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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/10/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
Dott. Giulio Lino MA NT - Presidente
Dott. Domenico Provenzano - Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Prudente - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia della separazione personale dei coniugi iscritto al n. 1849/2021 R.G.A.C., introdotto con ricorso depositato in data 16.09.2021 da
Parte_1
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...] e CodiceFiscale_1 residente in [...], int. 11, rappresentato e difeso dall'
Avv. Francesca Gaggi, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Massa, Piazza Aranci n. 29 attore
nei confronti di
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il [...], residente C.F._2 in Massa, Via Casa Comunale n. 1, rappresentata e difesa dall' Avv. Lucia
Tonazzini, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Via Massa Avenza n. 193 convenuta
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
CONCLUSIONI
Per (cfr. comparsa conclusionale Parte_1 depositata il 22.03.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo contrariis reiectis pronunciare la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio in Cuba il giorno
29.02.2012 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Massa
(Serie C. Parte II n.29, Anno 2012); nulla sull'affidamento e la collocazione della minore, per essere il ricorrente dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale. Pronunciare l'addebito della separazione alla convenuta per plurime violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio. Vinte le spese.”
Per (cfr. comparsa conclusionale Controparte_1 depositata il 14.04.2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, disattesa ogni contraria istanza:
Circa l'affidamento della minore Persona_1
2 • In via pregiudiziale: dichiarare la propria incompetenza ai sensi dell'art. 38 disp. Att. c.c., rimettendo ogni questione circa la responsabilità genitoriale sulla minore al
Tribunale dei Minori innanzi al quale è pendente il procedimento n.
702/2020 R.G.V.;
• In via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi in cui il giudice adito ritenesse sussistente la propria competenza, rigettare la domanda attorea in quanto il sig.
[...]
è stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale sulla Parte_1 IA minore con decreto definitivo emesso dal Tribunale Persona_1 per i Minorenni di Genova in data 1.09.2023 nel procedimento n.702/2020
R.G.V nell'ambito del quale la minore è stata affidata a Servizio sociale e collocata presso la madre in residenza protetta e segreta ed è stato nominato un curatore speciale della minore;
Circa il mantenimento della IA minore Persona_1
• In via principale:
Porre a carico del Sig. , l'obbligo di versare un Parte_1 contributo al mantenimento della IA minore Persona_1
pari ad Euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli
[...]
Indici Istat, oltre spese straordinarie secondo Protocollo dell'intestato
Tribunale di Massa. Il tutto a far data dall'atto introduttivo del giudizio.
• In denegata ipotesi:
Porre a carico del Sig. l'obbligo di versare a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della IA minore la diversa somma ritenuta di giustizia e, comunque, porre a suo carico una somma non inferiore ad Euro 150.00 mensili che la stessa parte ricorrente ha dichiarato di essere disposta a versare oltre il 50% delle spese straordinarie.
Circa il mantenimento della sig.ra : Controparte_1
Disporre a carico del Sig. in favore della sig.ra Parte_1
sin dai provvedimenti temporanei ed urgenti, un assegno di CP_1 mantenimento della stessa pari ad Euro 300,00 mensili, rivalutabile
3 secondo gli indici ISTAT o, la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Circa la responsabilità per addebito della separazione personale dei coniugi:
Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo
a carico del sig. , in quanto la sua condotta Parte_1 negligente, violenta e colpevole e penalmente rilevante è stata causa unica della cessazione della comunione morale e materiale fra i coniugi, con gravissimo pregiudizio alla minore.
In denegata ipotesi: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rimettere la causa in istruttoria ai fini dell'escussione dei testi citati non comparsi e di cui non sussiste dichiarazione di rinuncia. In ogni ipotesi con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio secondo i parametri del DM 55/2014”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.09.2021, Parte_1 conveniva, dinanzi al Tribunale di Massa, , Controparte_1 proponendo domanda volta alla separazione personale tra le stesse parti, in riferimento al matrimonio civile contratto in Cuba, il giorno 29.02.2012
(trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Massa dell'anno
2012 al n. 29, Serie C, Parte II) ed instando, altresì, per la declaratoria di addebito alla coniuge della medesima separazione, per aver volontariamente ed ingiustificatamente abbandonato il tetto coniugale, e, nel superiore interesse della IA Persona_1
(08.09.2012), affinchè venissero disposti il regime dell'affidamento della stessa prole ritenuto più adeguato, l'obbligo del padre di concorrere al mantenimento ordinario della predetta IA (quantificato in € 150,00
4 mensili), oltre alla compartecipazione paritetica di entrambi i genitori al
50% alle spese straordinarie a quest'ultima relative.
Deduceva l'attore: che la vita matrimoniale si era svolta, dalla nascita di , Persona_1 principalmente in Italia, dapprima nell'abitazione della nonna paterna e poi presso altra dimora, sita in Massa, in Via degli Unni n. 21; che famiglia aveva da sempre avuto problemi economici legati allo stato di disoccupazione dello stesso ricorrente, che aveva comunque cercato di mantenerla anche con l'aiuto della nonna paterna, non avendo la Per_1 da parte sua, mai lavorato, essendosi dedicata esclusivamente alla cura della IA, istaurando così in un rapporto talmente stretto da escludere la figura paterna;
che la convenuta era solita accusarlo falsamento di condotte violente nei propri confronti ed aveva anche accusato il proprio fratello di violenza sessuale ai danni della propria IA essendo stato Persona_1 archiviato il procedimento penale che ne era derivato, ma essendo state la e la IA, in dipendenza di tale vicenda, inserite all'interno di una Per_1 struttura protetta nell'ambito del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Genova, avendo egli, da quel momento, perso i contatti con la predetta IA. che tuttora la bambina risultava collocata all'interno di una struttura protetta, non essendogli mai stato consentito, nonostante le reiterate richieste, di avere incontri con la stessa, neanche in forma protetta.
Si costituiva la eccependo in via preliminare l'incompetenza del Per_1
Tribunale adito, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., in ragione della pendenza dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Genova, dl procedimento
(n. 702/2020 R.G.V.) radicato su iniziativa del Pubblico Ministero, avente ad oggetto l'affidamento della IA . Aderiva alla domanda Persona_1 tesa alla pronuncia della separazione personale tra i coniugi, instando, altresì, per l'addebito della stessa a colpa del per le condotte Pt_1 violente tenute nei propri confronti ed il disinteresse manifestato nei confronti della IA minore, nonché affinchè venisse posto a carico del
5 medesimo l'obbligo di contribuire sia al proprio mantenimento (per l'importo mensile quantificato in € 300,00), sia a quello della IA (nella misura di € 300,00 mensili), oltre che il pagamento integrale delle spese straordinarie a quest'ultima attinenti.
A seguito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 26.04.2022, nel corso della quale venivano adottati provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. (in funzione di conferma di quelli già assunti dal Tribunale de
Minorenni di Genova), la causa, istruita in forma documentale e mediante l'assunzione di prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.01.2025, come in epigrafe trascritte, alla scadenza di termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ed è quindi pervenuta in decisione in camera di consiglio collegiale.
§§§§§§§§§§§§§§§
Delineata la materia del contendere nei termini sin qui esposti, va innanzitutto accolta la domanda tesa alla declaratoria della separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti. I contrasti verificatisi tra le stesse, dal quale è derivato anche un procedimento penale a carico del quali descritti negli scritti difensivi ed emersi all'esito Pt_1 dell'istruttoria, lo stato di separazione (di mensa e di letto) di fatto protrattosi ormai da oltre cinque anni e l'esito negativo del tentativo di conciliazione in sede di udienza presidenziale costituiscono dimostrazione della prospettata intollerabilità della convivenza coniugale.
Per quanto attiene alle reciproche domande di addebito della separazione, si osserva quanto segue.
Com'è noto, per il tramite dell'addebito della separazione personale si persegue, anzitutto, un intento sanzionatorio nei confronti del coniuge che, in quanto responsabile della violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio, abbia attentato alla regolarità della vita coniugale. L'addebito
6 della separazione personale consegue alla violazione dei doveri coniugali accertata giudizialmente, violazione che deve essere imputabile, a titolo di dolo o di colpa, a uno dei coniugi. La pronunzia di addebito postula l'accertamento della riferibilità colposa a taluno dei coniugi di un dato comportamento che, violando un dovere coniugale, abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, incidendo profondamente sulla vita famigliare e causando la crisi coniugale. In definitiva, la pronunzia dell'addebito postula l'accertamento della colpevolezza del coniuge e del nesso causale tra la sua condotta e l'evento dell'intollerabilità della convivenza coniugale;
pertanto, l'addebito richiede che la rottura dell'affectio coniugalis costituisca una conseguenza della violazione di uno dei coniugi, mentre non si fa luogo all'addebito laddove detta violazione, pur accertata, sia stata la conseguenza e non la causa della richiamata frattura del vincolo. Infine, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza di un obbligo matrimoniale, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale (esclusiva) rispetto alla sopravvenuta irreversibile intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
mentre è onere della parte che eccepisca l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda fornire dimostrazione dei fatti sui quali la medesima eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla violazione dei doveri coniugali ad opera della controparte (cfr., ex plurimis, Cass. 3923/2018, Id.
n. 13858/2025). Ne deriva che “in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. n. 13858/2025 cit.).
Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, è emersa prova che sia stata effettivamente la condotta del a costituire causa esclusiva e Pt_1 determinante della rottura del vincolo coniugale, meritando conseguentemente accoglimento la domanda di addebito a quest'ultimo della responsabilità della separazione.
7 La condizione di abuso di sostanze alcooliche in capo al quale Pt_1 attestata nella relazione del Servizio Sociale nella relazione datata
29.03.2021 trasmessa al Tribunale dei Minorenni nel contesto del procedimento radicato su iniziativa del P.M. rubricato al n. 702/2020
R.V.G. (i cui dati ed informazioni sono stati confermati in sede testimoniale dalla teste , assistente sociale del Comune di Massa che Testimone_1 ebbe ad occuparsi del caso), e l'inizio del percorso di recupero intrapreso dal medesimo ricorrente presso il SERD risalente all'aprile 2021 ed in seguito dallo stesso volontariamente abbandonato (cfr. docc. 2 e 3 allegati alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. della convenuta e doc. 3 dimesso a corredo della comparsa di costituzione) si riferiscono ad un periodo di poco successivo all'inizio della crisi coniugale, che la stessa convenuta ha collocato negli alterchi nel corso dei quali il marito le avrebbe rivolto espressioni offensive, succedutisi fin dal gennaio 2019 (cfr. cap. 2 di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2), situazione culminata nell'episodio dell'aggressione fisica del 20 settembre 2020, avvenuta in presenza della IA minore e all'esito del quale la ebbe a subire Per_1 lesioni (che nella stessa citata relazione si attesta essere state refertate il giorno seguente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale cittadino), evento, quest'ultimo, in riferimento al quale sono emersi univoci e convergenti riscontri dalle informazioni rese allo stesso Servizio incaricato dalla madre e dalle amiche della donna, così come in merito alle precedenti suindicate condotte aggressive, secondo quanto precisato nella citata relazione, nella quale si è dato atto anche che i vicini di casa del nucleo familiare ebbero a dichiarare di aver sentito più volte, in quel periodo, urla provenire dall'abitazione delle parti. La stretta contiguità temporale tra l'interruzione, nell'aprile del 2021, del percorso di recupero presso il da parte del ricorrente, a seguito dell'incarico conferito dal CP_2
Tribunale dei Minorenni al Servizio Sociale, e l'arco temporale nel corso del quale si susseguirono le sistematiche condotte lesive ai danni della nonchè la conferma dell'aggressione dalla medesima subita il Per_1
20.09.2020, così come rispetto alla proposizione del ricorso introduttivo
8 del presente giudizio, ed il disinteresse palesato dal padre per le sorti della IA (del quale pure emerge riscontro nella richiamata Persona_1 relazione del Servizio), consentono di ascrivere ragionevolmente, non fosse altro che alla stregua di un criterio di valutazione di carattere presuntivo, a colpa del la crisi del vincolo coniugale, essendo Pt_1 invece rimasto privo di supporto probatorio, correlativamente, l'assunto di quest'ultimo circa la responsabilità della moglie per le asserite false accuse rivoltegli, posta a fondamento della contrapposta domanda di addebito;
dovendosi del resto dare atto che, per l'appunto in ragione dell'acclarata carenza di capacità genitoriale dell'odierno ricorrente, il
Tribunale dei Minori, ha dapprima sospeso, con decreto n. 3191/2020 del
13.11.2020, e poi, con successivo provvedimento n. 4323/2023 del
01.09.2023, dichiarato la decadenza della responsabilità genitoriale in capo allo stesso essendo già stata la e la IA collocate Pt_1 Per_1 in una struttura protetta, a loro tutela, ed essendo stati gli incontri tra padre e IA consentiti, in forma parimenti protetta, soltanto all'esito dell'esito positivo del percorso psicologico e di quello terapeutico rispetto allo stato di dipendenza da sostanze alcooliche, che di fatto l'interessato, come chiarito, risulta avere abbandonato.
