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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/11/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 4879/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Ugo da Como, n. 7, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giacomo Figà, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla citazione OPPONENTE contro lettivamente domiciliato in Catania, Controparte_1
Via Giacomo Leopardi, n. 63, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Camilleri, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 05.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 1333 del 06.09.2022, emesso per il pagamento dell'importo di Euro 45.780,50, oltre interessi e spese della procedura monitoria, per fornitura di energia elettrica, sulla base di fattura n. 58225720022262A, emessa in data 13.01.2020, in relazione al periodo compreso dal 01.03.2015 al 21.11.2019, con ricostruzione dei consumi per prelievi irregolari, come emersi dal verbale di verifica n. 611531994 del 21.11.2019. 2
In particolare, l'opponente ha contestato la fattura emessa, in relazione a consumi ricostruiti in modo puramente presuntivo, senza riscontri oggettivi quanto alla destinazione del cavo irregolare individuato alla proprietà dell'opponente, all'effettiva erogazione di energia elettrica tramite il cavo indicato, alla ricostruzione del consumo imputato all'utente. Conseguentemente, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda creditoria spiegata.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio Controparte_1 evidenziando la fondatezza della domanda creditoria oggetto del
[...] procedimento monitorio e chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, l'opposta ha evidenziato la rilevanza probatoria del verbale della verifica effettuata, trattandosi di atto redatto da incaricato di pubblico servizio, attestante l'illegittimo prelievo di energia elettrica da parte dell'utente, con conseguente ricalcolo dei consumi effettivi, determinati avendo riguardo al periodo successivo alla data del 21.11.2014, individuata sulla base della riscontrata flessione degli abituali consumi dell'utenza, tenendo conto della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo esaminato.
All'udienza del 05.11.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato. Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino, 22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012, Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006). In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa creditoria (cfr. Cass. 20.01.2015, n. 826, Cass. 15.07.2011 n. 15659, Cass. 15.03.2010, n. 6205, Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533). 3
Con specifico riguardo ai contratti di somministrazione di energia elettrica, a fronte della contestazione, anche stragiudiziale, della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante, in quanto creditore, e non al distributore, la prova della determinazione della merce fornita e della quantificazione del corrispettivo dovuto. Conseguentemente, incombeva sul creditore opposto dare la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente, con particolare riguardo alla dedotta sottrazione di energia elettrica e al quantitativo di energia effettivamente erogato e non contabilizzato da contatore.
Nel caso di specie, risulta incontestata l'esistenza del rapporto sostanziale originato dal contratto di somministrazione di energia elettrica tra opponente e società opposta, con numero cliente 608463968 e codice POD IT001E608463968, relativo all'immobile e correlato punto di prelievo in Sacrofano, Via Sacrofano Cassia, n. 1291. Invece, l'oggetto del contendere si incentra sulle contestazioni dell'utente in merito all'entità del credito oggetto della fattura n. 58225720022262A, emessa in data 13.01.2020, in relazione al periodo compreso dal 01.03.2015 al 21.11.2019, con ricostruzione dei consumi per prelievi irregolari, come emersi dal verbale di verifica n. 611531994 del 21.11.2019.
Anzitutto, deve rilevarsi che, in ipotesi di contestazione relativa all'esistenza o all'entità del credito, la fattura e le relative registrazioni contrabili, in quanto documenti di formazione unilaterale, risultano inidonei a fornire la prova della sussistenza e della quantificazione della pretesa creditoria vantata (cfr. Cass. n. 128 del 04.01.2022, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 9593 del 20.05.2004). Nel caso di specie, l'opponente ha specificamente contestato la sussistenza del diritto di credito vantato dall'opposta, come rappresentato nella fattura emessa dalla società fornitrice, in quanto relativa a consumi ricostruiti in modo puramente presuntivo, con riferimento alla mera portata massima di cavo non riferibile alla proprietà dell'attore e a periodo genericamente individuato. Conseguentemente, la fattura emessa dalla società cedente il credito e le relative registrazioni contabili si appalesano documenti isolatamente inidonei a provare la sussistenza e la quantificazione del credito azionato.
