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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/10/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 50/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 50/2024 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale legale rappresentante del figlio Parte_1 C.F._1
minore (C.F. ), (C.F. Persona_1 C.F._2 Parte_2
, (C.F. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Ambrosio Renato e dell'avv. Torreri C.F._5
ND, appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Fossati Massimo appellato
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
appellato contumace
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 12.09.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
11.09.2025)
pagina 1 di 19 OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI
Per gli appellanti + altri: Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, previa ogni declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della impugnata sentenza n. 4621/2023 resa dal Tribunale di Torino in accoglimento del dispiegato appello, per i motivi sopraesposti,
1) Accertare e dichiarare la civile responsabilità della Controparte_1
, sia per la verificazione dei fatti per cui è causa sia per la carenza/assenza/incompletezza
[...] di consenso informato, e per l'effetto condannarla al risarcimento in favore degli appellanti dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti come descritti in narrativa, oltre alla rivalutazione ed agli interessi (legali ed ex art. 1284 c. 4 c.c.) anche compensativi dal fatto al soddisfo, fatti salvi i diritti, le azioni, le rivalse di per le Controparte_3 Controparte_4
erogazioni e le prestazioni effettuate a loro favore;
2) Condannare la alla rifusione di tutte le Controparte_1
spese, anche stragiudiziali (legali e tecniche, di CTU e CTP), onorari e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti onorari successivi occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Per l'appellato : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis dato atto che l' ha già formulato espressa Controparte_1
riserva di ricorso per Cassazione,
In via istruttoria
Disporre l'acquisizione di informativa c/o finalizzata ad accertare sussistenza ed entità di CP_5
emolumenti corrisposti in favore della Sig.ra e dei di lei figli Parte_1 Parte_2
e in conseguenza del decesso del coniuge Dr. , a titolo di Persona_1 Parte_5
pensione di reversibilità o pensione indiretta.
Ordinare a parte attrice l'esibizione in giudizio della documentazione attestante gli indennizzi eventualmente percetti in ragione di contratti assicurativi sulla vita o sull'infortunio stipulati dal
Dr. o, in suo favore, da terzi;
Parte_5
pagina 2 di 19 Ordinare a Editrice La Stampa S.p.A. l'esibizione in giudizio di contratti assicurativi sulla vita o sull'infortunio stipulati a beneficio del Dr. come richieste in memoria n.2 di primo Parte_5
grado.
Nel merito
Dichiarare inammissibili i documenti n.9 e 10 del fascicolo di primo grado in quanto non depositati nel fascicolo telematico del giudizio d'appello
Rigettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dagli appellanti e di qualsivoglia ulteriore pregiudizio non regolato dalla sentenza parziale.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione all'appello promosso da , , Parte_1 Parte_2 Persona_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 4621/23 Parte_3 Parte_4
pubblicata il 20.11.2023, questa Corte ha già emesso la sentenza non definitiva n. 304/2025 pubblicata in data 03.04.2025 con la quale:
- è stato rigettato il terzo motivo di appello avente ad oggetto la carenza di legittimazione attiva dell' CP_2
- è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il secondo motivo di appello relativo alla carenza di adeguato consenso informato del paziente.
- è stato accolto il primo motivo di appello con conseguente accertamento della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dell'AOU e più nello specifico è stato ritenuto dimostrato che il decesso di sia avvenuto per fatto colposo ascrivibile all'AOU. Parte_5
Per effetto dell'accoglimento del primo motivo di gravame questa Corte è passata ad esaminare le domande risarcitorie proposte dalle parti attrici-appellanti iure proprio.
In particolare:
- sono state accolte tutte le domande di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
- sono state accolte le domande di risarcimento del danno biologico di natura psichica proposte da e di Parte_2 Persona_1
- sugli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sono stati riconosciuti,
pagina 3 di 19 a titolo di maggior danno per la ritardata corresponsione, gli interessi legali dalla data del sinistro alla data della sentenza (secondo le modalità indicate dalla Corte di Cassazione, Sez. Un.
1712/95);
- è stata per contro rigettata la domanda di condanna alla corresponsione dei maggiori interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della proposizione della domanda giudiziale sino al saldo.
In sede di sentenza non definitiva questa Corte non si è pronunciata sulle domande di risarcimento del danno patrimoniale e la causa è stata rimessa sul ruolo con separata ordinanza nella quale è stato dato atto che, impregiudicata ogni valutazione nel merito, era indispensabile acquisire la documentazione afferente ai redditi del de cuius e del genitore superstite, documenti indicati come prodotti sub docc. 9 e 10 con l'atto di citazione in primo grado, non reperibili né nel fascicolo di primo grado (stante la costituzione “cartacea” degli attori) né nel fascicolo telematico di appello.
All'esito della produzione dei due documenti mancanti, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
1) Deve innanzitutto essere disattesa la tesi dell'A.O.U. secondo la quale l'iniziale omesso deposito in appello dei documenti 9 e 10 (a suo tempo prodotti in formato cartaceo nel fascicolo del primo grado) preclude la disamina di tali documenti ai fini della decisione sul gravame.
La giurisprudenza di legittimità richiamata dall'A.O.U. è stata superata dal più recente orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale “In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024 in un caso in cui la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Corte d'appello, senza disporre la ricerca o la ricostruzione dei documenti mancanti nel fascicolo di appello e prodotti in primo pagina 4 di 19 grado dalla parte attrice, aveva ritenuto non dimostrato il fatto costitutivo della pretesa azionata e per l'effetto aveva accolto il gravame -proposto dalla parte convenuta e soccombente in primo grado- rigettando la domanda risarcitoria).
E' bene precisare che il principio della non dispersione della prova è stato applicato dalla Corte di Cassazione in favore della stessa parte che, per dimenticanza, non aveva riprodotto in appello il documento già offerto in comunicazione nel primo grado.
Ciò premesso in diritto, si rileva che:
- nell'atto di citazione in primo grado gli attori hanno espressamente elencato tra le proprie produzioni i docc. 9 e 10;
- l'effettiva produzione di tali documenti in primo grado non è stata contestata ed è stata financo pacifica tanto che l'AOU, sin dalla comparsa in primo grado (pag. 34 comparsa), ha preso posizione sul valore dimostrativo di tali produzioni;
- la riproposizione in appello della domanda di risarcimento è stata formulata con espresso richiamo dei documenti afferenti alle condizioni reddituali dei coniugi, ragione per la quale tali documenti devono essere esaminati ai fini della decisione.
In ossequio alla pronuncia della Corte di Cassazione appena richiamata, era quindi doverosa la rimessione della causa sul ruolo ai fini della ricostruzione del fascicolo di parte e della non dispersione della prova già acquisita.
2) Passando alla disamina della domanda di risarcimento del danno patrimoniale per perdita dell'apporto economico di , è opportuno ricordare che a fondamento della domanda Parte_5
la moglie ed i figli e avevano dedotto Parte_1 Parte_2 Persona_1
che:
- il de ciuius era giornalista e guadagnava circa € 2.500,00 netti al mese;
- il marito era sostanzialmente l'unico percettore di reddito atteso l'esiguo reddito della moglie
(che lavorava part time come professoressa di inglese percependo un reddito netto di € 1.100,00 mensili);
- è ipotizzabile che lo stesso destinasse ed avrebbe continuato a destinare i 2/3 del suo reddito alle esigenze della famiglia (circa € 20.000,00 annui) ed in particolare 1/2 alle spese fisse ed alla pagina 5 di 19 moglie (€ 10.000,00 annui) ed 1/4 per ciascun figlio (€ 5.000,00 annui per ciascun figlio);
- data l'importanza attribuita dal nucleo famigliare all'istruzione, era ed è presumibile che i figli continuino a studiare anche con il conseguimento di un Dottorato o di un Master, ovverosia sino all'età di 28-30 anni con conseguente danno patrimoniale pari ad € 85.000,00 per ed Parte_2
€ 105.000,00 per Persona_1
- quanto alla moglie , partendo da un danno patrimoniale di € 830,00 mensili Parte_1 dall'aprile 2018 considerando l'attuale età media di vita della donna di 85 anni, il danno potrebbe essere determinato, con opportuna capitalizzazione, in € 440.000,00.
L'età di presumibile indipendenza economica e gli importi risarcitori richiesti in favore di ciascun congiunto sono stati da ultimo rimodulati ed elevati nella comparsa conclusionale depositata in appello.
3) In diritto si rileva che:
- “Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta, a norma dell'art. 2043 cod. civ., ai congiunti di persona deceduta a causa dell'altrui fatto illecito, richiede l'accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro […]” (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 2318 del 02/02/2007);
- “Il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto e da liquidarsi in via necessariamente equitativa” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29830 del
20/11/2018);
- “In tema di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti ai congiunti in caso di morte del danneggiato, può essere adottato un metodo di calcolo funzionale all'accertamento del reddito netto su cui determinare il danno futuro subito dagli eredi, sulla base della detrazione, dal reddito stesso, sia del relativo carico fiscale, sia della cosiddetta quota sibi (parte del reddito che il defunto avrebbe speso per sé), quota che può legittimamente quantificarsi come percentuale del reddito complessivo al lordo delle imposte e delle contribuzioni. L'accertamento dell'ammontare di detta quota sibi rientra nei poteri del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se immune da vizi di motivazione” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4186 del 02/03/2004);
pagina 6 di 19 - Il danno deve essere liquidato da una parte calcolando la contribuzione economica già perduta tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione (con rivalutazione e computo degli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata) e dall'altra, quanto alla mancata contribuzione futura, attraverso il metodo della capitalizzazione e cioè moltiplicando la presumibile futura contribuzione economica perduta per un adeguato coefficiente di capitalizzazione (arg. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9048 del 12/04/2018 in tema, peraltro, di perdita della capacità lavorativa).
4) Quanto alle condizioni reddituali dei coniugi, dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti è documentato quanto segue.
Nell'anno 2015 (dichiarazione congiunta Irpef 2016):
- ha dichiarato redditi da lavoro dipendente o assimilati per un importo lordo di Parte_6
€ 37.415,00 (imposta netta di € 9.056,00) e redditi netti di € 28.359,00;
- ha dichiarato redditi da lavoro dipendente o assimilati per un importo lordo di Parte_1
€ 16.672,00 (imposta netta di € 1.489,00) e redditi netti di € 15.183,00.
Nell'anno 2016 (dichiarazione congiunta Irpef 2017)
- ha dichiarato redditi da lavoro dipendente o assimilati per un importo lordo di Parte_6
€ 39.451,00 (imposta netta di € 9.284,00) e redditi netti di € 30.167,00
ha dichiarato redditi da lavoro dipendente o assimilati per un importo lordo di Parte_1
€ 16.116,00 (imposta netta di € 2.023,00) e redditi netti di € 14.093,00.
Non sono in atti le dichiarazioni presentate dagli eredi relativamente ai redditi percepiti dal de cuius nell'anno 2017 e nell'anno 2018 (sino alla data del decesso).
Parimenti non sono in atti le dichiarazioni dei redditi percepiti da negli anni 2017, Parte_1
2018 e nelle annualità successive al decesso del marito.
Operando la “media” delle due sole annualità documentate:
- percepiva nel 2015-2016 redditi medi netti annui di € 29.263,00, corrispondenti Parte_5 ad € 2.438,50 mensili (su 12 mensilità);
- percepiva nel 2015-2016 redditi medi netti annui di € 14.638,00, corrispondenti Parte_1 ad € 1.219,83 mensili (su 12 mensilità).
pagina 7 di 19 5) Tanto premesso, tenuto conto delle scarne produzioni documentali e di quanto risultante dalle dichiarazioni dei redditi relativi alle due annualità appena descritte, deve essere rigettata la domanda di di risarcimento del danno patrimoniale da mancato apporto Parte_1
economico del marito.
Non è innanzitutto condivisibile la tesi secondo la quale fosse sostanzialmente Parte_1
priva di reddito o comunque che necessitasse del supporto economico del marito per far fronte alle proprie esigenze o ancora per contribuire, anche se in minima parte, ai bisogni familiari.
Le dichiarazioni dei redditi in atti (considerato che ha allegato che all'epoca Parte_1 lavorava part time) depongono piuttosto per un'adeguata autosufficienza economica.
Non coglie nel segno, rispetto alla posizione della moglie, la deduzione secondo la quale Pt_5
avrebbe comunque dovuto contribuire alle esigenze della moglie anche nel caso in cui la
[...]
coppia si fosse in ipotesi separata.
Si rileva infatti che dalla prova testimoniale è emerso che poco dopo il decesso del marito ha cambiato lavoro (essendo passata dall'insegnamento nella scuola media alla Parte_1
scuola superiore) ma non è stato chiarito se tale cambiamento abbia comportato anche un
“passaggio” dal tempo parziale al tempo pieno.
La mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi di afferenti al periodo Parte_1
successivo al decesso del marito impedisce di verificare se le condizioni economiche della stessa giustificassero una qualche contribuzione economica, un'aspettativa di futura contribuzione o un obbligo di contribuzione (in caso di malaugurata separazione) da parte del marito.
Se è vero che la privazione di utilità economiche conseguente al decesso del congiunto può accertarsi in via presuntiva e probabilistica, nel caso concreto le scarne allegazioni ed i limitati riscontri documentali in atti non consentono di ritenere probabile che il marito contribuisse ed avrebbe continuato a contribuire al mantenimento della moglie.
6) Differenti sono invece le valutazioni che devono essere effettuate relativamente ai figli.
In questo caso non solo è evidente che contribuisse e dovesse contribuire al Parte_5
mantenimento dei figli ma è anche presumibile, date le sue condizioni reddituali, che lo facesse in misura maggiore rispetto a . Parte_1
pagina 8 di 19 Anche in questo caso devono segnalarsi le scarse allegazioni in ordine: al tenore di vita della famiglia, alla propensione al risparmio, alle risorse economiche che riservava a sé Parte_5
medesimo o che comunque non destinava alla famiglia, alle effettive inclinazioni allo studio dei figli (pur sollecitati in tal senso dai genitori), agli studi concretamente intrapresi ed ai corsi di studio attualmente frequentati.
Basti pensare che ha oramai venti anni e non è dato sapere se frequenti l'università, Parte_2
se abbia intrapreso un percorso lavorativo e se, ove disoccupata, si sia attivata per il reperimento di un impiego. ha attualmente 16 anni e non è dato sapere quali studi stia frequentando e con Persona_1
quali risultati.
Per tale motivo non può condividersi la tesi sostenuta dalla difesa degli appellanti secondo cui sarebbe non solo presumibile che gli stessi frequenteranno l'università ma anche che seguiranno dei masters o dei corsi post-universitari.
Si ritiene piuttosto presumibile che, indipendentemente dalle scelte concretamente operate, gli stessi non potranno acquisire una effettiva e soprattutto completa autonomia economica sino a circa 26 anni.
Nel caso in cui gli stessi stiano frequentando o frequenteranno gli studi universitari,
l'indipendenza economica potrebbe plausibilmente essere raggiunta a tale età considerando le tempistiche necessarie per una celere conclusione degli studi ed un lasso di tempo ragionevolmente contenuto per la ricerca di un lavoro.
Nel caso in cui gli stessi non proseguano con gli studi universitari, deve invece considerarsi un più lungo periodo necessario per il reperimento di un'attività lavorativa che consenta una sufficiente ed effettiva indipendenza economica sicché anche in tale caso è ragionevole fare riferimento a 26 anni di età.
7) Dovendosi ora stabilire in che misura contribuisse al mantenimento dei figli, Parte_5
ribadito che viene in rilievo una valutazione necessariamente probabilistica ed equitativa e ribadite le carenze assertive di cui si è appena detto, questa Corte ritiene plausibile che in allora pagina 9 di 19 contribuisse con il proprio reddito al mantenimento dei figli nella misura di Parte_5
€ 600,00 mensili in favore di ciascuno (quindi complessivi € 1.200,00 mensili corrispondenti approssimativamente alla metà del reddito netto mensile) e che la residua somma venisse invece trattenuta per le proprie personali esigenze o comunque non impiegata per le esigenze familiari.
8) Come in precedenza già illustrato, ai fini della concreta liquidazione del danno patrimoniale in esame, occorre:
- calcolare il danno da mancata contribuzione anno per anno già maturato, con rivalutazione e computo degli interessi legali sulla somma anno per anno rivaluta sino all'attualità;
- calcolare il danno futuro previa applicazione di congrui coefficienti di capitalizzazione ovverosia moltiplicando la contribuzione economica perduta per un adeguato coefficiente di capitalizzazione.
Quanto alla concreta individuazione dei coefficienti di “capitalizzazione”, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che occorre fare riferimento a coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10499 del 28/04/2017; Corte di
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16913 del 25/06/2019).
Più nel dettaglio, si ritiene non debba farsi riferimento ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922 “(che, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c.), essendo necessario adottarne altri di maggiore affidamento - in quanto aggiornati e scientificamente corretti -, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali ovvero quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9002 del 21/03/2022).
Si ritiene quindi che possa farsi riferimento alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano
(Tabelle 2024) per la capitalizzazione (rectius attualizzazione) del danno patrimoniale futuro.
9) Per quanto riguarda il danno da mancata contribuzione nel periodo compreso tra la data del decesso del padre (aprile 2018) e l'attualità, il calcolo da elaborare per entrambi i figli è identico.
Si è già detto che il danno da mancata contribuzione è stato stimato equitativamente (alla data del decesso del padre, ovverosia ad aprile 2018) in € 600,00 mensili.
pagina 10 di 19 Relativamente al 2018 la mancata contribuzione deve essere rapportata ai nove mesi residui (da aprile a dicembre 2018).
Per il resto, si procederà con il calcolo del danno su base annua (€ 600,00 x 12 = € 7.200), con rivalutazione della mancata contribuzione relativamente alle annualità successive al 2018 e con computo, alla scadenza di ciascuna annualità di riferimento, degli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata.
Relativamente al 2025, dovendosi calcolare il danno all'attualità ovverosia alla data della sentenza, verranno considerate nove mensilità e limitatamente al 2025 non verranno computati gli interessi legali sull'importo sino ad oggi rivalutato (non essendo ancora “scaduta” l'annualità
2025).
Anno 2018 (9 mensilità), in allora stimato in € 5.400,00, ad oggi rivalutato in € 7.126,67
di cui € 684,47 per interessi legali.
Anno 2019, in allora stimato in € 7.228,80, ad oggi rivalutato in € 7.962,41 di cui € 733,61 per interessi legali.
Anno 2020, in allora stimato in € 7.214,40, ad oggi rivalutato in € 7.942,93 di cui € 728,53 per interessi legali.
Anno 2021, in allora stimato in € 7.488,00, ad oggi rivalutato in € 9.439,10 di cui € 850,36 per interessi legali.
Anno 2022, in allora stimato in €8.337,60, ad oggi rivalutato in € 9.334,02 di cui € 746,29 per interessi legali.
Anno 2023, in allora stimato in € 8.388,00, ad oggi rivalutato in € 8.916,27 di cui € 326,96 per interessi legali.
Anno 2024, in allora stimato in € 8.474,40, ad oggi rivalutato in € 8.698,87 di cui € 114,30 per interessi legali.
Anno 2025 sino a settembre compreso, ad oggi rivalutato in € 6.442,20.
Per un totale di € 65.862,47 ad oggi stimati.
10) Per quanto riguarda le annualità future, occorre invece effettuare calcoli separati attesa la differenza di età dei ragazzi e le differenti tabelle predisposte dal Tribunale di Milano in caso di liquidazione in favore degli uomini e delle donne.
pagina 11 di 19 Tenuto conto che la mancata contribuzione su base annuale ad oggi rivalutata è pari ad
€ 8.589,60 il calcolo viene così di seguito sviluppato.
10.1) è nata il [...]. Parte_2
Tenuto conto dell'età della ragazza all'attualità (20 anni), considerando l'età di presumibile indipendenza economica (circa 26 anni), considerando gli anni di contribuzione persi (sei) ed applicando le tabelle di Milano elaborate per le femmine, il coefficiente di attualizzazione è pari a
5,84.
Moltiplicando tale coefficiente per la contribuzione annua persa (€ 8.589,60 x 5,84) si ottiene un danno futuro ad oggi stimato pari ad € 50.163,26.
Il danno patrimoniale complessivamente subito da ad oggi stimato ammonta Parte_2 pertanto ad € 116.025,73 (€ 65.862,47 + € 50.163,26).
Sull'importo così calcolato sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo.
10.2) Pianta è nato il [...]. Persona_1
Tenuto conto dell'età del ragazzo all'attualità (16 anni), considerando l'età di presumibile indipendenza economica (circa 26 anni), considerando gli anni di contribuzione persi (dieci) ed applicando le tabelle di Milano elaborate per i maschi, il coefficiente di attualizzazione è pari a
9,60
Moltiplicando tale coefficiente per la contribuzione futura persa (€ 8.589,60 x 9,60) si ottiene un danno futuro ad oggi stimato pari ad € 82.460,16.
Il danno patrimoniale complessivamente subito da ad oggi stimato ammonta Persona_1 pertanto ad € 148.322,63 (€ 65.862,47 + € 82.460,16).
Sull'importo così calcolato sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo.
11) Dal danno patrimoniale così liquidato in favore di e Parte_2 Persona_1 non devono essere detratti gli importi eventualmente erogati dall' a titolo di pensione di CP_5
reversibilità.
pagina 12 di 19 Secondo la più recente giurisprudenza infatti, “Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della
CP_ pensione di reversibilità accordata dall' al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo (Corte di Cassazione, Sez. U,
Sentenza n. 12564 del 22/05/2018).
Ad analoghe conclusioni deve giungersi in relazione agli emolumenti erogati dall' in CP_2
conseguenza del decesso di . Parte_5
Dalla documentazione versata in atti risulta che l' Controparte_6 in relazione all'assicurazione per il caso di infortuno o
[...]
morte dalla stessa gestita, ha erogato in favore del coniuge e dei figli del de cuius l'indennizzo di
€ 52.368,72 (ciascuno).
Non vi sono osservazioni di sorta in merito al fatto che venga in rilievo un'assicurazione per il caso infortuni o morte (come d'altro canto risulta dallo stesso regolamento in atti, doc. 5 INPGI primo grado).
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “In tema di assicurazione sulla vita, ove l'evento che concreta la realizzazione del rischio assicurato costituisca altresì la conseguenza del fatto illecito di un terzo, l'indennità assicurativa si cumula con il risarcimento, sottraendosi alla regola della compensatio lucri cum damno, perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante” (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 9380 del 08/04/2021).
Anche l'indennizzo erogato dall' si sottrae dunque alla regola della compensatio lucri cum CP_2
damno.
Devono conseguentemente essere disattese le istanze dell'AOU ex art. 210 c.p.c. di esibizione in pagina 13 di 19 giudizio degli indennizzi percepiti in ragione dei contratti assicurativi sulla vita eventualmente stipulati dal de cuius.
12) Passando alle altre voci di danno patrimoniale proposte da , sono innanzitutto Parte_1
documentate mediante produzione della relativa fattura (doc. 14 attori) le spese sostenute per il funerale del marito per un importo complessivo di € 4.860,00.
Come è noto, le spese funerarie costituiscono una voce di danno ineliminabile (Corte di
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11684 del 26/05/2014). L'importo richiesto deve stimarsi congruo anche ove rapportato all'epoca del decesso.
Sono altresì documentate, mediante produzione delle relative fatture, spese mediche per sedute psicoterapiche sostenute da per sé e per i figli. Parte_1
L'istruttoria orale ha dato contezza della sofferenza psicofisica e dello stato confusionale dell'attrice in conseguenza del decesso del marito. Gli stessi testimoni hanno Pt_1
confermato che sia la donna che i figli avevano avuto necessità di un supporto psicoterapico.
Quanto ai figli è stato anche accertato, tramite CTU, il danno biologico di carattere psichico conseguente al decesso del padre.
Data la gravità del fatto accaduto, non è condivisibile la difesa dell'AOU secondo cui sarebbe stato possibile rivolgersi al servizio sanitario nazionale ed attendere la relativa “presa in carico”, se non altro considerando l'urgenza del caso concreto e la necessità di rendere compatibile il supporto psicologico con le esigenze lavorative e di studio delle parti interessate.
Quanto alla psicoterapia seguita da sono documentate spese pari ad € 1.966,40 Parte_1 per 32 sedute di psicoterapia individuale, per un costo unitario di circa € 60,00 oltre accessori di legge da stimarsi congruo anche rapportato all'epoca dei fatti (docc. 15, 30).
Non può per contro essere riconosciuta, in quanto superflua, la spesa di € 450,00 sostenuta al solo fine di far attestare dal medico legale che l'accesso al Pronto Soccorso presso gli Ospedali di
ER e di RB del 19-20.06.2018 era riconducibile ad un “disturbo correlato ad eventi traumatici stressanti” (docc. 18, 19).
Sono poi documentate spese per sedute di psicoterapia sostenute per entrambi i figli (docc. 20,
31, 46) richieste per l'importo di € 3.941,20.
pagina 14 di 19 Pur considerando che le voci di danno dedotte non sempre sono corredate dai corrispondenti giustificativi di spesa, questa Corte ritiene che gli importi richiesti debbano essere comunque riconosciuti attesa l' “evidente” necessità di tali spese, la loro congruità nonché l'emissione da parte dei professionisti di corrispondenti fatture anche per plurime sedute che si sono protratte nel tempo, essendo quindi del tutto inverosimile che tali prestazioni siano state erogate gratuitamente o ancora non remunerate.
La circostanza, peraltro, che in svariati casi non sia stata documentata la data esatta dell'esborso, giustifica il computo della rivalutazione e degli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata solamente dalla data della domanda giudiziale di primo grado (perfezionamento notifica in data 22.03.2019) sino alla data della presente sentenza.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da deve quindi Parte_1 essere accolta per l'importo di € 10.767,60 oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dalla data della domanda giudiziale sino alla data della pubblicazione della presente sentenza. Sull'importo così calcolato sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza sino al saldo.
13) Deve per contro essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento delle spese legali future che dovrà asseritamente sostenere per il figlio minore Parte_1 Persona_1 in relazione alla necessità di richiedere al giudice tutelare l'autorizzazione all'incasso, all'investimento e/o al disinvestimento di somme di denaro.
Trattasi infatti di una voce di spesa che non costituisce conseguenza immediata e diretta del fatto ascritto all'AOU, atteso che eventuali autorizzazioni necessarie ex art. 320 c.c. da parte del giudice tutelare avrebbero comunque dovuto essere richieste in pendenza della minore età, indipendentemente dal decesso di . Parte_5
14) Le spese mediche richieste dai genitori e (docc. 16) di Parte_4 Parte_3 cui € 26,70 ciascuno per “visita ambulatoriale” non possono essere riconosciute attesa la genericità della documentazione prodotta.
La spesa di € 51,00 (doc. 34) per visita psicologica sostenuta da può Parte_3
pagina 15 di 19 per contro stimarsi pertinente e causalmente riconducibile ai fatti di causa.
Anche in questo caso, in difetto di un effettivo riscontro sulla data del pagamento e per le ragioni appena illustrate nei paragrafi che precedono, sull'importo indicato sono dovuti gli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dalla data della domanda giudiziale (22.03.2019) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza. Sull'importo così calcolato sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza sino al saldo
15) Le spese per l'assistenza dei CTP nel corso delle operazioni peritali devono essere valutate quali spese per la difesa in giudizio.
Tali spese, infatti, “Rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024).
E' opportuno rilevare che “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (Corte di Cassazione Sez. 3,
Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022).
Pertanto, con precipuo riferimento alle sole spese di CTP, deve essere documentato anche l'esborso, da porre in correlazione con le fatture emesse dai relativi professionisti.
I documenti giustificativi non sono quindi sufficienti per l'accoglimento della domanda di rimborso presentata da parti attrici.
Trattasi infatti di mere proposte di parcella o notule proforma (docc. 45, 49 attori) e/o di fatture non quietanzate né correlate da un giustificativo di spesa (doc. 39, 50 attori) o ancora di fattura emessa da un soggetto ( differente dai professionisti nominati Controparte_7
quali CTP (doc. 39 attori).
16) Concludendo, in relazione al rigetto del terzo motivo di appello (afferente alla legittimazione attiva dell' , nulla sulle spese attesa la mancata costituzione dell' CP_2 CP_2
Relativamente al solo rapporto processuale con l'AOU, per effetto della riforma della sentenza di pagina 16 di 19 primo grado, occorre procedere d'ufficio alla liquidazione delle spese.
Per il doppio grado di giudizio le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di dell'AOU ed in favore di parti attrici appellanti.
16.1) Per il primo grado di giudizio la liquidazione viene effettuata tenuto conto:
- dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase trattazione-istruttoria, fase decisionale);
- del valore della controversia, corrispondente alla domanda risarcitoria accolta nella misura più elevata considerando anche quanto già liquidato in sede di sentenza non definitiva
(corrispondente alla domanda proposta da , scaglione compreso tra Persona_1
€ 520.000,00 ed € 1.000.000,00;
- conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22;
- operato l'aumento nella misura del 10 % per la difesa di ciascuna parte oltre la prima ex art. 4,
2°comma DM n. 44/2014 (per un aumento complessivo del 40%), percentuale determinata tenuto conto che la difesa di parti attrici è stata sostanzialmente sovrapponibile relativamente all'an, così come sono state sovrapponibili fra loro sia le posizioni dei due figli sia le posizioni dei due genitori relativamente al danno non patrimoniale;
Il compenso tabellare di € 29.193,00 viene quindi aumentato del 40%.
Quanto al primo grado di giudizio sono documentate spese per € 1.713,00 (di cui € 1.686,00 per contributo unificato ed € 27,00 per diritti di cancelleria).
Le spese di mediazione non sono state più richieste nel giudizio di appello.
Si è già detto sulle spese di CTP.
Le spese di CTU seguono la soccombenza dovendo essere definitivamente poste a carico dell'AOU.
16.2) Per il secondo grado di giudizio la liquidazione viene effettuata sulla base dei medesimi criteri con la precisazione che, quanto all'attività espletata in corso di causa, si tiene conto della fase studio, fase introduttiva, fase decisionale (escluso l'aumento per il deposito di doppie memorie ex art. 352 c.p.c. visto che la rimessione della causa in istruttoria e l'ulteriore attività difensiva si è resa necessaria per fatto ascrivibile alla stessa parte vittoriosa).
pagina 17 di 19 Il compenso tabellare di € 18.511,00 viene quindi aumentato del 40%.
Sono documentate spese per complessivi € 2.556,00 (di cui € 2.529,00 per CU ed € 27,00 per diritti di cancelleria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Condanna l' al Controparte_8
risarcimento del danno patrimoniale che liquida come segue:
(a) € 10.767,60 in favore di , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla Parte_1
somma anno per anno rivalutata dalla data dell'introduzione del giudizio di primo grado sino alla data della presente sentenza ed oltre interessi legali sulla somma così calcolata dalla data della presente sentenza sino al saldo;
(b) € 116.025,73 in favore di , oltre interessi legali dalla data della presente Parte_2
sentenza sino al saldo;
(c) € 148.322,63 in favore di oltre interessi legali dalla data della presente Persona_1
sentenza sino al saldo;
(d) € 51,00 in favore di , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali Parte_3 sulla somma anno per anno rivalutata dalla data dell'introduzione del giudizio di primo grado sino alla data della presente sentenza ed oltre interessi legali sulla somma così calcolata dalla data della presente sentenza sino al saldo;
2) Condanna l' a Controparte_8
rimborsare a parti attrici ( , Parte_1 Parte_2 Persona_1 [...]
, le spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in Parte_3 Parte_4 complessivi € 1.713,00 per esposti, € 40.870,20 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico dell' Controparte_8
;
[...]
4) Condanna l' a Controparte_8
rimborsare a parti appellanti ( , , Parte_1 Parte_2 Persona_1 [...]
, le spese di lite del presente giudizio di appello, che si liquidano Parte_3 Parte_4
pagina 18 di 19 in € 2.556,00 per esposti, € 25.915,40 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
5) Nulla sulle spese del giudizio di appello relativamente all'appellata contumace CP_2
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
La Corte dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 50/2024 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale legale rappresentante del figlio Parte_1 C.F._1
minore (C.F. ), (C.F. Persona_1 C.F._2 Parte_2
, (C.F. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Ambrosio Renato e dell'avv. Torreri C.F._5
ND, appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Fossati Massimo appellato
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
appellato contumace
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 12.09.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
11.09.2025)
pagina 1 di 19 OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI
Per gli appellanti + altri: Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, previa ogni declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della impugnata sentenza n. 4621/2023 resa dal Tribunale di Torino in accoglimento del dispiegato appello, per i motivi sopraesposti,
1) Accertare e dichiarare la civile responsabilità della Controparte_1
, sia per la verificazione dei fatti per cui è causa sia per la carenza/assenza/incompletezza
[...] di consenso informato, e per l'effetto condannarla al risarcimento in favore degli appellanti dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti come descritti in narrativa, oltre alla rivalutazione ed agli interessi (legali ed ex art. 1284 c. 4 c.c.) anche compensativi dal fatto al soddisfo, fatti salvi i diritti, le azioni, le rivalse di per le Controparte_3 Controparte_4
erogazioni e le prestazioni effettuate a loro favore;
2) Condannare la alla rifusione di tutte le Controparte_1
spese, anche stragiudiziali (legali e tecniche, di CTU e CTP), onorari e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti onorari successivi occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Per l'appellato : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis dato atto che l' ha già formulato espressa Controparte_1
riserva di ricorso per Cassazione,
In via istruttoria
Disporre l'acquisizione di informativa c/o finalizzata ad accertare sussistenza ed entità di CP_5
emolumenti corrisposti in favore della Sig.ra e dei di lei figli Parte_1 Parte_2
e in conseguenza del decesso del coniuge Dr. , a titolo di Persona_1 Parte_5
pensione di reversibilità o pensione indiretta.
Ordinare a parte attrice l'esibizione in giudizio della documentazione attestante gli indennizzi eventualmente percetti in ragione di contratti assicurativi sulla vita o sull'infortunio stipulati dal
Dr. o, in suo favore, da terzi;
Parte_5
pagina 2 di 19 Ordinare a Editrice La Stampa S.p.A. l'esibizione in giudizio di contratti assicurativi sulla vita o sull'infortunio stipulati a beneficio del Dr. come richieste in memoria n.2 di primo Parte_5
grado.
Nel merito
Dichiarare inammissibili i documenti n.9 e 10 del fascicolo di primo grado in quanto non depositati nel fascicolo telematico del giudizio d'appello
Rigettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dagli appellanti e di qualsivoglia ulteriore pregiudizio non regolato dalla sentenza parziale.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione all'appello promosso da , , Parte_1 Parte_2 Persona_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 4621/23 Parte_3 Parte_4
pubblicata il 20.11.2023, questa Corte ha già emesso la sentenza non definitiva n. 304/2025 pubblicata in data 03.04.2025 con la quale:
- è stato rigettato il terzo motivo di appello avente ad oggetto la carenza di legittimazione attiva dell' CP_2
- è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il secondo motivo di appello relativo alla carenza di adeguato consenso informato del paziente.
- è stato accolto il primo motivo di appello con conseguente accertamento della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dell'AOU e più nello specifico è stato ritenuto dimostrato che il decesso di sia avvenuto per fatto colposo ascrivibile all'AOU. Parte_5
Per effetto dell'accoglimento del primo motivo di gravame questa Corte è passata ad esaminare le domande risarcitorie proposte dalle parti attrici-appellanti iure proprio.
In particolare:
- sono state accolte tutte le domande di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
- sono state accolte le domande di risarcimento del danno biologico di natura psichica proposte da e di Parte_2 Persona_1
- sugli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sono stati riconosciuti,
pagina 3 di 19 a titolo di maggior danno per la ritardata corresponsione, gli interessi legali dalla data del sinistro alla data della sentenza (secondo le modalità indicate dalla Corte di Cassazione, Sez. Un.
1712/95);
- è stata per contro rigettata la domanda di condanna alla corresponsione dei maggiori interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della proposizione della domanda giudiziale sino al saldo.
In sede di sentenza non definitiva questa Corte non si è pronunciata sulle domande di risarcimento del danno patrimoniale e la causa è stata rimessa sul ruolo con separata ordinanza nella quale è stato dato atto che, impregiudicata ogni valutazione nel merito, era indispensabile acquisire la documentazione afferente ai redditi del de cuius e del genitore superstite, documenti indicati come prodotti sub docc. 9 e 10 con l'atto di citazione in primo grado, non reperibili né nel fascicolo di primo grado (stante la costituzione “cartacea” degli attori) né nel fascicolo telematico di appello.
All'esito della produzione dei due documenti mancanti, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
1) Deve innanzitutto essere disattesa la tesi dell'A.O.U. secondo la quale l'iniziale omesso deposito in appello dei documenti 9 e 10 (a suo tempo prodotti in formato cartaceo nel fascicolo del primo grado) preclude la disamina di tali documenti ai fini della decisione sul gravame.
La giurisprudenza di legittimità richiamata dall'A.O.U. è stata superata dal più recente orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale “In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024 in un caso in cui la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Corte d'appello, senza disporre la ricerca o la ricostruzione dei documenti mancanti nel fascicolo di appello e prodotti in primo pagina 4 di 19 grado dalla parte attrice, aveva ritenuto non dimostrato il fatto costitutivo della pretesa azionata e per l'effetto aveva accolto il gravame -proposto dalla parte convenuta e soccombente in primo grado- rigettando la domanda risarcitoria).
E' bene precisare che il principio della non dispersione della prova è stato applicato dalla Corte di Cassazione in favore della stessa parte che, per dimenticanza, non aveva riprodotto in appello il documento già offerto in comunicazione nel primo grado.
Ciò premesso in diritto, si rileva che:
- nell'atto di citazione in primo grado gli attori hanno espressamente elencato tra le proprie produzioni i docc. 9 e 10;
- l'effettiva produzione di tali documenti in primo grado non è stata contestata ed è stata financo pacifica tanto che l'AOU, sin dalla comparsa in primo grado (pag. 34 comparsa), ha preso posizione sul valore dimostrativo di tali produzioni;
- la riproposizione in appello della domanda di risarcimento è stata formulata con espresso richiamo dei documenti afferenti alle condizioni reddituali dei coniugi, ragione per la quale tali documenti devono essere esaminati ai fini della decisione.
In ossequio alla pronuncia della Corte di Cassazione appena richiamata, era quindi doverosa la rimessione della causa sul ruolo ai fini della ricostruzione del fascicolo di parte e della non dispersione della prova già acquisita.
2) Passando alla disamina della domanda di risarcimento del danno patrimoniale per perdita dell'apporto economico di , è opportuno ricordare che a fondamento della domanda Parte_5
la moglie ed i figli e avevano dedotto Parte_1 Parte_2 Persona_1
che:
- il de ciuius era giornalista e guadagnava circa € 2.500,00 netti al mese;
- il marito era sostanzialmente l'unico percettore di reddito atteso l'esiguo reddito della moglie
(che lavorava part time come professoressa di inglese percependo un reddito netto di € 1.100,00 mensili);
- è ipotizzabile che lo stesso destinasse ed avrebbe continuato a destinare i 2/3 del suo reddito alle esigenze della famiglia (circa € 20.000,00 annui) ed in particolare 1/2 alle spese fisse ed alla pagina 5 di 19 moglie (€ 10.000,00 annui) ed 1/4 per ciascun figlio (€ 5.000,00 annui per ciascun figlio);
- data l'importanza attribuita dal nucleo famigliare all'istruzione, era ed è presumibile che i figli continuino a studiare anche con il conseguimento di un Dottorato o di un Master, ovverosia sino all'età di 28-30 anni con conseguente danno patrimoniale pari ad € 85.000,00 per ed Parte_2
€ 105.000,00 per Persona_1
- quanto alla moglie , partendo da un danno patrimoniale di € 830,00 mensili Parte_1 dall'aprile 2018 considerando l'attuale età media di vita della donna di 85 anni, il danno potrebbe essere determinato, con opportuna capitalizzazione, in € 440.000,00.
L'età di presumibile indipendenza economica e gli importi risarcitori richiesti in favore di ciascun congiunto sono stati da ultimo rimodulati ed elevati nella comparsa conclusionale depositata in appello.
3) In diritto si rileva che:
- “Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta, a norma dell'art. 2043 cod. civ., ai congiunti di persona deceduta a causa dell'altrui fatto illecito, richiede l'accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro […]” (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 2318 del 02/02/2007);
- “Il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto e da liquidarsi in via necessariamente equitativa” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29830 del
20/11/2018);
- “In tema di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti ai congiunti in caso di morte del danneggiato, può essere adottato un metodo di calcolo funzionale all'accertamento del reddito netto su cui determinare il danno futuro subito dagli eredi, sulla base della detrazione, dal reddito stesso, sia del relativo carico fiscale, sia della cosiddetta quota sibi (parte del reddito che il defunto avrebbe speso per sé), quota che può legittimamente quantificarsi come percentuale del reddito complessivo al lordo delle imposte e delle contribuzioni. L'accertamento dell'ammontare di detta quota sibi rientra nei poteri del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se immune da vizi di motivazione” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4186 del 02/03/2004);
pagina 6 di 19 - Il danno deve essere liquidato da una parte calcolando la contribuzione economica già perduta tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione (con rivalutazione e computo degli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata) e dall'altra, quanto alla mancata contribuzione futura, attraverso il metodo della capitalizzazione e cioè moltiplicando la presumibile futura contribuzione economica perduta per un adeguato coefficiente di capitalizzazione (arg. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9048 del 12/04/2018 in tema, peraltro, di perdita della capacità lavorativa).
4) Quanto alle condizioni reddituali dei coniugi, dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti è documentato quanto segue.
Nell'anno 2015 (dichiarazione congiunta Irpef 2016):
- ha dichiarato redditi da lavoro dipendente o assimilati per un importo lordo di Parte_6
€ 37.415,00 (imposta netta di € 9.056,00) e redditi netti di € 28.359,00;
- ha dichiarato redditi da lavoro dipendente o assimilati per un importo lordo di Parte_1
€ 16.672,00 (imposta netta di € 1.489,00) e redditi netti di € 15.183,00.
Nell'anno 2016 (dichiarazione congiunta Irpef 2017)
- ha dichiarato redditi da lavoro dipendente o assimilati per un importo lordo di Parte_6
€ 39.451,00 (imposta netta di € 9.284,00) e redditi netti di € 30.167,00
ha dichiarato redditi da lavoro dipendente o assimilati per un importo lordo di Parte_1
€ 16.116,00 (imposta netta di € 2.023,00) e redditi netti di € 14.093,00.
Non sono in atti le dichiarazioni presentate dagli eredi relativamente ai redditi percepiti dal de cuius nell'anno 2017 e nell'anno 2018 (sino alla data del decesso).
Parimenti non sono in atti le dichiarazioni dei redditi percepiti da negli anni 2017, Parte_1
2018 e nelle annualità successive al decesso del marito.
Operando la “media” delle due sole annualità documentate:
- percepiva nel 2015-2016 redditi medi netti annui di € 29.263,00, corrispondenti Parte_5 ad € 2.438,50 mensili (su 12 mensilità);
- percepiva nel 2015-2016 redditi medi netti annui di € 14.638,00, corrispondenti Parte_1 ad € 1.219,83 mensili (su 12 mensilità).
pagina 7 di 19 5) Tanto premesso, tenuto conto delle scarne produzioni documentali e di quanto risultante dalle dichiarazioni dei redditi relativi alle due annualità appena descritte, deve essere rigettata la domanda di di risarcimento del danno patrimoniale da mancato apporto Parte_1
economico del marito.
Non è innanzitutto condivisibile la tesi secondo la quale fosse sostanzialmente Parte_1
priva di reddito o comunque che necessitasse del supporto economico del marito per far fronte alle proprie esigenze o ancora per contribuire, anche se in minima parte, ai bisogni familiari.
Le dichiarazioni dei redditi in atti (considerato che ha allegato che all'epoca Parte_1 lavorava part time) depongono piuttosto per un'adeguata autosufficienza economica.
Non coglie nel segno, rispetto alla posizione della moglie, la deduzione secondo la quale Pt_5
avrebbe comunque dovuto contribuire alle esigenze della moglie anche nel caso in cui la
[...]
coppia si fosse in ipotesi separata.
Si rileva infatti che dalla prova testimoniale è emerso che poco dopo il decesso del marito ha cambiato lavoro (essendo passata dall'insegnamento nella scuola media alla Parte_1
scuola superiore) ma non è stato chiarito se tale cambiamento abbia comportato anche un
“passaggio” dal tempo parziale al tempo pieno.
La mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi di afferenti al periodo Parte_1
successivo al decesso del marito impedisce di verificare se le condizioni economiche della stessa giustificassero una qualche contribuzione economica, un'aspettativa di futura contribuzione o un obbligo di contribuzione (in caso di malaugurata separazione) da parte del marito.
Se è vero che la privazione di utilità economiche conseguente al decesso del congiunto può accertarsi in via presuntiva e probabilistica, nel caso concreto le scarne allegazioni ed i limitati riscontri documentali in atti non consentono di ritenere probabile che il marito contribuisse ed avrebbe continuato a contribuire al mantenimento della moglie.
6) Differenti sono invece le valutazioni che devono essere effettuate relativamente ai figli.
In questo caso non solo è evidente che contribuisse e dovesse contribuire al Parte_5
mantenimento dei figli ma è anche presumibile, date le sue condizioni reddituali, che lo facesse in misura maggiore rispetto a . Parte_1
pagina 8 di 19 Anche in questo caso devono segnalarsi le scarse allegazioni in ordine: al tenore di vita della famiglia, alla propensione al risparmio, alle risorse economiche che riservava a sé Parte_5
medesimo o che comunque non destinava alla famiglia, alle effettive inclinazioni allo studio dei figli (pur sollecitati in tal senso dai genitori), agli studi concretamente intrapresi ed ai corsi di studio attualmente frequentati.
Basti pensare che ha oramai venti anni e non è dato sapere se frequenti l'università, Parte_2
se abbia intrapreso un percorso lavorativo e se, ove disoccupata, si sia attivata per il reperimento di un impiego. ha attualmente 16 anni e non è dato sapere quali studi stia frequentando e con Persona_1
quali risultati.
Per tale motivo non può condividersi la tesi sostenuta dalla difesa degli appellanti secondo cui sarebbe non solo presumibile che gli stessi frequenteranno l'università ma anche che seguiranno dei masters o dei corsi post-universitari.
Si ritiene piuttosto presumibile che, indipendentemente dalle scelte concretamente operate, gli stessi non potranno acquisire una effettiva e soprattutto completa autonomia economica sino a circa 26 anni.
Nel caso in cui gli stessi stiano frequentando o frequenteranno gli studi universitari,
l'indipendenza economica potrebbe plausibilmente essere raggiunta a tale età considerando le tempistiche necessarie per una celere conclusione degli studi ed un lasso di tempo ragionevolmente contenuto per la ricerca di un lavoro.
Nel caso in cui gli stessi non proseguano con gli studi universitari, deve invece considerarsi un più lungo periodo necessario per il reperimento di un'attività lavorativa che consenta una sufficiente ed effettiva indipendenza economica sicché anche in tale caso è ragionevole fare riferimento a 26 anni di età.
7) Dovendosi ora stabilire in che misura contribuisse al mantenimento dei figli, Parte_5
ribadito che viene in rilievo una valutazione necessariamente probabilistica ed equitativa e ribadite le carenze assertive di cui si è appena detto, questa Corte ritiene plausibile che in allora pagina 9 di 19 contribuisse con il proprio reddito al mantenimento dei figli nella misura di Parte_5
€ 600,00 mensili in favore di ciascuno (quindi complessivi € 1.200,00 mensili corrispondenti approssimativamente alla metà del reddito netto mensile) e che la residua somma venisse invece trattenuta per le proprie personali esigenze o comunque non impiegata per le esigenze familiari.
8) Come in precedenza già illustrato, ai fini della concreta liquidazione del danno patrimoniale in esame, occorre:
- calcolare il danno da mancata contribuzione anno per anno già maturato, con rivalutazione e computo degli interessi legali sulla somma anno per anno rivaluta sino all'attualità;
- calcolare il danno futuro previa applicazione di congrui coefficienti di capitalizzazione ovverosia moltiplicando la contribuzione economica perduta per un adeguato coefficiente di capitalizzazione.
Quanto alla concreta individuazione dei coefficienti di “capitalizzazione”, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che occorre fare riferimento a coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10499 del 28/04/2017; Corte di
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16913 del 25/06/2019).
Più nel dettaglio, si ritiene non debba farsi riferimento ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922 “(che, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c.), essendo necessario adottarne altri di maggiore affidamento - in quanto aggiornati e scientificamente corretti -, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali ovvero quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9002 del 21/03/2022).
Si ritiene quindi che possa farsi riferimento alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano
(Tabelle 2024) per la capitalizzazione (rectius attualizzazione) del danno patrimoniale futuro.
9) Per quanto riguarda il danno da mancata contribuzione nel periodo compreso tra la data del decesso del padre (aprile 2018) e l'attualità, il calcolo da elaborare per entrambi i figli è identico.
Si è già detto che il danno da mancata contribuzione è stato stimato equitativamente (alla data del decesso del padre, ovverosia ad aprile 2018) in € 600,00 mensili.
pagina 10 di 19 Relativamente al 2018 la mancata contribuzione deve essere rapportata ai nove mesi residui (da aprile a dicembre 2018).
Per il resto, si procederà con il calcolo del danno su base annua (€ 600,00 x 12 = € 7.200), con rivalutazione della mancata contribuzione relativamente alle annualità successive al 2018 e con computo, alla scadenza di ciascuna annualità di riferimento, degli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata.
Relativamente al 2025, dovendosi calcolare il danno all'attualità ovverosia alla data della sentenza, verranno considerate nove mensilità e limitatamente al 2025 non verranno computati gli interessi legali sull'importo sino ad oggi rivalutato (non essendo ancora “scaduta” l'annualità
2025).
Anno 2018 (9 mensilità), in allora stimato in € 5.400,00, ad oggi rivalutato in € 7.126,67
di cui € 684,47 per interessi legali.
Anno 2019, in allora stimato in € 7.228,80, ad oggi rivalutato in € 7.962,41 di cui € 733,61 per interessi legali.
Anno 2020, in allora stimato in € 7.214,40, ad oggi rivalutato in € 7.942,93 di cui € 728,53 per interessi legali.
Anno 2021, in allora stimato in € 7.488,00, ad oggi rivalutato in € 9.439,10 di cui € 850,36 per interessi legali.
Anno 2022, in allora stimato in €8.337,60, ad oggi rivalutato in € 9.334,02 di cui € 746,29 per interessi legali.
Anno 2023, in allora stimato in € 8.388,00, ad oggi rivalutato in € 8.916,27 di cui € 326,96 per interessi legali.
Anno 2024, in allora stimato in € 8.474,40, ad oggi rivalutato in € 8.698,87 di cui € 114,30 per interessi legali.
Anno 2025 sino a settembre compreso, ad oggi rivalutato in € 6.442,20.
Per un totale di € 65.862,47 ad oggi stimati.
10) Per quanto riguarda le annualità future, occorre invece effettuare calcoli separati attesa la differenza di età dei ragazzi e le differenti tabelle predisposte dal Tribunale di Milano in caso di liquidazione in favore degli uomini e delle donne.
pagina 11 di 19 Tenuto conto che la mancata contribuzione su base annuale ad oggi rivalutata è pari ad
€ 8.589,60 il calcolo viene così di seguito sviluppato.
10.1) è nata il [...]. Parte_2
Tenuto conto dell'età della ragazza all'attualità (20 anni), considerando l'età di presumibile indipendenza economica (circa 26 anni), considerando gli anni di contribuzione persi (sei) ed applicando le tabelle di Milano elaborate per le femmine, il coefficiente di attualizzazione è pari a
5,84.
Moltiplicando tale coefficiente per la contribuzione annua persa (€ 8.589,60 x 5,84) si ottiene un danno futuro ad oggi stimato pari ad € 50.163,26.
Il danno patrimoniale complessivamente subito da ad oggi stimato ammonta Parte_2 pertanto ad € 116.025,73 (€ 65.862,47 + € 50.163,26).
Sull'importo così calcolato sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo.
10.2) Pianta è nato il [...]. Persona_1
Tenuto conto dell'età del ragazzo all'attualità (16 anni), considerando l'età di presumibile indipendenza economica (circa 26 anni), considerando gli anni di contribuzione persi (dieci) ed applicando le tabelle di Milano elaborate per i maschi, il coefficiente di attualizzazione è pari a
9,60
Moltiplicando tale coefficiente per la contribuzione futura persa (€ 8.589,60 x 9,60) si ottiene un danno futuro ad oggi stimato pari ad € 82.460,16.
Il danno patrimoniale complessivamente subito da ad oggi stimato ammonta Persona_1 pertanto ad € 148.322,63 (€ 65.862,47 + € 82.460,16).
Sull'importo così calcolato sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo.
11) Dal danno patrimoniale così liquidato in favore di e Parte_2 Persona_1 non devono essere detratti gli importi eventualmente erogati dall' a titolo di pensione di CP_5
reversibilità.
pagina 12 di 19 Secondo la più recente giurisprudenza infatti, “Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della
CP_ pensione di reversibilità accordata dall' al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo (Corte di Cassazione, Sez. U,
Sentenza n. 12564 del 22/05/2018).
Ad analoghe conclusioni deve giungersi in relazione agli emolumenti erogati dall' in CP_2
conseguenza del decesso di . Parte_5
Dalla documentazione versata in atti risulta che l' Controparte_6 in relazione all'assicurazione per il caso di infortuno o
[...]
morte dalla stessa gestita, ha erogato in favore del coniuge e dei figli del de cuius l'indennizzo di
€ 52.368,72 (ciascuno).
Non vi sono osservazioni di sorta in merito al fatto che venga in rilievo un'assicurazione per il caso infortuni o morte (come d'altro canto risulta dallo stesso regolamento in atti, doc. 5 INPGI primo grado).
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “In tema di assicurazione sulla vita, ove l'evento che concreta la realizzazione del rischio assicurato costituisca altresì la conseguenza del fatto illecito di un terzo, l'indennità assicurativa si cumula con il risarcimento, sottraendosi alla regola della compensatio lucri cum damno, perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante” (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 9380 del 08/04/2021).
Anche l'indennizzo erogato dall' si sottrae dunque alla regola della compensatio lucri cum CP_2
damno.
Devono conseguentemente essere disattese le istanze dell'AOU ex art. 210 c.p.c. di esibizione in pagina 13 di 19 giudizio degli indennizzi percepiti in ragione dei contratti assicurativi sulla vita eventualmente stipulati dal de cuius.
12) Passando alle altre voci di danno patrimoniale proposte da , sono innanzitutto Parte_1
documentate mediante produzione della relativa fattura (doc. 14 attori) le spese sostenute per il funerale del marito per un importo complessivo di € 4.860,00.
Come è noto, le spese funerarie costituiscono una voce di danno ineliminabile (Corte di
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11684 del 26/05/2014). L'importo richiesto deve stimarsi congruo anche ove rapportato all'epoca del decesso.
Sono altresì documentate, mediante produzione delle relative fatture, spese mediche per sedute psicoterapiche sostenute da per sé e per i figli. Parte_1
L'istruttoria orale ha dato contezza della sofferenza psicofisica e dello stato confusionale dell'attrice in conseguenza del decesso del marito. Gli stessi testimoni hanno Pt_1
confermato che sia la donna che i figli avevano avuto necessità di un supporto psicoterapico.
Quanto ai figli è stato anche accertato, tramite CTU, il danno biologico di carattere psichico conseguente al decesso del padre.
Data la gravità del fatto accaduto, non è condivisibile la difesa dell'AOU secondo cui sarebbe stato possibile rivolgersi al servizio sanitario nazionale ed attendere la relativa “presa in carico”, se non altro considerando l'urgenza del caso concreto e la necessità di rendere compatibile il supporto psicologico con le esigenze lavorative e di studio delle parti interessate.
Quanto alla psicoterapia seguita da sono documentate spese pari ad € 1.966,40 Parte_1 per 32 sedute di psicoterapia individuale, per un costo unitario di circa € 60,00 oltre accessori di legge da stimarsi congruo anche rapportato all'epoca dei fatti (docc. 15, 30).
Non può per contro essere riconosciuta, in quanto superflua, la spesa di € 450,00 sostenuta al solo fine di far attestare dal medico legale che l'accesso al Pronto Soccorso presso gli Ospedali di
ER e di RB del 19-20.06.2018 era riconducibile ad un “disturbo correlato ad eventi traumatici stressanti” (docc. 18, 19).
Sono poi documentate spese per sedute di psicoterapia sostenute per entrambi i figli (docc. 20,
31, 46) richieste per l'importo di € 3.941,20.
pagina 14 di 19 Pur considerando che le voci di danno dedotte non sempre sono corredate dai corrispondenti giustificativi di spesa, questa Corte ritiene che gli importi richiesti debbano essere comunque riconosciuti attesa l' “evidente” necessità di tali spese, la loro congruità nonché l'emissione da parte dei professionisti di corrispondenti fatture anche per plurime sedute che si sono protratte nel tempo, essendo quindi del tutto inverosimile che tali prestazioni siano state erogate gratuitamente o ancora non remunerate.
La circostanza, peraltro, che in svariati casi non sia stata documentata la data esatta dell'esborso, giustifica il computo della rivalutazione e degli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata solamente dalla data della domanda giudiziale di primo grado (perfezionamento notifica in data 22.03.2019) sino alla data della presente sentenza.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da deve quindi Parte_1 essere accolta per l'importo di € 10.767,60 oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dalla data della domanda giudiziale sino alla data della pubblicazione della presente sentenza. Sull'importo così calcolato sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza sino al saldo.
13) Deve per contro essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento delle spese legali future che dovrà asseritamente sostenere per il figlio minore Parte_1 Persona_1 in relazione alla necessità di richiedere al giudice tutelare l'autorizzazione all'incasso, all'investimento e/o al disinvestimento di somme di denaro.
Trattasi infatti di una voce di spesa che non costituisce conseguenza immediata e diretta del fatto ascritto all'AOU, atteso che eventuali autorizzazioni necessarie ex art. 320 c.c. da parte del giudice tutelare avrebbero comunque dovuto essere richieste in pendenza della minore età, indipendentemente dal decesso di . Parte_5
14) Le spese mediche richieste dai genitori e (docc. 16) di Parte_4 Parte_3 cui € 26,70 ciascuno per “visita ambulatoriale” non possono essere riconosciute attesa la genericità della documentazione prodotta.
La spesa di € 51,00 (doc. 34) per visita psicologica sostenuta da può Parte_3
pagina 15 di 19 per contro stimarsi pertinente e causalmente riconducibile ai fatti di causa.
Anche in questo caso, in difetto di un effettivo riscontro sulla data del pagamento e per le ragioni appena illustrate nei paragrafi che precedono, sull'importo indicato sono dovuti gli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dalla data della domanda giudiziale (22.03.2019) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza. Sull'importo così calcolato sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza sino al saldo
15) Le spese per l'assistenza dei CTP nel corso delle operazioni peritali devono essere valutate quali spese per la difesa in giudizio.
Tali spese, infatti, “Rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024).
E' opportuno rilevare che “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (Corte di Cassazione Sez. 3,
Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022).
Pertanto, con precipuo riferimento alle sole spese di CTP, deve essere documentato anche l'esborso, da porre in correlazione con le fatture emesse dai relativi professionisti.
I documenti giustificativi non sono quindi sufficienti per l'accoglimento della domanda di rimborso presentata da parti attrici.
Trattasi infatti di mere proposte di parcella o notule proforma (docc. 45, 49 attori) e/o di fatture non quietanzate né correlate da un giustificativo di spesa (doc. 39, 50 attori) o ancora di fattura emessa da un soggetto ( differente dai professionisti nominati Controparte_7
quali CTP (doc. 39 attori).
16) Concludendo, in relazione al rigetto del terzo motivo di appello (afferente alla legittimazione attiva dell' , nulla sulle spese attesa la mancata costituzione dell' CP_2 CP_2
Relativamente al solo rapporto processuale con l'AOU, per effetto della riforma della sentenza di pagina 16 di 19 primo grado, occorre procedere d'ufficio alla liquidazione delle spese.
Per il doppio grado di giudizio le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di dell'AOU ed in favore di parti attrici appellanti.
16.1) Per il primo grado di giudizio la liquidazione viene effettuata tenuto conto:
- dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase trattazione-istruttoria, fase decisionale);
- del valore della controversia, corrispondente alla domanda risarcitoria accolta nella misura più elevata considerando anche quanto già liquidato in sede di sentenza non definitiva
(corrispondente alla domanda proposta da , scaglione compreso tra Persona_1
€ 520.000,00 ed € 1.000.000,00;
- conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22;
- operato l'aumento nella misura del 10 % per la difesa di ciascuna parte oltre la prima ex art. 4,
2°comma DM n. 44/2014 (per un aumento complessivo del 40%), percentuale determinata tenuto conto che la difesa di parti attrici è stata sostanzialmente sovrapponibile relativamente all'an, così come sono state sovrapponibili fra loro sia le posizioni dei due figli sia le posizioni dei due genitori relativamente al danno non patrimoniale;
Il compenso tabellare di € 29.193,00 viene quindi aumentato del 40%.
Quanto al primo grado di giudizio sono documentate spese per € 1.713,00 (di cui € 1.686,00 per contributo unificato ed € 27,00 per diritti di cancelleria).
Le spese di mediazione non sono state più richieste nel giudizio di appello.
Si è già detto sulle spese di CTP.
Le spese di CTU seguono la soccombenza dovendo essere definitivamente poste a carico dell'AOU.
16.2) Per il secondo grado di giudizio la liquidazione viene effettuata sulla base dei medesimi criteri con la precisazione che, quanto all'attività espletata in corso di causa, si tiene conto della fase studio, fase introduttiva, fase decisionale (escluso l'aumento per il deposito di doppie memorie ex art. 352 c.p.c. visto che la rimessione della causa in istruttoria e l'ulteriore attività difensiva si è resa necessaria per fatto ascrivibile alla stessa parte vittoriosa).
pagina 17 di 19 Il compenso tabellare di € 18.511,00 viene quindi aumentato del 40%.
Sono documentate spese per complessivi € 2.556,00 (di cui € 2.529,00 per CU ed € 27,00 per diritti di cancelleria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Condanna l' al Controparte_8
risarcimento del danno patrimoniale che liquida come segue:
(a) € 10.767,60 in favore di , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla Parte_1
somma anno per anno rivalutata dalla data dell'introduzione del giudizio di primo grado sino alla data della presente sentenza ed oltre interessi legali sulla somma così calcolata dalla data della presente sentenza sino al saldo;
(b) € 116.025,73 in favore di , oltre interessi legali dalla data della presente Parte_2
sentenza sino al saldo;
(c) € 148.322,63 in favore di oltre interessi legali dalla data della presente Persona_1
sentenza sino al saldo;
(d) € 51,00 in favore di , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali Parte_3 sulla somma anno per anno rivalutata dalla data dell'introduzione del giudizio di primo grado sino alla data della presente sentenza ed oltre interessi legali sulla somma così calcolata dalla data della presente sentenza sino al saldo;
2) Condanna l' a Controparte_8
rimborsare a parti attrici ( , Parte_1 Parte_2 Persona_1 [...]
, le spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in Parte_3 Parte_4 complessivi € 1.713,00 per esposti, € 40.870,20 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico dell' Controparte_8
;
[...]
4) Condanna l' a Controparte_8
rimborsare a parti appellanti ( , , Parte_1 Parte_2 Persona_1 [...]
, le spese di lite del presente giudizio di appello, che si liquidano Parte_3 Parte_4
pagina 18 di 19 in € 2.556,00 per esposti, € 25.915,40 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
5) Nulla sulle spese del giudizio di appello relativamente all'appellata contumace CP_2
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
La Corte dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio
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