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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4508 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C. F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Salvo Muscarà, Daniele Laudani e Luisa D'Urso per procure in atti
- opponente -
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Ciulla per procura in atti
- opposto –
(C.F. ), in persona del TR P.IVA_3 sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Di Salvo per procura in atti
-terzo chiamato-
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 9 Con atto di citazione notificato in data 14.4.2020 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 919/2020, emesso da questo
Tribunale il 1.3.2020, notificato il 6.3.2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 641.352,96, oltre interessi e spese della procedura, in favore di a CP titolo di corrispettivo per la gestione, presso la discarica di cui la era titolare, dei CP rifiuti provenienti dal Comune di Motta S. Anastasia, socio della Parte_1
L'opponente ha operato una ricostruzione della normativa di riferimento, evidenziando che il d. lgs. n. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi) aveva disposto l'istituzione di Ambiti Territoriali
Ottimali (c.d. e che all'interno dell' , dal 1.1.2004, alla CP_3 CP_4 Parte_1
composta da 18 Comuni, tra cui il Comune di Motta S. Anastasia, era stata demandata
[...] la gestione dei rifiuti;
ha affermato che le risorse economiche necessarie al suo funzionamento erano rappresentate dalla TIA, tributo comunale, e da ulteriori erogazioni dei Comuni, responsabili della gestione e onerati dei relativi costi. Ha richiamato, poi, l'art. 49, comma 2, d. lgs. n. 22/1997, l'art. 21, comma 17, l.r. n. 19/2005, l'art. 11 l.r. 14 maggio 2009 n. CP_5 CP_5
6, l'art. 4, comma 2, lett. c) l.r. n. 9/2010, l'art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 225/2010, CP_5 conv. in l. n. 10/2011 al fine di affermare l'obbligo dei Comuni di sopportare i costi. Infine, ha evidenziato quanto disposto dall'art. 6 dello Statuto Sociale della in Parte_1 virtù del quale “L'Ente Socio […] dovrà partecipare, in proporzione alla propria quota, agli oneri di spese generali che la Società sosterrà per l'avvio del servizio”. […] “Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla
Società dovrà essere perequato per tutti gli Enti soci appartenenti allo stesso Ambito, prescindendo dalla localizzazione degli impianti e da tutta l'organizzazione del servizio, e sarà assunto in parte ponendo l'onere a cari-co direttamente dei cittadini utenti in misura percentuale non inferiore alla copertura del servizio R.S.U. stabilita annualmente dalle disposizioni di finanza locale per gli enti locali e la restante parte verrà posta a carico degli Enti pubblici in proporzione alla quota di partecipazione”.
In ragione di ciò ha affermato l'obbligo del Comune di Motta S. Anastasia di versare la somma ingiunta e, in subordine, ha chiesto di essere da esso manlevata per il caso di rigetto dell'opposizione. A tal fine ha chiesto, e ottenuto, l'autorizzazione alla chiamata in giudizio del predetto Comune.
pagina 2 di 9 Si è costituita in giudizio contestando l'opposizione. CP
Ha dichiarato di avere espletato il servizio sulla base di un apposito contratto stipulato con che ha conferito i rifiuti provenienti dai Comuni dell'ATO, Parte_1 obbligandosi al pagamento del corrispettivo.
Il Comune di Motta S. Anastasia si è costituito in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, in quanto il rapporto tra ed il Comune doveva essere ricondotto in un “accordo fra Parte_1 pubbliche amministrazioni”. Ha, poi, eccepito la nullità della chiamata in causa per l'impossibilità di comprendere l'oggetto della pretesa creditoria di in difetto di CP indicazioni in ordine al periodo interessato dai conferimenti, ai quantitativi dei rifiuti portati in discarica e alla loro provenienza.
Ha contestato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Parte_1 eccependo, a sua volta, il suo difetto di legittimazione passiva. Al riguardo ha richiamato l'art. 233 del d.lgs n. 22/1997, evidenziando l'esistenza del rapporto contrattuale tra la ricorrente e l'opponente.
Ha eccepito ancora la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. del diritto di credito vantato da e da oltre al difetto di prova del credito. CP Parte_1
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6 c.p.c., e all'udienza del 17.10.2022 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24.4.2023. Sono seguiti taluni rinvii, determinati dal carico di ruolo. Infine, all'udienza del 7.10.2024, la prima tenuta dallo scrivente Giudice, cui nelle more il giudizio è stato riassegnato, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente deve escludersi la giurisdizione del giudice amministrativo.
Al riguardo si richiama specificamente il principio elaborato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 20464/2022, in virtù del quale In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice
pagina 3 di 9 ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n.
104 del 2010 (c.p.a.), laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono "a valle" rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce. (Affermando tale principio, la S.C. ha regolato la giurisdizione in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo con il quale l'ente territoriale aveva chiesto alla controparte privata il pagamento delle somme pattuite come corrispettivo per il conferimento di rifiuti in discarica). In generale, queste Sezioni Unite, con riguardo all'articolo 133, primo comma, lettera a), numero 2, del codice del processo amministrativo, «si sono date carico di precisare la piena conformità del quadro normativo di riferimento … alla giurisprudenza costituzionale più recente … ricordando che “…il diritto vivente in tema di giurisdizione esclusiva sugli accordi procedimentali risulta pienamente coerente con questa ricostruzione sistematica e ne costituisce il ragionevole sviluppo … In quanto inserite nell'ambito del procedimento amministrativo, le convenzioni e gli atti d'obbligo stipulati tra pubblica amministrazione e privati costituiscono pur sempre espressione di un potere discrezionale della stessa pubblica amministrazione”» (Cass., Sez. Un., 28 luglio 2021, n. 21650, che richiama Cass.,
Sez. Un., 24 gennaio 2019, n. 2082). Tuttavia, proprio in una prospettiva già rimarcata dalla affermazione contenuta nella sentenza numero 204 del 2004 della Corte costituzionale, secondo cui: «La materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si vale di tale facoltà (la quale, tuttavia, presuppone l'esistenza del potere autoritativo)», la giurisprudenza di queste Sezioni Unite si è progressivamente assestata nel reputare che la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie di cui all'articolo 133, primo comma, lettera a), numero 2, del codice del processo amministrativo, concernenti «formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni», debba essere scrutinata, attraverso l'impiego del consueto criterio del petitum sostanziale, a seconda che venga o meno in contestazione
l'adozione di strumenti negoziali che siano sostitutivi dell'esercizio, appunto, di un potere autoritativo, e dunque la giurisdizione del giudice amministrativo non sussista laddove la controversia si radichi nel quadro di un rapporto ormai paritario collocato «a valle» dello strumento negoziale adottato in sostituzione del potere
pagina 4 di 9 autoritativo. Ciò, in breve, si ripete, perché la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si radica ove
«l'amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi» (Corte cost. n. 179 del 2016).
Proprio l'applicazione dei principi testé riportati alla fattispecie in esame consente di ritenere la giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la controversia in materia di rapporti patrimoniali tra le parti.
Ciò posto, occorre verificare se sussista la titolarità dell'obbligazione passiva in capo a o, per converso, come da quest'ultima sostenuto, se essa vada Parte_1 ravvisata in capo al Comune di Motta S. Anastasia.
Come emerge dallo Statuto di la società opponente è costituita Parte_1
Contr tra la Provincia e i Comuni dell' per assicurare la gestione integrata dei rifiuti. Pt_2
Com'è noto, l'ambito territoriale ottimale (ATO) per il servizio di gestione dei rifiuti è stato previsto dall'art. 23 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (c.d. decreto Ronchi), di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
Successivamente, il d. lgs. aprile 2006, n. 152 ha abrogato (art. 264 c. 1, lett. i) il menzionato decreto Ronchi e ha riorganizzato il servizio di gestione dei rifiuti, attribuendo alle
Autorità d'Ambito le funzioni che il decreto Ronchi aveva assegnato alle Province.
L'art. 201, c. 2, del d. lgs. 152/2006 - poi abrogato dalla l. n. 191/2009, come modificata dal d.l. n. 216/2011, convertito con modificazioni, nella l. n. 14/2012 - ha definito l'autorità
d'ambito come una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
La normativa di riferimento e, da ultimo, la disposizione indicata, confortata dalla interpretazione del giudice delle leggi (cfr. C. C. n. 226/2012) consentono di affermare la titolarità in capo all'opponente dell'obbligazione oggetto di causa, curando essa la gestione dei rifiuti. Peraltro, l'opponente ha espressamente assunto nei confronti dell'opposta, ai sensi degli pagina 5 di 9 artt. 8 ss. della convenzione dell'1.2.2006 - all. 5 del fascicolo monitorio – l'obbligo di corrisponderle il corrispettivo per l'erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi.
Dunque, vi è il titolo, in alcun modo contestato dall'opponente, la quale non ha operato alcuna contestazione neppure in ordine al quantum.
A questo punto, essendo emersa la pretesa creditoria di nei confronti CP dell'opponente, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo.
Deve essere esaminata la domanda di manleva formulata dall'opponente nei confronti del
Comune di Motta S. Anastasia.
Va innanzitutto esclusa la nullità della chiamata di terzo per la asserita genericità della stessa, risultando la domanda individuata sia nel petitum sia nella causa petendi.
Peraltro il Comune si è difeso nel merito, formulando numerose eccezioni, in tal modo corroborando la sussistenza della compiuta indicazione degli elementi indicati, senza che sia individuabile un qualsivoglia pregiudizio al suo diritto di difesa.
Occorre, a questo punto, verificare l'imputabilità all'ente locale dei costi del servizio in questione.
Sul punto si richiamano le numerose sentenze rese da questo Tribunale (cfr., ex plurimis, sentenze n. 174/2021; n. 1745/2021), che hanno affermato l'esistenza di un'obbligazione ex lege a carico dei Comuni.
Invero, l'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 prevede espressamente: I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma
3.
Le società d'ambito non sono titolari del servizio pubblico in esame ma lo strumento privato per la gestione del servizio, nel rispetto dei principi regolatori della materia, di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo, nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio “chi inquina paga” (artt.
pagina 6 di 9 178, 188 ss, d. lgs. n. 152/2006, Direttiva EU n. 2008/98, art. 14), con la relativa imputabilità dei costi.
L'art. 238 del d. lgs. n. 152/2006 ha previsto, infatti, l'istituzione di un'apposita tariffa.
Sono numerose, poi, le disposizioni regionali, pure menzionate dall'opponente, che hanno sancito l'obbligo dei Comuni di sopportare i costi per la gestione dei rifiuti, tra cui l'art. 21, c.
17, L.R. Sicilia n. 19/2005, applicabile ratione temporis, e l'art. 4, comma 2, lett. c), L.R. n. CP_5
9/2010.
Infine, deve richiamarsi lo Statuto sociale di che, all'art. 6, prevede Parte_1 che “Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla Società […] sarà assunto in parte ponendo l'onere a carico direttamente dei cittadini utenti […] e la restante parte verrà posta a carico degli Enti pubblici in proporzione alla quota di partecipazione”.
Il quadro normativo di riferimento e lo statuto della società opponente consentono di concludere per l'esistenza dell'obbligo del Comune di contribuire.
Deve pure evidenziarsi che il in quanto socio della TR
ha partecipato all'approvazione dei bilanci dai quali emergeva il suo Parte_1 debito (cfr., tra gli altri, all. 16-18 e 21-22 depositati dall'opponente con la memoria ex art. 183,
c. 6, n. 2); in particolare, nella seduta del 7.6.2017 è stato approvato il bilancio al 31.12.2016 e nella seduta del 26.11.2019 è stato approvato il bilancio al 31.12.2018; le dette delibere di approvazione non risultano impugnate dal Comune, che ha pure espresso il suo voto favorevole nella seduta del 26.11.2019.
Dall'esame delle relative relazioni sulla gestione emerge il debito del TR
per l'utilizzazione della discarica inserito già nelle relazioni al
[...] CP bilancio 2010 e 2011.
L'approvazione del bilancio ha efficacia vincolante nei confronti dei soci anche con riguardo ai crediti della società verso i soci, che risultino indicati con chiarezza in detto bilancio (cfr. C. Cass., n. 15394/2013).
In ragione di ciò risulta infondata l'eccezione di prescrizione formulata dal Comune, tenuto conto che il suo debito è stato sempre indicato nei bilanci approvati;
dunque, alla data pagina 7 di 9 di chiamata in causa, non era certamente decorso alcun termine prescrizionale ordinario decennale, trattandosi del corrispettivo di un servizio nascente da un contratto.
Il Comune ha contestato l'assenza nei bilanci – e nella documentazione a corredo – di qualsivoglia riferimento ai periodi 2008-2009.
Al riguardo si rileva la corrispondenza esistente tra l'ammontare richiesto nel presente giudizio e l'indicazione del debito del Comune per la discarica di come inserito CP già nelle relazioni al bilancio 2010 e 2011 e nelle relazioni allegate ai bilanci successivi. Da ultimo, il debito del Comune risulta dal bilancio 2023, depositato dall'opponente solo il
6.10.2024, ma ammissibile, in quanto trattasi di documento di formazione successiva alla scadenza del termine ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., laddove vi è un debito del Controparte_6 pari a € 744.565,44. Infine, deve evidenziarsi che dalla documentazione in atti emerge la piena consapevolezza del Comune dell'obbligo di far fronte al debito maturato (cfr. delibera del
21.10.2013, all. 24).
A questo punto, l'esistenza di un obbligo ex lege del Comune, e l'approvazione dei bilanci da cui il suo debito risulta, consente di ritenere la fondatezza della domanda di manleva formulata dall'opponente e, per l'effetto, il va condannato a TR manlevare in ordine a tutte le somme che quest'ultima dovrà versare Parte_1 all'opposta in esecuzione della presente sentenza, anche a titolo di spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque l'opponente va condannata alla rifusione delle stesse in favore dell'opposta e il Comune terzo chiamato va condannato alla rifusione delle spese in favore dell'opponente.
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, nel seguente modo: €
3.500,00 per la fase di studio, € 2.500,00 per la fase introduttiva, € 8.000,00 per la fase istruttoria, € 5.000,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 19.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 4508/2020, vertente tra
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore (opponente), Parte_1
pagina 8 di 9 in persona del legale rappresentante pro tempore (opposta) e CP TR
, in persona del Sindaco pro tempore (terzo chiamato), disattesa e respinta ogni
[...] diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 919/2020;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP
delle spese di lite, che liquida in € 19.000,00, oltre spese generali nella misura del
[...]
15%, iva e cpa come per legge;
3. accoglie la domanda formulata da nei confronti Parte_1 del e, per l'effetto, condanna il TR TR
a tenere indenne in ordine alle
[...] Parte_1 somme che quest'ultima deve versare a in esecuzione della presente CP sentenza;
4. Condanna il al pagamento in favore di TR [...]
in liquidazione delle spese di lite, che liquida in € 19.000,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 30/01/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4508 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C. F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Salvo Muscarà, Daniele Laudani e Luisa D'Urso per procure in atti
- opponente -
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Ciulla per procura in atti
- opposto –
(C.F. ), in persona del TR P.IVA_3 sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Di Salvo per procura in atti
-terzo chiamato-
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 9 Con atto di citazione notificato in data 14.4.2020 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 919/2020, emesso da questo
Tribunale il 1.3.2020, notificato il 6.3.2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 641.352,96, oltre interessi e spese della procedura, in favore di a CP titolo di corrispettivo per la gestione, presso la discarica di cui la era titolare, dei CP rifiuti provenienti dal Comune di Motta S. Anastasia, socio della Parte_1
L'opponente ha operato una ricostruzione della normativa di riferimento, evidenziando che il d. lgs. n. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi) aveva disposto l'istituzione di Ambiti Territoriali
Ottimali (c.d. e che all'interno dell' , dal 1.1.2004, alla CP_3 CP_4 Parte_1
composta da 18 Comuni, tra cui il Comune di Motta S. Anastasia, era stata demandata
[...] la gestione dei rifiuti;
ha affermato che le risorse economiche necessarie al suo funzionamento erano rappresentate dalla TIA, tributo comunale, e da ulteriori erogazioni dei Comuni, responsabili della gestione e onerati dei relativi costi. Ha richiamato, poi, l'art. 49, comma 2, d. lgs. n. 22/1997, l'art. 21, comma 17, l.r. n. 19/2005, l'art. 11 l.r. 14 maggio 2009 n. CP_5 CP_5
6, l'art. 4, comma 2, lett. c) l.r. n. 9/2010, l'art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 225/2010, CP_5 conv. in l. n. 10/2011 al fine di affermare l'obbligo dei Comuni di sopportare i costi. Infine, ha evidenziato quanto disposto dall'art. 6 dello Statuto Sociale della in Parte_1 virtù del quale “L'Ente Socio […] dovrà partecipare, in proporzione alla propria quota, agli oneri di spese generali che la Società sosterrà per l'avvio del servizio”. […] “Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla
Società dovrà essere perequato per tutti gli Enti soci appartenenti allo stesso Ambito, prescindendo dalla localizzazione degli impianti e da tutta l'organizzazione del servizio, e sarà assunto in parte ponendo l'onere a cari-co direttamente dei cittadini utenti in misura percentuale non inferiore alla copertura del servizio R.S.U. stabilita annualmente dalle disposizioni di finanza locale per gli enti locali e la restante parte verrà posta a carico degli Enti pubblici in proporzione alla quota di partecipazione”.
In ragione di ciò ha affermato l'obbligo del Comune di Motta S. Anastasia di versare la somma ingiunta e, in subordine, ha chiesto di essere da esso manlevata per il caso di rigetto dell'opposizione. A tal fine ha chiesto, e ottenuto, l'autorizzazione alla chiamata in giudizio del predetto Comune.
pagina 2 di 9 Si è costituita in giudizio contestando l'opposizione. CP
Ha dichiarato di avere espletato il servizio sulla base di un apposito contratto stipulato con che ha conferito i rifiuti provenienti dai Comuni dell'ATO, Parte_1 obbligandosi al pagamento del corrispettivo.
Il Comune di Motta S. Anastasia si è costituito in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, in quanto il rapporto tra ed il Comune doveva essere ricondotto in un “accordo fra Parte_1 pubbliche amministrazioni”. Ha, poi, eccepito la nullità della chiamata in causa per l'impossibilità di comprendere l'oggetto della pretesa creditoria di in difetto di CP indicazioni in ordine al periodo interessato dai conferimenti, ai quantitativi dei rifiuti portati in discarica e alla loro provenienza.
Ha contestato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Parte_1 eccependo, a sua volta, il suo difetto di legittimazione passiva. Al riguardo ha richiamato l'art. 233 del d.lgs n. 22/1997, evidenziando l'esistenza del rapporto contrattuale tra la ricorrente e l'opponente.
Ha eccepito ancora la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. del diritto di credito vantato da e da oltre al difetto di prova del credito. CP Parte_1
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6 c.p.c., e all'udienza del 17.10.2022 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24.4.2023. Sono seguiti taluni rinvii, determinati dal carico di ruolo. Infine, all'udienza del 7.10.2024, la prima tenuta dallo scrivente Giudice, cui nelle more il giudizio è stato riassegnato, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente deve escludersi la giurisdizione del giudice amministrativo.
Al riguardo si richiama specificamente il principio elaborato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 20464/2022, in virtù del quale In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice
pagina 3 di 9 ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n.
104 del 2010 (c.p.a.), laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono "a valle" rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce. (Affermando tale principio, la S.C. ha regolato la giurisdizione in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo con il quale l'ente territoriale aveva chiesto alla controparte privata il pagamento delle somme pattuite come corrispettivo per il conferimento di rifiuti in discarica). In generale, queste Sezioni Unite, con riguardo all'articolo 133, primo comma, lettera a), numero 2, del codice del processo amministrativo, «si sono date carico di precisare la piena conformità del quadro normativo di riferimento … alla giurisprudenza costituzionale più recente … ricordando che “…il diritto vivente in tema di giurisdizione esclusiva sugli accordi procedimentali risulta pienamente coerente con questa ricostruzione sistematica e ne costituisce il ragionevole sviluppo … In quanto inserite nell'ambito del procedimento amministrativo, le convenzioni e gli atti d'obbligo stipulati tra pubblica amministrazione e privati costituiscono pur sempre espressione di un potere discrezionale della stessa pubblica amministrazione”» (Cass., Sez. Un., 28 luglio 2021, n. 21650, che richiama Cass.,
Sez. Un., 24 gennaio 2019, n. 2082). Tuttavia, proprio in una prospettiva già rimarcata dalla affermazione contenuta nella sentenza numero 204 del 2004 della Corte costituzionale, secondo cui: «La materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si vale di tale facoltà (la quale, tuttavia, presuppone l'esistenza del potere autoritativo)», la giurisprudenza di queste Sezioni Unite si è progressivamente assestata nel reputare che la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie di cui all'articolo 133, primo comma, lettera a), numero 2, del codice del processo amministrativo, concernenti «formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni», debba essere scrutinata, attraverso l'impiego del consueto criterio del petitum sostanziale, a seconda che venga o meno in contestazione
l'adozione di strumenti negoziali che siano sostitutivi dell'esercizio, appunto, di un potere autoritativo, e dunque la giurisdizione del giudice amministrativo non sussista laddove la controversia si radichi nel quadro di un rapporto ormai paritario collocato «a valle» dello strumento negoziale adottato in sostituzione del potere
pagina 4 di 9 autoritativo. Ciò, in breve, si ripete, perché la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si radica ove
«l'amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi» (Corte cost. n. 179 del 2016).
Proprio l'applicazione dei principi testé riportati alla fattispecie in esame consente di ritenere la giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la controversia in materia di rapporti patrimoniali tra le parti.
Ciò posto, occorre verificare se sussista la titolarità dell'obbligazione passiva in capo a o, per converso, come da quest'ultima sostenuto, se essa vada Parte_1 ravvisata in capo al Comune di Motta S. Anastasia.
Come emerge dallo Statuto di la società opponente è costituita Parte_1
Contr tra la Provincia e i Comuni dell' per assicurare la gestione integrata dei rifiuti. Pt_2
Com'è noto, l'ambito territoriale ottimale (ATO) per il servizio di gestione dei rifiuti è stato previsto dall'art. 23 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (c.d. decreto Ronchi), di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
Successivamente, il d. lgs. aprile 2006, n. 152 ha abrogato (art. 264 c. 1, lett. i) il menzionato decreto Ronchi e ha riorganizzato il servizio di gestione dei rifiuti, attribuendo alle
Autorità d'Ambito le funzioni che il decreto Ronchi aveva assegnato alle Province.
L'art. 201, c. 2, del d. lgs. 152/2006 - poi abrogato dalla l. n. 191/2009, come modificata dal d.l. n. 216/2011, convertito con modificazioni, nella l. n. 14/2012 - ha definito l'autorità
d'ambito come una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
La normativa di riferimento e, da ultimo, la disposizione indicata, confortata dalla interpretazione del giudice delle leggi (cfr. C. C. n. 226/2012) consentono di affermare la titolarità in capo all'opponente dell'obbligazione oggetto di causa, curando essa la gestione dei rifiuti. Peraltro, l'opponente ha espressamente assunto nei confronti dell'opposta, ai sensi degli pagina 5 di 9 artt. 8 ss. della convenzione dell'1.2.2006 - all. 5 del fascicolo monitorio – l'obbligo di corrisponderle il corrispettivo per l'erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi.
Dunque, vi è il titolo, in alcun modo contestato dall'opponente, la quale non ha operato alcuna contestazione neppure in ordine al quantum.
A questo punto, essendo emersa la pretesa creditoria di nei confronti CP dell'opponente, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo.
Deve essere esaminata la domanda di manleva formulata dall'opponente nei confronti del
Comune di Motta S. Anastasia.
Va innanzitutto esclusa la nullità della chiamata di terzo per la asserita genericità della stessa, risultando la domanda individuata sia nel petitum sia nella causa petendi.
Peraltro il Comune si è difeso nel merito, formulando numerose eccezioni, in tal modo corroborando la sussistenza della compiuta indicazione degli elementi indicati, senza che sia individuabile un qualsivoglia pregiudizio al suo diritto di difesa.
Occorre, a questo punto, verificare l'imputabilità all'ente locale dei costi del servizio in questione.
Sul punto si richiamano le numerose sentenze rese da questo Tribunale (cfr., ex plurimis, sentenze n. 174/2021; n. 1745/2021), che hanno affermato l'esistenza di un'obbligazione ex lege a carico dei Comuni.
Invero, l'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 prevede espressamente: I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma
3.
Le società d'ambito non sono titolari del servizio pubblico in esame ma lo strumento privato per la gestione del servizio, nel rispetto dei principi regolatori della materia, di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo, nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio “chi inquina paga” (artt.
pagina 6 di 9 178, 188 ss, d. lgs. n. 152/2006, Direttiva EU n. 2008/98, art. 14), con la relativa imputabilità dei costi.
L'art. 238 del d. lgs. n. 152/2006 ha previsto, infatti, l'istituzione di un'apposita tariffa.
Sono numerose, poi, le disposizioni regionali, pure menzionate dall'opponente, che hanno sancito l'obbligo dei Comuni di sopportare i costi per la gestione dei rifiuti, tra cui l'art. 21, c.
17, L.R. Sicilia n. 19/2005, applicabile ratione temporis, e l'art. 4, comma 2, lett. c), L.R. n. CP_5
9/2010.
Infine, deve richiamarsi lo Statuto sociale di che, all'art. 6, prevede Parte_1 che “Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla Società […] sarà assunto in parte ponendo l'onere a carico direttamente dei cittadini utenti […] e la restante parte verrà posta a carico degli Enti pubblici in proporzione alla quota di partecipazione”.
Il quadro normativo di riferimento e lo statuto della società opponente consentono di concludere per l'esistenza dell'obbligo del Comune di contribuire.
Deve pure evidenziarsi che il in quanto socio della TR
ha partecipato all'approvazione dei bilanci dai quali emergeva il suo Parte_1 debito (cfr., tra gli altri, all. 16-18 e 21-22 depositati dall'opponente con la memoria ex art. 183,
c. 6, n. 2); in particolare, nella seduta del 7.6.2017 è stato approvato il bilancio al 31.12.2016 e nella seduta del 26.11.2019 è stato approvato il bilancio al 31.12.2018; le dette delibere di approvazione non risultano impugnate dal Comune, che ha pure espresso il suo voto favorevole nella seduta del 26.11.2019.
Dall'esame delle relative relazioni sulla gestione emerge il debito del TR
per l'utilizzazione della discarica inserito già nelle relazioni al
[...] CP bilancio 2010 e 2011.
L'approvazione del bilancio ha efficacia vincolante nei confronti dei soci anche con riguardo ai crediti della società verso i soci, che risultino indicati con chiarezza in detto bilancio (cfr. C. Cass., n. 15394/2013).
In ragione di ciò risulta infondata l'eccezione di prescrizione formulata dal Comune, tenuto conto che il suo debito è stato sempre indicato nei bilanci approvati;
dunque, alla data pagina 7 di 9 di chiamata in causa, non era certamente decorso alcun termine prescrizionale ordinario decennale, trattandosi del corrispettivo di un servizio nascente da un contratto.
Il Comune ha contestato l'assenza nei bilanci – e nella documentazione a corredo – di qualsivoglia riferimento ai periodi 2008-2009.
Al riguardo si rileva la corrispondenza esistente tra l'ammontare richiesto nel presente giudizio e l'indicazione del debito del Comune per la discarica di come inserito CP già nelle relazioni al bilancio 2010 e 2011 e nelle relazioni allegate ai bilanci successivi. Da ultimo, il debito del Comune risulta dal bilancio 2023, depositato dall'opponente solo il
6.10.2024, ma ammissibile, in quanto trattasi di documento di formazione successiva alla scadenza del termine ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., laddove vi è un debito del Controparte_6 pari a € 744.565,44. Infine, deve evidenziarsi che dalla documentazione in atti emerge la piena consapevolezza del Comune dell'obbligo di far fronte al debito maturato (cfr. delibera del
21.10.2013, all. 24).
A questo punto, l'esistenza di un obbligo ex lege del Comune, e l'approvazione dei bilanci da cui il suo debito risulta, consente di ritenere la fondatezza della domanda di manleva formulata dall'opponente e, per l'effetto, il va condannato a TR manlevare in ordine a tutte le somme che quest'ultima dovrà versare Parte_1 all'opposta in esecuzione della presente sentenza, anche a titolo di spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque l'opponente va condannata alla rifusione delle stesse in favore dell'opposta e il Comune terzo chiamato va condannato alla rifusione delle spese in favore dell'opponente.
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, nel seguente modo: €
3.500,00 per la fase di studio, € 2.500,00 per la fase introduttiva, € 8.000,00 per la fase istruttoria, € 5.000,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 19.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 4508/2020, vertente tra
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore (opponente), Parte_1
pagina 8 di 9 in persona del legale rappresentante pro tempore (opposta) e CP TR
, in persona del Sindaco pro tempore (terzo chiamato), disattesa e respinta ogni
[...] diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 919/2020;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP
delle spese di lite, che liquida in € 19.000,00, oltre spese generali nella misura del
[...]
15%, iva e cpa come per legge;
3. accoglie la domanda formulata da nei confronti Parte_1 del e, per l'effetto, condanna il TR TR
a tenere indenne in ordine alle
[...] Parte_1 somme che quest'ultima deve versare a in esecuzione della presente CP sentenza;
4. Condanna il al pagamento in favore di TR [...]
in liquidazione delle spese di lite, che liquida in € 19.000,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 30/01/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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