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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice relatore nel procedimento iscritto al n.r.g. 4503/2024, promosso da: (C.F. ), nato in [...] il [...], con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. MONTANARI FEDERICA, elettivamente domiciliato in via Ugo Bassi n. 4, in Ravenna, presso il difensore;
RICORRENTE contro
, rappresentati e difesi Controparte_2 est'ultima siti a Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6; RESISTENTE
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 15/02/2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione;
all'esito della discussione all'udienza del 27 febbraio 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
Con ricorso depositato in data 27 marzo 2024, nato il [...] in [...], ha CP_1 proposto ricorso avverso il decreto emesso dal Questore della Provincia di Ravenna, notificatogli il 15.03.2024, con il quale è stata rigettata l'istanza dallo stesso presentata finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari-ricongiungimento alla coniuge . Nell'atto Persona_1 introduttivo ha in particolare chiesto il ricorrente al Tribunale, previa so l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari e/o ad altro titolo e conseguentemente disporre la trasmissione degli atti al Questore di Ravenna per il rilascio di detto permesso.
La Questura ha rigettato l'istanza di rilascio del citato permesso in ragione dei precedenti penali a carico del ricorrente e quindi dell'esistenza della causa ostativa di cui al combinato disposto degli artt.4, co.3., 5, co. 5 e 5-bis e 18-bis D. Lgs. 286/1998; ha ritenuto in particolare l'interesse primario alla sicurezza ed ordine pubblico prevalente sull'interesse secondario inerente al legame familiare dello straniero con la coniuge.
Avverso il provvedimento amministrativo di diniego ha proposto ricorso l'istante evidenziando, in particolare, l'illegittimità del provvedimento di diniego e l'erroneità della valutazione di pericolosità effettuata nel provvedimento impugnato, lamentando che tale valutazione deriverebbe da una mera conseguenza automatica delle condanne penali riportate e non avrebbe tenuto adeguatamente in considerazione elementi fondamentali quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari del ricorrente, nonché la durata del suo soggiorno. Si è costituito nel presente giudizio il , chiedendo di rigettare il ricorso e di Controparte_2 confermare il provvedimento impugnato. Anzitutto, secondo l'Amministrazione resistente «(..) i reati commessi presentano una loro obiettiva gravità, non solo in una prospettiva diacronica, ma anche singolarmente considerati, venendo in rilievo gravi e reiterati episodi di violenza domestica in danno della moglie, madre delle figlie, condotte che sarebbero incominciate (per poi essere poi continuate negli anni) praticamente dal momento in cui il ricorrente ha fatto il suo ingresso in Italia.». Tale contegno «impone di ritenere congruo ed adeguato il giudizio di pericolosità sociale attuale ed effettiva cui è pervenuta l'amministrazione, rappresentando dunque il ricorrente una minaccia per l'ordine e la sicurezza collettiva»; tale esito, inoltre, non sarebbe superabile in forza dei legami familiari dell'istante con la figlia poiché le condotte contestatigli rivelerebbero un'«indubbia negativa incidenza sull'idoneità del medesimo all'esercizio stesso della funzione genitoriale». Infine, proprio rispetto al rapporto con la minore, l'amministrazione ha concluso sottolineando che la richiesta di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 d.L.vo. 286/1998 non è idonea ad esaudire l'interesse del richiedente al coltivamento dei rapporti con la minore, soddisfabile ex adverso col rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 31 co. 3 D.l.vo 286/1998.
All'udienza del 10 settembre 2024, avanti al Giudice e senza l'ausilio di interprete, l'istante dichiarava: «D. Quando è arrivato in Italia? R. Agosto 2019. D. E' entrato in modo regolare sul territorio? R. Sì, ero già sposato con mia moglie: ci siamo sposati in Marocco nel settembre 2018. D. Sua moglie stava già in Italia? R. Sì, l'ho raggiunta prima che nascesse la bambina. D. Quando è nata la bambina? R.
9.9.2019. D. La bambina la vede? La frequenta? R. Non la vedo da quattro anni, circa un anno fa l'ho vista in videochiamata tramite i Servizi Sociali. D. Contribuisce al mantenimento della bambina? R. Si, con la somma di euro 250 al mese. D. La mamma e la bambina dove vivono? R. A . Io vivo a Cuneo. D. Paga un affitto per la casa? R. No, me la fornisce il Pt_1 datore di lavoro. lmente che lavoro fa? R. Adesso lavoro come operaio da rimessa, faccio le pulizie ai pullman. D. Che tipo di contratto ha? R. A tempo determinato, scade il 31.12.2024. D. Più o meno quanto percepisce al mese? R. Circa 1000-1100 euro al mese. D. I suoi familiari vivono in Marocco? R. Mio padre è morto da circa 3-4 mesi;
ho mia mamma e tre fratelli in Marocco. D. Ha una ricevuta relativa alla domanda di ricongiungimento familiare che ha proposto? R. Sì, ho una ricevuta rilasciata nel 2019 che non mi è mai stata ritirata. E' molto vecchia e alcuni datori di lavoro non l'accettano, anche per prendere in locazione o acquistare casa non è sufficiente. D. Oltre ai reati relativi alla vicenda di sua moglie, ha avuto altri precedenti penali? R. No. D. E' mai stato in carcere? R. No, ho avuto solo un ordine di allontanamento dalla casa familiare. D. Vuole dirmi qualcosa sui reati di cui è stato accusato? R. Dico che sono cose che non fanno bene a noi né alla bambina. Io sono un papà e ho bisogno di vedere mia figlia.».
All'esito della suddetta udienza, il giudice ha rinviato alla successiva udienza del 22.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., al fine di acquisire ulteriore documentazione. Con note scritte depositate il 10.10.2024, il ricorrente ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendo altresì il riconoscimento in capo al ricorrente dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 19 D.Lvo. 286/1998. In seguito ad ulteriori rinvii disposti per acquisizione di ulteriore documentazione, all'esito della discussione fissata al 27.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; con note depositate il 15.2.2025, il ricorrente ha infine precisato le conclusioni chiedendo: “in via principale e nel merito, respinta ogni diversa eccezione e/o domanda avversaria, accertare il diritto in capo al sig. ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari e/o CP_1 ad altro titolo (moti /o per protezione speciale) e conseguentemente disporre la trasmissione degli atti al Questore di Ravenna per il rilascio di detto permesso”. Scaduto il termine per il deposito d note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.
*** Ebbene, in primo luogo va considerato in diritto che l'art. 30 co. 1 lett. a) prevede che «fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato (..) allo straniero che ha fatto ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'art. 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al minore.» Ciò posto, dall'istruttoria processuale è emerso, anzitutto, come il ricorrente sia entrato in Italia nell'agosto del 2019 con nulla osta ex art. 29 D.l.vo. 286/1998, per ricongiungimento familiare con la coniuge , con la quale ha contratto matrimonio in Marocco nel 2018 e dalla quale ha Persona_1 avuto una , nata il [...]. Per_2 Con ordinanza 020, il GIP presso il Tribunale di Ravenna ha applicato nei confronti dell'istante la misura cautelare dell'allontanamento della casa familiare con contestuale divieto di avvicinamento alla coniuge. Con sentenza n. 1527/2022, il Tribunale di Ravenna – Sezione Penale, ha condannato l'istante alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 572, 61 quinques, 609 bis, 581, 610 e 582 c.p commessi dall'agosto del 2019 fino al febbraio del 2020 ai danni della coniuge e del di lei figlio, al tempo minorenne. Con sentenza n. Persona_3 95/2024, la Corte d'Appello di Bolog parzialmente la menzionata sentenza condannando l'istante alla pena di anni sei, mesi sette e giorni quindici di reclusione in forza della riqualificazione delle contestate lesioni personali nel reato di percosse ex art. 581 c.p. Il ricorrente ha impugnato tale decisione ed il procedimento penale, come dichiarato dal difensore nelle note depositate il 10 ottobre 2924, risulta tutt'oggi pendente. Con sentenza n. 726/2023 il Tribunale di Ravenna ha disposto la separazione personale tra i coniugi, con addebito all'istante. Al riguardo, dalla motivazione del suddetto provvedimento (in atti) si legge che «l'aggressività, violenza ed il fare sprezzante dell'odierno resistente verso la moglie ed il di lei figlio (..) consentono d'inferire in modo grave, preciso e concordante, ai fini della domanda di addebito della separazione, che il marito effettivamente sottopose la moglie ad una sopraffazione fisico-psichica, causa del disturbo post traumatico accertato dall' anche mediante Pt_2 osservazione clinica, non altrimenti spiegabile se non, appunto, onseguenza della sopraffazione patita ad opera del marito». Per tali motivi, rilevando che risultava «circostanza pacifica dell'assenza di rapporti tra padre e figlia sin dall'anno 2020, da quando, cioè, quegli si allontanò dalla casa familiare per recarsi a lavorare in provincia di Cuneo», il Tribunale ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, incaricando i Servizi Sociali territorialmente competenti di favorire la ripresa della frequentazione tra il padre e la figlia, inizialmente in forma protetta e anche mediante comunicazioni a distanza, «previa adesione da parte del padre ad un percorso per persone maltrattanti e di valutazione delle competenze genitoriali e di recupero degli elementi di criticità».
Fatta questa doverosa premessa, a parere del Collegio le conclusioni dell'ente amministrativo sono condivisibili. Quanto alla domanda di accertamento dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, come correttamente evidenziato dalla parte resistente, la valutazione del Tribunale riguardo la pericolosità sociale dello straniero non può che orientarsi alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 e 5 bis del D.lvo 25 luglio 1998, n. 286, che impone di considerare eventuali condanne per i reati previsti dall'artt. 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2 lett. a) c.p.p. - tra i quali rientrano sia l'art. 572 (maltrattamenti contro familiari o conviventi) che l'art. 609 bis (violenza sessuale) del codice penale - e dimostra l'ineludibile esigenza, in ogni caso, di verifica della personalità sociale. Inoltre appare corretto il rimando al comma 4 bis dell'art. 18 bis del D.Lvo. 286/1998 che, occupandosi delle sorti del permesso di soggiorno del condannato per uno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolato (tra cui rientrano sia l'art. 572 che l'art. 609 bis c.p.), dispone che l'amministrazione può disporre la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'art. 13 del testo nei confronti del condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui al comma 1 (tra i quali rientrano, per l'appunto, sia l'art. 572 che l'art. 609 bis c.p.). Tuttavia, come correttamente evidenziato dal ricorrente, il provvedimento negatorio del rilascio, della revoca o del diniego del permesso di soggiorno deve essere emanato, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.Lvo. 286/1998, solo una volta considerata adeguatamente l'esigenza di tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno. Com'è noto, infatti, tale norma impone di effettuare, in sede di rilascio, revoca o diniego del permesso di soggiorno per motivi familiare, un bilanciamento tra gli interessi pubblici e gli interessi familiari. I riferimenti normativi menzionati, allora, fanno sì che il giudice, operando la valutazione della pericolosità sociale dell'istante, debba tenere in considerazione la sussistenza di eventuali condanne, anche non definitive, per reati quali quelli indicati, che sono considerati dal legislatore quale elemento altamente sintomatico, ma non decisivo per sé solo, di una pericolosità sociale tale da inibire l'interesse alla base del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ovverosia quello alla tutela dell'unità familiare.
