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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 01/09/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Roberta Nardone Presidente
Dott.ssa Alessandra Dominici Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli Giudice Rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.8.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nell'ambito del P.U. n. 41– 1/2025, vertente
TRA
Parte_1
( ), in persona del curatore Dott.ssa
[...] P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Daniele De Bonis giusta procura speciale in atti;
Ricorrente
E limitata semplificata Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_2
Resistente – non costituito
Oggetto: liquidazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 28.08.2025.
***
1. In rito
1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con ricorso depositato il 26.05.2025 il Fallimento n. 19/2020 ha dedotto che: Parte_1
- la in bonis in data 26.1.2015, mediante scrittura privata autenticata Parte_1 dinanzi al Notaio Avv. (repertorio n. 32969 Raccolta 20472), stipulava Persona_1 un contratto di cessione di ramo d'azienda, con la società Hotel & Restaurant
Management S.r.l.s, mendiante il quale era ceduta l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sotto la denominazione “The Tower Irish Pub”, comprensiva dell'avviamento commerciale, le attrezzature e gli arredi, corrente in
Fiumicino (RM), Via della Torre Clementina 30/32 al prezzo di € 70.000,00 da corrispondere in n. 2 rate da € 35.000,00 ciascuna la prima con scadenza il 1° marzo 2015
e la seconda con scadenza il 1° aprile 2015;
- il prezzo della predetta cessione non veniva corrisposto dalla società resistente;
- sempre in data 26.1.2015, mediante scrittura privata autenticata dinanzi al Notaio Avv.
(repertorio n. 32968 Raccolta 20471), la società Persona_1 Parte_1 stipulava un secondo contratto di cessione di altro ramo d'azienda sempre con la società
Società a responsabilità limitata semplificata con il Controparte_1 quale la società in bonis cedeva alla il Parte_1 Controparte_1 ramo d'azienda esercente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti, bevande e ristorante, sotto la denominazione “The Tower Harbour”, corrente in Fiumicino (RM)
Viale Traiano n. 171 comprensivo dell'avviamento commerciale, le attrezzature e gli arredi al prezzo di € 60.000,00 da corrispondere in n. 2 rate da € 30.000,00 ciascuna a partire dal primo aprile 2015 con cadenza mensile, la prima con scadenza il 1° aprile 2015
e la seconda con scadenza il 1° maggio 2015;
- anche il prezzo di tale seconda cessione non veniva corrisposto dalla società resistente;
- con sentenza n. 21/2020 del 6.7.2020, il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Fallimentare, dichiarava il fallimento della società a capitale ridotto – in liquidazione;
Parte_1
- la società ricorrente era creditrice della resistente, per le causali sopra indicate, della somma di € 130.000 in virtù del decreto ingiuntivo n. 387/2022 RG 12/2022 emesso dal
Tribunale Ordinario di Civitavecchia in data 4.4.2022;
- la società resistente risultava irreperibile presso la sede legale così come il legale rappresentate della società;
2 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- la resistente non presentava bilanci sin dalla sua costituzione e a fronte di un capitale sociale di appena € 100,00;
- risultava, quindi, integrata l'insolvenza della società resistente.
Pertanto, il Fallimento ricorrente ha domandato a questo Tribunale di dichiarare la liquidazione giudiziale della . Controparte_2
La società resistente – benché il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sino stati notificati ex art. 40, VII co., c.c.i.i.– non si è costituita nel presente procedimento.
2. Sulla natura commerciale dell'attività esercitata dalla società resistente e sulla pretesa creditoria della società ricorrente
La società resistente – iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese - ha quale oggetto sociale – in particolare – “lo svolgimneto dell'attività di gestione di: - bar, gelataria, pasticceria, ristorante, pizzeria, tavola calda, vendita e somministrazione di bevande in genere, alcolici e superalcolici anche alla mescita, laboratorio di pasticceria e gelateria”, di talché – a fronte del tipo di società, ossia una S.r.l.s. – e dell'oggetto sociale si ritiene che l'attività esercitata dalla società resistente è qualificabile – ex art. 2195 c.c. – quale attività commerciale.
La società ricorrente ha – ex art. 2697, I co., c.c. – provato – anche in ragione delle acquisizione disposte ex artt. 42 e 367 c.c.i.i. – l'esistenza di un credito per circa Euro 46.867,24 vantato dall' a titolo di debito tributario scaduto e iscritto a ruolo;
Controparte_3 nonché un credito di € 56.432,93 vantato dall' per debiti contributivi (cfr. estratto del CP_4 CP_4
3.7.2025), nonché un ulteriore credito di € 129.168,29, vantato da Controparte_3
come da documentazione prodotta in data 7.7.2025.
[...]
3. Sul superamento delle soglie previste dalla disposizione ex art. 2, I co. lett. “d”,
c.c.i.i.
Le disposizioni ex art. 2, I co. lett. “d”, e 121 c.c. pongono in capo all'impresa resistente l'onere della prova di possedere i requisiti per essere qualificata quale impresa minore, ossia impresa non soggetta a liquidazione.
Consegue a fronte della mancata costituzione della società resistente, che risulta assente la prova che questa trattasi di impresa minore, ossia non soggetta a liquidazione giudiziale – cfr. § 4 -.
Peraltro, risulta la presenza dei crediti sopra indicati vantati dall' e dall' CP_4 Controparte_3
–comporta che risulta superata la soglia per Euro 30.000,00 quale soglia minima di debiti scaduti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
3 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
4. Sullo stato di insolvenza
Questo Tribunale ritiene secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che lo stato di insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 22.02.2022 n. 5856) e che lo stato di insolvenza “va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 03.03.2022 n. 7087).
Questo Collegio ritiene che parte ricorrente ha – ex art. 2697, I co., c.c. – provato lo stato di insolvenza della società resistente, in quanto: la società resistente non ha pagato il credito di parte ricorrente i cui tentativi di esecuzione individuale hanno avuto esito negativo a fronte dell'assenza di un patrimonio sul quale soddisfare la propria pretesa creditoria, risultando il capitale sociale di soli 100 euro;
la società resistente non ha mai depositato bilanci e ha accumulato un ingente debito tribuatrio scaduto ed iscritto a ruolo per euro 46.867,24 vantato dall' , Controparte_3 nonché un ulteriore debito sempre vantato dall'Agenzia delle entrate-riscossione di € 129.168,29; ha accumulato un debito per Euro 56.432,93 scaduto nei confronti dell' CP_4
In ragione di detta evidenza si ritiene che la società resistente risulta priva – quantomeno ex art. 2729 c.c. – di un patrimonio netto idoneo a soddisfare le obbligazioni contratte con conseguente frustrazione dello scopo liquidatorio come – peraltro – confermato dal residuo insoluto per debito erariale scaduto ed iscritto a ruolo.
Ne consegue che la società resistente si trova in stato di insolvenza.
***
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, ogni altra domanda o eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
Visti gli artt. 40, 41 e 49 c.c.i.i
4 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società Controparte_1
a responsabilità limitata semplificata ( ), con sede legale in Fiumicino
[...] P.IVA_2 viale Traiano n. 171;
nomina
Giudice delegato il dott. Andrea Barzellotti;
nomina
Curatore il dott. ; Persona_2
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia stata tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti il deposito del ricorso introduttivo il procedimento unitario n.r.g. 41 - 1/2025, nonché il deposito dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale laddove non sia stato già eseguito a norma dell'articolo 39; stabilisce
l'udienza dell'esame dello stato passivo l'udienza del 27.11.2025 h.
9.30 presso la sede del
Tribunale Ordinario di Civitavecchia;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della detta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
autorizza
5 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c. 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del d.l. 31.05. 2010
n. 78 convertito dalla L. 30.07. 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze in ragione della disposizione ex art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115; ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza ex art. 45, I co., c.c.i.i. – entro il giorno successivo il suo deposito - al debitore, al creditore ricorrente, al curatore, ed al P.M. in Sede;
ordina alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza ex art. 45, II co., c.c.i.i., entro il giorno successivo il suo deposito, all'Ufficio del Registro delle Imprese – ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta - ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 29.08.2025
Il Presidente
dott.ssa Roberta Nardone
Il Giudice dott.ssa Silvia Vitelli
6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Roberta Nardone Presidente
Dott.ssa Alessandra Dominici Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli Giudice Rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.8.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nell'ambito del P.U. n. 41– 1/2025, vertente
TRA
Parte_1
( ), in persona del curatore Dott.ssa
[...] P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Daniele De Bonis giusta procura speciale in atti;
Ricorrente
E limitata semplificata Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_2
Resistente – non costituito
Oggetto: liquidazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 28.08.2025.
***
1. In rito
1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con ricorso depositato il 26.05.2025 il Fallimento n. 19/2020 ha dedotto che: Parte_1
- la in bonis in data 26.1.2015, mediante scrittura privata autenticata Parte_1 dinanzi al Notaio Avv. (repertorio n. 32969 Raccolta 20472), stipulava Persona_1 un contratto di cessione di ramo d'azienda, con la società Hotel & Restaurant
Management S.r.l.s, mendiante il quale era ceduta l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sotto la denominazione “The Tower Irish Pub”, comprensiva dell'avviamento commerciale, le attrezzature e gli arredi, corrente in
Fiumicino (RM), Via della Torre Clementina 30/32 al prezzo di € 70.000,00 da corrispondere in n. 2 rate da € 35.000,00 ciascuna la prima con scadenza il 1° marzo 2015
e la seconda con scadenza il 1° aprile 2015;
- il prezzo della predetta cessione non veniva corrisposto dalla società resistente;
- sempre in data 26.1.2015, mediante scrittura privata autenticata dinanzi al Notaio Avv.
(repertorio n. 32968 Raccolta 20471), la società Persona_1 Parte_1 stipulava un secondo contratto di cessione di altro ramo d'azienda sempre con la società
Società a responsabilità limitata semplificata con il Controparte_1 quale la società in bonis cedeva alla il Parte_1 Controparte_1 ramo d'azienda esercente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti, bevande e ristorante, sotto la denominazione “The Tower Harbour”, corrente in Fiumicino (RM)
Viale Traiano n. 171 comprensivo dell'avviamento commerciale, le attrezzature e gli arredi al prezzo di € 60.000,00 da corrispondere in n. 2 rate da € 30.000,00 ciascuna a partire dal primo aprile 2015 con cadenza mensile, la prima con scadenza il 1° aprile 2015
e la seconda con scadenza il 1° maggio 2015;
- anche il prezzo di tale seconda cessione non veniva corrisposto dalla società resistente;
- con sentenza n. 21/2020 del 6.7.2020, il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Fallimentare, dichiarava il fallimento della società a capitale ridotto – in liquidazione;
Parte_1
- la società ricorrente era creditrice della resistente, per le causali sopra indicate, della somma di € 130.000 in virtù del decreto ingiuntivo n. 387/2022 RG 12/2022 emesso dal
Tribunale Ordinario di Civitavecchia in data 4.4.2022;
- la società resistente risultava irreperibile presso la sede legale così come il legale rappresentate della società;
2 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- la resistente non presentava bilanci sin dalla sua costituzione e a fronte di un capitale sociale di appena € 100,00;
- risultava, quindi, integrata l'insolvenza della società resistente.
Pertanto, il Fallimento ricorrente ha domandato a questo Tribunale di dichiarare la liquidazione giudiziale della . Controparte_2
La società resistente – benché il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sino stati notificati ex art. 40, VII co., c.c.i.i.– non si è costituita nel presente procedimento.
2. Sulla natura commerciale dell'attività esercitata dalla società resistente e sulla pretesa creditoria della società ricorrente
La società resistente – iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese - ha quale oggetto sociale – in particolare – “lo svolgimneto dell'attività di gestione di: - bar, gelataria, pasticceria, ristorante, pizzeria, tavola calda, vendita e somministrazione di bevande in genere, alcolici e superalcolici anche alla mescita, laboratorio di pasticceria e gelateria”, di talché – a fronte del tipo di società, ossia una S.r.l.s. – e dell'oggetto sociale si ritiene che l'attività esercitata dalla società resistente è qualificabile – ex art. 2195 c.c. – quale attività commerciale.
La società ricorrente ha – ex art. 2697, I co., c.c. – provato – anche in ragione delle acquisizione disposte ex artt. 42 e 367 c.c.i.i. – l'esistenza di un credito per circa Euro 46.867,24 vantato dall' a titolo di debito tributario scaduto e iscritto a ruolo;
Controparte_3 nonché un credito di € 56.432,93 vantato dall' per debiti contributivi (cfr. estratto del CP_4 CP_4
3.7.2025), nonché un ulteriore credito di € 129.168,29, vantato da Controparte_3
come da documentazione prodotta in data 7.7.2025.
[...]
3. Sul superamento delle soglie previste dalla disposizione ex art. 2, I co. lett. “d”,
c.c.i.i.
Le disposizioni ex art. 2, I co. lett. “d”, e 121 c.c. pongono in capo all'impresa resistente l'onere della prova di possedere i requisiti per essere qualificata quale impresa minore, ossia impresa non soggetta a liquidazione.
Consegue a fronte della mancata costituzione della società resistente, che risulta assente la prova che questa trattasi di impresa minore, ossia non soggetta a liquidazione giudiziale – cfr. § 4 -.
Peraltro, risulta la presenza dei crediti sopra indicati vantati dall' e dall' CP_4 Controparte_3
–comporta che risulta superata la soglia per Euro 30.000,00 quale soglia minima di debiti scaduti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
3 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
4. Sullo stato di insolvenza
Questo Tribunale ritiene secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che lo stato di insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 22.02.2022 n. 5856) e che lo stato di insolvenza “va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 03.03.2022 n. 7087).
Questo Collegio ritiene che parte ricorrente ha – ex art. 2697, I co., c.c. – provato lo stato di insolvenza della società resistente, in quanto: la società resistente non ha pagato il credito di parte ricorrente i cui tentativi di esecuzione individuale hanno avuto esito negativo a fronte dell'assenza di un patrimonio sul quale soddisfare la propria pretesa creditoria, risultando il capitale sociale di soli 100 euro;
la società resistente non ha mai depositato bilanci e ha accumulato un ingente debito tribuatrio scaduto ed iscritto a ruolo per euro 46.867,24 vantato dall' , Controparte_3 nonché un ulteriore debito sempre vantato dall'Agenzia delle entrate-riscossione di € 129.168,29; ha accumulato un debito per Euro 56.432,93 scaduto nei confronti dell' CP_4
In ragione di detta evidenza si ritiene che la società resistente risulta priva – quantomeno ex art. 2729 c.c. – di un patrimonio netto idoneo a soddisfare le obbligazioni contratte con conseguente frustrazione dello scopo liquidatorio come – peraltro – confermato dal residuo insoluto per debito erariale scaduto ed iscritto a ruolo.
Ne consegue che la società resistente si trova in stato di insolvenza.
***
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, ogni altra domanda o eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
Visti gli artt. 40, 41 e 49 c.c.i.i
4 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società Controparte_1
a responsabilità limitata semplificata ( ), con sede legale in Fiumicino
[...] P.IVA_2 viale Traiano n. 171;
nomina
Giudice delegato il dott. Andrea Barzellotti;
nomina
Curatore il dott. ; Persona_2
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia stata tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti il deposito del ricorso introduttivo il procedimento unitario n.r.g. 41 - 1/2025, nonché il deposito dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale laddove non sia stato già eseguito a norma dell'articolo 39; stabilisce
l'udienza dell'esame dello stato passivo l'udienza del 27.11.2025 h.
9.30 presso la sede del
Tribunale Ordinario di Civitavecchia;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della detta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
autorizza
5 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c. 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del d.l. 31.05. 2010
n. 78 convertito dalla L. 30.07. 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze in ragione della disposizione ex art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115; ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza ex art. 45, I co., c.c.i.i. – entro il giorno successivo il suo deposito - al debitore, al creditore ricorrente, al curatore, ed al P.M. in Sede;
ordina alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza ex art. 45, II co., c.c.i.i., entro il giorno successivo il suo deposito, all'Ufficio del Registro delle Imprese – ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta - ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 29.08.2025
Il Presidente
dott.ssa Roberta Nardone
Il Giudice dott.ssa Silvia Vitelli
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