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Sentenza 27 dicembre 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/12/2024, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3108/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3108/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
MACCHI PAOLA
e da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'Avvocato SCAFFEO FRANCA
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Pantigliate (MI), il 2 dicembre 1995, trascritto in data Parte_1 Parte_2
7 dicembre 1995, presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Pantigliate con atto n. 25, parte
II, serie A, anno 1995, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e gli altri adempimenti di rito, alle seguenti, concordate
CONDIZIONI
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. Nell'ambito della negoziazione globale per la definizione degli accordi di divorzio,
[...] si obbliga a cedere, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di Parte_1 divorzio, alla SI , che a sua volta si obbliga ad acquistare Parte_2 nello stesso termine, la quota a lui intestata – libera da diritti di usufrutto, uso, abitazione e non gravata da pignoramenti – di ½ dell'immobile coniugale, sito nel Comune di
Mediglia (MI), Via Aldebaran, n. 6, identificata al Catasto del medesimo Comune al foglio
1, particella 254 subalterno 1, categoria A/7, classe 2, consistenza vani 7,5, rendita catastale euro 794,05, con annesso vano autorimessa identificato catastalmente al foglio
1, particella 254 subalterno 2, categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 24, rendita catastale euro 70,65.
3. si obbliga a corrispondere quale corrispettivo per la cessione Parte_2 della quota di ½ della casa familiare a che accetta, la somma di € Parte_1
200.000,00 (Duecentomila/00 Euro) pari al controvalore della quota oggetto di cessione, oltre a € 10.000,00 (Diecimila/00 Euro) pari al controvalore della quota relativa all'arredo e corredo dell'abitazione, così per complessivi € 210.000,00
(duecentodiecimila/00 Euro). L'importo concordato sarà corrisposto a Parte_1 quanto a € 30.000,00 (trentamila/00 Euro) alla firma del presente ricorso congiunto a mezzo di bonifico bancario (IBAN [...] – BNL di Peschiera
Borromeo) e quanto a € 180.000,00 (centottantamila/00 Euro) contestualmente al rogito notarile di cui al precedente punto 2), avente a oggetto l'immobile coniugale.
4. La cessione della quota di ½ di proprietà della casa coniugale avverrà con atto pubblico a cura di Notaio scelto da e con spese a suo esclusivo carico. In Parte_2 particolare, le parti concordano che le spese notarili e ogni eventuale ulteriore onere, comprese le eventuali plusvalenze, e/o spese gravanti sul trasferimento, o comunque sia, inerenti e conseguenti all'atto di cui sopra, saranno totalmente a carico della sola SI
. Parte_2
5. I ricorrenti si danno atto che l'immobile oggetto di cessione è stato oggetto, nell'anno
2023, di opere di efficientamento agevolate con il SuperBonus 110%. In ogni caso,
[...] si obbliga a manlevare e tenere indenne da Parte_2 Parte_1 qualsivoglia pretesa di terzi inerente e conseguente alle suddette detrazioni e agevolazioni fiscali e, comunque sia, da accertamenti fiscali, tributari e amministrativi attinenti in generale all'immobile oggetto di cessione.
6. Le parti dichiarano che gli immobili oggetto di cessione pro quota sono muniti di conformità catastale ed urbanistica e di APE e si obbligano a rendere, nell'atto di cessione, tutte le ulteriori dichiarazioni di legge.
7. I ricorrenti si danno atto che il menzionato trasferimento, rientrante nella negoziazione globale per la definizione degli accordi di divorzio, gode della totale esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 legge 74/1987 e concordano di avvalersi dei suddetti benefici fiscali.
8. Il Sig. preleverà dall'immobile entro febbraio 2025 oltre ai suoi beni Parte_1 personali ivi rimasti, l'impianto stereo e il televisore, libri e fumetti e ogni altro suo bene.
9. Con l'adempimento di quanto ivi previsto, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica patrimoniale inerente al rapporto matrimoniale
10. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti e di non svolgere, dunque, reciproca domanda di mantenimento.
11. Ciascuno dei coniugi terrà a proprio carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis. 51, comma III c.p.c.
Con successive note scritte depositate il 12.12.2024 in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Pantigliate (MI), il 2 dicembre 1995, trascritto in data Parte_2
7 dicembre 1995, presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Pantigliate con atto n. 25, parte II, serie A, anno 1995;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa le spese di lite tra le parti;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pantigliate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 18/12/2024
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3108/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
MACCHI PAOLA
e da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'Avvocato SCAFFEO FRANCA
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Pantigliate (MI), il 2 dicembre 1995, trascritto in data Parte_1 Parte_2
7 dicembre 1995, presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Pantigliate con atto n. 25, parte
II, serie A, anno 1995, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e gli altri adempimenti di rito, alle seguenti, concordate
CONDIZIONI
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. Nell'ambito della negoziazione globale per la definizione degli accordi di divorzio,
[...] si obbliga a cedere, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di Parte_1 divorzio, alla SI , che a sua volta si obbliga ad acquistare Parte_2 nello stesso termine, la quota a lui intestata – libera da diritti di usufrutto, uso, abitazione e non gravata da pignoramenti – di ½ dell'immobile coniugale, sito nel Comune di
Mediglia (MI), Via Aldebaran, n. 6, identificata al Catasto del medesimo Comune al foglio
1, particella 254 subalterno 1, categoria A/7, classe 2, consistenza vani 7,5, rendita catastale euro 794,05, con annesso vano autorimessa identificato catastalmente al foglio
1, particella 254 subalterno 2, categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 24, rendita catastale euro 70,65.
3. si obbliga a corrispondere quale corrispettivo per la cessione Parte_2 della quota di ½ della casa familiare a che accetta, la somma di € Parte_1
200.000,00 (Duecentomila/00 Euro) pari al controvalore della quota oggetto di cessione, oltre a € 10.000,00 (Diecimila/00 Euro) pari al controvalore della quota relativa all'arredo e corredo dell'abitazione, così per complessivi € 210.000,00
(duecentodiecimila/00 Euro). L'importo concordato sarà corrisposto a Parte_1 quanto a € 30.000,00 (trentamila/00 Euro) alla firma del presente ricorso congiunto a mezzo di bonifico bancario (IBAN [...] – BNL di Peschiera
Borromeo) e quanto a € 180.000,00 (centottantamila/00 Euro) contestualmente al rogito notarile di cui al precedente punto 2), avente a oggetto l'immobile coniugale.
4. La cessione della quota di ½ di proprietà della casa coniugale avverrà con atto pubblico a cura di Notaio scelto da e con spese a suo esclusivo carico. In Parte_2 particolare, le parti concordano che le spese notarili e ogni eventuale ulteriore onere, comprese le eventuali plusvalenze, e/o spese gravanti sul trasferimento, o comunque sia, inerenti e conseguenti all'atto di cui sopra, saranno totalmente a carico della sola SI
. Parte_2
5. I ricorrenti si danno atto che l'immobile oggetto di cessione è stato oggetto, nell'anno
2023, di opere di efficientamento agevolate con il SuperBonus 110%. In ogni caso,
[...] si obbliga a manlevare e tenere indenne da Parte_2 Parte_1 qualsivoglia pretesa di terzi inerente e conseguente alle suddette detrazioni e agevolazioni fiscali e, comunque sia, da accertamenti fiscali, tributari e amministrativi attinenti in generale all'immobile oggetto di cessione.
6. Le parti dichiarano che gli immobili oggetto di cessione pro quota sono muniti di conformità catastale ed urbanistica e di APE e si obbligano a rendere, nell'atto di cessione, tutte le ulteriori dichiarazioni di legge.
7. I ricorrenti si danno atto che il menzionato trasferimento, rientrante nella negoziazione globale per la definizione degli accordi di divorzio, gode della totale esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 legge 74/1987 e concordano di avvalersi dei suddetti benefici fiscali.
8. Il Sig. preleverà dall'immobile entro febbraio 2025 oltre ai suoi beni Parte_1 personali ivi rimasti, l'impianto stereo e il televisore, libri e fumetti e ogni altro suo bene.
9. Con l'adempimento di quanto ivi previsto, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica patrimoniale inerente al rapporto matrimoniale
10. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti e di non svolgere, dunque, reciproca domanda di mantenimento.
11. Ciascuno dei coniugi terrà a proprio carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis. 51, comma III c.p.c.
Con successive note scritte depositate il 12.12.2024 in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Pantigliate (MI), il 2 dicembre 1995, trascritto in data Parte_2
7 dicembre 1995, presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Pantigliate con atto n. 25, parte II, serie A, anno 1995;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa le spese di lite tra le parti;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pantigliate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 18/12/2024
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello