Art. 23.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1966, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella numero 3).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1966, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella numero 3).