Ciò posto, devono analizzarsi le risultanze del verbale di verifica n. 611531994 del 21.11.2019, da cui parte opposta, sui cui incombeva l'onere di provare l'effettivo consumo addebitato all'utente, desume l'accertamento della sottrazione di energia elettrica da parte dell'utente. Sul punto, deve premettersi che “il verbale con cui i dipendenti di una società di distribuzione dell'energia elettrica rilevano l'allaccio abusivo deve essere considerato 4
atto di incaricato di pubblico servizio (poiché l'attività dagli stessi esercitata è retta da norme di stampo pubblicistico e non comporta lo svolgimento di mere mansioni d'ordine o materiali) e, dunque, fa prova fino a querela di falso delle dichiarazioni riportate e dei fatti che gli addetti della società dichiarano di aver compiuto o essere avvenuti in loro presenza” (Trib. Torino 31.03.2023, conf. Cass. 12.03.2020, n. 7075). Dunque, la valenza probatoria dell'indicato verbale deve essere circoscritta alle dichiarazioni riportate e ai fatti che gli addetti della società attestano aver compiuto o essere avvenuti alla presenza dei medesimi. Nel caso di specie, il verbale di verificazione evidenzia che “l'unità operativa riscontrava un cavo 4 x 16 mm in rame allacciato sul cavo Enel 3 x 50 mm, tale cavo arrivava a confine proprietà dell'utenza n. 60843968 del Sig. . Parte_1
All'interno della proprietà, insieme al cliente, si accerta la presenza di un contenitore in vetroresina dove probabilmente arrivava tale cavo, contenitore ad adesso vuoto. L'unità operativa chiarisce che al momento dello scavo il cavo non prelevava energia
[…]. Dal controllo effettuato è risultato che, limitatamente al momento della verifica, l'energia prelevata dall'utente era regolarmente misurata” (cfr. doc. 4, allegato alla comparsa di costittuzione e risposta). Dunque, i fatti attestati dagli incaricati di pubblico servizio intervenuti, relativi alla situazione esistente al momento dell'effettuazione del controllo, sono costituiti dalla presenza di cavo irregolare, allacciato sul cavo regolare predisposto dalla fornitrice, esteso fino al confine della proprietà dell'opponente, alla presenza nella proprietà dell'opponente di contenitore in vetroresina vuoto, alla non circolazione di energia elettrica sul cavo, alla regolarità della misurazione dei consumi. Muovendo dall'indicato verbale di accertamento, la società opposta ha dedotto la sussistenza di un credito nei confronti dell'opponente, facendo riferimento al criterio costituito dalla “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo” ed evidenziando che “è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il 21.11.2014, individuata attraverso la flessione degli abituali consumi, ed è stato rimosso, a seguito di intervento tecnico, il 21.11.2019” (cfr. docc. 5 e 9, allegati alla comparsa di costittuzione e risposta). Alla luce dei dati emergenti, deve ritenersi che la domanda creditoria non sia supportata da sufficienti elementi di prova, sia in relazione alla sussistenza della dedotta sottrazione di energia elettrica in favore dell'utenza dell'opponente, sia in relazione alla quantificazione dell'effettivo quantitativo di energia elettrica indebitamente erogato nel periodo di tempo contestato. In primo luogo, non risulta alcuna evidenza in ordine all'effettivo ingresso del cavo irregolare all'interno della proprietà dell'opponente, essendo lo stesso stato rinvenuto solamente sul confine della stessa, peraltro in assenza di ogni indicazione in ordine alle diverse proprietà confinanti con il tragitto percorso dal cavo. In secondo luogo, non può assegnarsi rilevanza decisiva all'indicazione della presenza di contenitore in vetroresina vuoto nella proprietà dell'opponente, stante il carattere 5
valutativo della mera probabilità di collegamento del cavo con il contenitore riscontrato, nonché l'assenza di ogni rilevazione in ordine all'esistenza di collegamento elettrico tra il contenitore vuoto descritto e l'impianto della proprietà dell'opponente. In terzo luogo, deve tenersi conto della specifica indicazione in ordine all'assenza di passaggio di elettricità nel cavo individuato e alla regolarità della misurazione dell'energia prelevata dall'utente, in assenza di ogni riscontro in ordine al pregresso passaggio di energia elettrica nel cavo medesimo e all'utilizzo dello stesso per raggiungere l'impianto di proprietà dell'opponente. In quarto luogo, risulta meramente generica l'indicazione in ordine ad una flessione dei consumi abituali dell'utente nella data del 21.11.2014, mancando ogni specifica indicazione in ordine ai consumi pregressi, al periodo in cui tali consumi si sono mantenuti stabili su un livello determinato, all'entità della flessione dei consumi e alla successiva stabilità della flessione riscontrata. In quinto luogo, a fronte del quadro fattuale descritto, appare non applicabile al caso di specie il criterio di quantificazione dei consumi costituito dalla potenza tecnicamente prelevabile dalla sezione analizzata del cavo irregolare, non essendovi alcuna evidenza non soltanto del raggiungimento della proprietà dell'opponente tramite detto cavo, ma anche dell'ininterrotto protrarsi del consumo di energia alla potenza tecnica del cavo per l'intero periodo preso in esame. Neppure gli elementi emergenti risultano valorizzabili nell'ambito di un quadro indiziario, risultando privi del carattere della precisione e della gravità. In relazione al carattere della precisione, deve tenersi conto della generica indicazione della presenza del cavo irregolare sul solo confine della proprietà dell'opponente, della mera probabilità di potenziale collegamento tra il cavo e contenitore in vetroresina vuoto, dell'assenza di ogni indicazione circa l'entità e la durata della flessione dei consumi indicata. In relazione al carattere della gravità, deve osservarsi che gli elementi indicati devono valutarsi a fronte dell'accertata assenza di passaggio di elettricità nel cavo irregolare e della riscontrata regolarità della misurazione dell'energia prelevata dall'utente al momento degli accertamenti. Nell'indicato contesto di lacuna probatoria, non avrebbe apportato alcun elemento utile lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio, inidonea a consentire un riscontro fattuale in ordine alla pregressa collocazione del cavo irregolare, alle caratteristiche del medesimo, all'entità del possibile passaggio di energia elettrica per il suo tramite, anche in considerazione del decorso del tempo e della possibile alterazione dello stato dei luoghi. Dunque, alla luce dell'analisi degli elementi emersi, il quadro probatorio non consente di affermare la circostanza dell'utilizzo dell'indicato cavo irregolare da parte dell'opponente, durante l'intero periodo indicato, in relazione al quantitativo di energia elettrica oggetto della domanda di pagamento spiegata. 6
Pertanto, alla luce di quanto indicato, non emergono sufficienti elementi a supporto della pretesa creditoria di parte opposta. Consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla società opposta.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda di pagamento della società opposta;
- Condanna parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 06.11.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 4879/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Ugo da Como, n. 7, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giacomo Figà, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla citazione OPPONENTE contro lettivamente domiciliato in Catania, Controparte_1
Via Giacomo Leopardi, n. 63, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Camilleri, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 05.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 1333 del 06.09.2022, emesso per il pagamento dell'importo di Euro 45.780,50, oltre interessi e spese della procedura monitoria, per fornitura di energia elettrica, sulla base di fattura n. 58225720022262A, emessa in data 13.01.2020, in relazione al periodo compreso dal 01.03.2015 al 21.11.2019, con ricostruzione dei consumi per prelievi irregolari, come emersi dal verbale di verifica n. 611531994 del 21.11.2019. 2
In particolare, l'opponente ha contestato la fattura emessa, in relazione a consumi ricostruiti in modo puramente presuntivo, senza riscontri oggettivi quanto alla destinazione del cavo irregolare individuato alla proprietà dell'opponente, all'effettiva erogazione di energia elettrica tramite il cavo indicato, alla ricostruzione del consumo imputato all'utente. Conseguentemente, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda creditoria spiegata.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio Controparte_1 evidenziando la fondatezza della domanda creditoria oggetto del
[...] procedimento monitorio e chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, l'opposta ha evidenziato la rilevanza probatoria del verbale della verifica effettuata, trattandosi di atto redatto da incaricato di pubblico servizio, attestante l'illegittimo prelievo di energia elettrica da parte dell'utente, con conseguente ricalcolo dei consumi effettivi, determinati avendo riguardo al periodo successivo alla data del 21.11.2014, individuata sulla base della riscontrata flessione degli abituali consumi dell'utenza, tenendo conto della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo esaminato.
All'udienza del 05.11.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato. Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino, 22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012, Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006). In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa creditoria (cfr. Cass. 20.01.2015, n. 826, Cass. 15.07.2011 n. 15659, Cass. 15.03.2010, n. 6205, Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533). 3
Con specifico riguardo ai contratti di somministrazione di energia elettrica, a fronte della contestazione, anche stragiudiziale, della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante, in quanto creditore, e non al distributore, la prova della determinazione della merce fornita e della quantificazione del corrispettivo dovuto. Conseguentemente, incombeva sul creditore opposto dare la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente, con particolare riguardo alla dedotta sottrazione di energia elettrica e al quantitativo di energia effettivamente erogato e non contabilizzato da contatore.
Nel caso di specie, risulta incontestata l'esistenza del rapporto sostanziale originato dal contratto di somministrazione di energia elettrica tra opponente e società opposta, con numero cliente 608463968 e codice POD IT001E608463968, relativo all'immobile e correlato punto di prelievo in Sacrofano, Via Sacrofano Cassia, n. 1291. Invece, l'oggetto del contendere si incentra sulle contestazioni dell'utente in merito all'entità del credito oggetto della fattura n. 58225720022262A, emessa in data 13.01.2020, in relazione al periodo compreso dal 01.03.2015 al 21.11.2019, con ricostruzione dei consumi per prelievi irregolari, come emersi dal verbale di verifica n. 611531994 del 21.11.2019.
Anzitutto, deve rilevarsi che, in ipotesi di contestazione relativa all'esistenza o all'entità del credito, la fattura e le relative registrazioni contrabili, in quanto documenti di formazione unilaterale, risultano inidonei a fornire la prova della sussistenza e della quantificazione della pretesa creditoria vantata (cfr. Cass. n. 128 del 04.01.2022, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 9593 del 20.05.2004). Nel caso di specie, l'opponente ha specificamente contestato la sussistenza del diritto di credito vantato dall'opposta, come rappresentato nella fattura emessa dalla società fornitrice, in quanto relativa a consumi ricostruiti in modo puramente presuntivo, con riferimento alla mera portata massima di cavo non riferibile alla proprietà dell'attore e a periodo genericamente individuato. Conseguentemente, la fattura emessa dalla società cedente il credito e le relative registrazioni contabili si appalesano documenti isolatamente inidonei a provare la sussistenza e la quantificazione del credito azionato.
Ciò posto, devono analizzarsi le risultanze del verbale di verifica n. 611531994 del 21.11.2019, da cui parte opposta, sui cui incombeva l'onere di provare l'effettivo consumo addebitato all'utente, desume l'accertamento della sottrazione di energia elettrica da parte dell'utente. Sul punto, deve premettersi che “il verbale con cui i dipendenti di una società di distribuzione dell'energia elettrica rilevano l'allaccio abusivo deve essere considerato 4
atto di incaricato di pubblico servizio (poiché l'attività dagli stessi esercitata è retta da norme di stampo pubblicistico e non comporta lo svolgimento di mere mansioni d'ordine o materiali) e, dunque, fa prova fino a querela di falso delle dichiarazioni riportate e dei fatti che gli addetti della società dichiarano di aver compiuto o essere avvenuti in loro presenza” (Trib. Torino 31.03.2023, conf. Cass. 12.03.2020, n. 7075). Dunque, la valenza probatoria dell'indicato verbale deve essere circoscritta alle dichiarazioni riportate e ai fatti che gli addetti della società attestano aver compiuto o essere avvenuti alla presenza dei medesimi. Nel caso di specie, il verbale di verificazione evidenzia che “l'unità operativa riscontrava un cavo 4 x 16 mm in rame allacciato sul cavo Enel 3 x 50 mm, tale cavo arrivava a confine proprietà dell'utenza n. 60843968 del Sig. . Parte_1
All'interno della proprietà, insieme al cliente, si accerta la presenza di un contenitore in vetroresina dove probabilmente arrivava tale cavo, contenitore ad adesso vuoto. L'unità operativa chiarisce che al momento dello scavo il cavo non prelevava energia
[…]. Dal controllo effettuato è risultato che, limitatamente al momento della verifica, l'energia prelevata dall'utente era regolarmente misurata” (cfr. doc. 4, allegato alla comparsa di costittuzione e risposta). Dunque, i fatti attestati dagli incaricati di pubblico servizio intervenuti, relativi alla situazione esistente al momento dell'effettuazione del controllo, sono costituiti dalla presenza di cavo irregolare, allacciato sul cavo regolare predisposto dalla fornitrice, esteso fino al confine della proprietà dell'opponente, alla presenza nella proprietà dell'opponente di contenitore in vetroresina vuoto, alla non circolazione di energia elettrica sul cavo, alla regolarità della misurazione dei consumi. Muovendo dall'indicato verbale di accertamento, la società opposta ha dedotto la sussistenza di un credito nei confronti dell'opponente, facendo riferimento al criterio costituito dalla “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo” ed evidenziando che “è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il 21.11.2014, individuata attraverso la flessione degli abituali consumi, ed è stato rimosso, a seguito di intervento tecnico, il 21.11.2019” (cfr. docc. 5 e 9, allegati alla comparsa di costittuzione e risposta). Alla luce dei dati emergenti, deve ritenersi che la domanda creditoria non sia supportata da sufficienti elementi di prova, sia in relazione alla sussistenza della dedotta sottrazione di energia elettrica in favore dell'utenza dell'opponente, sia in relazione alla quantificazione dell'effettivo quantitativo di energia elettrica indebitamente erogato nel periodo di tempo contestato. In primo luogo, non risulta alcuna evidenza in ordine all'effettivo ingresso del cavo irregolare all'interno della proprietà dell'opponente, essendo lo stesso stato rinvenuto solamente sul confine della stessa, peraltro in assenza di ogni indicazione in ordine alle diverse proprietà confinanti con il tragitto percorso dal cavo. In secondo luogo, non può assegnarsi rilevanza decisiva all'indicazione della presenza di contenitore in vetroresina vuoto nella proprietà dell'opponente, stante il carattere 5
valutativo della mera probabilità di collegamento del cavo con il contenitore riscontrato, nonché l'assenza di ogni rilevazione in ordine all'esistenza di collegamento elettrico tra il contenitore vuoto descritto e l'impianto della proprietà dell'opponente. In terzo luogo, deve tenersi conto della specifica indicazione in ordine all'assenza di passaggio di elettricità nel cavo individuato e alla regolarità della misurazione dell'energia prelevata dall'utente, in assenza di ogni riscontro in ordine al pregresso passaggio di energia elettrica nel cavo medesimo e all'utilizzo dello stesso per raggiungere l'impianto di proprietà dell'opponente. In quarto luogo, risulta meramente generica l'indicazione in ordine ad una flessione dei consumi abituali dell'utente nella data del 21.11.2014, mancando ogni specifica indicazione in ordine ai consumi pregressi, al periodo in cui tali consumi si sono mantenuti stabili su un livello determinato, all'entità della flessione dei consumi e alla successiva stabilità della flessione riscontrata. In quinto luogo, a fronte del quadro fattuale descritto, appare non applicabile al caso di specie il criterio di quantificazione dei consumi costituito dalla potenza tecnicamente prelevabile dalla sezione analizzata del cavo irregolare, non essendovi alcuna evidenza non soltanto del raggiungimento della proprietà dell'opponente tramite detto cavo, ma anche dell'ininterrotto protrarsi del consumo di energia alla potenza tecnica del cavo per l'intero periodo preso in esame. Neppure gli elementi emergenti risultano valorizzabili nell'ambito di un quadro indiziario, risultando privi del carattere della precisione e della gravità. In relazione al carattere della precisione, deve tenersi conto della generica indicazione della presenza del cavo irregolare sul solo confine della proprietà dell'opponente, della mera probabilità di potenziale collegamento tra il cavo e contenitore in vetroresina vuoto, dell'assenza di ogni indicazione circa l'entità e la durata della flessione dei consumi indicata. In relazione al carattere della gravità, deve osservarsi che gli elementi indicati devono valutarsi a fronte dell'accertata assenza di passaggio di elettricità nel cavo irregolare e della riscontrata regolarità della misurazione dell'energia prelevata dall'utente al momento degli accertamenti. Nell'indicato contesto di lacuna probatoria, non avrebbe apportato alcun elemento utile lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio, inidonea a consentire un riscontro fattuale in ordine alla pregressa collocazione del cavo irregolare, alle caratteristiche del medesimo, all'entità del possibile passaggio di energia elettrica per il suo tramite, anche in considerazione del decorso del tempo e della possibile alterazione dello stato dei luoghi. Dunque, alla luce dell'analisi degli elementi emersi, il quadro probatorio non consente di affermare la circostanza dell'utilizzo dell'indicato cavo irregolare da parte dell'opponente, durante l'intero periodo indicato, in relazione al quantitativo di energia elettrica oggetto della domanda di pagamento spiegata. 6
Pertanto, alla luce di quanto indicato, non emergono sufficienti elementi a supporto della pretesa creditoria di parte opposta. Consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla società opposta.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda di pagamento della società opposta;
- Condanna parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 06.11.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli