Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 05/05/2026, n. 8297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8297 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08297/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08733/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8733 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Rodolfo Berti, Andrea Galvani e Ludovico Berti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell'inadempimento contrattuale del datore di lavoro Ministero della Difesa nel salvaguardare la salubrità degli ambienti di lavoro (sala macchine nelle navi della Marina Militare italiana) e nel proteggere la salute del Sottoufficiale, motorista navale, -OMISSIS- dall'esposizione all'amianto e, per l'effetto, condannare il suddetto Ministero al risarcimento del danno non patrimoniale nelle sue componenti di danno terminale e morale-catastrofale subito dal -OMISSIS-in conseguenza della diagnosi del mesotelioma che lo ha condotto a morte, da liquidare iure hereditatis in favore degli odierni attori, suoi eredi legittimi, nella misura indicata in ricorso ovvero nella maggiore o minor somma, oltre interessi compensativi e rivalutazione (riassunzione del giudizio inizialmente promosso al TAR Lazio n. -OMISSIS- Sez. I bis, poi riassunto avanti al TAR RC n. R.G. -OMISSIS- a seguito dell'ordinanza del TAR Lazio n. -OMISSIS- del 02/10/2024 e oggi riassunto, a seguito dell'ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata il 2/7/25 con la quale il Consiglio di Stato Sez. II, decidendo il regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal TAR RC, ha dichiarato competente a conoscere il ricorso in oggetto il TAR per il Lazio).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. DI VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. I ricorrenti sono la vedova (signora -OMISSIS-) e i figli (signori -OMISSIS-) del defunto Sottufficiale della Marina Militare Italiana -OMISSIS- (deceduto il -OMISSIS-), in servizio come motorista navale dal 1961 al 1993.
Essi agiscono dinnanzi a questo TAR con ricorso in riassunzione a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-del 2.7.2025 che, decidendo sul regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal TAR RC con l’ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata il 26.4.2025, ha dichiarato il TAR Lazio competente a decidere sulla presente causa nella quale i soggetti nominati agiscono “iure hereditario” , nei confronti del Ministero della Difesa, al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti dal de cuius per avere contratto il mesotelioma pleurico che ne ha successivamente determinato il decesso.
Secondo quanto allegato in ricorso, la predetta patologia sarebbe stata contratta dal militare a causa della prolungata esposizione ad amianto e ad altri agenti patogeni nel corso del servizio militare da lui prestato alle dipendenze della Marina Militare con la qualifica di motorista navale.
Precisamente il sig. -OMISSIS- ha prestato servizio nella Marina Militare dal 4.9.1960 al 31.5.1993 e, nel corso della sua lunga carriera, fu destinato ai servizi propulsione/scafo/elettrico: dall’11.06.1961 al 12.06.1961 sulla nave Sgombro, dal 13.06.1961 al 13.08.1961 sulla nave Scampo, dal 10.06.1962 al 23.11.1962 sul Motosilurante 481, dal 24.11.1962 al 5.10.1964 sulla nave Betulla, dall’8.7.1968 al 13.07.1968 sul rimorchiatore Ventimiglia, dal 14.07.1968 al 31.08.1972 sulla nave Impetuoso, dall’1.09.1972 al 30.03.1974 sul Motosilurante 441, dal 31.03.1974 al 10.04.1974 sulla nave Alcione, dall’11.04.1974 al 30.06.1974 sul Motosilurante 441, dall’1.07.1974 al 3.07.1974 sul Motosilurante 453, dal 4.07.1974 al 5.07.1974 sul Motosilurante 441, dal 6.07.1974 all’8.07.1974 sul Motosilurante 452, dal 9.07.1974 al 2.06.1977 sul Motosilurante 441, dal 3.06.1977 al 25.02.1978 sul Motosilurante 453, dall’1.08.1982 al 20.02.1988 sulla nave M.O.C. 1203 w dal 5.04.1988 al 31.07.1992 sul rimorchiatore Saturno.
Dal 1.6.1993 cessava dal servizio permanente a domanda e veniva collocato in ausiliaria (posizione amministrativa non di servizio effettivo ma a disposizione); a decorrere dal 1.6.2000 era collocato in riserva (posizione amministrativa non più di servizio effettivo) (cfr. documento matricolare, Allegato 14 della produzione documentale del ricorrente).
2. Più in dettaglio, gli eredi ricorrenti hanno esposto che il defunto militare, nel corso della propria lunga attività di servizio, durante l’imbarco su diverse delle navi sopra citate e a causa delle mansioni a lui affidate (manutenzione meccanica di navi e sommergibili con particolare riferimento alla manutenzione degli apparati motori e con prolungato contatto con tubazioni e collettori, coibentati in amianto) è stato costretto a subire un’esposizione diretta, indiretta ed ambientale alle polveri di amianto (v. certificazione INAIL in atti).
È allegato come notorio il fatto che nella costruzione delle navi militari italiane l’amianto è stato massicciamente utilizzato per coibentare tubazioni, condotte di scarico, apparati e cavi elettrici, parti di motore, per isolare gli ambienti, nelle guarnizioni delle caldaie, a protezione delle paratie e, addirittura, nei teli di protezione e nelle tute antifiamma.
Lo stesso Ministero della Difesa, deducono i ricorrenti, con il Comunicato stampa n. 2 del 9.01.2020, ha reso noto che, anche in epoca recente, erano ancora in corso attività di bonifica delle navi costruite prima del 1992, che continuavano a presentare ingenti quantità di materiali contenenti amianto (www.marina.difesa.it/media-cultura/press room/comunicati/Pagine/2020_02.aspx).
Anche nel processo penale denominato “Marina 2” svoltosi dinnanzi al Tribunale di Padova, è stata accertata la presenza, nel 2015, di ben 1101 militari con patologie asbesto-correlate di cui 570 mesoteliomi e non è stata negata la diffusa presenza di amianto nelle imbarcazioni essendosi le difese limitate a sostenere l’assenza di colpa dei singoli responsabili (Trib. Padova. Sent. n. 648 del 22.06.2012 – all.6).
Inoltre parte ricorrente deduce che:
- le patologie asbesto-correlate nel personale della Marina Militare sono talmente diffuse che il settore navale è menzionato nel Registro Nazionale dei Mesoteliomi 2018 (ReNaM – cfr. tabella 70, p. 133 e schema p. 173 – all.8);
- tra le figure professionali particolarmente esposte al rischio sono menzionati: i macchinisti navali, i marinai di coperta, i meccanici, i riparatori e manutentori di automobili e assimilati, gli installatori e riparatori di apparati elettromeccanici, il personale addetto alla manutenzione meccanica delle navi e dei sommergibili, mentre un’esposizione ambientale viene comunque attestata per tutto il personale di bordo delle navi;
- il sig. -OMISSIS-ha riferito di avere sempre lavorato come motorista navale all’interno della sala macchine delle diverse navi in cui fu imbarcato e che le sue incombenze consistevano nel mantenere in efficienza l’apparato motore con i relativi organi, tipo tubazioni e collettori del vapore, che erano coibentati in amianto (tubi per l’acqua calda, per il vapore, e per i gas di scarico);
- si trattava di rivestimenti in pasta di amianto, mentre le giunture erano ricoperte da tessuto in paglietti in amianto; fra le flange dei tubi vi erano guarnizioni in amianto; anche tutte le paratie erano ricoperte di amianto in lastre così come le porte tagliafuoco, le quali, con le vibrazioni, si sfaldavano;
- è da ritenere quindi certo o altamente probabile che il “de cuius”, nell’espletamento delle sue mansioni di motorista, sia stato esposto alle polveri di amianto aerodisperse dovendo svolgere il suo lavoro, per tempi prolungati, all’interno di uno spazio angusto come la Sala Macchine.
L’esposizione nociva sarebbe stata, peraltro, favorita non solo dalle incaute, o del tutto inesistenti, modalità di pulizia di quei ristretti e chiusi ambienti in cui l’utilizzo di scope non faceva altro che rimettere in circolo il pericoloso pulviscolo e alimentare la diffusione delle polveri nell’ambiente ma anche dal mancato utilizzo di DPI (come mascherine protettive) che il resistente Ministero mai ha fornito a tutela della salute del personale di bordo.
Parte ricorrente lamenta inoltre né il -OMISSIS-né i colleghi addetti ad analoghe mansioni sono stati mai informati del pericolo che l’incauto utilizzo dell’amianto poteva avere per la salute.
Da tutto quanto precede è derivata l’inevitabile esposizione del defunto sottufficiale alla sostanza nociva, in assenza di maschere protettive e di informazioni sulla potenzialità oncogenetica dell’amianto.
3. Si espone in ricorso che, molti anni dopo il congedo, il giorno 24.5.2016, accusando dispnea e dolori vari, il sig. -OMISSIS-veniva ricoverato presso il reparto di medicina interna dell’Ospedale INRCA di Ancona, da cui veniva dimesso il 27.6.2016 con la seguente diagnosi: BE pleurica…in paziente esposto all’amianto”.
L’asbestosi conferma, ad avviso del ricorrente, la prolungata e massiccia esposizione all’amianto subita dal -OMISSIS-, atteso che detta patologia è riscontrabile soltanto in soggetti che abbiano respirato importanti quantità di amianto, tanto che la sua insorgenza è richiesta dalla comunità scientifica per sostenere la derivazione causale del carcinoma polmonare (che a differenza del mesotelioma è una patologia multifattoriale) dall’esposizione all’amianto.
In occasione del successivo ricovero ospedaliero dal 23.11.2017 al 16.12.2017 il paziente fu sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici (compreso un esame istologico) dai quali scaturì la diagnosi di “mesotelioma maligno di tipo misto” (all.9 ric.).
Con l’avanzare della patologia oncologica le condizioni psicofisiche del paziente degradarono progressivamente ed inesorabilmente fino al -OMISSIS-, quando interveniva il decesso per mesotelioma pleurico.
Il certificato delle cause di morte rilasciato dall’UR RC (doc. 11 ric.) e la HE AT (doc. 12) attribuiscono il decesso al mesotelioma.
Quindi il Comitato di Verifica presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso parere positivo circa la dipendenza da causa di servizio sia per l’asbestosi sofferta dal militare quando era ancora in vita, sia per il mesotelioma pleurico che ne ha causato il decesso (parere n. -OMISSIS-reso nell’Adunanza n. 1701 del 18.2.2019).
La difesa di parte ricorrente allega, infine, che per il defunto i familiari hanno anche ottenuto il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle “vittime del dovere”.
4. Acquisita la consapevolezza dell’imputabilità del decesso di -OMISSIS- al Ministero della Difesa che, quale datore di lavoro, lo ha incautamente esposto alle polveri nocive, gli odierni ricorrenti si sono determinati a promuovere la presente causa nella quale, sulla scorta delle predette allegazioni in punto di fatto, hanno dedotto la violazione, da parte dell’Amministrazione, dell’obbligo di salvaguardia del dipendente di cui all’articolo 2087 cod. civ. (da leggere in relazione all’articolo 32 della Costituzione e in combinato disposto con gli articoli 1218 e 1453 cod. civ.) domandando, nelle conclusioni formulate dinnanzi a questo Giudice, “…di accertare, l’inadempimento contrattuale del datore di lavoro Ministero della Difesa nel salvaguardare la salubrità degli ambienti di lavoro (sala macchine nelle navi della Marina Militare italiana) e nel proteggere la salute del Sottoufficiale, motorista navale, -OMISSIS- dall’esposizione all’amianto e, per l’effetto, condannare suddetto Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale nelle sue componenti di danno terminale e morale-catastrofale subito dal -OMISSIS-in conseguenza della diagnosi del mesotelioma che lo ha condotto a morte, da liquidare iure hereditatis in favore degli odierni attori, suoi eredi legittimi, nella misura indicata in ricorso ovvero nella maggiore o minor somma, oltre interessi compensativi e rivalutazione, previa adozione delle misure cautelari ritenute idonee a tutelare la posizione dei ricorrenti. Con vittoria di spese e onorari di causa.”
In questa prospettiva, la violazione dell’articolo 2087 cod. civ. emergerebbe dalla circostanza che le capacità lesive dell’amianto sarebbero state già note da epoca risalente. L’Amministrazione era tenuta, quindi, ad adottare tutte le misure cautelari previste dalle specifiche normative in vigore e ogni altra misura dettata dalla particolarità del lavoro, dall’esperienza e dalla tecnica, al fine di tutelare i lavoratori che, come il “de cuius”, erano particolarmente esposti alle fibre aerodisperse di amianto in considerazione degli ambienti di lavoro frequentati e delle specifiche incombenze di servizio.
Il Ministero della difesa avrebbe, tuttavia, omesso di assicurare al “de cuius” le informazioni circa il rischio derivante dall’amianto e la sorveglianza sanitaria, oltre che di predisporre gli strumenti di prevenzione tecnica e di protezione individuale, così favorendo causalmente l’insorgenza del mesotelioma e il decesso dell’ufficiale.
Emergerebbe anche la prevedibilità ed evitabilità del danno, essendo la pericolosità dell’amianto ben nota sin dagli inizi del ‘900.
Sussisterebbe, infine, anche il nesso di causalità, tenuto conto del fatto che l’eziopatogenesi tumorale da esposizione professionale a fibre di amianto è di tipo “dose-dipendente”, con la conseguenza che ogni esposizione riveste un ruolo nel determinare la malattia, aumentando statisticamente il rischio di riduzione della latenza e di accelerazione del processo patogenetico.
5. In data 30.7.202 il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
6. In vista dell’udienza di merito parte ricorrente ha depositato memoria conclusionale con la quale, oltre a ribadire gli elementi di fatto e gli argomenti di diritto già sviluppati in ricorso, si sofferma in particolare sui criteri di liquidazione del danno biologico terminale e del danno c.d. “catastrofale”, deducendo, con riguardo al primo, che il criterio tabellare discendente dall’applicazione delle “tabelle milanesi” riferite a tale specifico “danno” non costituirebbe, considerate le circostanze del caso concreto, parametro adeguato ad assicurare al de cuius un risarcimento pienamente satisfattivo.
Richiama al riguardo alcuni precedenti giurisprudenziali nei quali è stato ritenuto inadeguato un criterio soltanto temporaneo (fissato cioè in funzione del numero dei giorni di inabilità assoluta intercorsi tra l’insorgenza/scoperta della malattia e l’“exitus”) e suggerendo, invece, come più congruo ed equo, un criterio che, nonostante l’evento-morte purtroppo verificatosi, si basi sulla liquidazione del danno biologico (non temporaneo ma) permanente, da quantificare in funzione della menomazione/riduzione percentuale della piena integrità psico-fisica del danneggiato (danno biologico permanente), sulla base delle tabelle ad esso riferite e configurando poi, semmai, un adeguato coefficiente di riduzione, in modo da superare ampiamente l’importo risarcitorio che deriverebbe dall’applicazione della indennità giornaliera prevista per l’inabilità temporanea assoluta.
7. All’udienza pubblica dell’8 aprile 2026, udito per l’Amministrazione resistente l'Avvocato dello Stato, vista la richiesta di passaggio in decisione depositata dall’Avvocato dei ricorrenti e viste le conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. Venendo ora all’esame della domanda giudiziale proposta, il Collegio rileva “in primis” che, come già ritenuto da questa Sezione (cfr. TAR Lazio, Sez, I Bis, 2 gennaio 2025, n. 44; Id. 16 settembre 2024, n. 16383; Id. 6 maggio 2024, n. 8903; Id., 5 gennaio 2022, n. 80), merita adesione l’orientamento giurisprudenziale, seguito dalla Corte di Cassazione e condiviso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo il quale la responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale e rinviene la propria fonte nel rapporto di lavoro che, ai sensi dell’art. 1374 cod. civ., è integrato dall’articolo 2087 cod. civ., ove sono previsti doveri di protezione finalizzati ad assicurare la tutela della salute del lavoratore (v. Ad. plen., n. 1 del 2018).
L’incorporazione dell’obbligo di sicurezza all’interno della struttura del rapporto obbligatorio “è fonte (...) di obblighi positivi (e non solo di mera astensione) del datore, con possibilità per il prestatore di eccepirne l’inadempimento e di rifiutare la prestazione pericolosa (art. 1460 c.c.)” (Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2018, n. 6952).
L’articolo 2087 cod. civ. prevede, infatti, che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
La formulazione “aperta” dell’articolo 2087 ha indotto la giurisprudenza ad assegnare alla suddetta previsione “una funzione di chiusura del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole antinfortunistiche”, con la conseguenza che l’obbligo di sicurezza deve essere definito facendo riferimento alle misure disponibili e tecnologicamente più avanzate, “imponendo il continuo adattamento e aggiornamento delle misure di prevenzione ai nuovi ritrovati dell’esperienza e della tecnica, in modo che siano prevenuti non solo i rischi conosciuti ma anche quelli ancora ipotetici e non del tutto noti, mentre non sono opponibili in senso contrario considerazioni di carattere puramente economico” (così ancora Cons. Stato, n. 6952 del 2018, cit.).
Sul piano strutturale, la qualificazione dell’illecito come ascrivibile alla responsabilità da inadempimento del datore di lavoro “ implica, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., che: il lavoratore deve provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’inadempimento del datore di lavoro e i danni conseguenza; il datore di lavoro deve provare l’assenza di colpa e pertanto di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 15 giugno 2017, n. 14865)” (Ad. plen. n. 1 del 2018).
Più in dettaglio, nel caso del lavoratore che lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell’attività lavorativa svolta, incombe sul medesimo lavoratore “l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro. Solo se il lavoratore ha fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi” (Cons. Stato n. 6952 del 2018, cit.).
Quanto al nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia professionale, la giurisprudenza ha chiarito che “trova applicazione la regola dell’art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l’evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, potendosi escludere l’esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l’infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (Cass., 26 marzo 2015, n. 6105). La valutazione sul punto deve tenere adeguatamente in considerazione l’attività lavorativa svolta dal lavoratore, con riguardo all’esposizione a fattori nocivi in relazione alla malattia contratta, e il tempo della stessa” (Cons. Stato, n. 6952 del 2018, cit.).
Deve, peraltro, tenersi presente che “in tema di illecito civile, il nesso causale ha veste probabilistico-statistica (“più probabile che non”) e non richiede, dunque, quella certezza di contro propria dell’accertamento penale” (Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7560 e n. 7564).
