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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 11980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11980 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 27257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IN TT ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 27257/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1
Marcantonio Boldetti, 14, presso lo studio dell'avv. MUSTILLO
RO, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
[...]
Controparte_1
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente depositato adiva Parte_1
l'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo contributivo a carico della società nei confronti dell'odierno ricorrente;
- per CP_1
l'effetto, condannare la società al versamento in Controparte_1
favore del della somma di 26.653,44 per le Controparte_1
causali indicate, ovvero nella maggiore o minor somma di ritenuta giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge con conseguente regolarizzazione contributiva della posizione previdenziale, contributiva ed assicurativa del sig. . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva: di essere stato assunto a far data dal 1.09.2007 con qualifica di autista alle dipendenze di Società eroganti il servizio di trasporto pubblico locale, mediante una successione di contratti a tempo indeterminato intercorsi dapprima con la società (dal 18.04.2002) Controparte_2
successivamente con (sino al 31.12.2011), poi nuovamente CP_3
con (1.01.2012 -31.03.2013); di aver sottoscritto in data CP_2
01/09/2007 adesione al fondo pensionistico con previsione di CP_1
conferimento integrale del T.F.R. e di una quota contributiva integrativa mensile a carico per metà del datore di lavoro e per metà del lavoratore, direttamente trattenuta dal datore di lavoro in busta paga e
2 da versare al Fondo;
di essere stato ceduto in data 30/04/2013 alla società con decorrenza dal 1.05.2013 con espresso CP_1
impegno da parte dell'azienda cessionaria di subentrare all'azienda cedente in tutti gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro subordinato;
di aver appreso da una comunicazione periodica inviata dal Fondo
l'omesso versamento da parte di della somma CP_1
complessiva di € 26.653,44 (indicata con la dicitura “totale non abbinato”) a fronte di un importo complessivamente dovuto di €
28.484,31 (di cui € 5.014,50 per contributi a carico del dipendente;
€
5.544,33 per contributi a carico dell'azienda; € 17.823,55 per quote
TFR) per il periodo di impiego presso detta azienda, avendo quest'ultima versato solamente la minor somma di € 1.830.87, pur avendo mensilmente trattenuto in busta paga le quote a titolo di T.F.R.
e di contributi integrativi.
In conclusione sosteneva che la società fosse tenuta al CP_1
versamento in favore del Fondo della somma complessiva di € CP_1
26.653,44, di aver provveduto con atto del 18 aprile 2024, a diffidare la società convenuta a corrispondere le somme dovute, diffida rimasta senza riscontro.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, all'udienza del
19.02.2025 la causa veniva rinviata al 14.04.2025 con termine di legge per la notifica del ricorso alla società avendo la Controparte_4
società in data 03.02.2025 cambiato denominazione. CP_1
3 Nonostante la notifica anche alla la società convenuta CP_4
restava contumace. All'udienza del 14.04.2025 questo Giudice rinviava al 19.11.2025 per la discussione.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
*** *** ***
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Come evidenziato da parte ricorrente, a seguito dell'adesione da parte del lavoratore alla previdenza complementare, si instaura un rapporto di natura previdenziale triangolare nel quale il lavoratore delega il datore di lavoro al pagamento dei contributi al fondo pensione, il datore di lavoro assume l'obbligo di trattenere e versare tali contributi, e il fondo pensione, quale depositario delle somme, le accumula e le gestisce per conto dell'aderente.
Tale rapporto va ricondotto alla figura civilistica della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. in quanto il lavoratore delega il datore di lavoro ad eseguire un pagamento in favore del Fondo utilizzando come provvista quanto maturato dal lavoratore per TFR. Il Fondo quale delegatario è legittimato ad agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il versamento delle somme trattenute e nell'ipotesi di sua inerzia il lavoratore è legittimato ad agire direttamente per far valere i1 proprio diritto al pagamento delle quote di TFR non versate.
4 Sul punto si condivide pertanto, richiamando espressamente, quanto già statuito dalla sentenza n. 7494/2024 Tribunale di Roma, Dott.ssa
Casari, laddove si afferma: “Premesso quanto sopra, occorre valutare se il lavoratore sia attivamente legittimato ad adire il Giudice al fine di ottenere la corresponsione delle somme che il datore di lavoro dovrebbe versare al fondo di previdenza complementare prescelto dal lavoratore e che invece non versi. In senso positivo milita, ad avviso del Tribunale, la legge delega n. 243/2004, la quale all'art.1 dichiarava espressamente che ai fondi pensione spetta la “contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro”, espressione che se non ha trovato rispondenza letterale nell'ambito del successivo D.lgs. 252/2005, non è stata da questo esplicitamente smentita. Per altro, esaminando l'istituto in questione per come delineato nella legge di attuazione, ritiene l'Ufficio che i1 rapporto de quo vada inquadrato nella figura civilistica della delegazione di pagamento ex art.1269 c.c. per le somme che il datore di lavoro dovrebbe versare a titolo di TFR al lavoratore (creditore) e che invece trattiene per versarle al Fondo di previdenza complementare: il lavoratore delega il datore di lavoro ad eseguire un pagamento in favore del Fondo utilizzando come provvista quanto da lui maturato per TFR. Ne consegue che se i1 quale delegatario è legittimato CP_1
ad agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere la
5 corresponsione delle somme trattenute, altresì non può escludersi che, in caso di inerzia del Fondo nel recupero delle somme stesse, si possa attivare direttamente il lavoratore delegante per far valere i1 proprio diritto al pagamento delle quote di TFR non versate. Azione del lavoratore che può essere fatta rientrare nell'ipotesi di cui all'art.2900
c.c., norma la quale a sua volta dispone che il creditore delegante, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare con azione di surroga, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale (come nel caso di specie) e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare (ipotesi quest'ultima diversa dalla presente)”.
Statuita la piena legittimazione del ricorrente a proporre l'azione introduttiva del presente giudizio, nel caso di specie gravava sul datore di lavoro rimasto contumace l'onere della prova di aver adempiuto al suo obbligo di versamento delle somme trattenute sulla retribuzione in favore del Fondo.
Non si è costituita né la né la alla CP_1 CP_4
quale il ricorso veniva notificato nel termine assegnato all'udienza del
19.02.2025.
6 Di contro il lavoratore ricorrente ha provato di essere iscritto al
[...]
producendo l'estratto previdenziale area personale e Controparte_1
la comunicazione del Fondo del 04.03.2024 (all. 6 e all. 4).
Ha prodotto l'accordo intercategoriale del 23 aprile 1998 dal quale risulta che la contribuzione integrativa era così suddivisa: 1% della retribuzione a carico dell'impresa e 1% a carico del lavoratore, elevata in entrambi i casi al 2%.
Ha altresì allegato e provato che l'azienda non ha provveduto a versare le somme dovute al Fondo pur avendo trattenuto in busta paga le quote a titolo di TFR e a titolo di contributi integrativi. Ha infatti prodotto i cedolini dai quali risultano le trattenute (all. 5) e la comunicazione del
Fondo del 04.03.2024 contenente estratto contributivo dal quale risulta relativamente a sotto la voce “totale non abbinato”, CP_1
l'omesso versamento della somma di euro 26.653,44; somma per altro rimasta incontestata in ragione della contumacia del datore di lavoro.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, il datore di lavoro resistente deve essere condannato a versare in favore del la Controparte_1
somma di euro 26.653,44, a titolo di TFR e contributi integrativi trattenuti in busta paga ma non versati al fondo di previdenza integrativa.
Su tale somma sono dovuti rivalutazione e interessi come per legge.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza tra il ricorrente e la società datrice di lavoro mentre vengono dichiarate irripetibili quanto al Fondo
Pensione . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: condanna (già , in persona del Controparte_4 Controparte_1
legale rappresentante, al versamento delle somme trattenute in busta paga per trattamento di fine rapporto e contributivi integrativi al ricorrente pari al 31.07.2023 ad € 26.653,44, a favore di Fondo
Pensione Priamo, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
condanna (già , in persona del Controparte_4 Controparte_1
legale rappresentante, alla refusione dei compensi di lite liquidati in complessivi € 4.130,00 oltre spese generali e accessori di legge;
dichiara irripetibili le spese quanto al Fondo Pensione Priamo.
Roma, 19 novembre 2025
Il Giudice
IN TT
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IN TT ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 27257/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1
Marcantonio Boldetti, 14, presso lo studio dell'avv. MUSTILLO
RO, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
[...]
Controparte_1
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente depositato adiva Parte_1
l'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo contributivo a carico della società nei confronti dell'odierno ricorrente;
- per CP_1
l'effetto, condannare la società al versamento in Controparte_1
favore del della somma di 26.653,44 per le Controparte_1
causali indicate, ovvero nella maggiore o minor somma di ritenuta giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge con conseguente regolarizzazione contributiva della posizione previdenziale, contributiva ed assicurativa del sig. . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva: di essere stato assunto a far data dal 1.09.2007 con qualifica di autista alle dipendenze di Società eroganti il servizio di trasporto pubblico locale, mediante una successione di contratti a tempo indeterminato intercorsi dapprima con la società (dal 18.04.2002) Controparte_2
successivamente con (sino al 31.12.2011), poi nuovamente CP_3
con (1.01.2012 -31.03.2013); di aver sottoscritto in data CP_2
01/09/2007 adesione al fondo pensionistico con previsione di CP_1
conferimento integrale del T.F.R. e di una quota contributiva integrativa mensile a carico per metà del datore di lavoro e per metà del lavoratore, direttamente trattenuta dal datore di lavoro in busta paga e
2 da versare al Fondo;
di essere stato ceduto in data 30/04/2013 alla società con decorrenza dal 1.05.2013 con espresso CP_1
impegno da parte dell'azienda cessionaria di subentrare all'azienda cedente in tutti gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro subordinato;
di aver appreso da una comunicazione periodica inviata dal Fondo
l'omesso versamento da parte di della somma CP_1
complessiva di € 26.653,44 (indicata con la dicitura “totale non abbinato”) a fronte di un importo complessivamente dovuto di €
28.484,31 (di cui € 5.014,50 per contributi a carico del dipendente;
€
5.544,33 per contributi a carico dell'azienda; € 17.823,55 per quote
TFR) per il periodo di impiego presso detta azienda, avendo quest'ultima versato solamente la minor somma di € 1.830.87, pur avendo mensilmente trattenuto in busta paga le quote a titolo di T.F.R.
e di contributi integrativi.
In conclusione sosteneva che la società fosse tenuta al CP_1
versamento in favore del Fondo della somma complessiva di € CP_1
26.653,44, di aver provveduto con atto del 18 aprile 2024, a diffidare la società convenuta a corrispondere le somme dovute, diffida rimasta senza riscontro.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, all'udienza del
19.02.2025 la causa veniva rinviata al 14.04.2025 con termine di legge per la notifica del ricorso alla società avendo la Controparte_4
società in data 03.02.2025 cambiato denominazione. CP_1
3 Nonostante la notifica anche alla la società convenuta CP_4
restava contumace. All'udienza del 14.04.2025 questo Giudice rinviava al 19.11.2025 per la discussione.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
*** *** ***
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Come evidenziato da parte ricorrente, a seguito dell'adesione da parte del lavoratore alla previdenza complementare, si instaura un rapporto di natura previdenziale triangolare nel quale il lavoratore delega il datore di lavoro al pagamento dei contributi al fondo pensione, il datore di lavoro assume l'obbligo di trattenere e versare tali contributi, e il fondo pensione, quale depositario delle somme, le accumula e le gestisce per conto dell'aderente.
Tale rapporto va ricondotto alla figura civilistica della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. in quanto il lavoratore delega il datore di lavoro ad eseguire un pagamento in favore del Fondo utilizzando come provvista quanto maturato dal lavoratore per TFR. Il Fondo quale delegatario è legittimato ad agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il versamento delle somme trattenute e nell'ipotesi di sua inerzia il lavoratore è legittimato ad agire direttamente per far valere i1 proprio diritto al pagamento delle quote di TFR non versate.
