Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/05/2025, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.10590/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in VIA IV Parte_1 C.F._1
NOVEMBE 117/B ACICATENA, presso lo studio dell'Avv. TOSTO PAOLA RITA, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO DI PAOLA, 3 PATERNÒ, presso lo studio dell'avv. FIORITO BARBARA, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Belpasso via I Retta Parte_2 C.F._3
Ponente n. 94, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Davide Mio, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 5.5.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 27.9.2023, ha convenuto in giudizio Parte_3 [...]
e formulando le seguenti conclusioni: “-accertare i fatti come Controparte_1 Parte_2
1
accertare e dichiarare l'azione di riduzione per lesione di legittima;
-disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione dei simulati contratti di vendita e della predetta disposizione testamentaria eccedenti la quota di cui la de cuius , Persona_1
poteva disporre, nella giusta somma o in quella diversa maggiore e/o minore che il Tribunale vorrà stabilire;
-condannare i convenuti alle spese . diritti ed onorari di giudizio, Con vittoria di spese e compensi”.
Con distinte comparse tempestivamente depositate in data 11.12.23 e 12.12.23 si sono costituiti i convenuti. ha chiesto di “- rigettare ogni richiesta di parte attrice poiché in Controparte_1
fondata in fatto ed in diritto per i motivi specificati in narrativa;
- Accertare e dichiarare la qualità di legatario e non la qualità di erede dell'odierno attore rispetto alla successione della madre Per_1
-Accertare e dichiarare l'assenza di legittimazione attiva o dell'interesse ad agire
[...] dell'odierno attore;
--accertare l'incongruenza tra l'istanza di mediazione del 2020 e le domande attoree di conseguenza dichiarare improcedibile il presente giudizio;
- Accertare o dichiarare prescritto totalmente o parzialmente ogni diritto e/o la decadenza delle azioni relative alle pretese attoree;
-accertare e dichiarare inesistente, nulla e comunque priva di ogni effetto giuridico la mediazione obbligatoria tentata nel 2014 di conseguenza ritenere e dichiarare improcedibile la domanda attorea.- In via gradata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse il erede Parte_3 della RA , accertare e dichiarare comunque l'assenza di legittimazione attiva o Persona_1 dell'interesse ad agire dell'odierno attore, prescritto totalmente o parzialmente ogni diritto e/o la decadenza delle azioni relative alle pretese attoree. Subordinatamente e sempre in via gradata, respingere ogni domanda dall'odierno attore o dichiarare la totale o parziale compensazione di quanto spettategli a seguito di collazione;
-In via subordinata nell'ipotesi non temuta di accoglimento della domanda attorea disporre la divisione della quota allo stesso spettante”. ha formulato le seguenti conclusioni “2) Accertare e dichiarare la qualità di legatario e Parte_2 non la qualità di erede dell'odierno attore rispetto alla successione della madre;
3) Persona_1 accertare e dichiarare l'assenza di legittimazione attiva o dell'interesse ad agire dell'odierno attore;
4) Accertare o dichiarare prescritto totalmente o parzialmente ogni diritto e/o la decadenza delle azioni relative alle pretese attoree;
5) Nella denegata ipotesi ritenesse che il fosse Parte_3 erede della RA , accertare e dichiarare l'assenza di legittimazione attiva o Persona_1 dell'interesse ad agire dell'odierno attore, prescritto totalmente o parzialmente ogni diritto e/o la decadenza delle azioni relative alle pretese attoree. Subordinatamente, respingere ogni domanda dall'odierno attore o dichiarare la totale o parziale compensazione di quanto spettantegli a seguito di
2 collazione; 6) In ogni caso, in via riconvenzionale trasversale, accertare e dichiarare che la Pt_2
sia erede della RA;
Ricostruire ed accertare il valore dell'intero
[...] Persona_1
patrimonio ereditario della de cuius e dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie nella parte in cui ledono le quote legittime spettanti alla sia quale figlia legittimata sia quale Parte_2 erede del a sua volta legittimato leso e per l'effetto attribuirle la quota di spettanza Persona_2 pari al 21,6% stimata in €. 32.236,91 o nel minore o maggiore valore a seguito di valutazione del CTU
e/o subentro di ulteriori beni in successione, nonché, nella maggiore quota in caso di accrescimento;
7) Infine disporre il reintegro della quota legittima come sopra chiarita mediante la riduzione della disposizione testamentaria resa a favore del ”. Controparte_1
All'udienza del 5.5.2025 fissata per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., parte attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio. I convenuti non hanno tuttavia accettato la rinuncia.
Conseguentemente, la causa è stata posta in decisione ex art.281 sexies ult. co. c.p.c.
La domanda attorea non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
Ai sensi dell'art. 551 c.c. “Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima. Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede”.
La disposizione testamentaria che preveda l'attribuzione al legittimario di beni determinati o di uno specifico diritto di credito costituente un c.d. legato tacitativo o sostitutivo è espressione della manifestazione di volontà del de cuius di privare il legatario della quota di legittima spettantegli quale erede legittimario e altresì di determinarne l'esclusione dalla responsabilità per i debiti gravanti sul patrimonio del defunto.
Il c.d. legato tacitativo comporta che, ove il valore del lascito sia inferiore alla quota di legittima spettante ex lege, il legittimario non potrà trattenere il legato, imputandolo alla sua porzione e, contemporaneamente, esercitare l'azione di riduzione per recuperare la differenza, secondo l'art. 564, co. 2, c.c. ma sarà obbligato ad effettuare una scelta tra trattenere il legato, rinunciando alla qualità di erede e ad agire in riduzione, o, alternativamente, rinunciare al legato sostitutivo ed agire in riduzione.
Si configura un legato in sostituzione di legittima, laddove risulti l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità, “intenzione che, in mancanza di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell'atto attraverso l'opportuna indagine interpretativa” (Cass.Sez. II, ordinanza n. 21435 del 6 luglio 2022).
3 Ai fini della configurabilità del legato “in sostituzione di legittima” non occorre il riscontro dell'uso di formule sacramentali, giacché è sufficiente che dal complessivo tenore delle disposizioni testamentarie risulti l'intenzione del de cuius di soddisfare integralmente il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità, e tale intenzione deve emergere in maniera inequivoca, sia da una espressa proposizione sia dal complesso delle proposizioni in cui si articola la scheda testamentaria
(cfr. Cass. 29 luglio 2005, n. 16083; Cass. 16 gennaio 2014 n. 824).
Il legato “sostitutivo” rimane soggetto alla norma generale dell'art. 649 c.c. secondo cui il legato si acquista immediatamente all'apertura della successione, senza bisogno di accettazione, salva tuttavia la facoltà di rinunciarvi. A fronte dell'automatica acquisizione del lascito a titolo particolare, si configura un vero e proprio onere, in capo al beneficiario, di rinunciare al legato (Cass. n.13785/2004; Cass. n.
11288/2007).
Secondo i principi giurisprudenziali in materia, “La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, fatta salva la forma scritta quando il legato abbia per oggetto beni immobili, ben può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato, tra i quali non rientra la proposizione dell'azione di riduzione, ben potendo ipotizzarsi un duplice intento del legittimario di conservare il legato conseguendo anche la legittima” (Cass.n. 13530 del
29/04/2022; cass.19646/17).
Sulla scorta dei superiori principi, la domanda attorea va rigettata.
L'ordine logico delle questioni da trattare presuppone il preliminare accertamento se l'attore rivesta o meno, in forza del testamento del 26.10.1998, la qualità di erede (qualificando il legato alla stregua di legato “in conto” di legittima), ovvero se al contrario sia stata intenzione della disponente precludergli la partecipazione all'eredità attraverso un legato “in sostituzione” di legittima.
Con il testamento olografo del 26.10.1998, la defunta deceduta in data 20.2.2012, Persona_1
madre delle parti in causa, ha disposto in favore del figlio lasciandogli la propria quota Pt_3 sull'immobile in Pedara via Leonardi 52 per tacitare la legittima spettantegli.
Nel caso di specie, è indubbio che il lascito sia stato attribuito dalla defunta in Persona_1
sostituzione di legittima avendo la defunta espressamente voluto escludere il figlio dalla Pt_3 partecipazione all'eredità per le ragioni espressamente indicate nella scheda testamentaria.
Che, nella specie, si tratti di un legato “in sostituzione” e non “in conto” di legittima risulta dalla manifestazione certa ed univoca della testatrice nel senso che “determinati beni debbano essere attribuiti al legittimario e che tale attribuzione, se accettata, esaurisca le ragioni ereditarie del medesimo” (Cass. 10 giugno 2011 n. 10854).
4 Nel caso di specie, diversi sono i passaggi del testamento olografo che depongono per l'univoca volontà della testatrice di escludere il figlio , in considerazione del comportamento del Pt_3
medesimo nei confronti della madre in quanto ritenuto irrispettoso e lesivo della propria incolumità morale e fisica, pur nella consapevolezza di non poterlo comunque escludere del tutto dichiarando espressamente, seppur a malincuore (poiché non gli avrebbe lasciato nulla, se avesse potuto farlo) di volere soddisfare le sue ragioni di legittimario con l'attribuzione dell'immobile sopra indicato.
L'univoca e manifesta volontà della madre di “tacitare” i diritti del figlio con l'attribuzione del Pt_3
predetto immobile, senza chiamarlo all'eredità, emerge dal riferimento esplicito alla volontà di non lasciare nulla al figlio, per tutte le ragioni riportate nel testamento (ove narra di vari episodi nei quali il figlio le avrebbe richiesto con prepotenza denaro, maltrattandola e non rispettandola e Pt_3
cercandola solo per pretese economiche). Tale volontà è accompagnata dalla consapevolezza di non poterlo fare per legge (la de cuius specifica che lascerà questo bene al figlio “a malincuore” perché
“non merita (una cicca)…”) e, quindi, dalla volontà di attribuirgli quel determinato e unico bene al fine di soddisfare i suoi diritti di legittimario.
Sicché, facendo impiego dei criteri ermeneutici previsti dall'art. 1362 ss. c.c., discende dalla lettura del testamento, dall'uso delle parole complessivamente considerate (criterio letterale), e dallo scopo perseguito dalla testatrice (criterio teleologico), l'attribuzione all'attore della qualità di beneficiario di legato in sostituzione di legittima ai sensi dell'art. 551 c.c.
Configurata la disposizione in favore dell'attore alla stregua di legato c.d. “tacitativo” non ricorre nella specie l'intervenuta rinuncia al legato, al fine di potere agire in riduzione, che, peraltro, nella specie stante l'oggetto del legato, avrebbe dovuto rivestire la forma scritta.
La domanda di riduzione deve essere rigettata se il legittimario, prima della spedizione della causa a sentenza, non dichiari di rinunciare al legato (Cass. n. 19646/2017) o, se si tratti di legato di immobili, non fornisca la prova di averlo rinunziato con la forma dovuta (Cass., S.U., n. 7098/2011). Si legge nella seconda memoria dell'attore “E' invece necessario sottolineare la legittimazione attiva del
, atteso che lo stesso pur essendo figlio, alla stessa stregua dei suoi germani, non ha Parte_3 potuto ad oggi beneficiare, o per essere precisi ha beneficiato solo parzialmente, della parte dell'asse ereditario che la legge attribuisce ai legittimari”. Non risulta poi depositata la prima memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c. allo scopo di prendere posizione sulle specifiche contestazioni mosse dai convenuti e non è stata dedotta dall'attore alcuna rinuncia al legato, che, peraltro, da ultimo all'udienza di discussione ha anche dichiarato di volere rinunciare agli atti del giudizio (senza che la detta rinuncia sia stata peraltro accettata).
5 La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
Rigettata, per le ragioni esposte, la domanda di riduzione, viene meno anche l'interesse all'accertamento della natura di donazione degli atti di compravendita in favore del convenuto
(strumentale all'azione di riduzione) (richiesta nella parte motiva sebbene non risultino formulate in maniera compiuta nelle conclusioni della citazione).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo ex D.M.
55/14 e succ. modif., sulla base del valore della causa, per tutte le fasi svolte secondo i parametri medi.
La causa va rimessa sul ruolo per istruire la domanda riconvenzionale trasversale della convenuta nei confronti dell'altro convenuto. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, parzialmente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta le domande proposte da contro e;
Parte_3 Parte_2 Controparte_1
condanna al pagamento, in favore di e , delle Parte_3 Parte_2 Controparte_1
spese di lite liquidate, cadauno, in €7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. come per legge;
rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza di pari data.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 30/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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