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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14772 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14001/2025
RE PV BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14001/2025 promossa da nato in [...] il [...], cittadinanza pachistana, C.F. Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Dario Abbruzzese ed elettivamente C.F. 1 domiciliato in Napoli, Via Pasquale Biffi, n. 2, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
Contro
Controparte 1 e
, con domicilio in Roma, via dei Controparte 2
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 24.03.2025, il ricorrente, cittadino del CP_2 regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la moglie CP 3 nata in [...] [...] dicembre 1990, ed i tre figli minori nato in CP 2 il 1 gennaio 2015, Persona 2 nato in Persona 1
CP 2 il 23 settembre 2017 e Persona 3 nato in CP 2 il 12 settembre 2020, una volta ottenuti i nulla osta per i familiari in data 26.04.2023, con ordine cautelare ed urgente di fissare un appuntamento per la presentazione della domanda del visto d'ingresso e nel merito di rilasciare il visto di ingresso, non essendo i familiari ancora riusciti a presentare siffatta domanda, nonostante in possesso dei documenti anagrafici necessari già legalizzati ed i numerosi tentativi effettuati dal ricorrente e dal difensore costituito, come da documentazione allegata, essendo risultato impossibile ottenere la fissazione di un appuntamento secondo le modalità indicate dalla stessa amministrazione resistente sul sito istituzionale. Ha inoltre evidenziato l'effettiva sussistenza del proprio diritto ad ottenere il visto e, prima ancora, la fissazione dell'appuntamento per la relativa domanda, nonché il grave pregiudizio all'unità familiare dell'intero nucleo quale diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale e internazionale, specie in ragione della minore età dei figli.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 22.10.2025, disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. L'Amministrazione resistente si è costituita in data 21.10.2025, evidenziando l'intervenuto rilascio dei visti nell'ambito di un piano di smaltimento dell'arretrato, con richiesta di definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025 la causa deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note di trattazione scritta ad opera di entrambe le parti.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'ormai avvenuto rilascio dei visti il 4.8.2025, per come dedotto e provato da entrambe le pari nelle note di trattazione scritta.
Le spese di lite devono essere tuttavia compensate tra le parti, alla luce delle considerazioni che seguono.
La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12).
Nella fattispecie, notoriamente il CP 2 è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il CP 2 è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando appuntamento per la domanda di visto e poi rilasciando i visti stessi a seguito della presentazione della relativa domanda.
In particolare, la medesima ha intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che "Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del CP_1 ", specificando che "la
Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno 2025: ha già provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto
2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede". Ha infine evidenziato che “Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico-consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta".
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Roma, 23 ottobre 2025. Il Giudice dott.ssa Damiana Colla
RE PV BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14001/2025 promossa da nato in [...] il [...], cittadinanza pachistana, C.F. Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Dario Abbruzzese ed elettivamente C.F. 1 domiciliato in Napoli, Via Pasquale Biffi, n. 2, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
Contro
Controparte 1 e
, con domicilio in Roma, via dei Controparte 2
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 24.03.2025, il ricorrente, cittadino del CP_2 regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la moglie CP 3 nata in [...] [...] dicembre 1990, ed i tre figli minori nato in CP 2 il 1 gennaio 2015, Persona 2 nato in Persona 1
CP 2 il 23 settembre 2017 e Persona 3 nato in CP 2 il 12 settembre 2020, una volta ottenuti i nulla osta per i familiari in data 26.04.2023, con ordine cautelare ed urgente di fissare un appuntamento per la presentazione della domanda del visto d'ingresso e nel merito di rilasciare il visto di ingresso, non essendo i familiari ancora riusciti a presentare siffatta domanda, nonostante in possesso dei documenti anagrafici necessari già legalizzati ed i numerosi tentativi effettuati dal ricorrente e dal difensore costituito, come da documentazione allegata, essendo risultato impossibile ottenere la fissazione di un appuntamento secondo le modalità indicate dalla stessa amministrazione resistente sul sito istituzionale. Ha inoltre evidenziato l'effettiva sussistenza del proprio diritto ad ottenere il visto e, prima ancora, la fissazione dell'appuntamento per la relativa domanda, nonché il grave pregiudizio all'unità familiare dell'intero nucleo quale diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale e internazionale, specie in ragione della minore età dei figli.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 22.10.2025, disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. L'Amministrazione resistente si è costituita in data 21.10.2025, evidenziando l'intervenuto rilascio dei visti nell'ambito di un piano di smaltimento dell'arretrato, con richiesta di definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025 la causa deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note di trattazione scritta ad opera di entrambe le parti.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'ormai avvenuto rilascio dei visti il 4.8.2025, per come dedotto e provato da entrambe le pari nelle note di trattazione scritta.
Le spese di lite devono essere tuttavia compensate tra le parti, alla luce delle considerazioni che seguono.
La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12).
Nella fattispecie, notoriamente il CP 2 è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il CP 2 è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando appuntamento per la domanda di visto e poi rilasciando i visti stessi a seguito della presentazione della relativa domanda.
In particolare, la medesima ha intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che "Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del CP_1 ", specificando che "la
Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno 2025: ha già provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto
2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede". Ha infine evidenziato che “Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico-consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta".
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Roma, 23 ottobre 2025. Il Giudice dott.ssa Damiana Colla