Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 579/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 579/2025 V.G. posta in decisione il 06/03/2025 e promossa dai coniugi
, C.F. nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Savio di Cervia (RA), Via Rubicone n.4 (avv. Tania Bilancioni)
e
, C.F. , nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Savio di Cervia (RA), Via Rubicone n.4 (avv. Tania Bilancioni)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
13/02/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Cervia (RA) il 14/09/2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 44, Parte II, serie A, anno 2008;
preso atto che l'udienza del 06/03/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui all'atto di integrazione e modifica depositato il 14/02/2025 e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Cervia (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati come di fatto già accade;
2) Disporre che i tre figli minori siano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per essi, in particolare in merito all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto esclusivamente delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori secondo un progetto educativo condiviso e coerente
3) La casa coniugale, di proprietà della madre del sig. rimarrà nella disponibilità dello Pt_1
stesso, mentre la sig.ra i è trasferita unitamente ai figli in altro immobile dal mese di gennaio Pt_2
2025.
4) In merito al figlio : Disporre la collocazione del minore presso una comunità di recupero Per_1
che verrà scelta dai genitori unitamente ai Servizi Sociali di Cervia;
in merito ai figli e : Per_2 Per_3 disporre la collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli a week alterni dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera dopo cena, nonché due pomeriggi (individuati nel lunedì e giovedì salvo modifiche concordate fra i genitori) nella settimana in cui i minori trascorrono il week end con la madre e 1 pomeriggio nella settimana (il giovedì o altro da concordare) in cui i minori trascorro il week end con il padre;
ogni modifica potrà essere concordare fra le parti, mediante scambio di emails o in altra forma scritta (es. WhatsApp).
In egual modo i genitori si organizzeranno durante il periodo delle festività natalizie e pasquali, nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, alternando di anno in anno il giorno di Natale, Santo
Stefano ed Epifania, il 31/12 e l'1/1, nonché il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, concordandoli con preavviso di almeno 30 gg;
5) il sig. erserà alla sig.ra titolo di contributo al mantenimento per i figli, a partire Pt_1 Pt_2 dal mese di febbraio c.a., anche oltre il raggiungimento della loro maggiore età, sino alla loro autosufficienza economica, la somma mensile di Euro 300,00 cadauno per un totale di Euro 900,00
(euro novecento /00) che verrà corrisposta, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario periodico sul conto corrente intestato alla signora (IBAN Pt_2
[...] acceso su Mediolanum) – Tali somme verranno annualmente rivalutate, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di febbraio 2026.
6) Disporre che le spese straordinarie sostenute per i figli siano ripartiti fra i due genitori nella misura del 50% ciascuno e che nel caso in cui siano state sostenute per intero da un genitore, l'altro esegua il rimborso alla parte che le ha anticipate, entro e non oltre 7 giorni dalla presa visione della documentazione fiscale relativa a detta spesa. Si intendono quali spese straordinarie, che necessitano o non necessitano di preventivo accordo, quelle individuate dal “Protocollo per i procedimenti in materia familiare” del 2015 in vigore presso il Tribunale di Ravenna al quale si rimanda, secondo quanto ivi indicato.
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente e comunque in un tempo non superiore a 5 gg sempre per iscritto e con esplicita motivazione l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Le parti espressamente concordano che rientrino nel novero delle spese straordinarie che non necessitano di accordo preventivo le spese inerenti le attività che i figli hanno praticato durante la convivenza matrimoniale ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo:
-una attività sportiva a testa comprensiva di iscrizione, abbonamento mensile, attrezzature, vestiario ecc.. Le parti espressamente concordano, altresì, che devono considerarsi spese straordinarie, che necessitano di preventivo consenso, quelle inerenti l'Università o Corsi di specializzazione fra cui iscrizioni, tasse, canoni di alloggi per fuori sede, libri di testo, ecc. nonché le spese per l'acquisto di personal computer, tablet e cellulari.
7) Dare atto che le parti si sono accordate affinchè l'assegno unico per i figli e/o assegni familiari e/o equipollenti siano riconosciuti al 100% alla sig.ra che già ne usufruisce. Parte_2
8) Dare atto che i ricorrenti prestano inoltre, sin da ora, reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità per i figli minori, validi anche per l'espatrio, nonché per documenti personali.
9) Dare atto che i coniugi espressamente rinunciano all'impugnazione del provvedimento che verrà emesso da codesto Tribunale se corrispondente alle condizioni di cui al presente ricorso congiunto.
10) Ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cervia di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio. 11) Disporre la liquidare a favore dell'Avv. Tania Bilancioni, per la sola parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sig.ra , i compensi di cui alla relativa nota spese.” Parte_2
Così deciso il 06.03.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi