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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/03/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
SENT. 697/2024 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott. Marco Cucchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 16/12/2022
DA
, comparso in causa a mezzo dell'avv. Gianfranco Magalini per Parte_1 mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Verona, Lungadige Capuleti n. 1/a
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, comparsa in Controparte_1 causa a mezzo dell'avv. Gianpiero Belligoli per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Verona, Volto San Luca n. 29
OGGETTO: impugnazione licenziamento
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 13/11/2024
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
1. Accertarsi, per le causali di cui al ricorso, che il licenziamento comminato in data 11-08- 2022 dalla convenuta al sig. e nella presente sede impugnato è Parte_1 intervenuto nel corso di un ordinario rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
2. Accertarsi, quindi, l'illegittimità del licenziamento sopra indicato ai sensi dell'art. 3, comma 2 d. l.vo. n. 23/2015 per 'insussistenza del fatto materiale contestato' e, per l'effetto, annullarsi il licenziamento e condannarsi , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr a lui dovuta, (pari ad € 1.839,03) dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura, comunque, non superiore alle 12 mensilità Condannarsi, infine, , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
1 3. In subordine, accertarsi, per le causali di cui in ricorso, l'illegittimità del licenziamento nella presente sede impugnato ai sensi dell'art. 3 comma 1 del d. l.vo. n. 23/2015 in quanto privo di giustificazione e, per l'effetto, dichiarato estinto il rapporto di lavoro tra le parti alla data del 02/09/2022, condannarsi in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, a pagare al ricorrente un'indennità risarcitoria nella misura di 36 mensilità o nella diversa misura che sarà equitativamente stabilita dal Giudicante entro i parametri di legge commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e cioè € 66.205,08.
4. Condannarsi , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1 pagare al ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate nel corso del rapporto in dipendenza dell'erroneo inquadramento attribuito, la complessiva somma di € 480,30 per le analitiche causali tutte risultanti dall'allegato conteggio, oltre ad accessori ex art. 429 cpc
5. Con integrale rifusione di spese e compensi di causa, oltre a Contributo Unificato, Rimb.
Forf. 15%, Iva e Cpa
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
In principalità: previo accertamento della legittimità di ogni comportamento posto in essere da parte resistente e relativo al rapporto intercorso tra le parti nei modi e nei tempi indicati in memoria, respingersi, per le ragioni sopra esposte, le domande tutte ex adverso formulate in quanto inammissibili, improponibili e/o, comunque, infondate in fatto ed in diritto.
In subordine: nella denegata (e non creduta) ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso formulate, ridursi le stesse secondo giustizia (anche in virtù delle eccezioni e delle deduzioni svolte in memoria, con particolare riferimento a quanto dedotto in punto aliunde perceptum).
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari, rimb. forfettario oltre IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, con il ricorso depositato in data 16.12.22, espone che:
- venne assunto alle dipendenze della società convenuta a far tempo dal 19-08-2019 con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi del d. lgs. n. 81/2015 per il conseguimento della qualifica di “operaio piegatore di lamiere” di 3° livello ai sensi del Ccnl industria metalmeccanica, contrattazione collettiva: il contratto individuale precisava espressamente che, durante il periodo di apprendistato, sarebbe stata impartita al ricorrente “una specifica formazione secondo quanto definito nel Piano Formativo Individuale allegato alla presente, sotto supervisione del suo Tutor, il sig. ” CP_2
- benché nella disciplina dell'apprendistato professionalizzante rinvenibile nell'allegato al ccnl industria metalmeccanica 26-11-2016, fosse espressamente prevista la presenza di un “Piano formativo individuale” oltre che di un numero di ore di formazione professionalizzante nessun piano
2 formativo individuale, però, era allegato al contratto né, per quanto a sua memoria, era mai stato sottoscritto dal ricorrente o a lui consegnato;
- nel corso dell'intero rapporto di lavoro per cui è causa il ricorrente ha sempre svolto, all'interno del reparto piegatura, per circa metà del tempo di lavoro, la mansione di coadiuvare i colleghi adibiti alle varie macchine piegatrici presenti in reparto, aiutandoli a prelevare lamiere di un certo peso da una catasta vicina alla macchina piegatrice, nella quale erano inserite (la piegatura, tramite pedale od a mezzo robot, era poi comandata esclusivamente dal collega, che provvedeva anche alle regolazioni della piegatrice); una volta effettuata la piegatura il ricorrente aiutava il collega a spostare la lamiera lavorata ed a riporla nella relativa catasta, posta in prossimità della macchina: tutte mansioni di mera manovalanza e sollevamento pesi, che non richiedevano alcuna particolare
“formazione professionale” che, difatti, mai era stata impartita al ricorrente;
- per la residua metà del tempo lavorativo il ricorrente si dedicava alla piegatura, da solo ed in prima persona, delle lamiere di piccole dimensioni, manovrabili da solo da parte di un unico addetto e per la cui lavorazione era utilizzata una piegatrice di più ridotte dimensioni, per la quale erano bastati alcuni giorni di istruzione sull'uso della macchina da parte dei colleghi più esperti
[...]
e ; Per_1 Persona_2
- in particolare, il ricorrente riceveva il materiale da lavorare corredato dai disegni circa la piegatura da effettuare e dai quali egli traeva, essenzialmente, le informazioni circa l'angolo di piegatura e la misura della piega e, sulla base del disegno, il ricorrente provvedeva ad effettuare la regolazione della piegatrice, dopo di che, prelevando da una pila accanto, il materiale da lavorare
(di peso assai ridotto) provvedeva autonomamente ad inserirlo nella piegatrice e, una volta piegato,
a riporlo nella relativa catasta;
- nel corso del rapporto, il ricorrente, unitamente a numerosi colleghi di lavoro, ha unicamente frequentato i seguenti corsi di formazione: 1) un corso di formazione della durata di 8 ore per la
“Comprensione del disegno meccanico”; 2) un corso della durata di 12 ore per la generica formazione antinfortunistica dei lavoratori;
- con lettera 11-08-22 e ricevuta dal lavoratore il giorno successivo, la convenuta ha comunicato al ricorrente “che, secondo quanto previsto dalla lettera di assunzione del 19/08/2019, con il 18/08/2022 avrà termine il contratto di apprendistato” e che la società non intendeva mantenere il lavoratore “in servizio dopo il termine del contratto”;
- il licenziamento così comunicato è stato impugnato, senza esito, dal ricorrente;
- l'ultima retribuzione di fatto corrisposta al ricorrente, era di € 1.812,90 oltre ad € 134,28 per rateo tfr mentre quella che sarebbe dovuta in relazione al corretto inquadramento spettante come operaio di 2° livello era, invece, di € 1.839,03 oltre ad € 136,22 per rateo tfr: in base ai conteggi sindacali, alla stregua dei parametri salariali previsti per le aziende metalmeccaniche veronesi
3 applicanti il ccnl in esame ed in considerazione di una quantità di attività lavorativa come esposta negli allegati fogli paga sono residualmente dovuti al ricorrente € 480,30 in linea capitale.
Ciò posto il ricorrente evidenzia, in punto di diritto, che il piano formativo individuale non può che essere un elemento essenziale ed ineludibile del contratto di apprendistato cosicché la sua totale carenza, come nel caso di specie, determina di per sé stessa la nullità del rapporto di apprendistato per la mancanza di uno degli elementi di esso essenziali: la causa.
A prescindere da ogni profilo formale, è stato comunque inadempiuto, da un punto di vista sostanziale, il fondamentale obbligo formativo che deriva, in capo al datore di lavoro, dal peculiare contratto instaurato, non avendo il lavoratore ricevuto alcuna formazione essendo stato adibito, da un lato, ad attività di “mero sollevamento pesi” che nulla avevano a che fare con la sua formazione professionale e, dall'altro, a mansioni che ha svolto in maniera del tutto autonoma ed indipendente e, cioè, senza alcuna formazione in violazione dell'obbligo posto dall'art. 44 D.Lgs.81/15.
Da ciò parte ricorrente fa discendere le richieste oggetto delle conclusioni di cui in epigrafe.
Si costituisce la resistente chiedendo il rigetto del ricorso: produce il piano formativo sottoscritto dalle parti (doc. 3) ed evidenzia la piena legittimità del contratto di apprendistato sottoscritto tra le parti, risultando adempiuto l'obbligo formativo anche attraverso l'addestramento e la formazione pratica che avevano garantito il graduale inserimento del ricorrente nell'organizzazione aziendale.
Alla prima udienza 20.2.23 ed a quella successiva 17.3.23 si prendeva atto dell'esito negativo della fase conciliativa ed il giudice ha ammesso le prove testimoniali richieste dalle parti sulla prova dell'adempimento dell'obbligo formativo;
le prove per testi sono state assunte all'udienza 18.3.24 ed all'esito il giudice, su concorde richiesta delle parti, ha rinviato con termine per note all'udienza
13.11.24 nella quale le parti, invitate alla discussione, hanno concluso come da verbale in epigrafe e la causa è stata decisa mediante lettura di dispositivo, con motivazione riservata.
***
Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.
1. La prima doglianza, di natura formale, è stata smentita dall'avvenuta produzione in giudizio del documento (v. Piano formativo individuale: doc. 3 res.), a seguito della quale nulla ha dedotto, eccepito o contestato parte ricorrente. Ma anche la seconda, di natura sostanziale, non ha trovato conforto in giudizio.
2. Un breve sunto della dinamica evolutiva dell'istituto può giovare.
Com'è noto, la liceità del rapporto di apprendistato, e la conseguente possibilità di beneficiare dei relativi sgravi contributivi, presuppone l'adempimento da parte del datore di lavoro del fondamentale obbligo di addestrare il lavoratore, ossia di impartirgli la formazione per fargli conseguire la qualifica contrattuale prevista, trasmettendogli le nozioni teoriche e permettendogli di svolgere la pratica a ciò necessarie.
4 Già l'art. 2 della legge n. 25/1955, perfezionando la nozione già delineata dal codice civile (artt.
2130-2134 c.c.), individuava l'apprendistato come "uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale
l'imprenditore è obbligato ad impartire, o a far impartire, nella sua impresa all' apprendista assunto alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzando l'opera nell' impresa medesima".
Non meno noto è l'orientamento giurisprudenziale già consolidatosi sul punto (cfr Cass. 6236 del 24.10.86, n. 10824 del 29.10.98, n. 6134 del 12.5.00, n. 2352 del 2.3.00), in virtù del quale un siffatto addestramento può essere effettuato senza insegnamento didattico (nel senso di predisposizione di mirati corsi teorici), potendo consistere anche nella continua assistenza e sorveglianza del lavoratore, anche da parte di altri lavoratori esperti, correggendo e fornendo istruzioni sulle modalità di svolgimento delle mansioni assegnate.
In seguito, il d.lgs 276/2003, nel regolare le diverse forme di apprendistato, per quello c.d. professionalizzante prevedeva non solo un monte ore di formazione di almeno 120 ore/anno, ma altresì la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.
L'attuale disciplina di principio dell'istituto è contenuta nel d.lgs. n. 81/2015 (artt. 41-47), che in attuazione della delega di cui alla l. n. 183/2014, ha riordinato la materia rimandando per la più dettagliata regolamentazione del rapporto agli accordi interconfederali e alla contrattazione collettiva (nel caso di specie il CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica).
3. Per ciò che attiene più specificatamente l'apprendistato professionalizzante, ossia quello di cui si discute nella vicenda de qua, l'art. 44 d.lgs. cit. dispone che può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
L'art. 44 comma 3 d.lgs. cit. chiarisce inoltre che la formazione è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni (e dalle province autonome di Trento e Bolzano), sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.
È quindi prerogativa della regione comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni in data 20.2.14.
La contrattazione collettiva delinea l'integrazione della formazione “interna” nell'attività lavorativa, potendo la stessa avvenire anche on the job e in affiancamento.
Il CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica all'art. 4 dello specifico allegato disciplinante l'apprendistato professionalizzante così dispone: “La formazione professionalizzante si
5 caratterizza per essere un percorso, integrato nell'attività lavorativa, personalizzato sulla base delle conoscenze di partenza dell'apprendista e delle competenze tecnico-professionali e specialistiche da conseguire (standard professionali di riferimento) […]. Le parti in via esemplificativa individuano le seguenti tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale: conoscenza dei prodotti e servizi di settore e del contesto aziendale;
conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa e ruolo dell'apprendista nell'impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro;
conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro;
conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;
Piano Formativo Individuale e ore di formazione Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI, il cui schema è allegato alla presente disciplina, il percorso formativo del lavoratore in coerenza con gli standard professionali di riferimento relativi alla qualificazione a fini contrattuali da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere svolta anche on the job e in affiancamento. La formazione professionalizzante sarà integrata, laddove esistente, dall'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 44 del D.
Lgs. 81/2015. Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, dell'impresa e del tutor/referente aziendale. La formazione effettuata e la qualificazione professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, saranno registrate nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all'attestazione dell'attività formativa utilizzando il modello allegato alla presente disciplina. Tutor/Referente aziendale Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente aziendale nominativamente indicato nel PFI, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza.[…]”.
4. E' pacifico che l'onere della prova in ordine all'avvenuta formazione gravi, ovviamente, sullo stesso datore di lavoro, come si desume dall'orientamento interpretativo della Suprema Corte per il quale l'assunzione in servizio di un lavoratore con la qualifica di apprendista non comporta di per sé
l'instaurazione di un rapporto di apprendistato: in caso di contestazione – quale è quello in scrutinio
- la sussistenza di tale speciale rapporto di lavoro deve essere provata dalla parte che la allega, mediante la dimostrazione dei relativi requisiti essenziali e, in particolare, dell'insegnamento professionale impartito al lavoratore apprendista allo scopo di farlo diventare lavoratore qualificato
(v. per tutte Cass. n. 3696 del 14.3.2001 e n.1052 del 28.01.1995).
6 Con la conseguenza che, ove parte datoriale non adempia al predetto onere probatorio, lo svolgimento della prestazione di lavoro con modalità differenti da quelle indicate dalla legge, seppur
“qualificata” dalle parti sotto le “mentite spoglie” di un contratto di apprendistato (doc. 3 ric.), determina ex art. 1418 c.c. la nullità del contratto stipulato solo quale “schermo” per occultare un ordinario contratto di lavoro subordinato e la conseguente applicazione al negozio insorto della disciplina propria di quest'ultimo nonché l'automatica trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Cass. 2247/06).
In tal senso è stato precisato che deve verificarsi - onde appurare se, per l'atteggiarsi in concreto del rapporto di lavoro, possa essere “frustrata” la funzione di scambio fra lavoro retribuito e addestramento finalizzato alla acquisizione di una più definita professionalità – se:
a) l'apprendista-lavoratore sia stato adibito allo svolgimento delle stesse mansioni di quelle descritte nel contratto e in virtù delle quali è stato predisposto il piano formativo;
b) lo stesso non fosse, al momento dell'assunzione, in possesso della professionalità da conseguire;
c) sussistesse un progetto formativo individuale, preordinato a garantire il conseguimento delle competenze professionali del lavoratore.
“In quest'ordine di idee, l'assegnazione del lavoratore – sin dall'inizio del rapporto di apprendistato – a mansioni diverse da quelle previste dal contratto ed in relazione alle quali è stato predisposto il piano di formazione individuale determina un vizio genetico della causa del contratto di apprendistato, in quanto risulta vanificato ab origine lo scambio fra lavoro retribuito e addestramento finalizzato alla acquisizione di una più definita professionalità, venendo all'evidenza meno la causa formativa e non essendo in tal caso il piano formativo individuale idoneo a garantire il conseguimento delle competenze professionali necessarie allo svolgimento delle mansioni descritte nel contratto.” (così Trib. Roma 4.6.20 n.2934 citata in ricorso a pag. 15).
Per quanto concerne le conseguenze relative alla violazione dell'obbligo formativo, invece, la recente giurisprudenza richiamata anche dalla resistente è concorde nell'affermare che
l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza” (Cass.
n. 15949/2021, Cass. n. 16595/2020).
La necessità che l'inadempimento sia “notevole” e di non scarsa importanza è stata ribadita anche nella recente giurisprudenza di merito, per cui “il giudice deve valutare la gravità
7 dell'inadempimento, giungendo alla declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza” (Trib. Roma 2.9.2019 n. 6696).
5. L'istruttoria testimoniale e documentale ha consentito di smentire la tesi attorea in merito alla “totale carenza” del “Piano formativo individuale” ed in relazione all'asserito inadempimento datoriale al fondamentale obbligo formativo: non è vero che il lavoratore non avesse ricevuto alcuna formazione né che egli fosse stato adibito ad attività di “mero sollevamento pesi” oppure a mansioni da lui svolte “in maniera del tutto autonoma ed indipendente”, senza alcuna formazione in violazione dell'obbligo posto dall'art. 44 D.Lgs.81/15.
