Art. 5.
L' articolo 172 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 172. - (Durata del domicilio legale per le notificazioni all'imputato). - La determinazione del domicilio legale fatta a norma dell'articolo precedente vale per tutto il corso del procedimento, salvo quanto e' disposto nella prima parte dell'articolo 532".
L' articolo 172 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 172. - (Durata del domicilio legale per le notificazioni all'imputato). - La determinazione del domicilio legale fatta a norma dell'articolo precedente vale per tutto il corso del procedimento, salvo quanto e' disposto nella prima parte dell'articolo 532".