4 Sul punto si condivide pertanto, richiamando espressamente, quanto già statuito dalla sentenza n. 7494/2024 Tribunale di Roma, Dott.ssa
Casari, laddove si afferma: “Premesso quanto sopra, occorre valutare se il lavoratore sia attivamente legittimato ad adire il Giudice al fine di ottenere la corresponsione delle somme che il datore di lavoro dovrebbe versare al fondo di previdenza complementare prescelto dal lavoratore e che invece non versi. In senso positivo milita, ad avviso del Tribunale, la legge delega n. 243/2004, la quale all'art.1 dichiarava espressamente che ai fondi pensione spetta la “contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro”, espressione che se non ha trovato rispondenza letterale nell'ambito del successivo D.lgs. 252/2005, non è stata da questo esplicitamente smentita. Per altro, esaminando l'istituto in questione per come delineato nella legge di attuazione, ritiene l'Ufficio che i1 rapporto de quo vada inquadrato nella figura civilistica della delegazione di pagamento ex art.1269 c.c. per le somme che il datore di lavoro dovrebbe versare a titolo di TFR al lavoratore (creditore) e che invece trattiene per versarle al Fondo di previdenza complementare: il lavoratore delega il datore di lavoro ad eseguire un pagamento in favore del Fondo utilizzando come provvista quanto da lui maturato per TFR. Ne consegue che se i1 quale delegatario è legittimato CP_1
ad agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere la
5 corresponsione delle somme trattenute, altresì non può escludersi che, in caso di inerzia del Fondo nel recupero delle somme stesse, si possa attivare direttamente il lavoratore delegante per far valere i1 proprio diritto al pagamento delle quote di TFR non versate. Azione del lavoratore che può essere fatta rientrare nell'ipotesi di cui all'art.2900
c.c., norma la quale a sua volta dispone che il creditore delegante, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare con azione di surroga, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale (come nel caso di specie) e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare (ipotesi quest'ultima diversa dalla presente)”.
Statuita la piena legittimazione del ricorrente a proporre l'azione introduttiva del presente giudizio, nel caso di specie gravava sul datore di lavoro rimasto contumace l'onere della prova di aver adempiuto al suo obbligo di versamento delle somme trattenute sulla retribuzione in favore del Fondo.
Non si è costituita né la né la alla CP_1 CP_4
quale il ricorso veniva notificato nel termine assegnato all'udienza del
19.02.2025.
6 Di contro il lavoratore ricorrente ha provato di essere iscritto al
[...]
producendo l'estratto previdenziale area personale e Controparte_1
la comunicazione del Fondo del 04.03.2024 (all. 6 e all. 4).
Ha prodotto l'accordo intercategoriale del 23 aprile 1998 dal quale risulta che la contribuzione integrativa era così suddivisa: 1% della retribuzione a carico dell'impresa e 1% a carico del lavoratore, elevata in entrambi i casi al 2%.
Ha altresì allegato e provato che l'azienda non ha provveduto a versare le somme dovute al Fondo pur avendo trattenuto in busta paga le quote a titolo di TFR e a titolo di contributi integrativi. Ha infatti prodotto i cedolini dai quali risultano le trattenute (all. 5) e la comunicazione del
Fondo del 04.03.2024 contenente estratto contributivo dal quale risulta relativamente a sotto la voce “totale non abbinato”, CP_1
l'omesso versamento della somma di euro 26.653,44; somma per altro rimasta incontestata in ragione della contumacia del datore di lavoro.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, il datore di lavoro resistente deve essere condannato a versare in favore del la Controparte_1
somma di euro 26.653,44, a titolo di TFR e contributi integrativi trattenuti in busta paga ma non versati al fondo di previdenza integrativa.
Su tale somma sono dovuti rivalutazione e interessi come per legge.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza tra il ricorrente e la società datrice di lavoro mentre vengono dichiarate irripetibili quanto al Fondo
Pensione . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: condanna (già , in persona del Controparte_4 Controparte_1
legale rappresentante, al versamento delle somme trattenute in busta paga per trattamento di fine rapporto e contributivi integrativi al ricorrente pari al 31.07.2023 ad € 26.653,44, a favore di Fondo
Pensione Priamo, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
condanna (già , in persona del Controparte_4 Controparte_1
legale rappresentante, alla refusione dei compensi di lite liquidati in complessivi € 4.130,00 oltre spese generali e accessori di legge;
dichiara irripetibili le spese quanto al Fondo Pensione Priamo.
Roma, 19 novembre 2025
Il Giudice
IN TT
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