente rilevato il giudice di prime cure, ha proposto, in sostanza, un'“actio negatoria servitutis”, che è un'azione di accertamento negativo, mirante a far dichiarare l'inesistenza delle pretese di natura reale affermate da ed a vantaggio CP_1 CP_2
del loro fondo e già riconosciute fondate con il provvedimento di cautela “atipica”.
14 9.2. – In realtà, se , che ha agito in negatoria, è gravato da un onere Parte_1
probatorio “alleggerito”, dovendo soltanto fornire la prova con ogni mezzo di possedere il fondo in base ad un titolo valido, di contro i convenuti sono tenuti a dimostrare – così come hanno fatto in via d'eccezione – l'esistenza, attuale ed anche in chiave “prospettica”, del loro diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore, ossia la collocazione delle condotte idriche e fognarie sul fondo servente. Dimodoché, il giudice di primo grado, a fronte della domanda ex art. 949 cod.
civ. proposta da ed ai fini del suo rigetto, ha implicitamente ritenuto che i convenuti, Parte_1
contrastando validamente l'efficacia dei fatti posti a fondamento della domanda attorea, abbiano assolto l'“onus probandi” su di essi incombente, avendo dato prova, soprattutto attraverso le risultanze dell'indagine tecnica, dell'esistenza del diritto di cui il loro avversario ha chiesto l'accertamento negativo, senza che il riscontro della fondatezza delle allegazioni e contestazioni degli stessi convenuti – i quali, proprio in detta qualità di parte processuale dal lato passivo, sono stati destinatari dell'azione altrui – postulasse giocoforza la proposizione di una loro specifica domanda sul punto;
ciò in quanto il “thema decidendum” si è risolto unicamente sul piano del riparto (e dell'assolvimento) dell'onere probatorio, senza che ed per vedere CP_1 CP_2
respinta la pretesa avanzata da , fossero obbligati a formulare una domanda diretta ad Parte_1
ottenere una formale decisione affermativa del loro diritto sostanziale.
9.3. – In virtù delle suesposte ragioni, deve conseguentemente escludersi la violazione dell'art. 112 cpc eccepita sempre con il primo motivo di appello, dal momento che il Tribunale di
OG non ha affatto accertato e dichiarato, attraverso una statuizione decisoria e, quindi, con effetto di giudicato, l'esistenza dello “ius in re aliena” in favore del fondo degli appellati.
10. – Anche il secondo motivo, articolato nel duplice profilo sopra illustrato, è immeritevole di accoglimento per le considerazioni di seguito esposte.
10.1. – Le acquisizioni istruttorie (si rinvia ai punti 3.1., 3.2. e 7. della narrativa della presente sentenza) consentono di ravvisare la sussistenza di tutti i presupposti indicati dagli artt. scarico, che condivide il medesimo contenuto della prima): la necessità per il fondo degli appellati di utilizzare le acque per soddisfare i bisogni della vita e dell'attività produttiva;
l'impossibilità cd.
“relativa” (ciò potendosi argomentare dai principi espressi da Cass. 11.10.2000 n. 13548 e Cass.
24.5.2004 n. 9926) di procurare altrimenti al loro fondo le acque necessarie ai fini suddetti,
essendo il percorso alternativo proposto da più disagevole, dispendioso e, soprattutto, Parte_1
maggiormente pregiudizievole non solo per gli interessi economici di terzi, ma anche di quelli dell'agricoltura praticata nella zona. Tanto deve “a fortiori” sostenersi alla luce del principio secondo cui “Nella servitù di acquedotto coattivo, la determinazione del luogo attraverso il quale
deve effettuarsi il passaggio delle acque non può farsi se non riguardo alla concreta situazione di
fatto, considerandosi di volta in volta gli elementi che debbono concorrere alla scelta della
soluzione più equa con il temperamento dei contrastanti interessi, nel rispetto del criterio del
minor pregiudizio per il fondo servente e della maggior convenienza sia per detto fondo che per
quello dominante…” (Cass. 30.9.2009 n. 20992, che si conforma al precedente rappresentato da
Cass. 11.3.2004 n. 4964). Inoltre, l'inoperatività dell'esenzione contemplata dal co. 2 dell'art. 1033 cod. civ. va affermata sulla base dei rilievi che il passaggio delle acque verso il fondo degli appellati interessa soltanto la “stradina” di accesso ai luoghi di causa;
che le condotte idriche non attraversano la casa, o il cortile, o il giardino o l'aia di proprietà di , essendo posizionate Parte_1
ad una significativa distanza dalla costruzione, come si desume dal corredo fotografico in atti e dagli accertamenti compiuti dal Ctu;
che, d'altra parte, le tubazioni sono state già installate nel sottosuolo dai tecnici e dagli operai dell'“Acquedotto Pugliese S.p.A.”, i quali, per poter procedere all'esecuzione di detta attività materiale, hanno preventivamente valutato la conformità legale e la sicurezza della loro posa in opera.
10.2. – L'altro profilo prospettato con il secondo motivo è inconsistente, non solo perché il
Tribunale di OG, come già detto, non ha accolto alcuna domanda di costituzione della servitù di acquedotto e scarico coattivo (bensì ha semplicemente respinto quella di accertamento negativo proposta da ), ma anche in quanto le opere d'interramento delle condotte idriche Parte_1
16 realizzate da AqP su richiesta degli appellati hanno interessato particelle di terreni diverse da quella n. 78 di cui l'appellante è divenuto proprietario in corso di causa e in ordine alla quale si registra tuttora la pendenza di una controversia fra le stesse parti dinanzi al Tribunale di OG.
11. – Il terzo ed il quinto motivo di appello costituiscono la riproposizione di “lagnanze”
circa la fattibilità “legale” nonché tecnico-operativa e la paventata pericolosità in astratto dell'installazione delle condutture (peraltro quelle idriche sono state già impiantate nel 2024 dal personale dell'“Acquedotto Pugliese S.p.A.”) reiteratamente prese in esame nelle varie cc.tt.uu.
predisposte dall'ing. (si rimanda, per ragioni di brevità espositiva, ai punti 3.1. e 3.2 della Per_1
narrativa), il quale vi ha opposto considerazioni atte a dimostrare la legittima collocabilità delle tubazioni nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dal Regolamento Regionale n. 3/1989,
attraverso adeguate cautele ed accorgimenti tecnici da porre in essere nella fase esecutiva dei relativi interventi d'interramento. Inoltre, la larghezza della “stradina” (al di sotto della quale è
stato previsto il passaggio delle condutture), pari a cinque metri, consente – nella sua ampiezza da utilizzare per le attività di scavo del terreno – il rispetto della distanza legale di un metro dal confine (delle proprietà attigue) prescritta dall'art. 889 co. 2 cod. civ., la cui elencazione – riferita ai tubi di acqua (pura o lurida), gas “e simili”, cioè a tutte le sostanze che scorrono
“dinamicamente” (come i componenti dei reflui fognari che fluiscono costantemente all'interno di apposite tubazioni), diversamente da quelle “statiche” contemplate dal co. 1 – dev'essere intesa come avente carattere esemplificativo, considerato che è proprio il legislatore a dare rilievo alle opere “simili” a quelle indicate nel co. 2 (tra l'altro, la natura esemplificativa e non tassativa dell'elenco normativo è stata riconosciuta da Cass.
2.8.1962 n. 2316 anche con riferimento alle opere previste dal co. 1 dell'art. 889 cod. civ.). A conferma di quanto sopra esposto con riguardo all'estensione dell'ambito applicativo della disposizione di cui al secondo comma, mette conto richiamare Cass. 11.1.1989 n. 78, la quale ha chiarito che l'art. 889 “ha lo scopo di evitare
infiltrazioni dannose per il fondo del vicino, e pertanto la distanza da osservare per la costruzione
di un canale fognario, permanentemente coperto, è quella prevista dal secondo comma di
17 quest'ultima norma, essendo detto canale, al pari dei tubi d'acqua pura e lurida e di quelli di gas
e “simili” disciplinati dalla indicata norma…”.
12. – Il quarto motivo è manifestamente privo di fondamento, atteso che il Tribunale di
OG si è limitato ad emettere una pronunzia di mero rito, con la quale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale volta alla costituzione della servitù ex art. 1033 cod.
civ. a cagione della sua tardiva proposizione, dunque senza svolgere alcun vaglio sul fondamento della stessa, onde con il capo 2) del dispositivo della decisione impugnata non è stato affatto dichiarato inesistente il diritto reale a cautela del quale era stato concesso il provvedimento cautelare ex art. 700 cpc, da ciò discendendo l'inconferenza del richiamo dell'art. 669-novies cpc operato dall'appellante.
13. – Infine, è inammissibile il sesto ed ultimo motivo, con il quale l'appellante lamenta la sua condanna al pagamento delle spese inerenti ai procedimenti cautelari (di cui ha chiesto la restituzione) in ragione dell'asserita ineseguibilità dell'ordinanza ex art. 700 cpc del 24.9.2015: ciò
perché detta doglianza andava fatta valere contro i provvedimenti che hanno deciso sulle corrispondenti istanze cautelari e di attuazione della misura, laddove la sentenza gravata ha ineccepibilmente statuito la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite in considerazione della reciproca soccombenza sulle rispettive domande (principale e riconvenzionale), senza che detto capo decisorio sia stato in alcun modo “aggredito” con l'atto d'impugnazione.
14. – Quanto alla domanda esperita dagli appellati, con la quale hanno chiesto di “ordinare
all'appellante di consentire il passaggio delle condotte fognanti sui suoi Parte_1
terreni…”, se ne deve dichiarare l'inammissibilità sia per il suo carattere di novità in violazione dell'art. 345 cpc e sia – ove si volesse congetturare che la stessa sia reiterativa di quella (in realtà
diversa) formulata in primo grado con la comparsa di costituzione e risposta del 30.3.2016 – in quanto riproduttiva di una domanda riconvenzionale introdotta irritualmente nel processo giacché
tardivamente proposta in violazione dell'art. 166 cpc.
18 15. – La carenza probatoria circa la coscienza dell'infondatezza dell'appello, la mancata allegazione e dimostrazione degli elementi comprovanti la sussistenza e l'entità di un pregiudizio patrimoniale ristorabile e la declaratoria d'inammissibilità della domanda proposta dagli appellati
(che, di per sé, giustificherebbe la coltivazione dell'impugnazione) escludono la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc.
16. – La situazione di soccombenza reciproca fra le parti legittima una pronunzia di compensazione parziale delle competenze legali del grado di appello, nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto della preponderante soccombenza dell'appellante nell'economia complessiva della decisione.
16.1. – Per quanto attiene al valore della controversia, lo ha indicato ex art. Parte_1
14 Tusg nell'importo di € 5.000,00 in calce all'atto introduttivo del giudizio notificato il
25.11.2015 e, invece, nel diverso ed irrisorio importo di € 366,00 in calce alla citazione in appello,
ancorché nel medesimo atto di gravame egli abbia richiesto non solo l'accoglimento della sua originaria domanda ex art. 949 cod. civ. ed il rigetto della domanda di costituzione delle servitù
coattive proposta in via riconvenzionale dagli appellati, ma anche la revoca dell'ordinanza cautelare del 24.9.2015, di quella di attuazione ex art. 669-duodecies cpc del 19.9.2023 e di quella di reclamo del 15.12.2023, nonché la “condanna degli appellati alle spese e competenze legali dei
due gradi di giudizio, nonché di quelle relative ai 2 procedimenti cautelari, al procedimento di
attuazione, nonché ai 2 reclami, comprensive delle spese per le CC.TT.UU.” (con l'ordinanza del
24.9.2015 è stato condannato a pagare alla controparte la somma di € 2.500,00 a Parte_1
titolo di compenso ed € 73,80 per esborsi, oltre Rsf ed accessori di legge;
con l'ordinanza ex art. 669-duodecies cpc del 19.9.2023 è stato condannato a pagare ai ricorrenti la somma di € 5.213,00
a titolo di compenso, oltre Rsf ed accessori di legge;
con l'ordinanza ex art. 669-terdecies cpc del
15.12.2023 è stato condannato a pagare agli avversari la somma di € 5.213,00 a titolo di compenso,
oltre Rsf ed accessori di legge).
19 16.2. – Dunque, il valore di € 366,00 dichiarato a fini tributari non può essere,
evidentemente, assunto quale effettivo valore della controversia in appello, il quale, sulla scorta delle innumerevoli pretese avanzate dall'impugnante, non può che ritenersi indeterminabile poiché
la pretesa volta ad ottenere la revoca di plurime ordinanze cautelari (di cui una resa nella fase di attuazione della misura) non è suscettibile di valutazione economica in quanto non traducibile in termini monetari. D'altra parte, supporta l'anzidetta conclusione il criterio di determinazione del compenso legale utilizzato dai giudici foggiani nell'ambito del procedimento ex art. 669-duodecies cpc, nonché del susseguente procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies cpc, i quali, nei correlativi provvedimenti, hanno uniformemente fatto applicazione dello scaglione di valore indeterminabile.
16.3. – Nella liquidazione delle competenze legali si farà applicazione dei parametri forensi medi di ciascuna delle quattro fasi svolte, con l'ulteriore riconoscimento del compenso maturato in relazione al subprocedimento incidentale ex art. 283 cpc (cfr., al riguardo, Cass.
5.2.2013 n. 2671),
che sarà liquidato non alla stregua della Tabella n. 10 della vigente disciplina parametrale forense,
relativa ai procedimenti cautelari, in quanto l'incidente di sospensiva non è stato trattato e deciso in un'udienza appositamente fissata prima di quella di trattazione ex art. 350 cpc, bensì a norma della previsione contenuta nell'art. 4 co. 5 lett. c) Dm n. 55/2014, ossia ragguagliandolo al compenso stabilito per la fase istruttoria, con l'analoga riduzione proporzionale alla misura frazionaria della compensazione degli oneri economici del processo di appello.
17. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di OG n. 2784 pronunciata all'udienza del 7.11.2023 nell'ambito del procedimento n. 8789/2015 RG, nei confronti di e con atto di citazione CP_1 Controparte_2
20 notificato il 15.2.2024, nonché sulla domanda proposta dagli appellati nel quinto alinea delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta del 27.3.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara inammissibile la domanda proposta dagli appellati nel quinto alinea delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta del 27.3.2024;
3) rigetta la domanda proposta dagli appellati ai sensi dell'art. 96 cpc;
4) compensa per un terzo le spese del grado di appello e condanna al Parte_1
pagamento in favore degli appellati dei residui due terzi, che si liquidano in detta misura ridotta, in complessivi € 8.690,00 per compenso professionale (di cui € 6.660,00 per il giudizio di merito ed €
€ 2.030,00 per il subprocedimento ex art. 283 cpc), oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge,
disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore del loro difensore dichiaratosi antistatario;
5) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento;
6) dispone che la Cancelleria verifichi la corrispondenza dell'importo del contributo unificato versato dall'appellante, all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa, al ritenuto valore indeterminabile della controversia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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1033 e 1037 cod. civ. per il sorgere della servitù coattiva di acquedotto (e, in futuro, di quella di
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