Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/06/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Conti ha pronunciato la seguente
-SENTENZA-
nella causa iscritta a ruolo al n. R.G. 621 del 2025 promossa da:
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Teobaldo Tassotti del Parte_2
Foro di Vicenza, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Marostica (VI), via IV Novembre n. 33-1
- opponente- contro
(C.F - P.IVA Controparte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Manfron e dall'avv. Carlo P.IVA_2
Maria Cavinato entrambi del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Cittadella (PD), Via J. F. Kennedy n. 1
- opposto–
avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma cpc)
1
PARTE OPPONENTE: disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere la presente opposizione al precetto e, per l'effetto, dichiarare la nullità del precetto che l'arch. Controparte_1 ha notificato ad il 04 febbraio 2025, perché silente sulla data
[...] Parte_1 iniziale per il calcolo degli interessi, ovvero, in subordine, dichiararne l'inefficacia parziale, per l'importo eccedente degli interessi pretesi rispetto a quelli esattamente dovuti. Vinte le spese legali, da assegnarsi al sottoscritto difensore, che le ha anticipate.
PARTE OPPOSTA:
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'opposizione a precetto datata 12.02.2025 e notificata in data 14.02.2025 da e, per l'effetto, confermare il precetto notificato Parte_1 dall'arch. in data 04.02.2025 accertando quindi che al saldo deve CP_1 Pt_1 ancora, ad oggi, € 1.722,90.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse fondata l'opposizione al precetto formulata da si chiede che venga Parte_1 comunque accertata la debenza in favore dell'arch. della minor somma CP_1 pari ad € 1.274,72, come conteggiata in narrativa.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.
- Ragioni in fatto e in diritto della decisione –
I. Con ricorso ex art. 281decies cpc opponeva il precetto, Parte_1
datato 4.02.2025, intimatogli da per il pagamento Controparte_1
dell'importo complessivo di € 21.671,14 quale somma risultante dal decreto ingiuntivo n. 1043/2024 R.Ing (R.G. 2436/2024) del 17.05.2024 emesso dal
Tribunale di Padova, dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 21.01.2025 nel corso di giudizio di opposizione. Segnatamente, l'opponente chiedeva che fosse dichiarata la nullità del precetto opposto, in quanto silente sulla data iniziale per il calcolo degli interessi, o comunque parzialmente inefficace per la parte di interessi eccedente a quella effettivamente dovuta.
A fondamento della propria opposizione, l'opponente censurava che non era stata conteggiata correttamente la somma dovuta a titolo di interessi,
2 in violazione dell'art. 480 cpc, posto che il decreto ingiuntivo riconosceva gli interessi al tasso di mora dalla domanda giudiziale al saldo, ossia dal 16.05.2024 al 4.02.2025. Cosicché gli interessi erano dovuti nella minor somma pari ad €
1.640,89, e non in quella maggiore contenuta nel precetto (pari ad € 2.180,17).
I.
1. Si costituiva in giudizio chiedendo in via Controparte_1
principale il rigetto dell'opposizione e per l'effetto la conferma del precetto per la somma ancora dovuta pari ad € 1.722,90, o in via subordinata la minor somma pari ad € 1.274,22.
A sostegno della propria difesa, parte opposta evidenziava che a seguito della corrispondenza intercorsa tra le parti nel corso del giudizio di opposizione controparte aveva pagato la minor somma pari ad € 19.948,24
desumendo tale ammontare da un diverso calcolo degli interessi dovuti e altresì
dalla compensazione di un controcredito mai eccepito prima pari ad € 1.347,51
(doc 5 opposto). Nondimeno, l'opposto ribadiva la correttezza del calcolo degli interessi contenuto nel precetto, atteso che in applicazione dell'art. 4 dlgs
231/2002 gli interessi al tasso di mora decorrevano già dalla scadenza delle fatture azionate (doc.
7-8 opposto), e non dalla domanda giudiziale, senza che allo scopo fosse necessaria la costituzione in mora del debitore. La norma richiamata, infatti, era pacificamente applicabile all'opposto in quanto libero professionista, il quale oltretutto non aveva mai rinunciato alla percezione degli stessi interessi.
Da ultimo, l'opposto precisava che dalla scadenza delle fatture azionate alla proposizione della domanda giudiziale per legge spettavano comunque gli interessi al tasso legale, da sommare a quelli dovuti al tasso di mora dalla domanda al saldo. Pertanto, detratto il pagamento già effettuato dalla controparte, della somma precettata erano ancora dovuti almeno € 1.274,22.
II. All'udienza del 13.05.2025 le parti comparivano innanzi a questo giudice e discutevano oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti, quindi il
3 giudice tratteneva la causa in decisione, riservandola nel termine di legge ex art. 281sexies cpc.
III. L'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
III.
1. Premesso che non sussistono contestazioni sul pagamento parziale avvenuto in data 14.02.2025 per la somma pari ad € 19.948,24 (doc. 5
opposto), rispetto alla restante somma portata dal precetto le parti non concordano sul computo degli interessi, atteso che l'opponente ritiene che debbano decorrere dalla data della domanda giudiziale al saldo, mentre l'opposto sostiene che, in attuazione dell'art. 4 dlgs 231/2002, gli stessi debbano essere riconosciuti dalla scadenza delle singole fatture azionate con decreto ingiuntivo.
Sul punto, si rileva che il decreto ingiuntivo sulla base del quale è stato notificato il precetto opposto contiene l'intimazione al pagamento degli interessi “come da domanda”, e il ricorso per decreto ingiuntivo per quanto qui rileva si limita a richiedere il pagamento della somma capitale “oltre agli interessi ex art. 1284 comma quarto c.c.”, senza specificare alcuna decorrenza
(cfr. doc. 1 opponente).
L'art. 1284 co. 4, tuttavia, dispone che: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Appare allora evidente che la norma richiamata rinvia alla legislazione speciale, attualmente contenuta nel dlgs 231/2002, solamente per l'individuazione del tasso di interesse da applicare, ma non per la decorrenza, già fissata alla proposizione della domanda giudiziale.
Cosicché, nell'ipotesi in discorso non può trovare applicazione la restante disciplina contenuta nel dlgs 231/2002, ivi compreso l'art. 4 che altrimenti consentirebbe all'opposto, in qualità di professionista, di percepire gli interessi con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza delle fatture azionate con il
4 decreto ingiuntivo. Nondimeno, per questo periodo allo stato non sussiste alcun titolo esecutivo che, ai sensi dell'art. 474 cpc, legittimi l'azione esecutiva.
Per le stesse ragioni non possono essere applicati neppure gli interessi al tasso legale in quanto il titolo esecutivo non può essere integrato in questa sede quanto alla decorrenza degli interessi stabiliti, che, in mancanza di ulteriori specificazioni sul punto, decorre dalla data della domanda giudiziale.
Pertanto, la somma dovuta a titolo di interessi moratori, calcolati sull'importo complessivo azionato con decreto ingiuntivo (pari ad € 18.384,59) per il periodo intercorrente tra la domanda giudiziale (16.05.2024) e l'effettivo pagamento (4.02.2025), deve essere limitata ad € 1.615,19, dandosi atto che è
stata già pagata dall'opponente la somma di € 19.948,24 ante causam.
III.
2. In conclusione, l'opposizione deve essere accolta limitatamente all'importo di € 564,98 (21.671,14-21.106,16) e per l'effetto l'efficacia del precetto intimato ad deve essere ridotta ad € 21.106,16. Parte_1
In armonia con l'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, infatti,
all'accertamento dell'eccedenza della somma portata dal precetto non segue la declaratoria di nullità, bensì la mera riduzione di efficacia dello stesso. A tal proposito, si rinvia a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità:
“L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante” (Cass. 2160/2013, conforme Cass. 5515/2008).
IV. Spese di lite. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza dell'opposto e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. mm. ii sulla base del decisum, al parametro medio per le fasi di studio e introduttiva.
-
P.Q.M
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5 Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione, e per l'effetto riduce l'efficacia del precetto intimato a ad € 21.106,16, dandosi atto che è stata già pagata Parte_1
dall'opponente la somma di € 19.948,24 ante causam e residuano quindi da pagare € 1.157,92;
2) CONDANNA l'opposto a rifondere alla controparte le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 70 per esborsi, € 262 per compensi di avvocato, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dell'opponente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Vicenza, il 01 giugno 2025
IL GIUDICE
Gabriele Conti
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