Nella specie, il comportamento tenuto dall'istante fin dall'inizio della permanenza sul territorio risulta incompatibile con le esigenze di ordine pubblico a tutela della civile convivenza, dimostrando non solo indifferenza nei confronti di fondamentali valori quali l'integrità fisica e sessuale della persona, ma soprattutto una marcata repulsione rispetto alla libertà morale della coniuge. La gravità delle condotte assunte dell'istante emerge dalla motivazione della sentenza della Corte d'Appello in atti, emessa il 22/12/2023, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 10/11/2022. Ebbene, l'imputato ha assunto nei confronti della moglie un comportamento che «nell'arco di un breve periodo di tempo ha avuto un'escalation e assunto nel tempo un connotato di sistematicità, avendo egli quasi quotidianamente apostrofato la moglie con frasi offensive e minacciose, colpendola con schiaffi al volto e consumando con ella rapporti sessuali con la forza, tanto da costringerla ad allontanarsi insieme ai figli dall'abitazione coniugale». Segnatamente, egli ha costretto l'intero connubio familiare a subire un contesto altamente vessatorio, caratterizzato da «gravi intimidazioni» e numerose aggressioni fisiche perpetrate ai danni sia della coniuge che del suo figlio minore, costringendoli addirittura ad abbandonare in più occasioni la casa familiare. Se ciò non bastasse, l'efferatezza e lo sfregio per le regole dell'imputato è ulteriormente dimostrato dall'aver consumato una condotta gravissima quale quella di cui all'art. 609 bis c.p. (violenza sessuale) costringendo la compagna a subire atti sessuali completi e non protetti, da lei non voluti e dai quali era scaturita una gravidanza, che la donna aveva successivamente dovuto interrompere. Rilevata, allora, la sussistenza di tali emergenze, si impone il vaglio dell'eventuale sussistenza di ragioni idonee a suffragare comunque una pronuncia di accoglimento alla luce del disposto del citato art. 5 comma 5 e, considerato il coinvolgimento della minore , anche in virtù dell'art. 28 Per_4 comma 3 D.lvo 25 luglio 1998, 286, che impone di pr «in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori […] il superiore interesse del fanciullo».
Anzitutto, rispetto al rapporto con la moglie, va considerato, in primo luogo, che al di là dell'esito del procedimento penale, è venuto meno uno dei requisiti fondamentali ai fini dell'ottenimento del visto ex art. 29 co. 1 lett. a) D.Lvo. 286/1998 («Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari : a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni»). Gli elementi sopra riportati evidenziano inoltre che il rapporto matrimoniale tra i due si sia ormai irrimediabilmente spezzato;
non solo infatti essi non convivono almeno dal 2020, ma hanno ormai instaurato un'evidente conflittualità, sfociata non solo nell'istaurazione di un procedimento penale - culminato, ad oggi, in una pronuncia di condanna in sede d'appello per reati efferatissimi quali i maltrattamenti e la violenza sessuale, offensivi di libertà fondamentali quali la libertà personale, morale e sessuale e contro la famiglia - ma anche in un provvedimento di separazione legale che da conto di un indubbio contesto di aggressività esclusivamente addebitabile al comportamento dell'istante. Inoltre, dal resoconto dei Servizi Sociali agli atti, proprio tale circostanza ha ingenerato nella donna «riconoscibili sintomi post traumatici per i quali la stessa si è subito confrontata ed ha subito chiesto aiuto in maniera corretta e nei giusti luoghi» (cfr. Aggiornamento in merito (..) all'avvio di video-chiamate protette tra il sig. e la minore stessa). CP_1
In secondo luogo, con riferimento al rapporto con la figlia, sebbene l'istante provveda economicamente al mantenimento della bambina, dalla relazione dei Servizi Sociali in atti si evince che «la minore non conosce e non si ricorda del padre, era infatti molto piccola quando quest'ultimo ha lasciato l'abitazione e da allora non vi sono stati più contatti» . Lo stesso ricorrente, avanti il Tribunale, ha confermato tale circostanza specificando di non vedere fisicamente la figlia da quattro anni e di avere avuto modo di contattarla soltanto in videochiamata per il tramite dei Servizi sociali competenti (A.D. «La bambina la vede? La frequenta?» R. «Non la vedo da quattro anni, circa un anno fa l'ho vista in videochiamata tramite i Servizi Sociali»). Malgrado la prospettazione difensiva secondo cui la modalità protetta sia sola conseguenza delle disposizioni del Giudice in sede di separazione («Purtroppo, gli incontri con la minore si sono svolti con modalità virtuale, vista la distanza di residenza del sig. rispetto alle minori e le CP_1 disposizioni del Giudice in sede di separazione» cfr. ricorso del 27 24), il comparto istruttorio ha evidenziato, in realtà, che sia l'utilizzo di tali modalità che l'interruzione degli incontri siano il frutto di una precisa scelta dei Servizi sociali competenti. Infatti, dalla sentenza di separazione prodotta si evince che il tribunale ha incaricato i Servizi di predisporre un piano per la ripresa dei contatti tra l'istante e la bambina, i quali si sarebbero dovuti svolgere in forma protetta e «anche» mediante comunicazioni a distanza, affidando alla discrezionalità degli operatori sia la loro sospensione - «se per la stessa disturbanti» - che la loro liberalizzazione, solo «previa adesione da parte del padre ad un percorso per persone maltrattanti e di valutazione delle competenze genitoriali e di recupero degli elementi di criticità». Conseguentemente, in ragione delle oggettive difficoltà logistiche (la bambina risiede con la madre a mentre il ricorrente vive a Cuneo), l'ente ha istaurato con successo nel 2023 due incontri Pt_1 virtuali tra padre e figlia, e all'esito ha ritenuto di sospendere ogni tipo di rapporto. Tale determinazione si è basata sia sull'assenza di interesse da parte della bambina (dovuta, con tutta probabilità, alla difficile stimolazione della sua attenzione per mezzo dell'uso delle modalità virtuali) sia sulla necessità di «tutelare, oltre alla minore, anche il benessere della madre, in quanto unico adulto di riferimento al momento per la minore». Peraltro, sebbene lo stesso Servizio si fosse reso disponibile, circa due anni fa, «a collaborare per la ripresa di un rapporto padre-figlia» ritenendo però imprescindibile che l'istante iniziasse «un percorso personale presso un centro per uomini maltrattanti ed un percorso di valutazione e sostegno delle capacità genitoriali», il richiedente nulla ha prodotto riguardo alla ripresa degli incontri padre-figlia, non fornendo dunque adeguata dimostrazione di interesse alla restaurazione dei rapporti con la figlia, i quali rimangono, tutt'oggi, praticamente inesistenti.
Non appare significativo, sul punto, il fatto che il ricorrente abbia dimostrato di provvedere mensilmente al mantenimento della minore. In prima battuta, tale adempimento non è necessariamente sinonimo di un interesse dell'uomo all'istaurazione di un rapporto con la figlia, in quanto ciò gli è imposto dal dettame di un provvedimento giurisdizionale la cui violazione comporterebbe la commissione del reato ex art. 570 bis c.p. In seconda battuta, l'entità di tale mantenimento (250 euro) non è, a parere dal Collegio, tale da controbilanciare l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico imposte dalla riscontrata pericolosità sociale del reato. Pertanto, a parere del Collegio, l'effettività e la natura del rapporto con la minore così come delineato non è tale da bilanciare in positivo la riscontrata pericolosità sociale dell'istante. Resta salva per il ricorrente la possibilità di adire il Tribunale per i Minorenni ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 31 co. 3 d. lgs. n. 286/98.
Venendo alla domanda di protezione complementare, richiesta espressamente solo con note depositate il 10/10/2024, si rilevi quanto segue. Preliminarmente, va osservato come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata per la prima volta dall'istante nel ricorso introduttivo (27.3.2024).
La novella del 2023 non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19 co. 1 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 né sulla fattispecie prevista dal successivo co.
1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 cit. La disciplina attuale contempla, dunque, che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani». L'abrogazione della seconda e terza parte dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 ha ricondotto il quadro normativo, sostanzialmente, all'epoca precedente alla modifica del 2020, sicché appare sicuramente valida l'interpretazione giurisprudenziale, in particolare della Corte di cassazione, avente ad oggetto la protezione speciale o complementare, maturata in epoca anteriore al 2020. È invero noto come la giurisprudenza di legittimità abbia elaborato negli anni solidi criteri diretti a dare applicazione al diritto d'asilo previsto dall'art. 10, terzo comma della Costituzione e agli obblighi internazionali assunti con la ratifica di numerose Convenzioni internazionali. Il carattere evidentemente vincolante della Costituzione e delle Convenzioni non è in discussione, mentre il richiamo agli stessi da parte dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (il quale richiama come visto «gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», il quale a sua volta evidenzia il necessario «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano») impone di assumere che quando sia in gioco un divieto di allontanamento o espulsione imposto dagli obblighi costituzionali o internazionali si debba dare luogo ad un permesso di soggiorno per protezione speciale (cfr. in tal senso Tribunale di Bologna, decreto emesso nel procedimento N.R.G. 13041/2024). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, nel regime precedente alla riforma dell'art. 19 avvenuta nel 2020 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», locuzione rimasta anche dopo il marzo 2023), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
Così delineati i principi desumibili dal quadro normativo applicabile ratione temporis e venendo al caso di specie, come sopra detto, la richiesta di protezione speciale è stata proposta espressamente per la prima volta solo con il deposito del ricorso del 27/03/2024 («e/o ad altro titolo»), dunque in data successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, il quale ha abrogato l'ultimo periodo del comma 1.2. dell'art. 19 D.L.vo. 286/1998 («Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., il Questore, previo parere della Commissione territoriale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale») e, per l'effetto, impedisce all'ente amministrativo – e, consequenzialmente, al Tribunale – di pronunciarsi riguardo la sussistenza dei presupposti di cui al menzionato art. 19 in assenza di specifica domanda in sede amministrativa.
Tuttavia, anche a voler ritenere la domanda de quo ammissibile, a parere del Collegio le esigenze di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica già ostative al rilascio del permesso ex art. 30 assumono la medesima valenza anche in relazione alla concedibilità di un permesso per protezione speciale. Quest'ultimo giudizio, infatti, per quanto non sia imposto dal novellato art. 19 co. 1.1. (che nella parte che lo indicava è stato, per l'appunto, abrogato), è imposto dalla giurisprudenza pacifica della Corte di Strasburgo. L'art. 8 CEDU, infatti, non è un diritto assoluto sottratto ad ogni tipo di bilanciamento, che anzi deve essere valutato rispetto a coeve esigenze di ordine pubblico e di sicurezza nazionale ovvero di benessere economico del Paese, di protezione della morale, di protezione dei diritti e delle libertà altrui (ex pluris cfr. Corte Edu, 2 agosto 2001, Boultif c. Svizzera, ric. n. 54273/00.; Corte Edu, 5 luglio 2005, Üner c. Paesi Bassi, ric. n. 46410/99; Corte Edu, 18 dicembre 2018, e . Spagna, ricc. nn. 76550/1). Pt_3 Per_5
Sicché, sebbene il ricorrente abbia dimostrato di prestare attività lavorativa fin dal 2019 e di essere attualmente assunto in forza di un contratto a tempo determinato che reca la scadenza del 30.6.2025 (cfr. estratto conto contributivo e proroga a tempo determinato), tale unico elemento non può CP_3 assurgere ad elemento tale da controbilanciare la sua pericolosità sociale: egli, come sopra illustrato, ha infatti posto in essere condotte che violano valori fondamentali dell'intero ordinamento.
Inammissibile, infine, la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, proposta con le note conclusive del 15.02.2025, in quanto attribuita alla competenza del giudice amministrativo.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso non è meritevole di accoglimento e va rigettato.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281 decies- undecies e ss. c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite fra le parti. Bologna, così è deciso all'esito della camera di consiglio del 28.2.2023. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Il Giudice est. Dott. Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso