CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 25/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 40/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 28/09/2023 e promossa in questo grado
DA
, in persona del suo Direttore Parte_1
Generale, PI elett.te dom.ta in presso l'UOC P.IVA_1 Pt_1
servizio legale dell Via Messina, 1 e rapp.ta e difesa dall'avv.
Giuseppe Moceri, giusto mandato redatto in calce al presente all'atto di appello e delibera autorizzativa 185 del 29.01.2021.
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...], CF CP_2
, elettivamente domiciliata in Gagliano CodiceFiscale_1
1 Castelferrato Via Roma, 398 presso lo studio dell'avv. Antonella
Fontana che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
APPELLATO
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:” contesta tutto quanto ex adverso sostenuto in quanto infondato in fatto e diritto, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto, eccepito e prodotto nell'atto di citazione in appello e nei precedenti scritti difensivi e chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini di legge....”.
Per parte appellata: “…precisa le conclusioni come da propria comparsa di costituzione e risposta in appello, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta, e si riporta, altresi, a tutte le proprie note di trattazione scritta nonche a tutti i propri scritti difensivi anche precedenti. Disattesa ogni avversaria istanza, deduzione ed eccezione.….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 25/01/2016, l Parte_2
proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 403/2015 Rg
n. 1608/2015, emesso in data 27/11/2015, e notificato il 14/12/2015 con il quale il Tribunale di Enna le intimava il pagamento a favore di della somma di € 6.225,00, oltre accessori di legge e CP_2
spese di procedura, a titolo di indennità ex L. 615/64 per avere il
, proprietario di una azienda agricola in Troina C.da Colla e CP_2
2 Iudeo, a seguito di controlli effettuati presso la propria azienda dal veterinario in servizio presso il Dipartimento Prevenzione Veterinario dell , abbattuto n. 13 capi di bovini affetti da tubercolosi. Parte_2
La opponente evidenziava che il decreto ingiuntivo era stato concesso in difetto dei presupposti di cui all'art 622 cpc, non avendo il ricorrente diritto all'indennità a causa delle violazioni commesse e descritte nella opposizione. Continuava l che il quantum della indennità era stato calcolato erroneamente, ammontando in realtà ad
€ 4.702,23, e che non erano dovuti gli interessi legali per difetto di liquidità del credito né l'IVA sui compensi.
Si costituiva , il quale contestava la sussistenza della CP_2
violazione allegata dall'opponente rideterminando l'importo in €
5.191,23 ed insistendo sulla debenza degli interessi legali e dell'iva sul compenso.
Con sentenza n.246/2020 pubblicata in data 05/08/2020, resa in data
29/07/2020, il Tribunale di Enna definitivamente pronunciando nel giudizio 161/2016, dichiarava la Giurisdizione del Giudice ordinario sulla controversia;
revocava il decreto ingiuntivo n. 403/2015 emesso dal Tribunale di Enna e condannava l'opponente al Parte_2
pagamento in favore del del diverso importo di € 5.191,23, CP_2
oltre interessi al tasso legale dalla domanda monitoria al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza l proponeva appello, Parte_2
chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello di Caltanissetta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi tutti dedotti in narrativa, accogliere il
3 proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
246/2020 emessa dal Tribunale di Enna in data 29/07/2020 depositata in Cancelleria il 05/08/2020 e non notificata, a definizione del giudizio R.G. n. 161/2016: - in via pregiudiziale, ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
- nel merito, riformare la sentenza di primo grado n. 246/2020 emessa dal Tribunale di Enna nel procedimento recante n. 161/2016 R.G. e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, revocare e/o annullare per insussistenza del credito il D.I. n. 403/2015, n. 1608/15 R.G., emesso dal Tribunale di
Enna, nei confronti dell Con vittoria di spese, Parte_2
competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio. ....”.
Si costituiva in giudizio , chiedendo nelle conclusioni CP_2
dell'atto “ , adversis reiectis, Controparte_3
rigettare, respingere o con qualsiasi diversa formula disattendere l'interposto appello, siccome totalmente infondato in fatto e in diritto, confermando in toto l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e compensi anche per questo grado del giudizio....” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante sostiene l'erroneità del rigetto della propria eccezione di difetto di giurisdizione.
La censura è infondata.
Come rilevato dal primo giudice, l'art 2 della L. 615/64, ha previsto al
4° comma, che “Ai proprietari dei bovini abbattuti sarà corrisposta una indennità nella misura e secondo i criteri e le modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto
4 con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma.”
Ora la controversia avente ad oggetto l'indennizzo per l'abbattimento dei capi bufalini affetti da tubercolosi, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. E ciò in quanto si tratta di una questione indennitaria, ovvero relativa al riconoscimento di un diritto soggettivo al risarcimento previsto per legge.
La legge ha attribuito alla P.A. solo il compito di verificare la effettiva esistenza dei requisiti e presupposti di legge senza alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione, già valutati in sede di liquidazione del contributo statale per l'abbattimento degli animali infetti, con conseguente insussistenza delle condizioni per attribuire la controversia alla cognizione del giudice amministrativo. Non si discute dell'esercizio o meno di un potere discrezionale della PA, ma dell'obbligazione, tipicamente di diritto civile, gravante sulla medesima, in applicazione di una norma che prevede una indennità in caso di abbattimento di animali per motivi sanitari. Tale impostazione ha trovato avallo nelle pronunce della Suprema Corte n.14084/2016 e n. 25613/2016 e prima ancora nella sentenza n.3881/2012, resa dalle Sezioni Unite
Civili.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui è stata ritenuta infondata la opposizione ritenendo non sussistente alcuna violazione del regolamento di polizia veterinaria, in tema di mancato rispetto delle norme relative alla profilassi della tubercolosi, pervenendo alla condanna della Pt_1
[.
[...] al pagamento in favore dell'opposto della somma di € Parte_3
5.191,23 oltre interessi al tasso legale.
Deduce l'appellante che in occasione del controllo sanitario effettuato da personale medico veterinario del Dipartimento di prevenzione veterinario dell , in data 15/10/2003, presso l'allevamento Parte_2
dell'appellato, non sarebbe stato trovato in azienda un capo bovino pur risultante iscritto sul registro di stalla e nella BDN.
A seguito di tale violazione, e i successivi controlli, con verbale del
14.11.2013 prot 3214 DPV/DE è stata constatata la assenza del capo suddetto al controllo del 15.10.2003 e la omessa trascrizione e aggiornamento del registro aziendale ex art 3 del DPR 317/96 comminando una sanzione amministrativa. Mancato ritrovamento del bovino non giustificato dall'allevatore che solo in data 21/10/2003 ebbe a produrre la denuncia di smarrimento ove ebbe a dichiarare che l'animale trovavasi libero pascolo nel bosco adiacente i terreni di proprietà del medesimo. Quindi deduce l l'animale non era CP_2
presente all'interno dell'allevamento ma spostato senza la preventiva autorizzazione col rischio del propagarsi di eventuali focolai infettivi.
Per cui la violazione delle norme di polizia veterinaria determinerebbe a dire dell'appellante la perdita dell'indennizzo per l'abbattimento dei capi riscontrati infetti.
La censura è fondata.
Osserva la Corte che il D.M. del 14/06/1968, stabilisce le norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento di bovini infetti in conformità con la L. 33/1968, che riguarda la bonifica sanitaria degli allevamenti da tubercolosi e da brucellosi. Decreto che nei vari anni ha subito notevoli modifiche tra cui quelle apportate dal DM
6 37/08/1994 n. 651 riguardante il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini. Inoltre il DM 15/12/1995 n.
592, ha introdotto ulteriori modifiche al DM del 1968 specificando che l'indennità è corrisposta ai proprietari degli animali abbattuti o macellati secondo le norme ed i criteri previsti dal decreto stesso e successive modifiche .
Tuttavia, il DM 1968, non specifica dettagliatamente quali siano i casi di esclusione dell'indennità. Le condizioni e le modalità per la corresponsione dell'indennità inclusi i casi di esclusione sono state oggetto di successive modifiche ed integrazioni normative (es il DM
27/08/1994 n. 651 .
Le cause di esclusione dell'indennità per l'abbattimento dei capi infetti possono pertanto variare in base alle normative vigenti e a specifiche circostanze. Per cui la indennità potrebbe non essere riconosciuta nei seguenti casi:
1)mancato rispetto delle normative sanitarie. 2) inadempienze amministrative;
3)utilizzo delle carni dopo l'abbattimento degli animali.
Nel caso di specie si rileva che a seguito di un controllo sanitario effettuato da personale medico dell in data 15/10/2003, Parte_2
presso l'allevamento del , non veniva trovato un capo (bovino). CP_2
Solo a seguito di detto controllo, e precisamente dopo alcuni giorni il ebbe a depositare denuncia di smarrimento presso le autorità CP_2
competenti il 21/10/2003. E' chiaro che l'allevatore è comunque responsabile della custodia degli animali che lo stesso tiene in custodia rispettando le norme sanitarie a tutela della salute pubblica.
7 Peraltro per come risulta dall'allegato n. 9 del fascicolo di I° grado il dichiarava ai carabinieri di Gagliano Castelferrato che “il CP_2
predetto animale si trovava libero pascolo nel bosco adiacente ai terreni di mia proprietà”. E' evidente che il ha contravvenuto CP_2
alle norme sanitarie avendo dovuto quanto meno tenere nell'allevamento l'animale fino a quando lo stesso non fosse stato controllato e verificato se affetto o meno da brucellosi, con potenziale possibile focolaio contagioso. Emerge quindi il mancato rispetto delle norme sanitarie.
Inoltre, lo stesso avrebbe dovuto immediatamente trascrivere CP_2
la mancanza del capo aggiornando il registro aziendale di stalla e la
BDN, ex art 3 del DPR 317/96. L'omissione concreta una inadempienza amministrativa.
Infatti il DM 31 gennaio 2002, “Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina” all'art. 7 comma 9, lett. f), dispone che il detentore “comunica entro 48 ore lo smarrimento o il furto degli animali [...] all'autorità di polizia giudiziaria competente e al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria competente che provvederà alla registrazione in BDN”.
Pertanto può affermarsi che la mancata presentazione al controllo veterinario di un bovino, risultante iscritto nel registro di stalla, e le violazioni contestate nel verbale 14.11.2013, prot. 3214 DPV/DE (cfr. allegato n. 7 del fascicolo di parte di I grado), relative all'omessa trascrizione e aggiornamento del registro aziendale di cui all'art. 3, comma 3, lett. b) del D.P.R. 317/96, rappresentano il mancato rispetto delle norme in materia di profilassi della tubercolosi bovina,
8 precludendo la corresponsione dell'indennità prevista per l'abbattimento degli animali infetti.
Il terzo motivo di appello, concernente la disciplina delle spese, è superato dalla riforma della sentenza di primo grado conseguente all'accoglimento del secondo motivo di appello e che comporta la necessità di una nuova disciplina delle spese dei due gradi di giudizio.
Le medesime seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa determinato dalla domanda e con applicazione dei relativi compensi prossimi ai tariffari minimi – vista la modesta complessità tanto in fatto quanto in diritto della controversia – previsti dal D.M. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti. Per il secondo grado, non si liquida la non tenuta fase di trattazione/istruzione della causa.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza
246/2020, pubblicata il 05/08/220 nel giudizio davanti al Tribunale di
Caltanissetta RG n. 161/2016, che per il resto conferma, dichiara l'insussistenza del credito di nei confronti CP_2
dell per la causale di cui al ricorso monitorio introduttivo Parte_2
della lite.
Condanna a rifondere all le spese dei due gradi di CP_2
giudizio, che liquida in complessivi € 4.600,00 di cui € 2.600,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per il secondo
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 40/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 28/09/2023 e promossa in questo grado
DA
, in persona del suo Direttore Parte_1
Generale, PI elett.te dom.ta in presso l'UOC P.IVA_1 Pt_1
servizio legale dell Via Messina, 1 e rapp.ta e difesa dall'avv.
Giuseppe Moceri, giusto mandato redatto in calce al presente all'atto di appello e delibera autorizzativa 185 del 29.01.2021.
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...], CF CP_2
, elettivamente domiciliata in Gagliano CodiceFiscale_1
1 Castelferrato Via Roma, 398 presso lo studio dell'avv. Antonella
Fontana che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
APPELLATO
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:” contesta tutto quanto ex adverso sostenuto in quanto infondato in fatto e diritto, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto, eccepito e prodotto nell'atto di citazione in appello e nei precedenti scritti difensivi e chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini di legge....”.
Per parte appellata: “…precisa le conclusioni come da propria comparsa di costituzione e risposta in appello, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta, e si riporta, altresi, a tutte le proprie note di trattazione scritta nonche a tutti i propri scritti difensivi anche precedenti. Disattesa ogni avversaria istanza, deduzione ed eccezione.….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 25/01/2016, l Parte_2
proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 403/2015 Rg
n. 1608/2015, emesso in data 27/11/2015, e notificato il 14/12/2015 con il quale il Tribunale di Enna le intimava il pagamento a favore di della somma di € 6.225,00, oltre accessori di legge e CP_2
spese di procedura, a titolo di indennità ex L. 615/64 per avere il
, proprietario di una azienda agricola in Troina C.da Colla e CP_2
2 Iudeo, a seguito di controlli effettuati presso la propria azienda dal veterinario in servizio presso il Dipartimento Prevenzione Veterinario dell , abbattuto n. 13 capi di bovini affetti da tubercolosi. Parte_2
La opponente evidenziava che il decreto ingiuntivo era stato concesso in difetto dei presupposti di cui all'art 622 cpc, non avendo il ricorrente diritto all'indennità a causa delle violazioni commesse e descritte nella opposizione. Continuava l che il quantum della indennità era stato calcolato erroneamente, ammontando in realtà ad
€ 4.702,23, e che non erano dovuti gli interessi legali per difetto di liquidità del credito né l'IVA sui compensi.
Si costituiva , il quale contestava la sussistenza della CP_2
violazione allegata dall'opponente rideterminando l'importo in €
5.191,23 ed insistendo sulla debenza degli interessi legali e dell'iva sul compenso.
Con sentenza n.246/2020 pubblicata in data 05/08/2020, resa in data
29/07/2020, il Tribunale di Enna definitivamente pronunciando nel giudizio 161/2016, dichiarava la Giurisdizione del Giudice ordinario sulla controversia;
revocava il decreto ingiuntivo n. 403/2015 emesso dal Tribunale di Enna e condannava l'opponente al Parte_2
pagamento in favore del del diverso importo di € 5.191,23, CP_2
oltre interessi al tasso legale dalla domanda monitoria al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza l proponeva appello, Parte_2
chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello di Caltanissetta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi tutti dedotti in narrativa, accogliere il
3 proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
246/2020 emessa dal Tribunale di Enna in data 29/07/2020 depositata in Cancelleria il 05/08/2020 e non notificata, a definizione del giudizio R.G. n. 161/2016: - in via pregiudiziale, ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
- nel merito, riformare la sentenza di primo grado n. 246/2020 emessa dal Tribunale di Enna nel procedimento recante n. 161/2016 R.G. e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, revocare e/o annullare per insussistenza del credito il D.I. n. 403/2015, n. 1608/15 R.G., emesso dal Tribunale di
Enna, nei confronti dell Con vittoria di spese, Parte_2
competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio. ....”.
Si costituiva in giudizio , chiedendo nelle conclusioni CP_2
dell'atto “ , adversis reiectis, Controparte_3
rigettare, respingere o con qualsiasi diversa formula disattendere l'interposto appello, siccome totalmente infondato in fatto e in diritto, confermando in toto l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e compensi anche per questo grado del giudizio....” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante sostiene l'erroneità del rigetto della propria eccezione di difetto di giurisdizione.
La censura è infondata.
Come rilevato dal primo giudice, l'art 2 della L. 615/64, ha previsto al
4° comma, che “Ai proprietari dei bovini abbattuti sarà corrisposta una indennità nella misura e secondo i criteri e le modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto
4 con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma.”
Ora la controversia avente ad oggetto l'indennizzo per l'abbattimento dei capi bufalini affetti da tubercolosi, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. E ciò in quanto si tratta di una questione indennitaria, ovvero relativa al riconoscimento di un diritto soggettivo al risarcimento previsto per legge.
La legge ha attribuito alla P.A. solo il compito di verificare la effettiva esistenza dei requisiti e presupposti di legge senza alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione, già valutati in sede di liquidazione del contributo statale per l'abbattimento degli animali infetti, con conseguente insussistenza delle condizioni per attribuire la controversia alla cognizione del giudice amministrativo. Non si discute dell'esercizio o meno di un potere discrezionale della PA, ma dell'obbligazione, tipicamente di diritto civile, gravante sulla medesima, in applicazione di una norma che prevede una indennità in caso di abbattimento di animali per motivi sanitari. Tale impostazione ha trovato avallo nelle pronunce della Suprema Corte n.14084/2016 e n. 25613/2016 e prima ancora nella sentenza n.3881/2012, resa dalle Sezioni Unite
Civili.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui è stata ritenuta infondata la opposizione ritenendo non sussistente alcuna violazione del regolamento di polizia veterinaria, in tema di mancato rispetto delle norme relative alla profilassi della tubercolosi, pervenendo alla condanna della Pt_1
[.
[...] al pagamento in favore dell'opposto della somma di € Parte_3
5.191,23 oltre interessi al tasso legale.
Deduce l'appellante che in occasione del controllo sanitario effettuato da personale medico veterinario del Dipartimento di prevenzione veterinario dell , in data 15/10/2003, presso l'allevamento Parte_2
dell'appellato, non sarebbe stato trovato in azienda un capo bovino pur risultante iscritto sul registro di stalla e nella BDN.
A seguito di tale violazione, e i successivi controlli, con verbale del
14.11.2013 prot 3214 DPV/DE è stata constatata la assenza del capo suddetto al controllo del 15.10.2003 e la omessa trascrizione e aggiornamento del registro aziendale ex art 3 del DPR 317/96 comminando una sanzione amministrativa. Mancato ritrovamento del bovino non giustificato dall'allevatore che solo in data 21/10/2003 ebbe a produrre la denuncia di smarrimento ove ebbe a dichiarare che l'animale trovavasi libero pascolo nel bosco adiacente i terreni di proprietà del medesimo. Quindi deduce l l'animale non era CP_2
presente all'interno dell'allevamento ma spostato senza la preventiva autorizzazione col rischio del propagarsi di eventuali focolai infettivi.
Per cui la violazione delle norme di polizia veterinaria determinerebbe a dire dell'appellante la perdita dell'indennizzo per l'abbattimento dei capi riscontrati infetti.
La censura è fondata.
Osserva la Corte che il D.M. del 14/06/1968, stabilisce le norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento di bovini infetti in conformità con la L. 33/1968, che riguarda la bonifica sanitaria degli allevamenti da tubercolosi e da brucellosi. Decreto che nei vari anni ha subito notevoli modifiche tra cui quelle apportate dal DM
6 37/08/1994 n. 651 riguardante il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini. Inoltre il DM 15/12/1995 n.
592, ha introdotto ulteriori modifiche al DM del 1968 specificando che l'indennità è corrisposta ai proprietari degli animali abbattuti o macellati secondo le norme ed i criteri previsti dal decreto stesso e successive modifiche .
Tuttavia, il DM 1968, non specifica dettagliatamente quali siano i casi di esclusione dell'indennità. Le condizioni e le modalità per la corresponsione dell'indennità inclusi i casi di esclusione sono state oggetto di successive modifiche ed integrazioni normative (es il DM
27/08/1994 n. 651 .
Le cause di esclusione dell'indennità per l'abbattimento dei capi infetti possono pertanto variare in base alle normative vigenti e a specifiche circostanze. Per cui la indennità potrebbe non essere riconosciuta nei seguenti casi:
1)mancato rispetto delle normative sanitarie. 2) inadempienze amministrative;
3)utilizzo delle carni dopo l'abbattimento degli animali.
Nel caso di specie si rileva che a seguito di un controllo sanitario effettuato da personale medico dell in data 15/10/2003, Parte_2
presso l'allevamento del , non veniva trovato un capo (bovino). CP_2
Solo a seguito di detto controllo, e precisamente dopo alcuni giorni il ebbe a depositare denuncia di smarrimento presso le autorità CP_2
competenti il 21/10/2003. E' chiaro che l'allevatore è comunque responsabile della custodia degli animali che lo stesso tiene in custodia rispettando le norme sanitarie a tutela della salute pubblica.
7 Peraltro per come risulta dall'allegato n. 9 del fascicolo di I° grado il dichiarava ai carabinieri di Gagliano Castelferrato che “il CP_2
predetto animale si trovava libero pascolo nel bosco adiacente ai terreni di mia proprietà”. E' evidente che il ha contravvenuto CP_2
alle norme sanitarie avendo dovuto quanto meno tenere nell'allevamento l'animale fino a quando lo stesso non fosse stato controllato e verificato se affetto o meno da brucellosi, con potenziale possibile focolaio contagioso. Emerge quindi il mancato rispetto delle norme sanitarie.
Inoltre, lo stesso avrebbe dovuto immediatamente trascrivere CP_2
la mancanza del capo aggiornando il registro aziendale di stalla e la
BDN, ex art 3 del DPR 317/96. L'omissione concreta una inadempienza amministrativa.
Infatti il DM 31 gennaio 2002, “Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina” all'art. 7 comma 9, lett. f), dispone che il detentore “comunica entro 48 ore lo smarrimento o il furto degli animali [...] all'autorità di polizia giudiziaria competente e al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria competente che provvederà alla registrazione in BDN”.
Pertanto può affermarsi che la mancata presentazione al controllo veterinario di un bovino, risultante iscritto nel registro di stalla, e le violazioni contestate nel verbale 14.11.2013, prot. 3214 DPV/DE (cfr. allegato n. 7 del fascicolo di parte di I grado), relative all'omessa trascrizione e aggiornamento del registro aziendale di cui all'art. 3, comma 3, lett. b) del D.P.R. 317/96, rappresentano il mancato rispetto delle norme in materia di profilassi della tubercolosi bovina,
8 precludendo la corresponsione dell'indennità prevista per l'abbattimento degli animali infetti.
Il terzo motivo di appello, concernente la disciplina delle spese, è superato dalla riforma della sentenza di primo grado conseguente all'accoglimento del secondo motivo di appello e che comporta la necessità di una nuova disciplina delle spese dei due gradi di giudizio.
Le medesime seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa determinato dalla domanda e con applicazione dei relativi compensi prossimi ai tariffari minimi – vista la modesta complessità tanto in fatto quanto in diritto della controversia – previsti dal D.M. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti. Per il secondo grado, non si liquida la non tenuta fase di trattazione/istruzione della causa.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza
246/2020, pubblicata il 05/08/220 nel giudizio davanti al Tribunale di
Caltanissetta RG n. 161/2016, che per il resto conferma, dichiara l'insussistenza del credito di nei confronti CP_2
dell per la causale di cui al ricorso monitorio introduttivo Parte_2
della lite.
Condanna a rifondere all le spese dei due gradi di CP_2
giudizio, che liquida in complessivi € 4.600,00 di cui € 2.600,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per il secondo
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
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