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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 04/11/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 375/2022 promossa da
(c.f. e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) con l'Avv. Gianni Paris dal sono Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto introduttivo ATTORI Contro
(c.f. ) residente in [...] C.F._3 n. 9 con l'Avv. Vittorio Rinaldi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del 11.06.2022 CONVENUTO E
(c.f. ) residente in [...] C.F._4 Alva Edison n. 29 con l'Avv. Paolo Di Gravio giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del CONVENUTO E
, nella qualità di EREDI di CP_3 Controparte_4
Persona_1 CONEVENUTI Oggetto: Azione a difesa del diritto di proprietà e risarcimento del danno da occupazione abusiva
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come a verbale di udienza del 15.09.2025 .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
E hanno tratto in Parte_1 Parte_2 giudizio , E , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
nella qualità di EREDI di al fine di Controparte_4 Persona_1 ottenere da questi il risarcimento del danno da illegittima occupazione che gli stessi hanno quantificato in € 11.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di ragione secondo equità. Gli attori hanno dedotto di essersi aggiudicati, in sede di vendita giudiziaria del 16.05.2019, il locale cantina posto al piano sottostrada, identificato al NCEU del Comune di Avezzano al foglio 28 part. 115 sub. 10 e che detto locale è occupato dai serbatoi dell'acqua a servizio degli appartamenti di proprietà dei convenuti. Secondo gli attori, la presenza dei serbatoi nel locale cantina limita il loro diritto di proprietà e pertanto hanno diritto al risarcimento del danno che per l'appunto viene quantificato in € 11.000,00. Si è costituto in giudizio il quale ha contestato le argomentazioni Controparte_1 prospettate dagli attori facendo rilevare in via preliminare come la domanda da questi proposta dove essere dichiarata improcedibile per violazione degli art. dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014 e/o del l'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010. Nel merito ha dedotto che la domanda proposta dagli attori è infondata in Controparte_1 quanto hanno partecipato consapevolmente all'asta del 16.05.2020 sulla base delle informazioni riportate nell'avviso di vendita e nella perizia di stima e perché hanno dichiarato di conosce lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell'offerta di acquisto. Inoltre ha dedotto che la domanda proposta dagli attori è infondata in Controparte_1 quanto i serbatoi sono posizionati nel locale cantina, che è indiviso, sulla quota di sua proprietà e che la restante parte del locale è a loro disposizione. Da ultimo ha dedotto la costituzione di un diritto di servitù ai sensi Controparte_1 dell'art. 1158 cod. civ. posto che i serbatoi si trovano nella posizione descritta dagli attori almeno dal 1985. In ultimo ha domandato il rigetto della domanda di risarcimento del Controparte_1 danno perché non provato e comunque perché sproporzionato nel quntum. Si è costituito in giudizio il quale in via preliminare, come il Controparte_2 convenuto , ha dedotto l'improcedibilità della domanda per non essere Controparte_1 stato espletato il tentativo di mediazione obbligatorio per legge. Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda proposta dagli attori Controparte_2 avendo questi acquistato all'asta il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava così come descritto nell'ordinanza di delega. Anche ha dedotto il maturarsi della prescrizione ventennale in ordine alla Controparte_2 presenza dei serbatoi nel locale cantina. Infine ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva essendo egli il Controparte_2 debitore esecutato. Conclusa l'attività istruttoria, all'udienza del 15.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate negli scritti difensivi ed hanno chiesto che la causa venisse decisa. Preliminarmente va osservato che gli attori hanno prodotto gli atti di rinuncia all'eredità di da parte dei convenuti ed e che in Persona_1 Controparte_5 CP_4 ragione di ciò con atto del 12.04.2024 hanno dichiarato di rinunciare agli atti del processo nei confronti di questi ultimi. Va altresì rilevato che i convenuti e nulla hanno opposto in Controparte_1 CP_2 ordine alla rinuncia agli atti da parte degli attori. In considerazione di ciò, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio nei confronti di , e . CP_3 CP_5 Controparte_6
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
Sempre in via preliminare va osservato che l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dai convenuti e è fondata e merita di trovare Controparte_1 Controparte_2 accoglimento. Ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di diritti reali (…) è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”. La controversia introdotta dagli attori ha ad oggetto l'accertamento di una presunta lesione del diritto di proprietà e la richiesta di risarcimento del danno derivante da tale lesione: si tratta, pertanto, di materia rientrante tra quelle per cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel caso di specie, dagli atti risulta che gli attori non hanno esperito il procedimento di mediazione prima della proposizione del giudizio mentre risulta che gli stessi hanno tentato di avviare una procedura di negoziazione assistita, procedura che non è stata neanche portata a termine nonostante la volontà espressa da di voler aderire alla Controparte_1 stipula della convenzione di negoziazione assista, che tuttavia — secondo la costante giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 8473/2019; Cass. ord. n. 22736/2021; Trib. Roma, sent. n. 932/2023) — non può surrogare il procedimento di mediazione obbligatoria, trattandosi di istituti autonomi e non sovrapponibili. Ne consegue che la domanda proposta dagli attori deve essere dichiarata improcedibile non avendo esperito preventivamente il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014 Benché il mancato assolvimento da parte degli attori della condizione di procedibilità della domanda giudiziale impone una pronuncia di improcedibilità della stessa, la domanda processuale proposta da e è infondata Parte_1 Parte_2 anche nel merito. Si osserva che l'avviso di vendita del 30.01.2019, relativo alla procedura n. 74/2012 R.G.E., conteneva espresso rinvio alla perizia di stima, nella quale il locale cantina di 48 mq era descritto e documentato anche mediante riproduzione fotografica, evidenziando la presenza dei serbatoi per l'approvvigionamento idrico. Gli attori, all'atto di presentazione dell'offerta, hanno dichiarato di aver preso visione della perizia di stima, e pertanto devono ritenersi consapevoli dello stato di fatto e di diritto in cui si trovava l'immobile. Tale consapevolezza esclude la possibilità di contestare successivamente la presenza dei serbatoi, non potendosi qualificare la loro collocazione come abusiva. Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che questo giudice ritiene di dover condividere, la dichiarazione dell'aggiudicatario di aver preso visione della relazione di stima e degli atti di vendita comporta l'accettazione consapevole dello stato di fatto e di diritto del bene, escludendo la possibilità di contestare successivamente elementi descritti nella documentazione tecnica, salvo il caso di vizi occulti non rilevabili con l'ordinaria diligenza (Cass. Civ. sent. n. 28268/2024). Nel caso di specie, non è stato allegato né dimostrato alcun vizio occulto, né la presenza dei serbatoi può ritenersi tale, essendo chiaramente visibile e documentata. Inoltre dalla documentazione prodotta in atti, nonché dalle dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio formale, risulta provato che il subalterno n. 10, Controparte_1 oggetto della procedura esecutiva, era di proprietà indivisa tra e Controparte_1 CP_2
, ciascuno titolare di una quota pari al 50%.
[...] È provato altresì che la vendita all'asta avrebbe dovuto riguardare esclusivamente la quota di proprietà del debitore esecutato, in questa sede convenuto, , pari a circa Controparte_2 24 mq, e non l'intero subalterno. Ne consegue che gli attori non possono vantare diritti di
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proprietà sull'intera superficie del subalterno n. 10, bensì solo sulla quota parte corrispondente a quella che in effetti gli doveva essere legittimamente trasferita.
La circostanza che gli attori fossero già a conoscenza dell'errore catastale, avendo partecipato al giudizio di opposizione di terzo promosso dal convenuto, rafforza la conclusione circa la loro consapevolezza della situazione giuridica del bene acquistato. Pertanto, la domanda degli attori deve essere rigettata.
La domanda proposta dagli attori deve inoltre essere rigettata in considerazione della fondatezza dell'eccezione di usucapione ex art. 1158 c.c. sollevata dai convenuti nei loro scritti difensivi.
Dalle risultanze istruttorie è emerso chiaramente che i serbatoi oggetto di causa si trovano da oltre venti anni nel locale cantina sito in via Tevere, in modo pacifico, pubblico e ininterrotto. Tale circostanza non è stata contestata dagli attori, integrando ammissione implicita dei fatti costitutivi.
Inoltre il convenuto ha reso confessione in sede di interrogatorio formale, Controparte_1 affermando che i serbatoi sono presenti nel locale cantina da oltre venti anni, dichiarazione che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che questo Giudice ritiene di dover condividere, costituisce prova idonea alla costituzione di una servitù per usucapione (Cass. Civ. sent. n. 24789/2025).
In considerazione di quanto detto deve ritenersi provato il possesso ultraventennale e la natura apparente e permanente dell'opera, con conseguente accoglimento dell'eccezione di usucapione e rigetto della domanda attorea.
Meritevole di accoglimento è anche la domanda di estromissione formulata dal convenuto CP_2
, difettando in capo ad egli la legittimazione passiva.
[...]
Invero è pacifico tra le parti che era il debitore esecutato nella procedura esecutiva Controparte_2 n. 74/2012 R.G.E.
in quanto il debitore esecutato non può essere chiamato a rispondere per Controparte_2 situazioni preesistenti e note all'aggiudicatario, come nel caso di specie, salvo che abbia posto in essere condotte autonome e lesive dopo la vendita che tuttavia in questo caso non sono neanche state allegate dagli attori.
Per tale ragione anche la domanda di estromissione formulata da merita di trovare Controparte_2 accoglimento.
L'infondatezza nel merito della domanda formulata dagli attori implica anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno, danno che peraltro non è stato neanche provato dagli attori.
Invero il venir meno del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria comporta l'impossibilità di accogliere la domanda, anche sotto il profilo della liquidazione equitativa del danno. Infatti la liquidazione equitativa del danno presuppone la prova del fatto lesivo e degli elementi minimi per la sua quantificazione;
in mancanza, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. sent. n. 33645/2022).
Dagli atti emerge una condotta processuale degli attori connotata da abuso dello strumento processuale. In particolare, gli attori hanno introdotto il giudizio omettendo il tentativo obbligatorio di mediazione, pur consapevoli della sua necessità, e non hanno provveduto ad avviarlo neppure dopo l'eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti.
Tale comportamento, unitamente all'infondatezza manifesta della domanda e all'assenza di qualsivoglia prova a sostegno della pretesa fatta valere, evidenzia un uso distorto del processo, tale da giustificare la condanna ex art. 96, comma III, c.p.c., anche d'ufficio. Secondo l'orientamento
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice ritiene di dover condividere, la condanna ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. può essere pronunciata anche in assenza di istanza di parte, purché la condotta abusiva emerga dagli atti e non richieda un ulteriore attività istruttoria (Cass. Civ. sent. n. 26545/2021; Cass. Civ. sent. n. 25012/2024).
In considerazione di quanto detto gli attori devono essere condannati in solido al pagamento della somma equitativamente determinata di € 10.000,00 per ciascun convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 e nei confronti di ,
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
e di , nella qualità di EREDI di
[...] CP_3 Controparte_4
Persona_1
- dichiara estinto il processo per rinuncia agli atti nei confronti di , CP_3 CP_5
e ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
[...] Controparte_6
- compensa le spese di lite tra e e Parte_1 Parte_2 CP_3
, e
[...] CP_5 Controparte_6
- dichiara improcedibile la domanda proposta da parte attrice per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010;
- condanna e in solido tra loro, ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 96, e III c.p.c., al pagamento in favore di e di Controparte_1
della somma di € 10.000,00, per ciascuno, equitativamente Controparte_2 determinata, a titolo di responsabilità aggravata, oltre interessi legali come per legge
- condanna e al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2 lite che si 7 pese generali al 15%, Iva e Cpa dovuti come per legge in favore di;
Controparte_1
- condanna e al pagamento delle spese di Parte_1 Pt_2 Parte_2 lite che si 7 pese generali al 15%, Iva e Cpa dovuti come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Paolo Di Gravio procuratore dichiaratosi antistatario.
Avezzano, li 3.11.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 375/2022 promossa da
(c.f. e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) con l'Avv. Gianni Paris dal sono Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto introduttivo ATTORI Contro
(c.f. ) residente in [...] C.F._3 n. 9 con l'Avv. Vittorio Rinaldi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del 11.06.2022 CONVENUTO E
(c.f. ) residente in [...] C.F._4 Alva Edison n. 29 con l'Avv. Paolo Di Gravio giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del CONVENUTO E
, nella qualità di EREDI di CP_3 Controparte_4
Persona_1 CONEVENUTI Oggetto: Azione a difesa del diritto di proprietà e risarcimento del danno da occupazione abusiva
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come a verbale di udienza del 15.09.2025 .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
E hanno tratto in Parte_1 Parte_2 giudizio , E , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
nella qualità di EREDI di al fine di Controparte_4 Persona_1 ottenere da questi il risarcimento del danno da illegittima occupazione che gli stessi hanno quantificato in € 11.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di ragione secondo equità. Gli attori hanno dedotto di essersi aggiudicati, in sede di vendita giudiziaria del 16.05.2019, il locale cantina posto al piano sottostrada, identificato al NCEU del Comune di Avezzano al foglio 28 part. 115 sub. 10 e che detto locale è occupato dai serbatoi dell'acqua a servizio degli appartamenti di proprietà dei convenuti. Secondo gli attori, la presenza dei serbatoi nel locale cantina limita il loro diritto di proprietà e pertanto hanno diritto al risarcimento del danno che per l'appunto viene quantificato in € 11.000,00. Si è costituto in giudizio il quale ha contestato le argomentazioni Controparte_1 prospettate dagli attori facendo rilevare in via preliminare come la domanda da questi proposta dove essere dichiarata improcedibile per violazione degli art. dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014 e/o del l'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010. Nel merito ha dedotto che la domanda proposta dagli attori è infondata in Controparte_1 quanto hanno partecipato consapevolmente all'asta del 16.05.2020 sulla base delle informazioni riportate nell'avviso di vendita e nella perizia di stima e perché hanno dichiarato di conosce lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell'offerta di acquisto. Inoltre ha dedotto che la domanda proposta dagli attori è infondata in Controparte_1 quanto i serbatoi sono posizionati nel locale cantina, che è indiviso, sulla quota di sua proprietà e che la restante parte del locale è a loro disposizione. Da ultimo ha dedotto la costituzione di un diritto di servitù ai sensi Controparte_1 dell'art. 1158 cod. civ. posto che i serbatoi si trovano nella posizione descritta dagli attori almeno dal 1985. In ultimo ha domandato il rigetto della domanda di risarcimento del Controparte_1 danno perché non provato e comunque perché sproporzionato nel quntum. Si è costituito in giudizio il quale in via preliminare, come il Controparte_2 convenuto , ha dedotto l'improcedibilità della domanda per non essere Controparte_1 stato espletato il tentativo di mediazione obbligatorio per legge. Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda proposta dagli attori Controparte_2 avendo questi acquistato all'asta il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava così come descritto nell'ordinanza di delega. Anche ha dedotto il maturarsi della prescrizione ventennale in ordine alla Controparte_2 presenza dei serbatoi nel locale cantina. Infine ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva essendo egli il Controparte_2 debitore esecutato. Conclusa l'attività istruttoria, all'udienza del 15.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate negli scritti difensivi ed hanno chiesto che la causa venisse decisa. Preliminarmente va osservato che gli attori hanno prodotto gli atti di rinuncia all'eredità di da parte dei convenuti ed e che in Persona_1 Controparte_5 CP_4 ragione di ciò con atto del 12.04.2024 hanno dichiarato di rinunciare agli atti del processo nei confronti di questi ultimi. Va altresì rilevato che i convenuti e nulla hanno opposto in Controparte_1 CP_2 ordine alla rinuncia agli atti da parte degli attori. In considerazione di ciò, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio nei confronti di , e . CP_3 CP_5 Controparte_6
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
Sempre in via preliminare va osservato che l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dai convenuti e è fondata e merita di trovare Controparte_1 Controparte_2 accoglimento. Ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di diritti reali (…) è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”. La controversia introdotta dagli attori ha ad oggetto l'accertamento di una presunta lesione del diritto di proprietà e la richiesta di risarcimento del danno derivante da tale lesione: si tratta, pertanto, di materia rientrante tra quelle per cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel caso di specie, dagli atti risulta che gli attori non hanno esperito il procedimento di mediazione prima della proposizione del giudizio mentre risulta che gli stessi hanno tentato di avviare una procedura di negoziazione assistita, procedura che non è stata neanche portata a termine nonostante la volontà espressa da di voler aderire alla Controparte_1 stipula della convenzione di negoziazione assista, che tuttavia — secondo la costante giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 8473/2019; Cass. ord. n. 22736/2021; Trib. Roma, sent. n. 932/2023) — non può surrogare il procedimento di mediazione obbligatoria, trattandosi di istituti autonomi e non sovrapponibili. Ne consegue che la domanda proposta dagli attori deve essere dichiarata improcedibile non avendo esperito preventivamente il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014 Benché il mancato assolvimento da parte degli attori della condizione di procedibilità della domanda giudiziale impone una pronuncia di improcedibilità della stessa, la domanda processuale proposta da e è infondata Parte_1 Parte_2 anche nel merito. Si osserva che l'avviso di vendita del 30.01.2019, relativo alla procedura n. 74/2012 R.G.E., conteneva espresso rinvio alla perizia di stima, nella quale il locale cantina di 48 mq era descritto e documentato anche mediante riproduzione fotografica, evidenziando la presenza dei serbatoi per l'approvvigionamento idrico. Gli attori, all'atto di presentazione dell'offerta, hanno dichiarato di aver preso visione della perizia di stima, e pertanto devono ritenersi consapevoli dello stato di fatto e di diritto in cui si trovava l'immobile. Tale consapevolezza esclude la possibilità di contestare successivamente la presenza dei serbatoi, non potendosi qualificare la loro collocazione come abusiva. Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che questo giudice ritiene di dover condividere, la dichiarazione dell'aggiudicatario di aver preso visione della relazione di stima e degli atti di vendita comporta l'accettazione consapevole dello stato di fatto e di diritto del bene, escludendo la possibilità di contestare successivamente elementi descritti nella documentazione tecnica, salvo il caso di vizi occulti non rilevabili con l'ordinaria diligenza (Cass. Civ. sent. n. 28268/2024). Nel caso di specie, non è stato allegato né dimostrato alcun vizio occulto, né la presenza dei serbatoi può ritenersi tale, essendo chiaramente visibile e documentata. Inoltre dalla documentazione prodotta in atti, nonché dalle dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio formale, risulta provato che il subalterno n. 10, Controparte_1 oggetto della procedura esecutiva, era di proprietà indivisa tra e Controparte_1 CP_2
, ciascuno titolare di una quota pari al 50%.
[...] È provato altresì che la vendita all'asta avrebbe dovuto riguardare esclusivamente la quota di proprietà del debitore esecutato, in questa sede convenuto, , pari a circa Controparte_2 24 mq, e non l'intero subalterno. Ne consegue che gli attori non possono vantare diritti di
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
proprietà sull'intera superficie del subalterno n. 10, bensì solo sulla quota parte corrispondente a quella che in effetti gli doveva essere legittimamente trasferita.
La circostanza che gli attori fossero già a conoscenza dell'errore catastale, avendo partecipato al giudizio di opposizione di terzo promosso dal convenuto, rafforza la conclusione circa la loro consapevolezza della situazione giuridica del bene acquistato. Pertanto, la domanda degli attori deve essere rigettata.
La domanda proposta dagli attori deve inoltre essere rigettata in considerazione della fondatezza dell'eccezione di usucapione ex art. 1158 c.c. sollevata dai convenuti nei loro scritti difensivi.
Dalle risultanze istruttorie è emerso chiaramente che i serbatoi oggetto di causa si trovano da oltre venti anni nel locale cantina sito in via Tevere, in modo pacifico, pubblico e ininterrotto. Tale circostanza non è stata contestata dagli attori, integrando ammissione implicita dei fatti costitutivi.
Inoltre il convenuto ha reso confessione in sede di interrogatorio formale, Controparte_1 affermando che i serbatoi sono presenti nel locale cantina da oltre venti anni, dichiarazione che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che questo Giudice ritiene di dover condividere, costituisce prova idonea alla costituzione di una servitù per usucapione (Cass. Civ. sent. n. 24789/2025).
In considerazione di quanto detto deve ritenersi provato il possesso ultraventennale e la natura apparente e permanente dell'opera, con conseguente accoglimento dell'eccezione di usucapione e rigetto della domanda attorea.
Meritevole di accoglimento è anche la domanda di estromissione formulata dal convenuto CP_2
, difettando in capo ad egli la legittimazione passiva.
[...]
Invero è pacifico tra le parti che era il debitore esecutato nella procedura esecutiva Controparte_2 n. 74/2012 R.G.E.
in quanto il debitore esecutato non può essere chiamato a rispondere per Controparte_2 situazioni preesistenti e note all'aggiudicatario, come nel caso di specie, salvo che abbia posto in essere condotte autonome e lesive dopo la vendita che tuttavia in questo caso non sono neanche state allegate dagli attori.
Per tale ragione anche la domanda di estromissione formulata da merita di trovare Controparte_2 accoglimento.
L'infondatezza nel merito della domanda formulata dagli attori implica anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno, danno che peraltro non è stato neanche provato dagli attori.
Invero il venir meno del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria comporta l'impossibilità di accogliere la domanda, anche sotto il profilo della liquidazione equitativa del danno. Infatti la liquidazione equitativa del danno presuppone la prova del fatto lesivo e degli elementi minimi per la sua quantificazione;
in mancanza, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. sent. n. 33645/2022).
Dagli atti emerge una condotta processuale degli attori connotata da abuso dello strumento processuale. In particolare, gli attori hanno introdotto il giudizio omettendo il tentativo obbligatorio di mediazione, pur consapevoli della sua necessità, e non hanno provveduto ad avviarlo neppure dopo l'eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti.
Tale comportamento, unitamente all'infondatezza manifesta della domanda e all'assenza di qualsivoglia prova a sostegno della pretesa fatta valere, evidenzia un uso distorto del processo, tale da giustificare la condanna ex art. 96, comma III, c.p.c., anche d'ufficio. Secondo l'orientamento
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice ritiene di dover condividere, la condanna ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. può essere pronunciata anche in assenza di istanza di parte, purché la condotta abusiva emerga dagli atti e non richieda un ulteriore attività istruttoria (Cass. Civ. sent. n. 26545/2021; Cass. Civ. sent. n. 25012/2024).
In considerazione di quanto detto gli attori devono essere condannati in solido al pagamento della somma equitativamente determinata di € 10.000,00 per ciascun convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 e nei confronti di ,
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
e di , nella qualità di EREDI di
[...] CP_3 Controparte_4
Persona_1
- dichiara estinto il processo per rinuncia agli atti nei confronti di , CP_3 CP_5
e ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
[...] Controparte_6
- compensa le spese di lite tra e e Parte_1 Parte_2 CP_3
, e
[...] CP_5 Controparte_6
- dichiara improcedibile la domanda proposta da parte attrice per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010;
- condanna e in solido tra loro, ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 96, e III c.p.c., al pagamento in favore di e di Controparte_1
della somma di € 10.000,00, per ciascuno, equitativamente Controparte_2 determinata, a titolo di responsabilità aggravata, oltre interessi legali come per legge
- condanna e al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2 lite che si 7 pese generali al 15%, Iva e Cpa dovuti come per legge in favore di;
Controparte_1
- condanna e al pagamento delle spese di Parte_1 Pt_2 Parte_2 lite che si 7 pese generali al 15%, Iva e Cpa dovuti come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Paolo Di Gravio procuratore dichiaratosi antistatario.
Avezzano, li 3.11.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 5