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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
- Dott. Riccardo LEONETTI Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1613/2023, avente ad oggetto
“risarcimento danni” promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mastrangelo Parte_1
-appellante-
c/
e rappresentati e difesi dall'avv. Maria Oliveta Parte_2 Parte_3
Pennacchio
-appellati-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
Motivazione
e convenivano in giudizio quale proprietaria Parte_2 Parte_3 Parte_1 di unità immobiliare sovrastante quella degli attori -dapprima di titolarità della e Pt_2 poi dell' ubicata in San Severo, chiedendo il riconoscimento della responsabilità Pt_3 della medesima, per i danni subiti a causa di infiltrazioni provenienti dalla proprietà della e quindi la condanna al pagamento della complessiva somma di € 48.790,00, per Pt_1 danni patrimoniali e non;
il tutto oltre al pagamento delle spese di lite, di Atp, e di ctu.
La costituendosi, contestava le avverse richieste e deduzioni, concludendo per il Pt_1 rigetto della domanda.
All'esito del giudizio, istruito con prove documentali e testimoniali, il Tribunale di Foggia, emetteva la sentenza n. 2814/2023, pubblicata il 13/11/2023, con la quale rigettava la domanda della per non esser la medesima legittimata a chiedere i danni, avendo - Pt_2 con scrittura privata del 31/8/2017- ceduto, a titolo gratuito, all' quale nuovo Pt_3 proprietario del predetto immobile, il proprio diritto di credito al risarcimento dei danni subiti e subendi per le problematiche riconducibili alla proprietà della Pt_1
Pagina 1 Accoglieva quindi parzialmente la domanda attorea, e condannava la al pagamento Pt_1
a favore dell' dei danni liquidati in complessive € 7.209,54, oltre accessori, Pt_3 rigettando la domanda del medesimo di risarcimento danni esistenziali e da perdita di chance, e regolamentando le spese, anche per l'Atp e la ctu.
Il Giudice di prime cure, traeva le conclusioni di specie, valutando le questioni in controversia sulla scorta del principio della ragione più liquida.
Inquadrando quindi la responsabilità della nell'ambito del disposto dell'art. 2051 Pt_1
c.c., e rilevandone il carattere oggettivo, e considerando i correlati oneri probatori gravanti, si considerava che nella ctu espletata nell'ATP, era stata constatata la presenza di infiltrazioni nell'immobile di proprietà attorea, provenienti dall' appartamento di proprietà della ubicato al pianto superiore;
ed ancora che l'origine di tali fenomeni, era Pt_1 riconducibile alla rottura dell'impianto fognario del bagno della Pt_1
Si riteneva inoltre che, pur avendo la affermato di aver effettuato i lavori nel Pt_1 bagno di sua proprietà e di aver posto fine al fenomeno infiltrativo nell'appartamento sottostante, tali affermazioni non avevano trovato conferma, posto che uno dei testi escussi, esecutore dei lavori di specie, aveva dichiarato che successivamente al Tes_1 suo intervento, si erano verificate nuove infiltrazioni al piano di sotto;
si riteneva quindi che i fenomeni infiltrativi non risultavano esser stati eliminati.
I danni venivano quantificati sulla scorta di quanto computato dal Ctu, a valori già attualizzati, e con aggiunta quindi degli interessi legali, sul valore medio del credito nell'arco di tempo intercorso dal dì del fatto alla presente decisione.
Si considerava inoltre non provato, quanto asserito dalla circa l'avvenuta Pt_1 corresponsione dell'importo di € 2.100,00 per i lavori e spese sostenute, stante la contestazione e disconoscimento della quietanza di pagamento allegata a sostegno.
Infondata si riteneva la richiesta risarcitoria per danno esistenziale, e per le condizioni nelle quali versava la abitazione danneggiata;
ad analoghe conclusioni si giungeva per quanto richiesto per pregiudizi da perdita di chance, per non aver l' potuto vendere Pt_3
l'immobile a cagione del fenomeno infiltrativo, considerando che il medesimo, dopo aver ricevuto una proposta d'acquisto, con consegna di una caparra, e dopo aver abbandonato poi le trattative a causa delle infiltrazioni, aveva comunque proceduto alla vendita del bene, non avendo quindi subito alcun danno patrimoniale
La proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, e Pt_1 contestandone le motivazioni, ed in particolare la pronuncia di condanna per danni, deducendo:
1) L'erronea valutazione sulla spettanza del risarcimento
Rilevando che all'epoca dell'espletamento dell'ATP la proprietà dell'appartamento danneggiato, non era della sola ma anche del di lei coniuge , che Pt_2 Persona_1 non aveva ceduto -a differenza della la propria quota parte dei danni di spettanza, Pt_2 all' e deducendo in conseguenza che il Giudice di prime cure non aveva affatto Pt_3 verificato la titolarità del diritto di credito risarcitorio.
Pagina 2 Si rilevava inoltre che l' pur essendo divenuto proprietario dell'immobile nel corso Pt_3 del giudizio di ATP, non si era comunque costituito in tale procedimento, ed in sostituzione dei precedenti proprietari.
Ed ancora si evidenziava che l' partecipando all'incanto per l'aggiudicazione Pt_3 dell'immobile, aveva dato atto delle precarie condizioni dell'immobile, rinunciando comunque a qualsiasi pretesa nei confronti della procedura espropriativa.
2) L'erroneità nel computo dei danni,
Avendo il Tribunale basato la liquidazione sulla sola quantificazione data dal Ctu, e non essendo le relative richieste, state supportate da alcun riscontro sui costi di riparazione/ripristino sostenuti.
ed si costituivano, chiedendo il rigetto dell'appello e Parte_2 Parte_3 contestandone la fondatezza, e preliminarmente la inammissibilità ex artt. 342 e 348bis
c.p.c., per essersi limitata l'appellante a riproporre le ragioni già esplicitate, senza articolare specifiche censure sulle motivazioni rese nella sentenza
****************************************
L'appello deve ritenersi infondato.
Va preliminarmente vagliata l'eccezione ex art. 342 c.p.c. -dovendo ritenersi superata quella ex art. 348bis c.p.c., e stante quanto chiarito dalla S.C. al riguardo (Cassazione civile , sez. III n. 10422/2019) ed essendo la controversia oggetto di approfondimento nel merito-; occorre al riguardo osservare, alla stregua di quanto chiarito dalle SSUU della
S.C. (S.U. n. 27199/2017) che l'atto di appello risulta essere idoneamente e sufficientemente motivato, essendo stati trasposti ed evincibili i motivi di doglianza, le parti della sentenza oggetto di contestazione e le richieste formulate al riguardo.
Quanto al merito va considerato che alcuna contestazione è stata formulata sulla ravvisata sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla e sulla Pt_1 riconducibilità delle infiltrazioni che hanno cagionato i danni all'appartamento sottostante,
a problemi dell'impianto fognario dell'appartamento della Pt_1
Neppure sono contestati gli accertamenti della ctu, concernenti l'identificazione dei riflessi dannosi nell'immobile già di proprietà della poi dell' Pt_2 Pt_3
E' stata contestata la sola quantificazione dei danni di specie, in quanto oggetto di mera stima dal Ctu, e del tutto svincolata da appositi riscontri sulle spese correlatamente sostenute dai titolari dell'immobile danneggiato, rilevando la mancanza di documentazione giustificativa a supporto.
Tale censura deve ritenersi infondata, posto che il conferimento dell'incarico peritale è proprio volto ad ottenere non solo la verifica dell'an, ma anche ad accertare in termini quantificativi i danni, valutazione che può anche prescindere dalla specifica documentazione di spesa fornita dai danneggiati (che ben potrebbe essere solo indicativa, ed anche riportare cifre superiori a quelle stimate, dovendo essere comunque oggetto di verifica e valutazione di congruità da parte del Ctu).
La stima data, consegue quindi alla verifica della sussistenza dei danni, che nella specie non è contestata nella relativa consistenza.
Pagina 3 Peraltro l'appellante si limita a dedurre che manca la documentazione giustificativa delle spese sostenute dai danneggiati, senza comunque nulla argomentare sulla congruità dei computi formulati dal Ctu, rispetto ai constatati danni.
Altrettanto infondata si appalesa la censura concernente la mancata partecipazione dell' al procedimento di Atp, pur essendo il medesimo divenuto proprietario Pt_3 dell'appartamento danneggiato, nel corso dello svolgimento del predetto procedimento.
Va difatti considerato che l'Atp è iniziato ed è stato introdotto allorquando la Pt_2 risultava esser proprietaria dell'appartamento de quo.
Essendo il trasferimento di proprietà intervenuto dopo l'introduzione del giudizio, trova applicazione quanto disposto dall'art. 111 c.p.c., secondo il quale “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”.
Va peraltro considerato che, se pur il diritto al risarcimento del danno subito da un immobile spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento in cui il danno stesso si è verificato, nella specie il diritto di credito risarcitorio, è stato ceduto dalla precedente proprietaria -la all'acquirente per “i danni subiti e subendi nei Pt_2 Pt_3 confronti della , precisando essere unico legittimato attivo del presente Pt_1 Pt_3 giudizio”.
Non assume, stante la richiamata pattuizione intervenuta tra la e l' alcuna Pt_2 Pt_3 valenza l'impegno assunto dall' di rinunciare a qualsiasi pretesa nei confronti della Pt_3 procedura espropriativa, e la presa d'atto delle condizioni dell'immobile, trattandosi di impegno assunto solo nei confronti della procedura de qua, che non comporta quindi alcun esonero nei confronti della danneggiante per i pregiudizi arrecati all'immobile Pt_1 dell' Pt_3
Anche la censura mossa dall'appellate, e concernente la contestazione sulla spettanza dei danni a favore dell' per essere il relativo credito stato ceduto solo dalla contitolare Pt_3 dell'immobile -la e non dall'altro comproprietario (il di lei coniuge), si appalesa Pt_2 infondata.
Va difatti considerato che, pur essendo riscontrabile ex actis la contitolarità dell'immobile danneggiato, è stata la sola ad aver intrapreso le iniziative volte ad ottenere il Pt_2 risarcimento, nulla essendo stato richiesto dall'altro comproprietario, che comunque deve presuntivamente ritenersi a conoscenza di quanto occorso.
Per quanto innanzi, eventuali questioni concernenti il riconoscimento dei danni oggetto di richiesta, o comunque riferite alla cessione a titolo gratuito del credito risarcitorio -perché di spettanza anche del comproprietario-, dovrebbero esser regolate tra i la ed il Pt_2 coniuge, risultando tale rapporto indifferente rispetto alla posizione della danneggiante
(nella specie la . Pt_1
Deve al riguardo esser rilevato che in materia di comunione nei diritti reali, la domanda di risarcimento danni da fatto illecito del terzo esperita da uno dei comproprietari, pur riguardando anche gli altri, non richiede l'integrazione necessaria del contraddittorio trattandosi di azione a tutela della proprietà comune, non implicante l'accertamento della titolarità del proprio o dell'altrui diritto di proprietà (Cass. civ., sez. III, 14.11.2019, n.
29506).
Pagina 4 Pertanto la domanda di risarcimento può essere fatta valere da ciascuno dei comproprietari per l'intero, ai sensi dell'art. 1319 c.c., salva la successiva definizione del rapporto all'interno della contitolarità, e dunque in via di regresso.
Va da ultimo, e quanto alla doglianza relativa alla liquidazione a favore dell delle Pt_3 Co spese di , considerata la relativa tardività ed inammissibilità, non risultando esser stata sollevata con l'atto introduttivo del giudizio, ma solo con le note conclusive.
Peraltro deve esser al riguardo rilevato che tali spese sono state comunque liquidate al difensore anticipatario, essendo di spettanza del medesimo, e dovendo esser corrisposte direttamente all'avvocato.
Al rigetto dell'appello, consegue la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo, parametrate al valore del decisum, e ragguagliate ai valori medi per tutte le voci, tranne che a quella riferita alla istruttoria/trattazione, da computarsi ai minimi.
Consegue anche la declaratoria per il pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2874/2023 depositata il 13/11/2023 così provvede:
I) Rigetta l'appello;
II) Condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in Parte_1 complessivi € 4.888,00 , oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge, direttamente in favore dell'avv. Maria Oliveta Pennacchio, dichiaratasi antistataria;
III) Dichiara che è tenuta, per quanto previsto dall' art. 13 comma 1quater Parte_1 del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 16/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
- Dott. Riccardo LEONETTI Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1613/2023, avente ad oggetto
“risarcimento danni” promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mastrangelo Parte_1
-appellante-
c/
e rappresentati e difesi dall'avv. Maria Oliveta Parte_2 Parte_3
Pennacchio
-appellati-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
Motivazione
e convenivano in giudizio quale proprietaria Parte_2 Parte_3 Parte_1 di unità immobiliare sovrastante quella degli attori -dapprima di titolarità della e Pt_2 poi dell' ubicata in San Severo, chiedendo il riconoscimento della responsabilità Pt_3 della medesima, per i danni subiti a causa di infiltrazioni provenienti dalla proprietà della e quindi la condanna al pagamento della complessiva somma di € 48.790,00, per Pt_1 danni patrimoniali e non;
il tutto oltre al pagamento delle spese di lite, di Atp, e di ctu.
La costituendosi, contestava le avverse richieste e deduzioni, concludendo per il Pt_1 rigetto della domanda.
All'esito del giudizio, istruito con prove documentali e testimoniali, il Tribunale di Foggia, emetteva la sentenza n. 2814/2023, pubblicata il 13/11/2023, con la quale rigettava la domanda della per non esser la medesima legittimata a chiedere i danni, avendo - Pt_2 con scrittura privata del 31/8/2017- ceduto, a titolo gratuito, all' quale nuovo Pt_3 proprietario del predetto immobile, il proprio diritto di credito al risarcimento dei danni subiti e subendi per le problematiche riconducibili alla proprietà della Pt_1
Pagina 1 Accoglieva quindi parzialmente la domanda attorea, e condannava la al pagamento Pt_1
a favore dell' dei danni liquidati in complessive € 7.209,54, oltre accessori, Pt_3 rigettando la domanda del medesimo di risarcimento danni esistenziali e da perdita di chance, e regolamentando le spese, anche per l'Atp e la ctu.
Il Giudice di prime cure, traeva le conclusioni di specie, valutando le questioni in controversia sulla scorta del principio della ragione più liquida.
Inquadrando quindi la responsabilità della nell'ambito del disposto dell'art. 2051 Pt_1
c.c., e rilevandone il carattere oggettivo, e considerando i correlati oneri probatori gravanti, si considerava che nella ctu espletata nell'ATP, era stata constatata la presenza di infiltrazioni nell'immobile di proprietà attorea, provenienti dall' appartamento di proprietà della ubicato al pianto superiore;
ed ancora che l'origine di tali fenomeni, era Pt_1 riconducibile alla rottura dell'impianto fognario del bagno della Pt_1
Si riteneva inoltre che, pur avendo la affermato di aver effettuato i lavori nel Pt_1 bagno di sua proprietà e di aver posto fine al fenomeno infiltrativo nell'appartamento sottostante, tali affermazioni non avevano trovato conferma, posto che uno dei testi escussi, esecutore dei lavori di specie, aveva dichiarato che successivamente al Tes_1 suo intervento, si erano verificate nuove infiltrazioni al piano di sotto;
si riteneva quindi che i fenomeni infiltrativi non risultavano esser stati eliminati.
I danni venivano quantificati sulla scorta di quanto computato dal Ctu, a valori già attualizzati, e con aggiunta quindi degli interessi legali, sul valore medio del credito nell'arco di tempo intercorso dal dì del fatto alla presente decisione.
Si considerava inoltre non provato, quanto asserito dalla circa l'avvenuta Pt_1 corresponsione dell'importo di € 2.100,00 per i lavori e spese sostenute, stante la contestazione e disconoscimento della quietanza di pagamento allegata a sostegno.
Infondata si riteneva la richiesta risarcitoria per danno esistenziale, e per le condizioni nelle quali versava la abitazione danneggiata;
ad analoghe conclusioni si giungeva per quanto richiesto per pregiudizi da perdita di chance, per non aver l' potuto vendere Pt_3
l'immobile a cagione del fenomeno infiltrativo, considerando che il medesimo, dopo aver ricevuto una proposta d'acquisto, con consegna di una caparra, e dopo aver abbandonato poi le trattative a causa delle infiltrazioni, aveva comunque proceduto alla vendita del bene, non avendo quindi subito alcun danno patrimoniale
La proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, e Pt_1 contestandone le motivazioni, ed in particolare la pronuncia di condanna per danni, deducendo:
1) L'erronea valutazione sulla spettanza del risarcimento
Rilevando che all'epoca dell'espletamento dell'ATP la proprietà dell'appartamento danneggiato, non era della sola ma anche del di lei coniuge , che Pt_2 Persona_1 non aveva ceduto -a differenza della la propria quota parte dei danni di spettanza, Pt_2 all' e deducendo in conseguenza che il Giudice di prime cure non aveva affatto Pt_3 verificato la titolarità del diritto di credito risarcitorio.
Pagina 2 Si rilevava inoltre che l' pur essendo divenuto proprietario dell'immobile nel corso Pt_3 del giudizio di ATP, non si era comunque costituito in tale procedimento, ed in sostituzione dei precedenti proprietari.
Ed ancora si evidenziava che l' partecipando all'incanto per l'aggiudicazione Pt_3 dell'immobile, aveva dato atto delle precarie condizioni dell'immobile, rinunciando comunque a qualsiasi pretesa nei confronti della procedura espropriativa.
2) L'erroneità nel computo dei danni,
Avendo il Tribunale basato la liquidazione sulla sola quantificazione data dal Ctu, e non essendo le relative richieste, state supportate da alcun riscontro sui costi di riparazione/ripristino sostenuti.
ed si costituivano, chiedendo il rigetto dell'appello e Parte_2 Parte_3 contestandone la fondatezza, e preliminarmente la inammissibilità ex artt. 342 e 348bis
c.p.c., per essersi limitata l'appellante a riproporre le ragioni già esplicitate, senza articolare specifiche censure sulle motivazioni rese nella sentenza
****************************************
L'appello deve ritenersi infondato.
Va preliminarmente vagliata l'eccezione ex art. 342 c.p.c. -dovendo ritenersi superata quella ex art. 348bis c.p.c., e stante quanto chiarito dalla S.C. al riguardo (Cassazione civile , sez. III n. 10422/2019) ed essendo la controversia oggetto di approfondimento nel merito-; occorre al riguardo osservare, alla stregua di quanto chiarito dalle SSUU della
S.C. (S.U. n. 27199/2017) che l'atto di appello risulta essere idoneamente e sufficientemente motivato, essendo stati trasposti ed evincibili i motivi di doglianza, le parti della sentenza oggetto di contestazione e le richieste formulate al riguardo.
Quanto al merito va considerato che alcuna contestazione è stata formulata sulla ravvisata sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla e sulla Pt_1 riconducibilità delle infiltrazioni che hanno cagionato i danni all'appartamento sottostante,
a problemi dell'impianto fognario dell'appartamento della Pt_1
Neppure sono contestati gli accertamenti della ctu, concernenti l'identificazione dei riflessi dannosi nell'immobile già di proprietà della poi dell' Pt_2 Pt_3
E' stata contestata la sola quantificazione dei danni di specie, in quanto oggetto di mera stima dal Ctu, e del tutto svincolata da appositi riscontri sulle spese correlatamente sostenute dai titolari dell'immobile danneggiato, rilevando la mancanza di documentazione giustificativa a supporto.
Tale censura deve ritenersi infondata, posto che il conferimento dell'incarico peritale è proprio volto ad ottenere non solo la verifica dell'an, ma anche ad accertare in termini quantificativi i danni, valutazione che può anche prescindere dalla specifica documentazione di spesa fornita dai danneggiati (che ben potrebbe essere solo indicativa, ed anche riportare cifre superiori a quelle stimate, dovendo essere comunque oggetto di verifica e valutazione di congruità da parte del Ctu).
La stima data, consegue quindi alla verifica della sussistenza dei danni, che nella specie non è contestata nella relativa consistenza.
Pagina 3 Peraltro l'appellante si limita a dedurre che manca la documentazione giustificativa delle spese sostenute dai danneggiati, senza comunque nulla argomentare sulla congruità dei computi formulati dal Ctu, rispetto ai constatati danni.
Altrettanto infondata si appalesa la censura concernente la mancata partecipazione dell' al procedimento di Atp, pur essendo il medesimo divenuto proprietario Pt_3 dell'appartamento danneggiato, nel corso dello svolgimento del predetto procedimento.
Va difatti considerato che l'Atp è iniziato ed è stato introdotto allorquando la Pt_2 risultava esser proprietaria dell'appartamento de quo.
Essendo il trasferimento di proprietà intervenuto dopo l'introduzione del giudizio, trova applicazione quanto disposto dall'art. 111 c.p.c., secondo il quale “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”.
Va peraltro considerato che, se pur il diritto al risarcimento del danno subito da un immobile spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento in cui il danno stesso si è verificato, nella specie il diritto di credito risarcitorio, è stato ceduto dalla precedente proprietaria -la all'acquirente per “i danni subiti e subendi nei Pt_2 Pt_3 confronti della , precisando essere unico legittimato attivo del presente Pt_1 Pt_3 giudizio”.
Non assume, stante la richiamata pattuizione intervenuta tra la e l' alcuna Pt_2 Pt_3 valenza l'impegno assunto dall' di rinunciare a qualsiasi pretesa nei confronti della Pt_3 procedura espropriativa, e la presa d'atto delle condizioni dell'immobile, trattandosi di impegno assunto solo nei confronti della procedura de qua, che non comporta quindi alcun esonero nei confronti della danneggiante per i pregiudizi arrecati all'immobile Pt_1 dell' Pt_3
Anche la censura mossa dall'appellate, e concernente la contestazione sulla spettanza dei danni a favore dell' per essere il relativo credito stato ceduto solo dalla contitolare Pt_3 dell'immobile -la e non dall'altro comproprietario (il di lei coniuge), si appalesa Pt_2 infondata.
Va difatti considerato che, pur essendo riscontrabile ex actis la contitolarità dell'immobile danneggiato, è stata la sola ad aver intrapreso le iniziative volte ad ottenere il Pt_2 risarcimento, nulla essendo stato richiesto dall'altro comproprietario, che comunque deve presuntivamente ritenersi a conoscenza di quanto occorso.
Per quanto innanzi, eventuali questioni concernenti il riconoscimento dei danni oggetto di richiesta, o comunque riferite alla cessione a titolo gratuito del credito risarcitorio -perché di spettanza anche del comproprietario-, dovrebbero esser regolate tra i la ed il Pt_2 coniuge, risultando tale rapporto indifferente rispetto alla posizione della danneggiante
(nella specie la . Pt_1
Deve al riguardo esser rilevato che in materia di comunione nei diritti reali, la domanda di risarcimento danni da fatto illecito del terzo esperita da uno dei comproprietari, pur riguardando anche gli altri, non richiede l'integrazione necessaria del contraddittorio trattandosi di azione a tutela della proprietà comune, non implicante l'accertamento della titolarità del proprio o dell'altrui diritto di proprietà (Cass. civ., sez. III, 14.11.2019, n.
29506).
Pagina 4 Pertanto la domanda di risarcimento può essere fatta valere da ciascuno dei comproprietari per l'intero, ai sensi dell'art. 1319 c.c., salva la successiva definizione del rapporto all'interno della contitolarità, e dunque in via di regresso.
Va da ultimo, e quanto alla doglianza relativa alla liquidazione a favore dell delle Pt_3 Co spese di , considerata la relativa tardività ed inammissibilità, non risultando esser stata sollevata con l'atto introduttivo del giudizio, ma solo con le note conclusive.
Peraltro deve esser al riguardo rilevato che tali spese sono state comunque liquidate al difensore anticipatario, essendo di spettanza del medesimo, e dovendo esser corrisposte direttamente all'avvocato.
Al rigetto dell'appello, consegue la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo, parametrate al valore del decisum, e ragguagliate ai valori medi per tutte le voci, tranne che a quella riferita alla istruttoria/trattazione, da computarsi ai minimi.
Consegue anche la declaratoria per il pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2874/2023 depositata il 13/11/2023 così provvede:
I) Rigetta l'appello;
II) Condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in Parte_1 complessivi € 4.888,00 , oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge, direttamente in favore dell'avv. Maria Oliveta Pennacchio, dichiaratasi antistataria;
III) Dichiara che è tenuta, per quanto previsto dall' art. 13 comma 1quater Parte_1 del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 16/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 5