Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo in data 10/02/2017 al numero 1240/17 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 1352/2016 nel giudizio recante RG 1659/2014, emessa e depositata il 03/08/2016;
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Andria;
Parte_1
APPELLANTE
E
HDI ASSICURAZIONI SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Casaula;
APPELLATA
E
, Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Eboli (SA) in
[...] CP_3
persona del legale rappresentante p.t. e al fine di sentir dichiarare la Controparte_2 responsabilità di quest'ultimo quale conducente e proprietario dell'autovettura Fiat Punto tg.
AS803WZ nella verificazione del sinistro per cui è causa avvenuto il 10.05.2013 e, per l'effetto, sentir condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in proprio favore di tutte le lesioni di conseguenza patite nonché al risarcimento del praetium doloris, danno biologico, danno morale, danno estetico, danno esistenziale, periodo I.T.T. e periodo I.T.P., spese mediche sostenute (euro 311,91) per l'ammontare di euro 19.000,00 con i dovuti incrementi di rivalutazione ed interessi dalla data dell'incidente al soddisfo oltre alla refusione delle spese e competenze del giudizio e rimborso forfetario ex art. 15 T.P., IVA e CNA da attribuirsi al procuratore antistatario.
Assumeva, al riguardo, l'attore che in data 10.05.2013, alle ore 15:30 circa, alla Via Croce in
Olevano sul Tusciano (SA) mentre era alla guida della propria bicicletta da corsa veniva investito dall'autovettura Fiat Punto tg. AS803WZ assicurata presso la di CP_3
proprietà e condotta da che, uscendo da una strada privata, non si avvedeva Controparte_2
della presenza del ciclista che stava procedendo sulla strada principale di Via Croce e lo investiva facendolo cadere rovinosamente al suolo richiedendo l'intervento immediato dei
Carabinieri di Olevano sul Tusciano e causandogli lesioni che venivano prontamente riscontrate dai sanitari del Presidio Ospedaliero di Eboli con applicazione di 13 punti di sutura alla regione frontale e 4 punti di sutura alla piramide nasale e ricovero dal giorno 10.05.2013 al giorno 17.05.2013 ove veniva dimesso con diagnosi di “frattura apice gran trocantere sinistro, trauma contusivo con escoriazioni multiple, trauma distorsivo rachide cervicale, trauma distorsivo ginocchio destro” e prognosi di giorni 20. Successivamente, gli veniva riscontrata una lesione del corno posteriore del menisco interno cui seguivano visite ortopediche e neurologiche. La formale richiesta stragiudiziale di risarcimento danni inviata da alla a mezzo raccomandata a/r del 23.05.2013 veniva evasa Parte_1 CP_3
dalla compagnia assicurativa mediante il risarcimento della somma di euro 2.500,00 a mezzo assegno n. 0801669303 per tutti i danni subiti dalla bicicletta da corsa senza, tuttavia, provvedere al risarcimento delle lesioni fisiche patite dal sig. in seguito al sinistro del Pt_1
10.05.2013.
Instauratosi il contradditorio con comparsa di risposta del 18.11.2014 si costituiva in giudizio in persona del l.r.p.t. la quale, eccependo preliminarmente l'inammissibilità, Controparte_3
2 l'improcedibilità e improponibilità della domanda per avere l'attore omesso di integrare i dati mancanti nell'inviata missiva risarcitoria in spregio a quanto previsto dal D.lgs. 209/2005, instava nel merito, per il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto avendo tempestivamente provveduto, in ottemperanza agli obblighi normativi, a istruire la pratica e ad inviare all'infortunato un'offerta satisfattiva e congrua alle lesioni riportate ed accertate in sede di visita medica a mezzo del proprio fiduciario pari ad €2.458,41 a totale tacitazione delle lesioni sofferte e ricevuta da in data 25.11.2014 veniva trattenuta a titolo Parte_1
di acconto sul maggiore avere.
Il convenuto rimaneva, invece, contumace. Controparte_2
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale e disposta la TU medico-legale ai fini del decidere, il Giudice di prime cure rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.07.2016 ove veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 1352 del 2016 depositata il 03.08.2016 nell'ambito del procedimento n.
1659/2014 R.G., il Giudice di Pace di Eboli accoglieva la domanda attorea per quanto di ragione, dichiarava la responsabilità esclusiva di nella causazione del Controparte_2
sinistro per cui è causa e condannava HDI Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. e in solido tra loro, al pagamento a titolo di risarcimento Controparte_2 danni in favore di della somma di €2.156,54 oltre interessi legali dal sinistro al Parte_1
soddisfo nonché al pagamento di spese e competenze del giudizio liquidate nella somma complessiva di €1.488,00 di cui €230,00 per esborsi ed €1.205,00 per compensi oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario e spese di Ctu liquidate complessivamente in €300,00 oltre accessori a carico di parte soccombente.
In data 27.10.2016 la Compagnia assicurativa, in esecuzione della sentenza, liquidava a a mezzo assegno bancario la somma di €2.526,84. Parte_1
2. Con atto di citazione in appello notificato il 10 e 17 febbraio 2017 Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno HDI Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. e per la riforma parziale della sentenza su indicata Controparte_2
nella parte in cui il Giudice, con motivazione omessa o sotto vari aspetti viziata, accoglieva solo parzialmente la propria domanda risarcitoria sulla base di una valutazione dei danni ritenuta incongrua rispetto all'effettiva entità delle lesioni patite in conseguenza del sinistro;
3 nello specifico, l'appellante si doleva dell'omessa o contraddittoria motivazione del Giudice di prime cure in ordine alla richiesta dell'attore, odierno appellante, di chiamare a chiarimenti il TU medico legale o di disporre la rinnovazione della consulenza o comunque della mancata considerazione delle censure mosse alla consulenza e della documentazione a sostegno. Inoltre, l'appellante lamentava l'omessa liquidazione del danno morale da parte del
Giudice di prime cure e concludeva per la condanna di in solido con Controparte_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento in proprio favore dei danni CP_3
patrimoniali e non derivati in dipendenza delle lesioni riportate in misura, in ogni caso, diversa e maggiore di quella liquidata dal primo giudice, comprensiva del danno cd. morale e della dovuta personalizzazione, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del fatto al soddisfo oltre al pagamento delle spese e compensi di causa del grado di appello con attribuzione all'avvocato antistatario.
Con comparsa di risposta depositata il 19.05.2017 si costituiva in giudizio HDI Assicurazioni
s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. la quale impugnando estensivamente il contenuto dell'atto di appello poiché infondato in fatto ed in diritto ed instando per il suo rigetto con conferma della sentenza di primo grado deduceva, contrariamente a quanto asserito da controparte, che il TU nominato dal primo Giudice avesse non solo redatto una consulenza ampia e circostanziata ma anche esaustivamente risposto alle note controdeduttive inviategli dall'infortunato dovendo, pertanto, ritenersi il danno non patrimoniale pienamente ristorato dalla liquidazione del danno biologico siccome la tenuità del fatto non giustifica alcuna integrazione risarcitoria opponendosi, fermamente, alla formulata istanza di rinnovazione dell'elaborato peritale.
L'appellato rimaneva contumace anche nel presente grado di giudizio. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado e disposto il rinvio all'udienza telematica del 12.11.2024 per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. il Giudice assegnava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nei termini di legge. Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c. Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati
4 artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione. Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado. Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In sostanza,
l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
5 Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
2. Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello
(principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
3. Tanto premesso, deve ritenersi, nel merito, che l'appello va accolto nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente, giova evidenziare che devono ritenersi passati in giudicato i capi dell'impugnata riguardanti la riconosciuta ammissibilità, proponibilità e procedibilità della domanda attorea da parte del Giudice di prime cure, la sussistenza della legittimazione attiva e passiva in capo alle parti e la dichiarata fondatezza della domanda in punto di an con il conseguente addebito esclusivo di responsabilità dell'occorso evento in capo al conducente del veicolo Fiat Punto per la violazione delle norme di comune prudenza e diligenza dettate dal Codice della strada.
L'appellante ha proposto il presente gravame al solo fine di censurare l'impugnata sentenza n.
1352/2016 nella parte relativa al quantum debeatur ritenendo che il Giudice di pace di Eboli avesse accolto solo parzialmente la domanda risarcitoria dell'attore, odierno appellante, basandosi su un'erronea valutazione delle emergenze processuali e su un'inesatta applicazione di norme e principi di diritto.
In particolare, contestando la decisione del Giudice di prime di cure di aderire Parte_1
in toto alle conclusioni cui era giunto il TU dott. si doleva dell'omessa Persona_1 motivazione del Giudice in relazione ai vizi della consulenza d'ufficio denunciati nel giudizio
6 a quo e del conseguente ingiustificato rifiuto del Giudicante subentrato sul ruolo di chiamare a chiarimenti il Consulente di Ufficio;
sicché per l'appellante si rendeva doveroso richiedere al
Giudice del gravame il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Ebbene, in primo luogo, va evidenziato che, all'udienza del 19.02.2016 il Giudice di pace di
Eboli revocava l'ordinanza del 15.01.2016 relativa alla richiesta convocazione del TU per chiarimenti poiché “non ritenuti necessari allo stato” rinviando all'udienza del 04.05.2016 per la precisazione delle conclusioni cui entrambe le parti si associavano.
Deve ritenersi che sia corretta la decisione del Giudice di pace, nuovo assegnatario del procedimento di prime cure, di non chiamare a chiarimenti il Ctu atteso che detta decisione trova giustificazione nel fatto che la perizia medico-legale redatta il 14.12.2015 dal nominato
Ctu dott. risulta effettivamente immune da vizi logici e rispondente a tutti i Persona_1
quesiti posti dal Giudice.
Difatti il dott. valutati accuratamente tutti i dati anamnestici e clinici relativi al Per_1
periziato , dalla data del ricovero presso l'Ospedale “Maria SS. Addolorata” di Parte_1
Eboli sino alle dimissioni avvenute il 17.05.2013 con diagnosi di “frattura apice grande trocantere a sinistra. Trauma cranico non commotivo. Trauma distorsivo ginocchio destro e rachide cervicale” e tenuto conto dell'intera documentazione medica esibita ha concluso che
“il sig. , nell'incidente del 10.05.2013 di cui fu vittima, riportò la frattura Parte_1 dell'apice del grande trocantere a sinistra, e ferite l.c. in regione frontale e sulla piramide nasale. Allo stato attuale residuano postumi così come descritti nell'esame obiettivo
(sull'anca sinistra e sul volto); tali postumi non influenzano minimamente la vita di relazione del periziando. Pertanto, vista la documentazione medica esibita, valutati i dati anamnestici e clinici è possibile considerare un periodo di Inabilità Temporanea Totale di 10 (dieci) giorni, un'Inabilità Temporanea Parziale al 75% di 22 (ventidue) giorni, e 20 (venti) giorni di
Inabilità Temporanea Parziale al 50%. I Postumi Invalidanti quantificabili in R.C. vengono valutati con un tasso del 3,5% (tre virgola cinque per cento). Le spese mediche sostenute e regolarmente documentate ammontano ad Euro 290,87 (duecentonovanta/87)”.
Su tali considerazioni, prontamente contestate a seguito dell'invio della bozza, il legale del periziando Avv. aveva osservato che la valutazione del danno biologico Persona_2
nonché i giorni riconosciuti come ITT non fossero congrui rispetto a tutte le lesioni patite dal sig. e che non si riuscisse a comprendere come, alla luce di tutte le lesioni subite, il ctu Pt_1
avesse valutato solo il 3,5% di danno biologico chiedendo pertanto che lo stesso fornisse spiegazioni in merito. L'ausiliario dott. con note del 05.01.2016 controdeduceva, con Per_1
ampia argomentazione supportata da ragionamento tecnico, logico e scientifico che “Dalle
7 lesioni refertate all'atto della dimissione dall'ospedale di Eboli le uniche che hanno dato luogo a postumi invalidanti permanenti (danno biologico) sono state (come già affermato nella ctu) la frattura dell'apice del grande trocantere ed il danno estetico derivate dalle ferite lacero contuse del volto;
Questo poteva essere affermato con certezza sulla base dei seguenti criteri oggettivi: a)il periziando, come egli stesso ha ammesso in sede di visita peritale, ha già riportato in passato altri incidenti stradali ed infortuni lavorativi che determinarono postumi invalidanti al rachide cervicale e al ginocchio destro. b) il sinistro in oggetto sicuramente non determinò esiti invalidanti ai suddetti distretti corporei (rachide cervicale, ginocchio destro cranio) sia perché il periziando non si sottopose mai ad ulteriori accertamenti clinici a distanza dopo i controlli ospedalieri effettuati nell'immediato post- trauma, sia perché lo stesso non praticò mai alcuna cura medica o fisioterapica;
inoltre, anche la TC del ginocchio destro praticata durante il ricovero non mostrò alcuna patologia traumatica in atto. In merito alla valutazione del danno biologico precisava, poi, che “il danno biologico accertato dal sottoscritto pertanto si rifà al danno estetico lieve determinato dagli esiti cicatriziali poco visibili al volto (il danno estetico si valuta non in proporzione al numero di punti di sutura applicati ma bensì all'evidenza dell'esito cicatriziale) ed al dolore dell'anca sinistra conseguente alla frattura dell'apice del grande trocantere”.
Pertanto, in base alle motivazioni addotte, da ritenersi esaustive e scevre da vizi, e convenendo con quanto già statuito dal Giudice di prime cure non si ritiene necessario disporre una rinnovazione della consulenza dato che le valutazioni espresse dal consulente nella propria relazione risultano congrue con ogni preponderanza dell'evidenza.
Sul punto, preme evidenziare che “Il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, può anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”
(Cassazione civile sez. I, 08/07/2024, n.18560).
Merita, invece, accoglimento il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento del diritto alla liquidazione del danno c.d. morale in favore dell'attore.
Va osservato, infatti, che “In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente
8 anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.” (Cassazione civile sez. III,
13/01/2016, n.339).
Vero è che agli importi già riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale/biologico non può essere sommato, come autonoma voce risarcitoria, il danno morale consistente nel pretium doloris, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psicofisica, in quanto, in caso contrario, come rilevato dalle Sezioni Unite del 2008, si avrebbe un'indebita duplicazione risarcitoria, essendo la sofferenza (a prescindere dalla durata della stessa) già inclusa nella nozione onnicomprensiva di danno biologico.
È tuttavia possibile, ed anzi doveroso, da parte del giudice, procedere ad una personalizzazione del danno biologico al caso concreto, che consenta di adeguare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente subito dal danneggiato alle peculiarità che connotano l'illecito oggetto di causa.
Tale operazione di “personalizzazione” (che, come affermato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia, non è mai preclusa dalla liquidazione sulla base del valore tabellare differenziato di punto) può comportare eventuali correttivi in aumento o in diminuzione rispetto all'importo indicato nelle predette tabelle, dovendo il giudice dimostrare, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto (essendo questo l'oggetto specifico della sua valutazione e del suo giudizio) e di non aver rimesso la liquidazione del danno ad un puro automatismo.
Nel caso di specie, tenendo conto dei postumi del sinistro e delle conseguenze in termini di sofferenza sia fisica che psichica in ragione dell'applicazione di punti numerosi punti di sutura alla regione frontale e alla piramide nasale, si ritiene di far luogo ad una personalizzazione del danno nella misura del 20% ai sensi dell'art. 139, comma 3, del Codice delle Assicurazioni private D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che, tenendo conto della percentuale di invalidità riconosciuta da TU (pari al 3,5 %) e dell'età del danneggiato al momento del sinistro (56), del periodo di inabilità temporanea riconosciuto (Inabilità
Temporanea Totale di 10 (dieci) giorni, Inabilità Temporanea Parziale al 75% di 22
(ventidue) giorni, e 20 (venti) giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 50%), ammonta, all'attualità, ad €1.045,14.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro (10/05/2013) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento
9 della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 10/05/2013 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con attribuzione in favore del procuratore di parte appellante, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel giudizio n.
1240/2017 R.G. da , ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così Parte_1
provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante della ulteriore somma di €1.045,14 oltre interessi legali calcolati secondo le modalità indicate in motivazione;
- condanna gli appellati in solido tra loro al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del secondo grado di giudizio, che vengono liquidate in €150,00 per esborsi ed
€1.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Andria.
Così deciso in Salerno, il 10.04.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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