Articolo 5 della Legge 8 agosto 1977, n. 534
Articolo 4Articolo 6
Versione
4 settembre 1977
Art. 5.
L' articolo 172 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 172. - (Durata del domicilio legale per le notificazioni all'imputato). - La determinazione del domicilio legale fatta a norma dell'articolo precedente vale per tutto il corso del procedimento, salvo quanto e' disposto nella prima parte dell'articolo 532".
Entrata in vigore il 4 settembre 1977