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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo ha pronunciato ex artt. 281 terdecies, 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 29.12.2023 al N° R.G.C.A. 43/2024 promossa da
, Succursale Italiana dell'omonima banca tedesca iscritta al n. 5749 presso l'Albo Parte_1 delle Banche tenuto presso la Banca d'Italia ex art. 13 T.U.B., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano BICHIRI del Foro di TORINO
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
2-COMUNE di PRATO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paola
TOGNINI, dall'Avv. Elena BARTALESI, dall'Avv. Stefania LOGLI, anche disgiuntamente tra loro ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Piazza del Comune nr. 3
-resistenti-
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni
Per : Voglia il Tribunale di Firenze dichiarare tenuto e condannare in solido tra loro il Pt_1 [...]
e il a pagare alla comparente la somma di euro 14.300, oltre interessi al tasso legale dal CP_2 Controparte_3
25.7.2023 e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno per l'illecita alienazione del veicolo BMW 216D con Tg
0S e telaio WBA2E310205J57555; con vittoria di spese di lite.
Per : IN TESI Rigettare il ricorso avverso e dichiarare la piena legittimità Controparte_2 dell'azione posta in essere dalla comparente che deve essere tenuta indenne dal pagamento di somme di denaro a titolo di
pagina 1 di 7
responsabilità extracontrattuale o a qualsiasi titolo e con vittoria di spese;
IN SUBORDINE nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta la responsabilità del per l'alienazione del veicolo legittimamente sequestrato e Controparte_3 confiscato in conseguenza della condotta illecita di guida senza patente – reiterata – di si chiede che Persona_1 la perdita del veicolo venga quantificata in euro 5.778,00, corrispondente al valore dell'ultima stima effettuata dall'Agenzia del Demanio, salvo in ogni caso, il concorso di colpa del creditore secondo il criterio previsto dall'art. 1227 secondo comma c.c. e quindi con ulteriore riduzione del risarcimento.
Per : Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso ex adverso proposto in quanto Controparte_3 inammissibile e comunque infondato;
con vittoria di spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
Dalla lettura coordinata della documentazione allegata al ricorso ex art. 281 decies c.p.c. introduttivo, si evince che il veicolo BMW 216D, tg. 0S con telaio WBA2E310205J57555, di proprietà della veniva concesso in leasing e consegnato a Parte_1 Persona_1 residente in [...], in forza di contratto n. 3663793, sottoscritto con firma _3 elettronica digitale il 19 settembre 2019 per la durata di 48 mesi.
Agli inizi del 2023 cessava i pagamenti dei canoni di leasing, per cui la società Persona_1
DE S.p.a., incaricata dalla di recuperare la morosità, lo contattava Parte_1 apprendendo, informalmente, che l'interruzione dei pagamenti era conseguente al fatto che il veicolo era stato posto sotto sequestro amministrativo in data 21 gennaio 2023, ex art. 216 co. 6 C.d.S. dalla
Polizia Municipale del Comune per guida senza patente (ovvero con patente ritirata) _3 commessa dallo stesso e sanzionata ex art. 193 C.d.S.. Per_1
Nel verbale di sequestro si chiarivano i motivi per cui il veicolo non poteva essere affidato in custodia allo stesso – trasgressore – in quanto “il veicolo in questione era già stato oggetto di un Per_1 precedente sequestro con ritiro della patente, con ciò integrandosi la fattispecie della circolazione abusiva del veicolo, cui il ritiro ai riferisce ex art. 216 comma 6° C.d.S.”.
In data 9.2.2023 la Polizia Municipale inviava e-mail alle ore 10.27 alla con Parte_1 la quale comunicava l'avvenuto sequestro e chiariva che il ricevimento dell'e-mail cui era allegato il verbale di sequestro sarebbe valso come “notifica”.
La , appena ricevuto l'e-mail, rilevava l'assenza dell'allegato verbale di Parte_1 sequestro e con PEC dello stesso giorno inviata alle ore 10.53 al medesimo indirizzo ricevuto alle ore 10.54, evidenziava l'assenza del documento allegato e Email_1 restava in attesa di un riscontro che, tuttavia, non giungeva, per cui assume di non Parte_1
pagina 2 di 7 aver mai ricevuto né il provvedimento iniziale di sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo targato 0S, né alcun avviso relativo all'obbligo di assunzione in custodia dello stesso e del rischio di trasferimento in proprietà al custode-acquirente.
In data 31.5.2023 la inviava alle ore 16.40 altro e-mail presso la Polizia Parte_1
Municipale di per avere accesso agli atti al fine di ottenere il dissequestro del veicolo;
a tale e-mail _3 risultano allegate le fotografie a colori del verbale di sequestro amministrativo che probabilmente la Parte
aveva ottenuto, brevi manu, da (cfr. doc nr. 5). Persona_1
La Polizia Municipale rispondeva dopo vari giorni, con PEC del 21 giugno 2023, allegando la copia di un rapporto di trasmissione che avrebbe avuto ad oggetto l'invio del verbale di avvenuto sequestro datato 09/02/2023 (proc. SA 47/23) e la copia della seguente comunicazione, datata sempre
9.2.2023:
pagina 3 di 7 Con la medesima PEC del 21 giugno 2023, la Polizia Municipale di comunicava altresì _3 che il veicolo targato 0S era già stato trasferito in proprietà al custode acquirente P_
(con sede in , Via del Purgatorio n. 110/B2) in data 23 maggio 2023, con atto della Prefettura di _3
; la circostanza veniva immediatamente riscontrata presso il P.R.A. da parte della _3 Parte_1
che, in tal modo, prendeva atto che non le era stato notificato nemmeno il provvedimento di
[...] confisca o comunque di alienazione del veicolo per cui è causa.
Seguiva la richiesta di risarcimento danni – inviata sempre via PEC in data 25 luglio 2023 – da parte della formulata sia nei confronti del , che della che Pt_1 Controparte_2 CP_5 del per l'illecita alienazione del veicolo, senza ottenere alcuna risposta, così come non Controparte_3 vi erano adesioni all'invito di parte ricorrente a concludere la convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. 132/2014 e succ. mod.
La ricorrente agisce in questa sede per ottenere la condanna del Controparte_2
e del , in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 14.300, pari al valore Controparte_3 del veicolo di cui ha perso definitivamente la proprietà come conseguenza dell'illegittima alienazione disposta dalla . CP_5
Fissata l'udienza di trattazione della causa, parte ricorrente ha provveduto alla tempestiva notificazione del ricorso ai resistenti che, costituendosi in giudizio, hanno entrambi chiesto il rigetto del ricorso.
Il eccepisce il difetto di legittimazione passiva per non aver disposto Controparte_3 direttamente la confisca del veicolo (di competenza della ) e, nel merito, fa presente che ai CP_5 sensi dell'art. 196 C.d.S. i soggetti responsabili in solido della violazione commessa dal trasgressore sono il proprietario o, in sua vece, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, per cui, la notifica del verbale di sequestro amministrativo non poteva che essere effettuata al trasgressore e all'utilizzatore, ovvero allo stesso (nella sua doppia veste). Persona_1
Ad ogni modo, osservando una propria prassi, ha provveduto ad informare la società proprietaria di quanto accaduto mediante la PEC del 9.2.2023, ricevuta dalla alle ore Pt_1
10.54, perché anche se tale PEC “non conteneva in allegato il verbale di sequestro in questione, la comunicazione conteneva con sé tutte le informazioni utili e necessarie, ovvero tipo di veicolo sequestrato, targa e nome dell'utilizzatore, tali da rendere sufficientemente edotta di quanto occorso” (pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta), Pt_1 così contestando alla ricorrente di essere rimasta inerte per alcuni mesi e che i danni – di cui chiede in pagina 4 di 7 questa sede il risarcimento – potevano essere evitati se si fosse attivata nei successivi 5 gg giorni dal 9.2.2023 per riottenere il possesso del veicolo.
Difatti la procedura prevede che, una volta che la abbia pubblicato sul proprio sito CP_5 istituzionale l'avvenuto deposito del veicolo, entro 5 gg l'interessato deve chiedere la custodia del mezzo, altrimenti “il veicolo viene trasferito in proprietà al custode acquirente convenzionato”; ha, infine, contestato l'eccessività del quantum debeatur.
Il ha parimenti escluso la propria responsabilità facendo Controparte_2 presente di aver agito correttamente, ponendo in chiara luce i comportamenti illegali dell'utilizzatore, facendo ovvero presente che già alla data del 19.9.2019 (quando ebbe a sottoscrivere Persona_1 il leasing), venne contravvenzionato dalla Polizia Municipale di per aver circolato sul territorio _3 italiano per oltre un anno senza essere in possesso di valida patente italiana (perché era in possesso solo di quella rilasciata dalle autorità cinesi nr. che le venne ritirata); lo stesso in data Numero_1 Per_1
9.6.2022 venne trovato nuovamente alla guida del veicolo BMW con il possesso della sola copia della traduzione giurata della patente cinese (che le era stata già ritirata); in tal caso la sanzione comminata fu il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi;
poi è seguito l'episodio del 21.1.2023 quando , Per_1 senza patente, era alla guida dello stesso veicolo e provocò un incidente stradale.
Il Ministero rappresenta altresì che, nonostante che la pubblicazione sul sito Internet della
Prefettura di dell'avviso di giacenza del veicolo presso il custode convenzionato sia avvenuta il _3
31.1.2023 e che, quindi, già dopo 5 gg avrebbe potuto procedere al trasferimento del veicolo in capo a quest'ultimo, come indicato nel verbale di sequestro nella sezione “Avvisi”, ha optato di attendere il decorso dei 30 gg utili per opporsi al verbale di sequestro medesimo, così come ha dato atto
(producendo in giudizio le email del 1.2.2023, del 8.3.2023 e del 9.3.2023 intercorse tra funzionari della e della Depositeria della Polizia Municipale di ) che prima di procedere è stata “attesa” CP_5 _3 inutilmente la presentazione dell'istanza di dissequestro del veicolo.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione con ordinanza esitata all'udienza cartolare del
26.6.2024; sono stati assegnati termini per depositare brevi note conclusive;
la causa viene in decisione all'udienza cartolare dell'8.5.2025.
Motivi della decisione
La domanda non viene accolta per le ragioni che seguono.
La ricorrente ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro amministrativo ai fini della confisca mediante il ricevimento della PEC del 9.2.2023 inviatale dalla Polizia Municipale di (adempiendo _3
pagina 5 di 7 ai canoni di lealtà e di collaborazione esigibili nei rapporti tra PA e privati), cui era stata allegata la lettera della Prefettura del 9.2.2023, come sopra riportata nel contenuto, dunque ottenendo una serie di informazioni utili per eseguire tutti gli accertamenti possibili presso la di , nei CP_5 _3 riguardi della quale, invece, non presenta alcuna istanza, nemmeno di accesso agli atti, restando silente sino al 31.5.2023; un lasso temporale, anche di apprezzabile entità, durante il quale la ricorrente, da ritenersi soggetto certamente esperto e a conoscenza delle procedure amministrative in tema di circolazione stradale, avrebbe potuto concretamente ed effettivamente adoperarsi per il recupero del veicolo.
Deve infatti ribadirsi come la legge non prescriva alcun obbligo dell'Autorità procedente di avvisare, oltre al trasgressore e all'utilizzatore del veicolo, anche la proprietaria dello stesso in caso di sequestri amministrativi.
La fattispecie è disciplinata dall'art. 196 del C.d.S. intitolato “principio di solidarietà”, il quale nella seconda parte del comma 2 dispone che per le infrazioni di cui all'articolo 94, comma 4-bis commesse dagli aventi causa “risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo” risultante da pubblici registri.
La disposizione richiamata dell'art. 94, comma 4-bis, letteralmente così recita: “(f)atto salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli
225, comma 1, lettera b9, e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.”
La ratio delle disposizioni in esame risiede nella necessità di individuare in modo certo e sollecito il responsabile dell'illecito ed il suo dante causa, quale soggetto obbligato in solido al pagamento delle sanzioni pecuniarie.
Per quanto sopra il nominativo del titolare della carta di circolazione deve essere comunicato al competente Dipartimento per i trasporti e la navigazione entro il termine di trenta giorni dall'acquisizione della disponibilità, a qualsiasi titolo, derivante da un rapporto di utilizzazione non occasionale del veicolo.
Nel caso di specie, la voltura della carta di circolazione a favore di , come emerge dalla Per_1 consultazione delle annotazioni riguardanti il leasing (cfr. Doc. 5), è avvenuta in data 09.10.2019 con la pagina 6 di 7 conseguenza che i verbali di accertamento e contestazione per guida senza patente del
09.06.2022 e del 21.01.2023, afferenti -in parte qua- al fermo e al sequestro del veicolo di cui trattasi, sono stati correttamente notificati al locatario utilizzatore il quale è equiparato a tutti gli effetti al proprietario, proprio in ragione della necessità dello Stato di procedere con certezza e celerità nel recupero dei crediti di spettanza (ex pluribus, Cass. Civ. Ordinanza 5 giugno 2018, n. 144559).
Di tal modo non si può muovere alla P.A. alcuna censura di “illegittimità” (che parte ricorrente individua nell'omessa comunicazione del verbale di sequestro e del preavviso di confisca (!)) poiché la stessa non ha violato alcuna norma di legge.
Pare, invece, a questo giudice, che la stessa ricorrente abbia imprudentemente concesso in leasing il veicolo a senza accertarsi dell'effettivo suo possesso della patente italiana e Persona_1 dunque della possibilità che questi guidasse il veicolo sul territorio italiano nel rispetto delle norme, per cui non è consentito che si contesti alla e al - preposti all'accertamento e CP_5 Controparte_3 alla repressione degli illeciti conseguenti alla violazione del Codice della Strada – delle condotte illegittime quando, principalmente, sono poste in essere dal trasgressore, il quale non ebbe a comunicare quanto accaduto alla avendo questa affermato di aver appreso informalmente Pt_1 del sequestro dalla DE s.p.a. , soggetto meramente preposto al recupero della morosità.
0o0
Le spese processuali seguono la soccombenza;
queste vengono liquidate secondo quanto previsto dallo scaglione di valore di riferimento del DM 55/2014 e del DM 147/2022 fino ad euro
26.000 (il valore dichiarato della causa è di euro 14,300), nel minimo e senza riconoscimento di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attrice.
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare a ciascuna delle resistenti le spese di lite, che si liquidano in euro 1.700 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Firenze, 20 maggio 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
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