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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/05/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2462/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Gaetano
Sole, a seguito della discussione orale (art. 281-sexies c.p.c.), svoltasi tramite lo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2462 dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Carmelo Castelli
e Carlo Castelli, ed elettivamente domiciliato in Trapani, nella via
Virgilio n. 37/A
parte opponente
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, ed elettivamente domiciliata in La Spezia, nella via Paolo Emilio Taviani
n. 170,
parte opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha spiegato opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 612/2022, emesso dal Tribunale di Trapani in data 7.10.2022, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 8.716,27, oltre interessi e spese del procedimento monitorio: credito scaturente da un contratto di credit revolving
sottoscritto dal con OM (poi ceduto, in forza di Pt_1
un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 l. n. 130/1999,
all'odierna società opposta).
In particolare, parte opponente ha, preliminarmente, eccepito il difetto di legittimazione attiva della . Controparte_1
Nel merito, il ha dedotto la nullità del contratto dal quale Pt_1
origina il credito vantato da parte opposta, e ciò in quanto, per un verso, il superiore contratto non sarebbe stato concluso da un intermediario abilitato, in violazione dell'art. 3, D.lgs. n. 374/1999 e,
per altro verso, a causa dell'indeterminatezza dell'oggetto, in quanto non potrebbero compiutamente evincersi le condizioni negoziali pattuite.
Parte opponente ha, inoltre, dedotto la mancata produzione della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, contestando,
altresì, l'applicazione di interessi superiori al tasso-soglia usura previsto, per il periodo di riferimento, dalla NC d'Italia.
Pertanto, parte opponente ha chiesto al Tribunale: “in via principale, -
ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della CP_2
[...] Tribunale di Trapani
[...]
Giudice dott. Gaetano Sole srl ovvero in subordine ritenere e dichiarare che il Sig.
[...]
nulla devono alla ovvero ancora Parte_1 CP_1
in ulteriore subordine, per le ragioni indicate in premessa, dichiarare
non dovute ovvero dichiarare solo in parte dovute le somme indicate
quali interessi moratori nel decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, -
per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché infondato,
ingiusto ed illegittimo”.
Inoltre, mette conto evidenziare che in seno alla memoria ex art. 183,
sesto comma, n. 1, c.p.c., parte opponente ha spiegato eccezione di vessatorietà ex art. 33, comma 2, lett. F), D.lgs. n. 206/2005 delle clausole n. 21 e 22 del contratto di credit revolving sottoscritte.
Costituendosi in giudizio, - premettendo di aver Controparte_1
concluso, con OM, un contratto di cessione dei crediti ex artt.
1 e 4, l. n. 130/1999 e 58 T.U.B., di cui è stata data notizia sulla G.U.
n. 21 del 18.2.2017, dacché non le sarebbero opponibili eccezioni afferenti ad eventuali vizi del contratto ceduto - ha avversato le deduzioni poste a fondamento della domanda attorea.
In particolare, parte convenuta ha dedotto la propria legittimazione attiva in forza del contratto di cessione stipulato con Controparte_3
il 16.1.2017 e prodotto in allegato al ricorso monitorio, nonché la ritualità dell'operazione di cartolarizzazione conclusa.
Nel merito, ha dedotto: - che la carta revolving Controparte_1
sarebbe stata rilasciata da un soggetto autorizzato;
- che alcuna nullità
del contratto deriverebbe dalla mancata comunicazione al debitore
Tribunale di Trapani 3
Giudice dott. Gaetano Sole della decadenza dal beneficio del termine;
- la legittimità del contratto sottoscritto dal e la legittimità degli interessi applicati al Pt_1
negozio, tanto compensativi, quanto moratori, anche in considerazione del fatto che andrebbe escluso il cumulo dei tassi d'interesse con le altre voci di costo contemplate.
Pertanto, instando per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ha chiesto al Tribunale: Controparte_1
“In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà
dell'opposto decreto ingiuntivo n. 612/2022 del 10/10/2022RG n.
1607/2022emesso dal Tribunale di Trapani, stante la ricorrenza dei
presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito,
rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate,
perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in
narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 612/2022
del 10/10/2022RG n. 1607/2022emesso dal Tribunale di Trapani. In
via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig.
[...]
al pagamento in favore della società Parte_1 CP_1
della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito
[...]
dell'espletanda attività istruttoria”.
Verificato l'assolvimento della condizione di procedibilità dell'azione e assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa –
istruita documentalmente e fallito il tentativo di conciliazione a seguito della proposta ex art. 185-bis cpc formulata dal Tribunale – è
stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc e viene
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Giudice dott. Gaetano Sole ora in decisione.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, e rilevato che risulta soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, D.lgs.
n. 28/2010, va preliminarmente dato atto che parte opposta ha dato contezza della propria legittimazione attiva, producendo – in uno al ricorso depositato in sede monitoria – sia il contratto di cessione concluso con che l'estratto della pubblicazione in Controparte_3
G.U. dell'operazione di cartolarizzazione conclusa (cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio).
Com'è noto, l'art. 1264 c.c. dispone che “la cessione ha effetti nei
confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando
gli è stata notificata” mentre l'art. 58, co. 2 TUB stabilisce che “La
banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante
iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La NC d'Italia può stabilire
forme integrative di pubblicità”. La pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco del credito esonera la cessionaria dal notificare la cessione al debitore ceduto.
Di conseguenza, l'eccezione preliminare spiegata da parte opponente deve essere rigettata.
Ciò posto, quanto alla domanda di nullità relativa alla circostanza che il contratto di credit revolving non sarebbe stato sottoscritto dal con un intermediario autorizzato, essa si rivela fondata. Pt_1
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Giudice dott. Gaetano Sole A norma dell'art. l'art. 3, d.lgs. n. 374/1999: “L'esercizio
professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività
finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai
Cont soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' .” Il d. MEF n.
485/2001 ha dettato la disciplina di dettaglio e, all'art. 2, comma 2, ha stabilito che: “
2. Ai fini del presente regolamento, non integra
esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte
di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori
di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività
finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico
bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base
di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.”
Pertanto, l'esercente commerciale che promuove la stipula del contratto di finanziamento è legittimato a raccogliere la modulistica contrattuale firmata dal cliente inerente il contratto di credito,
modulistica che ha valore giuridico di proposta contrattuale e che si perfeziona solo con l'accettazione del soggetto finanziatore (nella specie: OM), solo limitatamente al credito necessario per l'acquisto del bene o servizio da egli venduto. La deroga alla richiesta qualificazione del personale è eccezionale ed è limitata al finanziamento del bene contestualmente venduto e alla distribuzione di carte di pagamento, cioè al caso di operazioni semplici e di importo contenuto. Nel caso specie l'attività del negoziante non si è limitata alla distribuzione di una carta di pagamento ai sensi del decreto citato.
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Giudice dott. Gaetano Sole Invero in proposito va evidenziato che la carta di credito revolving non è solo «carta di pagamento», ma è soprattutto strumento per ottenere credito.
Ed invero è nota la differenza tra carta di pagamento (o di debito) e carte di credito. Con la prima il titolare può fare prelevamenti in contanti od acquisti solo in presenza della relativa provvista. Con la seconda, invece, l'ente emittente fa credito al titolare, consentendogli l'acquisto pur in difetto di disponibilità, salvo il rimborso del dovuto secondo le modalità e condizioni concordate. Né si è trattato di operazione di credito al consumo in senso stretto. Invero nel caso di specie il negoziante ha raccolto una domanda relativa ad una vera e propria apertura di linea di credito, non finalizzata "unicamente"
all'acquisto del bene da lui venduto, in violazione della richiamata normativa primaria e regolamentare.
Né può ritenersi applicabile al caso di specie la nozione di intermediario ricavabile dall'art 121 TUB, come modificato dal D. Lgs
141/2010: difatti, è noto che la suddetta novella, che ha ridefinito la nozione di intermediario del credito, riconoscendo tale qualità anche a colui, che "nell'esercizio della propria attività commerciale o
professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro
vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve
di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti
attività: 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero
altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
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Giudice dott. Gaetano Sole 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore)". Tale
disciplina è però inapplicabile ratione temporis alla fattispecie. Essa,
infatti è entrata in vigore il 19.9.2010, e quindi successivamente alla stipula del contratto di reddito oggetto di causa, che è del 2009.
In proposito va sottolineato che i finanziamenti concessi tramite carte revolving a utilizzo rateale rappresentano un fenomeno che ha conosciuto in anni recenti una notevole espansione, al punto da essere
- di già - oggetto dei rilievi critici della NC d'Italia che, con una raccomandazione di carattere generale, richiamava gli operatori finanziari all'adozione di prassi commerciali improntate alla correttezza (v. Comunicazione del 20 aprile 2010. “Credito revolving concesso con carte di credito: cautele e indirizzi per gli operatori”,
pubblicata in Bollettino di Vigilanza n. 4, aprile 2010). Va da sé che il collocamento di tali contratti da parte di un soggetto privo di idonea legittimazione (ovvero di specifica abilitazione per l'attività
finanziaria) è – di per sé – un'autonoma causa di nullità del contratto,
proprio in virtù della suddetta disposizione, in base alla quale gli intermediari finanziari, per la promozione e la conclusione di contatti di finanziamento, si devono avvalere degli agenti in attività
finanziaria iscritti all'apposito albo, soggetti ai quali è riservata tale specifica attività. L'intento del Legislatore era, difatti, quello di assicurare al cliente la possibilità di interfacciarsi con personale qualificato e preparato, capace di orientarlo verso i prodotti più idonei a soddisfare le proprie esigenze. Resta quindi assorbito ogni altro
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Giudice dott. Gaetano Sole diverso motivo di nullità.
Viene a questo punto all'esame la questione relativa alle conseguenze da trarsi dalla predicata nullità del contratto di credito revolving. La
soluzione non può essere ricercata nella disciplina dettata dal T.U.B.
(ove viene disposta l'automatica integrazione/sostituzione delle clausole contrattuali “assenti o nulle”), la cui operatività, infatti,
presuppone la validità formale del contratto complessivamente considerato, che – nel caso di specie –, come detto, è da negarsi.
Occorre, pertanto, applicare la disciplina generale sulla ripetizione dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c. Orbene, detto ciò, il tema controverso è quello relativo al contenuto dell'obbligazione restitutoria, frutto della declaratoria di nullità del contratto: se, cioè, si debba rimborsare all'intermediario esclusivamente il capitale finanziato, ovvero se si debba riconoscere – oltre a quest'ultimo –
anche gli interessi. A tal proposito, secondo questo Tribunale, dovendo ritenersi che la nullità di un contratto bancario per difetto di forma costituisca (come ormai pacifico) un'ipotesi di nullità di protezione,
che dunque opera a vantaggio del cliente, deve concludersi nel senso della non spettanza di interessi sulla somma mutuata.
In conclusione il contratto oggetto di causa va dichiarato nullo e, per l'effetto, parte opponente ha l'obbligo di restituire le sole somme ricevute in prestito, pari ad € 3.841,58, per come ammesso dalla stessa parte opponente nel proprio libello introduttivo.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno integralmente compensate,
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Giudice dott. Gaetano Sole avendo l'opponente rifiutato una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento di una somma inferiore a quella oggetto di condanna.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Trapani, ogni contraria eccezione, difesa o istanza disattesa, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA nullo il contratto di finanziamento revolving stipulato fra la ricorrente e OM NC e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 612/2022, emesso dal Tribunale di Trapani in data
7.10.2022;
- CONDANNA a corrispondere ad Parte_1
la minor somma di € 3.841,58; CP_1
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
Trapani, 26.5.2025
Il Giudice
Gaetano Sole
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Giudice dott. Gaetano Sole