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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 20/11/2024, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 380/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 12 novembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 380 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
, ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv.to VENITTELLI LAURA, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Via Mario Pagano, 44 86039 Termoli ITALIA, giusta mandato in atti.
- RICORRENTE -
e
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to LIBERATORE LUCIA e C.F._2 dall'avv. LIBERATORE FEDERICO, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA ROMA, 48 86100 CAMPOBASSO, giusta mandato in atti.
- RESISTENTE –
CONCLUSIONI. Come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso domandando di “Accertare e dichiarare la natura Parte_1 ritorsiva / antisindacale del comportamento tenuto da Controparte_1
in persona del legale rappresentantep.t., via Cecoslovacchia 4, Santa
[...]
Croce di Magliano. Cf : nei confronti di con i fatti di C.F._2 Parte_1 cui al licenziamento intimato con lettera del 27.12.2022; conseguentemente, previa declaratoria di inefficacia del licenziamento, ordinare la immediata riammissione/reintegrazione in servizio del ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni, come se il rapporto di lavoro non fosse mai cessato, condannando l'azienda al risarcimento dei danni provocati calcolati nella misura delle retribuzioni maturate e non riscosse dal 27.12.2022 sino all'effettiva reintegrazione e/o riammissione.
2) In via Subordinata accertare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del licenziamento intimato al sig. con lettera datata 27.12.2022 per tutte le Parte_1 motivazioni indicate in questo ricorso .
3) Ordinare la immediata reintegra del sig. nel posto di lavoro e nelle Parte_1 mansioni a tempo indeterminato a far data dal 27.12.2022 come se il rapporto di lavoro non fosse mai cessato.
4) Condannare la società convenuta al pagamento, in favore del sig. , di Parte_1 tutte le retribuzioni maturate dal momento dell'illegittimo licenziamento sino all'effettiva reintegra della stessa nel proprio posto di lavoro considerando il suo stipendio mensile dovuto di € 1.831,39.
5) In via ulteriormente subordinata condannare la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione mensile globale di fatto pari ad euro , € 1.831,39 nella misura di 24 mensilità .
6) In via ancor piu' subordinata, qualora l'on. Giudicane volesse considerare valido ed efficace il contratto parziale al 63% condannare la convenuta al pagamento della maggiorazione del 30% sull'importo di € 84.079,23 risultante dal conteggio competenze della Fisascat Cisl.
7) Condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento delle differenze salariali pari a
€.90.464,00 così come indicato dal conteggio competenze redatto dalla Fisascat Cisl, oltre interessi , rivalutazione con obbligo di regolarizzazione contributiva a favore degli organi preposti”.
Si costituiva in giudizio la , resistendo Controparte_2 nel merito al ricorso e domandone il rigetto. Avanzava, altresì, domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 2.238,80, pari al danno subito dall'automezzo condotto dallo stesso a causa della dedotta PT cattiva manutenzione da parte di quest'ultimo. In caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di porre in compensazione tale somma.
2. La causa era istruita a mezzo di prova orale e all'udienza del 12 novembre 2024 aveva luogo la discussione mediante trattazione scritta.
3. Il ricorso non merita accoglimento.
4. Il primo motivo di impugnativa di licenziamento ne eccepisce la nullità, evidenziandone la natura ritorsiva e/o discriminatoria ed asseritamente legandolo all'iscrizione del ricorrente (prima) alla CGIL e (poi) alla Fisascat Cisl. In altri e più compiuti termini, secondo la ricostruzione attorea, dal momento in cui si sarebbe iscritto al sindacato, PT il rapporto con sarebbe radicalmente cambiato al punto che quest'ultimo CP_1 avrebbe posto in essere un atteggiamento punitivo nei confronti del dipendente, poi sfociato nel licenziamento.
Sul punto e in termini generali, giova premettere che il licenziamento discriminatorio e quello ritorsivo (da ultimo, sulla natura ritorsiva del licenziamento per iscrizione del lavoratore al sindacato v. Cass. sez. lav., 09/08/2024, n.22614), sono entrambi nulli in quanto comminati in violazione di legge o per motivi illeciti. Questi due licenziamenti differiscono tra loro poiché il licenziamento discriminatorio è dettato da motivi odiosi, mentre quello ritorsivo è originato da un sentimento di vendetta o rappresaglia. Rispetto a tali elementi, l'onere della prova sorge sempre in capo al lavoratore che, nel caso di licenziamento discriminatorio, dovrà fornire gli elementi fattuali che rendono plausibile l'esistenza delle discriminazioni, mentre, nel caso di licenziamento ritorsivo, dovrà allegare e provare come l'intento di vendetta abbia avuto un'efficacia determinante ed esclusiva nella volontà di risolvere il rapporto di lavoro (Cassazione civile sez. lav., 24/06/2024,
n.17267).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che non ricorrano i presupposti né del licenziamento discriminatorio, né di quello ritorsivo dal momento che manca del tutto la prova sia dei fatti specifici nei quali si sarebbe concretizzata la discriminazione, poi sfociata nel provvedimento espulsivo, sia dell'intento vendicatorio. Sul punto, il teste di parte ricorrente – escusso all'udienza del 23 aprile 2024 – ha negato che il Testimone_1 datore di lavoro abbia mai rivolto a una delle seguenti frasi: “che non doveva PT PT iscriversi al sindacato;
che aveva fatto un errore ad iscriversi alla Fisascat Cisl;
che PT
( , ndr) non voleva sindacalisti in azienda e che quindi lo avrebbe “ cacciato”. CP_1
Quanto, invece, all'affermazione secondo cui “una volta entrato il sindacato in azienda “ tutti dovevano uscire”, che lo stesso teste dice essere stata pronunciata da a lui CP_1 stesso, e non meglio precisati altri colleghi, la deposizione sul punto è generica, non PT circostanziata e nemmeno collocata esattamente da un punto di vista temporale, atteso che il testimone non è stato in grado di riferire nemmeno il periodo in cui avrebbe assistito a questa esternazione.
