Articolo 1 della Legge 9 dicembre 1977, n. 911
Versione
4 gennaio 1978
Art. 1. Articolo unico

L' articolo 35 della legge 11 aprile 1953, n. 298 , e' sostituito dal seguente:
"Il Banco e' retto da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e composto dal presidente e da undici membri, dei quali tre scelti direttamente dallo stesso Comitato, quattro scelti in una lista di otto nomi indicati dal presidente della regione autonoma della Sardegna e quattro scelti, uno per ciascuna, in terne proposte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.
Il consiglio di amministrazione deve essere composto di persone esperte nei vari rami di attivita' economica della Sardegna".

Entrata in vigore il 4 gennaio 1978