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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9128 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali”, riservata per la decisione in data
12.11.24, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE CARANNANTE ( , come da procura in atti;
C.F._2
ATTRICE
E
( , ( ), CP_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4
( ), nella qualità di eredi di Controparte_3 C.F._5 Persona_1
e ( ), rappresentati e
[...] Persona_2 C.F._6
difesi dall'avv. MASSIMO COLACICCO, giusta procura in atti
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Parte_1
conveniva in giudizio e e chiedeva di Persona_2 Persona_1
“accertare e dichiarare le proprietà (in atti identificate) comuni a Persona_2
e riferibili agli immobili indicati in
[...] Persona_1 Parte_1
citazione e di ordinare il ripristino dell'uso della cosa comune con effetto immediato”.
Si costituivano i convenuti, i quali eccepivano la nullità della domanda, per sua indeterminatezza ed evidenziavano l'infondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del procedimento, decedeva e si costituivano gli eredi Persona_1
dello stesso;
successivamente, esaurita la fase istruttoria, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
In via preliminare, non trova accoglimento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per sua indeterminatezza, risultando lo stesso sufficientemente chiaro e specifico nell'individuazione della domanda e delle ragioni poste a fondamento della stessa.
Tanto premesso, la domanda è infondata e non trova accoglimento.
Rileva, invero, il Tribunale che , in data 31.12.1981, donava ai Persona_3
suoi tre figli e tre immobili ubicati in Bacoli, alla via Per_2 Per_1 CP_4
Pennata n. 20. La prima donazione, in particolare, veniva eseguita in favore della
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 figlia ed aveva ad oggetto, oltre all'appartamento, “il giardino latistante Per_2
di circa 100 mq”; la seconda donazione, poi, veniva effettuata in favore del figlio ed aveva ad oggetto, oltre, all'appartamento, il “giardino di circa 120 mq”; Per_1
la terza donazione, infine, veniva effettuata in favore del figlio (padre CP_4
dell'attrice) ed aveva ad oggetto esclusivamente un appartamento, senza alcun giardino.
Orbene, ritiene il Tribunale che la volontà del donante sia stata quella di donare il giardino esclusivamente in favore dei figli e , donatari degli Per_2 Per_1
immobili ubicati al piano terra e non al figlio , donatario di un CP_4
appartamento al I piano, e di non lasciare alcun terreno in comproprietà.
Militano in tal senso:
1) il fatto che negli atti non è mai menzionato un terreno in comproprietà ovvero in proprietà del donante, in quanto non oggetto di donazione, e questo anche nella puntuale descrizione dei confini;
2) il fatto che sul terreno donato alla figlia veniva costituita una Per_2
servitù di passaggio a piedi in favore del donante e dei suoi aventi causa.
Infatti, nell'atto di donazione alla predetta convenuta si legge: “sulla zona di terreno annessa al fabbricato a lei donato.. dovrà consentire, su percorso a lei gradito, libero accesso a piedi e con ogni mezzo al donante e suoi aventi causa”. Conseguentemente, avendo il donante disposto del bene in favore del figlio in un momento successivo, risulta evidente che la servitù CP_4
di passaggio veniva costituita anche in favore dell'immobile che attualmente è in proprietà dell'attrice;
3) il fatto che negli atti di donazione in favore dei convenuti Persona_2
e la metratura dei giardini veniva accompagnata
[...] Persona_1
dalla dicitura: “circa”.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 In considerazione di quanto sopra si è detto, ritiene il Tribunale che la volontà di sia stata quella di donare tutto il suo terreno in favore dei Persona_3
figli e , senza riservarsi alcun appezzamento e senza Per_2 Per_1
costituire alcuna comunione, e che sia stato commesso, in entrambi gli atti, esclusivamente un errore materiale nell'individuazione dell'estensione dei fondi
(erroneamente quantificati in mq 100 in luogo di 145 e 120 in luogo di 190).
La domanda attorea va pertanto disattesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'istante e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (valore indeterminabile, complessità bassa, valore fino a 52.000,00 euro), ridotti del 50%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto. Si dispone l'attribuzione in favore dell'avv. Massimo Colacicco, dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Manuela Robustella, sulla domanda proposta da , così Parte_1
provvede:
1)rigetta ogni domanda attorea;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
dai convenuti, che liquida in euro 3.808,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli in data 3/03/2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE
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