Per quanto sin qui esposto va respinta la domanda di addebito spiegata dal ricorrente.
A fronte della situazione da ultima attestata dal Servizio Sociale incaricato, quale ricostruita nel richiamato provvedimento del Tribunale dei Minorenni del 01.09.2023 - nel quale, a fronte della dichiarata decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, si dà contestualmente atto delle criticità emerse anche in relazione al rapporto tra la madre e la IA Per_1
, non apparendo “la progettualità” della prima “calibrata sulle
[...] esigenze della minore” - occorrendo dare seguito alla collocazione di entrambe in comunità e proseguire nei percorsi di supporto e tutela predisposti in loro favore, nonché sovraintendere e regolare adeguatamente tempi e modalità di eventuali incontri protetti tra il padre e la IA, nel momento in cui ne ricorrano le condizioni, nel superiore
9 interesse di quest'ultima, non può che essere confermato l'affidamento della medesima al Servizio Sociale del Comune di Massa, Persona_1 per la durata che, allo stato, si determina in mesi 24 (decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza), affinchè prosegua nell'espletamento dell'incarico già conferitogli dal Tribunale dei Minorenni di Genova, in funzione di supporto alla genitorialità e, all'occorrenza, nei percorsi di sostegno psicologico e sanitario attivati nell'interesse della minore e dei genitori, mantenendo la collocazione residenziale della predetta IA nel luogo più opportuno e predisponendo, non appena ne ricorrano le condizioni (in rapporto alla consapevolezza del ruolo genitoriale in capo al padre ed al positivo andamento del percorso sanitario al medesimo già a suo tempo proposto), un calendario di incontri protetti tra il padre e la IA, con i tempi e le modalità atte a garantire che essi si svolgano in condizioni di sicurezza e serenità, nel superiore interesse della prole.
In ordine alla disciplina della responsabilità genitoriale, in riferimento alla quale è stata sollevata, ex art. 38 disp. att. cod. civ., l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, la pendenza del procedimento inter partes ex art. 333 e 336 e segg. c.c. dinanzi il Tribunale dei Minorenni di
Genova (n. 702/2020 R.V.G.), radicato su ricorso depositato dal P.M. in data 07.11.2020, merita accoglimento esclusivamente per quanto di ragione, vale a dire con esclusivo riferimento alla disciplina ablativa o limitativa “de potestate” (ai fini dei quali soltanto esso risulta essere stato introdotto), non già, in generale, con riguardo al regime di affidamento e di collocazione residenziale della prole;
non ostando la pendenza di quel diverso giudizio (e le statuizioni emesse nel corso dello stesso in via provvisoria ed urgente) ad escludere la cognizione del Tribunale Ordinario adito per quanto concerne la domanda tesa alla declaratoria della separazione personale tra i coniugi, quella inerente, per l'appunto,
l'affidamento e la collocazione residenziale della prole e quelle a contenuto economico dedotte in causa.
10 Essendo stato il presente giudizio radicato con ricorso depositato il
16.09.2021, occorre infatti avere riguardo le disposizioni normative previgenti alla cd. “Riforma Cartabia” (L. n. 206 del 2021, art. 1, comma 28
e D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 149), che invece si applica esclusivamente ai procedimenti istaurati a decorrere dal 22.06.2022, in forza del disposto di cui al citato art. 38 disp. att. cod. civ., nel testo applicabile ratione temporis nel caso in esame, nell'interpretazione fornita da consolidata giurisprudenza in materia, il Tribunale per i procedimenti in tema di responsabilità genitoriale qualora correlati alla crisi familiare (come per l'appunto quello di cui trattasi, in ragione della proposizione della domanda di separazione personale tra i coniugi), in virtù della cd. vis actractiva destinata ad assorbire anche le questioni connesse afferenti alla responsabilità genitoriale;
vis actractiva che, tuttavia, opera esclusivamente secondo il criterio della prevenzione, vale a dire qualora il
Tribunale Ordinario sia stato adito anteriormente rispetto al Tribunale dei
Minorenni, ipotesi che invece nel caso in questione non ricorre, come dianzi chiarito (cfr., ex plurimis, Cass. n. 16340/2021, Id. n. 1866/2019), essendo stato, nel caso in esame, il giudizio di separazione introdotto successivamente;
di tal che i due procedimenti proseguono autonomamente (cfr. Cass. n. 16569/2021), ciascuno per quanto di rispettiva pertinenza. Più precisamente, come ha avuto modo di rimarcare la Corte regolatrice in riferimento alla disciplina processuale applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è giudizio, l'esigenza per questo
Tribunale ordinario adito (imposta dal disposto di cui all'art. 155 c.c., in virtù del richiamo alle “disposizioni contenute nel Capo II del Titolo IX”) di provvedere in relazione all'affidamento ed alla collocazione residenziale della prole nel contesto del procedimento di separazione personale, a fronte della “pendenza avanti al tribunale per i minorenni di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale”, “pur escludendo l'attrazione al tribunale ordinario del procedimento "de potestate", in quanto anteriormente instaurato, non determina l'attrazione della competenza sul procedimento per l'affidamento del figlio al tribunale
11 minorile”; e ciò in quanto “il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una "vis attractiva" in favore dello stesso, impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla sua competenza, ferma restando la necessità di tener conto nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole delle determinazioni assunte dal giudice specializzato”, esigenza della quale, come sopra evidenziato, questo Tribunale tiene conto, con la presente sentenza, adottando una disciplina dell'affidamento e della collocazione residenziale della IA aderente a quella già stabilita (per Persona_1 quanto in via provvisoria) dal Tribunale per i Minorenni di Genova con il succitato decreto datato 01.09.2023.
In merito alla pretesa di contribuzione al mantenimento della minore
, di anni 12, la circostanza che il Persona_1 Pt_1 padre della minore, sia stato dichiarato - allo stato ed in via provvisoria - decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale, in forza del succitato decreto del Tribunale per i Minorenni emesso in data
01.09.2023, non vale evidentemente ad escludere l'obbligo gravante a suo carico ex art. 316 bis comma 1 c.c.. In effetti, “in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i provvedimenti adottati ex art. 330
c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento della prole” (cfr. Cass.
n. 16559/2007).
Avuto riguardo alle condizioni patrimoniali delle parti, quali evincibili ex actis, nonché alla capacità delle stesse di svolgere attività lavorativa, si stima conforme a giustizia determinare in € 150,00 – in misura corrispondente a quella prospettata dal medesimo ricorrente – il contributo al mantenimento ordinario della IA minore a carico di quest'ultimo, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente intestato alla convenuta - oltre alla compartecipazione al
12 50% alle spese straordinarie mediche e scolastiche relativa alla stessa IA, con applicazione, quanto alla disciplina di dettaglio sul punto, delle prescrizioni di cui alle linee Guida C.N.F. in materia, recepite dal Tribunale adito, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa
Carrara e da intendersi riportate nella presente sentenza.
Quanto alla pretesa della concernente la contribuzione al proprio Per_1 mantenimento da parte del si deve considerare, innanzitutto, la Pt_1 condizione economica in cui versa il ricorrente, nei confronti del quale è stata spiegata la domanda in esame, ossia se questi abbia i mezzi per far fronte al pagamento del mantenimento (Cass. 9719/2010). Dalla dichiarazione dei redditi presentata a corredo del ricorso (cfr. doc. 4), risulta la totale assenza di redditi del , pur essendo emerso dalla Pt_1 relazione del Servizio Sociale di Massa del 15.03.2023 (riportata dal
Tribunale per i Minorenni di Genova nel mentovato decreto provvisorio in data 01.09.2023) che lo stesso ha percepito il cd. reddito di Pt_1 cittadinanza ed è comunque impegnato in lavori saltuari, pur avendo i testi indotti dal ricorrente (madre e fratello del medesimo) riferito del persistente stato di disoccupazione di quest'ultimo, il quale, per queste ragioni, viene aiutato economicamente proprio dai testi appena indicati.
Per altro verso, in riferimento alla condizione della convenuta, la Corte di
Cassazione ha precisato che lo stato di disoccupazione del coniuge non giustifica l'attribuzione dell'assegno di mantenimento, se non vi è prova di una condotta attiva da parte di quest'ultimo ai fini della ricerca di un'occupazione lavorativa. In particolare, è onere del soggetto disoccupato che richieda il concorso del coniuge al proprio di mantenimento quello di essersi attivato: "in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del
13 dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass., n. 20866/2021).
Nel caso di specie, si deve prendere atto della circostanza emersa dalle deposizioni rese dai testi indotti dal che hanno riferito di come Pt_1 che la ha rifiutato di reperire un'attività lavorativa, motivando tale Per_1 scelta con la volontà di occuparsi personalmente della IA, non confidando nell'affidamento della medesima a terzi, con conseguente aggravamento della già precaria situazione economica del nucleo familiare, in particolare, all'udienza del 24.04.2023 alla domanda “vero che la famiglia ha da sempre avuto problemi economici legati allo stato di disoccupazione del ricorrente che ha cercato negli anni di mantenere dignitosamente la famiglia anche grazie all'aiuto della nonna paterna?” la
Sig.ra madre del ricorrente, ha testualmente risposto “è Parte_2 vero, mia nuora non andava a lavorare perché non voleva lasciarmi la bambina”). La convenuta, del resto, da parte sua non ha fornito la prova di essersi vanamente attivata sul mercato del lavoro per reperire un'occupazione retribuita.
Per tali ragioni, la domanda ex art. 156 comma 1 c.c. spiegata dalla medesima non può trovare accoglimento. Per_1
In considerazione dei profili di parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vengono compensate tra le parti nella misura di 1/3, con condanna del – cui fa carico la prevalente soccombenza - alla rifusione dei Pt_1 restanti 2/3 di dette spese in favore in favore della convenuta, non evincendosi specifica allegazione e prova dell'ammissione di quest'ultima, da parte del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Gratuito
Patrocinio a Spese dello Stato, a fronte della presentazione, in data
18.11.2021, dell'istanza volta alla concessione di detto beneficio (già allegata a corredo della comparsa di costituzione, sub doc. 6).
P.Q.M.
14 Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, fatta salva la decadenza dalla responsabilità genitoriale allo stato disposta, in via provvisoria ed urgente, dal Tribunale per i Minorenni di Genova nel procedimento pendente inter partes n. 702/2020 R.V.G. con decreto emesso in data 01.09.2023, provvede come di seguito:
- Dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , in riferimento al matrimonio dagli stessi Controparte_1 contratto in Cuba, il giorno 29.02.2012 (trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Massa dell'anno 2012 al n. 29, Serie C, Parte II), alle seguenti condizioni:
1) La IA minore delle parti, , è affidata, Persona_1 per la durata di mesi 24, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza, al Servizio Sociale del Comune di Massa, affinchè prosegua nell'espletamento dell'incarico già conferitogli dal Tribunale dei
Minorenni di Genova, in funzione di supporto alla genitorialità e, all'occorrenza, nei percorsi di sostegno psicologico e sanitario attivati nell'interesse della minore e dei genitori, mantenendone la collocazione residenziale della predetta IA nel luogo più opportuno e predisponendo, non appena ne ricorrano le condizioni (in rapporto alla consapevolezza del ruolo genitoriale in capo al padre ed al positivo andamento del percorso sanitario al medesimo già a suo tempo proposto), un calendario di incontri protetti tra il padre e la IA, con i tempi e le modalità atte a garantire che essi si svolgano in condizioni di sicurezza e serenità, nel superiore interesse della prole.
2) A carico di è posto l'obbligo di versare, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario della IA minore Per_1
, la somma di € 150,00 mensili, da versare entro il giorno 10 di ogni
[...] mese mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente intestato alla Sig.ra e da rivalutare annualmente in Controparte_1
15 base agli indici ISTAT - oltre alla compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche e scolastiche ad essi relative, facendosi richiamo, al riguardo, alla disciplina di dettaglio di cui al Protocollo del
C.N.F. in materia, recepito dal Tribunale adito, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, le cui prescrizioni devono intendersi riportate nella presente sentenza.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla presente sentenza.
- Dispone che il Servizio Sociale del Comune di Massa, affidatario della prole, faccia pervenire a questo Tribunale, con cadenza semestrale, relazione di aggiornamento periodica circa rapporti tra le parti e tra le stesse e la IA nonché, in generale, in ordine Persona_1 all'andamento dell'incarico.
- Dichiara l'addebito della separazione personale tra i coniugi a carico di
, al cui comportamento colposo è ascritta la Parte_1 causazione della crisi coniugale.
- Rigetta la domanda di volta al Controparte_1 mantenimento della stessa a carico dell'attore.
- Compensa tra le parti le spese processuali nella misura di 1/3, condannando alla rifusione in favore della Parte_1 convenuta dei restanti 2/3 di dette spese, che, in tale ultima ridotta misura, liquida in complessivi € 3.466,67, oltre rimborso spese generali ed oltre
I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
- Dispone che la Cancelleria comunichi in copia la presente sentenza al
Servizio Sociale del Comune di Massa.
16 Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 03.10.2025
Il Giudice estensore Il
Presidente dott. Domenico Provenzano dott. Giulio Lino
MA NT
17
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
Dott. Giulio Lino MA NT - Presidente
Dott. Domenico Provenzano - Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Prudente - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia della separazione personale dei coniugi iscritto al n. 1849/2021 R.G.A.C., introdotto con ricorso depositato in data 16.09.2021 da
Parte_1
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...] e CodiceFiscale_1 residente in [...], int. 11, rappresentato e difeso dall'
Avv. Francesca Gaggi, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Massa, Piazza Aranci n. 29 attore
nei confronti di
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il [...], residente C.F._2 in Massa, Via Casa Comunale n. 1, rappresentata e difesa dall' Avv. Lucia
Tonazzini, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Via Massa Avenza n. 193 convenuta
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
CONCLUSIONI
Per (cfr. comparsa conclusionale Parte_1 depositata il 22.03.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo contrariis reiectis pronunciare la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio in Cuba il giorno
29.02.2012 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Massa
(Serie C. Parte II n.29, Anno 2012); nulla sull'affidamento e la collocazione della minore, per essere il ricorrente dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale. Pronunciare l'addebito della separazione alla convenuta per plurime violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio. Vinte le spese.”
Per (cfr. comparsa conclusionale Controparte_1 depositata il 14.04.2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, disattesa ogni contraria istanza:
Circa l'affidamento della minore Persona_1
2 • In via pregiudiziale: dichiarare la propria incompetenza ai sensi dell'art. 38 disp. Att. c.c., rimettendo ogni questione circa la responsabilità genitoriale sulla minore al
Tribunale dei Minori innanzi al quale è pendente il procedimento n.
702/2020 R.G.V.;
• In via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi in cui il giudice adito ritenesse sussistente la propria competenza, rigettare la domanda attorea in quanto il sig.
[...]
è stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale sulla Parte_1 IA minore con decreto definitivo emesso dal Tribunale Persona_1 per i Minorenni di Genova in data 1.09.2023 nel procedimento n.702/2020
R.G.V nell'ambito del quale la minore è stata affidata a Servizio sociale e collocata presso la madre in residenza protetta e segreta ed è stato nominato un curatore speciale della minore;
Circa il mantenimento della IA minore Persona_1
• In via principale:
Porre a carico del Sig. , l'obbligo di versare un Parte_1 contributo al mantenimento della IA minore Persona_1
pari ad Euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli
[...]
Indici Istat, oltre spese straordinarie secondo Protocollo dell'intestato
Tribunale di Massa. Il tutto a far data dall'atto introduttivo del giudizio.
• In denegata ipotesi:
Porre a carico del Sig. l'obbligo di versare a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della IA minore la diversa somma ritenuta di giustizia e, comunque, porre a suo carico una somma non inferiore ad Euro 150.00 mensili che la stessa parte ricorrente ha dichiarato di essere disposta a versare oltre il 50% delle spese straordinarie.
Circa il mantenimento della sig.ra : Controparte_1
Disporre a carico del Sig. in favore della sig.ra Parte_1
sin dai provvedimenti temporanei ed urgenti, un assegno di CP_1 mantenimento della stessa pari ad Euro 300,00 mensili, rivalutabile
3 secondo gli indici ISTAT o, la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Circa la responsabilità per addebito della separazione personale dei coniugi:
Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo
a carico del sig. , in quanto la sua condotta Parte_1 negligente, violenta e colpevole e penalmente rilevante è stata causa unica della cessazione della comunione morale e materiale fra i coniugi, con gravissimo pregiudizio alla minore.
In denegata ipotesi: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rimettere la causa in istruttoria ai fini dell'escussione dei testi citati non comparsi e di cui non sussiste dichiarazione di rinuncia. In ogni ipotesi con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio secondo i parametri del DM 55/2014”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.09.2021, Parte_1 conveniva, dinanzi al Tribunale di Massa, , Controparte_1 proponendo domanda volta alla separazione personale tra le stesse parti, in riferimento al matrimonio civile contratto in Cuba, il giorno 29.02.2012
(trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Massa dell'anno
2012 al n. 29, Serie C, Parte II) ed instando, altresì, per la declaratoria di addebito alla coniuge della medesima separazione, per aver volontariamente ed ingiustificatamente abbandonato il tetto coniugale, e, nel superiore interesse della IA Persona_1
(08.09.2012), affinchè venissero disposti il regime dell'affidamento della stessa prole ritenuto più adeguato, l'obbligo del padre di concorrere al mantenimento ordinario della predetta IA (quantificato in € 150,00
4 mensili), oltre alla compartecipazione paritetica di entrambi i genitori al
50% alle spese straordinarie a quest'ultima relative.
Deduceva l'attore: che la vita matrimoniale si era svolta, dalla nascita di , Persona_1 principalmente in Italia, dapprima nell'abitazione della nonna paterna e poi presso altra dimora, sita in Massa, in Via degli Unni n. 21; che famiglia aveva da sempre avuto problemi economici legati allo stato di disoccupazione dello stesso ricorrente, che aveva comunque cercato di mantenerla anche con l'aiuto della nonna paterna, non avendo la Per_1 da parte sua, mai lavorato, essendosi dedicata esclusivamente alla cura della IA, istaurando così in un rapporto talmente stretto da escludere la figura paterna;
che la convenuta era solita accusarlo falsamento di condotte violente nei propri confronti ed aveva anche accusato il proprio fratello di violenza sessuale ai danni della propria IA essendo stato Persona_1 archiviato il procedimento penale che ne era derivato, ma essendo state la e la IA, in dipendenza di tale vicenda, inserite all'interno di una Per_1 struttura protetta nell'ambito del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Genova, avendo egli, da quel momento, perso i contatti con la predetta IA. che tuttora la bambina risultava collocata all'interno di una struttura protetta, non essendogli mai stato consentito, nonostante le reiterate richieste, di avere incontri con la stessa, neanche in forma protetta.
Si costituiva la eccependo in via preliminare l'incompetenza del Per_1
Tribunale adito, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., in ragione della pendenza dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Genova, dl procedimento
(n. 702/2020 R.G.V.) radicato su iniziativa del Pubblico Ministero, avente ad oggetto l'affidamento della IA . Aderiva alla domanda Persona_1 tesa alla pronuncia della separazione personale tra i coniugi, instando, altresì, per l'addebito della stessa a colpa del per le condotte Pt_1 violente tenute nei propri confronti ed il disinteresse manifestato nei confronti della IA minore, nonché affinchè venisse posto a carico del
5 medesimo l'obbligo di contribuire sia al proprio mantenimento (per l'importo mensile quantificato in € 300,00), sia a quello della IA (nella misura di € 300,00 mensili), oltre che il pagamento integrale delle spese straordinarie a quest'ultima attinenti.
A seguito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 26.04.2022, nel corso della quale venivano adottati provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. (in funzione di conferma di quelli già assunti dal Tribunale de
Minorenni di Genova), la causa, istruita in forma documentale e mediante l'assunzione di prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.01.2025, come in epigrafe trascritte, alla scadenza di termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ed è quindi pervenuta in decisione in camera di consiglio collegiale.
§§§§§§§§§§§§§§§
Delineata la materia del contendere nei termini sin qui esposti, va innanzitutto accolta la domanda tesa alla declaratoria della separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti. I contrasti verificatisi tra le stesse, dal quale è derivato anche un procedimento penale a carico del quali descritti negli scritti difensivi ed emersi all'esito Pt_1 dell'istruttoria, lo stato di separazione (di mensa e di letto) di fatto protrattosi ormai da oltre cinque anni e l'esito negativo del tentativo di conciliazione in sede di udienza presidenziale costituiscono dimostrazione della prospettata intollerabilità della convivenza coniugale.
Per quanto attiene alle reciproche domande di addebito della separazione, si osserva quanto segue.
Com'è noto, per il tramite dell'addebito della separazione personale si persegue, anzitutto, un intento sanzionatorio nei confronti del coniuge che, in quanto responsabile della violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio, abbia attentato alla regolarità della vita coniugale. L'addebito
6 della separazione personale consegue alla violazione dei doveri coniugali accertata giudizialmente, violazione che deve essere imputabile, a titolo di dolo o di colpa, a uno dei coniugi. La pronunzia di addebito postula l'accertamento della riferibilità colposa a taluno dei coniugi di un dato comportamento che, violando un dovere coniugale, abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, incidendo profondamente sulla vita famigliare e causando la crisi coniugale. In definitiva, la pronunzia dell'addebito postula l'accertamento della colpevolezza del coniuge e del nesso causale tra la sua condotta e l'evento dell'intollerabilità della convivenza coniugale;
pertanto, l'addebito richiede che la rottura dell'affectio coniugalis costituisca una conseguenza della violazione di uno dei coniugi, mentre non si fa luogo all'addebito laddove detta violazione, pur accertata, sia stata la conseguenza e non la causa della richiamata frattura del vincolo. Infine, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza di un obbligo matrimoniale, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale (esclusiva) rispetto alla sopravvenuta irreversibile intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
mentre è onere della parte che eccepisca l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda fornire dimostrazione dei fatti sui quali la medesima eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla violazione dei doveri coniugali ad opera della controparte (cfr., ex plurimis, Cass. 3923/2018, Id.
n. 13858/2025). Ne deriva che “in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. n. 13858/2025 cit.).
Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, è emersa prova che sia stata effettivamente la condotta del a costituire causa esclusiva e Pt_1 determinante della rottura del vincolo coniugale, meritando conseguentemente accoglimento la domanda di addebito a quest'ultimo della responsabilità della separazione.
7 La condizione di abuso di sostanze alcooliche in capo al quale Pt_1 attestata nella relazione del Servizio Sociale nella relazione datata
29.03.2021 trasmessa al Tribunale dei Minorenni nel contesto del procedimento radicato su iniziativa del P.M. rubricato al n. 702/2020
R.V.G. (i cui dati ed informazioni sono stati confermati in sede testimoniale dalla teste , assistente sociale del Comune di Massa che Testimone_1 ebbe ad occuparsi del caso), e l'inizio del percorso di recupero intrapreso dal medesimo ricorrente presso il SERD risalente all'aprile 2021 ed in seguito dallo stesso volontariamente abbandonato (cfr. docc. 2 e 3 allegati alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. della convenuta e doc. 3 dimesso a corredo della comparsa di costituzione) si riferiscono ad un periodo di poco successivo all'inizio della crisi coniugale, che la stessa convenuta ha collocato negli alterchi nel corso dei quali il marito le avrebbe rivolto espressioni offensive, succedutisi fin dal gennaio 2019 (cfr. cap. 2 di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2), situazione culminata nell'episodio dell'aggressione fisica del 20 settembre 2020, avvenuta in presenza della IA minore e all'esito del quale la ebbe a subire Per_1 lesioni (che nella stessa citata relazione si attesta essere state refertate il giorno seguente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale cittadino), evento, quest'ultimo, in riferimento al quale sono emersi univoci e convergenti riscontri dalle informazioni rese allo stesso Servizio incaricato dalla madre e dalle amiche della donna, così come in merito alle precedenti suindicate condotte aggressive, secondo quanto precisato nella citata relazione, nella quale si è dato atto anche che i vicini di casa del nucleo familiare ebbero a dichiarare di aver sentito più volte, in quel periodo, urla provenire dall'abitazione delle parti. La stretta contiguità temporale tra l'interruzione, nell'aprile del 2021, del percorso di recupero presso il da parte del ricorrente, a seguito dell'incarico conferito dal CP_2
Tribunale dei Minorenni al Servizio Sociale, e l'arco temporale nel corso del quale si susseguirono le sistematiche condotte lesive ai danni della nonchè la conferma dell'aggressione dalla medesima subita il Per_1
20.09.2020, così come rispetto alla proposizione del ricorso introduttivo
8 del presente giudizio, ed il disinteresse palesato dal padre per le sorti della IA (del quale pure emerge riscontro nella richiamata Persona_1 relazione del Servizio), consentono di ascrivere ragionevolmente, non fosse altro che alla stregua di un criterio di valutazione di carattere presuntivo, a colpa del la crisi del vincolo coniugale, essendo Pt_1 invece rimasto privo di supporto probatorio, correlativamente, l'assunto di quest'ultimo circa la responsabilità della moglie per le asserite false accuse rivoltegli, posta a fondamento della contrapposta domanda di addebito;
dovendosi del resto dare atto che, per l'appunto in ragione dell'acclarata carenza di capacità genitoriale dell'odierno ricorrente, il
Tribunale dei Minori, ha dapprima sospeso, con decreto n. 3191/2020 del
13.11.2020, e poi, con successivo provvedimento n. 4323/2023 del
01.09.2023, dichiarato la decadenza della responsabilità genitoriale in capo allo stesso essendo già stata la e la IA collocate Pt_1 Per_1 in una struttura protetta, a loro tutela, ed essendo stati gli incontri tra padre e IA consentiti, in forma parimenti protetta, soltanto all'esito dell'esito positivo del percorso psicologico e di quello terapeutico rispetto allo stato di dipendenza da sostanze alcooliche, che di fatto l'interessato, come chiarito, risulta avere abbandonato.
Per quanto sin qui esposto va respinta la domanda di addebito spiegata dal ricorrente.
A fronte della situazione da ultima attestata dal Servizio Sociale incaricato, quale ricostruita nel richiamato provvedimento del Tribunale dei Minorenni del 01.09.2023 - nel quale, a fronte della dichiarata decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, si dà contestualmente atto delle criticità emerse anche in relazione al rapporto tra la madre e la IA Per_1
, non apparendo “la progettualità” della prima “calibrata sulle
[...] esigenze della minore” - occorrendo dare seguito alla collocazione di entrambe in comunità e proseguire nei percorsi di supporto e tutela predisposti in loro favore, nonché sovraintendere e regolare adeguatamente tempi e modalità di eventuali incontri protetti tra il padre e la IA, nel momento in cui ne ricorrano le condizioni, nel superiore
9 interesse di quest'ultima, non può che essere confermato l'affidamento della medesima al Servizio Sociale del Comune di Massa, Persona_1 per la durata che, allo stato, si determina in mesi 24 (decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza), affinchè prosegua nell'espletamento dell'incarico già conferitogli dal Tribunale dei Minorenni di Genova, in funzione di supporto alla genitorialità e, all'occorrenza, nei percorsi di sostegno psicologico e sanitario attivati nell'interesse della minore e dei genitori, mantenendo la collocazione residenziale della predetta IA nel luogo più opportuno e predisponendo, non appena ne ricorrano le condizioni (in rapporto alla consapevolezza del ruolo genitoriale in capo al padre ed al positivo andamento del percorso sanitario al medesimo già a suo tempo proposto), un calendario di incontri protetti tra il padre e la IA, con i tempi e le modalità atte a garantire che essi si svolgano in condizioni di sicurezza e serenità, nel superiore interesse della prole.
In ordine alla disciplina della responsabilità genitoriale, in riferimento alla quale è stata sollevata, ex art. 38 disp. att. cod. civ., l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, la pendenza del procedimento inter partes ex art. 333 e 336 e segg. c.c. dinanzi il Tribunale dei Minorenni di
Genova (n. 702/2020 R.V.G.), radicato su ricorso depositato dal P.M. in data 07.11.2020, merita accoglimento esclusivamente per quanto di ragione, vale a dire con esclusivo riferimento alla disciplina ablativa o limitativa “de potestate” (ai fini dei quali soltanto esso risulta essere stato introdotto), non già, in generale, con riguardo al regime di affidamento e di collocazione residenziale della prole;
non ostando la pendenza di quel diverso giudizio (e le statuizioni emesse nel corso dello stesso in via provvisoria ed urgente) ad escludere la cognizione del Tribunale Ordinario adito per quanto concerne la domanda tesa alla declaratoria della separazione personale tra i coniugi, quella inerente, per l'appunto,
l'affidamento e la collocazione residenziale della prole e quelle a contenuto economico dedotte in causa.
10 Essendo stato il presente giudizio radicato con ricorso depositato il
16.09.2021, occorre infatti avere riguardo le disposizioni normative previgenti alla cd. “Riforma Cartabia” (L. n. 206 del 2021, art. 1, comma 28
e D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 149), che invece si applica esclusivamente ai procedimenti istaurati a decorrere dal 22.06.2022, in forza del disposto di cui al citato art. 38 disp. att. cod. civ., nel testo applicabile ratione temporis nel caso in esame, nell'interpretazione fornita da consolidata giurisprudenza in materia, il Tribunale per i procedimenti in tema di responsabilità genitoriale qualora correlati alla crisi familiare (come per l'appunto quello di cui trattasi, in ragione della proposizione della domanda di separazione personale tra i coniugi), in virtù della cd. vis actractiva destinata ad assorbire anche le questioni connesse afferenti alla responsabilità genitoriale;
vis actractiva che, tuttavia, opera esclusivamente secondo il criterio della prevenzione, vale a dire qualora il
Tribunale Ordinario sia stato adito anteriormente rispetto al Tribunale dei
Minorenni, ipotesi che invece nel caso in questione non ricorre, come dianzi chiarito (cfr., ex plurimis, Cass. n. 16340/2021, Id. n. 1866/2019), essendo stato, nel caso in esame, il giudizio di separazione introdotto successivamente;
di tal che i due procedimenti proseguono autonomamente (cfr. Cass. n. 16569/2021), ciascuno per quanto di rispettiva pertinenza. Più precisamente, come ha avuto modo di rimarcare la Corte regolatrice in riferimento alla disciplina processuale applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è giudizio, l'esigenza per questo
Tribunale ordinario adito (imposta dal disposto di cui all'art. 155 c.c., in virtù del richiamo alle “disposizioni contenute nel Capo II del Titolo IX”) di provvedere in relazione all'affidamento ed alla collocazione residenziale della prole nel contesto del procedimento di separazione personale, a fronte della “pendenza avanti al tribunale per i minorenni di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale”, “pur escludendo l'attrazione al tribunale ordinario del procedimento "de potestate", in quanto anteriormente instaurato, non determina l'attrazione della competenza sul procedimento per l'affidamento del figlio al tribunale
11 minorile”; e ciò in quanto “il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una "vis attractiva" in favore dello stesso, impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla sua competenza, ferma restando la necessità di tener conto nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole delle determinazioni assunte dal giudice specializzato”, esigenza della quale, come sopra evidenziato, questo Tribunale tiene conto, con la presente sentenza, adottando una disciplina dell'affidamento e della collocazione residenziale della IA aderente a quella già stabilita (per Persona_1 quanto in via provvisoria) dal Tribunale per i Minorenni di Genova con il succitato decreto datato 01.09.2023.
In merito alla pretesa di contribuzione al mantenimento della minore
, di anni 12, la circostanza che il Persona_1 Pt_1 padre della minore, sia stato dichiarato - allo stato ed in via provvisoria - decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale, in forza del succitato decreto del Tribunale per i Minorenni emesso in data
01.09.2023, non vale evidentemente ad escludere l'obbligo gravante a suo carico ex art. 316 bis comma 1 c.c.. In effetti, “in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i provvedimenti adottati ex art. 330
c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento della prole” (cfr. Cass.
n. 16559/2007).
Avuto riguardo alle condizioni patrimoniali delle parti, quali evincibili ex actis, nonché alla capacità delle stesse di svolgere attività lavorativa, si stima conforme a giustizia determinare in € 150,00 – in misura corrispondente a quella prospettata dal medesimo ricorrente – il contributo al mantenimento ordinario della IA minore a carico di quest'ultimo, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente intestato alla convenuta - oltre alla compartecipazione al
12 50% alle spese straordinarie mediche e scolastiche relativa alla stessa IA, con applicazione, quanto alla disciplina di dettaglio sul punto, delle prescrizioni di cui alle linee Guida C.N.F. in materia, recepite dal Tribunale adito, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa
Carrara e da intendersi riportate nella presente sentenza.
Quanto alla pretesa della concernente la contribuzione al proprio Per_1 mantenimento da parte del si deve considerare, innanzitutto, la Pt_1 condizione economica in cui versa il ricorrente, nei confronti del quale è stata spiegata la domanda in esame, ossia se questi abbia i mezzi per far fronte al pagamento del mantenimento (Cass. 9719/2010). Dalla dichiarazione dei redditi presentata a corredo del ricorso (cfr. doc. 4), risulta la totale assenza di redditi del , pur essendo emerso dalla Pt_1 relazione del Servizio Sociale di Massa del 15.03.2023 (riportata dal
Tribunale per i Minorenni di Genova nel mentovato decreto provvisorio in data 01.09.2023) che lo stesso ha percepito il cd. reddito di Pt_1 cittadinanza ed è comunque impegnato in lavori saltuari, pur avendo i testi indotti dal ricorrente (madre e fratello del medesimo) riferito del persistente stato di disoccupazione di quest'ultimo, il quale, per queste ragioni, viene aiutato economicamente proprio dai testi appena indicati.
Per altro verso, in riferimento alla condizione della convenuta, la Corte di
Cassazione ha precisato che lo stato di disoccupazione del coniuge non giustifica l'attribuzione dell'assegno di mantenimento, se non vi è prova di una condotta attiva da parte di quest'ultimo ai fini della ricerca di un'occupazione lavorativa. In particolare, è onere del soggetto disoccupato che richieda il concorso del coniuge al proprio di mantenimento quello di essersi attivato: "in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del
13 dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass., n. 20866/2021).
Nel caso di specie, si deve prendere atto della circostanza emersa dalle deposizioni rese dai testi indotti dal che hanno riferito di come Pt_1 che la ha rifiutato di reperire un'attività lavorativa, motivando tale Per_1 scelta con la volontà di occuparsi personalmente della IA, non confidando nell'affidamento della medesima a terzi, con conseguente aggravamento della già precaria situazione economica del nucleo familiare, in particolare, all'udienza del 24.04.2023 alla domanda “vero che la famiglia ha da sempre avuto problemi economici legati allo stato di disoccupazione del ricorrente che ha cercato negli anni di mantenere dignitosamente la famiglia anche grazie all'aiuto della nonna paterna?” la
Sig.ra madre del ricorrente, ha testualmente risposto “è Parte_2 vero, mia nuora non andava a lavorare perché non voleva lasciarmi la bambina”). La convenuta, del resto, da parte sua non ha fornito la prova di essersi vanamente attivata sul mercato del lavoro per reperire un'occupazione retribuita.
Per tali ragioni, la domanda ex art. 156 comma 1 c.c. spiegata dalla medesima non può trovare accoglimento. Per_1
In considerazione dei profili di parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vengono compensate tra le parti nella misura di 1/3, con condanna del – cui fa carico la prevalente soccombenza - alla rifusione dei Pt_1 restanti 2/3 di dette spese in favore in favore della convenuta, non evincendosi specifica allegazione e prova dell'ammissione di quest'ultima, da parte del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Gratuito
Patrocinio a Spese dello Stato, a fronte della presentazione, in data
18.11.2021, dell'istanza volta alla concessione di detto beneficio (già allegata a corredo della comparsa di costituzione, sub doc. 6).
P.Q.M.
14 Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, fatta salva la decadenza dalla responsabilità genitoriale allo stato disposta, in via provvisoria ed urgente, dal Tribunale per i Minorenni di Genova nel procedimento pendente inter partes n. 702/2020 R.V.G. con decreto emesso in data 01.09.2023, provvede come di seguito:
- Dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , in riferimento al matrimonio dagli stessi Controparte_1 contratto in Cuba, il giorno 29.02.2012 (trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Massa dell'anno 2012 al n. 29, Serie C, Parte II), alle seguenti condizioni:
1) La IA minore delle parti, , è affidata, Persona_1 per la durata di mesi 24, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza, al Servizio Sociale del Comune di Massa, affinchè prosegua nell'espletamento dell'incarico già conferitogli dal Tribunale dei
Minorenni di Genova, in funzione di supporto alla genitorialità e, all'occorrenza, nei percorsi di sostegno psicologico e sanitario attivati nell'interesse della minore e dei genitori, mantenendone la collocazione residenziale della predetta IA nel luogo più opportuno e predisponendo, non appena ne ricorrano le condizioni (in rapporto alla consapevolezza del ruolo genitoriale in capo al padre ed al positivo andamento del percorso sanitario al medesimo già a suo tempo proposto), un calendario di incontri protetti tra il padre e la IA, con i tempi e le modalità atte a garantire che essi si svolgano in condizioni di sicurezza e serenità, nel superiore interesse della prole.
2) A carico di è posto l'obbligo di versare, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario della IA minore Per_1
, la somma di € 150,00 mensili, da versare entro il giorno 10 di ogni
[...] mese mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente intestato alla Sig.ra e da rivalutare annualmente in Controparte_1
15 base agli indici ISTAT - oltre alla compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche e scolastiche ad essi relative, facendosi richiamo, al riguardo, alla disciplina di dettaglio di cui al Protocollo del
C.N.F. in materia, recepito dal Tribunale adito, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, le cui prescrizioni devono intendersi riportate nella presente sentenza.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla presente sentenza.
- Dispone che il Servizio Sociale del Comune di Massa, affidatario della prole, faccia pervenire a questo Tribunale, con cadenza semestrale, relazione di aggiornamento periodica circa rapporti tra le parti e tra le stesse e la IA nonché, in generale, in ordine Persona_1 all'andamento dell'incarico.
- Dichiara l'addebito della separazione personale tra i coniugi a carico di
, al cui comportamento colposo è ascritta la Parte_1 causazione della crisi coniugale.
- Rigetta la domanda di volta al Controparte_1 mantenimento della stessa a carico dell'attore.
- Compensa tra le parti le spese processuali nella misura di 1/3, condannando alla rifusione in favore della Parte_1 convenuta dei restanti 2/3 di dette spese, che, in tale ultima ridotta misura, liquida in complessivi € 3.466,67, oltre rimborso spese generali ed oltre
I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
- Dispone che la Cancelleria comunichi in copia la presente sentenza al
Servizio Sociale del Comune di Massa.
16 Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 03.10.2025
Il Giudice estensore Il
Presidente dott. Domenico Provenzano dott. Giulio Lino
MA NT
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