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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1940/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 1940/2022, avente ad oggetto: usucapione e promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi degli Avv.ti ANDREA OLIVA del Foro di C.F._2
Como e JACOPO MAIOLI del Foro di Varese, presso il cui studio in Como – Via Fontana n. 1 sono elettivamente domiciliati, come da procura allegata in calce all'atto di citazione
ATTORI contro
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._3 Parte_3
), entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. ti GIANFRANCO BARELLI e C.F._4
MARCO BARELLI del Foro di Como, presso il cui studio in Como - Via Magenta n. 4 sono elettivamente domiciliati, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.12.2024 – con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – le parti precisavano le rispettive conclusioni come da fogli separati depositati nei termini che di seguito si riportano integralmente:
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI nell'interesse dell'Avv. Andrea Oliva – R.G. n. 1940/2022
Voglia l'Ill.mo Tribunale accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Nel merito:
accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di e Pt_1 Parte_2 della porzione di terreno recintata adiacente all'abitazione degli attori stessi, sita in AT IO
(CO), alla Via Roma n. 11, e facente parte del mappale n. 896 come meglio individuato al doc. 3, e conseguentemente
accertare e dichiarare il diritto al frazionamento del mappale n. 896, di proprietà dei Sig.ri
al fine di riconoscere il diritto di proprietà della Sig.ra e del Sig. sulla CP_1 Pt_1 Parte_2
porzione di terreno recintata adiacente alla loro abitazione e facente parte del medesimo mappale n.
896;
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
C.P.A. al 4% e IVA al 22% come per legge.
*****
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI per i convenuti e Controparte_1 Parte_3
I procuratori dei convenuti, richiamate le difese tutte sin qui svolte, dichiarano di non accettare contraddittorio su domande nuove e precisano le seguenti
CONCLUSIONI voglia il Tribunale adito: nel merito:
respingere ogni domanda proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_2
di , , perché infondata in fatto e diritto;
Parte_4 Controparte_1 Parte_3
in ogni caso: con rifusione di spese e compenso professionale oltre oneri e accessori;
Como, 05 Dicembre 2024
I Procuratori
(avv. Gianfranco Barelli)
(avv. Marco Barelli)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
conveniva in giudizio , e per ottenere la Parte_4 Controparte_1 Parte_3 declaratoria di acquisto della proprietà, a titolo originario per maturata usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., di una porzione di terreno recintata adiacente alla loro abitazione, sita lungo il confine tra il mappale n. 896 e il n. 1213 tra le due proprietà.
pagina 2 di 7 A fondamento della loro domanda, gli attori allegavano:
- di aver acquistato dai convenuti, in data 11.04.1991, l'unità immobiliare sita a AT IO (CO) -
Via Roma n. 11 (cfr. doc.
1 - atto notarile di compravendita) identificato al N.C.E.U. della Provincia di
Como, nel Comune di AT IO, al mappale n. 1213 subalterno 4 ( cfr. doc. 2);
- che nell'atto notarile non veniva menzionata – erroneamente - una porzione di terreno recintata sul lato ovest del fabbricato (mappale n. 1213), quest'ultimo confinante con il mappale n. 896 e che pertanto non è stato oggetto di formale riferimento specifico nell'atto di compravendita (v. doc. 2 cit. e doc. 3);
- che tale porzione di terreno - nell'anno 1983 – era già stato oggetto di inclusione nel mappale n. 1213 mediante la realizzazione di una recinzione (foto di cui al Doc. 4);
- che essi utilizzavano quali possessori in modo continuato questa porzione di terreno recintata, fin dal giorno della compravendita dell'immobile ad oggi, quale parte integrante della loro abitazione
(immagini del cortile recintato di cui al Doc. 5);
- che negli ultimi mesi dell'anno 2019, i Sig.ri chiedevano ingiustificatamente agli attori di CP_1
liberare la porzione di terreno recintata - da questi ultimi utilizzata quale cortile adiacente la loro abitazione - al fine di poter edificare l'area sovrastante l'intero mappale n. 896;
- che, in data 07.04.2021, su volontà della Sig.ra e del Sig. veniva depositata - presso Pt_1 Parte_2
l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Como - domanda di mediazione ex D.lgs.
28/2010 (di cui al Doc. 7) avente ad oggetto l'acquisizione della porzione di terreno di cui si discute;
- che in data 24.11.2021 il procedimento di mediazione di cui sopra si concludeva con esito negativo
(verbale di mediazione Doc. 8).
I convenuti si costituivano per contestare la fondatezza della domanda attorea , sia sotto il profilo della inesistenza del possesso qualificato uti dominus che della carenza dell'esercizio di un possesso ininterrotto, avendo gli attori piena conoscenza dell'effettiva titolarità del diritto di proprietà del terreno di cui al mapp. 896 in capo agli odierni convenuti (…) tanto da richiedere, con lettera datata
14/01/2001 ai proprietari, sigg. “l'autorizzazione a demolire una porzione del muro di cinta di CP_1 vostra proprietà in via Roma 11, AT IO, posto all'ingresso del passo carraio che accede al vostro terreno” (doc. 4); ed essendo intervenuta causa di interruzione dell'esercizio del possesso con raccomandata inviata in data 12/11/2020 dai proprietari agli odierni attori che la ricevettero in data
13/11/2020, senza nulla contestare in merito alla richiesta di sgombero.
Fallito il tentativo di conciliazione esperito alla prima udienza (cfr. verbali in data 5.10.2022 e
21.12.2022 in atti), la causa veniva istruita con le prove documentali offerte, l'interrogatorio formale degli attori (cfr. verbale in data 10.07.2024) e l'audizione dei testimoni (cfr. verbali del 10.07 e del pagina 3 di 7 18.09.2024), dopo la riassunzione ex art. 303 c.p.c. seguita alla declaratoria di interruzione in data
5.07.2023 a causa del decesso della convenuta . Parte_4
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata all'11.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e ora viene in decisione dopo lo scambio degli atti conclusivi ex art. 190 c.p.c. (trattasi infatti di causa pendente prima del 28.02.2023 ovvero della entrata in vigore della c.d. “Riforma Cartabia”, di talché hanno trovato applicazione le norme processuali anteriormente vigenti, come da disposto dell'art. 35 D.
L. vo 149/202, modificato dall'art. 1, comma 380 lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197).
*****
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per le motivazioni di seguito illustrate.
L'istruttoria processuale ha consentito di accertare con certezza che in data 11.04.1991 i CP_1
cedevano agli odierni attori, verso corrispettivo di prezzo, l'unità immobiliare sita in AT IO
(CO) -Via Roma n. 11 (mappale n. 1213 sub. 4) (cfr. doc. 1 fascicolo di parte) e che la porzione di terreno oggetto di causa (presente sul lato ovest del fabbricato, lungo il confine tra il mappale n. 1213 e il mappale n. 896 - cfr. doc. 3) è dotata di recinzione a far tempo da epoca ben anteriore all'11.04.1991: gli stessi attori fanno risalire la realizzazione della recinzione al 1983 ad opera dei precedenti conduttori dell'immobile oggi di proprietà degli stessi;
circostanza quest'ultima confermata anche da parte convenuta negli scritti conclusivi e, pertanto, da ritenersi pacifica tra le parti.
Senonché, per parte attrice la non menzione di detta porzione recintata di terreno insistente sul mappale n. 896 di proprietà sarebbe frutto di mero errore nella stipula dell'atto notarile di CP_1
compravendita del 1991, proprio in ragione della situazione di fatto per cui il terreno di cui sopra era già stato incluso nel mappale n. 1213 (e dunque annesso all'abitazione) mediante una recinzione effettuata negli anni Ottanta dai precedenti conduttori dell'immobile, poi acquistato da CP_2
nel 1991; secondo la prospettazione dei convenuti, invece, non solo gli odierni attori
[...]
sarebbero da considerarsi meri detentori della porzione di terreno al mappale n. 896 oggetto di causa, ma quest'ultima sarebbe stata espressamente esclusa dalla vendita.
A parere di questo Giudice, non coglie nel segno la difesa dei convenuti in punto di ricostruzione della volontà negoziale delle parti stipulanti il rogito del 1991 per contestare la domanda di usucapione oggetto del presente giudizio, dovendosi invece accertare se , sin dal momento dell'acquisto dell'immobile, gli attori abbiano utilizzato la porzione di terreno recintata quale parte integrante della loro abitazione e, pertanto, uti dominus.
Infatti, affinché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà è necessario l' esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo per oltre venti anni. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, è poi richiesto un elemento psicologico che viene pagina 4 di 7 individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario, bensì
l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi considerino tale soggetto come l'effettivo titolare del diritto di proprietà. L'esistenza di quest'elemento psicologico si presume dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, in quanto l'art. 1158 c.c. non richiede che l'usucapiente abbia la convinzione di esercitare un diritto proprio o ignori di ledere un diritto altrui, essendo invece sufficiente la volontà di comportarsi come il titolare del diritto (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n. 13153/2021; id. n. 10230/2002; id.
n. 8823/1998 e n. 5964/1996).
Parti convenute escludono la sussistenza dell'animus possidendi in capo a Controparte_2
essendo questi ultimi entrati in possesso dell'immobile e del terreno recintato – oggetto della presente vertenza – a far tempo dall'anno 1988, mediante un contratto di locazione sottoscritto con i CP_1
Tale circostanza corrisponde al vero ed è pacifica tra le parti così come quella che, all'atto dell'acquisto dell'abitazione - precedentemente condotta in locazione - nel 1991 – bbiano Pt_1 Parte_2
iniziato a comportarsi quali effettivi proprietari non solo dell'immobile ma anche del terreno recintato, ponendo in essere una serie di atti configuranti la c.d. interversio possessionis; di tal ché, quand'anche gli attori siano entrati in possesso del terreno recintato mediante un iniziale contratto di locazione e/o comodato, ciò che rivela ai fini dell'invocata usucapione è la circostanza che, negli anni seguenti, si sono susseguiti una serie di atti, nonché di comportamenti di fatto, integranti senza dubbio alcuno l'interversione del possesso.
L'istruttoria orale (cfr. dichiarazioni dei testimoni assunti alle udienze del 10.07.2024 e 18.09.2024) ha consentito di accertare che, sin dal momento dell'acquisto dell'immobile, gli a ttori hanno utilizzato la porzione di terreno recintata quale parte integrante della loro abitazione, curandone il verde, passeggiando, organizzando pranzi e cene, piantando un ciliegio, realizzando un'aiuola e una pavimentazione con basamento in cemento;
essi hanno altresì provveduto ad installare, dentro il terreno recintato, un cancelletto con serratura dotato di sistema di apertura dall'interno e di un videocitofono, nonché a sostituire l'intera recinzione di confine;
è stata altresì installata, all'interno del muro dell'abitazione, una porta finestra che si affaccia sulla porzione di terreno recintata, consentendo il passaggio diretto degli attori dalla casa al giardino.
Tali forme di utilizzo in via esclusiva del terreno da parte degli attori non risultano mai contestate dai
PIATTI.
Infatti, sugli asseriti atti interruttivi opposti dai convenuti, quale ulteriore elemento che nella loro prospettazione difensiva contrasterebbe la domanda attorea di usucapione , si osserva quanto segue: la raccomandata inviata dal in data 14.01.2001 (cfr. doc. 4 fascicolo di parti convenute) Parte_2
pagina 5 di 7 sembra attenere alla richiesta di autorizzazione alla proprietà di demolizione di un muro di CP_1
cinta esterno alla porzione di terreno recintata oggetto di causa. Tale circostanza risulta provata dallo stesso documento sub 5) prodotto da parti convenute, ovvero dalla raccomandata del novembre 2020 inviata dai i cui essi stessi collocano la porzione di cinta, della quale il aveva CP_1 Parte_2 richiesto la demolizione, “lungo il confine tra il mappale n. 896 e 1023”, allorquando, invece, la porzione di terreno recintata oggetto della presente controversia è sita lungo l'altro lato dell'abitazione, ovvero lungo il confine tra il mappale n. 896 e il mappale 1213 (cfr. doc. 3 del fascicolo di parti attrici).
La circostanza di cui sopra è comprovata anche dalle dichiarazioni rese dal testimone - Testimone_1
unico teste di parte convenuta - che ha riferito di non ricordare la presenza di muri di cinta all'interno della porzione di terreno recintata annessa all'abitazione presso la quale Controparte_2
aveva fatto sopralluoghi a richiesta dei PIATTI, dichiarando specificamente che lungo il confine tra i mappali 896/1023 e la proprietà degli attori è costituito da un vero e proprio muro di fabbricato e non da un muro di cinta;
con la conseguenza che devono ritenersi confermate le circostanze dedotte dalla difesa attorea, secondo cui, non vi sono muri di cinta all'interno del terreno recintato e la raccomandata inviata dal il 14.01.2001 e la successiva comunicazione dei in data 12.11.2020 Parte_2 CP_1
(cfr. docc. 4 e 5 del fascicolo di parti convenute cit.) non possono essere riferite alla porzione di terreno recintata oggetto di causa ma, al contrario, si riferiscono alla porzione di muro di cinta presente dinanzi al passo carraio dell'abitazione (cfr. doc. 11 del fascicolo di parti attrici – riconosciuto anche dal testimone sentito all'udienza del 18.09.2024, quale porzione di muro di cinta della Testimone_2 quale l'attore aveva richiesto l'autorizzazione alla demolizione).
Come anticipato sopra, risultano dimostrare - sia per via documentale con il dossier fotografico prodotto dagli attori, sia dalle dichiarazioni dei testimoni - le migliorie e le opere realizzate dagli attori all'interno del cortile in oggetto tra cui: l'installazione di un cancelletto di ferro munito di videocitofono e di chiavi nella loro esclusiva disponibilità, la sostituzione integrale della recinzione, la realizzazione della pavimentazione, l'apertura di una portafinestra e la piantumazione di piante, fin dall'acquisto dell'immobile in data 11.04.1991, per cui ben può affermarsi l'acquisto per usucapione, da parte degli odierni attori, della porzione di terreno recintata adiacente all'immobile di abitazione sito in AT IO (CO) - Via Roma 11 lungo il confine tra il mappale n. 1213 e il mappale n. 896, prospiciente e sempre in uso esclusivo a detta abitazione, oltre che palesare una situazione di fatto non contestata dai proprietari CP_1
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione del D.M. n. 55/2014 (per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale – valore dichiarato della causa euro 5.000) nei medi pagina 6 di 7 tariffari tenuto conto della attività svolta (fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) in euro
2.552,00 per compensi, oltre accessori come per legge, nonché in euro 264,00 per spese documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione ultraventennale in favore di
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) della porzione di terreno recintata adiacente alla loro abitazione sita in AT C.F._2
IO (CO) - Via Roma n. 11 e facente parte del mappale n. 896, come meglio identificata al documento n. 3) prodotto da parti attrici;
2) CONDANNA (C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._3 Parte_3
) al pagamento delle spese di lite in favore degli attori liquidate in euro 2.552,00 C.F._4
per compensi, oltre accessori come per legge, nonché in euro 264,00 per spese documentate;
3) DISPONE la trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Como il 2 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 1940/2022, avente ad oggetto: usucapione e promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi degli Avv.ti ANDREA OLIVA del Foro di C.F._2
Como e JACOPO MAIOLI del Foro di Varese, presso il cui studio in Como – Via Fontana n. 1 sono elettivamente domiciliati, come da procura allegata in calce all'atto di citazione
ATTORI contro
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._3 Parte_3
), entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. ti GIANFRANCO BARELLI e C.F._4
MARCO BARELLI del Foro di Como, presso il cui studio in Como - Via Magenta n. 4 sono elettivamente domiciliati, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.12.2024 – con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – le parti precisavano le rispettive conclusioni come da fogli separati depositati nei termini che di seguito si riportano integralmente:
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI nell'interesse dell'Avv. Andrea Oliva – R.G. n. 1940/2022
Voglia l'Ill.mo Tribunale accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Nel merito:
accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di e Pt_1 Parte_2 della porzione di terreno recintata adiacente all'abitazione degli attori stessi, sita in AT IO
(CO), alla Via Roma n. 11, e facente parte del mappale n. 896 come meglio individuato al doc. 3, e conseguentemente
accertare e dichiarare il diritto al frazionamento del mappale n. 896, di proprietà dei Sig.ri
al fine di riconoscere il diritto di proprietà della Sig.ra e del Sig. sulla CP_1 Pt_1 Parte_2
porzione di terreno recintata adiacente alla loro abitazione e facente parte del medesimo mappale n.
896;
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
C.P.A. al 4% e IVA al 22% come per legge.
*****
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI per i convenuti e Controparte_1 Parte_3
I procuratori dei convenuti, richiamate le difese tutte sin qui svolte, dichiarano di non accettare contraddittorio su domande nuove e precisano le seguenti
CONCLUSIONI voglia il Tribunale adito: nel merito:
respingere ogni domanda proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_2
di , , perché infondata in fatto e diritto;
Parte_4 Controparte_1 Parte_3
in ogni caso: con rifusione di spese e compenso professionale oltre oneri e accessori;
Como, 05 Dicembre 2024
I Procuratori
(avv. Gianfranco Barelli)
(avv. Marco Barelli)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
conveniva in giudizio , e per ottenere la Parte_4 Controparte_1 Parte_3 declaratoria di acquisto della proprietà, a titolo originario per maturata usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., di una porzione di terreno recintata adiacente alla loro abitazione, sita lungo il confine tra il mappale n. 896 e il n. 1213 tra le due proprietà.
pagina 2 di 7 A fondamento della loro domanda, gli attori allegavano:
- di aver acquistato dai convenuti, in data 11.04.1991, l'unità immobiliare sita a AT IO (CO) -
Via Roma n. 11 (cfr. doc.
1 - atto notarile di compravendita) identificato al N.C.E.U. della Provincia di
Como, nel Comune di AT IO, al mappale n. 1213 subalterno 4 ( cfr. doc. 2);
- che nell'atto notarile non veniva menzionata – erroneamente - una porzione di terreno recintata sul lato ovest del fabbricato (mappale n. 1213), quest'ultimo confinante con il mappale n. 896 e che pertanto non è stato oggetto di formale riferimento specifico nell'atto di compravendita (v. doc. 2 cit. e doc. 3);
- che tale porzione di terreno - nell'anno 1983 – era già stato oggetto di inclusione nel mappale n. 1213 mediante la realizzazione di una recinzione (foto di cui al Doc. 4);
- che essi utilizzavano quali possessori in modo continuato questa porzione di terreno recintata, fin dal giorno della compravendita dell'immobile ad oggi, quale parte integrante della loro abitazione
(immagini del cortile recintato di cui al Doc. 5);
- che negli ultimi mesi dell'anno 2019, i Sig.ri chiedevano ingiustificatamente agli attori di CP_1
liberare la porzione di terreno recintata - da questi ultimi utilizzata quale cortile adiacente la loro abitazione - al fine di poter edificare l'area sovrastante l'intero mappale n. 896;
- che, in data 07.04.2021, su volontà della Sig.ra e del Sig. veniva depositata - presso Pt_1 Parte_2
l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Como - domanda di mediazione ex D.lgs.
28/2010 (di cui al Doc. 7) avente ad oggetto l'acquisizione della porzione di terreno di cui si discute;
- che in data 24.11.2021 il procedimento di mediazione di cui sopra si concludeva con esito negativo
(verbale di mediazione Doc. 8).
I convenuti si costituivano per contestare la fondatezza della domanda attorea , sia sotto il profilo della inesistenza del possesso qualificato uti dominus che della carenza dell'esercizio di un possesso ininterrotto, avendo gli attori piena conoscenza dell'effettiva titolarità del diritto di proprietà del terreno di cui al mapp. 896 in capo agli odierni convenuti (…) tanto da richiedere, con lettera datata
14/01/2001 ai proprietari, sigg. “l'autorizzazione a demolire una porzione del muro di cinta di CP_1 vostra proprietà in via Roma 11, AT IO, posto all'ingresso del passo carraio che accede al vostro terreno” (doc. 4); ed essendo intervenuta causa di interruzione dell'esercizio del possesso con raccomandata inviata in data 12/11/2020 dai proprietari agli odierni attori che la ricevettero in data
13/11/2020, senza nulla contestare in merito alla richiesta di sgombero.
Fallito il tentativo di conciliazione esperito alla prima udienza (cfr. verbali in data 5.10.2022 e
21.12.2022 in atti), la causa veniva istruita con le prove documentali offerte, l'interrogatorio formale degli attori (cfr. verbale in data 10.07.2024) e l'audizione dei testimoni (cfr. verbali del 10.07 e del pagina 3 di 7 18.09.2024), dopo la riassunzione ex art. 303 c.p.c. seguita alla declaratoria di interruzione in data
5.07.2023 a causa del decesso della convenuta . Parte_4
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata all'11.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e ora viene in decisione dopo lo scambio degli atti conclusivi ex art. 190 c.p.c. (trattasi infatti di causa pendente prima del 28.02.2023 ovvero della entrata in vigore della c.d. “Riforma Cartabia”, di talché hanno trovato applicazione le norme processuali anteriormente vigenti, come da disposto dell'art. 35 D.
L. vo 149/202, modificato dall'art. 1, comma 380 lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197).
*****
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per le motivazioni di seguito illustrate.
L'istruttoria processuale ha consentito di accertare con certezza che in data 11.04.1991 i CP_1
cedevano agli odierni attori, verso corrispettivo di prezzo, l'unità immobiliare sita in AT IO
(CO) -Via Roma n. 11 (mappale n. 1213 sub. 4) (cfr. doc. 1 fascicolo di parte) e che la porzione di terreno oggetto di causa (presente sul lato ovest del fabbricato, lungo il confine tra il mappale n. 1213 e il mappale n. 896 - cfr. doc. 3) è dotata di recinzione a far tempo da epoca ben anteriore all'11.04.1991: gli stessi attori fanno risalire la realizzazione della recinzione al 1983 ad opera dei precedenti conduttori dell'immobile oggi di proprietà degli stessi;
circostanza quest'ultima confermata anche da parte convenuta negli scritti conclusivi e, pertanto, da ritenersi pacifica tra le parti.
Senonché, per parte attrice la non menzione di detta porzione recintata di terreno insistente sul mappale n. 896 di proprietà sarebbe frutto di mero errore nella stipula dell'atto notarile di CP_1
compravendita del 1991, proprio in ragione della situazione di fatto per cui il terreno di cui sopra era già stato incluso nel mappale n. 1213 (e dunque annesso all'abitazione) mediante una recinzione effettuata negli anni Ottanta dai precedenti conduttori dell'immobile, poi acquistato da CP_2
nel 1991; secondo la prospettazione dei convenuti, invece, non solo gli odierni attori
[...]
sarebbero da considerarsi meri detentori della porzione di terreno al mappale n. 896 oggetto di causa, ma quest'ultima sarebbe stata espressamente esclusa dalla vendita.
A parere di questo Giudice, non coglie nel segno la difesa dei convenuti in punto di ricostruzione della volontà negoziale delle parti stipulanti il rogito del 1991 per contestare la domanda di usucapione oggetto del presente giudizio, dovendosi invece accertare se , sin dal momento dell'acquisto dell'immobile, gli attori abbiano utilizzato la porzione di terreno recintata quale parte integrante della loro abitazione e, pertanto, uti dominus.
Infatti, affinché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà è necessario l' esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo per oltre venti anni. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, è poi richiesto un elemento psicologico che viene pagina 4 di 7 individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario, bensì
l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi considerino tale soggetto come l'effettivo titolare del diritto di proprietà. L'esistenza di quest'elemento psicologico si presume dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, in quanto l'art. 1158 c.c. non richiede che l'usucapiente abbia la convinzione di esercitare un diritto proprio o ignori di ledere un diritto altrui, essendo invece sufficiente la volontà di comportarsi come il titolare del diritto (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n. 13153/2021; id. n. 10230/2002; id.
n. 8823/1998 e n. 5964/1996).
Parti convenute escludono la sussistenza dell'animus possidendi in capo a Controparte_2
essendo questi ultimi entrati in possesso dell'immobile e del terreno recintato – oggetto della presente vertenza – a far tempo dall'anno 1988, mediante un contratto di locazione sottoscritto con i CP_1
Tale circostanza corrisponde al vero ed è pacifica tra le parti così come quella che, all'atto dell'acquisto dell'abitazione - precedentemente condotta in locazione - nel 1991 – bbiano Pt_1 Parte_2
iniziato a comportarsi quali effettivi proprietari non solo dell'immobile ma anche del terreno recintato, ponendo in essere una serie di atti configuranti la c.d. interversio possessionis; di tal ché, quand'anche gli attori siano entrati in possesso del terreno recintato mediante un iniziale contratto di locazione e/o comodato, ciò che rivela ai fini dell'invocata usucapione è la circostanza che, negli anni seguenti, si sono susseguiti una serie di atti, nonché di comportamenti di fatto, integranti senza dubbio alcuno l'interversione del possesso.
L'istruttoria orale (cfr. dichiarazioni dei testimoni assunti alle udienze del 10.07.2024 e 18.09.2024) ha consentito di accertare che, sin dal momento dell'acquisto dell'immobile, gli a ttori hanno utilizzato la porzione di terreno recintata quale parte integrante della loro abitazione, curandone il verde, passeggiando, organizzando pranzi e cene, piantando un ciliegio, realizzando un'aiuola e una pavimentazione con basamento in cemento;
essi hanno altresì provveduto ad installare, dentro il terreno recintato, un cancelletto con serratura dotato di sistema di apertura dall'interno e di un videocitofono, nonché a sostituire l'intera recinzione di confine;
è stata altresì installata, all'interno del muro dell'abitazione, una porta finestra che si affaccia sulla porzione di terreno recintata, consentendo il passaggio diretto degli attori dalla casa al giardino.
Tali forme di utilizzo in via esclusiva del terreno da parte degli attori non risultano mai contestate dai
PIATTI.
Infatti, sugli asseriti atti interruttivi opposti dai convenuti, quale ulteriore elemento che nella loro prospettazione difensiva contrasterebbe la domanda attorea di usucapione , si osserva quanto segue: la raccomandata inviata dal in data 14.01.2001 (cfr. doc. 4 fascicolo di parti convenute) Parte_2
pagina 5 di 7 sembra attenere alla richiesta di autorizzazione alla proprietà di demolizione di un muro di CP_1
cinta esterno alla porzione di terreno recintata oggetto di causa. Tale circostanza risulta provata dallo stesso documento sub 5) prodotto da parti convenute, ovvero dalla raccomandata del novembre 2020 inviata dai i cui essi stessi collocano la porzione di cinta, della quale il aveva CP_1 Parte_2 richiesto la demolizione, “lungo il confine tra il mappale n. 896 e 1023”, allorquando, invece, la porzione di terreno recintata oggetto della presente controversia è sita lungo l'altro lato dell'abitazione, ovvero lungo il confine tra il mappale n. 896 e il mappale 1213 (cfr. doc. 3 del fascicolo di parti attrici).
La circostanza di cui sopra è comprovata anche dalle dichiarazioni rese dal testimone - Testimone_1
unico teste di parte convenuta - che ha riferito di non ricordare la presenza di muri di cinta all'interno della porzione di terreno recintata annessa all'abitazione presso la quale Controparte_2
aveva fatto sopralluoghi a richiesta dei PIATTI, dichiarando specificamente che lungo il confine tra i mappali 896/1023 e la proprietà degli attori è costituito da un vero e proprio muro di fabbricato e non da un muro di cinta;
con la conseguenza che devono ritenersi confermate le circostanze dedotte dalla difesa attorea, secondo cui, non vi sono muri di cinta all'interno del terreno recintato e la raccomandata inviata dal il 14.01.2001 e la successiva comunicazione dei in data 12.11.2020 Parte_2 CP_1
(cfr. docc. 4 e 5 del fascicolo di parti convenute cit.) non possono essere riferite alla porzione di terreno recintata oggetto di causa ma, al contrario, si riferiscono alla porzione di muro di cinta presente dinanzi al passo carraio dell'abitazione (cfr. doc. 11 del fascicolo di parti attrici – riconosciuto anche dal testimone sentito all'udienza del 18.09.2024, quale porzione di muro di cinta della Testimone_2 quale l'attore aveva richiesto l'autorizzazione alla demolizione).
Come anticipato sopra, risultano dimostrare - sia per via documentale con il dossier fotografico prodotto dagli attori, sia dalle dichiarazioni dei testimoni - le migliorie e le opere realizzate dagli attori all'interno del cortile in oggetto tra cui: l'installazione di un cancelletto di ferro munito di videocitofono e di chiavi nella loro esclusiva disponibilità, la sostituzione integrale della recinzione, la realizzazione della pavimentazione, l'apertura di una portafinestra e la piantumazione di piante, fin dall'acquisto dell'immobile in data 11.04.1991, per cui ben può affermarsi l'acquisto per usucapione, da parte degli odierni attori, della porzione di terreno recintata adiacente all'immobile di abitazione sito in AT IO (CO) - Via Roma 11 lungo il confine tra il mappale n. 1213 e il mappale n. 896, prospiciente e sempre in uso esclusivo a detta abitazione, oltre che palesare una situazione di fatto non contestata dai proprietari CP_1
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione del D.M. n. 55/2014 (per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale – valore dichiarato della causa euro 5.000) nei medi pagina 6 di 7 tariffari tenuto conto della attività svolta (fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) in euro
2.552,00 per compensi, oltre accessori come per legge, nonché in euro 264,00 per spese documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione ultraventennale in favore di
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) della porzione di terreno recintata adiacente alla loro abitazione sita in AT C.F._2
IO (CO) - Via Roma n. 11 e facente parte del mappale n. 896, come meglio identificata al documento n. 3) prodotto da parti attrici;
2) CONDANNA (C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._3 Parte_3
) al pagamento delle spese di lite in favore degli attori liquidate in euro 2.552,00 C.F._4
per compensi, oltre accessori come per legge, nonché in euro 264,00 per spese documentate;
3) DISPONE la trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Como il 2 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
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