CA
Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/10/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Terza Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1177/2023 RGAC vertente
TRA
( ), nata a [...] il [...] da Parte_1 C.F._1
Catanzaro, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Di Lieto
( , con studio in Catanzaro al corso Mazzini n. 164, come C.F._2
da procura conferita nel giudizio RG 3708/2016 attivato innanzi il Tribunale di
Catanzaro;
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, al Viale Altiero Spinelli n.
30, iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo bancario CP_2
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005, soggetta
1 all'attività di direzione e coordinamento della società BNP Paribas S.A. - Parigi,
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, codice fiscale, partita IVA
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
IL ES RT ( ) presso il cui studio in Cosenza C.F._3
alla Via Panebianco n.326 elegge domicilio come da procura generale alle liti per atto Notaio di Roma del 14.10.2011 Rep. 169836 –Racc. 38087 Persona_1
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 02.10.2025, la causa era trattenuta in decisione scaduti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs.
10-10-2022 n. 149, sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante: << piaccia all'Ecc.ma Autorità adita, contrariis rejectis, in riforma
della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 56/2023 resa nel giudizio RG 3708/2016
pubblicata il 12.1.2023 così provvedere: Accertare e dichiarare l'illegittimità del
comportamento posto in essere da e, conseguentemente, accertato il diritto CP_3
dell'istante ad ottenere il ristoro dei danni, tutti, subiti a seguito del comportamento posto
in essere ex adverso, quindi condannare la , in persona Controparte_1
del legale rappresentante, al pagamento in favore di di 26mila Parte_1
euro ovvero della differente somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e
competenze del doppio grado di giudizio. Il valore del procedimento è di 26 mila euro. >>.
Per l'appellata: << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, disattesa ogni
avversa deduzione, eccezione e richiesta ed in accoglimento delle eccezioni e deduzioni
formulate dall'appellata, rigettare il proposto appello, con tutte le istanze nello stesso
formulate perché inammissibili, temerarie, pretestuose ed infondate, con conseguente
2 conferma integrale della sentenza n. 56/2023 pubblicata in data 12.01.2023 a definizione
del giudizio RG n. 3708/2016 dal Tribunale di Catanzaro:
In particolare, si chiede che l'On. Corte di Appello adita, in accoglimento delle eccezioni,
deduzioni e difese formulata dalla parte appellata, Voglia:
“IN VIA PRELIMINARE
a) dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello ai sensi
dell'art. 348 bis cpc;
NEL MERITO
a) rigettare la domanda perché inammissibile, temeraria ed infondata per tutte le
motivazioni di cui in narrativa con conseguente conferma integrale della sentenza
n.56/2023 pubblicata in data 12.01.2023 a definizione del giudizio RG n. 3708/2016 dal
Tribunale di Catanzaro
b) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio” >>.
I FATTI
Per come ricostruito nella sentenza appellata: “ Con atto di citazione ritualmente
Contr notificato, ha convenuto in giudizio la al fine di sentire Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni “Accertare e dichiarare l'illegittimità del
comportamento posto in essere da e, conseguentemente, accertato il diritto CP_3
dell'istante ad ottenere il ristoro dei danni, tutti, subiti a seguito del comportamento posto
in essere ex adverso, quindi condannare la , in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante, al pagamento in favore della Dott.ssa Parte_1
della somma di 26mila euro ovvero della differente somma che sarà determinata in
[...]
corso di causa e ritenuta di giustizia”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha esposto quanto di seguito:
3 - di intrattenere con la , filiale di Catanzaro centrale, Piazza Matteotti, il CP_3
rapporto di mutuo CF intestato alla stessa esponente unitamente ai signori P.IVA_2
e Parte_2 Persona_2
- di avere, incidentalmente, appreso di aver subito una segnalazione pregiudizievole, in
relazione al predetto rapporto di mutuo;
- che la segnalazione a sofferenza è stata effettuata senza che ella ricevesse alcuna
comunicazione e senza che vi fossero i requisiti previsti dalla normativa vigente;
- di aver provveduto al pagamento della rata di mutuo in contestazione, rimanendo
soltanto una minima parte da saldare e che, in ogni caso, l'importo dovuto era
ampiamente garantito dalla presenza di somme sufficienti sul suo conto corrente.
L'attrice ha inoltre dedotto, in punto di diritto, che secondo l'art. 4, 6° comma, lettera a),
del “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti
privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti” la
segnalazione del primo ritardo di pagamento venga resa visibile in caso di mancato
pagamento di due rate consecutive, nel caso in cui l'interessato sia un consumatore,
mentre è stata ritenuta illegittima la segnalazione della posizione debitoria indicata come
“sofferenza”, a fronte del ritardo del debitore di una sola rata di rimborso.
Ritenendo quindi l'illegittimità del comportamento posto in essere da , la CP_3 Pt_1
ha chiesto il ristoro dei danni, anche quello morale, subiti a seguito dell'illegittima
segnalazione ed a seguito della comunicazione di ciò a soggetti terzi.
Si è costituita in giudizio la contestando la fondatezza delle pretese di parte CP_3
attrice e chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione dal nuovo giudicante
all'udienza del 10/11/2022, senza concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. in quanto il rinvio era stato disposto per la discussione e decisione ex art. 281-sexies
c.p.c., con implicita rinuncia delle parti ai suddetti termini, ma in ragione della copiosa
4 giurisprudenza di merito e di legittimità in materia è stata trattenuta in decisione ex art.
281-quater c.p.c..”
Con sentenza n. 56/2023 resa nel giudizio RG 3708/2016 pubblicata il
12.1.2023, il Tribunale di Catanzaro così pronunciava: “ Il Tribunale di Catanzaro,
definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa respinte:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_4 [...]
che si liquidano in € 1.700,00 oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. CP_3
come per legge.”.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato Parte_1
interponeva appello avverso la suddetta sentenza deducendo
[...]
l'illegittimità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime ha ritenuto l'esclusione dell'applicabilità alla segnalazione al Crif dei medesimi criteri dettati dalla giurisprudenza con riferimento alla Centrale Rischi della Banca d'Italia con conseguente non necessità del preavviso in ordine alla segnalazione di inadempimento in violazione dell'art. 4 comma 7 del Codice deontologico dei
Sistemi di informazione creditizie (SIC) e dell'art. 125, 3° comma, T.U.B. (D.Lgs.
n. 385 dell'1 settembre 1993), trattandosi, altresì, di credito al consumo.
Censurava, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l'insussistenza di prova dell'asserito danno patrimoniale avendo prodotto documentazione a attestante la non accettazione di una richiesta di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico, a causa della segnalazione in oggetto.
Concludeva come indicato in epigrafe.
5 Si costituiva la in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348
bis c.p.c., contestando nel merito l'appello e chiedendone il rigetto.
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 02.10.2025,
svolte nelle forme della trattazione scritta, la causa era trattenuta per la decisione scaduti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal
D.Lgs. 10-10-2022 n. 149.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ..
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto,
piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre, non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali.
Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.
Mel merito, ritiene questa Corte che l'appello proposto da Parte_3
sia infondato e debba essere, dunque, rigettato per i motivi di seguito
[...]
esposti.
6 L'odierno giudizio trae origine dalla segnalazione a sofferenza del nominativo dell'odierna appellante alla CRIF s.p.a. effettuata, come emerge dall'estratto conto allegato alla comparsa di costituzione in primo grado della in CP_3
ragione del fatto che le rate di mutuo scadute il 31 dicembre 2014 e il 30 giugno
2015 sono state pagate in ritardo con una regolarizzazione avvenuta solo in data
3 agosto 2015, così come la rata con scadenza 30.6.2015 risulta pagata il 16 agosto
2015.
Orbene, la segnalazione del ritardo nel pagamento delle rate di mutuo al CRIF
(sistema privato di informazione creditizia) è cosa ben diversa dalla segnalazione della posizione debitoria in “sofferenza e/o incaglio” alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia. Una segnalazione CRIF è una notifica che viene inserita nei sistemi di informazioni creditizie (SIC), come CRIF, quando un individuo non paga regolarmente i propri debiti, come prestiti o finanziamenti.
La segnalazione non avviene immediatamente al primo ritardo nel pagamento,
ma generalmente si verifica dopo due rate consecutive non pagate o dopo 60
giorni di ritardo.
Gli istituti finanziari segnalano a CRIF sia le informazioni positive (pagamenti puntuali) che quelle negative (ritardi o mancati pagamenti). La durata della segnalazione varia a seconda della gravità dell'inadempienza e del tempo necessario per regolarizzare la posizione debitoria.
Orbene, dall'estratto conto in atti emerge una evidente irregolarità nel rapporto e precisamente il fatto che le rate scadute il 31 dicembre 2014 e il 30 giugno 2015
sono state pagate in ritardo con una regolarizzazione avvenuta solo in data 3
7 agosto 2015 così come la rata con scadenza 30.6.2015 risulta pagata il 16 agosto
2015.
Parte attrice-odierna appellante non contesta la morosità considerato che, sia pure genericamente e senza precisare date ed importi, a pagina 1 dell'atto di citazione in primo grado, dichiara “l'istante aveva provveduto al pagamento della rata
di mutuo in contestazione rimanendo soltanto una minima parte da saldare”.
Deve, dunque, ritenersi legittima la segnalazione operata dall'Istituto bancario appellato.
Parte appellante deduce, però, l'illegittimità della condotta dell' Controparte_5
per mancato invio del preavviso.
Orbene, in presenza del presupposto sostanziale per procedere alla segnalazione e qualora la Banca non invii la comunicazione, il semplice mancato avviso non basta per fondare una responsabilità risarcitoria della Banca nei confronti del cliente segnalato, là dove quest'ultimo non sia in grado ragionevolmente di dimostrare che, in presenza dell'avviso, avrebbe provveduto ad eseguire la prestazione, il cui inadempimento dà titolo per censirne il nominativo, non sussistendo alcun automatismo tra il mancato preavviso e il danno asserito da parte attrice.
Ed invero, ferma restando la legittimità della segnalazione, occorre esaminare una questione dirimente.
Il danno da illegittima segnalazione al CRIF, sotto forma di “perdita” ovvero di
“mancato guadagno”, eziologicamente riconducibile alla condotta della Banca, non
8 è configurabile come danno in re ipsa e deve essere provato, in termini diretti, dal reclamante (Cass. n. 20987/2007 e, di recente, n. 207/2019).
Una generica dichiarazione di compromissione dell'accesso al credito, in assenza della prova dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito, non può essere meritevole di tutela risarcitoria .
L'odierna parte appellante non ha dato dimostrazione di aver subito un danno patrimoniale derivante dalla compromissione dell'accesso al credito.
Inoltre, parte appellante non ha allegato, né dimostrato, alcuna concreta e specifica conseguenza pregiudizievole derivata alla propria immagine dalla segnalazione a sofferenza (danno conseguenza), tanto più che il danno all'immagine o alla reputazione commerciale non può ritenersi in re ipsa, ma va rigorosamente allegato e provato, anche in via presuntiva, dal danneggiato (cfr.,
fra le altre, Cass. civ. n. 29206/2019; n. 11269/2018)”.
ha omesso di allegare e provare le concrete conseguenze Parte_1
pregiudizievoli derivanti dalla mancata concessione di nuovi affidamenti, tanto sotto il profilo patrimoniale quanto sotto il profilo non patrimoniale, con la conseguenza che la domanda non è meritevole di accoglimento.
Da quanto sopra esposto consegue la totale conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa.
9 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti Parte_1
della in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 56/2023,
pubblicata il 12.01.2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al rimborso in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
delle spese del grado, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115
del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, 14.10.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
10 11
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Terza Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1177/2023 RGAC vertente
TRA
( ), nata a [...] il [...] da Parte_1 C.F._1
Catanzaro, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Di Lieto
( , con studio in Catanzaro al corso Mazzini n. 164, come C.F._2
da procura conferita nel giudizio RG 3708/2016 attivato innanzi il Tribunale di
Catanzaro;
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, al Viale Altiero Spinelli n.
30, iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo bancario CP_2
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005, soggetta
1 all'attività di direzione e coordinamento della società BNP Paribas S.A. - Parigi,
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, codice fiscale, partita IVA
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
IL ES RT ( ) presso il cui studio in Cosenza C.F._3
alla Via Panebianco n.326 elegge domicilio come da procura generale alle liti per atto Notaio di Roma del 14.10.2011 Rep. 169836 –Racc. 38087 Persona_1
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 02.10.2025, la causa era trattenuta in decisione scaduti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs.
10-10-2022 n. 149, sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante: << piaccia all'Ecc.ma Autorità adita, contrariis rejectis, in riforma
della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 56/2023 resa nel giudizio RG 3708/2016
pubblicata il 12.1.2023 così provvedere: Accertare e dichiarare l'illegittimità del
comportamento posto in essere da e, conseguentemente, accertato il diritto CP_3
dell'istante ad ottenere il ristoro dei danni, tutti, subiti a seguito del comportamento posto
in essere ex adverso, quindi condannare la , in persona Controparte_1
del legale rappresentante, al pagamento in favore di di 26mila Parte_1
euro ovvero della differente somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e
competenze del doppio grado di giudizio. Il valore del procedimento è di 26 mila euro. >>.
Per l'appellata: << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, disattesa ogni
avversa deduzione, eccezione e richiesta ed in accoglimento delle eccezioni e deduzioni
formulate dall'appellata, rigettare il proposto appello, con tutte le istanze nello stesso
formulate perché inammissibili, temerarie, pretestuose ed infondate, con conseguente
2 conferma integrale della sentenza n. 56/2023 pubblicata in data 12.01.2023 a definizione
del giudizio RG n. 3708/2016 dal Tribunale di Catanzaro:
In particolare, si chiede che l'On. Corte di Appello adita, in accoglimento delle eccezioni,
deduzioni e difese formulata dalla parte appellata, Voglia:
“IN VIA PRELIMINARE
a) dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello ai sensi
dell'art. 348 bis cpc;
NEL MERITO
a) rigettare la domanda perché inammissibile, temeraria ed infondata per tutte le
motivazioni di cui in narrativa con conseguente conferma integrale della sentenza
n.56/2023 pubblicata in data 12.01.2023 a definizione del giudizio RG n. 3708/2016 dal
Tribunale di Catanzaro
b) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio” >>.
I FATTI
Per come ricostruito nella sentenza appellata: “ Con atto di citazione ritualmente
Contr notificato, ha convenuto in giudizio la al fine di sentire Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni “Accertare e dichiarare l'illegittimità del
comportamento posto in essere da e, conseguentemente, accertato il diritto CP_3
dell'istante ad ottenere il ristoro dei danni, tutti, subiti a seguito del comportamento posto
in essere ex adverso, quindi condannare la , in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante, al pagamento in favore della Dott.ssa Parte_1
della somma di 26mila euro ovvero della differente somma che sarà determinata in
[...]
corso di causa e ritenuta di giustizia”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha esposto quanto di seguito:
3 - di intrattenere con la , filiale di Catanzaro centrale, Piazza Matteotti, il CP_3
rapporto di mutuo CF intestato alla stessa esponente unitamente ai signori P.IVA_2
e Parte_2 Persona_2
- di avere, incidentalmente, appreso di aver subito una segnalazione pregiudizievole, in
relazione al predetto rapporto di mutuo;
- che la segnalazione a sofferenza è stata effettuata senza che ella ricevesse alcuna
comunicazione e senza che vi fossero i requisiti previsti dalla normativa vigente;
- di aver provveduto al pagamento della rata di mutuo in contestazione, rimanendo
soltanto una minima parte da saldare e che, in ogni caso, l'importo dovuto era
ampiamente garantito dalla presenza di somme sufficienti sul suo conto corrente.
L'attrice ha inoltre dedotto, in punto di diritto, che secondo l'art. 4, 6° comma, lettera a),
del “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti
privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti” la
segnalazione del primo ritardo di pagamento venga resa visibile in caso di mancato
pagamento di due rate consecutive, nel caso in cui l'interessato sia un consumatore,
mentre è stata ritenuta illegittima la segnalazione della posizione debitoria indicata come
“sofferenza”, a fronte del ritardo del debitore di una sola rata di rimborso.
Ritenendo quindi l'illegittimità del comportamento posto in essere da , la CP_3 Pt_1
ha chiesto il ristoro dei danni, anche quello morale, subiti a seguito dell'illegittima
segnalazione ed a seguito della comunicazione di ciò a soggetti terzi.
Si è costituita in giudizio la contestando la fondatezza delle pretese di parte CP_3
attrice e chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione dal nuovo giudicante
all'udienza del 10/11/2022, senza concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. in quanto il rinvio era stato disposto per la discussione e decisione ex art. 281-sexies
c.p.c., con implicita rinuncia delle parti ai suddetti termini, ma in ragione della copiosa
4 giurisprudenza di merito e di legittimità in materia è stata trattenuta in decisione ex art.
281-quater c.p.c..”
Con sentenza n. 56/2023 resa nel giudizio RG 3708/2016 pubblicata il
12.1.2023, il Tribunale di Catanzaro così pronunciava: “ Il Tribunale di Catanzaro,
definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa respinte:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_4 [...]
che si liquidano in € 1.700,00 oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. CP_3
come per legge.”.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato Parte_1
interponeva appello avverso la suddetta sentenza deducendo
[...]
l'illegittimità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime ha ritenuto l'esclusione dell'applicabilità alla segnalazione al Crif dei medesimi criteri dettati dalla giurisprudenza con riferimento alla Centrale Rischi della Banca d'Italia con conseguente non necessità del preavviso in ordine alla segnalazione di inadempimento in violazione dell'art. 4 comma 7 del Codice deontologico dei
Sistemi di informazione creditizie (SIC) e dell'art. 125, 3° comma, T.U.B. (D.Lgs.
n. 385 dell'1 settembre 1993), trattandosi, altresì, di credito al consumo.
Censurava, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l'insussistenza di prova dell'asserito danno patrimoniale avendo prodotto documentazione a attestante la non accettazione di una richiesta di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico, a causa della segnalazione in oggetto.
Concludeva come indicato in epigrafe.
5 Si costituiva la in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348
bis c.p.c., contestando nel merito l'appello e chiedendone il rigetto.
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 02.10.2025,
svolte nelle forme della trattazione scritta, la causa era trattenuta per la decisione scaduti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal
D.Lgs. 10-10-2022 n. 149.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ..
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto,
piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre, non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali.
Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.
Mel merito, ritiene questa Corte che l'appello proposto da Parte_3
sia infondato e debba essere, dunque, rigettato per i motivi di seguito
[...]
esposti.
6 L'odierno giudizio trae origine dalla segnalazione a sofferenza del nominativo dell'odierna appellante alla CRIF s.p.a. effettuata, come emerge dall'estratto conto allegato alla comparsa di costituzione in primo grado della in CP_3
ragione del fatto che le rate di mutuo scadute il 31 dicembre 2014 e il 30 giugno
2015 sono state pagate in ritardo con una regolarizzazione avvenuta solo in data
3 agosto 2015, così come la rata con scadenza 30.6.2015 risulta pagata il 16 agosto
2015.
Orbene, la segnalazione del ritardo nel pagamento delle rate di mutuo al CRIF
(sistema privato di informazione creditizia) è cosa ben diversa dalla segnalazione della posizione debitoria in “sofferenza e/o incaglio” alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia. Una segnalazione CRIF è una notifica che viene inserita nei sistemi di informazioni creditizie (SIC), come CRIF, quando un individuo non paga regolarmente i propri debiti, come prestiti o finanziamenti.
La segnalazione non avviene immediatamente al primo ritardo nel pagamento,
ma generalmente si verifica dopo due rate consecutive non pagate o dopo 60
giorni di ritardo.
Gli istituti finanziari segnalano a CRIF sia le informazioni positive (pagamenti puntuali) che quelle negative (ritardi o mancati pagamenti). La durata della segnalazione varia a seconda della gravità dell'inadempienza e del tempo necessario per regolarizzare la posizione debitoria.
Orbene, dall'estratto conto in atti emerge una evidente irregolarità nel rapporto e precisamente il fatto che le rate scadute il 31 dicembre 2014 e il 30 giugno 2015
sono state pagate in ritardo con una regolarizzazione avvenuta solo in data 3
7 agosto 2015 così come la rata con scadenza 30.6.2015 risulta pagata il 16 agosto
2015.
Parte attrice-odierna appellante non contesta la morosità considerato che, sia pure genericamente e senza precisare date ed importi, a pagina 1 dell'atto di citazione in primo grado, dichiara “l'istante aveva provveduto al pagamento della rata
di mutuo in contestazione rimanendo soltanto una minima parte da saldare”.
Deve, dunque, ritenersi legittima la segnalazione operata dall'Istituto bancario appellato.
Parte appellante deduce, però, l'illegittimità della condotta dell' Controparte_5
per mancato invio del preavviso.
Orbene, in presenza del presupposto sostanziale per procedere alla segnalazione e qualora la Banca non invii la comunicazione, il semplice mancato avviso non basta per fondare una responsabilità risarcitoria della Banca nei confronti del cliente segnalato, là dove quest'ultimo non sia in grado ragionevolmente di dimostrare che, in presenza dell'avviso, avrebbe provveduto ad eseguire la prestazione, il cui inadempimento dà titolo per censirne il nominativo, non sussistendo alcun automatismo tra il mancato preavviso e il danno asserito da parte attrice.
Ed invero, ferma restando la legittimità della segnalazione, occorre esaminare una questione dirimente.
Il danno da illegittima segnalazione al CRIF, sotto forma di “perdita” ovvero di
“mancato guadagno”, eziologicamente riconducibile alla condotta della Banca, non
8 è configurabile come danno in re ipsa e deve essere provato, in termini diretti, dal reclamante (Cass. n. 20987/2007 e, di recente, n. 207/2019).
Una generica dichiarazione di compromissione dell'accesso al credito, in assenza della prova dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito, non può essere meritevole di tutela risarcitoria .
L'odierna parte appellante non ha dato dimostrazione di aver subito un danno patrimoniale derivante dalla compromissione dell'accesso al credito.
Inoltre, parte appellante non ha allegato, né dimostrato, alcuna concreta e specifica conseguenza pregiudizievole derivata alla propria immagine dalla segnalazione a sofferenza (danno conseguenza), tanto più che il danno all'immagine o alla reputazione commerciale non può ritenersi in re ipsa, ma va rigorosamente allegato e provato, anche in via presuntiva, dal danneggiato (cfr.,
fra le altre, Cass. civ. n. 29206/2019; n. 11269/2018)”.
ha omesso di allegare e provare le concrete conseguenze Parte_1
pregiudizievoli derivanti dalla mancata concessione di nuovi affidamenti, tanto sotto il profilo patrimoniale quanto sotto il profilo non patrimoniale, con la conseguenza che la domanda non è meritevole di accoglimento.
Da quanto sopra esposto consegue la totale conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa.
9 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti Parte_1
della in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 56/2023,
pubblicata il 12.01.2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al rimborso in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
delle spese del grado, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115
del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, 14.10.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
10 11