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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G.14299/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Attilio Piacente
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Attilio Piacente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.25 depositate il 27.11.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “-i separandi dichiarano che la Sig.ra si è trasferita presso il comune di Monfalcone per motivi lavorativi ed Pt_3 il sig. si è trasferito a Roma per pari motivazioni;
- i coniugi dichiarano di non avere beni Pt_2 mobili e/o immobili in comune, ne c.c. cointestati;
- il Sig. non verserà nulla alla Sig.ra Pt_2 Pt_3 essendo ella autonoma economicamente pertanto la stessa rinunzia a qualsivoglia forma di mantenimento personale, e idem lo stesso;
-le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
-pertanto gli stessi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro e che si portano reciproco rispetto. - I coniugi decidono e acconsentono per la competenza del su intestato
Tribunale” e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] Parte_1
(Algeria) e nato in [...] il [...], coniugati Parte_2 in Tivoli l'11.8.2021 alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Tivoli di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n.58, parte 1;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 1.12.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G.14299/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Attilio Piacente
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Attilio Piacente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.25 depositate il 27.11.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “-i separandi dichiarano che la Sig.ra si è trasferita presso il comune di Monfalcone per motivi lavorativi ed Pt_3 il sig. si è trasferito a Roma per pari motivazioni;
- i coniugi dichiarano di non avere beni Pt_2 mobili e/o immobili in comune, ne c.c. cointestati;
- il Sig. non verserà nulla alla Sig.ra Pt_2 Pt_3 essendo ella autonoma economicamente pertanto la stessa rinunzia a qualsivoglia forma di mantenimento personale, e idem lo stesso;
-le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
-pertanto gli stessi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro e che si portano reciproco rispetto. - I coniugi decidono e acconsentono per la competenza del su intestato
Tribunale” e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] Parte_1
(Algeria) e nato in [...] il [...], coniugati Parte_2 in Tivoli l'11.8.2021 alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Tivoli di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n.58, parte 1;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 1.12.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi