Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/04/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6313 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice
Dr.ssa Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 6313 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. SENATORE TANIA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. PAROLO MONICA , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: Separazione personale dei coniugi
Per le parti congiuntamente : “ 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi,
autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) Disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Conselve Via Giovanni da Gaibana 12
alla Sig.ra Parte_1
3) Disporre l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori;
Per_1 Persona_2
4) Stabilire che il padre possa tenere e vedere i propri figli, quando vorrà, compatibilmente
con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi e lavorativi del padre e appena lo
stesso avrà disponibilità di un proprio immobile, nei giorni del martedì e del giovedì sera,
e verranno prelevati dal padre alle ore 19.00 e verranno Per_1 Persona_2
22.00 durante il periodo delle vacanze estive. Per quanto attiene il week end, il padre
potrà tenere con sé i figli dal sabato pomeriggio alla domenica sera, e se non lavora al
sabato mattina, anche dal venerdì sera.
Durante le vacanze estive, il padre trascorrerà quindici giorni anche non consecutivi, con i
propri figli. Durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé i figli alternativamente una
settimana dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01. Per le vacanze pasquali i figli
rimarranno alternativamente con il padre il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
5) Stabilire che il contributo al mantenimento del padre nei confronti dei figli sia pari a
complessivi Euro 200,00= (100,00= per figlio) somma rivalutabile annualmente secondo
gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. La somma di Euro 200,00= verrà
versata entro il giorno 05 di ogni mese mentre le spese straordinarie verranno versate
entro 15 giorni dalla documentata richiesta.
CP_ 6) Stabilire che l'assegno unico erogato dall' sia integralmente percepito dalla Sig.ra
Parte_1
7) Stabilire che le detrazioni fiscali siano al 50%.
8) spese legali interamente compensate tra le parti con la precisazione che l'avv. Senatore si
riserva sin d'ora di depositare apposita istanza di liquidazione essendo la signora
ammessa al gratuito patrocinio. Pt_1
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio il 29/08/2010 in CONSELVE e con atto trascritto nel registro degli Atti
di Matrimonio del medesimo Comune, al n. 6, parte 1, anno 2010.
Dalla loro unione sono nati i figli , C.F. , Persona_3 C.F._1
nata a [...] il [...], e , C.F. , nato CP_3 C.F._2
a Monselice (PD) il 5/11/2013.
In data 31.12.2024 la sig.ra depositava ricorso per la separazione Pt_1
personale dei coniugi essendo venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti ed avendo il sig. già abbandonato la casa familiare nel luglio 2024. La ricorrente CP_1
chiedeva che la separazione avvenisse alle condizioni di cui al ricorso.
In data 12.03.2025 si costituiva il sig. , il quale non si opponeva alla CP_1
domanda di separazione personale dei coniugi, ma contestava quanto dedotto ed eccepito da controparte, e formulava le proprie condizioni come riportate nella memoria di costituzione e risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c.
In data 21.03.2025 le parti, avendo raggiunto un accordo, depositavano istanza di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con contestuale deposito delle conclusioni congiunte.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la sig.ra nata in [...] ed è cittadina rumena), appare necessario Pt_1
verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento
(CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità
giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo
Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. che precisa che il Parte_2 Parte_3
Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il
Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n.
218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice
italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE)
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova
“l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, entrambi risiedono in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8
lett. A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita
l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie entrambi risiedono in Italia e, pertanto,
si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una
certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata,
della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato
membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e
delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle
relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR). L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25
giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
Nel caso di specie, entrambi i figli minori risiedono in Italia, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del
19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli minori, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento
CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In
particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale
del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore sono i figli minori che risiedono in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente
secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale
qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Dalle reciproche allegazioni è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile, inoltre, il sig.
ha già abbandonato da mesi la casa coniugale. CP_1
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Omologa la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
alle condizioni concordate tra le parti;
[...]
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 08/04/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti