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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 02/02/2026, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1634/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4668/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
PI Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1665883635 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19394/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11/01/2025 al signor Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, veniva notificato l' avviso di accertamento, avente protocollo n. 16658/3635 del 27/11/2024 in materia di IMU per l'anno di imposta 2019, notificato a cura di Società_1 SRL per l'immobile detenuto in Comune di Napoli nel complessivo ammontare di euro 1.804,00 compreso di sanzioni ed interessi. Il ricorso veniva notificato a Società_1 SRL ed al Comune di Napoli in data 01/03/2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 11/03/2025. La Società_1 SRL ha notificato l' avviso di accertamento a seguito del riscontro dell'omesso versamento dell'IMU per l'annualità 2019, relativamente al mancato riconoscimento della dimora presso lo stesso immobile, sito in Napoli alla Indirizzo_1, identificato a catasto quale abitazione A/2 sezione urbana SEC, foglio 6, particella 329, sub uno Pippi p int 2.
La parte ricorrente impugnando l'atto eccepiva i seguenti motivi di contestazione:
- illegittimità dell'avviso di accertamento IMU in quanto elevata su abitazione principale e residenza anagrafica del contribuente;
- prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale in quanto l' IMU può essere accertato entro 5 anni, quindi entro non oltre il 31 dicembre 2024 da cui deriva la decadenza in capo al
Comune.
In data 02/10/2025 si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, il quale Ente, deduceva la propria estraneità al presente giudizio, e che, l'unico soggetto legittimato era il concessionario della riscossione, società
Società_1 SRL, in quanto in applicazione del decreto legislativo n. 446 del 1997 art. 52 che regola la potestà regolamentare, qualora il Comune affidi il servizio di accertamento e riscossione delle proprie imposte locali mediante un'apposita convenzione, a soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento spetta al soggetto concessionario e non al Comune e, dall'attribuzione di tale poteri consegue quello della legittimazione sostanziale e processuale per le controversie che coinvolgono tali materie.
In data 14 ottobre 2025 si costituiva in giudizio PI PA , il quale Ente, contestava tutto quanto ex adverso affermato da parte ricorrente ritenendo valido il proprio operato, evidenziando che per avere diritto all'esenzione IMU occorre possedere entrambi i requisiti di residenza e di dimora abituale. La parte ricorrente nel proprio ricorso non dimostra di avere il domicilio presso la suddetta abitazione in quanto i consumi di energia elettrica sono irrisori ed a tale proposito la società PI PA si rifà all'ordinanza n. 29501/21 della Cassazione, la quale ha stabilito che il contribuente non può beneficiare dell'agevolazione IMU poiché
i bassi consumi di energia elettriche provano che il contribuente non utilizzava l'immobile come abitazione principale.
In data 03/11/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Giudice monocratico ritiene che per avere diritto all'esenzione IMU bisogna possedere entrambi i requisiti di residenza e di dimora abituale.
Dalla documentazione presentata in atti traspare che il ricorrente ha documentato solamente la residenza anagrafica ma non la sua dimora abituale. Si rileva che l'abitazione principale è definita come l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente (art. 1, comma 741, lett. b, primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019).
Presupposto fondamentale affinché il contribuente possa beneficiare dell'esenzione IMU per abitazione principale è la duplice condizione della residenza anagrafica e della dimora abituale. Dagli estratti dei consumi per Energia elettrica, si rileva un consumo per l'anno 2019 di euro 270,00 per l'intera annualità, simile a quelli dei precedenti anni 2017 (euro 250/anno) e 2018 (euro 251/anno), nonché del successivo 2020 (euro
250/anno).
Con l'Ordinanza n. 29505/21, la Cassazione ha stabilito che il contribuente non può beneficiare delle agevolazioni Imu, poiché i bassi consumi di energia elettrica nel triennio provano che il contribuente non utilizzava l'immobile come abitazione principale. Nel caso in esame, il contribuente riceveva dal comune
“tre avvisi di accertamento in rettifica aventi ad oggetto l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni
2009, 2010 e 2011 in conseguenza del mancato riconoscimento delle agevolazioni previste dal D. Lgs. n.
504 del 1992, art. 8”, poiché il contribuente nonostante risultasse anagraficamente residente non utilizzava l'abitazione come tale. Di fronte a tali accertamenti, il contribuente si è opposto davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale, spiegando che i bassi consumi erano dovuti all'impegno lavorativo che lo portavano ad essere lontano da casa per lunghi periodi. Con Sentenza 852/2019, il Giudice di primo grado, respingeva il ricorso, il contribuente, contrario a tale pronuncia proponeva appello, riaffermando quanto già esposto e sostenendo che sarebbe spettato al Comune dimostrare la prova contraria. Con Sentenza n. 1711/2019, la
Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello, ritenendo che: gli scarsi consumi di energia elettrica nell'arco di un triennio possono costituire fonte probatoria che smentisce la presunzione di abituale dimora nel luogo di residenza, tale prova era stata fornita dal Comune. A seguito di ciò il contribuente, propone ricorso per cassazione, ma, i motivi illustrati nelle memorie, non sono stati accolti e il ricorso veniva dichiarato inammissibile, poiché i Giudici, con l'accertamento sufficientemente motivato, hanno ritenuto che l'elemento riscontrato dal Comune, in riferimento al basso consumo, fosse un dato sufficiente per ritenere superata la presunzione di effettiva residenza. E' infatti, insegnamento della Corte, quello che “In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 per l'immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito” (Cass. Ord. n. 12299/17, n. 13062/17 e Cass.
2018 n. 14793).
Prova contraria che, nel caso di specie la ricorrente non ha ritenuto offrire.
Tali consumi, per la loro esiguità, non sono compatibili con l'utilizzazione dell'immobile come dimora abituale, costituente presupposto necessario, insieme alla residenza, per usufruire dell'esenzione dall'imposta. Infine, assume forte rilevanza la circostanza che il ricorrente presta la sua attività lavorativa in una diversa citta per escludere che abbia la dimora a Napoli. Il ricorrente, onerato avrebbe dovuto dimostrare - ad es., mediante i consumi delle utenze, il pagamento della TARI, medico di famiglia, gli scontrini dei negozi, ecc. - che la residenza coincida con l'effettiva dimora (e non sia quindi una "seconda casa"). Le suindicate risultanze, unitamente considerate, sono idonee a dimostrare, che il ricorrente non aveva la sua dimora abituale presso l'unità abitativa oggetto dell'accertamento e la conseguente legittimità del provvedimento impugnato.
Alla luce degli elementi istruttori acquisiti, ritiene questo Giudice che non sia applicabile l'esenzione invocata dal ricorrente, non essendo stata fornita prova della dimora abituale presso l'immobile. E' onere della parte fornire la dimostrazione di entrambi i requisiti sopra detti, residenza e dimora e, quindi, ritenuto che il primo sussista, per non esserci contestazione fra le parti, non vi è dimostrazione del secondo. Pertanto, alcuna esenzione ai fini IMU potrà essere concessa, in considerazione della presunta mancanza della dimora abituale.
Per quanto attiene alla prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale, nessuna prescrizione è matuata considerando che l' IMU può essere accertato entro 5 anni, quindi entro non oltre il
31 dicembre 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza così come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso. Spese di lite a carico della parte ricorrente, liquidate in euro
300,00 oltre oneri di legge se dovuti, a favore di ciascun Ente resistente intervenuto in giudizio.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4668/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
PI Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1665883635 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19394/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11/01/2025 al signor Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, veniva notificato l' avviso di accertamento, avente protocollo n. 16658/3635 del 27/11/2024 in materia di IMU per l'anno di imposta 2019, notificato a cura di Società_1 SRL per l'immobile detenuto in Comune di Napoli nel complessivo ammontare di euro 1.804,00 compreso di sanzioni ed interessi. Il ricorso veniva notificato a Società_1 SRL ed al Comune di Napoli in data 01/03/2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 11/03/2025. La Società_1 SRL ha notificato l' avviso di accertamento a seguito del riscontro dell'omesso versamento dell'IMU per l'annualità 2019, relativamente al mancato riconoscimento della dimora presso lo stesso immobile, sito in Napoli alla Indirizzo_1, identificato a catasto quale abitazione A/2 sezione urbana SEC, foglio 6, particella 329, sub uno Pippi p int 2.
La parte ricorrente impugnando l'atto eccepiva i seguenti motivi di contestazione:
- illegittimità dell'avviso di accertamento IMU in quanto elevata su abitazione principale e residenza anagrafica del contribuente;
- prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale in quanto l' IMU può essere accertato entro 5 anni, quindi entro non oltre il 31 dicembre 2024 da cui deriva la decadenza in capo al
Comune.
In data 02/10/2025 si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, il quale Ente, deduceva la propria estraneità al presente giudizio, e che, l'unico soggetto legittimato era il concessionario della riscossione, società
Società_1 SRL, in quanto in applicazione del decreto legislativo n. 446 del 1997 art. 52 che regola la potestà regolamentare, qualora il Comune affidi il servizio di accertamento e riscossione delle proprie imposte locali mediante un'apposita convenzione, a soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento spetta al soggetto concessionario e non al Comune e, dall'attribuzione di tale poteri consegue quello della legittimazione sostanziale e processuale per le controversie che coinvolgono tali materie.
In data 14 ottobre 2025 si costituiva in giudizio PI PA , il quale Ente, contestava tutto quanto ex adverso affermato da parte ricorrente ritenendo valido il proprio operato, evidenziando che per avere diritto all'esenzione IMU occorre possedere entrambi i requisiti di residenza e di dimora abituale. La parte ricorrente nel proprio ricorso non dimostra di avere il domicilio presso la suddetta abitazione in quanto i consumi di energia elettrica sono irrisori ed a tale proposito la società PI PA si rifà all'ordinanza n. 29501/21 della Cassazione, la quale ha stabilito che il contribuente non può beneficiare dell'agevolazione IMU poiché
i bassi consumi di energia elettriche provano che il contribuente non utilizzava l'immobile come abitazione principale.
In data 03/11/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Giudice monocratico ritiene che per avere diritto all'esenzione IMU bisogna possedere entrambi i requisiti di residenza e di dimora abituale.
Dalla documentazione presentata in atti traspare che il ricorrente ha documentato solamente la residenza anagrafica ma non la sua dimora abituale. Si rileva che l'abitazione principale è definita come l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente (art. 1, comma 741, lett. b, primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019).
Presupposto fondamentale affinché il contribuente possa beneficiare dell'esenzione IMU per abitazione principale è la duplice condizione della residenza anagrafica e della dimora abituale. Dagli estratti dei consumi per Energia elettrica, si rileva un consumo per l'anno 2019 di euro 270,00 per l'intera annualità, simile a quelli dei precedenti anni 2017 (euro 250/anno) e 2018 (euro 251/anno), nonché del successivo 2020 (euro
250/anno).
Con l'Ordinanza n. 29505/21, la Cassazione ha stabilito che il contribuente non può beneficiare delle agevolazioni Imu, poiché i bassi consumi di energia elettrica nel triennio provano che il contribuente non utilizzava l'immobile come abitazione principale. Nel caso in esame, il contribuente riceveva dal comune
“tre avvisi di accertamento in rettifica aventi ad oggetto l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni
2009, 2010 e 2011 in conseguenza del mancato riconoscimento delle agevolazioni previste dal D. Lgs. n.
504 del 1992, art. 8”, poiché il contribuente nonostante risultasse anagraficamente residente non utilizzava l'abitazione come tale. Di fronte a tali accertamenti, il contribuente si è opposto davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale, spiegando che i bassi consumi erano dovuti all'impegno lavorativo che lo portavano ad essere lontano da casa per lunghi periodi. Con Sentenza 852/2019, il Giudice di primo grado, respingeva il ricorso, il contribuente, contrario a tale pronuncia proponeva appello, riaffermando quanto già esposto e sostenendo che sarebbe spettato al Comune dimostrare la prova contraria. Con Sentenza n. 1711/2019, la
Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello, ritenendo che: gli scarsi consumi di energia elettrica nell'arco di un triennio possono costituire fonte probatoria che smentisce la presunzione di abituale dimora nel luogo di residenza, tale prova era stata fornita dal Comune. A seguito di ciò il contribuente, propone ricorso per cassazione, ma, i motivi illustrati nelle memorie, non sono stati accolti e il ricorso veniva dichiarato inammissibile, poiché i Giudici, con l'accertamento sufficientemente motivato, hanno ritenuto che l'elemento riscontrato dal Comune, in riferimento al basso consumo, fosse un dato sufficiente per ritenere superata la presunzione di effettiva residenza. E' infatti, insegnamento della Corte, quello che “In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 per l'immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito” (Cass. Ord. n. 12299/17, n. 13062/17 e Cass.
2018 n. 14793).
Prova contraria che, nel caso di specie la ricorrente non ha ritenuto offrire.
Tali consumi, per la loro esiguità, non sono compatibili con l'utilizzazione dell'immobile come dimora abituale, costituente presupposto necessario, insieme alla residenza, per usufruire dell'esenzione dall'imposta. Infine, assume forte rilevanza la circostanza che il ricorrente presta la sua attività lavorativa in una diversa citta per escludere che abbia la dimora a Napoli. Il ricorrente, onerato avrebbe dovuto dimostrare - ad es., mediante i consumi delle utenze, il pagamento della TARI, medico di famiglia, gli scontrini dei negozi, ecc. - che la residenza coincida con l'effettiva dimora (e non sia quindi una "seconda casa"). Le suindicate risultanze, unitamente considerate, sono idonee a dimostrare, che il ricorrente non aveva la sua dimora abituale presso l'unità abitativa oggetto dell'accertamento e la conseguente legittimità del provvedimento impugnato.
Alla luce degli elementi istruttori acquisiti, ritiene questo Giudice che non sia applicabile l'esenzione invocata dal ricorrente, non essendo stata fornita prova della dimora abituale presso l'immobile. E' onere della parte fornire la dimostrazione di entrambi i requisiti sopra detti, residenza e dimora e, quindi, ritenuto che il primo sussista, per non esserci contestazione fra le parti, non vi è dimostrazione del secondo. Pertanto, alcuna esenzione ai fini IMU potrà essere concessa, in considerazione della presunta mancanza della dimora abituale.
Per quanto attiene alla prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale, nessuna prescrizione è matuata considerando che l' IMU può essere accertato entro 5 anni, quindi entro non oltre il
31 dicembre 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza così come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso. Spese di lite a carico della parte ricorrente, liquidate in euro
300,00 oltre oneri di legge se dovuti, a favore di ciascun Ente resistente intervenuto in giudizio.