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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 01/07/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 20/12/2023
DA
Parte_1
Con l'Avv. MLADOVAN NICOLA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con gli Avv.ti BEVILACQUA GIULIA e GHEZZI NICOLA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 27/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
Nel merito, in via principale:
A. accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa, la nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento impugnato e, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015, ordinarsi a in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro ed a corrispondergli il risarcimento del danno sulla base di un'indennità pari ad € 1.999,25 calcolata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal recesso all'effettiva reintegrazione.
Nel merito, in via subordinata:
B. accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento impugnato per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la Società in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in applicazione dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015, a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro ed a corrispondergli il risarcimento del danno sulla base di un'indennità pari ad € 1.999,25 e nella misura di n. 12 mensilità, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal recesso all'effettiva reintegrazione.
In via ulteriormente subordinata:
C. accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa, la nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento impugnato e, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, così come modificato dal D.L. 87/2018, convertito con legge n. 96/2018, e dalla sentenza della Corte Cost. n. 194/2018, ordinarsi a
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. Controparte_3 Parte_1
un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di n. 36 mensilità (con un minimo di n. 6 mensilità) dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso quantificata in € 1.999,25, o in quella diversa somma che risulterà di giustizia. In ogni caso:
D. con rivalutazione monetaria e interessi di legge su tutte le somme suddette, ex art. 429 c.p.c., dalla data del dovuto al saldo;
E. con rifusione delle spese, anche generali, e compensi di lite, oltre accessori.
PER LA RESISTENTE Controparte_1
A) IN VIA PRINCIPALE: Respingersi con la migliore motivazione ogni domanda proposta nei confronti degli odierni deducenti, attesa la loro giuridica estraneità rispetto al presente giudizio. Spese e compensi interamente rifusi.
B) IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME: Laddove in denegata ipotesi non trovassero accoglimento le sopra indicate conclusioni formulate in via principale, respingersi comunque ogni domanda formulata nei confronti dei deducenti ritenuta la legittimità dell'intimato licenziamento. Spese e compensi integralmente rifusi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20/12/2023 il GN nel dedurre: Parte_1
• di aver prestato la propria attività dal 4 gennaio 2016 presso la quale operaio Controparte_1
di livello D2 CCNL Industria Metalmeccanica Privata;
• di essere stato durante tutto il rapporto di lavoro sempre occupato presso lo stabilimento ubicato a Porcia operando su tre turni a settimane alternate con i seguenti orari:
- dalle ore 6.00 alle ore 13.45;
- dalle ore 13.45 alle ore 21.30;
- dalle ore 21.30 alle 5.15
ha evocato in giudizio la stessa società datoriale onde sentir accertare e dichiarare l'invalidità del licenziamento intimato con lettera dd. 6/6/2023 per asserito superamento del periodo di comporto.
Ciò premesso, osserva innanzitutto l'adito Tribunale come non sia in contestazione la circostanza che l'odierno attore per tutta la durata del rapporto di lavoro sia stato adibito allo svolgimento delle mansioni di:
a) addetto all'attrezzaggio;
b) addetto allo stampaggio;
c) addetto al cambio bancale;
d) addetto al montaggio;
e) addetto all'inscatolamento e impilamento;
f) addetto al monitoraggio di olio/lubrificante.
Orbene dalle maggiormente attendibili deposizioni rese dai GNi e – Parte_2 Parte_3
trattasi invero di colleghi non più dipendenti al momento della loro testimonianza ma che hanno entrambi percezione diretta dei fatti avendo avuto modo di lavorare assieme al ricorrente per lunghi periodi in maniera consecutiva – è dato evincere come lo svolgimento ad opera del delle varie attività sopra Pt_1
menzionate abbia comportato modalità di intervento del tutto incompatibili con le varie limitazioni prescritte nei numerosi giudizi di idoneità via via succedutisi nel corso degli anni essendo contemplate, inter alia, MOVIMENTAZIONI MANUALI DI CARICHI DI PESI VARIABILI SUSCETTIBILI DI RAGGIUNGERE I 25
A VOLTE CON CONTESTUALI TORSIONI DEL BUSTO E MOVIMENTAZIONE SOPRA IL LIVELLO Parte_4
DELLE SPALLE. L'espletata istruttoria ha altresì confermato che il dipendente di cui trattasi ha continuato a svolgere le suddette mansioni con le medesime modalità per tutto il rapporto di lavoro e quindi anche successivamente al 15/1/2018, data in cui il medico competente risulta aver certificato i primi giudizi di idoneità con limitazioni.
Al contrario ad avviso del decidente si rivela meno credibile il racconto reso dal teste indotto dalla società convenuta GN , sentito nel ruolo di supervisore dell'attività produttiva. Tes_1
Lo stesso invero, oltre ad avere il rapporto di lavoro ancora pendente (con inevitabile vincolo di soggezione)
è venuto a dichiarare di aver riscontro diretto dell'attività svolta dal sostenendo di operare in una Pt_1
postazione adiacente ai vari reparti tuttavia puntualizzando di essere impegnato nel turno giornaliero a fronte dei tre connotanti la prestazione dell'odierno attore.
In definitiva è convincimento del giudicante, alla luce delle considerazioni che precedono, che le malattie per le quali il ricorrente è rimasto assente per 161 giorni – segnatamente “lombalgia”, “sciatalgia”, “ernia discale”, o “ernia discale lombare” – devono ragionevolmente considerarsi CONSEGUENZA DIRETTA DELLE
VIOLAZIONI, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DELLE LIMITAZIONI RICONOSCIUTE AL NEL Pt_1
CORSO DEI GIUDIZI DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SIN DAL 15/1/2018.
Del resto per la stessa giurisprudenza di legittimità “in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, quando il datore di lavoro sia responsabile di una determinata situazione nociva e dannosa per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art.
2.087 cc., LE
ASSENZE DEL LAVORATORE DOVUTE AD UNA MALATTIA PER CAUSA DI SERVIZIO DEVONO ESSERE DETRATTE
DAL PERIODO DI COMPORTO” (Cass. sez. lav. 19/2/2024 N. 4348).
Conseguentemente la convenuta va condannata a reintegrare il nel posto di Controparte_1 Pt_1 lavoro nonché a corrispondergli tutte le mensilità maturate dalla data del licenziamento sino all'esecuzione del disposto giudiziale previo assolvimento degli oneri contributivi ed assicurativi, ragguagliandosi la retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR ad € 1.999,25.
Il tutto ovviamente maggiorato di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara l'invalidità del licenziamento intimato con lettera dd. 06/06/2023 per superamento del periodo di comporto e per l'effetto
2) Condanna la convenuta , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1
reintegrare il GN nel posto di lavoro nonché a corrispondergli a titolo di indennità Parte_1
risarcitoria tutte le mensilità maturate dalla data del provvedimento espulsivo sino all'esecuzione del disposto giudiziale, ragguagliandosi la retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR ad € 1.999,25 e previo assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi.
Somme tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.
3) Condanna, infine, la società resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, Parte_1
complessivamente liquidate in € 11.000,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia. Così deciso in
Pordenone il 27/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 20/12/2023
DA
Parte_1
Con l'Avv. MLADOVAN NICOLA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con gli Avv.ti BEVILACQUA GIULIA e GHEZZI NICOLA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 27/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
Nel merito, in via principale:
A. accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa, la nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento impugnato e, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015, ordinarsi a in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro ed a corrispondergli il risarcimento del danno sulla base di un'indennità pari ad € 1.999,25 calcolata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal recesso all'effettiva reintegrazione.
Nel merito, in via subordinata:
B. accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento impugnato per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la Società in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in applicazione dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015, a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro ed a corrispondergli il risarcimento del danno sulla base di un'indennità pari ad € 1.999,25 e nella misura di n. 12 mensilità, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal recesso all'effettiva reintegrazione.
In via ulteriormente subordinata:
C. accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa, la nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento impugnato e, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, così come modificato dal D.L. 87/2018, convertito con legge n. 96/2018, e dalla sentenza della Corte Cost. n. 194/2018, ordinarsi a
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. Controparte_3 Parte_1
un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di n. 36 mensilità (con un minimo di n. 6 mensilità) dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso quantificata in € 1.999,25, o in quella diversa somma che risulterà di giustizia. In ogni caso:
D. con rivalutazione monetaria e interessi di legge su tutte le somme suddette, ex art. 429 c.p.c., dalla data del dovuto al saldo;
E. con rifusione delle spese, anche generali, e compensi di lite, oltre accessori.
PER LA RESISTENTE Controparte_1
A) IN VIA PRINCIPALE: Respingersi con la migliore motivazione ogni domanda proposta nei confronti degli odierni deducenti, attesa la loro giuridica estraneità rispetto al presente giudizio. Spese e compensi interamente rifusi.
B) IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME: Laddove in denegata ipotesi non trovassero accoglimento le sopra indicate conclusioni formulate in via principale, respingersi comunque ogni domanda formulata nei confronti dei deducenti ritenuta la legittimità dell'intimato licenziamento. Spese e compensi integralmente rifusi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20/12/2023 il GN nel dedurre: Parte_1
• di aver prestato la propria attività dal 4 gennaio 2016 presso la quale operaio Controparte_1
di livello D2 CCNL Industria Metalmeccanica Privata;
• di essere stato durante tutto il rapporto di lavoro sempre occupato presso lo stabilimento ubicato a Porcia operando su tre turni a settimane alternate con i seguenti orari:
- dalle ore 6.00 alle ore 13.45;
- dalle ore 13.45 alle ore 21.30;
- dalle ore 21.30 alle 5.15
ha evocato in giudizio la stessa società datoriale onde sentir accertare e dichiarare l'invalidità del licenziamento intimato con lettera dd. 6/6/2023 per asserito superamento del periodo di comporto.
Ciò premesso, osserva innanzitutto l'adito Tribunale come non sia in contestazione la circostanza che l'odierno attore per tutta la durata del rapporto di lavoro sia stato adibito allo svolgimento delle mansioni di:
a) addetto all'attrezzaggio;
b) addetto allo stampaggio;
c) addetto al cambio bancale;
d) addetto al montaggio;
e) addetto all'inscatolamento e impilamento;
f) addetto al monitoraggio di olio/lubrificante.
Orbene dalle maggiormente attendibili deposizioni rese dai GNi e – Parte_2 Parte_3
trattasi invero di colleghi non più dipendenti al momento della loro testimonianza ma che hanno entrambi percezione diretta dei fatti avendo avuto modo di lavorare assieme al ricorrente per lunghi periodi in maniera consecutiva – è dato evincere come lo svolgimento ad opera del delle varie attività sopra Pt_1
menzionate abbia comportato modalità di intervento del tutto incompatibili con le varie limitazioni prescritte nei numerosi giudizi di idoneità via via succedutisi nel corso degli anni essendo contemplate, inter alia, MOVIMENTAZIONI MANUALI DI CARICHI DI PESI VARIABILI SUSCETTIBILI DI RAGGIUNGERE I 25
A VOLTE CON CONTESTUALI TORSIONI DEL BUSTO E MOVIMENTAZIONE SOPRA IL LIVELLO Parte_4
DELLE SPALLE. L'espletata istruttoria ha altresì confermato che il dipendente di cui trattasi ha continuato a svolgere le suddette mansioni con le medesime modalità per tutto il rapporto di lavoro e quindi anche successivamente al 15/1/2018, data in cui il medico competente risulta aver certificato i primi giudizi di idoneità con limitazioni.
Al contrario ad avviso del decidente si rivela meno credibile il racconto reso dal teste indotto dalla società convenuta GN , sentito nel ruolo di supervisore dell'attività produttiva. Tes_1
Lo stesso invero, oltre ad avere il rapporto di lavoro ancora pendente (con inevitabile vincolo di soggezione)
è venuto a dichiarare di aver riscontro diretto dell'attività svolta dal sostenendo di operare in una Pt_1
postazione adiacente ai vari reparti tuttavia puntualizzando di essere impegnato nel turno giornaliero a fronte dei tre connotanti la prestazione dell'odierno attore.
In definitiva è convincimento del giudicante, alla luce delle considerazioni che precedono, che le malattie per le quali il ricorrente è rimasto assente per 161 giorni – segnatamente “lombalgia”, “sciatalgia”, “ernia discale”, o “ernia discale lombare” – devono ragionevolmente considerarsi CONSEGUENZA DIRETTA DELLE
VIOLAZIONI, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DELLE LIMITAZIONI RICONOSCIUTE AL NEL Pt_1
CORSO DEI GIUDIZI DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SIN DAL 15/1/2018.
Del resto per la stessa giurisprudenza di legittimità “in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, quando il datore di lavoro sia responsabile di una determinata situazione nociva e dannosa per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art.
2.087 cc., LE
ASSENZE DEL LAVORATORE DOVUTE AD UNA MALATTIA PER CAUSA DI SERVIZIO DEVONO ESSERE DETRATTE
DAL PERIODO DI COMPORTO” (Cass. sez. lav. 19/2/2024 N. 4348).
Conseguentemente la convenuta va condannata a reintegrare il nel posto di Controparte_1 Pt_1 lavoro nonché a corrispondergli tutte le mensilità maturate dalla data del licenziamento sino all'esecuzione del disposto giudiziale previo assolvimento degli oneri contributivi ed assicurativi, ragguagliandosi la retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR ad € 1.999,25.
Il tutto ovviamente maggiorato di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara l'invalidità del licenziamento intimato con lettera dd. 06/06/2023 per superamento del periodo di comporto e per l'effetto
2) Condanna la convenuta , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1
reintegrare il GN nel posto di lavoro nonché a corrispondergli a titolo di indennità Parte_1
risarcitoria tutte le mensilità maturate dalla data del provvedimento espulsivo sino all'esecuzione del disposto giudiziale, ragguagliandosi la retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR ad € 1.999,25 e previo assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi.
Somme tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.
3) Condanna, infine, la società resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, Parte_1
complessivamente liquidate in € 11.000,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia. Così deciso in
Pordenone il 27/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci