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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/12/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 2888/2019 Verbale di Udienza del giorno 4 dicembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa IL Casale all'esito dell'udienza cartolare del 04 dicembre 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte opposta la quale riportandosi a tutti i propri atti e alla documentazione prodotta così conclude:” Stante la finalità meramente dilatoria della avversa opposizione, si chiede che la causa si decisa con il rigetto della domanda di parte opponente e l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nella comparsa di costituzione di parte opposta, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore;
rilevato che parte opponente non ha depositato note sostitutive dell'udienza; DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa IL Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa IL Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 04 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2888 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
T R A
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Romana Grappone (C.F. C.F._1 [...]
in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce C.F._2
all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliati come in atti
OPPONENTE
E
( c.f. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rag. , con sede in Mercogliano (AV) alla Via Nazionale Torrette, Controparte_2
n. 394, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Catanese (cf. ), CodiceFiscale_3
in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, elettivamente domiciliati come in atti
OPPOSTO
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente previo scardinamento dal ruolo della dott. ssa . Persona_1
All'esito dell'istruttoria all'udienza del giorno 28/10/2025 sulle conclusioni delle parti la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 25/06/2025, differita all'odierna udienza fissata con le modalità della trattazione scritta.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha svolto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 450/2019 del 25.10.2021, R.G.N. emesso in data
03/05/2019 dal Tribunale di Avellino con cui veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 13.061,86, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs 231/2002 Controparte_1
e spese del monitorio per saldo fatture vendita merci.
In via preliminare l'opponente eccepiva la prescrizione di taluni crediti di cui alle fatture emesse dalla Com.ip snc di OL AV & C. limitatamente a € 6.078,94.
Contestava altresì l'avvenuta consegna delle merci indicate nelle fatture poste a base del monitorio e evidenziava che le partite contabili relative agli anni 2014 e 2017 erano state contestate dal geom. in relazione al quantitativo di merce Parte_1
effettivamente consegnata.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per quanto innanzi dedotto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal geom. alla per le causali in atti e Parte_1 CP_1
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi a vantaggio dell'antesignato difensore anticipatario”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la ditta che preliminarmente CP_1
impugnava l'avversa eccezione di prescrizione del credito per la sua genericità e infondatezza e ribadendo l'applicabilità alla fattispecie della prescrizione decennale.
Nel merito rilevava che parte opponente non aveva mai contestato le fatture emesse che venivano peraltro parzialmente pagate né aveva contestato l'avvenuta fornitura delle merci ma esclusivamente il suo quantitativo.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ex art. 648 c.p.c., non essendo le eccezioni fondate su prova scritta e di pronta soluzione;
Nel merito rigettare l'avversa opposizione e confermare integralmente l'opposto decreto;
Con vittoria delle spese del giudizio con attribuzione”.
Alla prima udienza di comparizione veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi termini ex art. 183 VI° comma c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie soltanto da parte opposta, veniva ammessa la prova orale richiesta. All'esito dell'istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07/05/2024 cui seguivano rinvii d'ufficio per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 28.10.2025, la scrivente cui nelle more veniva assegnato il presente fascicolo, rinviava la causa all'udienza del 04/12/2025 per la discussione ex art. 281 sexies cpc, con termini per le note conclusionali.
DIRITTO
Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
La stessa, infatti è stata proposta genericamente, non facendo riferimento a nessuna tipizzazione delle varie ipotesi previste dalla legge, omettendo di specificare sia il termine da prendere in considerazione, sia l'assenza di eventuali atti interruttivi da parte dell'opposta.
In tema di prescrizione è stato affermato che essa può essere proposta senza il riferimento a precisi dati normativi, con la conseguenza che l'esatto tipo di prescrizione applicabile alla fattispecie può essere stabilito dal giudice indipendentemente dalle deduzioni della parte che ha sollevato l'eccezione (Cass. civ. n. 5220/1998; id. n.
11474/1993; id. n. 4199/1987; id. n. 1165/1985). In ogni caso, laddove l'eccezione di prescrizione venga sollevata genericamente, il giudice deve limitarsi a prendere in considerazione soltanto la normale prescrizione estintiva e non può, senza una esplicita precisazione al riguardo della parte, prendere in esame la prescrizione presuntiva eventualmente verificatasi, attesa l'incompatibilità ontologica esistente fra i due tipi di prescrizione (Cass. civ. n. 5220/1988; id. n. 1248/1994).
A fronte dell'indirizzo giurisprudenziale, non può che essere preso in considerazione la normale prescrizione estintiva ex art 2946 c.c. ossia la prescrizione decennale, che applicata al caso di specie, deve essere rigettata.
Nel merito l'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Va evidenziato che ai fini della decisione saranno utilizzati – nei limiti della effettiva rilevanza - tutti i documenti prodotti dalle parti costituite e, segnatamente, quelli depositati dall'attrice sia quelli prodotti dalla convenuta unitamente al fascicolo monitorio.
Si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione e dove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto (Cfr. Cass. nn. 5915 del 2011) Si evidenzia ancora che la pronuncia del decreto inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice e, in particolare, senza invertire l'onere della prova, gravante sull'opposto, ovvero colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Va sottolineato che sin dalla fase monitoria parte convenuta opposta ha inteso fornire prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, producendo le fatture di cui chiede il pagamento e i DDT. Le semplici fatture possono costituire prova dei crediti limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo, e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio di opposizione . In linea generale, si sostiene che un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, come in ogni altro giudizio di cognizione, le medesime non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio. Di conseguenza, quando il rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori – proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene – non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita.
Orbene nel caso che qui ci occupa, l'opposta società (attrice Controparte_1
sostanziale) ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma di € 13.061,86, credito per corrispettivi dovuti a seguito di fornitura di merce, come risultante dalle fatture depositate in uno ai DDT e alla documentazione contabile.
L'opponente non contesta il rapporto tra le parti né la consegna della merce, limitando genericamente la sua contestazione al quantitativo della merce consegnata.
A tal fine è bene ricordare il pensiero unanime della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il creditore sia che agisca per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la fonte negoziale o legale del suo diritto e se previsto del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto adempimento(Cass. Sent. n. 13533/2001, sent. n. 8901/2013). Nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando non siano state rilasciate bolle di consegna.
La contestazione che una parte svolge in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga dunque la medesima a fornire al Giudice la prova dell'esatto ammontare del credito stesso. E ciò anche laddove, intervenuto un pagamento parziale, il creditore reclami la differenza (Cass. 10/10/2011 n° 20802).Tale prova può essere fornita oralmente, dimostrando, ad esempio, l'avvenuta fornitura, quando si tratti di merce.
La prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito.
In definitiva chi esige un credito deve, al di là della prova dell'entità dello stesso, dimostrare innanzitutto la sua «causa», ossia da quale ragione (cosiddetta
«obbligazione») è scaturito: un contratto, una fornitura, un servizio reso ecc. È proprio questo il principale scoglio cui si deve confrontare chi vuol dimostrare l'esistenza di un proprio credito, specie quando l'obbligazione è sorta oralmente come succede in gran parte dei casi e come nella fattispecie de qua.
Nel caso in esame parte opposta ha fornito idonea prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, producendo le fatture e i DDT peraltro non disconosciuti da controparte così come non è stata disconosciuta la consegna della merce da parte della Società opposta, nè ha formulato alcuna efficace contestazione quanto al merito della pretesa, nulla adducendo in ordine a circostanze di fatto tali da porre ragionevolmente in dubbio la sussistenza dei crediti qui rivendicati;
osserva quindi sul punto correttamente parte opposta che la generica contestazione dell'opponente si risolve in una non specifica contestazione dei fatti costitutivi dedotti in sede di decreto ingiuntivo a sostegno del credito azionato (cfr. art. 115, c.1, cpc.). Detti documenti di trasporto specificano la tipologia del materiale consegnato, le quantità, i prezzi unitari, l'Iva, le modalità di pagamento e recano la sottoscrizione del conducente incaricato del trasporto, eseguito a cura dello stesso destinatario .
La sottoscrizione dei DDT da parte di soggetto riferibile al destinatario lascia quindi presumere, in modo univoco, preciso e concordante, un accordo in ordine alla vendita del materiale alle condizioni di cui al documento di trasporto e prova altresì la consegna del materiale. Giova, peraltro, evidenziare che la sottoscrizione di alcuni dei DDT appare riferibile al sig. , il che costituisce una ulteriore conferma Parte_2
delle modalità di consegna dei materiali all'opponente
Tale pregnante prova presuntiva è avvalorata dalle risultanze delle prove testimoniali.
I testi di parte opposta, e , hanno confermato le Testimone_1 Testimone_2
deduzioni dell'opposta atteso che i testi , sig. addetto alle vendite Testimone_3
presso la ditta e la rag. , dipendente addetta al settore CP_1 Testimone_2
amministrativo e contabile della ditta opposta, hanno confermato: 1) che la società
e la società COM.IP. s.n.c. di OL AV & C. hanno fornito, negli Controparte_1
anni dal 2010 al 2017, merci per l'edilizia all'impresa 2) che le Parte_1
merci venivano consegnate alla presso i locali aziendali Parte_3
della opposta in via Nazionale n. 398, Mercogliano (Av) ; 3) che, al momento della consegna e del ritiro della merce, l'impresa sottoscriveva per Parte_1
ricevuta le relative bolle di consegna (c.d. D.D.T.); 4) che un esemplare dei documenti suddetti veniva consegnata alla ditta opponente, mentre il teste Testimone_3
dichiarava altresì che gli acquisti venivano sempre effettuati dal sig. Parte_1
che sottoscriveva le bolle di consegna e che solo alcune volte veniva il
[...]
geometra dell' da questa incaricato al ritiro della merce. Parte_4
Parte opponente non ha inteso fornire alcuna prova dei suoi assunti omettendo il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 VI° comma c.p.c.
Trova quindi applicazione il principio per cui la mancata contestazione configura “un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato, e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti;
pertanto la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto,
e quindi rende inutile provarlo perché non controverso” (Cass. 2832/16).
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione. va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in vigore dal 23/10/2022 in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale per lo scaglione ricompreso tra € 5.200,01 e €
26.000,00 per le fasi effettivamente svolte e con applicazione al minimo per la sola fase decisionale per l'estrema snellezza di tale fase ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la opposizione proposta da;
Parte_1
- per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 450/2019 reso dal Tribunale di Avellino il 31/03/2019 R.G. 963/2019, dichiarandolo definitivamente esecutivo.;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. delle spese di lite dalla stessa sostenute
[...]
che liquida in € 4.227,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in Avellino in data 04 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa IL Casale