Quanto alla offerta formativa pubblica, risulta che l'azienda avesse trasmesso in data
27.8.19 al portale ClicLavoroVeneto.it la richiesta in favore del lavoratore dei corsi formativi esterni, che vengono organizzati ed erogati dalla regione Veneto (doc. n. 4 res.), non potendo addebitarsi alla datrice di lavoro, in mancanza di specifici profili di censura sul punto, il mancato o parziale adempimento da parte della . E' evidente che la formazione professionalizzante Parte_2 svolta in ambito aziendale e sotto la responsabilità del datore di lavoro viene integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica: la carenza di quest'ultima non può essere oggettivamente addebitata all'azienda in mancanza di specifici profili aventi ad oggetto condotte datoriali omissive o dilatorie, profili che non vengono minimamente enucleati in ricorso.
Il ricorrente dà atto di aver frequentato nel corso del rapporto di lavoro due corsi di formazione: - un corso di formazione della durata di 8 ore per la “Comprensione del disegno meccanico”; - un corso della durata di 12 ore per la formazione antinfortunistica dei lavoratori.
6. Risulta che l'apprendista-lavoratore fosse stato adibito allo svolgimento delle mansioni descritte nel contratto e in virtù delle quali è stato predisposto il piano formativo (v. doc. 3 res.); non risulta che il giovane ricorrente possedesse pregresse esperienze lavorative all'atto dell'assunzione in veste di apprendista o che fosse già a conoscenza dei processi di produzione o della professionalità inerente alla qualifica al conseguimento della quale era mirato l'apprendistato professionalizzante (operaio piegatore di lamiere, inquadramento III° Liv. CCNL cit.).
Sussisteva un progetto formativo individuale, preordinato a garantire il conseguimento delle competenze professionali del lavoratore.
Quanto alla formazione on the job risulta che il lavoratore fosse stato posto in affiancamento iniziale con il (indicato come tutor) ed in seguito, su sua delega, affiancato ai colleghi più CP_2 esperti ed anziani con i quali lavorava per circa metà del tempo affiancandoli nelle operazioni di piegatura di pezzi più grandi ed ai quali, anche nell'altra metà del tempo occupata a lavorare autonomamente alla piegatura di pezzi più piccoli, poteva comunque sempre rivolgersi per avere indicazioni o chiarimenti.
8 Così il teste “La formazione per prassi per tutti – così come è avvenuto con il Tes_1 ricorrente – avviene nel senso che per una settimana viene fatto l'orario giornaliero per garantire la presenza del capo reparto ) e quindi per la prima settimana l'operaio riceve una CP_2 formazione in generale sulla sicurezza (in ciò supportato anche dal RSPP dell'azienda) e per la piegatura, per una settimana teorica ma anche pratica. Dopo, lavorando, si inizia ad imparare.
Il SI lavora a giornata, ma la prima settimana anche il ricorrente stava non in turno ma era presente tutto il giorno assieme al SI.
Per la macchina piegatrice, sia piccola che grande, va fatto l'attrezzaggio nello stesso modo, anche se per i pezzi grandi da eseguire richiede la presenza di due operatori e maggiore esperienza.
Dopo la prima settimana la formazione è 'on the job': ossia la persona viene messa su macchine piccole e a fare piccoli attrezzaggi.
Il reparto è di dieci persone e anche dopo la prima settimana il ricorrente poteva chiedere al
SI se aveva dubbi o problemi.
Di solito per prassi il ice al nuovo arrivato di chiedere a chi è più esperto ed a chi lavora CP_2 vicino;
SI lavora a giornata;
ma nei due turni ci sono sempre queste due figure - una per turno ma mai contemporaneamente - un logistico (chi fa l'asservimento delle piegatrici) ed il capo turno (nel caso del ricorrente il capo turno era )… Nelle prime settimane spesso il nuovo Persona_3 operaio viene impiegato nelle lavorazioni come secondo operatore.
Dopo la prima settimana il ricorrente faceva sia lavorazioni in autonomia che come secondo addetto;
ci saranno stati anche periodi in cui il ricorrente stava settimane a fare il secondo, ed invece altri in cui lavorava in autonomia sulla macchina a lavorazione di pezzi piccoli.
Indicativamente nell'ambito del mese posso dire che corrispondeva a circa il 50% il tempo in cui il ricorrente era addetto alla lavorazione autonoma nelle piegatrici manuali, mentre l'altro 50% lavorava nelle piegatrici come secondo addetto. (…)
Sul cap. 10 ric.: il capo reparto spiegava al ricorrente come dovevano essere letti i disegni e come si doveva attrezzare la macchina e poi, pian piano, la persona a forza di farlo imparava ad essere autonoma.
Il ricorrente, a parte la prima settimana, lavorava su turni.
Quando era addetto a fare il 'secondo' presso la piegatrice grande certamente poteva lavorare con forse anche con anche se quest'ultimo spesso svolge lavorazioni che non Pt_3 Per_1 richiedono il lavoro a due. Potrebbe aver lavorato anche con e di Persona_4 Parte_4 cui mi si fa il nome. A questo punto voglio spontaneamente aggiungere che quando si lavora in due
l'attrezzaggio della piegatrice è il momento in cui la persona che vi lavora come 'secondo' si forma guardando come fa il primo addetto”.
9 Il dato relativo alla suddivisione al 50% del tempo dell'apprendista (dopo la prima settimana di formazione “integrale”) tra lavorazioni autonome nella piegatrice manuale e lavorazioni come secondo addetto nelle piegatrici per operazioni più complesse rinviene emblematica conferma nella stessa narrativa del ricorso introduttivo (punto 6: “Per la metà, all'incirca, del suo complessivo orario di lavoro il sig. era adibito a coadiuvare i colleghi adibiti alle varie macchine piegatrici Pt_1 presenti in reparto”).
Vero è che l'unico modo per imparare le piegature dei pezzi più grandi e più complesse non poteva consistere se non nell'affiancare i colleghi anziani di maggiore esperienza (anche
“passandogli i pezzi”) i quali gli spiegavano nel frattempo come si effettuava la piegatura mostrando nel contempo le manovre;
è lo stesso teste di parte ricorrente a confermare il dato, Persona_1 assai importante dal punto di vista dell'adempimento dell'obbligo formativo, oltre al fatto di aver visto più volte il dare indicazioni al giovane sulle modalità lavorative (sottolineature CP_2 dell'estensore): “Lui lavorava sulle macchinette più piccole di piegatura.
Quando aveva bisogno di qualche suggerimento su lavorazioni o scelte di utensili o strategie lui chiedeva a chi gli era più vicino: c'ero io, e poi c'era un dipendente esperto, che ora è morto e che era di fronte alla mia macchina.
Di solito chi arriva lo mettono a dare una mano a uno o all'altro e non aveva una postazione fissa. Lui fin dall'inizio dava spesso una mano all'altro operatore sulle lavorazioni più complesse, si chiamava il ricorrente o chi era al momento disponibile come secondo addetto. (…)
Sul cap. 10 ric.: l'operatore, ossia il ricorrente, cercava di capire i lavori da fare in base ai disegni che gli venivano consegnati e poi, se aveva dubbi sulla modalità o sulla strategia, chiedeva come fare e spesso si rivolgeva anche a me che ero vicino.
Lui lavorava da solo sulla piegatrice ed altre volte, circa metà e metà, era addetto come secondo operatore sulle piegatrici di grandi dimensioni che richiedevano due operatori per i pezzi più grandi. Il ricorrente lavorava su turni. Ogni tanto avevo visto il capo reparto a dargli una CP_2 dritta al ricorrente anche se poi delegava me e mi diceva di 'dargli un occhio' (…).
Quando lavorava con me alla piegatrice dei pezzi grandi io cercavo di spiegargli come si doveva comportare per la sicurezza ed anche come si faceva il lavoro per insegnargli anche cosa facevo io come primo addetto, anche perché per il lavoro in due bisogna essere sincronizzati sul lavoro per non sbagliare i pezzi e per evitare di farsi del male”.
La circostanza ricalca sostanzialmente quanto dichiarato dallo stesso in aula: “Quando CP_2 faceva il secondo operatore - ed i primi tempi era la maggior parte del tempo quella in cui stava ad aiutare il primo addetto sulle piegatrici di grandi dimensioni - anche quella era formazione e non si limitava al lavoro manuale ma gli veniva mostrato come si faceva l'attrezzaggio di queste macchine.
Può capitare che magari facesse due o tre ore come addetto secondo operatore e le altre sulla
10 macchina piegatrice piccola. Poi la cosa variava. Sicuramente quando era in piegatura manuale lo usavo per mandarlo come secondo operatore per le piegatrici di grandi dimensioni.
Passato il primo periodo posso dire che il ricorrente faceva circa 50% sulla piegatrice piccola e
50% come secondo addetto alla piegatrice grande, che per me è più formativa perché così vedeva il lavoro”.
L'affidabilità della testimonianza di risulta indubbiamente minata sia sul Persona_2 piano dell'attendibilità soggettiva (l'aver intentato nell'anno 2021 due cause per malattia professionale e dequalificazione nei confronti della resistente, sia pure sebbene conciliate nel 2023) sia sul versante della dissonanza oggettiva rispetto ad altri elementi estrinseci emersi dall'istruttoria: tutti i testi (e lo stesso lavoratore in ricorso) tratteggiano una divisione al 50% tra il tempo trascorso dal ricorrente al lavoro sulla piegatrice individuale e quello da lui occupato quale secondo addetto alla piegatrice di pezzi di maggiori dimensioni, mentre il teste sostiene che il lavoratore Per_2 avrebbe trascorso la maggior parte del suo tempo occupato sulla piegatrice individuale (“magari stava per settimane sulla individuale e poi per tre giorni andava a dare una mano sulle piegatrici più grandi”); il teste afferma poi con nettezza di non aver mai visto nessuno affiancare il ricorrente per insegnargli il lavoro, dato che si pone in aperto contrasto con quanto dichiarato dagli altri testi, anche di parte ricorrente.
Il teste di parte ricorrente, non più legato alla resistente avendo presentato Pt_3 dimissioni a fine anno 2023, ha così tratteggiato la propria posizione, abbastanza defilata in ambito aziendale, e l'apporto del ricorrente: “Io lavoravo su una macchina piegatrice collocata in un reparto isolato e non era in piegatura. Il ricorrente l'ho conosciuto perché quando mi serviva una mano per fare manodopera chiamavo il capo reparto SI e mi mandava un operatore aggiunto e così a volte mi mandava il ricorrente ed altre volte mi mandava altri operai che aveva liberi.
Il lavoratore aggiunto mi aiutava a sollevare il pezzo: io ero il capo macchina. La lavorazione del pezzo si faceva assieme secondo le mie indicazioni. Io non davo istruzioni o insegnamenti al ricorrente perché non era il mio compito. Diciamo che guardando si impara”.
Il teste infine, ha ricordato il tentativo di coinvolgere il giovane ricorrente sulle più Tes_2 complesse lavorazioni di piegatura “robotizzata”: “Lavoro dal 1997 per la resistente con mansioni attuali di responsabile area piegatura robotizzata da circa 8 anni.
All'arrivo del ricorrente nel mio reparto, verso il 2020, lui è stato da noi circa 6 mesi ed inizialmente gli sono state impartite (da me e dai miei colleghi) le specifiche della piegatura robotizzata che è una piegatrice identica come attrezzaggio a quelle sulle quali si fanno i pezzi piccoli manualmente ma ha anche una parte robotica, perché vi sono anche i comandi del computer.
Inizialmente gli avevo mostrato come si lavorava individualmente, e io potevo esserci un due ore al giorno ma poi lo affidavo ad altri operatori esperti come e TE IG, il quale ora Testimone_3 non è più in azienda: lui era affiancato a loro perché era in fase di insegnamento.
11 Lui aveva lavorato da solo sulle piegatrici robotizzate ma avevo rilevato che i suoi errori erano giornalieri: così ne ho parlato con e posto che vi era una scarsa attenzione CP_2 all'insegnamento si era deciso di farlo tornare in piegatura manuale”.
Per quanto concerne la durata della fase di attrezzaggio delle macchine piegatrici, le risultanze testimoniali convergono nel senso di delineare una durata variabile delle stesse, che dipendeva dalla dimensione della macchina e dalla tipologia di pezzi da produrre, ma comunque significativa.
Il teste nel confermare il cap. 18 di parte resistente, precisava: “[…] dipende dalla Tes_1 tipologia della commessa: se è una commessa da tre pezzi può essere che durante la giornata si fanno anche 10 o 20 attrezzaggi. Mediamente un attrezzaggio può durare una mezz'ora […]”
I testi di parte ricorrente e hiarivano ulteriormente: Per_1 Pt_3
“[…] non è standardizzato;
può capitare che in 8 ore si fa solo un attrezzaggio perché ci sono centinaia di pezzi;
ma altre volte se ci sono pochi pezzi può capitare di fare anche più di cinque attrezzaggi. Solo se vi era da fare pochi pezzi (come due o tre pezzi) allora in un turno potevano essere necessari anche quattro o cinque attrezzaggi. Non si arrivava mai a dieci o venti attrezzaggi in un turno.
Un attrezzaggio medio può durare circa 15/20 minuti;
se è complesso può durare anche un'ora; certo, sulle piegatrici piccole dove stava il era difficile che durasse più di 20 minuti […]” Pt_1
); Per_1
“In un turno di otto ore sulla mia macchina si possono fare da un minimo di 2/3 attrezzaggi ad un massimo di 4/5 attrezzaggi. Io ci mettevo un venti minuti a fare attrezzaggio (ma ero favorito perché avevo tutto vicino e non dovevo perdere tempo a ricercare le attrezzature)” (Draganti)
7. Dalle risultanze dell'espletata istruttoria non sembra dunque potersi ritenere inadempiuto l'obbligo formativo gravante sulla datrice di lavoro, secondo i principi normativi e giurisprudenziali richiamati in premessa, considerando per l'appunto che:
- il ricorrente, ventiduenne all'atto dell'assunzione, non risultava possedere alcuna esperienza o formazione rispetto alle mansioni per le quali fu assunto come apprendista;
- il Piano Formativo Individuale, che prevedeva come tutor la figura di CP_2
(responsabile del reparto piegatura dotato di pluriennale esperienza), era stato correttamente redatto e conteneva in dettaglio le indicazioni di legge e la sottoscrizione delle parti;
- era stata tempestivamente inoltrata la richiesta in favore del lavoratore dei corsi formativi esterni, che vengono organizzati ed erogati dalla regione Veneto (la quale non risulta avesse mai convocato il lavoratore per consentirgli la partecipazione ai corsi formativi);
- il lavoratore ha comunque svolto nel corso del rapporto ulteriore attività formativa (cd.
“didattica”) (cfr. all. n. 7 “rilancio copie disegni” e all. 8 corso di n. 12 ore sulla formazione in data 3 e
8.7.20 e corso relativo alla comprensione del disegno meccanico dal 30.11.21 al 20.12.21);
12 - era stata impartita la formazione sia teorica che sul campo (cd. on the job) da parte dell'azienda resistente al lavoratore, il quale aveva sin da subito ricevuto almeno 40 ore di formazione con il tutor assegnato ed era stato quindi posto in affiancamento ai colleghi più anziani nel ruolo di secondo operatore o veniva destinato singolarmente alla piegatura manuale di lamiere di piccole dimensioni sotto la supervisione dei colleghi in turno (od in più occasioni anche del CP_2
- quando era in affiancamento il ricorrente riceveva da questi la formazione on the job principalmente durante le “numerose” fasi di “attrezzaggio” della macchina e proseguiva poi anche durante la fase di lavorazione della macchina e finanche nella fase di controllo successivo dei pezzi;
- era stata impartita al ricorrente anche una formazione circa la fase di piegatura mediante robot durante la doppia fase di attrezzaggio.
8. Il ricorso va, allora, rigettato, risultando superata ed assorbita ogni ulteriore e diversa questione (non potendosi ritenere sussistente un “licenziamento” a seguito del mancato accoglimento della domanda di riqualificazione del rapporto di apprendistato in termini di lavoro subordinato ordinario), e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel minimo come in dispositivo secondo le tabelle in vigore e l'opera prestata nelle quattro fasi, per una causa di valore indeterminabile, di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio sostenute dalla società resistente, che liquida in complessivi euro 4.629,00, oltre Rimb.
Forf 15%, IVA e CPA come per legge;
3) indica termine di giorni 60 per il deposito della motivazione della sentenza.
Verona, 13 novembre 2024
IL GIUDICE
dott. Marco Cucchetto
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