Ne consegue il rigetto della domanda sul punto.
5. Col secondo motivo di ricorso si impugna il licenziamento per assenza di giusta causa, argomentando in ordine all'insussistenza dei fatti contestati ed alla sproporzione della sanzione.
Neanche tale motivo coglie nel segno.
Operando una ricostruzione storica dei fatti, vi è che ha trovato conferma la grave condotta falsificatoria (che ha carattere assorbente rispetto alla contestazione della dedotta falsa malattia) posta in essere dal ricorrente nella redazione dei fogli di marcia e, segnatamente, nell'indicazione di orari di inizio e fine dell'attività lavorativa ben superiori a quelli effettivi. Infatti, sono stati chiamati a deporre due testimoni – e Testimone_2 Tes_3
all'udienza del 17 settembre 2024 – i quali in alcune occasioni hanno sostituito lo
[...] stesso nel percorso della raccolta differenziata, indicando nei fogli di marcia orari PT ben diversi rispetto a quelli riportati dal ricorrente e posti a fondamento del ricorso (in Tes_ ordine ad es. alle differenze salariali): segnatamente, – che ha effettuato delle sostituzioni dello stesso in giorni in cui questi era assente – ha dichiarato di aver PT iniziato a lavorare intorno alle 8 per terminare circa tre ore dopo (è arrivato sul posto alle 7 solamente perché per lui il lavoro era nuovo e doveva fornire spiegazioni sulle CP_1 modalità di svolgimento). Ha, altresì, riferito che nei giorni in cui ha sostituito un altro collega ha visto arrivare sul posto di lavoro intorno alle 8. Tes_1 PT
Anche il teste – che ha sostituito ed ha quindi operato in coppia con Tes_2 PT [...]
– ha confermato tale versione, affermando che “(…) mi sono recato circa alle 7.40 CP_3 al magazzino a prendere il mezzo, lì mi sono incontrato con e poi in circa 5 CP_3 minuti ci siamo recati all'isola ecologica. Ricordo che abbiamo terminato intorno alle 11 perché il collega alle 11.05 era davanti casa sua. Posso dirlo perché la casa di CP_3 [...]
dista soli 100m circa dall'isola ecologica. In quel giorno abbiamo raccolto umido, CP_3 vetro e metalli. Abbiamo fatto un unico giro”.
Ritiene il giudicante che si tratti di deposizioni precise, circostanziate, attendibili e che forniscono una ricostruzione dei fatti piuttosto oggettiva, dal momento che sia sia Tes_2
Tes_ non avevano motivazioni personali o vantaggi o ritorni di alcun genere nell'evidenziare come gli orari riportati sui fogli di marcia non fossero veritieri. Inoltre,
“inserendosi” non per loro volontà all'interno di una routine già consolidata (ossia quella impostata dal ricorrente col suo compagno di viaggio) si sono limitati a prenderne atto e a riscontrarne il distacco con la realtà e gli orari effettivi.
La testimonianza di secondo cui iniziava a lavorare alle ore 7,00, si Tes_1 PT scontra, per un verso, con quanto indicato proprio dall'odierno ricorrente in merito all'inizio del servizio, ovvero alle ore 8,00; per altro verso, che i dipendenti si ritrovassero già alle ore 7,00 nel luogo di rimessa non necessariamente implica che alle ore 7,00 iniziassero a lavorare. Quanto poi all'orario di fine servizio, il ricorrente ha sostenuto che l'attività lavorativa terminava intorno alle ore 12,30-13,00, ma tale circostanza non è risultata provata.
A parte, infatti, la deposizione totalmente isolata di – il quale peraltro non Tes_1 operava insieme a – contrastante rispetto a quelle dei due testi suindicati, molti PT dubbi si nutrono sulla deposizione del teste (escusso all'udienza del 23 Testimone_4 aprile 2024), il cui racconto si profila a dir poco inverosimile. Egli ha, infatti, affermato
“Conosco il ricorrente perché spesso l'ho chiamato per ritirare la carta all'ufficio postale di
S. Croce di Magliano. Faccio riferimento al periodo compreso tra gennaio e maggio/giugno 2020. In quel periodo io ero allo sportello dell'ufficio postale e ricoprivo anche l'incarico di consigliere comunale e vicesindaco. Quando si era accumulata molta carta, telefonavo direttamente a per farla ritirare. Io telefonavo di mattina e loro PT
( e ) passavano a ritirare la carta intorno alle 12.30/13.00. mi è capitato PT CP_3 anche di chiamare . Le mie chiamate prescindevano dal calendario della CP_1 raccolta, nel senso che quando mi accorgevo che si era accumulata molta carta nell'ufficio, facevo queste telefonate e poi il ricorrente e il suo partner venivano a ritirarle. Sono venuti sempre loro a ritirare la carta. Io vedevo alla guida del mezzo, preciso che quando io PT telefonavo poi mi rimettevo a lavorare e quando e il suo collega arrivavano, o PT PT
l'altro mi venivano a chiamare in ufficio. A quel punto io uscivo e vedevo che era PT risalito sul mezzo e quindi facevano il ritiro. A volte è capitato che al posto di vi CP_3 fosse , io li conosco di vista perché siamo dello stesso paese. Per_1
Io in qualità di assessore al patrimonio e alla manutenzione e anche come vicensindaco mi recavo al ricovero dei mezzi per controllare che venisse svolto il lavoro e che i mezzi partissero perché avevo ricevuto segnalazioni verbali e telefoniche da parte di cittadini che lamentavano disservizi. Mi è capitato anche di ricevere spesso telefonate a mezzanotte da cittadini che facevano questo tipo di lamentele. Io quindi mi recavo prima sul posto indicato da chi mi telefonava e poi alle 7 al ricovero dei mezzi. In quelle occasioni io parlavo con i dipendenti che trovavo o con . CP_1
ADR: Avv. Venittelli: dopo maggio/giugno 2020 ero ancora dipendente postale e consigliere comunale, ma non vicesindaco. Ho continuato a chiamare –come ho spiegato sopra – per ritirare la carta anche dopo giugno 2020 e fino a dicembre 2022 in PT qualità di dipendente postale. Testi Liberatore: a seguito dei controlli di cui ho parlato nella mia deposizione non ho ritenuto di fare rapporto al sindaco o al Comune in generale alla luce della qualifica da me rivestita. Non ho mai adottato provvedimenti scritti. A volte ho parlato a voce con per fargli presente alcune situazioni. CP_1
In riferimento al ritiro della carta di cui ho parlato, preciso che io ero autorizzato dalla mia direttrice a fare le telefonate di cui ho detto. Quindi, quando Parte_2 arrivavano e il suo collega, io potevo lasciare temporaneamente la postazione e PT andare ad aprire la porta. Se in quel momento stavo facendo un'operazione, ero sostituito da un collega. Ci sono quattro sportelli. Se la direttrice era assenta, era Parte_2 sostituita da un esterno che mi autorizzava nello stesso senso. Attualmente non lavora più la ”. Parte_2
Orbene, appare piuttosto improbabile che un operatore di sportello di un ufficio postale abbia l'autonomia di lasciare la postazione di lavoro quando lo ritenga opportuno e chiamare al telefono direttamente il dipendente della ditta che si occupa della raccolta differenziata - a prescindere dal calendario settimanale della raccolta stessa (come se l'ufficio postale in questione avesse un rapporto contrattuale diretto con la predetta ditta e fosse libera di porla al proprio servizio a proprio piacimento) – per far ritirare dei rifiuti .
Viene, inoltre, da chiedersi: perché non contattava il titolare della ditta per questi Tes_4 ritiri “straordinari”? era autorizzato a stravolgere il calendario della raccolta per PT soddisfare queste esigenze anche oltre l'orario di lavoro?
Del pari incomprensibile appare la circostanza secondo cui il medesimo teste – che ha rivestito anche la qualifica di assessore al patrimonio e alla manutenzione e vicensindaco fino a giugno 2020 e successivamente solo di consigliere comunale - si recasse al ricovero dei mezzi “per controllare che venisse svolto il lavoro e che i mezzi partissero”, perché aveva ricevuto “segnalazioni verbali e telefoniche da parte di cittadini che lamentavano disservizi”, quasi sovrapponendosi al datore di lavoro.
Ugualmente poco credibile è che i cittadini gli telefonassero non durante il normale orario di lavoro o di ricevimento al pubblico, bensì a mezzanotte (al pari di una grave urgenza) per proferire lamentele sul servizio di raccolta differenziata e che lui si recasse sul posto della segnalazione addirittura prima delle 7 (prima degli stessi dipendenti di
), anziché ad esempio chiedere l'intervento della polizia municipale, per poi CP_1 arrivare alle 7 al ricovero dei mezzi di (in cui “parlava coi dipendenti che CP_1 trovava”, senza specificare neanche se si trattasse di . PT
Viene da chiedersi: se veramente vi erano disservizi (dei quali peraltro non è fornita traccia a livello documentale, ad esempio mediante segnalazioni dei cittadini) tali da rendere necessario un intervento in loco dell'assessore/vicesindaco, perché questi non ha tradotto le sue “indagini” in rapporti o resoconti al sindaco, ovvero in provvedimenti formali? Alla luce di tale ricostruzione ritiene, pertanto, il giudicante che l'infrazione contestata al ricorrente, astrattamente sussumibile sotto la specie della giusta causa, presenta certamente il carattere della gravità dell'addebito, poiché lede gravemente l'elemento essenziale della fiducia circa la futura correttezza dell'adempimento della prestazione dedotta in contratto, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore dipendente rispetto all'adempimento dei suoi obblighi, minandone in radice l'affidabilità che in esso deve poter riporre il datore di lavoro (cfr., Cass. 13/2/2012 n. 2013, Cass. 24/6/2016 n. 13149).
Per quel che concerne la asserita sproporzione tra fatto contestato e sanzione, si rammenta che art. l'73 CCNL di riferimento (in atti) sancisce che "Il provvedimento di cui al comma 1, lettera f) (licenziamento senza preavviso e con tfr, ndr), si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (…)”.
Ebbene, si è avuta nel caso di specie una grave lesione del vincolo fiduciario con la parte datoriale (indicazione di orari di lavoro nei fogli di marcia non veritieri) che giustifica pienamente la sanzione espulsiva.
Ne consegue allora che il licenziamento è legittimo e proporzionato ai fatti contestati.
6. ritiene poi di aver sempre osservato un orario di lavoro maggiore rispetto a CP_4 quello riportato in contratto, che non sarebbe stato a tempo parziale, bensì pieno dalle ore
7 alle ore 12,30-13,00 e chiede pertanto di accertarsi la sussistenza di un contratto full time, reclamando in ogni caso il pagamento delle differenze retributive eventualmente a titolo di lavoro straordinario.
La domanda non merita accoglimento.
Per quel che concerne l'asserita mancata sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo parziale, tale assunto è stato smentito dalla produzione documentale curata da parte resistente all'allegato n. 2, che consiste appunto nel contratto stesso e nella comunicazione
Unilav, entrambi firmati dalle due parti.
Neanche la circostanza relativa all'effettuazione di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello negoziato è risultata provata.
La prova testimoniale espletata nel corso del giudizio ha, infatti, smentito la ricostruzione temporale su indicata, essendo emerso come i dipendenti addetti al servizio raccolta differenziata iniziassero il giro della raccolta differenziata alle 8, per terminare intorno alle 11 (cfr. deposizioni testi e , udienza del 17 Tes_3 Testimone_2 settembre 2024). In particolare, entrambi i testi hanno lavorato in coppia con o col PT suo collega in alcune occasioni in cui hanno dovuto fare sostituzioni. Non si ha motivo di dubitare circa l'attendibilità di tali testimoni, né in ordine alla veridicità delle loro deposizioni, cui peraltro va riconosciuta una valenza significativa importante perché i due testi/lavoratori, effettuando una sostituzione, hanno “recepito” un'organizzazione ed un orario dettati proprio da che era solito compiere il giro del paese per raccogliere i PT rifiuti secondo calendario.
Del tutto isolata è, invece, la testimonianza – resa all'udienza del 23 aprile 2024 - di il quale è l'unico a riferire come orario di lavoro quello dalle 7 alle 12:30 Testimone_1 ovvero 13. Si è detto della totale non credibilità in tema di orario della deposizione del teste Tes_4
Non potendo, quindi, considerarsi espletata in concreto un'attività lavorativa full time, la domanda di conversione del contratto da tempo parziale a pieno è rigettata, così come quella volta al pagamento del lavoro straordinario di alcun tipo diverso da quello risultante dalle buste paga e dunque già retribuito.
7. Ugualmente da rigettare è la domanda che insiste per il superiore inquadramento contrattuale del ricorrente da J a 2B CCNL di riferimento ( in atti), poiché non è stata raggiunta la prova che svolgesse le funzioni di cui al livello da ultimo citato, ossia PT
“Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3.
Profili esemplificativi:
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
- addetto ad attività di risanamento ambientale, con movimentazione di rifiuti speciali;
- addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali;
- addetto alle attività di spurgo di pozzi neri/pozzetti stradali, e di raccolta acque fecali;
- addetto, nella piattaforma ecologica/centro di raccolta, alle attività di: identificazione, ammissibilità e rilievo quali/quantitativo dei rifiuti, accettazione documenti di trasporto, identificazione e registrazione formale utenti;
- addetto ad attività di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico;
- addetto alla manutenzione stradale, all'installazione di segnaletica orizzontale e verticale”.
Al fine di tale inquadramento non è, infatti, sufficiente che il ricorrente guidasse il veicolo in dotazione, in assenza dello svolgimento delle ulteriori funzioni descritte. In altri e più compiuti termini, il lavoratore – inizialmente inquadrato nel livello professionale J, avrebbe dovuto, dopo trenta mesi di servizio, essere promosso al livello 1B, che prevede – tra le altre – la mansione di “-addetto allo spazzamento manuale con utilizzo di veicoli”
(circostanza ammessa dalla stessa parte datoriale, ma mai concretizzata perché il lavoratore ha sempre preteso un inquadramento ancora superiore).
Dal momento, tuttavia, che la domanda giudiziale si limita a chiedere l'inquadramento nel livello 2A, non è possibile per il giudicante andare ultra petita, con conseguente rigetto della pretesa.
In definitiva e per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.
8.Non merita accoglimento nemmeno la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte datoriale in assenza di prova sufficiente circa la riconducibilità dei danni riportati dal veicolo all'operato del lavoratore. Manca, inoltre, prova dell'esborso di cui alla fattura prodotta al doc. 15 del fascicolo di parte resistente.
9. Le spese di lite – stante la parziale soccombenza reciproca – sono compensate nella misura di ¼, ponendo i restanti ¾ a carico del ricorrente soccombente. Essi sono liquidate come in dispositivo, secondo il dm 147/2022 con applicazione dei parametri medi per una causa di valore indeterminabile di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− Rigetta il ricorso.
− Rigetta la domanda riconvenzionale.
− Compensa nella misura di ¼ le spese di lite, ponendo a carico di i Parte_1 restanti ¾, che si liquidano in complessivi €.6.942,75 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 12 novembre 2024.
Il Giudice dott.ssa Silvia Cucchiella
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 12 novembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 380 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
, ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv.to VENITTELLI LAURA, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Via Mario Pagano, 44 86039 Termoli ITALIA, giusta mandato in atti.
- RICORRENTE -
e
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to LIBERATORE LUCIA e C.F._2 dall'avv. LIBERATORE FEDERICO, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA ROMA, 48 86100 CAMPOBASSO, giusta mandato in atti.
- RESISTENTE –
CONCLUSIONI. Come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso domandando di “Accertare e dichiarare la natura Parte_1 ritorsiva / antisindacale del comportamento tenuto da Controparte_1
in persona del legale rappresentantep.t., via Cecoslovacchia 4, Santa
[...]
Croce di Magliano. Cf : nei confronti di con i fatti di C.F._2 Parte_1 cui al licenziamento intimato con lettera del 27.12.2022; conseguentemente, previa declaratoria di inefficacia del licenziamento, ordinare la immediata riammissione/reintegrazione in servizio del ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni, come se il rapporto di lavoro non fosse mai cessato, condannando l'azienda al risarcimento dei danni provocati calcolati nella misura delle retribuzioni maturate e non riscosse dal 27.12.2022 sino all'effettiva reintegrazione e/o riammissione.
2) In via Subordinata accertare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del licenziamento intimato al sig. con lettera datata 27.12.2022 per tutte le Parte_1 motivazioni indicate in questo ricorso .
3) Ordinare la immediata reintegra del sig. nel posto di lavoro e nelle Parte_1 mansioni a tempo indeterminato a far data dal 27.12.2022 come se il rapporto di lavoro non fosse mai cessato.
4) Condannare la società convenuta al pagamento, in favore del sig. , di Parte_1 tutte le retribuzioni maturate dal momento dell'illegittimo licenziamento sino all'effettiva reintegra della stessa nel proprio posto di lavoro considerando il suo stipendio mensile dovuto di € 1.831,39.
5) In via ulteriormente subordinata condannare la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione mensile globale di fatto pari ad euro , € 1.831,39 nella misura di 24 mensilità .
6) In via ancor piu' subordinata, qualora l'on. Giudicane volesse considerare valido ed efficace il contratto parziale al 63% condannare la convenuta al pagamento della maggiorazione del 30% sull'importo di € 84.079,23 risultante dal conteggio competenze della Fisascat Cisl.
7) Condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento delle differenze salariali pari a
€.90.464,00 così come indicato dal conteggio competenze redatto dalla Fisascat Cisl, oltre interessi , rivalutazione con obbligo di regolarizzazione contributiva a favore degli organi preposti”.
Si costituiva in giudizio la , resistendo Controparte_2 nel merito al ricorso e domandone il rigetto. Avanzava, altresì, domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 2.238,80, pari al danno subito dall'automezzo condotto dallo stesso a causa della dedotta PT cattiva manutenzione da parte di quest'ultimo. In caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di porre in compensazione tale somma.
2. La causa era istruita a mezzo di prova orale e all'udienza del 12 novembre 2024 aveva luogo la discussione mediante trattazione scritta.
3. Il ricorso non merita accoglimento.
4. Il primo motivo di impugnativa di licenziamento ne eccepisce la nullità, evidenziandone la natura ritorsiva e/o discriminatoria ed asseritamente legandolo all'iscrizione del ricorrente (prima) alla CGIL e (poi) alla Fisascat Cisl. In altri e più compiuti termini, secondo la ricostruzione attorea, dal momento in cui si sarebbe iscritto al sindacato, PT il rapporto con sarebbe radicalmente cambiato al punto che quest'ultimo CP_1 avrebbe posto in essere un atteggiamento punitivo nei confronti del dipendente, poi sfociato nel licenziamento.
Sul punto e in termini generali, giova premettere che il licenziamento discriminatorio e quello ritorsivo (da ultimo, sulla natura ritorsiva del licenziamento per iscrizione del lavoratore al sindacato v. Cass. sez. lav., 09/08/2024, n.22614), sono entrambi nulli in quanto comminati in violazione di legge o per motivi illeciti. Questi due licenziamenti differiscono tra loro poiché il licenziamento discriminatorio è dettato da motivi odiosi, mentre quello ritorsivo è originato da un sentimento di vendetta o rappresaglia. Rispetto a tali elementi, l'onere della prova sorge sempre in capo al lavoratore che, nel caso di licenziamento discriminatorio, dovrà fornire gli elementi fattuali che rendono plausibile l'esistenza delle discriminazioni, mentre, nel caso di licenziamento ritorsivo, dovrà allegare e provare come l'intento di vendetta abbia avuto un'efficacia determinante ed esclusiva nella volontà di risolvere il rapporto di lavoro (Cassazione civile sez. lav., 24/06/2024,
n.17267).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che non ricorrano i presupposti né del licenziamento discriminatorio, né di quello ritorsivo dal momento che manca del tutto la prova sia dei fatti specifici nei quali si sarebbe concretizzata la discriminazione, poi sfociata nel provvedimento espulsivo, sia dell'intento vendicatorio. Sul punto, il teste di parte ricorrente – escusso all'udienza del 23 aprile 2024 – ha negato che il Testimone_1 datore di lavoro abbia mai rivolto a una delle seguenti frasi: “che non doveva PT PT iscriversi al sindacato;
che aveva fatto un errore ad iscriversi alla Fisascat Cisl;
che PT
( , ndr) non voleva sindacalisti in azienda e che quindi lo avrebbe “ cacciato”. CP_1
Quanto, invece, all'affermazione secondo cui “una volta entrato il sindacato in azienda “ tutti dovevano uscire”, che lo stesso teste dice essere stata pronunciata da a lui CP_1 stesso, e non meglio precisati altri colleghi, la deposizione sul punto è generica, non PT circostanziata e nemmeno collocata esattamente da un punto di vista temporale, atteso che il testimone non è stato in grado di riferire nemmeno il periodo in cui avrebbe assistito a questa esternazione.
Ne consegue il rigetto della domanda sul punto.
5. Col secondo motivo di ricorso si impugna il licenziamento per assenza di giusta causa, argomentando in ordine all'insussistenza dei fatti contestati ed alla sproporzione della sanzione.
Neanche tale motivo coglie nel segno.
Operando una ricostruzione storica dei fatti, vi è che ha trovato conferma la grave condotta falsificatoria (che ha carattere assorbente rispetto alla contestazione della dedotta falsa malattia) posta in essere dal ricorrente nella redazione dei fogli di marcia e, segnatamente, nell'indicazione di orari di inizio e fine dell'attività lavorativa ben superiori a quelli effettivi. Infatti, sono stati chiamati a deporre due testimoni – e Testimone_2 Tes_3
all'udienza del 17 settembre 2024 – i quali in alcune occasioni hanno sostituito lo
[...] stesso nel percorso della raccolta differenziata, indicando nei fogli di marcia orari PT ben diversi rispetto a quelli riportati dal ricorrente e posti a fondamento del ricorso (in Tes_ ordine ad es. alle differenze salariali): segnatamente, – che ha effettuato delle sostituzioni dello stesso in giorni in cui questi era assente – ha dichiarato di aver PT iniziato a lavorare intorno alle 8 per terminare circa tre ore dopo (è arrivato sul posto alle 7 solamente perché per lui il lavoro era nuovo e doveva fornire spiegazioni sulle CP_1 modalità di svolgimento). Ha, altresì, riferito che nei giorni in cui ha sostituito un altro collega ha visto arrivare sul posto di lavoro intorno alle 8. Tes_1 PT
Anche il teste – che ha sostituito ed ha quindi operato in coppia con Tes_2 PT [...]
– ha confermato tale versione, affermando che “(…) mi sono recato circa alle 7.40 CP_3 al magazzino a prendere il mezzo, lì mi sono incontrato con e poi in circa 5 CP_3 minuti ci siamo recati all'isola ecologica. Ricordo che abbiamo terminato intorno alle 11 perché il collega alle 11.05 era davanti casa sua. Posso dirlo perché la casa di CP_3 [...]
dista soli 100m circa dall'isola ecologica. In quel giorno abbiamo raccolto umido, CP_3 vetro e metalli. Abbiamo fatto un unico giro”.
Ritiene il giudicante che si tratti di deposizioni precise, circostanziate, attendibili e che forniscono una ricostruzione dei fatti piuttosto oggettiva, dal momento che sia sia Tes_2
Tes_ non avevano motivazioni personali o vantaggi o ritorni di alcun genere nell'evidenziare come gli orari riportati sui fogli di marcia non fossero veritieri. Inoltre,
“inserendosi” non per loro volontà all'interno di una routine già consolidata (ossia quella impostata dal ricorrente col suo compagno di viaggio) si sono limitati a prenderne atto e a riscontrarne il distacco con la realtà e gli orari effettivi.
La testimonianza di secondo cui iniziava a lavorare alle ore 7,00, si Tes_1 PT scontra, per un verso, con quanto indicato proprio dall'odierno ricorrente in merito all'inizio del servizio, ovvero alle ore 8,00; per altro verso, che i dipendenti si ritrovassero già alle ore 7,00 nel luogo di rimessa non necessariamente implica che alle ore 7,00 iniziassero a lavorare. Quanto poi all'orario di fine servizio, il ricorrente ha sostenuto che l'attività lavorativa terminava intorno alle ore 12,30-13,00, ma tale circostanza non è risultata provata.
A parte, infatti, la deposizione totalmente isolata di – il quale peraltro non Tes_1 operava insieme a – contrastante rispetto a quelle dei due testi suindicati, molti PT dubbi si nutrono sulla deposizione del teste (escusso all'udienza del 23 Testimone_4 aprile 2024), il cui racconto si profila a dir poco inverosimile. Egli ha, infatti, affermato
“Conosco il ricorrente perché spesso l'ho chiamato per ritirare la carta all'ufficio postale di
S. Croce di Magliano. Faccio riferimento al periodo compreso tra gennaio e maggio/giugno 2020. In quel periodo io ero allo sportello dell'ufficio postale e ricoprivo anche l'incarico di consigliere comunale e vicesindaco. Quando si era accumulata molta carta, telefonavo direttamente a per farla ritirare. Io telefonavo di mattina e loro PT
( e ) passavano a ritirare la carta intorno alle 12.30/13.00. mi è capitato PT CP_3 anche di chiamare . Le mie chiamate prescindevano dal calendario della CP_1 raccolta, nel senso che quando mi accorgevo che si era accumulata molta carta nell'ufficio, facevo queste telefonate e poi il ricorrente e il suo partner venivano a ritirarle. Sono venuti sempre loro a ritirare la carta. Io vedevo alla guida del mezzo, preciso che quando io PT telefonavo poi mi rimettevo a lavorare e quando e il suo collega arrivavano, o PT PT
l'altro mi venivano a chiamare in ufficio. A quel punto io uscivo e vedevo che era PT risalito sul mezzo e quindi facevano il ritiro. A volte è capitato che al posto di vi CP_3 fosse , io li conosco di vista perché siamo dello stesso paese. Per_1
Io in qualità di assessore al patrimonio e alla manutenzione e anche come vicensindaco mi recavo al ricovero dei mezzi per controllare che venisse svolto il lavoro e che i mezzi partissero perché avevo ricevuto segnalazioni verbali e telefoniche da parte di cittadini che lamentavano disservizi. Mi è capitato anche di ricevere spesso telefonate a mezzanotte da cittadini che facevano questo tipo di lamentele. Io quindi mi recavo prima sul posto indicato da chi mi telefonava e poi alle 7 al ricovero dei mezzi. In quelle occasioni io parlavo con i dipendenti che trovavo o con . CP_1
ADR: Avv. Venittelli: dopo maggio/giugno 2020 ero ancora dipendente postale e consigliere comunale, ma non vicesindaco. Ho continuato a chiamare –come ho spiegato sopra – per ritirare la carta anche dopo giugno 2020 e fino a dicembre 2022 in PT qualità di dipendente postale. Testi Liberatore: a seguito dei controlli di cui ho parlato nella mia deposizione non ho ritenuto di fare rapporto al sindaco o al Comune in generale alla luce della qualifica da me rivestita. Non ho mai adottato provvedimenti scritti. A volte ho parlato a voce con per fargli presente alcune situazioni. CP_1
In riferimento al ritiro della carta di cui ho parlato, preciso che io ero autorizzato dalla mia direttrice a fare le telefonate di cui ho detto. Quindi, quando Parte_2 arrivavano e il suo collega, io potevo lasciare temporaneamente la postazione e PT andare ad aprire la porta. Se in quel momento stavo facendo un'operazione, ero sostituito da un collega. Ci sono quattro sportelli. Se la direttrice era assenta, era Parte_2 sostituita da un esterno che mi autorizzava nello stesso senso. Attualmente non lavora più la ”. Parte_2
Orbene, appare piuttosto improbabile che un operatore di sportello di un ufficio postale abbia l'autonomia di lasciare la postazione di lavoro quando lo ritenga opportuno e chiamare al telefono direttamente il dipendente della ditta che si occupa della raccolta differenziata - a prescindere dal calendario settimanale della raccolta stessa (come se l'ufficio postale in questione avesse un rapporto contrattuale diretto con la predetta ditta e fosse libera di porla al proprio servizio a proprio piacimento) – per far ritirare dei rifiuti .
Viene, inoltre, da chiedersi: perché non contattava il titolare della ditta per questi Tes_4 ritiri “straordinari”? era autorizzato a stravolgere il calendario della raccolta per PT soddisfare queste esigenze anche oltre l'orario di lavoro?
Del pari incomprensibile appare la circostanza secondo cui il medesimo teste – che ha rivestito anche la qualifica di assessore al patrimonio e alla manutenzione e vicensindaco fino a giugno 2020 e successivamente solo di consigliere comunale - si recasse al ricovero dei mezzi “per controllare che venisse svolto il lavoro e che i mezzi partissero”, perché aveva ricevuto “segnalazioni verbali e telefoniche da parte di cittadini che lamentavano disservizi”, quasi sovrapponendosi al datore di lavoro.
Ugualmente poco credibile è che i cittadini gli telefonassero non durante il normale orario di lavoro o di ricevimento al pubblico, bensì a mezzanotte (al pari di una grave urgenza) per proferire lamentele sul servizio di raccolta differenziata e che lui si recasse sul posto della segnalazione addirittura prima delle 7 (prima degli stessi dipendenti di
), anziché ad esempio chiedere l'intervento della polizia municipale, per poi CP_1 arrivare alle 7 al ricovero dei mezzi di (in cui “parlava coi dipendenti che CP_1 trovava”, senza specificare neanche se si trattasse di . PT
Viene da chiedersi: se veramente vi erano disservizi (dei quali peraltro non è fornita traccia a livello documentale, ad esempio mediante segnalazioni dei cittadini) tali da rendere necessario un intervento in loco dell'assessore/vicesindaco, perché questi non ha tradotto le sue “indagini” in rapporti o resoconti al sindaco, ovvero in provvedimenti formali? Alla luce di tale ricostruzione ritiene, pertanto, il giudicante che l'infrazione contestata al ricorrente, astrattamente sussumibile sotto la specie della giusta causa, presenta certamente il carattere della gravità dell'addebito, poiché lede gravemente l'elemento essenziale della fiducia circa la futura correttezza dell'adempimento della prestazione dedotta in contratto, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore dipendente rispetto all'adempimento dei suoi obblighi, minandone in radice l'affidabilità che in esso deve poter riporre il datore di lavoro (cfr., Cass. 13/2/2012 n. 2013, Cass. 24/6/2016 n. 13149).
Per quel che concerne la asserita sproporzione tra fatto contestato e sanzione, si rammenta che art. l'73 CCNL di riferimento (in atti) sancisce che "Il provvedimento di cui al comma 1, lettera f) (licenziamento senza preavviso e con tfr, ndr), si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (…)”.
Ebbene, si è avuta nel caso di specie una grave lesione del vincolo fiduciario con la parte datoriale (indicazione di orari di lavoro nei fogli di marcia non veritieri) che giustifica pienamente la sanzione espulsiva.
Ne consegue allora che il licenziamento è legittimo e proporzionato ai fatti contestati.
6. ritiene poi di aver sempre osservato un orario di lavoro maggiore rispetto a CP_4 quello riportato in contratto, che non sarebbe stato a tempo parziale, bensì pieno dalle ore
7 alle ore 12,30-13,00 e chiede pertanto di accertarsi la sussistenza di un contratto full time, reclamando in ogni caso il pagamento delle differenze retributive eventualmente a titolo di lavoro straordinario.
La domanda non merita accoglimento.
Per quel che concerne l'asserita mancata sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo parziale, tale assunto è stato smentito dalla produzione documentale curata da parte resistente all'allegato n. 2, che consiste appunto nel contratto stesso e nella comunicazione
Unilav, entrambi firmati dalle due parti.
Neanche la circostanza relativa all'effettuazione di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello negoziato è risultata provata.
La prova testimoniale espletata nel corso del giudizio ha, infatti, smentito la ricostruzione temporale su indicata, essendo emerso come i dipendenti addetti al servizio raccolta differenziata iniziassero il giro della raccolta differenziata alle 8, per terminare intorno alle 11 (cfr. deposizioni testi e , udienza del 17 Tes_3 Testimone_2 settembre 2024). In particolare, entrambi i testi hanno lavorato in coppia con o col PT suo collega in alcune occasioni in cui hanno dovuto fare sostituzioni. Non si ha motivo di dubitare circa l'attendibilità di tali testimoni, né in ordine alla veridicità delle loro deposizioni, cui peraltro va riconosciuta una valenza significativa importante perché i due testi/lavoratori, effettuando una sostituzione, hanno “recepito” un'organizzazione ed un orario dettati proprio da che era solito compiere il giro del paese per raccogliere i PT rifiuti secondo calendario.
Del tutto isolata è, invece, la testimonianza – resa all'udienza del 23 aprile 2024 - di il quale è l'unico a riferire come orario di lavoro quello dalle 7 alle 12:30 Testimone_1 ovvero 13. Si è detto della totale non credibilità in tema di orario della deposizione del teste Tes_4
Non potendo, quindi, considerarsi espletata in concreto un'attività lavorativa full time, la domanda di conversione del contratto da tempo parziale a pieno è rigettata, così come quella volta al pagamento del lavoro straordinario di alcun tipo diverso da quello risultante dalle buste paga e dunque già retribuito.
7. Ugualmente da rigettare è la domanda che insiste per il superiore inquadramento contrattuale del ricorrente da J a 2B CCNL di riferimento ( in atti), poiché non è stata raggiunta la prova che svolgesse le funzioni di cui al livello da ultimo citato, ossia PT
“Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3.
Profili esemplificativi:
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
- addetto ad attività di risanamento ambientale, con movimentazione di rifiuti speciali;
- addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali;
- addetto alle attività di spurgo di pozzi neri/pozzetti stradali, e di raccolta acque fecali;
- addetto, nella piattaforma ecologica/centro di raccolta, alle attività di: identificazione, ammissibilità e rilievo quali/quantitativo dei rifiuti, accettazione documenti di trasporto, identificazione e registrazione formale utenti;
- addetto ad attività di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico;
- addetto alla manutenzione stradale, all'installazione di segnaletica orizzontale e verticale”.
Al fine di tale inquadramento non è, infatti, sufficiente che il ricorrente guidasse il veicolo in dotazione, in assenza dello svolgimento delle ulteriori funzioni descritte. In altri e più compiuti termini, il lavoratore – inizialmente inquadrato nel livello professionale J, avrebbe dovuto, dopo trenta mesi di servizio, essere promosso al livello 1B, che prevede – tra le altre – la mansione di “-addetto allo spazzamento manuale con utilizzo di veicoli”
(circostanza ammessa dalla stessa parte datoriale, ma mai concretizzata perché il lavoratore ha sempre preteso un inquadramento ancora superiore).
Dal momento, tuttavia, che la domanda giudiziale si limita a chiedere l'inquadramento nel livello 2A, non è possibile per il giudicante andare ultra petita, con conseguente rigetto della pretesa.
In definitiva e per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.
8.Non merita accoglimento nemmeno la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte datoriale in assenza di prova sufficiente circa la riconducibilità dei danni riportati dal veicolo all'operato del lavoratore. Manca, inoltre, prova dell'esborso di cui alla fattura prodotta al doc. 15 del fascicolo di parte resistente.
9. Le spese di lite – stante la parziale soccombenza reciproca – sono compensate nella misura di ¼, ponendo i restanti ¾ a carico del ricorrente soccombente. Essi sono liquidate come in dispositivo, secondo il dm 147/2022 con applicazione dei parametri medi per una causa di valore indeterminabile di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− Rigetta il ricorso.
− Rigetta la domanda riconvenzionale.
− Compensa nella misura di ¼ le spese di lite, ponendo a carico di i Parte_1 restanti ¾, che si liquidano in complessivi €.6.942,75 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 12 novembre 2024.
Il Giudice dott.ssa Silvia Cucchiella