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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 137/2022
T R A
, in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Pt_1 Parte_2
Petrillo, elettivamente domiciliato presso la Avvocatura di Napoli, via Nuova Poggioreale ang. Pt_1
S. Lazzaro;
Appellante
E
, nata a [...] il [...] e residente ivi alla Via Messigno Controparte_1
n.215, , nato a [...] il [...] e residente Controparte_2 in Pompei (NA) alla Via Messigno n.215, , nato a [...] Controparte_3
(NA) il 26/08/1978 e residente in [...], CP_4
nato a [...] il [...], e residente in [...]
[...]
(MB) alla Via Novara n.28, nella qualità di legittimi eredi di , nato a Persona_1
Gragnano il 19/09/1948 e deceduto in Pompei il 08/01/2019, tutti rappresentati e difesi dall'avv.
Francesco Manzo, presso il quale elettivamente domiciliano in Pompei, Via Mazzini n. 83;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro, , premesso di aver lavorato presso lo stabilimento Fincantieri Persona_1 di Castellamare di Stabia dal 1971 al 2001 con mansioni di operaio saldatore, oltre che addetto al reparto montaggio di bordo e alla riparazione delle cabine delle navi, e di essere stato esposto per tale attività in maniera qualificata alle fibre di amianto, aveva dedotto che dopo anni di pensionamento gli era stato diagnosticato un mesotelioma maligno monobasico epiteliomorfo, per cui in data 4.7.2016 aveva presentato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale, Pt_1 accolta dall' resistente che gli aveva riconosciuto una invalidità nella misura del 75% e CP_5 costituito la relativa rendita. Essendo stato costretto per quasi tutto il periodo (dal 3.5.2016 al 20.9.2017) a cicli di chemioterapia, in data 30.7.2018 aveva presentato ricorso ex art. 104 TU 1124/1965 chiedendo una maggiore valutazione dell'invalidità derivante dalla malattia professionale nella misura del 100%. Il ricorso amministrativo era rimasto senza esito.
Ciò premesso, aveva chiesto al giudice di accertare il maggior grado di invalidità nella misura del 100% o inferiore, comunque superiore al 75%, con decorrenza dalla domanda amministrativa (4.7.2016), con condanna dell' alla erogazione della rendita nella misura indicata. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, intervenuto nel frattempo il decesso del ricorrente e costituiti gli eredi, con sentenza n. 1208/2021 pubblicata il 23.7.2021 il Giudice adito, all'esito di c.t.u. medico-legale, condividendo le conclusioni peritali, ha accolto la domanda e accertato una menomazione dell'integrità psico-fisica in ragione del 100% (e non del solo 75%) dalla domanda amministrativa del 4.7.2016 e fino al decesso dell'8.1.2019, con condanna dell' alla relativa erogazione in favore Pt_1 degli eredi costituiti, oltre accessori, spese di lite e di c.t.u.
Con atto di appello depositato presso questa Corte in data 21.1.2022, l' ha tempestivamente Pt_1 impugnato la decisione, confutando le argomentazioni peritali recepite in sentenza. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto dell'avverso ricorso, vinte le spese del doppio grado.
Si è costituito l'appellato che ha resistito ed ha concluso per il rigetto del gravame.
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
L'istante ha dedotto di aver lavorato presso lo stabilimento della Fincantieri dal 1971 sino al 2001 con mansioni di operaio saldatore addetto, tra l'altro, al reparto montaggio di bordo e alla riparazione delle cabine delle navi e di essere stato esposto nel corso della vita lavorativa, per la natura delle mansioni espletate, ad agenti cancerogeni e in particolare a fibre di amianto. Avendo contratto a distanza di anni dopo il pensionamento mesotelioma maligno monobasico epiteliomorfo, ritenendo la propria patologia di origine professionale, ha presentato domanda all' per l'erogazione dei Pt_1 relativi benefici. L' ha accolto la sua domanda ma con riconoscimento di una menomazione CP_5 dell'integrità psicofisica (del 75%) ritenuta inadeguata. L'istante ha quindi presentato ricorso amministrativo chiedendo una maggiore valutazione dell'invalidità (nella misura del 100% o comunque superiore al 75%) e, stante l'esito negato del ricorso, ha agito in giudizio.
Va premesso che il caso oggetto di causa non comporta valutazioni sulla origine professionale della malattia, pacificamente riconosciuta dall'istituto resistente, essendo in contestazione soltanto la quantificazione della invalidità derivante dalla patologia tumorale.
Il Tribunale ha conferito incarico peritale per l'accertamento medico necessario e all'esito ha recepito le conclusioni del consulente, attinte oggi dalle contestazioni dell' che ha sottolineato, con un Pt_1 unico motivo, che le tabelle non prevedono un'invalidità del 100% per la malattia professionale Pt_1 riconosciuta al (“Mesotelioma Pleurico”). CP_2
In particolare, l' ha contestato che il c.t.u. non ha tenuto conto delle tabelle di valutazione del Pt_1 danno biologico, allegate al D.Lgs. 38/2000, ove l' unica voce di menomazione che prevede il valore assoluto del danno biologico è la voce 137 Cachessia neoplastica 100%, né ha verificato le capacità residue del malato (scala di Karnofsky). L'istituto appellante ha evidenziato come la valutazione del 100% per l'intero arco temporale dal 4.7.2016 fino al decesso dell'8.1.2019 sia medico-legalmente sbagliata atteso che la cachessia neoplastica può essere giustificata in una fase terminale della patologia neoplastica, allorché le condizioni psico-fisiche sono scadute totalmente, massimo in due mesi prima dell'exitus o, comunque, in un lasso di gran lunga inferiore.
Gli odierni appellati, in contrario, hanno osservato che gli assunti dell' non prendono in Pt_1 considerazione, a differenza di quanto ha fatto il c.t.u. di 1° grado, la reale situazione psico-fisica del
, sia per quanto riguarda la malattia sia, e soprattutto, per le terapie a cui è stato sottoposto CP_2 da subito per arginare l'evoluzione della patologia, terapie che risultano notoriamente inabilitanti, tanto da essere sufficienti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (così come è avvenuto nella fattispecie;
v. doc. C05 della memoria di costituzione in appello).
Osserva il collegio che il c.t.u., all'esito della valutazione della documentazione clinica agli atti, ha affermato che deceduto in data 8.1.2019 è risultato affetto da “Mesotelioma Persona_1 maligno monofasico epiteliomorfo, trattato con cicli di chemioterapia”. Nel gennaio 2016 è stato ricoverato presso la UOC di Terapia Subintensiva dell'Ospedale Monaldi di Napoli per versamento pleurico a sinistra e sospetta neoplasia, nel marzo 2016 a seguito di ulteriore ricovero presso la UOC di Chirurgia Toracica dell'Ospedale Monaldi di Napoli è stata posta diagnosi di mesotelioma maligno epiteliomorfo e sottoposto a trattamento chemioterapico dal 3.5.2016 al 6.9.2016 e dal 29.11.2016 al 3.9.2017. Nel novembre 2018 vi è stato un ulteriore ricovero ospedaliero presso la UOC Chirurgia cit. per versamento pleurico destro. Si sono susseguiti ulteriori ricoveri ospedalieri e in data 8.1.2019 il è deceduto. CP_2
Il c.t.u. ha osservato che il mesotelioma pleurico compare dopo una latenza di esposizione mediamente di 25 anni ovvero può comparire dopo 10-20 anni dalla cessata esposizione e che il decorso della malattia neoplastica, una volta rivelatasi clinicamente, è rapido e conduce a morte entro pochi mesi (e al massimo entro due anni). Ha quindi concluso che nel caso di specie “trattasi di tumore maligno a rapida evoluzione, con gravi lesioni anatomo-funzionali ingravescente ed irreversibile e a prognosi infausta, che ha determinato fin dall'inizio una inabilità assoluta del 100%, aggravata anche dal trattamento chemioterapico cui è stato costretto per quasi tutto il periodo con inevitabili effetti collaterali immediati e gravi disagi derivati (Tab. A – 1^ Categ. – c.22)”.
Non si condivide l'impostazione dell' che incentra il gravame su astratte considerazioni relative Pt_1 alle percentuali di invalidità previste nelle tabelle, senza considerare la reale e concreta situazione psicofisica dell'istante. Nella specie le terapie necessarie per il tipo di malattia professionale hanno comportato un'autonoma invalidità che è stata maggiore della teorica invalidità della malattia stessa.
La valutazione effettuata dal consulente tecnico nel giudizio di primo grado risponde in maniera corretta alla effettiva situazione del che ha subito cicli di chemioterapia per molti mesi con CP_2 l'utilizzo di farmaci debilitanti con effetti collaterali molto forti. Durante i cicli di chemioterapie, il grado di invalidità era fortemente accentuato, andando al di là della totale inabilità, risultando necessaria l'assistenza continua (cfr. verbale di riconoscimento della indennità di accompagnamento dell'8.7.2016 con decorrenza dalla domanda del 21.4.2016, all. C05 memoria di costituzione in appello). Al termine del periodo chemioterapico, inoltre, le condizioni del de cuius erano peggiorate, sia per lo sviluppo e l'aggravamento della malattia sia per gli effetti delle chemioterapie (infatti nel certificato medico del 30.7.2018, allegato al ricorso ex art. 104 TU 1124/65, è indicato “Mesotelioma pleurico in trattamento chemioterapico. Grave insufficienza respiratoria e dispnea anche a riposo”; cfr. doc.B08 memoria di costituzione in appello). Nella valutazione della invalidità, il c,t,u, ha considerato le condizioni di un malato tumorale sottoposto a chemioterapie dal periodo iniziale 3/5/2016 (epoca antecedente al riconoscimento della malattia professionale del 04/07/2016) fino al settembre 2017 e il successivo peggioramento delle sue condizioni psicofisiche che ha condotto, in data 8.1.2019, al decesso (peraltro, preceduto da numerosi ricoveri ospedalieri).
Alla luce di quanto riportato, le conclusioni del c.t.u. – recepite dal Tribunale - appaiono tecnicamente corrette ed adeguatamente motivate con riguardo ai parametri di valutazione in punto di quantificazione della menomazione dell'integrità psicofisica derivante al dalla malattia CP_2 professionale.
Ne discende il rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell' Pt_1
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.
228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 - riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti - evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti - come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-condanna l' al pagamento, in favore della appellata, delle spese del grado, che liquida in Pt_1 complessivi euro 3473,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 112/2015, introdotto dall'art. 1 comma 7 L.
228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell' CP_5 appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 27/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 137/2022
T R A
, in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Pt_1 Parte_2
Petrillo, elettivamente domiciliato presso la Avvocatura di Napoli, via Nuova Poggioreale ang. Pt_1
S. Lazzaro;
Appellante
E
, nata a [...] il [...] e residente ivi alla Via Messigno Controparte_1
n.215, , nato a [...] il [...] e residente Controparte_2 in Pompei (NA) alla Via Messigno n.215, , nato a [...] Controparte_3
(NA) il 26/08/1978 e residente in [...], CP_4
nato a [...] il [...], e residente in [...]
[...]
(MB) alla Via Novara n.28, nella qualità di legittimi eredi di , nato a Persona_1
Gragnano il 19/09/1948 e deceduto in Pompei il 08/01/2019, tutti rappresentati e difesi dall'avv.
Francesco Manzo, presso il quale elettivamente domiciliano in Pompei, Via Mazzini n. 83;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro, , premesso di aver lavorato presso lo stabilimento Fincantieri Persona_1 di Castellamare di Stabia dal 1971 al 2001 con mansioni di operaio saldatore, oltre che addetto al reparto montaggio di bordo e alla riparazione delle cabine delle navi, e di essere stato esposto per tale attività in maniera qualificata alle fibre di amianto, aveva dedotto che dopo anni di pensionamento gli era stato diagnosticato un mesotelioma maligno monobasico epiteliomorfo, per cui in data 4.7.2016 aveva presentato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale, Pt_1 accolta dall' resistente che gli aveva riconosciuto una invalidità nella misura del 75% e CP_5 costituito la relativa rendita. Essendo stato costretto per quasi tutto il periodo (dal 3.5.2016 al 20.9.2017) a cicli di chemioterapia, in data 30.7.2018 aveva presentato ricorso ex art. 104 TU 1124/1965 chiedendo una maggiore valutazione dell'invalidità derivante dalla malattia professionale nella misura del 100%. Il ricorso amministrativo era rimasto senza esito.
Ciò premesso, aveva chiesto al giudice di accertare il maggior grado di invalidità nella misura del 100% o inferiore, comunque superiore al 75%, con decorrenza dalla domanda amministrativa (4.7.2016), con condanna dell' alla erogazione della rendita nella misura indicata. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, intervenuto nel frattempo il decesso del ricorrente e costituiti gli eredi, con sentenza n. 1208/2021 pubblicata il 23.7.2021 il Giudice adito, all'esito di c.t.u. medico-legale, condividendo le conclusioni peritali, ha accolto la domanda e accertato una menomazione dell'integrità psico-fisica in ragione del 100% (e non del solo 75%) dalla domanda amministrativa del 4.7.2016 e fino al decesso dell'8.1.2019, con condanna dell' alla relativa erogazione in favore Pt_1 degli eredi costituiti, oltre accessori, spese di lite e di c.t.u.
Con atto di appello depositato presso questa Corte in data 21.1.2022, l' ha tempestivamente Pt_1 impugnato la decisione, confutando le argomentazioni peritali recepite in sentenza. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto dell'avverso ricorso, vinte le spese del doppio grado.
Si è costituito l'appellato che ha resistito ed ha concluso per il rigetto del gravame.
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
L'istante ha dedotto di aver lavorato presso lo stabilimento della Fincantieri dal 1971 sino al 2001 con mansioni di operaio saldatore addetto, tra l'altro, al reparto montaggio di bordo e alla riparazione delle cabine delle navi e di essere stato esposto nel corso della vita lavorativa, per la natura delle mansioni espletate, ad agenti cancerogeni e in particolare a fibre di amianto. Avendo contratto a distanza di anni dopo il pensionamento mesotelioma maligno monobasico epiteliomorfo, ritenendo la propria patologia di origine professionale, ha presentato domanda all' per l'erogazione dei Pt_1 relativi benefici. L' ha accolto la sua domanda ma con riconoscimento di una menomazione CP_5 dell'integrità psicofisica (del 75%) ritenuta inadeguata. L'istante ha quindi presentato ricorso amministrativo chiedendo una maggiore valutazione dell'invalidità (nella misura del 100% o comunque superiore al 75%) e, stante l'esito negato del ricorso, ha agito in giudizio.
Va premesso che il caso oggetto di causa non comporta valutazioni sulla origine professionale della malattia, pacificamente riconosciuta dall'istituto resistente, essendo in contestazione soltanto la quantificazione della invalidità derivante dalla patologia tumorale.
Il Tribunale ha conferito incarico peritale per l'accertamento medico necessario e all'esito ha recepito le conclusioni del consulente, attinte oggi dalle contestazioni dell' che ha sottolineato, con un Pt_1 unico motivo, che le tabelle non prevedono un'invalidità del 100% per la malattia professionale Pt_1 riconosciuta al (“Mesotelioma Pleurico”). CP_2
In particolare, l' ha contestato che il c.t.u. non ha tenuto conto delle tabelle di valutazione del Pt_1 danno biologico, allegate al D.Lgs. 38/2000, ove l' unica voce di menomazione che prevede il valore assoluto del danno biologico è la voce 137 Cachessia neoplastica 100%, né ha verificato le capacità residue del malato (scala di Karnofsky). L'istituto appellante ha evidenziato come la valutazione del 100% per l'intero arco temporale dal 4.7.2016 fino al decesso dell'8.1.2019 sia medico-legalmente sbagliata atteso che la cachessia neoplastica può essere giustificata in una fase terminale della patologia neoplastica, allorché le condizioni psico-fisiche sono scadute totalmente, massimo in due mesi prima dell'exitus o, comunque, in un lasso di gran lunga inferiore.
Gli odierni appellati, in contrario, hanno osservato che gli assunti dell' non prendono in Pt_1 considerazione, a differenza di quanto ha fatto il c.t.u. di 1° grado, la reale situazione psico-fisica del
, sia per quanto riguarda la malattia sia, e soprattutto, per le terapie a cui è stato sottoposto CP_2 da subito per arginare l'evoluzione della patologia, terapie che risultano notoriamente inabilitanti, tanto da essere sufficienti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (così come è avvenuto nella fattispecie;
v. doc. C05 della memoria di costituzione in appello).
Osserva il collegio che il c.t.u., all'esito della valutazione della documentazione clinica agli atti, ha affermato che deceduto in data 8.1.2019 è risultato affetto da “Mesotelioma Persona_1 maligno monofasico epiteliomorfo, trattato con cicli di chemioterapia”. Nel gennaio 2016 è stato ricoverato presso la UOC di Terapia Subintensiva dell'Ospedale Monaldi di Napoli per versamento pleurico a sinistra e sospetta neoplasia, nel marzo 2016 a seguito di ulteriore ricovero presso la UOC di Chirurgia Toracica dell'Ospedale Monaldi di Napoli è stata posta diagnosi di mesotelioma maligno epiteliomorfo e sottoposto a trattamento chemioterapico dal 3.5.2016 al 6.9.2016 e dal 29.11.2016 al 3.9.2017. Nel novembre 2018 vi è stato un ulteriore ricovero ospedaliero presso la UOC Chirurgia cit. per versamento pleurico destro. Si sono susseguiti ulteriori ricoveri ospedalieri e in data 8.1.2019 il è deceduto. CP_2
Il c.t.u. ha osservato che il mesotelioma pleurico compare dopo una latenza di esposizione mediamente di 25 anni ovvero può comparire dopo 10-20 anni dalla cessata esposizione e che il decorso della malattia neoplastica, una volta rivelatasi clinicamente, è rapido e conduce a morte entro pochi mesi (e al massimo entro due anni). Ha quindi concluso che nel caso di specie “trattasi di tumore maligno a rapida evoluzione, con gravi lesioni anatomo-funzionali ingravescente ed irreversibile e a prognosi infausta, che ha determinato fin dall'inizio una inabilità assoluta del 100%, aggravata anche dal trattamento chemioterapico cui è stato costretto per quasi tutto il periodo con inevitabili effetti collaterali immediati e gravi disagi derivati (Tab. A – 1^ Categ. – c.22)”.
Non si condivide l'impostazione dell' che incentra il gravame su astratte considerazioni relative Pt_1 alle percentuali di invalidità previste nelle tabelle, senza considerare la reale e concreta situazione psicofisica dell'istante. Nella specie le terapie necessarie per il tipo di malattia professionale hanno comportato un'autonoma invalidità che è stata maggiore della teorica invalidità della malattia stessa.
La valutazione effettuata dal consulente tecnico nel giudizio di primo grado risponde in maniera corretta alla effettiva situazione del che ha subito cicli di chemioterapia per molti mesi con CP_2 l'utilizzo di farmaci debilitanti con effetti collaterali molto forti. Durante i cicli di chemioterapie, il grado di invalidità era fortemente accentuato, andando al di là della totale inabilità, risultando necessaria l'assistenza continua (cfr. verbale di riconoscimento della indennità di accompagnamento dell'8.7.2016 con decorrenza dalla domanda del 21.4.2016, all. C05 memoria di costituzione in appello). Al termine del periodo chemioterapico, inoltre, le condizioni del de cuius erano peggiorate, sia per lo sviluppo e l'aggravamento della malattia sia per gli effetti delle chemioterapie (infatti nel certificato medico del 30.7.2018, allegato al ricorso ex art. 104 TU 1124/65, è indicato “Mesotelioma pleurico in trattamento chemioterapico. Grave insufficienza respiratoria e dispnea anche a riposo”; cfr. doc.B08 memoria di costituzione in appello). Nella valutazione della invalidità, il c,t,u, ha considerato le condizioni di un malato tumorale sottoposto a chemioterapie dal periodo iniziale 3/5/2016 (epoca antecedente al riconoscimento della malattia professionale del 04/07/2016) fino al settembre 2017 e il successivo peggioramento delle sue condizioni psicofisiche che ha condotto, in data 8.1.2019, al decesso (peraltro, preceduto da numerosi ricoveri ospedalieri).
Alla luce di quanto riportato, le conclusioni del c.t.u. – recepite dal Tribunale - appaiono tecnicamente corrette ed adeguatamente motivate con riguardo ai parametri di valutazione in punto di quantificazione della menomazione dell'integrità psicofisica derivante al dalla malattia CP_2 professionale.
Ne discende il rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell' Pt_1
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.
228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 - riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti - evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti - come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-condanna l' al pagamento, in favore della appellata, delle spese del grado, che liquida in Pt_1 complessivi euro 3473,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 112/2015, introdotto dall'art. 1 comma 7 L.
228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell' CP_5 appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 27/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano