TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12752/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 05/04/2024, rimessa al Collegio con ordinanza del 17/12/2024 discussa nella
Camera di Consiglio del 18/12/2024 promossa
DA
(c.f. )nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/02/1996, rappresentata e difesa dall' avv. GAROLA KARIM IVAN presso il quale è elettivamente domiciliata, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
DOMINICANA il 23/01/1991 ,
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 6 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
6 maggio 2024
OGGETTO: modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI si insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, dunque per la modifica del regime dell'affidamento da esclusivo a super-esclusivo (o rafforzato) ex art. 337 quater c.c. delle figlie minori (nata il [...]) e (nata il Persona_1 Persona_2
10.11.2014
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno Parte_1 Controparte_1
intrattenuto una relazione more uxorio da cui sono nate le figlie ( 13.6.2013) e Persona_3
IN DATA (10.11.2014), Persona_4
con decreto del 18.6.2020 n.10024 il Tribunale di Milano , recependo gli accordi raggiunti dalle parti, ha disposto come di seguito:
1. .le figlie minori e sono affidate in via esclusiva alla madre con permanenza Persona_3 Persona_2 prevalente presso quest'ultima anche ai fine della residenza anagrafica;
2.il padre potrà vedere e tenere con sé le minori senza pernottamento il sabato e la domenica in via alternata in presenza di persona di fiducia individuata di volta in volta;
3. quanto alle festività del Natale, della Pasqua e delle vacanze estive saranno concordate tra le parti di volta in volta al fine di consentire al padre di trascorrere del tempo con le bambine anche in presenza di persona di fiducia;
4.Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie l'importo di euro 350,00 mensili complessivi a decorrere dal mese di marzo del 2020, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese in via anticipata somma rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT;
5.il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese straordinarie, indicate nelle linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano,
pagina 2 di 6 con ricorso depositato il 4.4.2024 ha chiesto ex art 473 bis n 38 cpc Parte_1
che venissero determinate le modalità di attuazione del provvedimento e che venisse modificato il regime dell'affidamento da esclusivo a super esclusivo, lamentando che il resistente si era dimostrato discontinuo nell'esercizio del diritto di visita e poi assente nella vita delle figlie, il resistente è rimasto contumace, la ricorrente è comparsa all'udienza del 4.10.2024 avanti al Got e poi davanti al GD a quella del
27.11.2024 insistendo nella domanda di modifica del regime di affidamento delle minori, ed il Giudice si è riservato, con ordinanza del 29.11.2024 il GD ha disposto come segue:
ritenuto che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è pacificamente derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore;
rilevato che nel caso di specie, la ricorrente ha puntualmente evidenziato condotte di reiterato inadempimento del resistente agli obblighi inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, sia sotto il profilo della assistenza morale delle figlie, sia sotto il profilo dell'assistenza materiale, omettendo di versare il contributo dovuto per il mantenimento della figlia;
rilevato che alla luce della processuale del resistente di rimanere contumace non è possibile prendere in considerazione diversi ed ulteriori elementi modificativi della rappresentazione fattuale fornita dalla ricorrente;
ritenuto pertanto che, allo stato, deve essere accolta la domanda di affidamento super esclusivo delle figlie minori alla madre per la quale può essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel giudizio, nonché per il fatto di essersi occupata della figlia con continuità e responsabilità, ritenuti, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso ed in udienza da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
ritenuto che, alla luce del regime di affido delle minori le stesse deve continuare ad essere collocata presso e con la mamma;
ritenuto che le frequentazioni padre/figlie possono riprendere solo qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di riallacciare in modo serie il rapporto con le figlie, e previo accordo con la ricorrente;
ritenuto quanto al mantenimento indiretto della prole che non deve adottarsi nessuna statuizione non avendo la ricorrente chiesto la modifica del contributo , e risultando quello stabilito con il decreto del Tribunale nella somma mensile di euro 350 rispondente ai principi di cui all'art 337 ter c.c ;
ritenuto superfluo disporre l'audizione delle minori;
rilevato che la causa può essere rinviata per discussione e decisione ex art 473 bis n 22 cpc;
PQM
1) A parziale modifica del decreto del Tribunale di Milano n 1004/20 del 18.60.2020 affida le minori Per_1
(nata il [...]) e (nata il [...]) in via esclusiva alla madre presso la
[...] Persona_1 quale rimarranno collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, in via Fratelli Rosselli n.20 a Milano la quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale (anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo
pagina 3 di 6 conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa), con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
2) Dispone che la frequentazione del padre con le figlie riprenda , secondo tempi e modalità ritenute maggiormente rispondenti all'esclusivo interesse delle minori, solo previo accordo tra i genitori, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con le figlie, e sentite queste ultime;
3) Conferma per la residua parte il decreto del Tribunale. Con detta ordinanza la causa è stata rinviata all'udienza del 17.12.2024 ai sensi dell'art 127 ter cpc con termine per note scritte fino alla udienza e con ordinanza del 17.12.2024 rimessa al Collegio per la decisione, davanti al quale è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 18.12.2025
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia parte ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato dove è adita la autorità giudiziaria.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del
Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja
del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale delle minori.
Responsabilità genitoriale
Co Ritiene il Collegio di condividere la decisione adottata dal in ordine alla modifica della responsabilità genitoriale.
Come osservato dal GD nell'ordinanza del 27.11.2024 “ la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è pacificamente derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore”.
La ricorrente a fondamento della domanda di modifica ha dedotto l'allontanamento del padre dalla vita delle figlie;
all'udienza del 27.11.2024 ha dichiarato che né lei né le figlie sentono il resistente da un anno.
Ha evidenziato, dunque, condotte di reiterato inadempimento del resistente agli obblighi inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, sia sotto il profilo della assistenza morale delle figlie, sia sotto il profilo pagina 4 di 6 dell'assistenza materiale, omettendo lo stesso di versare il contributo dovuto per il mantenimento della figlia.
Né alla luce della processuale del resistente di rimanere contumace è possibile prendere in considerazione diversi ed ulteriori elementi modificativi della rappresentazione fattuale fornita dalla ricorrente.
Deve essere accolta la domanda di affido super esclusivo delle minori a favore della ricorrente , per la quale può essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel giudizio, nonché per il fatto di essersi occupata delle figlie con continuità e responsabilità.
La frequentazione del padre con le figlie potrà riprendere , secondo tempi e modalità ritenute maggiormente rispondenti all'esclusivo interesse delle minori, solo previo accordo tra i genitori, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con le figlie, e sentite queste ultime;
Spese di lite
Il resistente attesa la soccombenza deve essere condannato al pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza ///nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. A parziale modifica del decreto del Tribunale di Milano n 1004/20 del 18.60.2020 affida le minori
(nata il [...]) e (nata il [...]) in via esclusiva alla madre Persona_1 Persona_1 presso la quale rimarranno collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, in via Fratelli Rosselli
n.20 a Milano la quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale (anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa), con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Dispone che la frequentazione del padre con le figlie riprenda , secondo tempi e modalità ritenute maggiormente rispondenti all'esclusivo interesse delle minori, solo previo accordo tra i genitori, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con le figlie, e sentite queste ultime;
3. Conferma per la residua parte il decreto del Tribunale,
4. Condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della resistente da versarsi favore dell'Erario dello Stato, che liquida nella somma di euro 2700 per compenso, oltre IVA cpa ed il 15% per rimborso spese generali;
5. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege Milano 18/12/2024
Il Presidente est. Dott. Susanna Terni pagina 5 di 6 dott.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 05/04/2024, rimessa al Collegio con ordinanza del 17/12/2024 discussa nella
Camera di Consiglio del 18/12/2024 promossa
DA
(c.f. )nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/02/1996, rappresentata e difesa dall' avv. GAROLA KARIM IVAN presso il quale è elettivamente domiciliata, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
DOMINICANA il 23/01/1991 ,
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 6 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
6 maggio 2024
OGGETTO: modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI si insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, dunque per la modifica del regime dell'affidamento da esclusivo a super-esclusivo (o rafforzato) ex art. 337 quater c.c. delle figlie minori (nata il [...]) e (nata il Persona_1 Persona_2
10.11.2014
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno Parte_1 Controparte_1
intrattenuto una relazione more uxorio da cui sono nate le figlie ( 13.6.2013) e Persona_3
IN DATA (10.11.2014), Persona_4
con decreto del 18.6.2020 n.10024 il Tribunale di Milano , recependo gli accordi raggiunti dalle parti, ha disposto come di seguito:
1. .le figlie minori e sono affidate in via esclusiva alla madre con permanenza Persona_3 Persona_2 prevalente presso quest'ultima anche ai fine della residenza anagrafica;
2.il padre potrà vedere e tenere con sé le minori senza pernottamento il sabato e la domenica in via alternata in presenza di persona di fiducia individuata di volta in volta;
3. quanto alle festività del Natale, della Pasqua e delle vacanze estive saranno concordate tra le parti di volta in volta al fine di consentire al padre di trascorrere del tempo con le bambine anche in presenza di persona di fiducia;
4.Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie l'importo di euro 350,00 mensili complessivi a decorrere dal mese di marzo del 2020, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese in via anticipata somma rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT;
5.il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese straordinarie, indicate nelle linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano,
pagina 2 di 6 con ricorso depositato il 4.4.2024 ha chiesto ex art 473 bis n 38 cpc Parte_1
che venissero determinate le modalità di attuazione del provvedimento e che venisse modificato il regime dell'affidamento da esclusivo a super esclusivo, lamentando che il resistente si era dimostrato discontinuo nell'esercizio del diritto di visita e poi assente nella vita delle figlie, il resistente è rimasto contumace, la ricorrente è comparsa all'udienza del 4.10.2024 avanti al Got e poi davanti al GD a quella del
27.11.2024 insistendo nella domanda di modifica del regime di affidamento delle minori, ed il Giudice si è riservato, con ordinanza del 29.11.2024 il GD ha disposto come segue:
ritenuto che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è pacificamente derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore;
rilevato che nel caso di specie, la ricorrente ha puntualmente evidenziato condotte di reiterato inadempimento del resistente agli obblighi inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, sia sotto il profilo della assistenza morale delle figlie, sia sotto il profilo dell'assistenza materiale, omettendo di versare il contributo dovuto per il mantenimento della figlia;
rilevato che alla luce della processuale del resistente di rimanere contumace non è possibile prendere in considerazione diversi ed ulteriori elementi modificativi della rappresentazione fattuale fornita dalla ricorrente;
ritenuto pertanto che, allo stato, deve essere accolta la domanda di affidamento super esclusivo delle figlie minori alla madre per la quale può essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel giudizio, nonché per il fatto di essersi occupata della figlia con continuità e responsabilità, ritenuti, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso ed in udienza da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
ritenuto che, alla luce del regime di affido delle minori le stesse deve continuare ad essere collocata presso e con la mamma;
ritenuto che le frequentazioni padre/figlie possono riprendere solo qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di riallacciare in modo serie il rapporto con le figlie, e previo accordo con la ricorrente;
ritenuto quanto al mantenimento indiretto della prole che non deve adottarsi nessuna statuizione non avendo la ricorrente chiesto la modifica del contributo , e risultando quello stabilito con il decreto del Tribunale nella somma mensile di euro 350 rispondente ai principi di cui all'art 337 ter c.c ;
ritenuto superfluo disporre l'audizione delle minori;
rilevato che la causa può essere rinviata per discussione e decisione ex art 473 bis n 22 cpc;
PQM
1) A parziale modifica del decreto del Tribunale di Milano n 1004/20 del 18.60.2020 affida le minori Per_1
(nata il [...]) e (nata il [...]) in via esclusiva alla madre presso la
[...] Persona_1 quale rimarranno collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, in via Fratelli Rosselli n.20 a Milano la quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale (anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo
pagina 3 di 6 conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa), con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
2) Dispone che la frequentazione del padre con le figlie riprenda , secondo tempi e modalità ritenute maggiormente rispondenti all'esclusivo interesse delle minori, solo previo accordo tra i genitori, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con le figlie, e sentite queste ultime;
3) Conferma per la residua parte il decreto del Tribunale. Con detta ordinanza la causa è stata rinviata all'udienza del 17.12.2024 ai sensi dell'art 127 ter cpc con termine per note scritte fino alla udienza e con ordinanza del 17.12.2024 rimessa al Collegio per la decisione, davanti al quale è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 18.12.2025
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia parte ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato dove è adita la autorità giudiziaria.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del
Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja
del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale delle minori.
Responsabilità genitoriale
Co Ritiene il Collegio di condividere la decisione adottata dal in ordine alla modifica della responsabilità genitoriale.
Come osservato dal GD nell'ordinanza del 27.11.2024 “ la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è pacificamente derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore”.
La ricorrente a fondamento della domanda di modifica ha dedotto l'allontanamento del padre dalla vita delle figlie;
all'udienza del 27.11.2024 ha dichiarato che né lei né le figlie sentono il resistente da un anno.
Ha evidenziato, dunque, condotte di reiterato inadempimento del resistente agli obblighi inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, sia sotto il profilo della assistenza morale delle figlie, sia sotto il profilo pagina 4 di 6 dell'assistenza materiale, omettendo lo stesso di versare il contributo dovuto per il mantenimento della figlia.
Né alla luce della processuale del resistente di rimanere contumace è possibile prendere in considerazione diversi ed ulteriori elementi modificativi della rappresentazione fattuale fornita dalla ricorrente.
Deve essere accolta la domanda di affido super esclusivo delle minori a favore della ricorrente , per la quale può essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel giudizio, nonché per il fatto di essersi occupata delle figlie con continuità e responsabilità.
La frequentazione del padre con le figlie potrà riprendere , secondo tempi e modalità ritenute maggiormente rispondenti all'esclusivo interesse delle minori, solo previo accordo tra i genitori, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con le figlie, e sentite queste ultime;
Spese di lite
Il resistente attesa la soccombenza deve essere condannato al pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza ///nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. A parziale modifica del decreto del Tribunale di Milano n 1004/20 del 18.60.2020 affida le minori
(nata il [...]) e (nata il [...]) in via esclusiva alla madre Persona_1 Persona_1 presso la quale rimarranno collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, in via Fratelli Rosselli
n.20 a Milano la quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale (anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa), con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Dispone che la frequentazione del padre con le figlie riprenda , secondo tempi e modalità ritenute maggiormente rispondenti all'esclusivo interesse delle minori, solo previo accordo tra i genitori, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con le figlie, e sentite queste ultime;
3. Conferma per la residua parte il decreto del Tribunale,
4. Condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della resistente da versarsi favore dell'Erario dello Stato, che liquida nella somma di euro 2700 per compenso, oltre IVA cpa ed il 15% per rimborso spese generali;
5. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege Milano 18/12/2024
Il Presidente est. Dott. Susanna Terni pagina 5 di 6 dott.
pagina 6 di 6