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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/11/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.994 \ 2023 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. GIAMMUSSO LUCA
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA contumace–
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 19.11.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto:
Il giudice di prime cure ha statuito in relazione ad un atto non impugnabile in seguito alla entrata in vigore della legge 215\2021 che ha espressamente previsto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. La domanda introduttiva del giudizio di primo grado risulta essere stata iscritta a ruolo nel 2022 (atto di citazione del
28.07.2022), successivamente quindi alla entrata in vigore della norma ut supra
Parte appellata ha adito l'Autorità Giudiziaria nel corso dell'anno 2022 al fine di
1 contestare l'esistenza di una cartella di pagamento notificatagli ben otto anni prima ed alla quale, sempre a suo dire, non era seguito alcun altro atto esattoriale e, peraltro, non lamentando alcun concreto pregiudizio derivatogli dalla mera esistenza della pendenza esattoriale oggetto di contestazione.
Il giudice adito avrebbe conseguentemente dovuto dichiarare l'inammissibilità e non entrare nel merito della controversia.
La prescrizione non si è perfezionata in virtù degli atti interruttivi prodotti nel giudizio di primo grado: intimazione di pagamento 11020169019019057128000 notificata a mezzo pec il 25.11.2016; intimazione di pagamento
11020209004755975000 notificata a mezzo pec il 18.02.2020. Non solo non è stata offerta prova, ma ancora prima nessun neppure asserito pregiudizio risulta indicato da parte opponente nella opposizione di primo grado, dove semplicemente l'opponente si è limitato ad invocare l'irregolarità della notifica solo in quanto proveniente da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri.
Peraltro l'origine della pec era perfettamente comprensibile in quanto l'indirizzo di provenienza riportava chiaramente il dominio PEC di agenzia
[...]
( t) Parte_2 Email_1
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
PQM
Definitivamente pronunciando;
contrariis reiectis;
in riforma della sentenza n 274\2023 del Giudice di pace di Filadelfia depositata in data
15.03.2023 dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso atto non Controparte_1 più impugnabile ai sensi della legge 215\2021 dichiara il credito portato dalla cartella opposta non prescritto in virtù degli atti interruttivi della eccepita prescrizione condanna a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore le spese di lite che
[...] liquida, per entrambi i gradi del giudizio, in euro 855,00 per compensi oltre oneri previdenziali e fiscali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del
15%.
addì 19.11.2025
2 IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
3
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.994 \ 2023 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. GIAMMUSSO LUCA
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA contumace–
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 19.11.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto:
Il giudice di prime cure ha statuito in relazione ad un atto non impugnabile in seguito alla entrata in vigore della legge 215\2021 che ha espressamente previsto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. La domanda introduttiva del giudizio di primo grado risulta essere stata iscritta a ruolo nel 2022 (atto di citazione del
28.07.2022), successivamente quindi alla entrata in vigore della norma ut supra
Parte appellata ha adito l'Autorità Giudiziaria nel corso dell'anno 2022 al fine di
1 contestare l'esistenza di una cartella di pagamento notificatagli ben otto anni prima ed alla quale, sempre a suo dire, non era seguito alcun altro atto esattoriale e, peraltro, non lamentando alcun concreto pregiudizio derivatogli dalla mera esistenza della pendenza esattoriale oggetto di contestazione.
Il giudice adito avrebbe conseguentemente dovuto dichiarare l'inammissibilità e non entrare nel merito della controversia.
La prescrizione non si è perfezionata in virtù degli atti interruttivi prodotti nel giudizio di primo grado: intimazione di pagamento 11020169019019057128000 notificata a mezzo pec il 25.11.2016; intimazione di pagamento
11020209004755975000 notificata a mezzo pec il 18.02.2020. Non solo non è stata offerta prova, ma ancora prima nessun neppure asserito pregiudizio risulta indicato da parte opponente nella opposizione di primo grado, dove semplicemente l'opponente si è limitato ad invocare l'irregolarità della notifica solo in quanto proveniente da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri.
Peraltro l'origine della pec era perfettamente comprensibile in quanto l'indirizzo di provenienza riportava chiaramente il dominio PEC di agenzia
[...]
( t) Parte_2 Email_1
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
PQM
Definitivamente pronunciando;
contrariis reiectis;
in riforma della sentenza n 274\2023 del Giudice di pace di Filadelfia depositata in data
15.03.2023 dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso atto non Controparte_1 più impugnabile ai sensi della legge 215\2021 dichiara il credito portato dalla cartella opposta non prescritto in virtù degli atti interruttivi della eccepita prescrizione condanna a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore le spese di lite che
[...] liquida, per entrambi i gradi del giudizio, in euro 855,00 per compensi oltre oneri previdenziali e fiscali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del
15%.
addì 19.11.2025
2 IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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