Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/05/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 714/2025 REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 714/2025, promossa con ricorso depositato il 21/02/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...], il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Valeria Romano
e
2) Parte_2
nato a [...], il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Valeria Romano con la seguente figlia minorenne: nata il [...] a [...] Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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1. L'affidamento della figlia minore sarà condiviso con residenza preferenziale della stessa presso l'abitazione del padre in Besozzo alla Via Stocchetti n. 18.
2. I genitori hanno deciso di optare per un collocamento paritario alternato prevedendo tempi paritetici o equipollenti di frequentazione della figlia minorenne con entrambi i genitori (c.d. affido fisicamente condiviso). In particolare, i genitori hanno deciso di Per_ organizzarsi la settimana nel modo che segue: allorquando trascorre il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì, il giovedì ed il venerdì starà con il padre, ed il week-end, da sabato a lunedì mattina con la madre che la riaccompagnerà a scuola. La settimana successiva i giorni saranno esattamente invertiti con l'altro genitore in modo tale da arrivare al fine settimana con il genitore che non ha trascorso con la figlia quello antecedente e così di seguito. In questo modo i genitori si occuperanno di portare e prelevare a e da scuola la bambina nei giorni di propria spettanza.
Quanto sopra, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori e con lo stato di salute della figlia, circostanze, entrambe, che potranno portare i genitori a concordare una parziale differente gestione.
3. Le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute nel piano genitoriale allegato.
4. Quanto alle vacanze estive, i signori e convengono che la figlia Parte_1 Pt_2
minore trascorra con entrambi almeno quindici giorni anche non consecutivi tra giugno e settembre. Al riguardo, provvederanno in tempo utile, e comunque entro la metà del mese di giugno, a darsi reciproca comunicazione del luogo e del periodo di villeggiatura prescelto, onde mettersi d'accordo sui dettagli, tenuto conto delle esigenze di tutti ed in particolare della figlia minore. I genitori sono concordi nel
Per_ decidere entro il mese di giugno dove iscrivere al campus estivo piuttosto che all'oratorio o ad altre attività quali, a mero titolo esemplificativo, vacanze studio.
5. Per quanto riguarda le festività natalizie, queste saranno suddivise in due periodi di uguale durata, l'uno comprendente il giorno di Natale e l'altro di capodanno, che la figlia trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori, a partire dalle festività
2025 nelle quali il Natale sarà di competenza paterna ed il capodanno materna.
pagina 2 di 6 Altrettanto varrà per le festività pasquali e per le vacanze canoniche durante il corso dell'anno. I genitori si danno reciprocamente atto che le giornate del 25 dicembre e del
6 gennaio verranno ripartite metà giornata a testa e quindi dalle ore 15:00 alle ore
21:00 con il genitore presso il quale non sta trascorrendo il relativo periodo, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori. La anzidetta regolamentazione sarà, comunque, soggetta ad ogni variazione e modifica che si presentasse essere necessaria a seguito della crescita della figlia stessa, previo accordo tra i genitori.
6. I genitori si impegnano a permettere alla figlia di trascorrere il giorno del compleanno con entrambi i genitori, accordandosi con anticipo sulla relativa gestione della
Per_ giornata. I genitori concordano altresì a che potrà trascorrere con i genitori il giorno del loro compleanno.
7. I signori e si impegnano a darsi tempestiva comunicazione di ogni Pt_2 Parte_1
circostanza rilevante inerente la minore.
8. I genitori si garantiscono reciprocamente la reperibilità telefonica (fissa e/o mobile), con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla loro volontà (a mero titolo esemplificativo: impegni di lavoro, assenza di segnale di linea,..) e si assumono reciproco obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della rispettiva residenza anagrafica e/o domicilio abituale.
9. Le decisioni di ordinaria amministrazione che riguardano il normale evolversi della quotidianità della figlia, che non incidono su rilevanti aspetti della vita della stessa, traducendosi, piuttosto, in decisioni di mera esecuzione ed attuazione pratica delle scelte di indirizzo già adottate ab origine, verranno assunte autonomamente dai genitori durante il tempo di permanenza della figlia presso di loro.
10. Tutte le scelte educative e di altra natura di maggiore interesse ed importanza, tese alla crescita e alla realizzazione degli interessi morali e materiali della bambina, ovvero quelle che definiscono le linee di indirizzo educativo, formativo e religioso della minore, ovvero quelle che sono destinate ad incidere profondamente sulla sua formazione come persone (a mero titolo esemplificativo: la scelta tra scuola pubblica o privata;
periodi d'istruzione prolungati all'estero; la scelta della confessione religiosa, il consenso ad un intervento chirurgico), saranno prese congiuntamente e assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della bambina. In caso di disaccordo, le decisioni saranno rimesse al
Giudice.
pagina 3 di 6 11. I genitori, consapevoli della necessità di fare in modo che ogni loro accordo in ordine alla figlia non venga a sovrapporsi e a forzare la volontà e le aspettative di quest'ultima, si impegnano sin da ora ad interpretare il presente accordo nell'esclusivo interesse della minore.
12. Quanto al contributo al mantenimento della figlia, in considerazione della decisione rispetto al tipo di collocamento prescelto consegue l'obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto della figlia nel periodi di rispettiva permanenza ad eccezione che per le spese di natura straordinaria, così come da Protocollo del
Tribunale di Varese (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) per la stessa necessarie che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50 % ciascuno. Le spese straordinarie verranno previamente concordate tra entrambi i genitori. I costi sostenuti per l'acquisto di indumenti e scarpe nei cambi di stagione verranno sostenuti in modo diretto dai genitori non volendo ricomprendere tale voce di spesa nelle spese straordinarie. Ai fini di una responsabile gestione delle spese, quando sarà possibile, ciascuna delle parti comunicherà preventivamente all'altra, con il mezzo più idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra. Entrambi i genitori provvederanno contestualmente al pagamento della spesa extra assegno, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro. Ove ciò non avvenga per motivi di impossibilità di preventiva suddivisione per urgenza, il genitore anticipatario, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro-quota, previa esibizione e consegna di idonea documentazione, e l'altro genitore dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta. I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati alla figlia e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
13. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora Parte_1
14. I genitori si autorizzano reciprocamente ad ottenere o rinnovare il passaporto o documento valido per l'espatrio della figlia minore ed acconsentono che la minore disponga di un autonomo documento valido per l'espatrio. Tali documenti dovranno essere consegnati su semplice richiesta dell'altro genitore reciprocamente.
pagina 4 di 6 15. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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