Inoltre, “Tale strutturale carattere per così dire “attenuato” della prova richiesta in ordine all’elemento eziologico del danno civile è, se possibile, ancor più pregnante e giuridicamente necessario allorché:
- i danni lamentati afferiscano alla dimensione della tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore;
- questi svolga un servizio (la “difesa della Patria”) di vitale importanza per la Repubblica (“sacro dovere del cittadino”, art. 52 Cost.);
- sia in gioco la preservazione della salute e della stessa vita del militare;
- siano concretamente disponibili e ragionevolmente implementabili mezzi di protezione individuale” (Cons. Stato, n. 7560 e n. 7564 del 2020, cit.).
9. Facendo applicazione del quadro normativo e di principio ora richiamato, il Collegio ritiene che, nel caso oggetto della presente controversia, debba ritenersi sussistente la responsabilità del Ministero della difesa per la patologia tumorale che ha colpito il Sottufficiale, determinandone il decesso.
10. Deve, anzitutto, ritenersi provata l’esposizione professionale ad amianto del militare durante il servizio prestato alle dipendenze dell’Amministrazione.
10.1. Sotto un primo profilo, deve osservarsi che la predetta circostanza, allegata da parte ricorrente, non è stata specificamente contestata dall’Amministrazione, per cui può ritenersi già provata ai sensi dell’articolo 64, comma 2, cod. proc. amm.
10.2 Costituisce, altresì, fatto notorio la circostanza che, nella costruzione delle navi militari, l’amianto è stato per decenni ampiamente utilizzato per coibentare tubazioni, condotte di scarico, apparati e cavi elettrici, parti di motore, nella guarnizioni delle caldaie, a protezione delle paratie e, addirittura, nei teli di protezione e nelle tute antifiamma (al riguardo parte ricorrente cita un comunicato stampa dello stesso Ministero resistente risalente al 9.1.2020 contenente chiare ammissioni al riguardo).
In questo quadro assume valenza probatoria pregnante quanto riportato nel Registro Nazionale dei Mesoteliomi 2018 (ReNaM) dove (nella tabella 70, p. 133 e schema pag. 173, doc. 8 ric.), si individuano tra le figure di lavoratori che hanno subito un’esposizione diretta per aver operato su materiali contenenti amianto (apparati frenanti, pannelli, cartoni e corde utilizzati a scopo isolante su divisori, tubazioni e parti di motore, guarnizioni e rivestimenti a spruzzo) proprio i macchinisti navali, oltre che i marinai di coperta, i meccanici, i riparatori e manutentori di automobili e assimilati, gli installatori e riparatori di apparati elettromeccanici, il personale addetto alla manutenzione meccanica delle navi e dei sommergibili , mentre un’esposizione ambientale viene comunque attestata per tutto il personale di bordo delle navi.
Con specifico riferimento alla vicenda lavorativa del ricorrente, è stata versata in atti la certificazione INAIL emessa in data 9.9.2013 con la quale si attesta che il militare in oggetto “è stato esposto all’amianto per le mansioni svolte nei reparti e per i periodi indicati nel prospetto allegato ” nel quale sono elencati plurimi e prolungati periodi di imbarco in navi comportanti “a rischio amianto” in considerazione delle rispettive strutture e modalità costruttive (vedi certificato INAIL, Allegato 16 ric.) e precisamente:
dall’11.06.1961 al 12.06.1961 sulla nave Sgombro;
dal 13.06.1961 al 13.08.1961 sulla nave Scampo;
dal 10.06.1962 al 23.11.1962 sul Motosilurante 481;
dal 24.11.1962 al 5.10.1964 sulla nave Betulla;
dall’8.7.1968 al 13.07.1968 sul rimorchiatore Ventimiglia;
dal 14.07.1968 al 31.08.1972 sulla nave Impetuoso;
dal 31.03.1974 al 10.04.1974 sulla nave Alcione;
dall’1.09.1972 al 30.03.1974, poi dall’11.04.1974 al 30.06.1974, quindi dal 4.07.1974 al 5.07.1974 nonché dal 9.07.1974 al 2.06.1977 sul Motosilurante 441;
dall’1.07.1974 al 3.07.1974 sul Motosilurante 453;
dal 6.07.1974 all’8.07.1974 sul Motosilurante 452;
dal 3.06.1977 al 25.02.1978 sul Motosilurante 453;
dall’1.08.1982 al 20.02.1988 sulla nave M.O.C. 1203;
dal 5.04.1988 al 31.07.1992 sul rimorchiatore Saturno.
10.3. L’esposizione ad amianto e, in relazione ad essa, l’insorgenza delle patologie accusate risultano essere state espressamente riconosciute dal Ministero della difesa (PREVIMIL) secondo quanto risulta dal citato decreto della Direzione generale della previdenza militare (1^ Reparto – 2^ Divisione) n. -OMISSIS-del 29.3.2019 con il quale sia l’asbestosi sofferta in vita dal militare, sia il mesotelioma pleurico successivamente insorto (e causa del decesso) sono stati entrambi ritenuti dipendenti da fatti di servizio (doc. 13-allegato 24 ric.).
Il decreto è conforme alla valutazione del competente Comitato di verifica per le cause di servizio che con il parere del 18.2.2019 (adunanza n. 1701) ha riconosciuto la dipendenza da fatti di servizio di entrambe le patologie, annotando, in particolare, di avere valutato l’informativa trasmessa dalla Direzione del Personale Militare della Marina ove si dichiarava che “ le navi a bordo delle quali aveva prestato servizio l’interessato sono state costruite quando l’amianto era comunemente impiegato anche nella costruzione delle stesse e non sottoposto a restrizioni” (doc. 13-allegato 24 ric.).
10.4. Per tutto quanto precede, la circostanza che l’ufficiale deceduto sia stato esposto ad amianto durante i periodi di imbarco deve ritenersi provata.
11. È da ritenere, inoltre, provato anche il nesso di causalità tra tale esposizione e l’insorgenza della patologia tumorale.
11.1. Al riguardo, va rilevato in primo luogo che in favore del riconoscimento del nesso di causalità si è espresso, come detto, il Comitato di verifica per le cause di servizio, secondo quanto risulta dal parere del 2019 poc’anzi citato il quale ha condotto al riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio (v. Allegati 24 e 25 di parte ricorrente) e, successivamente, alla attribuzione al sig. -OMISSIS-dello status di equiparato alle vittime del dovere.
Al riguardo, il Collegio ritiene di dover fare proprio l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale “ove sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia dall’ambiente di lavoro, e tale accertamento risulti ad avviso del giudice di merito utilizzabile, opera a favore del lavoratore l’inversione dell’onere della prova prevista dall’art. 2087 c.c. di modo che grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso. Infatti l’autonomia dei due istituti dell’equo indennizzo e del risarcimento del danno procurato da malattia professionale non esclude che si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia, sia ai fini dell’equo indennizzo che della malattia (Cass., Sez. Lavoro, Sentenza n. 17017 del 02/08/2007)” (Cass. civ., Sez. lav., 22 agosto 2018, n. 20889; sul punto v. anche TAR Lazio, Sez. I Bis, 17 giugno 2024, n. 12293; Id., 6 maggio 2024, n. 8903).
Nel caso in esame, l’Amministrazione non ha fornito la prova richiesta, atteso che non risulta allegata, né tanto meno dimostrata, l’adozione delle cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso.
11.2. Sotto altro profilo, deve osservarsi che, in ogni caso, secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza, sulla scorta degli approdi in materia della scienza medica, il mesotelioma pleurico presenta una “univocità di dipendenza eziologica dall’esposizione all’asbesto” (TAR Puglia, Lecce, 16 aprile 2020, n. 455), tanto che, come già affermato da questa Sezione, “costituisce ormai fatto notorio l’effetto carcinogenico dell’amianto nell’insorgenza del mesotelioma pleurico” (TAR Lazio, Sez. I bis, 5 gennaio 2022, n. 80; Id., 16 gennaio 2017, n. 655).
11.2.1. In questa prospettiva, occorre ricordare che, come da tempo riconosciuto dalla Corte di Cassazione, l’eziopatogenesi tumorale da esposizione professionale a fibre d’amianto è di tipo “dose-dipendente”, potendo le esposizioni successive alla prima avere natura concausale, aumentando statisticamente il rischio di riduzione della latenza e di accelerazione del processo maligno (Cass. pen., Sez. IV, n. 49215 del 2012).
Si è rimarcato, in particolare, che “questa Corte si è espressa recentemente in termini inequivocabili, affermando che la letteratura scientifica è sostanzialmente convergente sulla circostanza che nella fase di induzione ogni esposizione ha un effetto causale concorrente, non essendo necessario l’accertamento della data dell’iniziale insorgenza della malattia e, pur non essendovi certezze circa la dose sufficiente a scatenare l’insorgenza del mesotelioma pleurico, è stato comunque accertato che il rischio di insorgenza è proporzionale al tempo e all’intensità dell’esposizione, nel senso che l’aumento della dose è inversamente proporzionale al periodo di latenza (ovvero l’intervallo temporale compreso tra l’avvio dell’esposizione ad amianto e la data della diagnosi o manifestazione clini del tumore): insomma, la scienza medica riconosce un rapporto esponenziale tra dose cancerogena assorbita determinata dalla durata e dalla concentrazione dell’esposizione alle polveri di amianto e risposta tumorale (...)” (Cass. pen., Sez. IV, n. 11128 del 2015). La giurisprudenza successiva ha evidenziato che “Tale pronuncia si colloca nell’alveo segnato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (tra tutte, Cass. pen. Sez. IV, n. 988 del 11.7.2002, Rv. 227000, Macola) "che ha ritenuto corretta, anche per il mesotelioma, la teoria scientifica di un processo patologico che mette in crisi la teoria della "dose killer o della dose trigger, che viene squalificata come frutto di artificio".” (Cass. civ, Sez. lav. n. 8292 del 2019; Id. n. 7640 del 2019).
11.2.2. Discende da quanto sin qui esposto che la patologia che ha causato il decesso del dante causa degli odierni ricorrenti è stata ragionevolmente determinata dall’esposizione professionale all’amianto e che – accogliendo le opinioni scientifiche maggiormente accreditate in materia e fatte proprie dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione – qualunque esposizione a tale sostanza ha effetto causale nell’insorgenza della malattia o nella riduzione del periodo di latenza.
Ulteriore corollario di quanto sin qui illustrato è che laddove risulti provata una esposizione del militare all’amianto nel corso del proprio servizio, tale esposizione, indipendentemente dall’entità della dose assorbita, riveste rilevanza causale ai fini dell’insorgenza della malattia o dell’accelerazione del processo patologico.
11.2.3. Di conseguenza, posto che, come detto, l’esposizione professionale ad amianto del militare, indipendentemente dalla sua entità, risulta comunque rilevante nel processo eziopatogenetico, deve ritenersi in ogni caso dimostrato il nesso di causalità tra l’attività lavorativa del militare e l’insorgere della patologia che ne ha determinato il decesso.
12. Ciò posto, deve tenersi presente che “Una volta accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all’introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Cass. sez. lav., 5 agosto 2013, n.18626)” (Cons. Stato, n. 6952 del 2018, cit.).
A fronte di quanto dimostrato dai ricorrenti, il Ministero della difesa, quale datore di lavoro, avrebbe quindi dovuto provare, ai sensi dell’articolo 2087 cod. civ., di avere adottato tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro svolto, a tutelare l’integrità fisica del lavoratore.
Tale prova non è stata tuttavia fornita e, al contrario, è emersa la mancata adozione di idonee misure di prevenzione, che ben avrebbero potuto essere individuate e approntate.
Come già ricordato da questa Sezione (TAR Lazio, Sez. I Bis, n. 44 del 2.1.2025; Id. n. 80 del 2022, cit.; Id., n. 8903 del 2024, cit.), la pericolosità dell’amianto è infatti nota da epoca molto risalente, e ben anteriore all’instaurazione del rapporto di lavoro del “de cuius”, come è ricavabile dalla disciplina che ha incluso la filatura e tessitura dell’amianto tra i lavori insalubri o pericolosi (articolo 29, tabella B, n. 12, del regio decreto 14 giugno 1909, n. 442) e dalla normativa di tutela dei lavoratori esposti a polveri di qualunque genere (articolo 21 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di rimarcare quanto segue: “la giurisprudenza di questa Corte già da tempo (cfr. Cass. n. 4721 del 1998 e, più di recente, Cass. n. 18626 del 2013, Cass. n. 18041 del 2014; Cass. 17252 del 2016) ha fatto risalire la conoscibilità della pericolosità dell’impiego di amianto ai primi anni del ‘900. A tal fine, nelle sentenze richiamate si è ricordato come già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442, che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all’art. 29, tabella 13, n. 12, includesse la filatura e tessitura dell’amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l’applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l’esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13; il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720, che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l’occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l’occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli subordinatamente all’osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, era inclusa la lavorazione dell’amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D’altro canto l’asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del ‘900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all’art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all’art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell’amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio; si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all’allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D’altro canto l’imperizia, nella quale rientra l’ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro” (Cass. civ., Sez. lav., 25 marzo 2019, n. 8292).
13. Sussistono, quindi, i presupposti per accertare la responsabilità del Ministero della difesa nei confronti degli eredi ricorrenti, per i danni subiti dal “de cuius” in conseguenza dell’attività lavorativa svolta con esposizione ad amianto e senza l’adozione di adeguate misure precauzionali.
14. Ai fini della quantificazione del danno, occorre prendere in considerazione anzitutto la domanda volta a ottenere il ristoro del pregiudizio non patrimoniale sofferto dal de cuius.
14.1. Al riguardo, deve rilevarsi che, con specifico riferimento al risarcimento del danno iure hereditatis per il caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione ha affermato quanto segue: “il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all’indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell’entità e dell’intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus"; (...) è stata poi confermata la correttezza (Cass. n. 12041/2020) di tecniche di liquidazione del danno "terminale" commisurate alle tabelle che stimano l’inabilità temporanea assoluta con opportuni "fattori di personalizzazione", i quali tengano conto dell’entità e dell’intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus (Cass. n. 15491/2014, n. 23053/2009, n. 9959/2006, n. 3549/2004); (...) con la pronuncia n. 12041/2020 ora citata, cui il Collegio intende dare continuità, si è chiarito che:
a) in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. n. 23183/2014, n. 15491/2014);
b) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi;
c) per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso; tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all’inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;
d) invece il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato "puro" - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell’approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all’enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. n. 23183/2014);
e) ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v. pure Cass. n. 23153/2019, n. 21837/2019);
f) per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di Milano, per l’ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell’art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017)” (Cass. civ., Sez. lav., 15 dicembre 2022, n. 36841).
14.2. In applicazione dei principi sopra richiamati, e come già affermato in analoghi precedenti (cfr. TAR Lazio, n. 44 del 2025; n. 16383 del 2024 cit.; Id. n. 12293 del 2024, cit.; Id., 2 febbraio 2024, n. 2061), ritiene il Collegio che, nel caso in esame:
- sia risarcibile il danno biologico terminale, consistente nel danno biologico da invalidità temporanea totale sofferto dal militare fino al momento del decesso (il parametro deve trovare applicazione per l’intero periodo intercorrente tra la prima diagnosi di asbestosi ed il decesso);
- sia, inoltre, risarcibile il danno catastrofale , quale danno non patrimoniale consistente nella sofferenza psichica (sotto forma di angoscia, sconvolgimento, ansia, dolore morale ecc.) patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente ha assistito allo spegnersi della propria vita;
- ai fini della liquidazione delle due distinte voci di danno, debba farsi applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, atteso che non sono ravvisabili, nel caso concreto, circostanze idonee a giustificarne l’abbandono. Al riguardo nonostante le deduzioni di parte ricorrente circa il carattere non pienamente satisfattivo, nella specie, delle tabelle milanesi rispetto alla gravità della malattia, alle sofferenze patite, alla penosità delle cure, alla drammatica esperienza del de cuius ecc., il Collegio ritiene di non discostarsi dalla giurisprudenza più recente della Sezione, alla luce dell’insegnamento della Suprema Corte che, come visto, anche recentemente ha ribadito l’adeguatezza delle tabelle in questione, quale strumento che garantisce uniformità di trattamento a livello nazionale, per la diffusa applicazione di esso da parte dei giudici italiani e per il riconoscimento attribuito alle tabelle milanesi dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell’art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017)” (Cass. civ., Sez. lav., 15 dicembre 2022, n. 36841).
14.3. Più in dettaglio, ai fini della liquidazione del danno deve farsi applicazione dell’edizione 2024 delle predette tabelle.
Nello specifico, con riguardo ai “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale” , le “Tabelle milanesi – edizione 2024” , elaborate dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, evidenziano l’assunzione di “una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita” (v. pp. 56 s.).
In questa prospettiva, “pur nella ribadita difficoltà di individuare una “regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale, si è ritenuto di porre quale criterio di base la regola, sostenuta dall’esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all’evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Si propone dunque un metodo tabellare che assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario. Ferma la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza” (v. ancora p. 57).
14.4. Ciò premesso sui criteri liquidatori si evidenzia che il danno biologico temporaneo (DBT), in linea generale, si realizza nella fase evolutiva della lesione/malattia dal momento della sua produzione/diagnosi sino alla stabilizzazione clinica (ovvero al decesso come in questo caso), ed è considerato in termini di nocumento/turbamento dell’ordinario svolgimento delle attività della vita e degli aspetti dinamico-relazionali causati dal danno all’integrità psico-fisica della persona.
Il DBT è totale o “assoluto” quando i predetti turbamenti raggiungono il massimo livello e “parziale” quando lo stato patologico e le correlate terapie incidono in misura minore e variabile sull’efficienza psico-fisica quotidiana del soggetto. Ancora, la “temporanea assoluta” , oltre a essere riconosciuta in situazioni di coma o similari, deve essere valutata come tale anche quando sussista una effettiva e grave compromissione della possibilità di svolgere gli atti ordinari dell’esistenza, non dovendo tener conto, necessariamente, di eventuali cascami di efficienza biologica;
- la DBT totale sarà riconosciuta per tutta la durata dei ricoveri ospedalieri, ma anche nei casi di patologie coinvolgenti l’intero organismo con necessità di terapie che alterino notevolmente la cenestesi;
- in relazione a quanto sopra delineato per la “temporanea assoluta” sono presenti classi di DBT graduate parziali adottate in relazione agli effetti limitativi sulle attività del quotidiano. Nel caso di specie, il riscontro clinico dell’infermità risulta avvenuto nel maggio del 2016 (data del ricovero presso l’INRCA di Ancona da dove il paziente veniva dimesso il 27.6.2016 con diagnosi di “asbestosi CA) e fu seguito da trattamenti medici vari protrattisi nel tempo e successivamente da chemioterapia;
- può quindi ritenersi che, dalla data della prima diagnosi di asbestosi sino alla conclusione dei predetti trattamenti e all’exitus, il danno biologico temporaneo sia da ritenersi, in applicazione di criterio equitativo, come assoluto (100%), in considerazione sia dello stadio clinico della patologia al momento della diagnosi, sia degli effetti collaterali degli stessi trattamenti, sia del complessivo e grave stato di salute vissuto dal paziente fino al decesso;
- il Collegio ritiene di considerare, quindi, il seguente periodo continuativo di riferimento per il calcolo del DBT: dal 27.6.2016, data di dimissione dall’Ospedale INRCA di Ancona con la diagnosi di “asbestosi pleurica …in paziente esposto ad amianto”, al -OMISSIS-, data del decesso.
14.4.1. Applicando le tabelle milanesi (ed. 2024 pag. 59 e ss.) al suddetto arco temporale di evoluzione della patologia si valuta che, per i primi tre giorni (dal 27 al 30 giugno 2016) il risarcimento debba essere determinato nella misura massima convenzionalmente stabilita, non ulteriormente personalizzabile, di euro 35.247,00. Ciò al fine di valorizzare adeguatamente la situazione di eccezionale gravità, correlata allo straordinario sconvolgimento emotivo derivato dalla diagnosi infausta.
Il conteggio dei giorni si ritiene debba partire dal giorno 27 giugno 2016 data della diagnosi di BE CA poi evoluta in “Mesotelioma maligno”
14.4.2. Quanto ai successivi 97 giorni (dal 1 luglio 2016 al 5 ottobre 2016), all’importo tabellare previsto, pari a euro 62.544,00, deve essere aggiunta la personalizzazione nella misura massima del 50 per cento, al fine di tenere conto della particolare intensità delle sofferenze psicologiche, legate sia alle cure particolarmente gravose alle quali la vittima ha dovuto sottoporsi, sia alla consapevolezza della morte non evitabile. Si tratta quindi di incremento che spetta e viene riconosciuto da questo Giudice, in via equitativa, a titolo di danno “catastrofale”, per risarcire la sofferenza e lo sconvolgimento psicologico patiti nel tempo considerato, con la lucida consapevolezza della grave patologia contratta e nella attesa di una fine ineluttabile.
Si perviene, quindi, per questa parte, all’importo di euro 93.816,00.
14.4.3. Quanto ai giorni successivi che vanno dal 6 ottobre 2016 (periodo successivo alla scadenza dei primi 100 giorni calcolati secondo la tabella sopra richiamata ai fini del DBT) al 2 maggio 2018 (exitus) poiché il Collegio ritiene che anche nel suddetto lasso temporale il DBT (danno biologico temporaneo) sia stato massimo, la liquidazione del danno deve avvenire applicando la tabella prevista per l’invalidità temporanea assoluta, per i giorni successivi al centesimo (= euro 115,00 al giorno), ossia nella misura del 100 per cento.
Per i predetti complessivi 574 giorni (dal 6.10.2016 al decesso) deve, quindi, essere applicato l’importo tabellare di euro 115,00 al giorno, al quale deve essere aggiunta la personalizzazione a titolo di danno soggettivo “puro” (c.d. catastrofale), nella misura massima del 50 per cento, al fine di tenere conto della peculiarità della situazione psichica e morale del de cuius, il quale non ha sofferto di una invalidità temporanea destinata a risolversi con la guarigione, bensì di un’afflizione fisica e psicologica massima, conseguente alla crescente intensità delle menomazioni fisiche e alla consapevolezza dell’approssimarsi dell’esito infausto.
Si perviene, quindi, per questo segmento, all’importo complessivo di euro 99.015,00.
14.5 In definitiva, quindi, sommando le singole voci sopra considerate (paragrafi 14.4.1, 14.4.2 e 14.4.3) il danno non patrimoniale complessivamente sofferto dal sig. -OMISSIS-(danno biologico terminale più danno soggettivo “puro”) deve essere liquidato nell’importo complessivo di euro 228.078,00 (euro duecentoventottoesettantotto/00).
15. Da tale importo andrà tuttavia detratto quanto è già stato riconosciuto dall’Amministrazione a titolo di equo indennizzo per causa di servizio, nonché tutte le somme aventi carattere indennitario dovute al danneggiato per obbligo di legge e corrisposte al medesimo o per lui agli eredi, in quanto somme finalizzate a compensare il pregiudizio patito dal de cuius in dipendenza dell’evento lesivo.
Nella liquidazione del danno deve, infatti, trovare applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, ovverosia la sottrazione dal risarcimento del danno del quantum già ottenuto in via indennitaria (Cons. Stato, Sez. II, 29 dicembre 2023, n. 11363).
Va precisato che la compensatio lucri cum damno deve essere effettuata d’ufficio, anche in assenza di una specifica eccezione del danneggiante.
La giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa (dal cui orientamento il Collegio non intende discostarsi), ha reiteratamente precisato che l’eccezione di compensatio lucri cum damno è un'eccezione in senso lato, ovverosia non rappresenta l’adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, cosicché essa è rilevabile d’ufficio dal giudice (cfr. Cass. civ., sez. VI, 24 settembre 2014, n. 20111; sez. III, 20 gennaio 2014, n. 992 e 24 novembre 2020, 26757; più di recente: sez. II 27 novembre 2025, n. 9343).
In sostanza, l’applicazione del principio della compensatio lucri cum damno non corrisponde ad una pretesa fatta valere dal convenuto, ma opera in chiave di contenimento o di esclusione della pretesa risarcitoria per essere il danno inesistente o inferiore a quello di cui si domanda il risarcimento, a causa del vantaggio ( lucrum ) conseguito, in base al medesimo fatto, dal creditore attore (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2023, 16808; sez. II, 24 febbraio 2000, n. 2112).
Pertanto esso opera « come regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno » (cfr. Cass. civ., sezioni unite, 22 maggio 2018, n. 12564).
Tuttavia come chiarito dal Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 9343 del 2025, “ai fini della compensazione vanno considerati i benefici economici riconosciuti una tantum o con cadenza periodica legati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, quale effetto della partecipazione del militare a missioni internazionali.
La “compensatio lucri cum damno” va effettuata laddove il pregiudizio e l’incremento patrimoniale derivino ambedue, in modo immediato e diretto (e non per occasionalità anche necessaria) dal medesimo fatto illecito generatore, mentre, qualora beneficio tragga origine da un titolo diverso e indipendente dal fatto causativo del danno, esso non deve essere scomputato nella liquidazione del danno (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 novembre 2025, n. 8646).
In sostanza, nell’ambito della compensatio « le conseguenze vantaggiose, come quelle dannose, possono computarsi solo finché rientrino nella serie causale dell’illecito, da determinarsi secondo un criterio adeguato di causalità, sicché il beneficio non è computabile in detrazione con l’applicazione della compensatio allorché trovi altrove la sua fonte e nell’illecito solo un coefficiente causale » (in tal senso, con precisazioni di carattere generale in tema di “ compensatio lucri cum damno ”, sebbene espresse in materia assicurativa, Cass. civ., sezioni unite, 22 maggio 2018, numeri 12565 e 12566).
Delineate tali coordinate ermeneutiche, deve essere sottratto l’importo della speciale elargizione se versata dall’Amministrazione ad uno dei ricorrenti quale congiunto di soggetto equiparato a vittima del dovere, poiché, alla luce della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 23 febbraio 2018 (secondo cui « la presenza di un’unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario »), nel caso de quo la speciale elargizione è derivata dal medesimo fatto generatore del richiesto risarcimento del danno non patrimoniale (ovverosia la patologia tumorale dipendente da causa di servizio), con conseguente necessità di effettuare la compensazione.
Dall’importo risarcitorio, invece, non devono essere detratti gli indennizzi erogati dall’amministrazione a titolo di assegno vitalizio e a titolo di speciale assegno vitalizio (previsti rispettivamente dall’art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e dall’art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206), in quanto tali benefici a carattere indennitario sono diretti a ristorare un pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita della capacità di lavoro e non un pregiudizio di tipo non patrimoniale (riconosciuto dal T.a.r. sotto il profilo di danno biologico dinamico), la cui quantificazione, pertanto, non deve subire scomputi di indennità erogate per risarcire danni di tutt’altra natura (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 novembre 2025, n. 8646). In tal senso, ancorché con riferimento alle somme erogate dall’Inps in favore degli invalidi civili, ma con analisi valevole, per identità di ratio , anche per il su citato assegno vitalizio, è stato specificato che dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l’indennizzo erogato dall’Inps in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno (cfr. Cass. civ., sez. VI, 11 aprile 2022, n. 11657 e sez. III, 6 marzo 2025, n. 6031).
Di conseguenza, per effetto di quanto statuito dalla presente pronuncia, l’Amministrazione nell’offrire il “quantum” risarcitorio determinato complessivamente nell’importo di cui al precedente
§ 14.5, sarà legittimata a detrarre, se sussistenti, le erogazioni che siano già state eseguite in favore del “de cuius” o dei suoi familiari “iure hereditario” a titolo di: equo indennizzo, speciale elargizione “una tantum” secondo la normativa a tutela delle vittime del dovere, quota incrementale della pensione privilegiata.
Per quanto appena esposto non saranno invece oggetto di “compensatio” ove corrisposti e in via di corresponsione mensile, né l’ assegno vitalizio e né lo speciale assegno vitalizio ai congiunti di vittoima del dovere o soggetto equiparato.
16. Poiché la misura del risarcimento è stata determinata facendo applicazione delle tabelle milanesi aggiornate al 2024, l’importo dovuto ai ricorrenti non richiede la rivalutazione.
Sono, invece, dovuti gli interessi legali, i quali dovranno essere determinati previa devalutazione del predetto importo alla data del decesso del militare e applicando sull’importo così determinato, rivalutato anno per anno secondo l’indice ISTAT, gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigenti, fino alla data della presente sentenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26308).
17. In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere accolto, nei sensi e nei limiti sopra indicati.
Per l’effetto:
- è accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti a ottenere, da parte del Ministero della difesa, il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal militare per la patologia che ne ha determinato il decesso;
- va disposta, conseguentemente, la condanna del Ministero della difesa al pagamento, in favore dei ricorrenti, ciascuno per la propria quota ereditaria, della somma che risulterà dovuta partendo dall’importo complessivo di euro 228.078,00, detratto quanto già eventualmente riconosciuto dall’Amministrazione a titolo di: equo indennizzo per causa di servizio, speciale elargizione “una tantum” a soggetto equiparato a vittima del dovere, quota della pensione privilegiata;
- sono dovuti gli interessi legali sull’importo come sopra determinato, i quali dovranno essere quantificati previa devalutazione del predetto importo alla data del decesso del militare e applicando sull’importo così determinato, rivalutato anno per anno secondo l’indice ISTAT, gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigenti, fino alla data della presente sentenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26308).
- va, infine, disposta la condanna dell’Amministrazione a corrispondere, sulla somma finale che risulterà dovuta, gli interessi legali maturati dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, stante la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.
18. Le spese processuali vanno poste a carico del Ministero della difesa e liquidate nell’importo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato già anticipato e degli oneri per spese generali nella misura del 15 per cento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- accerta il diritto dei ricorrenti a ottenere, da parte del Ministero della difesa, nella rispettiva qualità di eredi, il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto e maturato in vita in capo al sig. -OMISSIS- per le patologie che ne hanno determinato il decesso;
- condanna il Ministero della difesa formulare a parte ricorrente, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza, una proposta di liquidazione del danno ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. nel rispetto dei criteri indicati ai superiori paragrafi da 14.4.1. a 14.5, nonché 15 e 16 della parte motiva.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese processuali, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato e degli oneri per spese generali nella misura del 15 per cento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OV NI, Presidente
DI VA, Consigliere, Estensore
Chiara Cavallari, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| DI VA | OV NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.