Ordinanza cautelare 11 febbraio 2021
Sentenza 7 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 11/02/2021, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2021
N. 00066/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00028/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Ceoletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
nei confronti
-OMISSIS- – -OMISSIS- - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del decreto -OMISSIS- con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 - tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020 - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la complessità dei numerosi profili di censura, esposti nell’atto introduttivo, imponga di riservarne il vaglio alla sede meritale, mediante la fissazione dell’udienza per la decisione del ricorso;
Ritenuto altresì che, nelle more, il pregiudizio derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato appare di particolare gravità, dando esso luogo alla cessazione del servizio del ricorrente, così da estinguere la fonte di reddito necessaria a provvedere ai bisogni della famiglia;
Ritenuto, per quanto precede, di sospendere gli effetti dell’impugnato decreto e di rinviare la causa all’udienza pubblica del 14 aprile 2021, per la decisione nel merito.
Ritenuto, infine, di compensare le spese di giudizio relativamente alla presente fase, sussistendone giusti motivi in considerazione della particolare delicatezza degli interessi esaminati e delle ragioni sottese all’accoglimento della domanda cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, e fissa, per la trattazione nel merito del ricorso, l’udienza del 14 aprile 2021.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.